Dokument-Nr. 402
Pacelli, Eugenio
an Gasparri, Pietro
München, 14. Februar 1923
Regest
Kurzregest:Pacelli berichtet von mehreren Verhandlungstreffen mit bayerischen Ministern und Landtagsabgeordneten zum Bayernkonkordat, die im Januar 1923 stattfanden. Er schildert die Stimmung bei den Treffen als durchaus konfrontativ und die Verhandlungen als schwierig. Penibel referiert der Nuntius die Änderungen, welche die Regierung in ihrem Gegenentwurf vornahm, wie er diese einschätzt, welche Ziele er in den Verhandlungen angestrebte und welche er erreichte. Besonders schwierig gestaltete sich die Diskussion um die Artikel X (Staatsleistungen), XII (Zirkumskription der Diözesen), XIII (staatliche Anforderungen an die Geistlichen) und XIV (Bischofsernennung, Präsentations- und Patronatsrechte). In seinem abschließenden Fazit betont er, dass die bayerische Regierung trotz aller Konfrontationspunkte ein Wohlwollen gegenüber der Kirche zeigt, das in den gegenwärtigen Zeiten schwer zu finden ist. Deshalb empfiehlt er, dem bayerischen Gegenentwurf zum Konkordat weitmöglichst entgegen zu kommen.
Ausführliches Regest:
Pacelli sandte den staatlichen Gegenentwurf zum Bayernkonkordat am 28. Dezember 1922 an Gasparri. Wie angekündigt fanden mittlerweile mehrere Besprechungen zum Thema statt. An einer Konferenz am 9. Januar 1923 nahmen der bayerische Außenminister und Ministerpräsident von Knilling, Kultusminister Matt, Finanzminister Krausneck, der bayerische Vatikangesandte Ritter von Groenesteyn und Pacelli selbst teil. Der Nuntius schickt voraus, dass er in den vorausgehenden Besprechungen vorgehalten bekommen habe, der Heilige Stuhl übernehme in seinem Entwurf aus dem Bayernkonkordat von 1817 die Punkte zu seinen Gunsten, während er dem Staat keine Zugeständnisse mache und vor allem finanzielle Forderungen stelle. In Reaktion hierauf verlas Pacelli zu Beginn der Besprechung eine Stellungnahme, in der er auf die unterschiedlichen situativen Kontexte des alten und des neuen Konkordats verwies und klar stellte, dass die staatlichen Finanzleistungen auf der einen und die kurialen Zugeständnisse auf der anderen Seite unabhängig voneinander betrachtet werden müssen. Er führte zusätzlich aus, dass auch die Kirche wichtige bisher konkordatär garantierte Rechte verliert und etwa bei der Klerikerausbildung neue Verpflichtungen erfüllen soll. Zudem prangerte er die im staatlichen Gegenentwurf vorgesehene Verringerung der Staatsleistungen für die katholische Kirche angesichts der gleichbleibenden Leistungen für die Protestanten an. Sowohl Krausneck wie auch von Knilling wiesen die Stellungnahme Pacellis energisch zurück. Krausneck insistierte auf die Unausgeglichenheit des kurialen Konkordatsentwurfs, der in der Öffentlichkeit und im Landtag auf heftigsten Widerspruch stoßen würde. Von Knilling erklärte, dass aus der Säkularisation keine bleibenden Verpflichtungen des Staates mehr erwüchsen. Damit distanzierte er sich offenkundig von seinen früheren Äußerungen und kehrte zu seinen alten liberalen Prinzipien zurück. Er forderte ein Konkordat, das mit hoher Wahrscheinlichkeit im Landtag angenommen werde. Pacelli konnte beiden Ministern sachlich widersprechen. Gegenüber von Knilling verzichtete er darauf, ihm die Diskrepanzen zwischen seinen Äußerungen vorzuhalten, um den weiteren Verhandlungsverlauf nicht zu stören, und betonte, dass auch der Heilige Stuhl die parlamentarischen Schwierigkeiten durchaus berücksichtigt. Im Anschluss ergriff Matt in ruhigerem und freundlicherem Ton das Wort. Seine Stellungnahme bewegte sich aber dennoch in dieselbe Richtung wie die der anderen Minister, als er etwa auf die aus staatlicher Sicht zu hohen kirchlichen Forderungen für die Pensionen der Kanoniker in Artikel X des römischen Konkordatsentwurfs vom September 1922 und danach auf die sogenannten fakultativen und widerruflichen Staatsleistungen zu sprechen kam. Um dieser kaum zielführenden Diskussion ein Ende zu setzen, schlug Pacelli vor, konkret über die einzelnen Konkordatsartikel zu sprechen. Den geschilderten Auftakt der Verhandlungen beurteilt der Nuntius als wenig erbaulich, vor allem angesichts der Tatsache, dass die Minister alle Katholiken und Mitglieder der Bayerischen Volkspartei sind. Für ihn wird hierin das Vorherrschen der alten liberalen und josephinistischen Ideen des Staatskirchentums bei den Staatsmännern und in der Bürokratie erkennbar. Pacelli konstatiert, dass sich der generelle Charakter der sich anschließenden Besprechung kaum vom Auftakt unterschied, obwohl er sich um eine gemäßigte und moderierende Haltung bemühte.
Weitere Besprechungen fanden am 15., 17. und 22. Januar statt. An diesen nahmen auch die BVP-Politiker Speck, Held und der Eichstätter Domkapitular Wohlmuth teil, von Knilling fehlte bei der letzten. Nach diesen Besprechungen verfasste die bayerische Regierung einen neuen Konkordatsentwurf, den Pacelli in deutscher Sprache beilegt. Matt sagte zu, eine authentische lateinische Übersetzung und eine erklärende Note anzufertigen, was jedoch trotz Nachfrage bisher nicht geschehen ist. Da Pacelli den Versand des Nuntiaturberichts nicht weiter verzögern möchte, wird er diese Dokumente nachreichen. Nachfolgend fasst der Nuntius die Diskussion zu den einzelnen Konkordatsartikeln zusammen.
Die Änderung des neuen staatlichen Gegenentwurfs in Artikel I stellt nach Pacellis Einschätzung kein Problem dar. In Artikel II wurde der Widerspruch zu Artikel XIII, § 2 beseitigt und die Terminologie unter impliziter Einbeziehung der in Artikel V, § 7 genannten ordensähnlichen Gemeinschaften vereinheitlicht. Bei der Besprechung der Artikel III und IV über die Theologischen Fakultäten, die Lyzeen bzw. die philosophisch-theologischen Hochschulen sowie über die Religionslehrer an Höheren Schulen konnte Pacelli die nie erfüllte Zusage des alten Konkordats, dass die Kirche ein Recht auf Seminare gemäß den Bestimmungen des Trienter Konzils hat, als Argument gegen den Vorwurf anbringen, dass dem Staat in der Materie nun neue Verpflichtungen auferlegt würden. Da die Priesteramtsanwärter an staatlichen Universitäten und Lyzeen studieren müssen, braucht die Kirche Garantien für die Rechtgläubigkeit der Professoren und für einen Unterricht gemäß den kanonischen Vorschriften. Auch wenn die Minister dem nicht widersprechen konnten, betonten sie nicht ohne Berechtigung, wie schwierig diese Punkte für die öffentliche Wahrnehmung des Konkordatsentwurfs sind. Deshalb wünschten sie für Artikel III, §§ 1 und 2 andere Formulierungen. Pacelli kritisiert die Änderungen im zweiten Abschnitt von § 2. Er konnte hier zwar kleine Zugeständnisse erreichen, aber der Regierungsvorschlag sieht noch immer vor, dass ein vom Bischof beanstandeter Professor Mitglied der theologischen Fakultät bleibt, für den der Staat lediglich einen akzeptablen Ersatz stellen wird. Während der Nuntius die Änderungen im ersten Satz des Artikels IV, § 1 als annehmbar wertet, war er mit dem zweiten Satz des Paragrafen nicht einverstanden und erreichte dessen Streichung. Die Modifikationen in § 2 sieht er auf einer Linie mit dem ersten Paragrafen. Gegen die Streichung von § 3 als überflüssig durch die Regierung wiederholte Pacelli das Anliegen des Heiligen Stuhls, zumindest die Lehre der philosophischen Grundlagen für die Theologiestudenten von einem Kleriker vornehmen zu lassen. An die Entgegnung von Matt, dass diese Forderung zur Bekämpfung von § 2 durch die Kirchengegner führen werde, fügt der Nuntius gegenüber Gasparri die Beobachtung an, dass Philosophieprofessoren aus dem Klerikerstand nicht zwingend besser sind als Laien. Hierfür nennt er den Laien Clemens Bäumker in München als positives Beispiel und die Bonner Professoren im Klerikerstand Arnold Rademacher und Alois Müller als negative Beispiele. Wenngleich Pacelli die Artikel III und IV nicht für perfekte Lösungen hält, bedeuten sie seiner Ansicht nach für den Heiligen Stuhl und die Bischöfe eine deutliche Positionsverbesserung in Hinsicht auf die Theologischen Fakultäten und Lyzeen. Er fügt an, dass es Aufgabe der Nuntien ist, mit aller Klugheit und prompt die Umsetzung dieser Absprachen zu überwachen und, wo nötig, auch die Bischöfe vorsichtig dazu zu drängen, da diese den als unantastbar geltenden Professoren gegenüber nicht selten zu schwach auftreten.
Die Artikel V bis IX zur Schulfrage wurden bis auf unwesentliche Modifikationen im staatlichen Gegenentwurf kaum verändert, was Pacelli als sehr positiv bewertet. Zugleich rechnet er mit heftigen Attacken von den Sozialisten, den Liberalen und von vielen Lehrern. Die Änderungen in Artikel V, §§ 1 und 6 hält Pacelli für unbedeutend, gegen die in § 2 hat er nur geringe Bedenken. Die Einschränkung in § 4 zur Lehrerausbildung beurteilt der Nuntius zwar als ungünstig für die Kirche, hält sie aber für tolerabel. Bei § 5 steht die Änderung der Regierung vor dem Hintergrund, dass Matt einen Erhalt sämtlicher Ausbildungsstätten der Orden und religiösen Kongregationen aufgrund ihrer großen Zahl für unmöglich hält. Pacelli konnte zumindest eine Einfügung erreichen, die eine zu strikte Umsetzung des Paragrafen verhindern soll. Die Modifikationen in Artikel VI klassifiziert der Nuntius als rein formal. Indem er die Streichung des Begriffs Gemeinschaftsschule aus Artikel VII, § 1 des Gegenentwurfs durchsetzen konnte, verhinderte Pacelli deren indirekte Anerkennung durch das Konkordat. Aufgrund der gegenwärtigen Gesetzeslage zum Schulwesen musste § 2 des Artikels geändert werden. Er hält nun fest, dass der als privat geltende Religionsunterricht auf Kosten des Staats oder der Kommunen in den Räumlichkeiten der Schulen stattfinden darf. Wenngleich die von der Regierung überarbeitete Fassung von Artikel VIII, § 1 das Recht der Kirche auf Beaufsichtigung und Leitung des Religionsunterrichts nicht mehr expliziert, wird es für die Praxis jedoch garantiert, weshalb Pacelli die Änderung für annehmbar hält. Bei Artikel IX, § 2 konnte der Nuntius trotz seines Insistierens den Textentwurf des Heiligen Stuhls nicht durchsetzen, der den Ordensschulen eine mit den staatlichen Schulen vergleichbare Ausstattung garantieren sollte.
Zu Beginn der Diskussionen um den schwierigen Artikel X zu den Staatsleistungen schlug Pacelli gutbegründet eine Kürzung des umfangreichen § 1 vor, scheiterte jedoch damit, da nur Finanzminister Krausneck seine Einschätzung teilte. Zu § 1 weist der Nuntius den Kardinalstaatssekretär zudem auf die Ersetzung der Staatsleistungen des Konkordats von 1817 durch das neue hin, wodurch es künftig nicht mehr möglich sein wird, diese einzufordern. Absatz a) ist Pacelli mit seinem unspezifischen Verweis auf eine Finanzleistung, die vergleichbaren staatlichen Ausgaben entsprechen soll, nicht eindeutig genug, weshalb der Ministerpräsident ihm zusagte, in seiner angekündigten Erklärung zum Konkordat auf diesen Punkt einzugehen. Die Minister thematisierten darüber hinaus die geforderte Erhöhung der Gehälter für die Bischöfe von Passau, Eichstätt und Speyer. Der Abgeordnete Held ist jedoch davon überzeugt, dass dies keine Probleme im Landtag hervorrufen wird. Die von Krausneck vorgebrachte und von mehreren Mitgliedern der Delegation übernommene Interpretation, wonach die Erhöhung der Gehälter der Weihbischöfe nach internationalem Recht als neue kirchliche Forderung an den Staat zu verstehen sei, wurde im weiteren Verhandlungsverlauf korrigiert, womit die Delegation Pacellis Auslegung folgte. Bei Absatz b) wurde im staatlichen Gegenentwurf der Satz über einen der pastoralen Notwendigkeit entsprechenden Ausbau der Vikarsstellen an den Kapiteln gestrichen, weil dies als neue Staatsleistung interpretiert werden kann. Pacelli erklärte daraufhin, dass dieser Punkt ursprünglich auf den ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten von Lerchenfeld zurückgehe, der Heilige Stuhl jedoch bereit sei, darauf zu verzichten. Daraufhin änderten die Minister ihre Meinung und stimmten einer Beibehaltung des Satzes zu. Gegen die Reduzierung der Kanonikerstellen mit Wohnrecht in Absatz e) auf die im alten Konkordat festgeschriebene Zahl konnte Pacelli nichts ausrichten. In Absatz g) über die Güter der Domkirchen wurde der Dom von Freising aus dem Gegenentwurf gestrichen. Pacelli, der die Streichung als gegen jedes Recht bezeichnet, argumentierte nachdrücklich mit der Bulle „Dei ac Domini Nostri Jesu Christi" Pius‘ VII. gegen diese Änderung, fand jedoch kein Gehör, da die Regierung die Bulle als unilateralen Akt des Heiligen Stuhls ansieht. In Bezug auf den besonders wichtigen Absatz h) erläutert der Nuntius, dass der Staat Bayern seinen im alten Konkordat festgeschriebenen finanziellen Verpflichtungen gegenüber den Priesterseminaren nie nachgekommen ist, weshalb er in Rücksprache mit Gasparri eine zum römischen Konkordatsentwurf abgemilderte Fassung des Absatzes vorgelegt hatte, die für mindestens zehn Jahre eine staatliche Finanzierung nur des letzten Studienjahrs der Priesteramtskandidaten vorsieht. Obwohl die Regierung auch diese Textfassung ablehnte, legte sie im Gegenentwurf einen Text vor, der den Seminaren eine angemessene Unterstützung zusichert. Pacelli beurteilt diese Zusage als erhebliche Verbesserung im Vergleich zur bisherigen Situation, weshalb er den Gegenentwurf für annehmbar hält. Zudem erreichte er gemäß den Weisungen der Kongregation für die Außerordentlichen Kirchlichen Angelegenheiten die Einfügung, dass die finanzielle Unterstützung für die Umsetzung des im CIC/1917 festgeschriebenen mindestens sechsjährigen Studiums der Philosophie und Theologie ausreichen soll. Damit, so die Wertung Pacellis, würden die wirtschaftlichen Probleme der Seminare gelöst. In einer Note soll zudem die Zusage Matts festgehalten werden, wonach bei Schließung eines der in Rede stehenden Seminare die Zuschüsse für die anderen entsprechend erhöht werden sollen. Für den Sonderfall des Bistums Speyer, wo das Priesterseminar nur das letzte Studienjahr anbieten kann, erreichte Pacelli die Aufnahme der Versicherung in die erwähnte Note des Kultusministers, dass die Priesteramtskandidaten des Bistums gemeinsam in einem an eine Universität