Dokument-Nr. 4151
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 11. Juni 1922

Regest
Pacelli bestätigt den Empfang der Weisung vom 1. Juni 1922, mit der Gasparri ihn über die durch den Papst approbierte Entscheidung der Kongregation für die Außerordentlichen Kirchlichen Angelegenheiten über die Vorschläge des bayerischen Kultusministers Matt betreffend das Konkordat mit Bayern informierte. Der Nuntius bittet darüber hinaus um Instruktionen zu weiteren offenen Fragen. So forderte Matt ihn zur Vorlage eines kompletten Konkordatsentwurfs auf, doch liegt Pacelli bisher lediglich die persönliche Zustimmung Gasparris zu den einzelnen Punkten und noch nicht die der Kongregation vor. Des Weiteren sind seiner Einschätzung nach noch einige Fragen hinsichtlich des Bischofswahlrechts, der Besetzung der Kanonikate, der Besetzung der Benefizien sowie der Orden und religiösen Kongregationen offen. Schließlich weist Pacelli darauf hin, dass Matt bereit ist, bezüglich der Leitung und Verwaltung der Diözesen beziehungsweise in der Pfarrseelsorge sowie bezüglich der Staatsangehörigkeit der Oberen der Orden und religiösen Kongregationen Ausnahmen zu berücksichtigen. Abschließend fragt der Nuntius, ob und wie er dies bei der neuen Fassung des Konkordatsentwurfs berücksichtigen soll.
Betreff
Sulle trattative per il Concordato bavarese
Eminenza Reverendissima,
Mi è pervenuto nel pomeriggio di ieri il venerato Dispaccio N. 4443 [sic] del 1º Giugno corrente, col quale l'Eminenza Vostra Reverendissima si degnava di rendermi note le decisioni prese dagli Emi Padri della S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari e confermate da Sua Santità circa le domande inoltrate da questo Sig. Ministro del Culto Dr. Matt.
Mentre vivamente ringrazio l'Eminenza Vostra per così importante comunicazione, mi permetto di chiedere rispettosamente le Sue ulteriori istruzioni sui seguenti argomenti:
1º) Come risulta dalla lettera del menzionato Sig. Ministro in data del 30 Marzo scorso, da me trasmessa coll'ossequioso Rapporto N. 23740, il Dr. Matt attende ora
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che io gli rimetta a nome della S. Sede un nuovo progetto di Concordato, e lo stesso mi ha ripetuto verbalmente in questi giorni, aggiungendo essergli necessario per le ulteriori trattative di avere sotto gli occhi l'intiero testo del progetto medesimo.1 Ora, sebbene l'Eminenza Vostra siasi compiaciuta di esprimere la Sua personale approvazione per le proposte da me successivamente sottomesse al Suo superiore giudizio in seguito alle osservazioni del menzionato Dr. Matt circa i punti del primo schema, ebbe però a significarmi che l'esame definitivo ne era riservato ai prelodati Emi Padri (Dispacci NN.  2551 e 2980 rispettivamente in data del 24 Aprile e del 10 maggio u. s.). Affine, quindi, di soddisfare alla surriferita richiesta del Sig. Ministro, oso di implorare gli ordini dell'Eminenza Vostra anche relativamente ai punti anzidetti.
2º) Qualora il Governo insistesse per maggiori concessioni circa la provvista delle Sedi arcivescovili e vescovili, sarebbe ammissibile l'aggiunta proposta già dai Revmi Vescovi: "auditis provinciae Ordinariis"?2
3º) Non trovando nel citato Dispaccio N. 4443 menzione della provvista delle Dignità e dei Canonicati, sembrami doverne dedurre essere mente della S. Sede che essa abbia luogo puramente e semplicemente a norma del diritto3
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comune (can. 403). Siccome, tuttavia, il Sig. Ministro certamente m'interrogherà su questa materia, che faceva oggetto di una delle sue domande, sarei vivamente grato all'Eminenza Vostra, se volesse espressamente manifestarmi la Sua decisione al riguardo.
4º) Egualmente ardisco di pregare l'Eminenza Vostra a degnarsi di farmi comunicare qualche schiarimento circa il senso esatto ed i motivi del periodo relativo alla collazione dei benefici, affinché alla mia volta possa essere in grado di spiegarlo e di sostenerlo di fronte al Governo. – In particolare mi permetto di sottoporre in proposito i seguenti dubbi e considerazioni:
a) Le parole "quei benefici, che furono di diritto di patronato", ben si applicano ai benefici indicati nel capoverso 1º dell'articolo XI del Concordato <del 1817>4, ove parlasi di diritto di presentazione "ex legitimo iure patronatus sive per dotationem sive per fundationem sive per constructionem acquisito", nonché ai diritti di patronato sorti posteriormente in seguito a fondazioni da parte dello Stato bavarese; men chiaramente invece le surriferite parole sembrano includere i benefici, cui si riferisce il capoverso 2º del menzionato articolo XI, e per i quali il diritto di presentazione (non propriamente di patronato – cfr.  can. 1471) spettante al Re di Baviera era fondato sull'indulto apostolico concesso nel Concordato medesimo.
