Document no. 1120
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
Munich, 04 April 1925
Summary
Pacelli ruft den 1923 im Rahmen der Konkordatsverhandlungen unternommenen Versuch des bayerischen Kultusministers Matt in Erinnerung, für die Ernennung von Domkapitularen und Koadjutoren von Domkapitularen ein Höchstalter einzuführen. Nach ihrer Ablehnung seitens des Heiligen Stuhls wurde diese Forderung weder im Bayernkonkordat noch in der erläuternden Note thematisiert. Als das Regensburger bischöfliche Ordinariat im Januar diesen Jahres dem bayerischen Kultusministerium einen 62jährigen Kleriker als Koadjutor mit dem Recht der Nachfolge für den dienstältesten Kathedralkanoniker vorschlug, lehnte Kultusminister Matt diesen unter anderem mit dem zuvor genannten Altersargument ab, für das Matt in seiner Erklärung, die der Nuntius beifügt, das Einverständnis des Heiligen Stuhls aus den Konkordatsverhandlungen ableitet. Pacelli, der drei Argumente gegen Matts Schlussfolgerung anführt, überlässt Gasparri die Entscheidung, ob der Heilige Stuhl mit einer Note auf diese Konkordatsauslegung reagieren will. Er merkt dazu an, dass sich vertrauliche, mündliche Mitteilungen als unzureichend erwiesen hätten. Darüber hinaus lenkt der Nuntius die Aufmerksamkeit des Kardinalstaatssekretärs auf weitere Passagen aus der Erklärung des Kultusministers, in denen Matt eine Beteiligung der Kapitel im Ernennungsprozess einfordert. Pacelli bittet um Weisung, ob er gegen diese einseitige Konkordatsauslegung eine Eingabe und falls ja, in welcher Form, ans Kultusministerium richten soll.Subject
Interpretazioni unilaterali del Concordato da parte del Ministero del Culto in Baviera
(Età dei canonici – Nomina dei Coadiutori)
Come l'Eminenza Vostra Reverendissima ricorderà senza dubbio, nel Memorandum rimessomi dal Sig. Ministro del Culto in Baviera Dr. Matt con Foglio del 15 Ottobre 1923 (cfr. Rapporto N. 28941 del 7 Novembre d. a.) si leggeva, fra l'altro, quanto appresso:
"In considerazione delle assai elevate prestazioni dello Stato bavarese precisamente per gli onorari dei Canonici ed in avvenire anche dei Coadiutori dei Canonici stessi divenuti per età o per malattia inabili a prestare il loro servizio, sarebbe di grande importanza, se la S. Sede imponesse sia ai Vescovi che ai Capitoli l'obbligo di non eleggere di regola ai Canonicati quegli ecclesiastici, i quali abbiano già superato il cinquantesimo anno di età".
L'Eminenza Vostra giudicò (cfr. Dispaccio N. 25122 del 16 Dicembre 1923) che questa proposta "non meritava di esser presa in considerazione".
Nella Nota di risposta al suddetto Memorandum, da me diretta al Dr. Matt in data del 29 Dicembre 1923, e la
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quale trattava principalmente
la spinosa questione della nomina dei Vescovi, mi sembrò non
necessario né opportuno di toccare quell'argomento. Ma, allorché si concretarono i punti che
avrebbero dovuto formare oggetto della Nota annessa al Concordato (cfr. Rapporto N. 30192
del 29 Marzo 1924), avendomi il Consigliere ministeriale Sig. Goldenberger richiesto che vi fosse inclusa anche la surriferita disposizione
circa l'età dei Canonici, gli dichiarai esplicitamente che ciò non era possibile, non
essendo quella proposta accettabile per la S. Sede. Il Sig. Goldenberger non
insistette, ed è così che né nel Concordato né in detta Nota annessa si trova il minimo
accenno al riguardo.Ora è avvenuto che la Curia vescovile di Ratisbona con ufficio del 30 Gennaio scorso si è rivolta al Ministero del Culto chiedendo un Coadiutore cum iure successionis e proponendo a tale ufficio un ecclesiastico dell'età di 62 anni. Il Sig. Dr. Matt con decisione ministeriale in data del 22 Marzo u. s. (cfr. copia allegata) ha risposto negativamente, adducendo, tra gli altri, il seguente argomento: "Durante le trattative <preliminari>1 per il nuovo Concordato il Governo bavarese, in considerazione delle assai elevate spese dello Stato per gli onorari dei Canonici ed in avvenire an-
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che dei Coadiutori espresse a voce e per iscritto il
desiderio che la S. Sede imponesse ai Vescovi ed ai Capitoli l'obbligo di non eleggere
