Dokument-Nr. 10543
Gasparri, Pietro an Pacelli, Eugenio
Vatikan, 16. Mai 1923

Regest
Gasparri bestätigt den Erhalt der Berichte vom 14. Februar und vom 10. März zum Bayernkonkordat und leitet dem Nuntius ein großes Lob der Kongregation für die Außerordentlichen Kirchlichen Angelegenheit weiter. Ferner teilt er ihm die Entscheidungen der Kongregation und des Papstes zum Konkordatsgegenentwurf der bayerischen Regierung mit, die Pacelli der Regierung offiziell kommunizieren soll. Die Kongregation nimmt die Textfassung der Regierung zu den Artikeln I und II an, verlangt jedoch eine offizielle Erklärung, dass die ordensähnlichen Gemeinschaften im Ausdruck "Ordine e Congregazioni religiose" inbegriffen sind. Bei Artikel III soll Pacelli auf die von ihm vorgeschlagenen Modifikationen der lateinischen Übersetzung insistieren, die den geeigneten Ersatz von bischöflicher Seite beanstandeter Lehrer gewährleisten soll. Für § 1 wünscht die Kongregation eine Rückkehr zum Textentwurf des Heiligen Stuhls. Falls dies nicht möglich sein sollte, autorisiert die Kongregation den Nuntius zur Annahme der von der Regierung vorgelegten Fassung, wobei Pacelli das Gewicht des Zugeständnisses deutlich machen soll. In § 2 wünscht die Kongregation die Streichung der Schlusseinfügung "salvis iuribus...". Sollte es sich um eine taktische Einfügung handeln, die Widerstände zum Schweigen bringen soll, bietet sie alternativ eine entsprechende Note an, lässt dem Nuntius aber freie Hand, über die Einfügung zu entscheiden. Für Artikel IV nimmt die Kongregation die Redaktion der Regierung unter der Auflage an, dass die Regierung die versprochene schriftliche Erklärung zu § 2 erlässt. Sie approbiert auch die Artikel V bis IX, vorbehaltlich der Umsetzung der von Pacelli vorgeschlagenen Berichtigung in der lateinischen Übersetzung von Artikel V, § 5. Hinsichtlich des in Artikel X behandelten heiklen Themas der vermögensrechtlichen Verpflichtungen des Staats gegenüber der Kirche verlässt sich der Papst ganz auf das Wissen und die Klugheit Pacellis und gewährt ihm alle Vollmachten, um von der Regierung weitere Änderungen oder Erklärungen verlangen und bei der Regierung weitere Eingaben machen zu können. Mit Blick auf die Redaktion des Artikels soll Pacelli auf dessen Verbesserung hinwirken, wofür die Kongregation bereits Korrekturen für die lateinische Fassung von § 1 h und von § 2 unterbreitet. Die Kongregation autorisiert den Nuntius zur Annahme der Redaktion von Artikel XI und XII, wobei Pacelli die Bedeutung des Zugeständnisses und die mit seiner Gewährung verbundenen Schwierigkeiten für den Heiligen Stuhl hervorheben soll. Für die Artikel XIII und XIV, mit denen der Heilige Stuhl größte Schwierigkeiten hat, unterbreitet Gasparri Minimalforderungen, von deren Erfüllung der Abschluss des Konkordats abhängt. Mit Blick auf Artikel XIII, § 1 b muss klar erklärt werden, auf welche Weise das Reifezeugnis erworben werden kann. Vor der Annahme von Abschnitt c desselben Paragrafen ist die Zusicherung der Regierung nötig, dass die Kleriker die philosophisch-theologischen Studien auch an einer bischöflichen Hochschule in Deutschland oder an einer päpstlichen Hochschule in Rom absolvieren können. Zu Artikel XIV, § 1 hält Gasparri fest, dass sich der Heilige Stuhl in keinem Land der Welt in seiner freien Bischofsernennung einschränken lasse, und teilt Pacelli absolut vertraulich eine vom Bayerischen Gesandten und bevollmächtigten Minister beim Heiligen Stuhl Ritter zu Groenesteyn unterbreiteten Vorschlag mit. Nach Ansicht des Gesandten wäre ein Kompromiss möglich, wenn der Heilige Stuhl der Regierung dem Anschein nach ein Zugeständnis macht und zugleich erklärt, das Privileg der Bischofswahl durch das Kapitel zukünftig keinem anderen Staat zu gewähren. Als Zeichnen seines Wohlwollens gegenüber Bayern ist der Heilige Stuhl zu der Maximalkonzession bereit, dass die Bayerischen Kapitel dem Heiligen Stuhl alle drei Jahre eine Liste mit ihrer Ansicht nach für das Bischofsamt geeigneten Kandidaten zusenden. Aus diesen und den von den Bischöfen eingereichten Kandidatenlisten wählt der Heilige Stuhl dann frei die Bischöfe aus. Auch sichert Gasparri zu, dass der Heilige Stuhl keinem anderen Staat Privilegien bei der Bischofsernennung gewähren werde. Da sich die