Dokument-Nr. 18474
Pacelli, Eugenio an De Lai, Gaetano
, 15. Dezember 1925
Regest
Pacelli sendet dem Sekretär der Konsistorialkongregation De Lai die Supplik des Meißener Bischofs Schreiber um die Fakultät der Errichtung eines Gerichts zweiter Instanz in seiner Diözese zurück. Der Nuntius erinnert daran, dass es in den Diözesen Breslau und Ermland bereits Gerichte zweiter Instanz gibt. In Breslau geht es auf eine Bitte des preußischen Königs aus dem Jahr 1748 zurück; es wurde 1918 durch Benedikt XV. wiedererrichtet. Der Breslauer Bischof muss in Absprache mit dem Domkapitel dem Nuntius in Bayern, ab 1925 an den Nuntius beim Deutschen Reich, eine Liste mit geeigneten Klerikern vorlegen, aus welcher der Nuntius fünf würdige Richter auswählt. In der Diözese Ermland hingegen richteten die Bischöfe das Gericht zweiter Instanz aus eigener Autorität ein, wie aus einem Schreiben des Ermländer Bischofs von Hohenzollern aus dem Jahr 1848 hervorgeht - und der Heilige Stuhl stimmte dem im Nachhinein zu oder er widersprach zumindest nicht. Derzeit setzt sich das Gericht zur Hälfte aus Richtern der ersten Instanz, einem Offizial und vier Richter zusammen. Die Nuntiatur hat kein Mitbestimmungsrecht bei der Besetzung. Nach Auffassung Pacellis reichen die Gründe, die Schreiber anführt, für die Errichtung eines Gerichts zweiter Instanz in der Diözese Meißen nicht aus. Denn erstens rekurriert der Bischof nach Einschätzung Pacellis auf die Zeit vor der Wiedererrichtung der Diözese Meißen im Jahr 1921, wodurch sich die Rahmenbedingungen änderten. Zweitens untersteht das Appelationsgericht, selbst wenn es außerhalb der Diözese Meißen liegt, noch immer einem deutschen Ordinarius. Dieses Prinzip führt dem Nuntius folgend in anderen Diözesen zu keinen Schwierigkeiten. Drittens sieht der CIC/1917 für die dem Heiligen Stuhl direkt unterstehenden Diözesen das gemeine Recht vor. Dieses besagt, dass der Meißener Bischof mit Zustimmung des Heiligen Stuhls einen Metropoliten wählen muss, dessen Provinzialkonzil als zweite Instanz fungiert. Ausgenommen ist nur das Recht, sich direkt an die Heilige Rota zu wenden. Da Schreiber darüber hinaus keinen Generalvikar ernannte, kann aus Sicht Pacellis angezweifelt werden, dass rechtliche Angelegenheiten mit ausreichend sicherer Garantie einwandfrei abgehandelt werden. Des Weiteren führt der Nuntius an, dass die Diözesanzirkumskription in Ostdeutschland infolge der Änderungen nach dem Ersten Weltkrieg angepasst werden muss. In diesem Zusammenhang erscheint es Pacelli sinnvoll, dass eine neue Kirchenprovinz geschaffen wird, der auch Meißen angehören könnte, wodurch die Frage eines Gerichts zweiter Instanz geregelt wäre. Außerdem verweist der Nuntius darauf, dass der ansonsten sehr eifrige und lobenswerte Schreiber bereits seit dem Jahr 1922 ein solches Gericht in seiner Diözese eingerichtet hat. Nun wäre es sicherlich schmerzhaft für ihn, wenn der Heilige Stuhl ihn desavouieren würde. In Anbetracht dessen schlägt Pacelli vor, den aktuellen Stand der Dinge vorläufig zu tolerieren, und er bittet um Weisung.Betreff
Supplica del Mons. Vescovo di Meissen per facoltà di costituire
nella diocesi stessa il tribunale di seconda istanza
Mi sia lecito in primo luogo di ricordare come in due diocesi della Germania, Breslavia e Ermland, esiste già il tribunale di seconda istanza. - Per quella di Breslavia detto tribunale venne istituito dietro domanda del Re di Prussia dal Sommo Pontefice Benedetto XIV con Breve del 1º Agosto 1748, in cui si concedeva che le cause in seconda e terza istanza fossero deferite al Nunzio Apostolico di Polonia, il quale in ogni singolo caso avrebbe dovuto commetterne il giudizio ad uno degli ecclesiastici compresi nell'elenco presentato dalla Curia. Il tribunale medesimo, dopo varie vicende che sarebbe qui superfluo di esporre,
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venne recentemente ricostituito, come è ben noto
all'Eminenza Vostra, dalla S. M. di Benedetto XV con Breve del 22 Febbraio 1918, in virtù del quale il sullodato
Pontefice rinnovò in perpetuo alla Curia di Breslavia l'indulto di
giudicare in seconda istanza le cause della medesima diocesi. A tale scopo il Vescovo col
consiglio del Capitolo cattedrale deve presentare alla Nunziatura
Apostolica di Baviera (in forza di posteriore decreto di
cotesta S. Congregazione del 10 Febbraio 1925, a quella di
Germania) un elenco di persone ecclesiastiche atte ad essere giudici secondo le prescrizioni
del Codice di diritto canonico, tra le quali la Nunziatura medesima
ne deputa cinque, duraturi nell'ufficio ad certum tempus, non ultra decennium.Quanto alla diocesi di Ermland sembra invece doversi dedurre da una lettera del Vescovo Giuseppe di Hohenzollern del 16 agosto 1814 (cfr. Kaas , Die geistliche Gerichtsbarkeit der katholischen Kirche in Preussen nei Kirchenrechtliche Abhandlungen herausgegeben von Dr Ulrich Stutz, 84 u. 85. Heft, Stuttgart, Verlag von Ferdinand Enke, 1915, vol. I pag. 119-120) che il tribunale di seconda istanza sia stato ivi istituito dai Vescovi stessi di propria autorità, tacitamente consenziente od almeno non contraddicente la S. Sede. Attualmente esso consta, al pari
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di quello di prima istanza, di un
officiale e di quattro giudici (cfr.
