Document no. 12670
Pacelli, Eugenio to Serafini OSB, Mauro M.
[München], 28 September 1922
Summary
Pacelli sendet dem Sekretär der Religiosenkongregation Serafini seine Einschätzung über die Situation des Birgittenklosters in Altomünster. Der Nuntius schickt voraus, dass von den zwei sich offensichtlich widersprechenden Denkschriften des Münchener Ordinariats aus den Jahren 1920 und 1921, die er zurücksendet, die zweite vom Münchener Generalvikar Buchberger verfasste den Willen des Ordinariats widerspiegelt, was durch die ebenfalls beiliegende Denkschrift vom Juni 1922 bestätigt wird. Pacelli hält das Vorgehen des ehemaligen Münchener Erzbischofs Kardinal von Stein aus dem Jahr 1907 für nicht legitim, als er entgegen den Bestimmungen der Apostolischen Konstitution "Conditae" vom 8. Dezember 1900 die Regeln und Konstitutionen der Schwestern, die vom Heiligen Stuhl approbiert waren, änderte. Weder die durch Ludwig I. von Bayern erfolgte Wiederherstellung des Klosters nach der Aufhebung 1803 noch das Indult Pius' IX. änderten die Natur des Klosters als Institut ewiger Gelübde. Obwohl die Birgitten gemäß Can. 615 CIC/1917 der Jurisdiktion des Ordinarius unterliegen, muss eine Änderung ihrer Konstitutionen der Religiosenkongregation vorgelegt werden, da sie bereits durch den Heiligen Stuhl approbiert waren. Generalvikar Buchberger und der Münchner Erzbischof Kardinal von Faulhaber halten die Führung des Klosters für nicht zufriedenstellend, zwei namentlich nicht genannte vertrauenswürdige Pater, ein Kapuziner und ein Jesuit, hingegen schätzen die Disziplin als einwandfrei ein. Pacelli kommt zu dem Schluss, dass keine großen Einwände gegen eine Wiederherstellung der ursprünglichen Konstitutionen der Birgitten bestehen, vorausgesetzt, diese werden an den CIC/1917 angepasst.Subject
Circa il Monastero di S. Brigida in Altomünster
In merito alle questioni, sulle quali la P. V. mi ha ordinato di esprimere il mio umile avviso, mi
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sia ora permesso di rilevare subordinatamente quanto
appresso:1º) La contraddizione fra i due Esposti della Curia arcivescovile, in data rispettivamente del 3 Settembre 1920 e del 23 Febbraio 1921, è evidente. Essa si spiega col fatto che il primo venne inviato, in assenza e ad insaputa del Revmo Mons. Vicario Generale, dal suo Sostituto, Revmo Canonico Uttendorfer. La genuina mente della prelodata Curia trovasi quindi consegnata nel secondo dei suddetti Esposti, confermato, almeno quanto alla sostanza, dal terzo succitato del 16 Giugno del corrente anno.
2º) Sembra pure certo che il Revmo defunto Arcivescovo di Monaco-Frisinga, Mons. Francesco Giuseppe Stein, agì illegittimamente, sebbene senza alcun dubbio in buona fede, allorché nel 1907 cambiò di sua propria autorità le regole e Costituzioni delle Monache in discorso, approvate già dalla S. Sede. Infatti, anche secondo la notissima Costituzione Conditae (8 Dicembre 1900) allora vigente, "Episcopi ius non habent immutandi Constitutiones a Sede Apostolica approbatas". – Né vale il dire che il Re di Baviera Ludovico I permise il ripristinamento del Monastero a condizione che esso "jurisdictioni Ordinarii plene subiectum existeret"; giacché, come illegittima era
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stata la soppressione del 1803, così pure lo fu
l'apposizione di condizioni da parte dell'Autorità civile al momento in cui il Monastero,
(il quale, del resto, canonicamente non aveva mai cessato di esistere) venne restituito. –
L'indulto, poi, del Sommo Pontefice Pio IX circa la emissione dei voti semplici ebbe carattere soltanto
provvisorio per le circostanze da me già altra volta esposte (cfr. Rapporto
N. 24593 del 15 Luglio scorso, concernente il Monastero delle Religiose Cisterciensi in Oberschönenfeld);
esso quindi non mutò la natura dell'Istituto, il quale conservò il carattere di religione a
voti solenni, sebbene le monache vi emettessero soltanto voti semplici (cfr. can. 488 n. 7º). D'altra parte, la ragione, per cui venne emanato
detto indulto, è ora completamente cessata, massime in seguito alle nuove disposizioni delle
Costituzioni germanica e bavarese, come
ebbi occasione di riferire nel citato Rapporto(1).
