Document no. 14833
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
Munich, 26 August 1924

Summary
Pacelli nimmt Stellung zum Gesuch des Breslauer Fürstbischofs Kardinal Bertram um Verlängerung der Fakultäten zur Wiederaufnahme der aus der Kirche Ausgetretenen, die der Heilige Stuhl 1921 den deutschen Bischöfen gewährte. Der Nuntius nennt zwei Schwierigkeiten: auf der einen Seite droht eine zu leicht erteilte Absolution die Schwere der Schuld zu relativieren, auf der anderen Seite droht eine zu große Härte die Betroffenen von der Wiederversöhnung mit der Kirche abzuhalten, gerade im protestantisch dominierten und vom Sozialismus und Kommunismus beeinflussten Deutschland. Pacelli unterscheidet zwei Szenarien: 1) stellt der Beichtvater fest, dass der Büßende bereit ist, sich dem kanonischen Verfahren zu unterwerfen, kann nach Pacellis Einschätzung das Gemeinrecht und daher der can. 2314, § 2 CIC/1917 Anwendung finden; 2) vermutet der Beichtvater hingegen, dass der Büßende das ordentliche Verfahren ablehnt, plädiert Pacelli aus pastoraler Notwendigkeit für eine wohlwollende Regelung. Diese erkennt er jedoch nicht in dem Vorschlag Bertrams, der ausschließlich vom Ordinarius bestellte Beichtväter in Betracht zieht, zu denen der Büßende nicht notwendigerweise in Kontakt treten kann. Die Lösung sieht der Nuntius in der Anwendung des can. 2254, § 1 CIC/1917, der die Befugnisse des Beichtvaters in Ausnahmesituationen regelt, sodass jeder Priester die Absolution erteilen kann. Wenn die Apostasie vor der staatlichen Behörde erklärt wurde, soll der Beichtvater den Büßenden zur Widerrufung vor derselben auffordern. Durch die in can. 2254 vorgeschriebene Informationspflicht des Beichtvaters an den Ortsbischof und die Heilige Pönitentiarie würde einerseits auch in Deutschland das Prinzip des Vorbehalts bewahrt und andererseits würden die erwähnten dortigen Schwierigkeiten abgewendet werden. Dieses Vorgehen könnte selbst in den Teilen der Breslauer Diözese außerhalb Deutschlands – deren Situation Pacelli nicht gut genug kennt – Anwendung finden.
Subject
Sulla istanza dell'Emo Bertram per proroga di facoltà ai Vescovi della Germania in ordine all'assoluzione dalla scomunica e dai peccati di apostasia, scisma ed eresia
Kopie
Eminenza Reverendissima,
Insieme al relativo Allegato, che qui accluso compio il dovere di ritornare all'Eminenza Vostra Reverendissima, mi è pervenuto il venerato Dispaccio N. 33558 in data dell'11 corrente, relativo alla istanza, colla quale l'Emo Sig. Cardinale Bertram ha chiesto che vengano prorogate le speciali facoltà concesse già ad triennium ai Vescovi della Germania dalla S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari in ordine all'assoluzione dalla scomunica e dai peccati di apostasia, scisma ed eresia.
A mio subordinato avviso, la difficoltà in tale argomento consiste nell'evitare al tempo stesso i due opposti inconvenienti: da un lato, cioè, che una eccessiva facilità di perdono in simili casi ingeneri negli animi, come sapientemente osserva l'Eminenza Vostra, l'erronea opinione che tali colpe non rivestano la speciale gravità, che pur hanno e la quale ha motivato le riserve stabilite dalla Chiesa, e, dall'altro, che un eccessivo rigore allontani le anime da una riconcilia-
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zione colla Chiesa medesima. Questa ultima considerazione vale, se non erro, in modo particolare per la Germania, ove la popolazione è mista di cattolici e protestanti ed ove il socialismo ed il comunismo, massime in alcune regioni, ha negli ultimi tempi spinto non pochi a dichiarare davanti al magistrato civile la loro uscita dalla Chiesa, soprattutto allo scopo di sottrarsi in tal guisa al pagamento delle imposte ecclesiastiche.1 Il movimento di apostasia era anzi divenuto talmente preoccupante, che i Revmi Vescovi, riuniti nella Conferenza annuale di Fulda, si videro nella necessità di emanare nell'Agosto 1921 una speciale Lettera pastorale per ammonire i fedeli contro le mene dei nefasti agitatori anticattolici e di impartire al clero apposite istruzioni. Ora avviene non di rado che simili apostati, pentiti poi del loro fallo, o mossi forse dalle istanze di una buona moglie o dalle esortazioni di qualche pia persona, si lascino indurre a confessarsi; ma se il confessore li rimanda senza assolverli e impone loro di recarsi dall'Ordinario o da altro sacerdote munito della necessaria facoltà, accade talora che essi abbandonino ogni idea di riconciliarsi colla Chiesa.
