TEI-P5
                        
                            Dokument-Nr. 1019
                         
                        
                        
                             
                        
                             
                        Eminenza Reverendissima,
Come l'Eminenza Vostra Reverendissima avrà senza dubbio appreso dai pubblici fogli, il 30 dello scorso mese di Novembre l'Assemblea prussiana adottò definitivamente in terza lettura con 280 voti
        contro 60 e 7 astensioni la nuova Costituzione della
            Prussia
 adottò definitivamente in terza lettura con 280 voti
        contro 60 e 7 astensioni la nuova Costituzione della
            Prussia . Votarono contro i tedesco-nazionali
. Votarono contro i tedesco-nazionali ed i neo-comunisti
 ed i neo-comunisti .
.
Nella seconda lettura era rimasto approvato anche dal Centro (secondo che mi assicura il Capo della frazione Dr. Porsch
 (secondo che mi assicura il Capo della frazione Dr. Porsch , per un malinteso) un paragrafo 63
, per un malinteso) un paragrafo 63 [sic] così concepito:
 [sic] così concepito:
"1. Le facoltà, che a norma delle precedenti leggi, decreti e convenzioni spettavano al Re, passano al Ministero di Stato.
2. I diritti, che competevano al Re come investito
Venuto a conoscenza di tale testo, non mancai di richiamare l'attenzione del Sac. Prof. Rodolfo Wildermann , deputato del Centro nell'Assemblea
        prussiana e Segretario di Stato nel Ministero del Culto, in un colloquio che ebbi con lui in
        Berlino insieme al Sac. Prof. Kaas
, deputato del Centro nell'Assemblea
        prussiana e Segretario di Stato nel Ministero del Culto, in un colloquio che ebbi con lui in
        Berlino insieme al Sac. Prof. Kaas , deputato al Reichstag,
        l'11 Novembre scorso, sul pregiudizio, che ai diritti della Chiesa poteva apportare un
        simile paragrafo. Infatti, nella formula generalissima del capoverso 1 potevano venir
        compresi anche tutti i diritti, che il Re di Prussia o si era arrogato per legge o decreto
        unilaterale dello Stato, o esercitava in virtù della Bolla concordata De
                salute animarum
, deputato al Reichstag,
        l'11 Novembre scorso, sul pregiudizio, che ai diritti della Chiesa poteva apportare un
        simile paragrafo. Infatti, nella formula generalissima del capoverso 1 potevano venir
        compresi anche tutti i diritti, che il Re di Prussia o si era arrogato per legge o decreto
        unilaterale dello Stato, o esercitava in virtù della Bolla concordata De
                salute animarum nei riguardi della Chiesa cattolica. Né valeva l'affermare trattarsi ivi soltanto di
        diritti in materia civile, giacché il capoverso secondo dello stesso paragrafo, relativo ai
        diritti spettanti già al Re come summus episcopus nella Chiesa evangelica, dava
        invece motivo di ritenere il contrario.
 nei riguardi della Chiesa cattolica. Né valeva l'affermare trattarsi ivi soltanto di
        diritti in materia civile, giacché il capoverso secondo dello stesso paragrafo, relativo ai
        diritti spettanti già al Re come summus episcopus nella Chiesa evangelica, dava
        invece motivo di ritenere il contrario.
In seguito a ciò, il Dr. Porsch a nome della frazione del Centro presentò il 24 Novembre la proposta di aggiungere un capoverso terzo del seguente tenore (cfr. Alleg. I):
"Il nuovo regolamento dei diritti esercitati sinora dal Re di fronte alla Chiesa cattolica resta riservato
La surriferita proposta, però, divenne subito oggetto di aspri attacchi da parte della stampa di destra (cfr., ad esempio, la Kreuz-Zeitung del 28 Novembre 1920) ed anche il Ministero del Culto sollevò contro di essa
        difficoltà. Di fronte a tale opposizione, il Centro stimò opportuno di ritirarla,
        sostituendola con un'altra, che incontrò l'approvazione del menzionato Ministero. Questa
        seconda proposta comprendeva due capoversi (terzo e quarto del paragrafo 63 in
        discorso) così concepiti (cfr. Alleg. II):
 del 28 Novembre 1920) ed anche il Ministero del Culto sollevò contro di essa
        difficoltà. Di fronte a tale opposizione, il Centro stimò opportuno di ritirarla,
        sostituendola con un'altra, che incontrò l'approvazione del menzionato Ministero. Questa
        seconda proposta comprendeva due capoversi (terzo e quarto del paragrafo 63 in
        discorso) così concepiti (cfr. Alleg. II):
"3. Gli altri diritti esercitati fino ad ora dal Re nei riguardi delle società religiose saranno nuovamente regolati nel senso dell'articolo 137 della Costituzione del Reich
 della Costituzione del Reich .