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tuttavia da notare che, essendo stato soppresso nello
stesso anno 1803 e non più ripristinato il Convento dei Religiosi di S. Brigida, le
Monache di Altomünster non possono più dipendere dai Superiori regolari (per il che
ottennero regolare dispensa dalla S. Congregazione dei Vescovi e Regolari nel 1844,
come dal rescritto qui accluso in copia), e debbono quindi essere soggette alla
giurisdizione dell'Ordinario a norma e nei limiti prescritti dal diritto canonico (can. 615).3º) Essendo, come si è detto, il Monastero in discorso iuris pontificii ed avendo Costituzioni approvate già dalla S. Sede, l'adattamento delle medesime al Codice di diritto canonico non spetta all'Ordinario, dovendo invece il testo emendato essere sottoposto alla revisione della S. Congregazione dei Religiosi (Acta Ap . Sedis, 1918, pag. 290; 1921, pag. 538).
4º) Quanto alle attuali condizioni del Monastero di Altomünster (alle quali si riferisce altresì la qui unita lettera della Rev. Priora, cui mi rivolsi pure per informazioni), è mio dovere di significare che questo Emo Arcivescovo, come anche il Revmo Mons. Vicario generale, non ne sono del tutto soddisfatti, in quanto che il governo del Monastero medesimo non sarebbe molto saggio ed esisterebbero fra le Monache divisioni e dissensi. D'altra parte, però, la testimonianza di due Padri (un Cappuccino ed un Gesuita) degni di fede, i quali hanno conosciuto il Monastero in parola, sembra assicurare che l'osservanza della disciplina religiosa sia colà irreprensibile. – Il numero delle nuove aspiranti non è grande, come suole accadere ai nostri giorni per i Conventi di stretta clausura e di vita contemplativa; ciò nondimeno, vi sono attualmente in Altomünster una novizia ed una postulante per religiose di coro, ed egualmente una novizia ed una postulante per suore converse. – Quanto ai mezzi di sostentazione, il Monastero, secondo che riferisce la Rev. Priora nella succitata lettera, − ha potuto, − nonostante la presente situa-
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zione economica generale e le speciali
difficoltà che esso incontra nel pagamento del prezzo sempre crescente della pensione per
una Religiosa affetta da oltre venti anni da malattia mentale e che si trova ricoverata in
una Casa di salute nel Württemberg –, ha potuto sinora provvedere sufficientemente ai suoi
bisogni, grazie sia ai prodotti della fattoria, che ai sussidi da parte di altri Monasteri
di S. Brigida, specialmente olandesi. – Contro l'osservanza della clausura papale non
sembra vi siano impedimenti, – tanto più che le Religiose non hanno accettato la fondazione
di una scuola, desiderata dall'Ordinario −, salvo, tuttavia forse, per ciò che si riferisce
alla suddetta fattoria (il qual punto dovrebbe essere eventualmente regolato).5º) In considerazione di tutto ciò, non mi pare che vi sia alcuna almeno grave obbiezione contro la domanda delle Religiose di quell'antichissimo Monastero di Altomünster, di riprendere cioè le loro primitive Regole adattate alle disposizioni del nuovo Codice di diritto canonico. Né l'Ordinario stesso potrebbe da ciò avere ragione di malcontento, giacché il Monastero rimarrebbe, come si è già sopra accennato, a lui soggetto a norma del can. 615.
Dopo di ciò, con sensi di profonda venerazione ho l'onore di confermarmi
Della P. V. Revma
(1)↑Cotesta
S. Congregazione giudicherà se non sia quindi venuto ora il momento di riprendere
la questione in generale per tutti i Monasteri di monache in Baviera.