TEI-P5
                        
                            Document no. 183
                         
                        
                        
                             
                        
                             
                        Eminenza Reverendissima,
Insieme al relativo Allegato, che qui accluso compio il dovere di ritornare all'Eminenza Vostra Reverendissima, mi è regolarmente pervenuto il venerato Dispaccio N. 32732 del 16 corrente relativo alla nuova sistemazione dell'assistenza religiosa dei militari in Germania .
.
Circa l'Esposto dell'Emo Sig. Cardinale Bertram mi do premura di osservare quanto appresso:
 mi do premura di osservare quanto appresso:
Innanzi tutto nella introduzione si legge: "Huic nostro omnium voto Sancta Sedes quoad principium consentire dignata est, uti mihi scripsit Exc.mus Dnus Nuntius Pacelli die 19 Octobris 1920". Ora tale approvazione fu data dal S. Padre (Dispaccio della S. Congregazione Concistoriale
 (Dispaccio della S. Congregazione Concistoriale N. 417/19 del 14 Ottobre 1920) e venne quindi da me comunicata al sullodato
        Eminentissimo colla espressa clausola (omessa nell'Esposto) "perdurantibus praesentibus
            adiunctis". In base a detta approvazione ed in conformità dei termini della
        medesima, presentai con Nota N. 19689 del 16 Febbraio 1921 al Governo del Reich
        N. 417/19 del 14 Ottobre 1920) e venne quindi da me comunicata al sullodato
        Eminentissimo colla espressa clausola (omessa nell'Esposto) "perdurantibus praesentibus
            adiunctis". In base a detta approvazione ed in conformità dei termini della
        medesima, presentai con Nota N. 19689 del 16 Febbraio 1921 al Governo del Reich , d'intesa ed a nome dei Vescovi della Germania, un Promemoria contenente le proposte
        per la nuova organizzazione della summenzionata assistenza religiosa, le quali però
        du-
, d'intesa ed a nome dei Vescovi della Germania, un Promemoria contenente le proposte
        per la nuova organizzazione della summenzionata assistenza religiosa, le quali però
        du- , come da comunicazione del Ministero degli
        Esteri del Reich, che le suaccennate trattative volgevano al termine, credetti
        opportuno - affine di evitare che si ripetessero gl'inconvenienti verificatisi, come è noto
        all'Eminenza Vostra, relativamente al progetto di legge
            sull'amministrazione dei beni ecclesiastici in Prussia
, come da comunicazione del Ministero degli
        Esteri del Reich, che le suaccennate trattative volgevano al termine, credetti
        opportuno - affine di evitare che si ripetessero gl'inconvenienti verificatisi, come è noto
        all'Eminenza Vostra, relativamente al progetto di legge
            sull'amministrazione dei beni ecclesiastici in Prussia - di richiamare
        delicatamente l'attenzione del Revmo Mons. Vescovo di Paderborn
 - di richiamare
        delicatamente l'attenzione del Revmo Mons. Vescovo di Paderborn , il quale aveva condotto i negoziati in discorso, sulla necessità di informare la
        S. Sede prima della definitiva conclusione dei medesimi. Questo suggerimento ha dato
        motivo al menzionato Esposto dell'Emo Card. Bertram.
, il quale aveva condotto i negoziati in discorso, sulla necessità di informare la
        S. Sede prima della definitiva conclusione dei medesimi. Questo suggerimento ha dato
        motivo al menzionato Esposto dell'Emo Card. Bertram.
Per venire ora alla sostanza stessa del nuovo progetto, sembrami subordinatamente che esso sotto vari aspetti sia formulato in modo men favorevole alla libertà ed indipendenza della Chiesa che non l'antica organizzazione del Vicariato castrense in Prussia, quale risulta dal Breve della s. m. di Pio IX
 della s. m. di Pio IX del 22 Maggio 18681, e ciò sebbene la nuova Costituzione
 del 22 Maggio 18681, e ciò sebbene la nuova Costituzione germa-
 germa-
1°) Per ciò che concerne la nomina del Cappellano maggiore, il Breve anzidetto così disponeva: "Is (Vicarius Castrensis seu Cappellanus major) per Apostolicas Litteras in forma Brevis ab hac , il quale lo istituisce nel suo ufficio. Questa terminologia, trattandosi di
        un ufficio con giurisdizione ecclesiastica (N. III), pare men conforme ai principi
        canonici e potrebbe far considerare il Cappellano maggiore principalmente come un
        funzionario dello Stato.
, il quale lo istituisce nel suo ufficio. Questa terminologia, trattandosi di
        un ufficio con giurisdizione ecclesiastica (N. III), pare men conforme ai principi
        canonici e potrebbe far considerare il Cappellano maggiore principalmente come un
        funzionario dello Stato.
2) Parimenti, per ciò che si riferisce ai Cappellani minori, il Breve succitato stabiliva quanto appresso: "Praeterea Cappellano majori facultas esto Cappellanos minores nominandi, ...de uno in alium locum transferendi, simulque ab officio removendi, dummodo canonicae causae id postulent. At enim antequam ad nominationem veniat alicuius Cappellani minoris, caveat apprime, ne de persona ad id muneris designanda Regium Gubernium aliquid minus probandum deprehendat, simulque cum opportunum duxerit eorum aliquem aut alio transferre, aut ab officio removere, ea de re Regium Gubernium admoneat". In tal guisa, a norma del Breve, la nomina dei Cappellani minori spettava alla legittima Autorità ecclesiastica salva una intesa previa col Governo per assicurarsi che questo non
3) I rapporti fra le leggi ecclesiastiche e gli obblighi della milizia erano nel Breve di Pio IX regolati nei seguenti termini: "Primi Cappellani majoris partes erunt leges conscribere, quae et Cappellanorum minorum ecclesiasticam disciplinam rite tueantur, et fidelibus, qui sub signis sunt, planiorem expeditioremque viam muniant ad fidei Catholicae actus exer-
4) Finalmente, sebbene trattisi di osservazione di pura forma, mi sia permesso di richiamar l'attenzione sulla terminologia "paroecia militaris" e "paroecia civilis", non usata, per quanto io sappia, nel comune linguaggio canonico. – Così pure non so se sia del tutto esatta la formula (N. VI capov. ultimo): "Pro tempore muneris Cappellani minores ab Episcopo loci muneris in clerum dioecesanum assumimtur", mentre che
Dopo di ciò, chinato umilmente al bacio della sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Dell'Eminenza Vostra Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico 
                        