.
4. Ciò avrà luogo, in quanto trattasi di diritti esercitati sinora dal Re in base ad accordi colla S. Sede, mediante una nuova Convenzione".
Secondo che ho appreso dal più volte menzionato Dr. Porsch e da altre fonti, quasi tutti i partiti sarebbero stati disposti ad accettarla. Sennonché nelle discussioni preliminari il rappresentante del partito popolare tedesco combatté il capoverso
        quarto, nel quale egli vedeva una pre-
 combatté il capoverso
        quarto, nel quale egli vedeva una pre-
Nella discussione, che si svolse il 30 Novembre nell'Assemblea prussiana (cfr. Alleg. III), il menzionato Segretario di Stato Sacerdote Wildermann sostenne la proposta del Centro. Egli ricordò come, a norma dell'articolo 137 capoverso 3 della Costituzione del Reich, "ogni società religiosa ordina ed amministra indipendentemente i propri affari nell'ambito del diritto comune , e
        conferisce i suoi uffici senza cooperazione dello Stato o dei Comuni". Contrariamente a
        questa disposizione il Ministero di Stato esercita tuttora una partecipazione nella
        provvista degli uffici ecclesiastici. Ora il capoverso 1 del paragrafo 63 potrebbe
        far credere che in opposizione colla Costituzione del Reich si voglia render durevole
        una tale partecipazione. Simile erroneo concetto è eliminato dal capoverso 3 della
        proposta del Centro. Siccome poi, ha aggiunto il Wildermann, una parte dei diritti, che il
        Re
, e
        conferisce i suoi uffici senza cooperazione dello Stato o dei Comuni". Contrariamente a
        questa disposizione il Ministero di Stato esercita tuttora una partecipazione nella
        provvista degli uffici ecclesiastici. Ora il capoverso 1 del paragrafo 63 potrebbe
        far credere che in opposizione colla Costituzione del Reich si voglia render durevole
        una tale partecipazione. Simile erroneo concetto è eliminato dal capoverso 3 della
        proposta del Centro. Siccome poi, ha aggiunto il Wildermann, una parte dei diritti, che il
        Re 
Dopo di lui parlò il deputato democratico Rade
Rade , il quale disse che il suo partito accettava il capoverso
        terzo, sebbene a suo avviso superfluo, ma respingeva il quarto, perché non voleva che "una
        Potenza estera, quale è la S. Sede, sia inclusa nella Costituzione".
, il quale disse che il suo partito accettava il capoverso
        terzo, sebbene a suo avviso superfluo, ma respingeva il quarto, perché non voleva che "una
        Potenza estera, quale è la S. Sede, sia inclusa nella Costituzione".
Il deputato tedesco-nazionale Hoetzsch , cui si associò il deputato Leidig
, cui si associò il deputato Leidig del partito popolare tedesco, dichiarò di non aver nulla da
        obbiettare, quanto alla sostanza, contro la proposta del Centro, ma di esser contrario a che
        il paragrafo quarto venisse adottato nella Costituzione, giacché la popolazione evangelica
        avrebbe in esso veduto un privilegio a favore della cattolica.
 del partito popolare tedesco, dichiarò di non aver nulla da
        obbiettare, quanto alla sostanza, contro la proposta del Centro, ma di esser contrario a che
        il paragrafo quarto venisse adottato nella Costituzione, giacché la popolazione evangelica
        avrebbe in esso veduto un privilegio a favore della cattolica.
In tal guisa il detto paragrafo rimase soppresso contro i voti del solo Centro.