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b) Tali diritti di patronato (e di presentazione) si dicono ora puramente e semplicemente cessati a norma del diritto canonico. È da prevedere che una tale affermazione (anche a mio umile avviso, del tutto esatta) incontrerà probabilmente opposizione5 da parte dello Stato bavarese, tanto più che la opinione della permanenza di detti diritti è tenuta anche da canonisti cattolici, quale, ad es., l'Hollweck (cfr. Rapporto N. 13509 [sic] del 3 Aprile 1919).
c) La facoltà del Capitolo di "esporre al Vescovo i suoi voti in proposito" è cosa, in questa forma, per sé nuova. Forse la S. Congregazione ha voluto fare in tal guisa una qualche concessione ai Capitoli cattedrali.6
d) Per ciò che concerne le riserve, cui si allude colle parole "salvo i casi riservati alla S. Sede", è da notare che sinora esse non erano in vigore nella Baviera per i benefici curati e semplici,7 i quali venivano conferiti o dietro presentazione del Re o dei patroni privati ovvero per libera collazione dei Vescovi a persone Maiestati Suae gratae (art. XI del Concordato). Suppongo che colle surriferite parole si vogliano intendere le riserve fissate nel can. 1435.8
e) Poiché nel periodo in discorso si parla di "benefici, che furono di diritto di patronato, ma che ora sono di libera collazione a norma del diritto canonico", sembra che rimangano intat-
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ti i diritti di patronato privato. Nel primo dei punti già da me presentati in nome della S. Sede al Governo bavarese si diceva espressamente: "Il patronato privato rimane nei limiti delle prescrizioni del diritto canonico." Vostra Eminenza giudicherà se, a prevenire dubbi ed equivoci, sia opportuno osservare questa disposizione nel nuovo progetto.9
5°) Nell'espressione "I Superiori locali degli Ordini e delle Congregazioni religiose esistenti in Baviera" s'intendono, oppur no, compresi i Superiori e le Superiori generali e provinciali, gli Abati Superiori delle Congregazioni monastiche, residenti10 in Baviera?11 Il Signor Ministro del Culto nel punto V delle sue proposte aveva voluto includere anche questi12.
6º) Il Sig. Ministro del Culto ammetteva la possibilità di eccezioni ai punti II e V delle sue domande. Degnisi l'Eminenza Vostra di significarmi se e come ciò debba rimanere nei corrispondenti punti delle nuova redazione.13
Dopo di ciò, chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
178v, hds. unterhalb des Textes notiert von Borgongini-Duca: "La deduzione è ovvia: infatti1) gli Emi parlano di antichi diritti di patronato su benefici e lo dicono soppresso, riportando tutto al diritto canonico2) gli Emi tolgono il comma 2 dall'art. 3 dunque è evidente che riportano al diritto canonico l'elezione degli altri canonici. Cioè: se riportano al ius commune quelli di patronato, a fortiori gli altri!!!!!!"; 179r, hds. unterhalb des Textes von Borgongini-Duca notiert: "Mi sento che si debba concludere tutto con la formola: "furono di diritto di patronato o per i quali il Governo aveva la facoltà di presentazi o di semplice presentazione".
1Hds. am linken Seitenrand notiert von Borgongini-Duca: "ha ragione".
2Hds. am linken Seitenrand notiert von Borgongini-Duca: "art. 3 comm. 1/?".
3Hds. am linken Seitenrand notiert von Borgongini-Duca: "art 3 comm. 2".
4Hds. eingefügt von Pacelli.
5Hds. am linken Seitenrand notiert von Borgongini-Duca: "alle difficoltà risponda".
6Hds. am linken Seitenrand notiert von Borgongini-Duca: "can. 403 audito Capitolo: ma ha ragione; la formola è equivoca."
7Hds. am linken Seitenrand notiert von Borgongini-Duca: " cc. 1435 e 396".
8Hds. neben dem Text notiert von Borgongini-Duca: "È certo, perché tutto è riportato al ius commune".
9Hds. am linken Seitenrand notiert von Borgongini-Duca: "Anche a me sembra così".
10"residenti" hds. unterstrichen von Borgongini-Duca.
11Hds. am linken Seitenrand notiert von Borgongini-Duca: "Crederei di sì: perché anch'essi sono superiori locali per quanto anche pi ù che locali".
12"questi" hds. unterstrichen von Borgongini-Duca.
13Hds. am linken Seitenrand notiert von Borgongini-Duca: "Le eccezioni restano".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 11. Juni 1922, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 4151, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/4151. Letzter Zugriff am: 24.11.2024.
Online seit 31.07.2013, letzte Änderung am 25.04.2017.