                             
                        17r, hds. oberhalb des Datums von unbekannter Hand notiert, vermutlich vom Empfänger:
        "A)". 
                        
                             
                        
                             
                        Online since 18-09-2015, last modification 01-02-2022. 
                    
    Document no. 183
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
 to Gasparri, Pietro
Munich, 24 July 1924
                        Summary
Pacelli teilt Gasparri das Ergebnis seiner Prüfung der Denkschrift des Breslauer Fürstbischofs Kardinal Bertram über die Neuordnung der Militärseelsorge im Deutschen Reich mit. Der Nuntius hebt zunächst hervor, dass Bertram in seinem Hinweis auf die päpstliche Einwilligung in die Neuordnung vom 19. Oktober 1920 die wichtige Klausel der Konsistorialkongregation ausließ, dass es sich dabei um eine den zeitlichen Umständen geschuldete Erteilung von Fakultäten handelt. Diese Neuordnung wurde in der Tat im Laufe der Verhandlungen zwischen Episkopat und Reichswehrministerium geändert. Pacelli hatte den Paderborner Bischof Klein darum gebeten, den Heiligen Stuhl zu informieren, wenn die Verhandlungen dem Ende zugehen, was durch die Denkschrift Bertrams erledigt wurde. Für den Nuntius erscheint diese noch ungünstiger für die Kirche als das Breve Pius' IX. vom 22. Mai 1868 über die Errichtung der Feldpropstei in Preußen. Die Bestimmungen über die Ernennung von Großkaplänen bzw. Feldpröpsten und Unterkaplänen sowie über deren Amtsenthebung würden sich seiner Ansicht nach zukünftig auf die Natur ihres Amtes dahingehend auswirken, dass sie eher als Staatsbeamte anstatt als Geistliche behandelt würden. Der Feldprobst hätte hierbei fast keinen Einfluss auf die Stellenbesetzung und die Arbeit der Militärgeistlichen, was dem kanonischen Recht widerspricht. Schließlich bemängelt Pacelli den Hinweis auf den vagen und daher gefährlichen Begriff des Militärwesens ("res militaris indolis") bezüglich der Unterordnung der Unterkapläne unter die deutschen Militärbehörden und einige weitere ungenaue Ausdrücke.Subject
Sulla nuova sistemazione dell'assistenza religiosa dei militari in Germania
                        Insieme al relativo Allegato, che qui accluso compio il dovere di ritornare all'Eminenza Vostra Reverendissima, mi è regolarmente pervenuto il venerato Dispaccio N. 32732 del 16 corrente relativo alla nuova sistemazione dell'assistenza religiosa dei militari in Germania
 .
.Circa l'Esposto dell'Emo Sig. Cardinale Bertram
 mi do premura di osservare quanto appresso:
 mi do premura di osservare quanto appresso:Innanzi tutto nella introduzione si legge: "Huic nostro omnium voto Sancta Sedes quoad principium consentire dignata est, uti mihi scripsit Exc.mus Dnus Nuntius Pacelli die 19 Octobris 1920". Ora tale approvazione fu data dal S. Padre
 (Dispaccio della S. Congregazione Concistoriale
 (Dispaccio della S. Congregazione Concistoriale N. 417/19 del 14 Ottobre 1920) e venne quindi da me comunicata al sullodato
        Eminentissimo colla espressa clausola (omessa nell'Esposto) "perdurantibus praesentibus
            adiunctis". In base a detta approvazione ed in conformità dei termini della
        medesima, presentai con Nota N. 19689 del 16 Febbraio 1921 al Governo del Reich
        N. 417/19 del 14 Ottobre 1920) e venne quindi da me comunicata al sullodato
        Eminentissimo colla espressa clausola (omessa nell'Esposto) "perdurantibus praesentibus
            adiunctis". In base a detta approvazione ed in conformità dei termini della
        medesima, presentai con Nota N. 19689 del 16 Febbraio 1921 al Governo del Reich , d'intesa ed a nome dei Vescovi della Germania, un Promemoria contenente le proposte
        per la nuova organizzazione della summenzionata assistenza religiosa, le quali però
        du-
, d'intesa ed a nome dei Vescovi della Germania, un Promemoria contenente le proposte
        per la nuova organizzazione della summenzionata assistenza religiosa, le quali però
        du-10v
rante le ulteriori dirette trattative dell'Episcopato
        colle Autorità militari (Reichswehrministerium) sono rimaste essenzialmente mutate.
        Avendo io in seguito appreso, sia dal Protocollo della Conferenza vescovile
            di Fulda dello scorso anno , come da comunicazione del Ministero degli
        Esteri del Reich, che le suaccennate trattative volgevano al termine, credetti
        opportuno - affine di evitare che si ripetessero gl'inconvenienti verificatisi, come è noto
        all'Eminenza Vostra, relativamente al progetto di legge
            sull'amministrazione dei beni ecclesiastici in Prussia
, come da comunicazione del Ministero degli