Anfrage bei der Regierung von seiten des Heiligen Stuhls zu den Bischofskandidaten ausschließlich auf Erinnerungen politischer Natur beziehen soll, soll Pacelli eine entsprechende Einfügung in den Konkordatstext erreichen. Für die in § 2 thematisierte Vergabe der Kanonikate wünscht Gasparri, dass diese zweimal durch den Bischof unter Anhörung des Kapitels und einmal durch das Kapitels mit Zustimmung des Bischofs erfolgen soll. Auch die von der Regierung vorgeschlagene Fassung von § 3 stößt auf Widerstand seitens des Heiligen Stuhls. Alternativ soll Pacelli die mit Österreich gefundene Lösung zur staatlichen Finanzierung der Seelsorgegeistlichen und zur Kommunikation etwaiger politischer Erinnerungen gegen die Kandidaten vorschlagen, wovon der in Kan. 458 des CIC thematisierte Sonderfall ausgenommen sein soll. Darüber hinaus wünscht die Kongregation eine Note, in der die Regierung erklärt, dass mit dem Ausdruck "forma usitata" die Auswahl des Kandidaten aus einer bischöflichen Dreierliste gemeint sei. Den Artikel XV approbiert die Kongregation. Der Papst entschied, dass der Konkordatstext auf Deutsch und Italienisch verabschiedet werden soll. Für den Fortgang der Verhandlungen empfiehlt Gasparri, zunächst eine Einigung zu den Artikeln XIII und XIV zu erreichen, ohne die das Konkordat nicht zustande kommen kann. Seiner Einschätzung nach dürfte danach eine Verständigung in den anderen Punkten nicht mehr schwierig sein.
[Kein Betreff]
Illmo Signore,
Insieme ai relativi allegati, mi sono regolarmente pervenuti gli interessanti ed accurati Rapporti della S. V. Illma e Revma nn. 26515 e 26843, rispettivamente in data 14 febbraio e 10 marzo u. s. riguardanti "il concordato bavarese ."
Non ho mancato di sottoporre all'esame degli Eminentissimi Padri di questa S. Congregazione il controprogetto governativo del concordato medesimo e mi affretto a comunicarle quanto ai sullodati Eminentissimi piacque, con l'approvazione del S. Padre, di decidere e, quanto Ella, con nota ufficiale, farà conoscere a cotesto Governo a nome della S. Sede, in risposta alle di lui note e richieste. Innanzi tutto debbo porgerle, a nome di questa S. Congregazione, una lode speciale per la saggia ed indefessa opera spiegata a vantaggio della Chiesa in così laboriose trattative e formare l'augurio che Le riesca di condurle felicemente a termine. Venen-
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do ora al testo del controprogetto ecco le decisioni della Sacra Congregazione e del Santo Padre:
Articolo I e II – Si accetta la formola governativa; ma quanto alla dicitura "Ordini e Congregazioni religiose", con la quale codesto Governo (per es. all'art. II e all'art. V § 5 e 7) intende designare anche "le società simili a queste" Ella, a scanso di equivoci, farà in modo che si aggiunga nel testo una nota esplicita<ativa>1 o, almeno, che sia rilasciata dal Governo una dichiarazione ufficiale scritta, da unirsi alle altre già previste dal medesimo Governo.
Articolo III. – Nella redazione del presente articolo, la S. V. (ove dovesse stabilirsi un testo latino ufficiale) farà le dovute insistenze a nome della Santa Sede, perché – come Ella ha opportunamente osservato – invece di incusetur si dica non iam idoneus declaretur ed invece di suppleatur si adotti la dicitura: substituatur o sufficiatur.
Per ciò che riguarda il § 1°, gli Eminentissimi tornano ad insistere perché venga accettato il testo proposto dalla Santa Sede e che è conforme oltre che alle giuste e assai imitate esigenze della S. Sede (si ricordi che si tratta dei Professori che debbono istruire i candidati al Sacerdozio nelle discipline sacre)
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anche a quanto praticano altri Governi, non meno premurosi di quello Bavarese nel domandare alla Chiesa speciali privilegi. Così, per esempio, a Varsavia si è stabilito per la facoltà di teologia nell'Università civile uno statuto approvato dal Governo, secondo il quale, prima della nomina governativa, il candidato deve ricevere la missio canonica dal Vescovo. – Ad ogni modo, però qualora, codesto Governo alle sue reiterate pressioni si mostrasse irriducibilmente fermo nei suoi deliberati, Ella è autorizzata ad accogliere la redazione governativa, facendo però pesare la concessione.