Ciò posto, sembrami subordinatamente che possano distinguersi due casi. Se il confessore (od altro sacerdote, cui l'apostata pentito si rivolga) constata che il penitente è pron-
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to a sottomettersi a tutte le prescrizioni del caso, non si vede perché non dovrebbe essere anche in Germania applicato il diritto comune, e quindi perché dovrebbe, ad esempio, esser concessa in modo generale la facoltà di assolvere "sine onere recurrendi deinceps ad Episcopum vel ad S. Poenitentiariam", come sembra richiedersi nel n. 2 della supplica del sullodato Eminentissimo. In tal caso, "si delictum apostasiae ad forum externum Ordinarii loci quovis modo deductum fuerit", dovrebbe aver luogo la "praevia abiuratio iuridice peracta" coll'assoluzione "in foro exteriore" a norma del can. 2314 § 2, la quale però può ben compiersi anche cautamente, "sine strepitu ac solemnitate", come si desidera nella supplica stessa.
Qualora invece il confessore prudentemente giudichi che il penitente non si adatterebbe al procedimento ordinario e, se non assoluto, più non tornerebbe con pericolo di andare così per sempre perduto, sarebbe, se non m'inganno, opportuna per il bene delle anime una più benigna disposizione. A questo caso non sembrami, del resto, che provveda per sé sufficientemente nemmeno la facoltà implorata nella istanza in discorso, giacché ivi si parla di confessori "ab Ordinario ad hoc approbati" o "ab Episcopo designandi"; se quindi il penitente non si incontrasse con uno di questi, l'inconve-
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niente suaccennato rimarrebbe, a meno che il Vescovo non deputi ad hoc tutti i confessori, il che però pare che rischierebbe di oltrepassare i termini della concessa facoltà. La soluzione sembra che potrebbe trovarsi in base al can. 2254 § 1 relativo all'assoluzione dalle censure riservate "in casibus urgentioribus"; se invero la S. Sede dichiarasse che esso si applica anche al presente caso, qualunque confessore potrebbe, servatis servandis, concedere l'assoluzione. E poiché secondo il canone medesimo l'"onus recurrendi ... intra mensem saltem per epistolam et confessarium ... ad S. Poenitentiariam vel ad Episcopum..." deve essere imposto "si id fieri possit sine gravi incommodo"(1), sarebbe, se non m'inganno, rimediato anche agli inconvenienti indicati nella supplica, qualora in casi speciali vi fosse fondato motivo di temere che essi realmente deriverebbero dalla ingiunzione di un simile ricorso. - Se poi l'apostasia fosse stata dichiarata, come si è sopra accennato, dinanzi
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al magistrato civile, il confessore dovrebbe esortare il penitente a ritirare, in quanto sia possibile, la dichiarazione medesima.
In questa guisa, da un lato, verrebbe mantenuto in massima anche per la Germania il salutare principio della riserva e, dall'altro, sarebbero sufficientemente rimossi i pericoli, da cui è stata motivata la nuova istanza dei Revmi Vescovi della Germania.
Per ciò che, infine, riguarda la domanda dell'Eminentissimo Bertram di poter far uso delle richieste facoltà anche per le parti della sua diocesi situate fuori del territorio politico della Germania, è per me difficile di esprimere un modesto avviso, non essendomi abbastanza note le condizioni di quelle regioni. Sembrami tuttavia che, qualora la risposta della S. Sede venisse concepita nel senso suesposto, potrebbe essere applicata anche alle parti suddette, massime nella Czeco-Slovacchia, ove pur troppo numerosi sono stati in tempi recenti i casi di scisma e di apostasia.
Chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
(1)Nel Decreto della Suprema S. C. del S. Offizio del 9 Novembre 1898 si legge che "quando neque confessarius neque poenitens epistolam ad S. Poenitentiariam mittere possunt, et durm sit poenitenti adire alium confessarium, in hoc casu licet confessario poenitentem absolvere etiam a casibus S. Sedi reservatis absque onere mittendi epistolam".
1"soprattutto ... ecclesiastiche" hds. am rechten Seitenrand von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger, angestrichen.
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro from 26 August 1924, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 14833, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/14833. Last access: 30-12-2024.
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