angeschlossenen Konvikt, etwa in München, ausgebildet werden. Bei Absatz i) hielt der Nuntius es für unnötig, gegen die von der Regierung vorgenommene Streichung vorzugehen. In Absatz k) werden die kontrovers diskutierten Staatsleistungen an die Pfarreien und Seelsorgegeistlichen thematisiert. Gegen die Interpretation der Regierung, wonach diese Leistung fakultativ und widerruflich sind, führte Pacelli mehrere Argumente an, die diese Deutung als falsch und unnachvollziehbar darstellten. Von Knilling hingegen berief sich auf das Konkordat von 1817, das keine Leistungen für die Seelsorgegeistlichen vorsah. Diese Lücke bereitet Pacelli nun Schwierigkeiten in den Verhandlungen, zumal der Ministerpräsident von seiner zuvor aufgeschlosseneren Haltung in diesem Punkt Abstand nahm. Trotz intensiver Bemühungen und des Hinweises, dass es in der Öffentlichkeit einen schlechten Eindruck mache, wenn das Konkordat die Zuwendungen an den höheren Klerus, nicht aber die an den niederen Klerus regele, konnte Pacelli nur erreichen, dass die Seelsorgegeistlichen generell als Empfänger von Staatsleistungen im Fall von neu errichteten oder umgewandelten Seelsorgestellen genannt werden. Ob sich der Heilige Stuhl mit der Formulierung einverstanden erklärt, soll der Kardinalstaatssekretär entscheiden. Darüber hinaus erklärt Pacelli die staatliche Einfügung „mit Einverständnis der Regierung" für unvermeidbar, erreichte aber eine weitere Ergänzung, die der Kirche die freie Errichtung und Umwandlung ihrer Stellen zusagt, wenn damit keine neuen Staatsleistungen verbunden sind. Der letzte Teilsatz von § 1 zu den Ausgleichszahlungen bei Ablösung oder Neuregelung der Staatsleistungen für die Kirche ist im staatlichen Gegenentwurf weniger vorteilhaft als in der römischen Fassung, sichert der Kirche aber dennoch eine vollständige Kompensation zu, weshalb der Nuntius der Modifikation keine besondere Bedeutung beimisst. Die staatliche Redaktion von § 2 (jetzt § 3 des Gegenentwurfs), die auf den Finanzminister zurückgeht, kann, so Pacellis Einschätzung, für die Kirche unabsehbare Schäden bedeuten, vor allem in der Einfügung „bis zur Ablösung der staatlichen Pflichtleistungen". Deshalb verlangte der Nuntius die Streichung des Teilsatzes, die er dank der Unterstützung der Abgeordneten Held und Wohlmuth auch erreichte. In § 3 (jetzt § 4) behält sich die Regierung neben der generellen Garantie des kirchlichen Besitzes das Recht vor, Kirchenbesitz aus Gründen der öffentlichen Nützlichkeit zu enteignen. Um diese Änderung aufzufangen, setzte Pacelli die Einfügung durch, dass zu einer derartigen Veräußerung die kirchliche Zustimmung nötig ist und dass die Kirche unter Garantie derselben Unverletzlichkeit neuen Besitz erwerben darf.
Während der Nuntius zu Artikel XI nur zwei kleinere Änderungen der Regierung zu berichten hat, referiert er zu den Artikeln XII bis XIV eine unnachgiebige Konfrontation zwischen den beiden Seiten. Deshalb erklärte er in der Verhandlung sogar, dass er bei einem solchen Verhalten der Regierung keinen Sinn in der Fortsetzung der Diskussion sehe, zumal er nicht autorisiert sei, über die Zusagen im römischen Konkordatsentwurf hinaus weitere Zugeständnisse an die im Gegenentwurf formulierten staatlichen Forderungen zu machen. In Artikel XII lehnte die Regierung den Teilsatz über eine etwaige Veränderung der politisch-territorialen Verhältnisse in Bayern kategorisch ab, um den für den Landtag und die Bevölkerung unakzeptablen Eindruck zu vermeiden, dass mit einer solchen Veränderung bereits gerechnet werde. Die alternative Einfügung von Regierungsseite löst für Pacelli die Schwierigkeiten nicht, weshalb auch diese gestrichen wurde. Seinen Vorschlag, das Thema außerkonkordatär in einem Notenwechsel zu lösen, lehnte die Delegation ab. Besonders ausführlich berichtet Pacelli über den ersten Paragrafen von Artikel XIII, in dem der Staat für die Kleriker die deutsche Staatsbürgerschaft und eigene Ausbildungsvoraussetzungen vorschreiben will, womit der Heilige Stuhl nicht einverstanden ist. Der von Matt erneut vorgebrachten Argumentation widersprach der Nuntius ausführlich und verwies unter anderem darauf, dass die Kirche eine längere Studienzeit von den Geistlichen verlangt als der Staat, womit dessen Forderung hinfällig ist, und stellte klar, dass solche über das alte Konkordat hinausgehenden Auflagen angesichts der in der Reichsverfassung festgeschriebenen Freiheiten der Religionsgemeinschaften völlig unverständlich sind. Mit seinen Ausführungen erreichte er jedoch nur einige formale und stilistische Veränderungen des Paragrafens, die den römischen Vorgaben besser entsprechen, sowie die Zusage, in einer Note das Erlöschen dieser Verpflichtungen für den Fall festzuschreiben, wenn der Staat die Bezahlung der Kleriker einstellen sollte. Die staatlichen Verhandlungsführer blockten alle weiteren Bemühungen Pacellis, weitere Modifikationen zu erreichen, mit dem Argument ab, dass das Konkordat nur mit diesem Paragrafen eine Chance hätte, den Landtag zu passieren. Der staatlichen Änderung in § 2 misst der Nuntius hingegen keine Bedeutung zu. Bei dem äußerst wichtigen Artikel XIV zur Besetzung der Bischofssitze hält der Gegenentwurf in § 1 an der Kapitelswahl und deren Bestätigung durch den Heilige Stuhl fest, was die Delegation energisch verteidigte, allen voran Kanoniker Wohlmuth, den Pacelli als glühenden Verfechter der Kapitelswahl charakterisiert. Nach Auffassung des Nuntius liegen die wahren Gründe für die nachdrückliche Forderung der Kapitelswahl seitens der Regierung und vieler Geistlichen auf einer doppelten Ebene: Zum einen besteht die Sorge, dass der Heilige Stuhl unzureichend informiert die Nomination vornimmt, möglicherweise von Fürsten in unguter Weise beeinflusst wird oder in Rom ausgebildete Geistliche bevorzugt. Zum anderen soll die Festschreibung der Kapitelswahl die Zustimmung des Landtags zum Konkordat erleichtern. Pacelli fügt noch an, dass viele Domkapitulare Druck auf die Regierung und die Abgeordneten ausgeübt hatten, um diese hohe Privileg zu erhalten. Auf das historisch-juristische Argument des Kultusministers, dass das Kapitelswahlrecht vor der königlichen Nomination der Bischöfe in Bayern üblich war, erwiderte Pacelli, dass die Päpste bereits im 14. Jahrhundert damit begonnen hätten, sich das Besetzungsrecht für die bischöflichen Stühle zu sichern und dass nun, nach Wegfall der königlichen Nomination, selbstverständlich die in CIC/1917 can. 329 § 2 fixierte gemeinrechtliche Bischofsernennung zur Anwendung komme. Zudem versicherte der Nuntius die Sorgfältigkeit, Unparteilichkeit und Unbeeinflussbarkeit des Heiligen Stuhls bei der Bischofsauswahl. Doch weder sein Hinweis auf die problemlose Praxis der römischen Bischofsernennung in den anderen Ländern wie auf die Ablehnung der direkten Wahl durch verschiedene Domkapitel noch die Betonung, dass der Heilige Stuhl sich vor einer Ernennung über die Kandidaten bei der Regierung informieren werde, ließ die Delegation von ihrem Gegenentwurf abrücken. Sie begründete ihren Standpunkt damit, dass sie die Kapitelswahl dem Landtag als Ersatz für das königliche Nominationsrecht präsentieren wolle, und mit der Sorge, Preußen könnte das Privileg der Kapitelswahl weiterhin erhalten, während es Bayern verweigert wird. Auch bei § 2 blieb die Position der Regierung unverändert. Da Pacelli die Weisung auf seinen Bericht zum Sachverhalt noch fehlte, kam es zu keinem Verhandlungsfortschritt. Als Hintergrundinformationen zu § 3, in dem der Staat das vormals königliche Patronats- und Präsentationsrecht für diverse Pfarreien und Benefizien einfordert, gab der Nuntius eine ausführliche Darstellung der geschichtlichen Entwicklung dieser Rechte. Seine Aufstellung ergab eine große Anzahl von Pfarreien und Benefizien, für die dieses Recht in der Praxis in Anspruch genommen wird. Damit konnte er belegen, dass die Forderungen der Regierung über die Zugeständnisse des alten Konkordats wie auch über die im Vorjahr von Matt gemachten Vorschläge hinausgehen. Pacelli erreichte eine Änderung des Paragrafens, die indirekt erneut die staatliche Verpflichtung zur Bezahlung der Seelsorgegeistlichen ausdrückt und die Einflussmöglichkeiten des Staates auf die Besetzung der nicht dem staatlichen Patronatsrecht unterliegenden Pfarreien und Benefizien im Vergleich zum Konkordat von 1817 einschränkt. Zugleich muss der Nuntius jedoch auch konstatieren, dass der neue Entwurf weiterhin Konfliktpotenzial enthält. Da er die kanonischen Vorgaben für etwaige Konfliktfälle aber für eindeutig hält, wertet er die gefundene Lösung als deutliche Verbesserung gegenüber dem staatlichen Gegenentwurf, zumal die Regierung ihre Besetzungen immer auf Basis einer vom Bischof vorgelegten Kandidatenliste vornehmen wird. Pacelli überlässt es Gasparri zu entscheiden, ob dieses Detail explizit in den Konkordatstext oder in eine erklärende Note aufgenommen werden soll.
In § 1 des Artikels XV wurden im Gegenentwurf die Teilsätze „in armonia col diritto canonico" und „o su questioni per avventura da essi non contemplate" gestrichen. Während Pacelli die erste Streichung nicht thematisierte, da der Heilige Stuhl dem Einschub keine besondere Bedeutung beigemessen hatte, versuchte er, gegen die zweite vorzugehen, jedoch ohne Erfolg. Da die staatliche Umformulierung von § 2 lediglich die Geltung des Konkordats von 1817 aufhob, verlangte und erreichte der Nuntius die Einfügung, dass auch die bayerischen Gesetze, die im Widerspruch zum neuen Konkordat stehen, aufgehoben werden. § 3, der die Absicherung des Konkordats durch die Reichsgesetzgebung ausspricht, wurde im Gegenentwurf mit der Begründung gestrichen, dass diese Zusage die Kompetenz der bayerischen Landesregierung übersteigt. Da der Heilige Stuhl in diesem Punkt auf einen Notenwechsel mit der Reichsregierung zurückgreifen kann, stellt die Streichung des Paragrafen kein Problem dar.
An die Schilderungen zu den Konkordatsverhandlungen schließt der Nuntius eine Situationseinschätzung des Abgeordneten Held an, die dieser Pacelli mit Schreiben vom 30. Januar 1923 zukommen ließ. Held geht angesichts der Zusammensetzung des Landtags davon aus, dass das Konkordat dort selbst in der von der Regierung überarbeiteten Fassung auf erhebliche Schwierigkeiten stoßen wird. Der Abgeordnete schätzt die Positionen der im Landtag vertretenen Parteien zum Konkordat ein und hebt die Rolle der protestantisch dominierten Bayerischen Mitttelpartei für die Annahme des Konkordats hervor. Die Unterstützung des Konkordats durch die Bayerische Mittelpartei, aber auch durch die Bayerische Volkspartei und den Bayerischen Bauernbund, ist nach der Meinung Helds an folgende Punkte gebunden: an die Anforderungen des Gegenentwurfs an Nationalität und Ausbildung des Klerus wie der Ordensoberen, an eine Beteiligung der Kapitel an der Bischofs- und Kanonikerwahl sowie an eine staatliche Mitwirkung an der Besetzung der Seelsorgestellen. Wenn das Konkordat nicht gefährdet werden soll, müssen die Parteien, so der Abgeordnete, gegenüber den anderen Deputierten und der Öffentlichkeit deutlich machen können, dass die Kirche im Gegenzug zu den staatlichen Zusagen ebenfalls Zugeständnisse mache. Daher ersucht er Pacelli, in Rom auf die Annahme des staatlichen Gegenentwurfs in diesen Punkten hinzuwirken. Wenngleich der Nuntius die Einschätzung Helds nicht in allen Aspekten teilt, ist er dennoch davon überzeugt, dass sie ernsthaft in Erwägung zu ziehen ist. Des Weiteren berichtet Pacelli noch von einem erneuten Gespräch mit von Knilling und Krausneck, in dem ihm die beiden Minister versicherten, dass ihre Opposition in den Verhandlungen keine Kirchenfeindlichkeit ausdrückten, sondern der Sorge um die Mehrheitsverhältnisse im Landtag geschuldet seien.
Zum Schluss seines Berichts gibt der Nuntius eine Zusammenfassung zum Gegenentwurf der Regierung, wozu er das alte Konkordat von 1817 vergleichend heranzieht. Auf die unterschiedlichen Entwicklungen seit dem Abschluss des Konkordats von 1817 blickend kommt Pacelli zu dem Schluss, dass der Heilige Stuhl angesichts der gegenwärtigen politischen Lage zumindest einen Teil der konkordatären Vereinbarungen von 1817 für nicht mehr gültig erklären müsste, was auch alle anderen Absprachen des Konkordats in Frage stellen könnte. Wenngleich der Nuntius überzeugt ist, dass die staatlichen Zahlungen an die Kirche bei der jetzigen Zusammensetzung des Landtags auch ohne ein neues Konkordat fortgesetzt würden, könnten diese jedoch jederzeit verringert oder zurückgenommen werden, da ihnen dann die juristische Grundlage fehle. Mit Blick auf den Gegenentwurf der Regierung konstatiert er generell ein Wohlwollen gegenüber der Kirche, das in der gegenwärtigen Zeit kaum besser artikuliert werden könne. Als Beispiel hierfür führt er die Ausführungen zum Schulwesen und zu den Staatsleistungen sowie die Garantie der Rechte der Orden und religiösen Gemeinschaften wie auch die Interventionsmöglichkeiten des Heiligen Stuhls in den Theologischen Fakultäten an. Deshalb empfiehlt Pacelli dem Heiligen Stuhl, dem staatlichen Konkordatsentwurf möglichst weit entgegen zu kommen. Artikel XII zur Zirkumskription der Diözesen außen vor lassend, da ihm hierzu nicht alle dem Heiligen Stuhl bekannten Informationen vorliegen, erwartet der Nuntius die größten Schwierigkeiten beim Thema Bischofswahl. Zugleich hofft er aber, dass sich die Regierung am Ende mit der Vorlage einer Kandidatenliste seitens der Kapitel zufrieden geben wird. Zu Artikel XIII, § 1 b) schlägt Pacelli noch vor sich versichern zu lassen, dass die Seminaristen keine Gymnasien frequentieren müssen, an denen katholizismusfeindliche Lehrer unterrichten. An letzter Stelle weist er darauf hin, dass der Gegenentwurf auf Matt, Krausneck und von Knilling zurückgeht und dem gesamten Kabinett erst vorgelegt wird, wenn die Minister eine Einigung mit dem Heiligen Stuhl erreicht haben.
Betreff
Trattative per il Concordato colla Baviera1
Col mio rispettoso Rapporto N. 26105 in data del 28 Dicembre scorso mi feci un dovere d'inviare all'Eminenza Vostra Reverendissima un esemplare del controprogetto di Concordato