        Esteri del Reich, che le suaccennate trattative volgevano al termine, credetti
        opportuno - affine di evitare che si ripetessero gl'inconvenienti verificatisi, come è noto
        all'Eminenza Vostra, relativamente al progetto di legge
            sull'amministrazione dei beni ecclesiastici in Prussia - di richiamare
        delicatamente l'attenzione del Revmo Mons. Vescovo di Paderborn
 - di richiamare
        delicatamente l'attenzione del Revmo Mons. Vescovo di Paderborn , il quale aveva condotto i negoziati in discorso, sulla necessità di informare la
        S. Sede prima della definitiva conclusione dei medesimi. Questo suggerimento ha dato
        motivo al menzionato Esposto dell'Emo Card. Bertram.
, il quale aveva condotto i negoziati in discorso, sulla necessità di informare la
        S. Sede prima della definitiva conclusione dei medesimi. Questo suggerimento ha dato
        motivo al menzionato Esposto dell'Emo Card. Bertram.Per venire ora alla sostanza stessa del nuovo progetto, sembrami subordinatamente che esso sotto vari aspetti sia formulato in modo men favorevole alla libertà ed indipendenza della Chiesa che non l'antica organizzazione del Vicariato castrense in Prussia, quale risulta dal Breve
 della s. m. di Pio IX
 della s. m. di Pio IX del 22 Maggio 18681, e ciò sebbene la nuova Costituzione
 del 22 Maggio 18681, e ciò sebbene la nuova Costituzione germa-
 germa-11r
nica abbia assicurato
        l'autonomia delle società religiose nell'ordinamento dei propri affari e nella provvista dei
        propri uffici. Senza dubbio, occorre tener presente che così il Cappellano maggiore come i
        Cappellani minori sono altresì funzionari dello Stato e quasi incorporati nella milizia, e
        quindi, ad esempio, ricevono una nomina anche da parte dello Stato; parmi tuttavia
        indispensabile che dal complesso delle disposizioni dell'accordo col Governo risulti
        chiaramente che il loro ufficio è in prima linea ecclesiastico. - Questa osservazione
        generale trova, se non m'inganno, la sua applicazione soprattutto nei seguenti
        punti:1°) Per ciò che concerne la nomina del Cappellano maggiore, il Breve anzidetto così disponeva: "Is (Vicarius Castrensis seu Cappellanus major) per Apostolicas Litteras in forma Brevis ab hac
11v
Sancta Sede facultates omnes accipiet,
        quae Cappellanis majoribus aliorum exercituum impertiri solent...Designatio personae pro
        Cappellani majoris munere fiet collatis inter Nos Successoresque Nostros ac Serenissimum
        Borussiae Regem consiliis". Invece secondo il N. IV del nuovo progetto il Cappellano
        maggiore (il quale sarebbe ora soltanto un delegato dei Vescovi) viene eletto
        dall'Episcopato, ma tale elezione deve essere approvata dal Presidente del Reich , il quale lo istituisce nel suo ufficio. Questa terminologia, trattandosi di
        un ufficio con giurisdizione ecclesiastica (N. III), pare men conforme ai principi
        canonici e potrebbe far considerare il Cappellano maggiore principalmente come un
        funzionario dello Stato.
, il quale lo istituisce nel suo ufficio. Questa terminologia, trattandosi di
        un ufficio con giurisdizione ecclesiastica (N. III), pare men conforme ai principi
        canonici e potrebbe far considerare il Cappellano maggiore principalmente come un
        funzionario dello Stato.2) Parimenti, per ciò che si riferisce ai Cappellani minori, il Breve succitato stabiliva quanto appresso: "Praeterea Cappellano majori facultas esto Cappellanos minores nominandi, ...de uno in alium locum transferendi, simulque ab officio removendi, dummodo canonicae causae id postulent. At enim antequam ad nominationem veniat alicuius Cappellani minoris, caveat apprime, ne de persona ad id muneris designanda Regium Gubernium aliquid minus probandum deprehendat, simulque cum opportunum duxerit eorum aliquem aut alio transferre, aut ab officio removere, ea de re Regium Gubernium admoneat". In tal guisa, a norma del Breve, la nomina dei Cappellani minori spettava alla legittima Autorità ecclesiastica salva una intesa previa col Governo per assicurarsi che questo non
12r
avesse obbiezioni contro il nominando. Invece secondo il
        nuovo progetto l'Autorità exxlesiastica [sic] presenta i candidati al Governo, il
        quale dà la istituzione ( N. V: "Cappellani minores a singulis Ordinariis
        locorum per Majorem Cappellanum Castrensem Ministro rerum militarium praesentantur ad
            institutionem expediendam"). Ora è ben vero che il numero di tali cappellani è
        ora assai ridotto e che, soppressa la giurisdizione esente del Vicario castrense, essi