Che dire di tale risultato? A mio umile avviso, è stata assai giovevole l'introduzione del capoverso terzo, il quale ribadisce nella Costituzione prussiana le libertà della Chiesa garantite nell'articolo 137 della Costituzione del Reich, eliminando il pericoloso equi- , non è ancor spento. (1)
, non è ancor spento. (1)
                             , pur colla espressa riserva che ciò non doveva in alcun modo toccare le
        future decisioni della S. Sede in rapporto alle trattative
            concordatarie
, pur colla espressa riserva che ciò non doveva in alcun modo toccare le
        future decisioni della S. Sede in rapporto alle trattative
            concordatarie medesime. Mi sono quindi limitato per ora a far conoscere, per
        mezzo di questo Incaricato d'Affari di Prussia, Sig. Conte von Zech
 medesime. Mi sono quindi limitato per ora a far conoscere, per
        mezzo di questo Incaricato d'Affari di Prussia, Sig. Conte von Zech ,
        al menzionato Ministero del Culto, la mia previsione che la cosa avrebbe prodotto in Roma
        sfavorevole impressione.
,
        al menzionato Ministero del Culto, la mia previsione che la cosa avrebbe prodotto in Roma
        sfavorevole impressione.
Riservandomi di comunicare all'Eminenza Vostra la eventuale risposta del suddetto Ministero a tale mia osservazione, m'inchino umilmente al bacio della Sacra Porpora e con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
(1) A ragione perciò il deputato del Centro Gronowski nella
        posteriore seduta del 3 corrente, poteva così apostrofare i colleghi di destra: "Voi,
        Signori della destra, avete ier l'altro respinto la proposta Porsch, quantunque riconosceste
        che la conclusione di una Convenzione colla S. Sede è materialmente necessaria; ma la
        vostra avversione contro tutto ciò, in cui si incontra la parola "papale", è così grande,
        che non avete il coraggio di renderci giustizia".
 nella
        posteriore seduta del 3 corrente, poteva così apostrofare i colleghi di destra: "Voi,
        Signori della destra, avete ier l'altro respinto la proposta Porsch, quantunque riconosceste
        che la conclusione di una Convenzione colla S. Sede è materialmente necessaria; ma la
        vostra avversione contro tutto ciò, in cui si incontra la parola "papale", è così grande,
        che non avete il coraggio di renderci giustizia". 
                        
                             
                        Online seit 14.01.2013, letzte Änderung am 01.02.2022. 
                    
    Dokument-Nr. 1019
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
 an Gasparri, Pietro
München, 05. Dezember 1920
                        Regest
Pacelli berichtet über die Verhandlungen zwischen den preußischen Parteien zur Regelung des Verhältnisses von Kirche und Staat in der neuen preußischen Verfassung. Am 30. November 1920 sei nach drei Lesungen die neue Verfassung des Freistaats Preußen von der Verfassunggebenden Landesversammlung verabschiedet worden. 280 Abgeordnete stimmten zu, während 60 Abgeordnete der Deutschnationalen und der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (USPD) dagegen stimmten; sieben enthielten sich ihrer Stimme. In der zweiten Lesung hatte das Zentrum – angeblich wegen eines Missverständnisses – einem Artikel 63 zugestimmt, der im ersten Absatz die Übertragung von früheren königlichen Befugnissen auf das Staatsministerium voraussah. Der zweite Absatz sah vor, dass die Rechte des Königs in kirchlichen Angelegenheiten vorläufig drei Vertretern der Evangelischen Kirche zugeschrieben werden. In einer Unterhaltung mit dem Zentrumsabgeordneten Rudolf Wildermann und dem Reichstagsabgeordneten Ludwig Kaas habe der Nuntius vor der Gefährlichkeit einer derart allgemeinen Formel für die Kirche gewarnt. Infolgedessen habe Felix Porsch, Chef der Zentrumsfraktion, einen dritten Absatz vorgeschlagen, nach dem die bisher vom König ausgeübten Rechte gegenüber der Kirche durch einen neuen Vertrag mit dem Heiligen Stuhl geregelt werden sollen. Der Vorschlag wurde aber infolge der Einwendungen der Rechten zurückgezogen und durch einen neuen ersetzt, der einen dritten und vierten Absatz enthielt, die folgendes Inhalts waren: "3. Die sonstigen bisher vom König gegenüber den Religionsgesellschaften ausgeübten Rechte werden im Sinne des Artikels 137 der Reichsverfassung umgeregelt" und "4. Sofern es sich um Rechte handelt, die bisher vom König auf Grund