La prima di tali riunioni ebbe di fatti luogo il giorno 9
4v
l'ottimo Sig. Barone von Ritter zu
Gruenstein
Debbo premettere che (come ebbi già l'onore di accennare nel mio ossequioso Rapporto N. 25550 del 27 Ottobre 1922) più volte, conversando coi sunnominati Signori Ministri, avevo udito muovere contro il progetto della S. Sede il rimprovero che, mentre lasciava allo Stato tutti i pesi, specialmente finanziari, fissati nel Concordato del 1817


5r
Mi è sembrato quindi necessario di leggere in principio della seduta una breve dichiarazione, nella quale, dopo aver notato espressamente che non potevo prendere parte alla Conferenza se non in modo non impegnativo e ad referendum, proseguivo nei seguenti termini:
"Dopoché ebbi l'onore di rimettere al Governo bavarese il nuovo progetto della S. Sede, ho udito più volte pronunziare il giudizio che esso lascia allo Stato tutti i pesi, mentre gli toglie tutti i diritti. Mi sia quindi permesso di esporre a tale riguardo in modo amichevole quanto segue:
1° Le prestazioni finanziarie dello Stato bavarese alla Chiesa cattolica si fondano nella loro necessità ed obbligatorietà sulla secolarizzazione dei beni ecclesiastici

5v
2°. Le concessioni fatte nell'antico Concordato al Re dalla S. Sede non sono un compenso per le prestazioni finanziarie dello Stato bavarese, ma principalmente per l'abrogazione delle leggi anteriormente emanate contro i diritti della Chiesa cattolica. Ciò risulta dalla storia delle trattative per l'antico Concordato, come può vedersi, ad esempio, nell'opera "Staat und Kirche in Bayern"


6r
utilitate, quae es hac Conventione manat in ea, quae ad rea
Ecclesiae et religionis pertinent" si riferiscono in prima linea all'articolo XVI
3°. Se nel nuovo Concordato alcune delle anzidette concessioni vengono a cessare, ciò dipende dalla mutata situazione creata dalla rivoluzione, giacché quelle concessioni erano, anche a giudizio di insigni giuristi ed uomini di Stato(2), diritti strettamente personali
6v
del Re, i quali sono
senz'altro cessati colla mutazione della forma di governo.4°. D'altra parte anche la Chiesa cattolica in Baviera perde vari importanti diritti garantiti nel Concordato del 1817(3); che anzi, pure in ciò che concerne
7r
le prestazioni finanziarie, il controprogetto del Governo
"bavarese contiene diminuzioni degli obblighi concordatari, ad es. relativamente ai
Seminari, i quali invece di una dotazione in bonis fundisque stabilibus riceverebbero ora
soltanto dei sussidi. (Questa riduzione delle prestazioni dello Stato apparisce
particolarmente grave in vista degli articoli 138

5°. Le prestazioni dello Stato rimangono pienamente le stesse per i Protestanti, senza che questi siano obbligati a fare alcuna concessione od a subire alcuna limitazione della loro libertà.
6. Oltre a ciò il controprogetto del Governo richiede dalla S. Sede delle concessioni, che non erano in alcun modo contenute nell'antico Concordato, ad esempio relativamente alla formazione del Clero".
Contro queste dichiarazioni insorse con impeto il giovane Ministro delle Finanze Dr. Krausneck, non solo negando gli obblighi derivanti allo Stato dalla secolarizzazione, ma soprattutto ripetendo che, contrariamente a quanto deve verificarsi in ogni trattato internazionale, il progetto della S. Sede importava unicamente obblighi per lo Stato e non conteneva se non una sola concessione da parte della S. Sede, vale a dire la domanda in occasione della nomina dei
7v
Vescovi, se contro il candidato vi siano
difficoltà da parte del Governo (Il Ministro Presidente, interrompendo, osservò anzi che si
trattava soltanto di difficoltà "di ordine politico"). Il Sig. Krausneck concluse che
un simile progetto avrebbe incontrato la più viva opposizione nella pubblica opinione e nel
Landtag. Alle di lui osservazioni il Ministro Presidente dichiarò (anch'egli in
tono abbastanza forte) di associarsi pienamente. Mettendosi, a dire il vero, in aperta
contraddizione con quanto aveva pubblicato (come ho più sopra riferito), appena tre anni or
sono, nella Allgemeine Rundschau, negò egli pure recisamente la permanenza di
qualsiasi obbligo derivante dalla secolarizzazione, di cui il Concordato del 1817 aveva
fatto tabula rasa, e, riprendendo i vecchi suoi principi liberali, affermò che le
domande del Governo bavarese, compresa quella concernente la formazione del Clero, non
rappresentavano nulla di nuovo, ma trovavansi da lungo tempo attuate nella legislazione
tuttora vigente; lo Stato aveva quindi per potestà propria (aus eigener Kraft) provveduto
già alle medesime. Si diffuse poi a descrivere le straordinarie difficoltà, che il
Concordato incontrerà nel Consiglio dei Ministri e nel Landtag, essendo la stessa
Mittelpartei
8r
4445 in data del 1° Giugno 1922) l'importanza
delle singole concessioni già fatte dalla S. Sede. Al Sig. Ministro Presidente
avrei potuto facilmente replicare colle <sue>3 stesse parole, tanto più che avevo con me i menzionati articoli; ma,
poiché ciò lo avrebbe senza dubbio offeso ed irritato, preferii per prudenza di astenermene
e mi restrinsi a rilevare che le leggi da lui citate, emanate sotto il passato regime, erano
disposizioni puramente unilaterali, le quali non erano state mai riconosciute dalla
S. Sede. Assicurai tuttavia ambedue i Signori Ministri che, per ciò che si riferiva
invece alla difficoltà parlamentari [sic], la S. Sede medesima non avrebbe mancato di
tenerne conto, nei limiti del ragionevole e del possibile.Parlò infine il Sig. Ministro del Culto Dr. Matt, in forma senza dubbio più calma e cortese, ma pur egli svolgendo non dissimili concetti. Sebbene io gli avessi manifestato in precedenti colloqui (cfr., ad esempio, Rapporto N. 25550 del 27 Ottobre 1922) essere la S. Sede disposta ad accordare relativamente alle prestazioni finanziarie le necessarie agevolazioni, mas-
8v
sime
in vista dell'attuale situazione economica, e benché, d'altra parte, avessi nella
surriferita dichiarazione segnalato quale grave diminuzione degli obblighi concordatari il
controprogetto del Governo contenesse soprattutto in riguardo ai Seminari, il
Sig. Ministro asserì invece che la S. Sede aveva avanzato richieste superiori agli
obblighi anzidetti e citò in proposito i punti concernenti le pensioni per i Canonici vecchi
od inabili e gli assegni per i sacerdoti aventi cura d'anima (cfr. art. X del progetto di Concordato N. 1° lett. b e k


9r
riche, dichiarai in genere che non potevo in alcun modo
accettare le teorie espresse dai Signori Ministri, ma che proponevo intanto di passare
all'esame pratico dei singoli articoli, riservandomi di replicare, ogni volta che fosse
stato necessario, in locis suis alle affermazioni dei Signori Ministri.Tale fu l'inizio di queste Conferenze, in verità non del tutto edificante, se si pensi che i Ministri in questione sono cattolici ed appartenenti al partito popolare bavarese


Le susseguenti riunioni furono tenute nei giorni di Lunedì 15 (dalle ore 5 1/2 alle 8 3/4 pom.), Merco-
9v
ledì 17
(idem) e Lunedi 22 (dalle ore 9 alle 11 antim.) del passato mese di Gennaio,
e vi intervennero altresì i deputati cattolici Speck


In seguito a tali conferenze il Governo bavarese ha preparato un nuovo controprogetto, di cui l'Eminenza Vostra troverà qui unito il testo nella lingua tedesca (Allegato N. II).5. Il Sig. Ministro del Culto mi aveva promesso pure una traduzione latina autentica del medesimo ed una Nota

Mi sia quindi ora permesso di riferire nei punti essenziali la discussione avvenuta circa i singoli articoli.6
10r
Articolo I

Il Governo bavarese riteneva superfluo il § 2 di questo articolo, ma io ho pregato che fosse conservato. È stato tuttavia proposto di porre: "… l'esercizio di questo diritto" anziché "… l'esercizio di questo potere"; il mutamento mi è sembrato che non presentasse inconvenienti.
Articolo II

Il controprogetto del Governo sopprimeva nel primo periodo le parole "ed alle qualità (dei loro membri)". Avendo io chiesto la ragione di tale soppressione, mi fu risposto che le parole medesime erano in contraddizione col susseguente articolo XIII § 2

Fu stabilito anche di fissare in modo uniforme la terminologia in questa materia, e si convenne di adottare l'espressione "Ordini e Congregazioni religiose", nella quale si intendono comprese anche le "società simili a queste", di cui era parola nell'art. V § 7

10v
del progetto della S. Sede.Articoli III


Gli articoli III e IV concernono la grave questione delle Facoltà teologiche e dei Licei