        dipendono dall'Ordinario del luogo; quella disposizione tuttavia può sempre ingenerare la
        idea (lamentata già dall'Emo Schulte, come risulta dalla antecedente nota) che essi
        siano innanzi tutto al servizio dello Stato, rendendo all'Ordinario più difficile
        l'esercizio della sua autorità su di loro. - Cosi pure il trasferimento (o la remozione
        dall'ufficio) dei Cappellani medesimi competeva, secondo l'antico diritto, al Cappellano
        maggiore, il quale ne dava previamente avviso al Governo (Regium Gubernium admoneat);
        <ora si richiede il>1consenso dei Superiori militari competenti, oltre che degli Ordinari interessati
        (N. VII).3) I rapporti fra le leggi ecclesiastiche e gli obblighi della milizia erano nel Breve di Pio IX regolati nei seguenti termini: "Primi Cappellani majoris partes erunt leges conscribere, quae et Cappellanorum minorum ecclesiasticam disciplinam rite tueantur, et fidelibus, qui sub signis sunt, planiorem expeditioremque viam muniant ad fidei Catholicae actus exer-
12v
cendos. Hac de re vero cum Regio
        Gubernio aget, ut pro dictis fidelibus, qui stipendia merent, religionis officia cum
        militiae muneribus quam rectissime concilientur". Nel N. VI del progetto in esame si
        stabilisce bensì che "Cappellani exercitus in iis, quae spectant munus ecclesiasticum et
        disciplinam canonicam, immediate subsunt Ordinario loci", ma si aggiunge poi "salvis
        obligationibus quae ipsis secundum normas a Ministerio rerum militarium decretas incumbunt",
        con che si verrebbero a sanzionare in modo generale i decreti del sunnominato Ministero, i
        quali potrebbero anche essere men rispondenti alla disciplina ecclesiastica; e quasi ciò non
        bastasse, si prescrive più appresso che i detti Cappellani "in iis quae spectant res
        militaris indolis, exercent munera sua uti subditi suorum praepositorum", ove l'espressione
        "res militaris indolis", relativamente alle quali i Cappellani militari nell'esercizio del
        loro ufficio sono soggetti alle Autorità militari, sembra troppo vaga ed indeterminata, e
        quindi pericolosa.4) Finalmente, sebbene trattisi di osservazione di pura forma, mi sia permesso di richiamar l'attenzione sulla terminologia "paroecia militaris" e "paroecia civilis", non usata, per quanto io sappia, nel comune linguaggio canonico. – Così pure non so se sia del tutto esatta la formula (N. VI capov. ultimo): "Pro tempore muneris Cappellani minores ab Episcopo loci muneris in clerum dioecesanum assumimtur", mentre che
13r
essi
        continuano ad essere incardinati nella loro diocesi.Dopo di ciò, chinato umilmente al bacio della sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Dell'Eminenza Vostra Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
1↑Praticamente pur troppo il Vicario castrense , in Prussia non godeva nemmeno prima la
            necessaria indipendenza. A tale riguardo così scrivevami l'allora Vescovo di Paderborn
                Mons. Schulte
, in Prussia non godeva nemmeno prima la
            necessaria indipendenza. A tale riguardo così scrivevami l'allora Vescovo di Paderborn
                Mons. Schulte (ora Emo Cardinale Arcivescovo di Colonia) in data del 30 Dicembre 1919:
            "Il Vicario castrense nell'esercito prussiano non gode tra i funzionari militari una
            situazione corrispondente alla dignità episcopale. Nella nomina, rimozione, promozione e
 (ora Emo Cardinale Arcivescovo di Colonia) in data del 30 Dicembre 1919:
            "Il Vicario castrense nell'esercito prussiano non gode tra i funzionari militari una
            situazione corrispondente alla dignità episcopale. Nella nomina, rimozione, promozione e
             in occasione di un caso concernente la mia
            diocesi ha lamentato meco stesso con parole di dolore la sua impotenza a procedere
            efficacemente. Anche in seguito ho constatato ripetuti esempi di questa, per quanto
            indegna, altrettanto perniciosa impotenza del Vicario castrense prussiano di fronte ai
            suoi cappellani, i quali ben sovente si ritengono piuttosto al servizio dello Stato che
            della Chiesa".
 in occasione di un caso concernente la mia
            diocesi ha lamentato meco stesso con parole di dolore la sua impotenza a procedere
            efficacemente. Anche in seguito ho constatato ripetuti esempi di questa, per quanto
            indegna, altrettanto perniciosa impotenza del Vicario castrense prussiano di fronte ai
            suoi cappellani, i quali ben sovente si ritengono piuttosto al servizio dello Stato che
            della Chiesa".
                            