Elenchus universi Cleri dioecesis
Warmiensis conscriptus sub fine anni 1924, pag. 6). La Nuntiatura
non ha alcuna parte nella nomina dei medesimi.Per venire ora alla summenzionata supplica del Vescovo di Meissen, le ragioni addotte dal Revmo Mons. Schreiber non sarebbero, a mio umile e subordinato avviso, per sé tali da consigliare la concessione dell'implorato indulto. Non la prima; perché essa concerne il tempo, in cui il territorio della Sassonia era diviso nel Vicariato Apostolico dello stesso nome con sede in Dresda e nella Prefettura Apostolica di Lusazia. Ripristinata la diocesi di Meissen nel 1921, la situazione è mutata. Del resto, l'antico ordinamento, cui si riferisce il sullodato Vescovo, aveva almeno in parte la sua origine da arbitrarie disposizioni governative.
Non la seconda; perché il tribunale di appello, anche se fuori della diocesi di Meissen, sarebbe sempre quello di un Ordinario della Germania. Non parmi quindi che potrebbero
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sorgere difficoltà da parte dell'Autorità civile,
come esse di fatto non si incontrano in altre diocesi tedesche, il cui Metropolitano ha la
sua sede in uno Stato particolare della Germania diverso da quello dei Suffraganei. Tale è
la provincia ecclesiastica di Friburgo (Baden), cui appartengono, come Suffraganee, le
diocesi di Fulda e Limburgo (Prussia), di Magonza (Hessen) e di Rottenburg
(Württemberg).Non la terza; perché alle diocesi immediatamente soggette alla S. Sede provvede il diritto comune (can. 1594 § 3). Il Vescovo di Meissen è tenuto a norma del can. 285 ad eleggere coll'approvazione della S. Sede un Metropolitano, al cui Concilio provinciale deve assistere e che funge da giudice di seconda istanza, salvo il diritto di appello diretto alla S. R. Rota (can. 1599 § 1 n. 1º). Così il Vescovo di Osnabrück ha designato a tal fine il Revmo Arcivescovo di Colonia (cfr. Acta Ap. Sedis , vol. XII, 1920, pag. 444).
Si aggiunga che, per quanto io sappia, la diocesi di Meissen difetta di
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ecclesiastici periti nel diritto
canonico, tanto che Mons. Schreiber, non ha un Vicario generale, come risulta dal
Verzeichnis des Klerus und der Seelsorgstellen im Bistum Meissen
del corrente anno. Si potrebbe quindi dubitare se vi sia sicura garanzia per la regolare
trattazione degli affari giudiziari.Occorre tuttavia di notare come nella Germania orientale, in seguito ai mutamenti territoriali cagionati dalla guerra, dovrà addivenirsi ad una nuova circoscrizione diocesana: gli studi preparatori per la soluzione di questo difficile e complicato affare sono già iniziati. In tale occasione sarebbe altresì, a mio modesto parere, conveniente di creare ivi una provincia ecclesiastica, la quale dovrebbe possibilmente comprendere pure la diocesi di Meissen. Se questo progetto venisse ad attuarsi, anche la questione del tribunale di seconda istanza si troverebbe senz'altro risoluta. D'altra parte, Mons. Schreiber che è, del resto, Prelato assai lodevole e zelante, ha già sin dal 1922, come egli stesso espone, istituito di fatto nella sua diocesi l'anzidetto tribunale,
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e riuscirebbe quindi verisimilmente,
nel momento presente, a lui penoso, se venisse quasi sconfessato dalla S. Sede. In
considerazione di ciò, potrebbe forse, se non m'inganno, previa la sanzione degli atti
sinora compiuti, tollerarsi o riconoscersi lo stato attuale di cose, però soltanto
provvisoriamente sino a nuovo ordine.Nel sottomettere quanto sopra al superiore giudizio dell'Eminenza Vostra, m'inchino umilmente al bacio della S. Porpora, mentre con sensi di profondissimo ossequio ho l'onore di confermarmi
Dell'Eminenza Vostra Reverendissima