In seguito a ciò è innegabile il diritto della S. Sede e degli Ordinari di avere almeno le garanzie necessarie che detto insegnamento sia ivi impartito da professori di sana dottrina e secondo le prescrizioni canoniche. – I Ministri non poterono impugnare l'evidenza di questo argomento; fecero tuttavia rilevare quanto scabrosa sia tale
11r
materia e quale
viva agitazione ed opposizione i relativi articoli del progetto di Concordato potranno
provocare nei circoli universitari e nella pubblica opinione. Simile considerazione (la
quale, come ho avuto già occasione di riferire varie volte, non manca di fondamento) spiega
le modificazioni introdotte nel controprogetto del Governo.Articolo III § 1. – Alla forma positiva del progetto della S. Sede: "… avrà luogo da parte dello Stato soltanto se i relativi candidati abbiano ottenuto dal competente Vescovo diocesano la canonica approvazione" il controprogetto del Governo aveva sostituito una formula negativa: "avrà luogo da parte dello Stato soltanto se contro i relativi candidati non sia stata sollevata alcuna obbiezione da parte del competente Vescovo". Per quanto migliore fosse la prima redazione, non sembra tuttavia che praticamente la differenza sia essenziale.
Articolo III § 2. – Questo paragrafo era stato così modificato nel controprogetto del Governo: "Se alcuno dei suddetti insegnanti venisse dal Vescovo diocesano dichiarato inabile per motivi gravi concernenti la sua dottrina e condotta morale, il Governo, senza pregiudizio
11v
dei di lui diritti come
funzionario dello Stato, provvederà in altro modo a dargli un adatto supplente
(Vertretung) nel suo officio8 ". – La prima parte
di questo periodo è migliorata nel senso che vi è stato eliminato l'inciso "in base ad un
procedimento Canonico in via penale od amministrativa", sostituendolo colla frase più
generale "per motivi gravi". Il mantenimento di tale inciso era stato da me subordinatamente
raccomandato alla S. Sede in seguito al parere di persone competenti, ed in particolare
di una relazione inviatami già dall'Emo Sig. Cardinale Bertram

12r
Dicembre 1902


12v
quale riguardo,
nondimeno, i Ministri osservarono che il Vescovo ha un mezzo facile di rimediare, vietando
ai suoi chierici di assistere alle medesime, con che il professore stesso rimarrebbe ben
presto kaltgestellt, perché senza scolari.Articolo IV

"L'insegnamento nelle Facoltà teologiche delle Università e nei Licei deve tener conto dei bisogni dei candidati allo stato sacerdotale secondo le prescrizioni ecclesiastiche. Il Vescovo ha diritto di presentare in caso di bisogno al Governo opportuni suggerimenti e proposte al riguardo". – Le modificazioni introdotte nel primo periodo non sembrano importanti. Sono infatti state tolte le parole "il programma degli studi", che tuttavia possono considerarsi come comprese nel termine generale "l'insegnamento". Inoltre i Signori Ministri hanno creduto che l'espressione "in modo corrispondente alle prescrizioni del diritto canonico" potesse essere male interpretata e suscitare negli acattolici difficoltà e sospetti ed hanno quindi sostituito l'altra "secondo le prescrizioni ecclesiastiche". Ma quanto al secondo periodo non potei non osservare che esso era meno che
13r
nulla, giacché toglieva o diminuiva tutta la
forza obbligatoria del primo, riducendo il diritto del Vescovo a presentare suggerimenti e
proposte al Governo. Aggiunsi quindi che, qualora non si volesse conservare la redazione del
progetto della S. Sede, era, a mio avviso, preferibile, di sopprimere quel periodo
completamente; in base alla prima parte, invero, la S. Sede ed i Vescovi avrebbero
avuto già la facoltà non solo di dare suggerimenti o di fare proposte, ma di invigilare e di
reclamare che l'insegnamento sia impartito "secondo le prescrizioni ecclesiastiche".E così fu fatto.
Articolo IV § 2. – Analogamente alla modificazione introdotta all'articolo precedente § 1, anche qui il controprogetto del Governo presenta il seguente cambiamento: … almeno un professore di filosofia ed uno di storia, contro i quali il Vescovo non abbia alcuna obbiezione per ciò che si riferisce alla loro dottrina cattolica".
Articolo IV § 3. – Questo paragrafo era stato soppresso nel controprogetto del Governo, che lo riteneva superfluo (überflüssig) dopo il § 2. Feci notare come la S. Sede avrebbe desiderato in origine che il professore di filosofia, di cui è parola nel paragrafo precedente, fosse un ecclesiastico, e ne spiegai la ragione, in conformità
13v
della nota 2
pag. 3






14r
due anni libero docente nella Facoltà filosofica, tiene nel
suo insegnamento, secondo che mi venne riferito da persona


Non so se l'Eminenza Vostra giudicherà ammissibili le surriferite modificazioni; ad ogni modo questi due articoli, per quanto non perfetti, rappresentano pur sempre, a mio subordinato avviso, un notevolissimo vantaggio di fronte al passato, giacché offrono alla S. Sede ed agli Ordinari una inoppugnabile base giuridica concordataria per intervenire nella questione delle Facoltà teologiche e dei Licei, mentre che nulla di simile si aveva per l'addietro. Sarà cura del Nunzio Apostolico di vigilare con ogni prudenza e sollecitudine, affinché tali disposizioni non rimangano lettera morta, e di spronare delicatamente, in caso di bisogno, all'azione anche i Revmi Vescovi, non di rado (sia detto con ogni rispetto) alquanto deboli di fronte agli intangibili professori. Anche in Baviera non mancano pur troppo (accanto ad elementi ottimi, co-
14v
me il Grabmann




Articoli V-IX
Questi articoli riguardano la importantissima questione scolastica

Articolo V

15r
re difficoltà, perché è di esse che si tratta
nell'articolo in questione. – Al § 2, invece delle parole: "I maestri e le maestre, che
abbiano ad essere impiegati nelle scuole elementari cattoliche, …" si legge: "I maestri e le
maestre, che vogliono essere impiegati…" Questa modificazione aveva in me suscitato qualche
preoccupazione, in quanto che un maestro, il quale non per sua domanda o volontà, ma per
disposizione delle Autorità governative, venisse addetto ad una scuola elementare cattolica,
potrebbe pretendere di non essere obbligato all'adempimento della prescrizione del paragrafo
in discorso. Debbo, nondimeno, riconoscere, che simile timore non è grave, data la
disposizione del precedente § 1. – Nel § 4 alle parole: "Le Superiori Autorità
ecclesiastiche saranno convenientemente rappresentate, per ciò che si riferisce
all'istruzione religiosa ed alle summenzionate materie, nelle Commissioni
esaminatrici …" il controprogetto ha sostituito le altre: "… rappresentate, almeno
per ciò che si riferisce all'istruzione religiosa, …". È una restrizione senza dubbio
sfavorevole, ma forse, nelle attuali circostanze, tollerabile. – Al § 5 si ha una nuova
limitazione. Difatti in luogo della espressione "… avrà riguardo a quelli già esistenti
degli Ordini 15v
e delle Congregazioni religiose" il
controprogetto aveva posto: "… avrà riguardo anche ad Istituti esistenti degli Ordini e
delle Congregazioni religiose". Alle mie osservazioni il Sig. Ministro del Culto
rispose essergli assolutamente impossibile a causa del loro numero di mantenere tutti i
detti Istituti già esistenti; chiesi allora ed ottenni che venisse almeno aggiunta la parola
"convenientemente", per impedire, in quanto fosse possibile un'applicazione troppo
restrittiva. – Al § 6 nel controprogetto si trova: "Gli alunni, che hanno frequentato
tali Istituti privati …", affine d'indicare che trattasi di quelli, di cui si fa sopra
parola. Quest'aggiunta non sembra presenti difficoltà.Articolo VI

Articolo VII

16r
che fosse conservato il testo primitivo; il che venne fatto.
Fu tuttavia necessario di correggere il secondo periodo del paragrafo medesimo; infatti,
sebbene le scuole laiche dovranno pur troppo essere un giorno introdotte anche in Baviera in
forza e nei limiti della Costituzione del Reich, tuttavia, secondo il diritto ora
vigente, esse non esistono sino ad oggi, in questo Paese, giacché, in virtù dell'articolo 174

16v
struzione religiosa il carattere di materia ordinaria
d'insegnamento, essa potrà essere impartita privatamente, ed a tale scopo verranno messi a
disposizione i locali della scuola con riscaldamento ed illuminazione a spese dello Stato o
dei Comuni".Articolo VIII

Articolo IX

17r
Articolo X

Esso regola la difficile materia delle prestazioni finanziarie dello Stato alla Chiesa.
Al principio della discussione proposi di ridurre il § 1 di questo articolo (salvo l'ultimo capoverso concernente lo svincolo) alla sola introduzione generale, facendo cioè punto dopo le parole "principalmente nel Concordato del 1817" del progetto della Santa Sede. Le ragioni di tale proposta erano: 1.) perché essa mi sembrava conforme alle istruzioni contenute nella nota a pag. 7

17v
per l'avvenire i diritti della Chiesa. – Il
Sig. Ministro delle Finanze aderì a questa mia proposta, ma gli altri (conformemente a
quanto il Sig. Ministro del Culto aveva espresso nel Promemoria
che formò l'oggetto del mio rispettoso Rapporto N. 23649 del
5 Aprile 1922) dichiararono di preferire la redazione dettagliata, giacché altrimenti
(fu osservato) sarebbero rimasti i dubbi e le controversie, cui aveva dato luogo l'antico
Concordato del 1817, mentre doveva invece profittarsi delle presenti trattative per
risolverli ed ottenere in tal modo una chiara situazione. Il Sig. Held, capo della
frazione del partito popolare bavarese, giunse anzi perfino ad esprimere la convinzione che
un testo particolareggiato avrebbe potuto meglio sostenersi di fronte al Landtag,
mentre che la formula generale si sarebbe facilmente prestata a sospetti e ad attacchi. – In
seguito a ciò si passò all'esame delle singole parti del paragrafo in
discorso.§ 1. - Il secondo periodo di questo paragrafo è così formulato nel controprogetto del Governo: "Le obbligazioni patrimoniali fissate nel Concordato del 1817 vengono sostituite dal seguente accordo"; ove è da notare specialmente la parola "sostituite" (ersetzt), in forza della quale non sarà più possibile per l'avvenire di fare appello alle disposizioni del-
18r
l'antico
Concordato.a) Il controprogetto ha modificato il primo capoverso di questo punto nel modo seguente: "Lo Stato provvederà alla dotazione delle Sedi arcivescovili e vescovili e dei Capitoli metropolitani e cattedrali in bonis fundisque stabilibus, i cui redditi annui netti saranno calcolati in base a quelli fissati nel menzionato Concordato, tenendo conto del valore della moneta nell'anno 1817. A questo riguardo si avrà cura di stabilire una libera amministrazione ecclesiastica dei beni costituenti la dotazione. Finché tale dotazione non potrà essere effettuata nel modo anzidetto, lo Stato corrisponderà una rendita annua, adattata alle condizioni economiche di ciascun tempo analogamente alle corrispondenti spese dello Stato per i suoi propri scopi". Osservai che questa ultima frase "analogamente alle corrispondenti spese dello Stato per i suoi propri scopi" non sembrava formulata in termini abbastanza chiari. Non potendosi, d'altra parte, entrare nel Concordato stesso in maggiori dettagli, il Sig. Ministro Presidente promise di spiegarla nella Nota, d'accompagno.
Il secondo capoverso è così redatto: "Le prestazioni finanziarie ai sei Vescovi diocesani di Augsburg, Regensburg,
18v
Würzburg, Passau,
Eichstätt e Spira dovranno essere eguali". Fu rilevato dai Signori Ministri che ciò
costituiva un aumento di fronte all'antico Concordato (art. IV
12 Al terzo capoverso circa i Vescovi ausiliari il Sig. Ministro delle Finanze affermò che trattavasi anche qui di una nuova prestazione dello Stato. Da parte mia risposi che non potevo aderire a tale concetto, giacché l'onorario dei Vescovi medesimi era stato fissato in una formale Convenzione conclusa nell'anno 1910

b) Al primo capoverso è stata nel controprogetto
19r
soppressa la parola "almeno" ed il numero dei Vicari trovasi
nuovamente ridotto a sei.Al secondo capoverso circa la nomina di Coadiutori con o senza diritto di successione per i Canonici, i quali abbiano compiuto l'età di settanta anni o non siano più abili a prestare il loro servizio, il controprogetto ha aggiunto l'inciso "d'intesa col Governo"; al che è difficile di opporsi, dal momento che esso si obbliga a pagare ai detti Coadiutori lo stesso onorario del Canonici statutari.È rimasta inoltre soppressa l'ultima parte: "Egualmente sarà aumentato secondo il bisogno il numero dei Vicari". – A proposito del presente capoverso fu ancora una volta ostentatamente rilevato dai Ministri che esso importava un nuovo obbligo dello Stato non compreso nell'antico Concordato. Per mettere un termine a questo persistente sfruttamento di una concessione relativamente piccola in confronto alle molte inadempienze dello Stato, dissi che, per quanto era a mia conoscenza, la S. Sede non dava a tal punto speciale importanza. Aggiunsi che il primo impulso all'inclusione del capoverso in discorso nel progetto della S. Sede era venuto precisamente dal Capo del Governo bavarese, che era allora il Sig. Conte von Lerchenfeld