                         , in Prussia non godeva nemmeno prima la
            necessaria indipendenza. A tale riguardo così scrivevami l'allora Vescovo di Paderborn
                Mons. Schulte
, in Prussia non godeva nemmeno prima la
            necessaria indipendenza. A tale riguardo così scrivevami l'allora Vescovo di Paderborn
                Mons. Schulte (ora Emo Cardinale Arcivescovo di Colonia) in data del 30 Dicembre 1919:
            "Il Vicario castrense nell'esercito prussiano non gode tra i funzionari militari una
            situazione corrispondente alla dignità episcopale. Nella nomina, rimozione, promozione e
 (ora Emo Cardinale Arcivescovo di Colonia) in data del 30 Dicembre 1919:
            "Il Vicario castrense nell'esercito prussiano non gode tra i funzionari militari una
            situazione corrispondente alla dignità episcopale. Nella nomina, rimozione, promozione e
            11r
sorveglianza disciplinare dei cappellani militari a lui
            soggetti si trovava in tale stato di dipendenza dalle superiori Autorità militari, che
            non gli era neppure sempre possibile di chiamare a sé per ammonirli cappellani
            notoriamente indegni e di allontanarli in breve tempo. Il compianto Vicario castrense
                Mons. Vollmar in occasione di un caso concernente la mia
            diocesi ha lamentato meco stesso con parole di dolore la sua impotenza a procedere
            efficacemente. Anche in seguito ho constatato ripetuti esempi di questa, per quanto
            indegna, altrettanto perniciosa impotenza del Vicario castrense prussiano di fronte ai
            suoi cappellani, i quali ben sovente si ritengono piuttosto al servizio dello Stato che
            della Chiesa".
 in occasione di un caso concernente la mia
            diocesi ha lamentato meco stesso con parole di dolore la sua impotenza a procedere
            efficacemente. Anche in seguito ho constatato ripetuti esempi di questa, per quanto
            indegna, altrettanto perniciosa impotenza del Vicario castrense prussiano di fronte ai
            suoi cappellani, i quali ben sovente si ritengono piuttosto al servizio dello Stato che
            della Chiesa".
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            Pacelli.
                            
                        