von Vereinbarungen mit dem päpstlichen Stuhl ausgeübt wurden, erfolgt diese Regelung durch eine neue Vereinbarung". In der Sitzung der Verfassungsgebenden Preußischen Landesversammlung vom 30. November 1920 wurde dieser Vorschlag von dem Zentrumsabgeordneten Rudolf Wildermann verteidigt, jedoch von den Vertretern anderer Parteien in Bezug auf den vierten Absatz abgelehnt. Dieser fiel tatsächlich bei der Abstimmung, wohingegen der dritte Absatz angenommen wurde. Pacelli begrüßt das Resultat und bedauert die Entfernung des vierten Absatzes nicht, denn dieser sei letztendlich unwichtig und nicht glücklich formuliert gewesen, weil man eine solche Formulierung zu übrigen Rechten des Königs außerhalb der Vereinbarungen mit dem Heiligen Stuhl hätte einbeziehen lassen. Nichtsdestoweniger stelle das Ganze eine Aberkennung des Rechts der Staatskirchenverträge dar, was der Nuntius für ein gutes Druckmittel unter anderem bei den Konkordatsverhandlungen hält. Er habe aber nicht protestiert und sich darauf beschränkt, durch den Geschäftsträger der Preußischen Gesandtschaft in München, Graf von Zech-Burkersroda, dem Kultusministerium die zu erwartende Enttäuschung Roms anzukündigen; seine Umsicht war damit begründet, die laufenden Verhandlungen über die Gehaltsfrage der Geistlichen nicht gefährden zu wollen. Er werde sich melden, sobald er die Antwort der preußischen Regierung erhalten habe.Betreff
Rapporti fra Chiesa e Stato in Prussia secondo la nuova Costituzione
                        Come l'Eminenza Vostra Reverendissima avrà senza dubbio appreso dai pubblici fogli, il 30 dello scorso mese di Novembre l'Assemblea prussiana
 adottò definitivamente in terza lettura con 280 voti
        contro 60 e 7 astensioni la nuova Costituzione della
            Prussia
 adottò definitivamente in terza lettura con 280 voti
        contro 60 e 7 astensioni la nuova Costituzione della
            Prussia . Votarono contro i tedesco-nazionali
. Votarono contro i tedesco-nazionali ed i neo-comunisti
 ed i neo-comunisti .
.Nella seconda lettura era rimasto approvato anche dal Centro
 (secondo che mi assicura il Capo della frazione Dr. Porsch
 (secondo che mi assicura il Capo della frazione Dr. Porsch , per un malinteso) un paragrafo 63
, per un malinteso) un paragrafo 63 [sic] così concepito:
 [sic] così concepito:"1. Le facoltà, che a norma delle precedenti leggi, decreti e convenzioni spettavano al Re, passano al Ministero di Stato.
2. I diritti, che competevano al Re come investito
17v
 per diritto sovrano del
        governo ecclesiastico, saranno esercitati da tre Ministri di fede evangelica da determinarsi
        dal Ministero di Stato, fino a che le Chiese evangeliche non avranno trasferito i diritti
        medesimi, in virtù di leggi ecclesiastiche confermate dallo Stato, ad organi
        ecclesiastici."Venuto a conoscenza di tale testo, non mancai di richiamare l'attenzione del Sac. Prof. Rodolfo Wildermann
 , deputato del Centro nell'Assemblea
        prussiana e Segretario di Stato nel Ministero del Culto, in un colloquio che ebbi con lui in
        Berlino insieme al Sac. Prof. Kaas
, deputato del Centro nell'Assemblea
        prussiana e Segretario di Stato nel Ministero del Culto, in un colloquio che ebbi con lui in
        Berlino insieme al Sac. Prof. Kaas , deputato al Reichstag,
        l'11 Novembre scorso, sul pregiudizio, che ai diritti della Chiesa poteva apportare un
        simile paragrafo. Infatti, nella formula generalissima del capoverso 1 potevano venir
        compresi anche tutti i diritti, che il Re di Prussia o si era arrogato per legge o decreto
        unilaterale dello Stato, o esercitava in virtù della Bolla concordata De
                salute animarum
, deputato al Reichstag,
        l'11 Novembre scorso, sul pregiudizio, che ai diritti della Chiesa poteva apportare un
        simile paragrafo. Infatti, nella formula generalissima del capoverso 1 potevano venir
        compresi anche tutti i diritti, che il Re di Prussia o si era arrogato per legge o decreto
        unilaterale dello Stato, o esercitava in virtù della Bolla concordata De
                salute animarum nei riguardi della Chiesa cattolica. Né valeva l'affermare trattarsi ivi soltanto di
        diritti in materia civile, giacché il capoverso secondo dello stesso paragrafo, relativo ai
        diritti spettanti già al Re come summus episcopus nella Chiesa evangelica, dava
        invece motivo di ritenere il contrario.