19v
del tutto particolare la mia attenzione sul fatto che i
Capitoli metropolitani e cattedrali, sono spesso composti di ecclesiastici troppo vecchi per
poter prestare efficacemente l'opera loro nell'amministrazione diocesana, massime ora che il
lavoro delle Curie è in continuo aumento. Il Sig. Conte insistette quindi sulla
necessità di rimediare a siffatto inconveniente, soggiungendo che anche il Governo era a ciò
interessato. In seguito una eguale domanda mi fu rivolta anche da altri personaggi, fra i
quali dovevo ricordare il Canonico Wohlmuth presente alla Conferenza. Conchiusi che, se,
malgrado ciò, il Governo credeva ora invece di dover sopprimere questo punto, non mi sarei
opposto. I Signori Ministri però si dichiararono spontaneamente favorevoli a
mantenerlo.e) Il numero dei Canonici, che hanno diritto all'abitazione, è stato di nuovo ridotto nel controprogetto a 5 nei Capitoli metropolitani e 4 nei cattedrali conforme all'antico Concordato ed all'uso vigente. Non ho potuto quindi oppormi a tale riduzione.
g) In questo punto è rimasto soppresso nel controprogetto l'inciso "compreso il Duomo di Frisinga". È desso un celebre monumento di arte religiosa, situato presso il Seminario ed il palazzo degli antichi Principi-Vescovi, ed ivi
20r
sono – ancora attualmente tenute dall'Arcivescovo di Monaco-Frisinga




20v
ro, pur contro ogni giustizia, nel loro rifiuto,
dovetti rinunciare ad insistere più oltre nella mia richiesta.h) Questo capoverso si riferisce alla importantissima questione della dotazione dei Seminari. – Più volte, ed anche ultimamente nel rispettoso Rapporto N. 25550 del 27 Ottobre scorso ho avuto occasione di riferire all'Eminenza Vostra come lo Stato bavarese pur sotto il regime monarchico, in base ad un'assurda interpretazione dell'articolo V

21r
controprogetto aveva adottato un
testo, il quale, nella impossibilità di ottenere ora, dopo una inadempienza di oltre un
secolo, la integrale esecuzione delle obbligazioni concordatarie dello Stato, sembrava
importare un notevole miglioramento della condizione attuale e costituire cosi una base
accettabile per le trattative. Esso era del seguente tenore: "Lo Stato corrisponderà ai
Seminari esistenti minori e maggiori convenienti sussidi". Tenendo presente la sapiente
istruzione contenuta nella nota a pag. 9


21v
anzidetti. – Richiamai altresì l'attenzione del Governo
sulla diocesi di Spira, la quale, come è già ben noto all'Eminenza Vostra, ha soltanto il
cosiddetto Seminario pratico per l'ultimo anno destinato alla teologia pastorale, mentre per
tutti i precedenti studi di filosofia e di teologia i rispettivi chierici sono obbligati ad
andare qua e là in altre diocesi. Non essendo pur troppo possibile di fondare in detta
diocesi un Seminario completo proprio, il Sig. Ministro del Culto promise di provvedere
a che gli anzidetti chierici siano convenientemente riuniti in un Convitto presso una
Università, ad es. in Monaco; ed io ho chiesto che anche ciò venga espresso nella
summenzionata Nota.13i) Il controprogetto ha soppresso l'ultima proposizione "che permetta ad essi di vivere conforme al loro stato". Non mi è sembrato di dover insistere per il mantenimento della medesima.
k) Questo punto riguarda la controversa questione degli assegni governativi per le parrocchie e per il clero avente cura d'anime. Secondo che, infatti, ho avuto più volte l'onore di riferire all'Eminenza Vostra nei miei rispettosi Rapporti, il Governo bavarese, compreso l'attuale, ha sempre considerato e qualificato tali prestazioni come facoltative e revocabili, ed è perciò che anche le recenti
22r
leggi per il supplemento di congrua contenevano la riserva
che la nuova sistemazione di detti assegni non alterava la natura giuridica finora
riconosciuta alle prestazioni medesime (cfr. Rapporti N. 21871 del 15 Settembre 1921 e 23548 del 19 [sic] Marzo 1922). Quanto ingiusta sia tuttavia una tale
dottrina, dimostrano, a mio subordinato avviso, le seguenti brevi considerazioni: 1.) Prima
della secolarizzazione tutte le parrocchie avevano una ricca dotazione in beni immobili, che
costituivano il più stabile e sicuro reddito del beneficio
22v
godevano larghi
diritti di decime, censi, diritti forestali, ecc., i quali egualmente nel corso del secolo
decimonono per opera dello Stato, soprattutto in forza della legge del
4 Giugno 1848
23r
cattedrali,
34 capitoli collegiali, 352 Abazie, Monasteri, Ospizi, Prepositure e Commende,
84 Abazie e Monasteri femminili, ecc. ecc. Il valore di questi beni ecclesiastici
secolarizzati (fondi, edifici, foreste, diritti, danaro, oggetti preziosi ed artistici,
biblioteche, archivi) è incommensurabile. In un suo recente discorso sul bilancio il
Sig. Ministro delle Finanze ha calcolato il reddito netto delle foreste di proprietà
dello Stato bavarese a 12 miliardi; ora almeno i 4/5 delle medesime sono beni
ecclesiastici secolarizzati, i quali soli sarebbero quindi stati più che sufficienti a
provvedere a tutti i bisogni della Chiesa in Baviera. – Durante la discussione di questo
punto, il Sig. Ministro Presidente replicò alle mie osservazioni obbiettando che il
Concordato del 1817 non impone allo Stato alcun obbligo riguardo al Clero avente cura
d'anime. Bisogna pur riconoscere che il Concordato stesso, il quale aveva così
dettagliatamente fissato gli onorari per i Vescovi, i Capitoli cattedrali, ecc., presenta a
quel riguardo una lacuna, che rende attualmente difficile la posizione della Chiesa.
Tuttavia il prelodato Sig. Ministro dimenticava che nei citati articoli della
Allgemeine Rundschau (N. 12/13, 27 Marzo 1920, pag. 171) aveva già
dato una conveniente risposta a tale obbiezione: "Anche riguardo ai supplementi di congrua
per gli ecclesiastici, corrisposti dallo Stato, (così egli
23v
scriveva) potrebbe tentarsi in base al Concordato la
dimostrazione che il trattare siffatte prestazioni come puramente volontarie e revocabili
non corrisponde almeno allo spirito di quel<la> 

24r
siasi obbligazione per ulteriori prestazioni a
vantaggio degli ecclesiastici. – Che se nondimeno dovesse realmente affacciarsi l'intenzione
di escludere dal futuro svincolo le prestazioni alla Chiesa indicate finora come volontarie
e revocabili, potrebbe allora opporsi l'efficace argomento che lo Stato bavarese non ha sino
ad oggi adempiuto nemmeno approssimativamente agli obblighi di natura patrimoniale assunti
contrattualmente nel Concordato e che per conseguenza la concessione di prestazioni
cosiddette facoltative per scopi ecclesiastici non costituisce se non un modico compenso per
il mancato adempimento di obbligazioni contrattuali". – Malgrado tutto ciò, nel
controprogetto del Governo trovavasi soltanto la seguente disposizione: "Se d'intesa col
Governo verranno eretti nuovi offici con cura d'anime o mutati i già esistenti, lo Stato
metterà a disposizione dell'ecclesiastico, che lo ricopre pro tempore, i mezzi per un
conveniente complemento della rispettiva rendita". Nonostante le mie premure, e sebbene non
mancassi di far rilevare altresì che avrebbe prodotto nel pubblico sfavorevole impressione,
se il Concordato provvedesse agli assegni degli ecclesiastici altolocati, trascurando invece
il cosiddetto basso clero, il massimo che potei ottenere fu la seguente
aggiun-24v
ta proposta dal Sig. Ministro delle Finanze:
"nel quadro delle prestazioni finora in uso per gli ecclesiastici aventi cura d'anime in
generale", colle quali parole vengono menzionate ed in qualche modo fissate nel Concordato
le prestazioni in discorso. Vostra Eminenza giudicherà, se la S. Sede possa contentarsi
di tale redazione o se convenga invece esigere un testo più chiaramente e direttamente
impegnativo. – Nella surriferita redazione del controprogetto è da notarsi altresì l'inciso
"d'intesa del Governo", il quale tuttavia sembra difficilmente evitabile, dal momento che lo
Stato si obbliga a fornire il supplemento di congrua, e corrisponde del resto altresì alla
disposizione del succitato articolo XII dell'antico Concordato "collatis cum Regia Maiestate
consiliis". Siccome, tuttavia, mi era stato riferito che non di rado i funzionari del
Ministero del Culto oppongono ostacoli alla erezione di nuove parrocchie od alla elevazione
a parrocchie di benefici curati (chiamati qui exposituree) già esistenti, anche qualora sia
altrimenti provveduto alla loro dotazione, chiesi ed ottenni che fosse aggiunto un paragrafo
così concepito: "Se non sono necessari sussidi o maggiori spese da parte dello Stato, gli
uffici ecclesiastici possono essere liberamente eretti o mutati".L'ultimo capoverso del presente paragrafo, riguardan-
25r
te lo svincolo delle
prestazioni finanziarie dello Stato verso la Chiesa, è stato nel controprogetto del Governo
bavarese modificato nei seguenti termini: "Qualora si addivenisse ad uno svincolo o ad un
nuovo ordinamento delle prestazioni dello Stato alla Chiesa fondate su legge, convenzione o
particolari titoli giuridici, lo Stato bavarese § 2 (ora § 3). – Questo paragrafo era rimasto così redatto nel controprogetto del Governo per iniziativa del Sig. Ministro delle Finanze: "Gli edifici ed i fondi dello Stato, che al presente servono immediatamente o mediatamente a scopi ecclesiastici, compresi quelli goduti dagli Ordini e dalle Congregazioni religiose, sono lasciati a detti scopi anche in avvenire sino allo svincolo delle prestazioni obbligatorie del-
25v
lo Stato, avendo riguardo ai contratti eventualmente
esistenti". – Particolarmente grave era in tale redazione la limitazione di tempo "sino allo
svincolo delle prestazioni obbligatorie dello Stato". Avendo infatti richiesto lo scorso
anno in occasione delle pendenti trattative concordatarie a ciascuno dei Revmi Ordinari
della Baviera un elenco dei menzionati edifici e fondi esistenti nelle rispettive diocesi,
affine di avere una idea esatta della loro importanza, dovetti constatare che essi erano
numerosi e rilevanti. In vista quindi dell'incalcolabile danno, che sarebbe potuto venire
alla Chiesa, se al momento dello svincolo il Governo bavarese le avesse negato l'ulteriore
godimento dei medesimi, dichiarai che tale limitazione era inammissibile. Il Ministro delle
Finanze si oppose in principio energicamente alla soppressione di quell'inciso, affermando
che altrimenti il paragrafo in discorso si sarebbe trovato in contraddizione colla
Costituzione del Reich; ma essendogli stata dimostrata la erroneità di tale opinione (ed in
ciò fui, per una volta tanto, efficacemente coadiuvato dal Sig. Held e dal Canonico
Wohlmuth), il Dr. Krausneck dovette infine consentire a cancellarlo, pur non senza
mostrarsi contrariato ed asserendo che, però, doveva in ogni modo rimanere l'altro inciso:
"avendo riguardo ai contratti eventualmente esistenti"; il che non fu contestato. – È
rimasto anche pur troppo soppresso nel contropro-26r
getto il
secondo periodo del testo proposto dalla S. Sede, concernente l'obbligo dello Stato
alla manutenzione di detti edifici.§ 3 (ora § 4). – Nel controprogetto del Governo il presente paragrafo era stato ridotto ai seguenti termini: "I beni dei Seminari, delle parrocchie, dei benefici, delle fabbriche e di tutte le altre fondazioni ecclesiastiche vengono garantiti nei limiti del diritto comune


Articolo XI

26v
"Lo Stato bavarese provvederà …". Nel secondo, in luogo
della parola "d'intesa (Einverständnis) col Vescovo diocesano", è stata posta
l'altra alquanto più debole "d'intelligenza (Benehmen) col Vescovo
diocesano".I seguenti articoli XII-XIV concernono le domande del Governo bavarese. La trattazione dei medesimi è stata assai penosa, perché i Ministri ed i deputati intervenuti alle riunioni mostrarono tutti sin dal principio una resistenza così ostinata ed aspra ad ammettere qualsiasi benché minima modificazione nel testo del controprogetto, che mi trovai una volta costretto a dichiarare che, se il Governo rifiutava qualunque condiscendenza e dava in tal guisa alle sue richieste quasi il tono di un ultimatum, non vedevo quale scopo avesse più la discussione, cui ero stato invitato dai Signori Ministri, ed i negoziati, pur col massimo mio rincrescimento, non avrebbero potuto, per quanto riguardava la mia persona, procedere più oltre. Ad ogni modo, ripetei, per ogni buon fine, esplicitamente che la mia partecipazione alla discussione stessa non era se non ad referendum, che non avevo istruzioni per accettare ulteriori modificazioni nel testo delle concessioni già fatte dalla S. Sede, e che quindi il Governo aveva l'intiera ed esclusiva responsabilità della redazione definitiva del controprogetto. – Ciò pre-
27r
messo in
linea generale, ecco come si è svolta la conferenza circa i singoli punti.Articolo XII

Il controprogetto aveva soppresso completamente l'inciso: "Se la situazione politico-territoriale della Baviera non subirà cambiamenti16 ". I Signori Ministri affermarono che esso è del tutto inammissibile, perché darebbe l'impressione che il Governo bavarese già conta con tali mutamenti di territorio ed è in certo modo ad essi preparato; il solo accenno a simile possibilità, massime nel momento attuale, solleverebbe il più vivo sdegno nel Landtag e nella popolazione. Da parte mia dissi che non avevo bisogno di ripetere il motivo, a cagione del quale la S. Sede aveva giudicato necessario d'introdurre quella clausola, perché già pienamente noto al Governo bavarese dai rapporti del Sig. Barone de Ritter