di regola a Canonici quei sacerdoti, i quali abbiano già superato il cinquantesimo anno di
età. Contro di ciò non fu opposta alcuna obbiezione, di guisa che può ammettersi il consenso
della S. Sede. Se dunque l'età di non oltre cinquanta anni deve richiedersi di regola
per la elezione dei Canonici, tanto più tale requisito dovrà esigersi per la nomina di un
Coadiutore."Prescindendo dal caso particolare dell'ecclesiastico proposto dalla Curia vescovile di Ratisbona, il quale può ben non essere atto all'ufficio di Coadiutore, e pur ammettendo la convenienza che non siano chiamati a far parte dei Capitoli cattedrali soggetti di età troppo avanzata, sembrami nondimeno, per ciò che riguarda l'accettazione da parte della S. Sede, e quindi l'obbligo del predetto limite di cinquanta anni, del tutto infondato il ragionamento del Sig. Ministro. In primo luogo, infatti, obbiezioni contro la proposta in discorso furono da me mosse, se non per iscritto, certo di viva voce, di guisa che, come si è sopra osservato, nessuna traccia di una simile disposizione si riscontra né nel testo del Concordato né nella Nota annessa. In secondo
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luogo quell'obbligo, secondo la domanda stessa del Governo,
avrebbe dovuto essere imposto ai Vescovi ed ai Capitoli dalla S. Sede; ora ciò non è in
alcun modo avvenuto. Infine il Ministero, anche ammessa la possibilità di un dubbio sulla
mente della S. Sede medesima, avrebbe potuto facilmente accertarsi al riguardo per
mezzo del Nunzio o del Ministro di Baviera in Roma, prima di
affermare senz'altro, deducendola da un preteso silenzio, l'accettazione della sua proposta.
L'Eminenza Vostra giudicherà se, in vista di ciò, sia necessario di dirigere una Nota al
Governo per chiarire in iscritto questo punto, essendo pur troppo, come l'esperienza ha
dimostrato, insufficienti le sole comunicazioni confidenziali ed orali.2Senonché anche su di un altro punto del documento ministeriale è mio dovere di richiamare l'attenzione dell'Eminenza Vostra. – L'articolo 10 § 1 lett. b capov. 2 del Concordato stabilisce che "per i Canonici, i quali abbiano compiuto l'età di settanta anni o non siano più abili a prestare il loro servizio, possono essere nominati, d'intesa col Governo, Coadiutori con o senza diritto di successione, i quali percepiranno gli stessi redditi dei Canonici statutari". Ora la costituzione di Coadiutori con o senza futura
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successione
è, a norma del can. 1433 (e ciò riconosce lo stesso Ministero
del Culto), esclusivamente riservata alla S. Sede. Malgrado ciò, il Ministero medesimo,
sempre sollecito nella difesa dei diritti dei Canonici di fronte ai Vescovi, richiede che
nella scelta o raccomandazione del candidato abbia parte anche il Capitolo. "Il Ministero
per l'Istruzione ed il Culto (si legge nel più volte menzionato documento) deve dare
importanza a ciò che gli venga significato, oltre al parere dell'Ordinario o della Curia
vescovile, anche quello effettivo del Capitolo, e non il solo fatto che il Capitolo sia
stato udito a norma del diritto".E più appresso: "La nomina di un Coadiutore cum iure successionis è praticamente la concessione di una aspettativa e quindi il prelevamento di una provvista; essa tocca per conseguenza ambedue le Parti, alle quali secondo il Concordato spetta alternativamente caso per caso il diritto di provvista dei Canonicati vacanti. In considerazione di ciò, sembrerebbe equo che in tal caso sia accordato al Capitolo una parte corrispondente nella scelta o nel giudizio circa l'ecclesiastico da raccomandarsi per quella nomina". Degnisi l'Eminenza Vostra di significarmi se una simile interpretazione unilaterale corrisponda alla mente della S. Sede e se convenga far anche su questo argomento qualche os-
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servazione o riserva,
sostanziale o formale, al Ministero del Culto.In tale attesa, m'inchino umilmente al bacio della Sacra Porpora e con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
1↑Hds. eingefügt von Pacelli.
2↑"L'Eminenza
Vostra...ed orali." hds. am linken Seitenrand von unbekannter Hand, vermutlich vom
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