Nel paragrafo secondo, sarebbe preferibile che si togliesse l'inciso finale "salvis iuribus…" perché simile materia non è di quelle che lo Stato deve pattuire in un Concordato con la Chiesa e perciò l'inciso è superfluo. Se, però; tale aggiunta è stata introdotta come semplice espediente di tattica parlamentare per tacitare le opposizioni, potrebbe forse bastare allo scopo una Nota, che la S. V. indirizzi al Governo, dichiarando che la Santa Sede non si oppone a che il professore, ritenuto indegno, usufruisca dei diritti civili derivantigli dalla nomina. – Lascio ad ogni modo alla sua prudenza di fare su questo inciso ciò che Ella crederà più espediente.
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Articolo IV. – La S. V. può accettare integralmente la redazione governativa nei suoi tre paragrafi purché il Governo rilasci la dichiarazione scritta che promette in merito al paragrafo secondo.
Articoli V – IX. – Si accoglie il testo Governativo colla rettifica della traduzione latina (respiciet etiam instituta) al § 5 dell'art. 5 secondo quanto la S. V. ha rilevato nel suo citato Rapporto.
Articolo X. Circa una materia così delicata qual è quella delle prestazioni finanziarie dello Stato alla Chiesa, il Santo Padre, su proposta di questi Eminentissimi Padri, accorda alla S. V. – di cui ben apprezza la conoscenza delle cose di Baviera e la prudenza – tutte le facoltà necessarie per agire in modo definitivo, a nome della S. Sede, con cotesto Governo. In conseguenza la S. V. potrà esigere dal medesimo Governo tutte quelle mutazioni essenziali o accidentali del testo da lui presentato che Le sembreranno necessarie per il bene delle anime, come pure tutte le Note dichiarative che il medesimo Governo già si è impegnato a fare e quelle altre che Ella crederà opportuno di domandare. Similmente la S. V. è autorizzata a presentare, a nome della S. Sede, a cotesto Governo tutte quelle riserve e osservazioni, che stimerà necessarie e che in parte mi ha op-
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portunamente suggerito nel già lodato Rapporto nº 26843. Per ciò che si riferisce alla redazione del presente articolo, V. S. non mancherà di procurare, ove sia possibile, di migliorarla: questi Eminentissimi, ad esempio, suggeriscono che al § 1º, lettera h, si tolga l'inciso nunc existentibus e che al § 2º, dopo la parola officia, per maggior chiarezza, si aggiunga: et instituta.
Articoli XI e XII. – La S. V. è autorizzata ad accettare il testo Governativo, facendo rilevare al Governo tutta l'importanza della concessione contenuta nel secondo, e tutte le difficoltà che la S. Sede ha dovuto superare per accogliere i desiderata del Governo.
Articolo XIII. – Su questo articolo, come nel seguente XIV la Sacra Congregazione e il S. Padre hanno le più grandi difficoltà, e queste sono tali, che se il Governo non accetta le richieste che sono per suggerire e che la S. Sede ha ridotto al minimo possibile, il Concordato non potrà stipularsi.
Per ciò che si riferisce al certificato di maturità, contemplato nel § 1º, lettera b, il testo ufficiale è estremamente oscuro; è necessario perciò che il Governo spieghi chiaramente se si tratta di frequenza ai corsi ovvero di semplice esame, e, in questa seconda ipotesi, se si tratta di esami presso i ginnasii di stato
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ovvero presso qualsiasi istituto pareggiato. Solo in quest'ultimo caso la Santa Sede autorizza la S. V. ad accogliere il testo Governativo, previa una più chiara redazione del medesimo, o, almeno, una dichiarazione scritta ufficiale del Governo. Quanto poi agli studi da compiersi "in aliqua academia germanica" (di cui è parola alla lettera c) ella potrà accettare il testo governativo solo se il Governo dichiari che basti all'ecclesiastico aver compiuto gli studi filosofici e teologici in un seminario vescovile tedesco (il quale può ben esser chiamato Hochschule alta scuola, come dice l'originale in lingua tedesca) oppure a Roma. La S. V. – a proposito di alta scuola – potrà ricordare quella di filosofia istituita dall'Emo Cardinale di Colonia nel suo Seminario. Su questi due punti, che sono di capitale importanza, Ella non mancherà di dichiarare perentoriamente fin dal primo momento a codesto Governo – il quale ha tanto odiosamente esteso la portata di questo articolo, come anche la S. V. ha giustamente rilevato nel suo Rapporto – che senza le suddette modifiche o dichiarazioni la Santa Sede con suo rammarico si troverà nella dolorosa necessità di rinunziare alla stipulazione del Concordato.