27r
Articolo XIII

§ 1. – Questo paragrafo era così formulato nel controprogetto del Governo:
"In considerazione delle spese dello Stato bavarese per gli assegni degli ecclesiastici la Chiesa non assumerà alla direzione ed amministrazione delle diocesi, nonché degli Istituti diocesani di educazione, come pure alla cura parrocchiale ed all'insegnamento religioso nelle scuole elementari, se non ecclesiastici, i quali
a) abbiano la cittadinanza bavarese o quella di un altro Stato germanico,
b) posseggano l'attestato di maturità conseguito in un Ginnasio umanistico germanico dello Stato o riconosciuto dallo Stato,
c) abbiano compiuto con successo un corso di almeno tre anni di studi teologici nelle Università germaniche, nei Licei bavaresi dello Stato o riconosciuti dallo Stato, ovvero negli Istituti ecclesiastici in Roma. Eccezioni al riguardo saranno ammesse soltanto col consenso dello Stato bavarese".
Il Sig. Ministro del Culto, – accompagnato dai segni della più viva approvazione da parte di tutti gli altri Ministri e deputati presenti alla conferenza, ed in particolar modo del Canonico Wohlmuth –, svolse i motivi, i quali avevano
28r
spinto il Governo a mantenere integralmente questo
paragrafo, che esso considerava d'importanza capitale e come assolutamente indispensabile
per far approvare dal Landtag il progetto di Concordato. Le ragioni da lui adotte
[sic] furono in sostanza le stesse esposte già nella lettera del
30 Marzo 1922, della quale feci parola nel mio ossequioso Rapporto N. 23740 del 15 Aprile di quello stesso anno; specialmente
rilevò il Dr. Matt che le disposizioni ivi contenute sono tutte a profitto della Chiesa
ed ispirate dall'intenzione di mantenere il prestigio e la posizione sociale del Clero
cattolico. – Da parte mia, tenendo presenti le venerate istruzioni impartitemi dall'Eminenza
Vostra col Dispaccio N. 4445 del 1. Giugno 1922 opposi agli
argomenti del Sig. Ministro le seguenti osservazioni: 1.) La Chiesa usa la massima cura
perché gli ecclesiastici ricevano una formazione intellettuale e morale, che li renda idonei
al ministero loro affidato. Se i Signori Ministri si compiacessero di prender cognizione
delle prescrizioni emanate al riguardo nel Codice di diritto canonico e nei Decreti della
S. Congregazione dei Seminari e delle Università, si persuaderebbero facilmente della
verità di tale affermazione e constaterebbero anzi che la S. Sede richiede per la
istruzione filosofico-teo28v
logica dei giovani chierici molto
più di quel che non domandi il Governo bavarese, vale a dire un corso di almeno sei anni. Ma
la S. Sede medesima giudica che tale materia non riguarda lo Stato, sebbene unicamente
le competenti Autorità ecclesiastiche, cui spetta di assicurare e tutelare il prestigio del
Clero. 2.) Nel Concordato del 1817 non si trova la minima traccia di un simile obbligo, il
quale rappresenterebbe quindi per la S. Sede un vincolo assolutamente nuovo; che anzi
ivi si rimanda sempre ed unicamente alle prescrizioni del diritto canonico. Così, ad
esempio, all'articolo IX


29r
del Reich ha voluto riconoscere alle società
religiose il libero ordinamento dei propri affari (art. 137


29v
ecclesiastici aventi cura d'anime ecc. sono non obbligatori,
ma volontari e revocabili. Potrà quindi avvenire che il Governo cessi un giorno di
corrispondere tali assegni, mentre la Chiesa resterebbe egualmente vincolata nelle nomine da
tutte le limitazioni del presente paragrafo del Concordato. 4.) La forma stessa, con cui
questo trovavasi concepito nel controprogetto, sembravami poco felice, giacché in esso si
insisteva tanto sul carattere statale dei Ginnasi e dei Licei, sul bisogno del consenso
dello Stato per le eventuali eccezioni, ecc. – Dopo lunga discussione fu dai Signori
Ministri tenuto conto della terza e della quarta di queste ultime osservazioni. Della terza:
in quanto che venne dichiarato che, qualora venissero a cessare gli assegni dello Stato,
cesserebbe pure il corrispondente obbligo della Chiesa; ciò sarà anzi espresso nella Nota
esplicativa. Fu del resto notato che le parole: "In considerazione delle spese dello Stato
per gli assegni degli ecclesiastici" erano state introdotte su proposta del Canonico
Wohlmuth per indurre copertamente ed indirettamente (come già coll'aggiunta all'articolo X
30r
ne posto "Ginnasio umanistico germanico, che abbia tutti
i requisiti voluti", e la lettera c) fu così modificata: "abbiano compiuto con successo gli
studi filosofico-teologici prescritta dalla Chiesa in un Istituto germanico 30v
§ 2. - Il primo periodo di questo paragrafo è stato redatto nel controprogetto nei seguenti termini, i quali, tuttavia, non sembrano importare una modificazione essenziale: "Parimenti negli Ordini e nelle Congregazioni religiose come pure nelle loro case i Superiori, che hanno la loro residenza (è soppressa la parola: "abituale") in Baviera, debbono avere le cittadinanza bavarese o quella di un altro Stato germanico".
Articolo XIV

§ 1. – Sull'importantissimo argomento della provvista delle Sedi arcivescovili e vescovili

Anche questo paragrafo fu difeso colla massima energia dai suddetti Ministri e deputati, in particolar modo dal Canonico Wohlmuth, che è uno dei più ardenti sostenitori della elezione capitolare dei Vescovi. I motivi reali, per cui il Governo e non pochi ecclesiastici tengono così vivamente al conseguimento di tale concessione, sono: 1.) uno di ordine
31r
interno, in quanto
temono che la Santa Sede proceda alla nomina dei Vescovi senza essere bene informata, o
cedendo a non rette influenze di Principi, di religiosi, ecc., o preferendo gli
ecclesiastici che hanno fatto i loro studi in Roma, massime al Collegio Germanico; e 2.) uno
di ordine esterno, per rendere più agevole l'approvazione del progetto di Concordato nel
Landtag. Si aggiunga altresì che vari membri dei Capitoli hanno fatto forti
pressioni sui Ministri e sui deputati affine di ottenere per loro mezzo un così insigne
privilegio.Nella discussione il Sig. Matt cominciò coll'esporre il lato storico-giuridico della questione. Disse che fino al Concordato del 1817 vigeva anche in Baviera il diritto comune della elezione dei Vescovi da parte dei Capitoli cattedrali. È dunque naturale che, caduto il diritto particolare della nomina regia, si torni a quel sistema. Aggiunse che

31v
VIII
32r
forma di Governo, entra naturalmente in
vigore il diritto comune confermato nel nuovo Codice di diritto canonico (can. 329
32v
lo Stato. Invocai infine l'esempio degli ultimi
Concordati colla Serbia



Nonostante, poi, che avessi presentato già al Governo la nuova redazione di questo paragrafo, che l'Eminenza Vostra si degnò di comunicarmi col venerato Dispaccio N. 9858 del 10 Novembre scorso, si mossero nuove eccezioni contro la frase "prima della pubblicazione della Bolla", ed in particolare contro la restrizione "di ordine politico", che è rimasta soppressa nel controprogetto.
§ 2. – Questo paragrafo, nel quale parimenti il Governo bavarese ha mantenuto sostanzialmente invariata la sua primitiva richiesta circa la provvista dei Canonicati

33r
mente per libera collazione da parte del Vescovo
diocesano e mediante l'elezione del Capitolo. Le dignità vengono conferite a norma del
diritto canonico comune". Il Sig. Ministro del Culto osservò al riguardo che secondo
l'antico Concordato la nomina ad una metà dei Canonicati (o per dir meglio in sei mesi
dell'anno) spettava al Re, mentre che per l'altra metà (vale a dire per gli altri sei mesi)
essa era divisa fra il Vescovo ed il Capitolo (art. X

33v
§ 3. – Il presente paragrafo concerne i diritti di presentazione alle parrocchie, ai benefici curati ed ai benefici semplici, ed era stato nel controprogetto redatto nei seguenti termini: "Rimangono conservati i diritti di presentazione alle parrocchie, ai benefici curati ed ai benefici semplici, che spettavano allo Stato bavarese all'epoca dell'entrata in vigore del Codex iuris canonici (Pentecoste del 1918)". In tal guisa il Governo bavarese domandava puramente e semplicemente la conservazione di tutti i diritti di presentazione ai suddetti benefici vigenti prima della rivoluzione. Per conoscere quindi la portata di questo paragrafo, occorre ricercare su quali parrocchie e per qual titolo i Re di Baviera esercitavano il jus praesentandi. Esse erano di quattro specie:
l.) Come è ben noto all'Eminenza Vostra, i Romani Pontefici cominciarono a riservare sin dal secolo decimoquarto alla Santa Sede i benefici vacanti nei mesi papali o dispari (Wernz





34r
suddetti (Kreittmayr










34v
bera collazione del Vescovo si alternavano non più
secondo i mesi, ma secondo i casi di vacanza, di guisa che il Sovrano presentava in ogni
seconda vacanza; in tal modo sorsero le cosiddette Wechselpfarreien (cfr. Freyberg



2.) Una seconda categoria di parrocchie, sulle quali
35r
la
Corona di Baviera godeva del giuspatronato, trovasi menzionata nel Concordato del 1817 art. XI


3.) Molto più ampio era invece il diritto che il medesimo articolo XI del Concordato del 1817 concedeva ai Re di Baviera nel capoverso 2; "Praeterea Maiestas Sua praesentabit ad ea beneficia, ad quae Corporationes ecclesiasticae actu non existentes praesentabant". – A tale proposito giova ricordare
35v
come nel
secolo XVIII sotto l'influsso delle dottrine territorialistiche e gallicane sorse il
principio che la provvista dei benefici fosse un diritto derivante dalla potestà del Sovrano
territoriale nelle cose ecclesiastiche, ed in particolare dallo ius
cavendi


36r
évêques exerçaient ci-devant, est reconnu
appartenir au souverain comme successeur et représentant naturel des ci-devant princes
évêques", invece nel primo progetto presentato dal Nunzio Apostolico Mons. Annibale della Genza

36v
cessione su questo punto all'art. 11
capoverso 3: "Ad ea autem beneficia, quae antea pertinebant ad capitula collegiatarum
ecclesiarum, ad abbatias et monasteria in praesens de facto non existentia quaeque non
restituantur, si simplicia fuerint, Sanctitas Sua de speciali indulto concedet Maiestati
Regis Bavariae ius ad ea nominandi; si vero fuerint parochialia, Archiepiscopi aut Episcopi
indicent concursum ad formarm Concilii Tridentini et tres personas idoneas in concursu
approbatas Regiae Maiestati proponent, ut ex iis unam Archiepiscopo et Episcopo praesentet,
cui Archiepiscopus vel Episcopus canonicam dabit institutionem". Infine, dopo altre varie
vicende, che sarebbe qui troppo lungo dì esporre, si giunse alla redazione definitiva sopra
riportata.Per comprendere il contenuto e la estensione del diritto concesso ai Re di Baviera nel menzionato capov. 2 dell'articolo XI del Concordato del 1817, è utile notare come assai rilevante era il numero delle parrocchie e dei benefici, incorporati agli antichi Capitoli collegiali, Abazie e Monasteri della Baviera o sui quali questi esercitavano il diritto di presentazione. Per l'antica diocesi di Frisinga ciò si ricava dal menzionato elenco del Deutinger, dal quale apparisce che quel Capitolo cattedrale aveva la plena dispositio su 9 parrocchie, il Decano del Capitolo su 2, il Canonico scolastico
37r
su 1, il Vicario generale su 12, il Capitolo
della Chiesa collegiale di S. Andrea in Frisinga su 5, il Capitolo di S. Vito su
1, il Capitolo collegiale della B. V. Maria in Monaco su 5, quello dei SS. Martino
e Castulo in Landshut su 7, quello di Isen su 1, ed inoltre vari Monasteri su 37. Oltre a
ciò, il sunnominato Capitolo cattedrale ed i diversi Capitoli collegiali e Monasteri avevano
il diritto di presentazione su 37 parrocchie. Al principio del Secolo XIX il Capitolo
cattedrale, le Dignità, i Capitoli collegiali ed i Monasteri nella diocesi di Frisinga
avevano la plena dispositio od il diritto di presentazione complessivamente su circa
140 parrocchie. Ora è da notare che su tutte queste parrocchie, ad eccezione di 6, i Re
di Baviera hanno esercitato sino agli ultimi tempi il diritto di presentazione (in tre casi
alternis vicibus coll'Ordinario diocesano). Sembra quindi che essi siano andati
oltre i termini del Concordato del 1817, il quale, come si è accennato, concedeva nel
capov. 2 ai detti Sovrani di presentare soltanto a quei benefici "ad quae Corporationes
ecclesiasticae actu non existentes praesentabant". Corporationes ecclesiasticae actu non
existentes: dunque non erano inclusi i benefici, cui presentavano Corporazioni o Dignità
tuttora esistenti, ad es., il Capitolo di Monaco-Frisinga, il Preposto del Capitolo
medesimo, ecc. Praesentabant: dunque non erano a 37v
rigore
contemplate le parrocchie sulle quali le dette Corporazioni avevano la plena dispositio.
Senza questa estensione della disposizione concordataria il numero delle parrocchie di
presentazione del Re si sarebbe rimasto ridotto a circa la metà.4.) L'ultima categoria è finalmente costituita da quelle parrocchie e benefici curati, che furono fondati coi beni dello Stato dall'epoca della conclusione del Concordato del 1817 sino all'entrata in vigore del nuovo Codice di diritto canonico. Per alcune di queste parrocchie il Re ottenne il diritto di presentare in ogni caso di vacanza, per altre soltanto alternis vicibus col Vescovo diocesano.
Non sarà forse inutile di illustrare ricapitolando quanto sopra si è esposto con alcune cifre. All'epoca anzidetta dell'entrata in vigore del Codice di diritto canonico il diritto di presentazione regia si estendeva nell'Archidiocesi di Monaco-Frisinga su 205 parrocchie, nella diocesi di Augsburg su 553, in quella di Regensburg su 332. La presentazione regia si alternava colla libera collazione dell'Ordinario nell'Archidiocesi di Monaco per 72 parrocchie, nella diocesi di Augsburg per 3, in quella di Regensburg per 39. Il libero diritto di provvista spettava all'Arcivescovo di Monaco su 72 parrocchie, al Vescovo di Augsburg su 109, a quello di Regensburg
38r
su 24. Dopo l'epoca summenzionata sona state erette altre
parrocchie e benefici curati (circa 150 – si deve per giustizia riconoscerlo ad onore
dell'attuale Sig. Ministro del Culto –<)> In base a questi dati mi fu agevole di provare come l'attuale richiesta del Governo bavarese –pur prescindendo dai genuini principi del diritto canonico (esposti recentemente nella Civiltà cattolica



38v
possibilità di esprimere le sue osservazioni. – I diritti di
presentazione dello Stato(6) fondati
su particolari titoli canonici rimangono intatti nella forma sinora in uso". Nel primo
periodo le parole "In considerazione delle spese dello Stato per gli assegni degli
ecclesiastici" sono state aggiunte su proposta del Canonico Wohlmuth, come già nella
introduzione all'articolo XII, per affermare di nuovo, almeno in via velata ed indiretta,
l'obbligo dello Stato agli assegni per gli ecclesiastici aventi cura d'anime. Parimenti la
formula "darà al Governo la possibilità di esprimere le sue osservazioni" rappresenta un
qualche miglioramento della disposizione dell'articolo XI capoverso ultimo del Concordato
del 1817, il quale prescriveva che le parrocchie e gli altri benefici curati e semplici, non
soggetti a diritto di patronato, venissero conferiti "personis Majestati Suae gratis"
ed imponeva in tal modo l'obbligo, sino ad oggi in vigore, di chiedere il previo gradimento
(Genehmigung) governativo. D'altra parte, però, le parole "prima della nomina
agli offici con cura d'anime" costituiscono una estensione del diritto e della prassi
attuale, giacché comprendono altresì gli ecclesiastici addetti alla cura delle anime, ma
senza beneficio propriamente detto, come pure i Vicari parrocchiali,
39r
la cui nomina era sinora del tutto libera, salva la
notificazione al Governo per il conseguimento del relativo assegno. Ciò ha una speciale
importanza per il caso di conflitto col Governo, durante il quale può riuscire necessario di
ricorrere alla nomina provvisoria di economi spirituali a norma dei canoni
458

39v
cialmente nel caso in cui venissero al potere uomini
ostili alla Chiesa. Avendo io quindi chiesto che tale uso venisse sanzionato nel Concordato,
i Signori Ministri consentirono ad aggiungere la clausola "nella forma sinora in uso".
L'Eminenza Vostra giudicherà se la Santa Sede possa contentarsi di questa formula, o se
invece, a prevenire per il futuro abusive interpretazioni, convenga di insistere perché
almeno nella Nota esplicativa sia fatta espressa menzione della presentazione della terna da
parte del Vescovo.È da notare infine che, ad eccezione delle Dignità di cui è questione nel precedente paragrafo, non si fa parola della collazione dei benefici riservata alla Santa Sede a norma dei canoni 1432 § 3


Articolo XV

§ 1. – Il controprogetto del Governo ha soppresso la clausola "in armonia col diritto canonico". Siccome, però, nella nota 3 a pag. 12 del progetto a stampa

40r
ventura da essi
non contemplate". A tale riguardo non mancai di richiamare l'attenzione sulla prima parte
dell'articolo XVII del Concordato del 1817
§ 2. Il controprogetto aveva sostituito al corrispondente paragrafo proposto dalla Santa Sede la seguente disposizione: "Coll'entrata in vigore del presente Concordato cessa quello dell'anno 1817". – Da parte mia rilevai essere inammissibile che si dichiarasse la decadenza dell'antico Concordato, e non anche quella delle leggi e decreti, ancora vigenti in Baviera ed in opposizione col nuovo, quali sono, ad esempio, le leggi di ammortizzazione

§ 3. – Questo paragrafo del progetto della Santa Sede è stato soppresso, esorbitando esso, a giudizio dei Signori Ministri, dalla competenza dello Stato bavarese, che è una delle due Parti contraenti. Rimane tuttavia integro il diritto del-
40v
la Santa
Sede medesima di far valere, in caso di bisogno, la nota dichiarazione rilasciatami già al
riguardo dal Governo di Berlino
Dopo aver così indicato le varie modificazioni introdotte dal controprogetto del Governo e riferito circa le conferenze avute in proposito coi sunnominati Signori Ministri, parmi utile di riprodurre qui appresso i concetti, che il più volte menzionato Sig. Held, capo della frazione del partito popolare bavarese nel Landtag, mi ha recentemente esposti circa la situazione parlamentare in ordine al futuro Concordato, in una lettera da lui direttami al riguardo in data del 30 Gennaio scorso.
In essa il detto Signore, pur esprimendo la sua viva soddisfazione per i felici progressi ottenuti già nell'argomento in seguito a così lunghe e laboriose trattative, manifesta tuttavia in pari tempo il timore che, data la eterogenea costituzione del Landtag bavarese, dovranno ancora
41r
superarsi gravissime difficoltà, anche qualora la Santa Sede
accetti le controproposte del Governo bavarese come base per il nuovo Concordato.Il Landtag bavarese, cui secondo l'attuale Costituzione spetta esclusivamente il diritto di ratificare i pubblici trattati, conta invero 158 membri. Poiché i trattati medesimi richiedono per la loro validità l'approvazione della semplice maggioranza, dovrebbero votare in favore almeno 80 deputati. Ora il Landtag è diviso in sei partiti, oltre due membri non appartenenti ad alcun partito. Soltanto per ciò che riguarda il partito popolare bavarese – Bayerische Volkspartei – si può contare con assoluta sicurezza che voterà in favore; esso però non dispone che di 64 membri; mancano quindi 16 voti per raggiungere la maggioranza. I partiti socialisti –Vereinigte Sozialistische Parteien



41v
non contenute nell'antico
Concordato, ed in conclusione per tali motivi voterà esso pure contro. È incerto, se forse i
tre membri cattolici di detto partito si asterranno dal voto; ad ogni modo si può prevedere
come indubitato che almeno dieci membri del medesimo respingeranno insieme ai socialisti il
Concordato, di guisa che si avranno certamente 58 voti contrari. Il quinto partito è
costituito dalla Lega dei contadini – Bayerischer Bauernbund 


42r
lico


42v
dini,
cioè 76 voti, cui deve aggiungersi il voto d'un deputato non iscritto ad alcun partito;
in tutto 77 voti. Avversari dichiarati saranno tutti i deputati socialisti ed almeno
dieci democratici; in tutto 58 voti. La decisione per l'accettazione o meno del
Concordato dipende quindi dal partito di mezzo. Se esso voterà in favore, si aggiungeranno
altri 20 voti, e si avranno allora per l'approvazione 97 voti, vale a dire 17
in più della maggioranza necessaria.La cooperazione del partito di mezzo, però, non potrà guadagnarsi, a giudizio del Sig. Held, che se il Concordato stesso conterrà disposizioni, le quali, per così dire, saltino agli occhi come importanti compensi della Chiesa allo Stato per le prestazioni da questo nuovamente assunte. Tali sono, sempre a di lui parere, quelle relative alla nazionalità ed alla formazione degli ecclesiastici cattolici e dei Superiori degli Ordini e delle Congregazioni religiose residenti in Baviera, la cooperazione dei Capitoli cattedrali nella elezione dei Vescovi e dei Canonici, e non in ultima linea una certa ingerenza dello Stato nella provvista degli offici con cura d'anime. Queste disposizioni sono anche per il partito popolare bavarese e per la Lega dei contadini della più grande importanza allo scopo di poter difendere il Concordato dinanzi al pubblico. Il progetto del Governo – prosegue il Sig.
43r
Held – oltre alle
antiche prestazioni concordatarie ed al loro adattamento al deprezzato valore del danaro,
fissa per l'avvenire come quasi obbligatorie quelle sinora dette volontarie, ed inoltre
contiene così ampie e vistose concessioni circa le prestazioni per i Seminari, i coadiutori
per i Canonici divenuti inabili e le scuole confessionali, che i deputati cattolici nelle
discussioni al Landtag, di fronte sia agli altri partiti come alla pubblica opinione,
debbono essere in grado di poter dimostrare che anche la Chiesa ha fatto in compenso da
parte sua allo Stato evidenti concessioni, se non si vuole esporre al più serio pericolo la
sorte del Concordato. Egli conchiude perciò chiedendomi istantemente di manifestare alla
Santa Sede il vivissimo ed urgente desiderio dei suoi amici politici, che cioè le
disposizioni circa l'elezione dei Vescovi e dei Canonici, sulla nomina degli ecclesiastici
aventi cura d'anime, e non in ultimo luogo anche quelle relative alla nazionalità ed alla
formazione del Clero vengano accettate così come si trovano formulate nelle controproposte
del Governo.Dopo quanto ho sopra ampiamente esposto, non ho qui bisogno di rettificare alcune affermazioni del Sig. Held circa il valore e la portata delle nuove prestazioni finanziarie, che lo Stato assumerebbe nel futuro Concordato. D'al-
43v
tra parte, non è facile di comprendere come il partito
di mezzo, da cui dipende la decisione, potrebbe pretendere così importanti compensi da parte
della Chiesa cattolica, mentre i protestanti, secondo che si è pure accennato in principio,
si sono resi completamente liberi, eppure non solo continuano a godere delle antiche
prestazioni della Stato, adattate naturalmente al progressivo deprezzamento della valuta, ma
profitteranno altresì assai probabilmente delle trattative concordatarie per strappare anche
ulteriori concessioni a loro vantaggio. Malgrado ciò, l'esposizione del Sig. Held è
importante per l'apprezzamento della situazione parlamentare in ordine al Concordato e
merita quindi seria considerazione.È mio dovere altresì di aggiungere avermi il Sig. Ministro Presidente ed il Sig. Ministro delle Finanze, coi quali ho avuto nuovamente occasione di intrattenermi, dichiarato che la loro opposizione durante le anzidette conferenze era ispirata non da sentimenti ostili verso la Chiesa, ma principalmente dalle preoccupazioni che ispira la composizione del Landtag.
Mi sia lecito in fine di questo rispettoso Rapporto di dare un breve sguardo riassuntivo all'attuale controprogetto di Concordato, considerato sia in sé stesso che in
44r
confronto così dell'antico Concordato del 1817 come della
situazione quale si presenterebbe in caso di mancanza di qualsiasi Concordato.Il Concordato del 1817 conteneva senza dubbio <importanti disposizioni a garanzia>27 dei diritti della Chiesa; accanto a quest


44v
la religione cattolica, ebbe a
dichiararle inconciliabili coi principi dello Stato moderno (Allgemeine Darstellung des Verhältnisses von Kirche und Staat
Dopo la caduta della Monarchia, sebbene l'Editto di religione sia rimasto abrogato, come ebbi già occasione di esporre nel mio ossequioso Rapporto N. 14369 del 6 Ottobre 1919, tuttavia la nuova forma di Governo ed i principii, su cui sono fondate le Costituzioni germanica e bavarese, sembra che rendano impossibile il mantenimento dell'antico Concordato. Non apparisce invero probabile che la Santa Sede consenta ad estendere al Governo repubblicano, a capo del quale possono trovarsi e si sono di fatto già trovati uomini non solo acattolici, ma anche positivamente ostili alla Chiesa, come l'Hoffmann

45r
lunghi negoziati "Majestati Regis Mazimiliani Josephi
eiusque Successoribus catholicis" (art. IX). Una analoga considerazione vale altresì
per la nomina ai Canonicati (art. X) e per gli amplissimi diritti di presentazione alle
parrocchie ed ai benefici curati e semplici, di cui si è sopra discorso. Che se la Santa
Sede, a causa delle circostanze, credette già di dover concedere per i Canonicati e le
parrocchie che la nomina o presentazione continuasse provvisoriamente ad aver luogo de facto
come per l'addietro, sebbene colla esplicita riserva che ciò non costituisse un precedente
per il definitivo regolamento della questione, sembra nondimeno che un tale stato
transitorio non potrebbe prolungarsi indefinitamente. Qualora quindi non si addivenisse alla
conclusione di un nuovo Concordato, la Santa Sede medesima si verrebbe alla fine a trovare
nella necessità di dichiarare positivamente decaduti tutti od almeno alcuni di quei
privilegi; il che condurrebbe probabilmente a far considerare come non più in vigore
l'intiero Concordato. Quale sarebbe allora la situazione della Chiesa in Baviera?Senza dubbio la Santa Sede potrebbe rivendicare la libertà nella provvista degli offici ecclesiastici, pur
45v
non rifiutandosi di partecipare al
Governo, a titolo di cortesia, prima della pubblicazione della nomina dei Vescovi, la
persona del candidato liberamente scelto, per conoscere se vi sia contro di esso qualche
obbiezione d'indole politica (Dispaccio N. 6964 del
26 Agosto 1922). – Quanto alle prestazioni finanziarie, a mio umile avviso, e
conformemente anche a quanto era almeno indirettamente accennato nella lettera