Articolo XIV. – Per ciò che è contenuto nel § 1º,
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la Santa Sede non intende in alcun modo vincolare la sua libertà nella nomina dei Vescovi, in nessun paese del mondo – come ho avuto più volte l'occasione di affermare. Avendo comunicato tale proposito a questo Signor Ministro di Baviera egli fece osservare (ciò che Le comunico in via assolutamente confidenziale) che si poteva giungere ad un accordo se 1º) la S. Sede avesse l'aria di concedere qualche cosa al Governo e 2º) se la S. Sede dichiarasse che non concederà in futuro il privilegio dell'elezione capitolare dei Vescovi a nessun altro Stato. In base a ciò la S. Sede, per dare una nuova prova di benevolenza alla Baviera, è disposta ad accordare come massima concessione ai Capitoli Bavaresi che, ogni tre anni, inviino direttamente alla Santa Sede una lista di candidati, che essi giudichino atti all'Episcopato, tra i quali – come pure tra quelli suggeriti dai Vescovi – la S. Sede si riserva libera scelta. Inoltre V. S., può esser ben sicuro che la Santa Sede all'infuori delle concessioni contenute negli antichi concordati tuttora in vigore, non darà a nessun altro stato alcun privilegio circa la nomina dei Vescovi.
La S. V. poi porterà a conoscenza di cotesto Governo che la Santa Sede intende di interpellarlo intor-
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no ai nuovi Vescovi solo per conoscere se vi siano difficoltà di ordine politico; in conseguenza Ella esigerà che simile inciso sia conservato nel testo definitivo del Concordato, facendo presente a codesto Governo che la S. Sede, per doverosa tutela della sua libertà in argomento di sì alta importanza e di esclusiva sua competenza, non può rinunziare alla dicitura da essa stessa proposta.
Per quanto riguarda il § 2º, la S. V. proponga – senza però troppo insistervi – che il conferimento dei benefici (ad eccezione delle Dignità che, a norma del can. 396, saranno riservate alla S. Sede) sia fatto per due volte dal Vescovo, audito capitulo, e una dal Capitolo, col consenso del Vescovo.
Finalmente per quanto concerne il § 3º non piace l'inciso "ratione sumptuum … quos … ponit" che si ritrova anche all'articolo XIII. Bisognerebbe, in luogo della parola ponit sostituire una frase che indichi, più che il fatto del pagamento, l'impegno del Governo a pagare, dicendo, per es., ponendo s suscipit. La parola Aufwendungen (assoldamento) del testo tedesco è evidentemente male scelta e quasi offensiva; e dovrà perciò essere mutata. Similmente l'espressione occasionem praebebit, sembra troppo vaga. La S. V. potrà proporre
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a codesto Governo la forma in uso nei paesi austriaci, secondo la quale la Curia, per i pagamenti, dà comunicazione al Governo delle nomine; se dopo un mese il Governo non fa difficoltà, esse si intendono accettate. Sarà, però, sempre necessario – come la S. V. ha accennato – di riservare un'eccezione per i Vicarii parrocchiali a norma del can. 458. Quanto al secondo periodo, è opportuno che il Governo in una Nota dichiari che per forma usitata si intende la presentazione di una terna da parte del Vescovo.
Articolo XV. – Si accetta.
Quanto poi, alla lingua da usarsi nella redazione del patto concordatario, il Santo Padre ha deciso di usare l'italiano e il tedesco, a meno che non fosse possibile avere un testo latino redatto come di [sic] deve.
In fine, per ciò che riguarda il modo con cui condurre più speditamente le trattative, sono d'avviso che la S. V. (qualora lo ritenga opportuno) debba innanzo [sic] tutto significare a codesto Governo la risposta della Santa Sede agli articoli XIII e XIV poiché, ove il Governo si ostinasse nei suoi punti di vista su tali argomenti, sarebbe impossibile giungere ad un accordo; se, invece, si supereranno felicemente i punti
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contenuti negli articoli in parola, penso che non sarà difficile intendersi sulle altre materie.
Profitto ben volentieri dell'opportuno incontro per raffermarmi con sensi di distinta e sincera stima
della S. V. Ill.ma e Rev.ma
Servitore
P. Card. Gasparri
1Hds. gestrichen und eingefügt von unbekannter Hand, vermutlich vom Verfasser.
Empfohlene Zitierweise
Gasparri, Pietro an Pacelli, Eugenio vom 16. Mai 1923, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 10543, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/10543. Letzter Zugriff am: 28.03.2024.
Online seit 24.10.2013, letzte Änderung am 25.02.2019.