46r
che la Costituzione del Reich non determina quali contratti
siano compresi nei succitati articoli, sostenne che anche per il Concordato, come per
qualsiasi contratto, vale il principio che, cessato l'adempimento degli obblighi da parte di
uno dei contraenti, cessano gli oneri corrispondenti pure per l'altro. – Ciò posto, la
Chiesa potrebbe, è vero, in caso di bisogno fare appello anche alla secolarizzazione come a
"particolare titolo giuridico" per rivendicare i suoi diritti; è però problematico se ciò
avrebbe esito favorevole dinanzi ai tribunali, ed è stato in ogni modo negato dal medesimo
Dr. Krausneck. Senza dubbio l'attuale Governo bavarese proseguirebbe (né, anche
volendo, potrebbe fare altrimenti, data l'attuale composizione del Ministero e del
Landtag) i pagamenti alla Chiesa; ma si tratterebbe di prestazioni libere e prive
di fondamento giuridico, le quali quindi verrebbero senza difficoltà revocate o diminuite da
un futuro Governo non benevolo alla Chiesa, la cui situazione diverrebbe in tal guisa
oltremodo precaria ed incerta.Se si considera ora l'attuale controprogetto di Concordato, è giusto di riconoscere, malgrado tutte le pecche sopra segnalate, che esso, avendo in molti punti lasciato al-
46v
meno sostanzialmente
intatti i corrispondenti articoli delle proposte della Santa Sede, contiene al riguardo
disposizioni così favorevoli alla Chiesa, quali difficilmente, nei tempi moderni, potrebbero
concepirsi migliori. Specialmente gli articoli concernenti la scuola costituiranno nella
grande ed aspra lotta, che i cattolici tedeschi debbono sostenere in questo campo, un valido
baluardo e potranno eventualmente servire di modello pure fuori della Baviera e della
Germania. Anche la parte relativa alle prestazioni finanziarie rappresenta in pratica, date
le incertezze nella interpretazione dell'antico Concordato e soprattutto le inadempienze
dello Stato per oltre un secolo, un miglioramento della situazione e, come si è già
osservato, elimina, per ciò che riguarda i Seminari, gli ostacoli d'indole economica, i
quali si opponevano sinora all'attuazione delle sapienti prescrizioni

47r
un
incontestaIn considerazione di così notevoli vantaggi parmi subordinatamente consigliabile che la Santa Sede nella risposta al controprogetto del Governo giunga nella sua condiscendenza sino agli estremi limiti compatibili colla Sua dignità e cogl'interessi della Chiesa. È ben vero che le concessioni già fatte erano almeno qualitativamente notevolissime. Lo Stato del resto ritrae dai suoi buoni rapporti colla Chiesa un compenso, il quale non figura in nessuno degli articoli del progetto (sebbene potrebbe essere forse accennato con cautela nella introduzione al Concordato), ma che è pure, massime in tempi così anormali, di un valore incomparabile; vale a dire l'azione efficacissima che la Chiesa esercita per la tranquillità, l'ordine, la moralità, l'amore al lavoro, la conservazione della famiglia, il rispetto e l'obbidienza alle autorità, e quindi per il benessere stesso della società civile(7). È pure indubitato
47v
che le
prestazioni dello Stato previste nel controprogetto sono strettamente dovute per molteplici
titoli, e perciò non darebbero diritto a reclamare compensi. Per riguardo, nondimeno, alla
situazione parlamentare suesposta ed alla pubblica opinione, malauguratamente troppo
inclinata a giudicare dalle apparenze, sembra indispensabile che il Governo possa dimostrare
in modo tangibile di aver ottenuto degli equivalenti sia per i vantaggi riconosciuti alla
Chiesa nella nuova Convenzione, come per i privilegi contenuti già nell'antico Concordato e
che vengono ora a cadere. – Prescindendo dall'articolo 12 circa la circoscrizione delle
diocesi, in merito al quale sarebbe per me malagevole di esprimere un parere, non conoscendo
il testo della Nota di cotesta Ambasciata di Francia, cui si alludeva a pagina 11 del progetto a stampa
48r
darebbe Pastori, senza dubbio per sé degni ed idonei a norma
dei sacri canoni ed ai quali quindi la Santa Sede non potrebbe negare la conferma, ma in
generale mediocri, mentre invece rimarrebbero il più delle volte esclusi coloro, i quali
hanno compiuto in Roma gli studi filosofici e teologici, specialmente al Collegio germanico
48v
eventualmente obbligati a frequentare
un Ginnasio, ove insegnino professori anticattolici.Debbo in ultimo non omettere di rilevare esplicitamente che il tante volte menzionato controprogetto, il quale anche da me è stato per maggior brevità chiamato semplicemente "del Governo", è propriamente soltanto il "controprogetto dei Ministri del Culto, delle Finanze e degli Esteri", come viene qualificato nell'Allegato II. Infatti l'intiera Gabinetto bavarese non ha preso in alcun modo parte alla preparazione ed allo studio del medesimo, ma soltanto i tre Ministri competenti; all'intiero <Gabinetto>30 esso verrà sottoposto, dopoché sarà stato raggiunto l'accordo fra i detti Ministri e la Santa Sede.
Dopo di ciò, chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
(1)↑È da
notare che molti dotti Autori cattolici, come il Sägmüller
(Der Rechtsanspruch, der kath. Kirche in Deutschland auf finanzielle
Leistungen seitens des Staates, Freiburg 1913
pag. 25 e 107), lo Schmitt
(Staat und Kirche. Bürgerlich-rechtliche Beziehungen infolge von
Säkularisation, Freiburg 1919
, e Die Ablösung der
Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften,
[sic] e lo Stutz
, che la secolarizzazione
rappresenta ancora un titolo di obbligazione giuridica immediata per gli Stati di fronte
alla Chiesa. Ad ogni modo è indubitato che essa fu il fondamento e la ragione delle
prestazioni finanziarie, cui si vincolarono gli Stati medesimi negli antichi Concordati.
Lo stesso attuale Presidente del Consiglio dei Ministri in Baviera Sig. von Knilling
così scriveva nell'Allgemeine Rundschau
(27 Marzo 1920, N. 12/13, pag. 172): "Lo Stato non deve dimenticare che i
suoi obblighi concordatari, da esso neppure pienamente eseguiti, non sono che una scarsa
indennizzazione per i beni violentemente tolti alla Chiesa per mezzo della
secolarizzazione e che, se veramente ha accordato alla Chiesa prestazioni non previste
strettamente nel Concordato, esso non aveva forse per ciò uno stringente obbligo
giuridico, ma bensì una naturalis obligatio".





5v
Freiburg 1921), sostengono contro il Nieder


(2)↑Il medesimo Sig. von Knilling così si esprimeva in proposito nella
succitata Rivista (6 Marzo 1920 N. 10 pag. 136): "Sarebbe da considerarsi
se il Governo dello Stato libero bavarese
, anche se non vi si
opponesse la Costituzione del Reich
, potrebbe pretendere agli
ampi diritti concessi nel Concordato al Re di Baviera relativamente alla provvista degli
offici ecclesiastici. Ciò dovrebbe in ogni caso negarsi per ciò che concerne il diritto
di nomina alle Sedi arcivescovili e vescovili, essendo esso stato espressamente
accordato come indulto al Re di Baviera ed ai suoi successori cattolici. Ma potrebbe
pure ben affermarsi che anche i diritti fissati negli articoli X
e XI
del Concordato circa la provvista dei
Canonicati
, delle parrocchie e degli altri benefi-
verso la Chiesa cattolica. Sarebbe
un assurdo giuridico il voler far derivare a favore dell'attuale Governo dello Stato
libero di Baviera una successione legale di fronte al Re spodestato".






6v
ci erano riservati alla Persona del Re pro tempore ed in
nessun modo sono trasmissibili ai nuovi reggitori della Baviera. Lo Stato libero
bavarese non può in alcuna guisa stendere la mano a diritti strettamente personali
(höchstpersönliche Rechte), la cui concessione alla Casa reale di Baviera non
ebbe certamente come ultimo motivo il secolare e provato attaccamento della stirpe
principesca dei Wittelsbach
(3)↑Cfr., ad es., art. I
circa
i diritti e le prerogative spettanti alla Chiesa cattolica ex Dei ordinatione et
canonicis sanctionibus; art. V
capov. ultimo
concernente il diritto d'ispezione su tutte le scuole pubbliche; art.
XIII
relativo alla proibizione dei libri contrari alla fede, ai buoni costumi
od alla disciplina della Chiesa.



(4)↑Ho chiesto al Sig. Ministro del Culto che vengano qui aggiunte le
parole restrittive "in alcune scuole", affine di indicare in modo più chiaro,
corrispondentemente al § 1, che si tratta di una eccezione.
(5)↑Secondo il parere del
<dell'allora>22
Ministro delle Finanze Barone von Lerchenfeld
, il diritto di
nomina della Corona agli Arcivescovati e Vescovati fu voluto "perché soltanto con tal
mezzo poteva essere evi-

32r
tato l'influsso della Curia
romana nella provvista dei Vescovati vacanti e garantito nel miglior modo possibile il
buon accordo dei Vescovi colle Autorità del Paese" (Sicherer,
op. cit., pag. 238).
(6)↑Nel testo tedesco del controprogetto
si legge "Besetzungsrechte" vale a dire "diritti di provvista"; ma ho già fatto
notare al Sig. Ministro del Culto che tale parola deve essere corretta coll'altra
"Präsentationsrechte" o "diritti di presentazione".
(7)↑Questo concetto – è doveroso di rilevarlo – trovo
espresso (sebbene in senso paritario e non puramente cattolico) in un notevole
discorso pronunziato oggi stesso, 14 Febbraio, nel Landtag dal
Sig. Ministro del Culto Dr. Matt. Dopo avere infatti accennato ai problemi
concernenti la educazione della gioventù, egli così ha detto: "La evoluzione storica ed
i sentimenti della grande maggioranza del popolo tedesco esigono la base religiosa nella
pubblica educazione della gioventù. Ma anche per la vita comune degli adulti nello Stato
la orientazione cristiana rimarrà sempre di fondamentale importanza. Pur col pieno
rispetto per la libertà di coloro, che pensano
diver-
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samente, la nostra vita pubblica dovrà, adesso
come prima, professarsi cristiana. Per siffatti motivi lo Stato manterrà sempre
amichevoli relazioni colle società delle Chiese cristiane e vorrà per gli stessi suoi
propri scopi trarre profitto dalle vitali forze costruttrici, che posseggono queste
importanti comunità culturali. A tali considerazioni è pure ispirato il proposito di
rinnovare colla Santa Sede il Concordato su basi rispondenti al diritto pubblico
attuale; ed in connessione con esso dovrà cercarsi di ristabilire simili rapporti anche
colle altre società religiose cristiane". (cfr. Allegato III). Forse in occasione di queste
eventuali trattative anche ai Protestanti verrà imposta qualche limitazione alla
completa libertà nella nomina ai loro uffici, da essi al presente
goduta.
1↑Betreff hds. von unbekannter Hand,
vermutlich vom Empfänger, gestrichen.
2↑Hds. gestrichen und
eingefügt von Pacelli.
3↑ Hds. eingefügt von
Pacelli.
4↑Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
5↑"(Allegato N. II)" hds. von unbekannter Hand gestrichen,
vermutlich vom Empfänger.
6↑"Il resto del
presente Rapporto è riportato nella Relazione" hds. an dieser Stelle unterhalb des
Textes von unbekannter Hand notiert, vermutlich von einem
Nuntiaturangestellten.
7↑Hds.
eingefügt von Pacelli.
8↑ "venisse dal […]suo officio" hds. von
unbekannter Hand unterstrichen, vermutlich vom Empfänger.
9↑Hds. von unbekannter Hand an dieser Stelle notiert, vermutlich vom Empfänger: "(1)
In conseguenza Mons. Pacelli (Rapp. n. 26843 del
10 marzo a. s.) osserva che "la traduzione esatta del testo tedesco sarebbe:
"curabunt ut alius idoneus vir in eius locum substituatur (e sufficiatur).
Sebbene questa versione, da me già proposta al sig. Goldenberger
non sia stata finora accolta dal Governo, si può
tuttavia sperare che, qualora la Santa Sede credesse di dovere insistere nella medesima
od in altra simile, esso finirebbe col cedere."

10↑Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
11↑Hds. gestrichen und eingefügt von
Pacelli.
12↑An dieser Stelle hds. von unbekannter Hand eingefügt: "lettera a) capov. 3°
-".
13↑An dieser Stelle hds. von unbekannter Hand eingefügt:
"Simile Nota trovasi inserita nel Sommario N. 5".
14↑Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
15↑
Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
16↑"Se la […] cambiamenti"
hds. von unbekannter Hand unterstrichen, vermutlich vom Empfänger.
17↑Hds. gestrichen und
eingefügt von Pacelli.
18↑Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
19↑Hds. eingefügt von
Pacelli.
20↑Hds. gestrichen und
eingefügt von Pacelli.
21↑Hds. gestrichen und eingefügt von
Pacelli.
22↑Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
23↑Hds. korrigiert von Pacelli.
24↑Hds. korrigiert von Pacelli.
25↑Textpassage
"In considerazione […] darà al Governo" hds. am linken Seitenrand von unbekannter
Hand markiert, vermutlich vom Empfänger.
26↑Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
27↑Hds. eingefügt von Pacelli.
28↑Hds. korrigiert von Pacelli.
29↑Hds. gestrichen und eingefügt von
Pacelli.
30↑Hds. eingefügt von Pacelli.