 nei riguardi della Chiesa cattolica. Né valeva l'affermare trattarsi ivi soltanto di
        diritti in materia civile, giacché il capoverso secondo dello stesso paragrafo, relativo ai
        diritti spettanti già al Re come summus episcopus nella Chiesa evangelica, dava
        invece motivo di ritenere il contrario.In seguito a ciò, il Dr. Porsch a nome della frazione del Centro presentò il 24 Novembre la proposta di aggiungere un capoverso terzo del seguente tenore (cfr. Alleg. I):
"Il nuovo regolamento dei diritti esercitati sinora dal Re di fronte alla Chiesa cattolica resta riservato
18r
 ad una Convenzione colla
        S. Sede".La surriferita proposta, però, divenne subito oggetto di aspri attacchi da parte della stampa di destra (cfr., ad esempio, la Kreuz-Zeitung
 del 28 Novembre 1920) ed anche il Ministero del Culto sollevò contro di essa
        difficoltà. Di fronte a tale opposizione, il Centro stimò opportuno di ritirarla,
        sostituendola con un'altra, che incontrò l'approvazione del menzionato Ministero. Questa
        seconda proposta comprendeva due capoversi (terzo e quarto del paragrafo 63 in
        discorso) così concepiti (cfr. Alleg. II):
 del 28 Novembre 1920) ed anche il Ministero del Culto sollevò contro di essa
        difficoltà. Di fronte a tale opposizione, il Centro stimò opportuno di ritirarla,
        sostituendola con un'altra, che incontrò l'approvazione del menzionato Ministero. Questa
        seconda proposta comprendeva due capoversi (terzo e quarto del paragrafo 63 in
        discorso) così concepiti (cfr. Alleg. II):"3. Gli altri diritti esercitati fino ad ora dal Re nei riguardi delle società religiose saranno nuovamente regolati nel senso dell'articolo 137
 della Costituzione del Reich
 della Costituzione del Reich .
.4. Ciò avrà luogo, in quanto trattasi di diritti esercitati sinora dal Re in base ad accordi colla S. Sede, mediante una nuova Convenzione".
Secondo che ho appreso dal più volte menzionato Dr. Porsch e da altre fonti, quasi tutti i partiti sarebbero stati disposti ad accettarla. Sennonché nelle discussioni preliminari il rappresentante del partito popolare tedesco
 combatté il capoverso
        quarto, nel quale egli vedeva una pre-
 combatté il capoverso
        quarto, nel quale egli vedeva una pre-18v
ferenza a vantaggio
        dei cattolici ed una violazione della parità a danno soprattutto dei protestanti. Egli anzi
        avrebbe minacciato i rappresentanti degli altri partiti di valersi di quest'arma nella
        prossima lotta elettorale, sebbene anch'egli riconoscesse che detto capoverso esprimeva un
        principio del tutto naturale; di fatto così doveva procedersi, ma non si voleva che ciò
        venisse fissato nella Costituzione. Gli altri partiti, per timore che si sfruttasse contro
        di loro nelle vicine elezioni lo spirito protestante, respinsero anche essi il capoverso
        quarto.Nella discussione, che si svolse il 30 Novembre nell'Assemblea prussiana (cfr. Alleg. III), il menzionato Segretario di Stato Sacerdote Wildermann sostenne la proposta del Centro. Egli ricordò come, a norma dell'articolo 137 capoverso 3 della Costituzione del Reich, "ogni società religiosa ordina ed amministra indipendentemente i propri affari nell'ambito del diritto comune
 , e
        conferisce i suoi uffici senza cooperazione dello Stato o dei Comuni". Contrariamente a
        questa disposizione il Ministero di Stato esercita tuttora una partecipazione nella
        provvista degli uffici ecclesiastici. Ora il capoverso 1 del paragrafo 63 potrebbe
        far credere che in opposizione colla Costituzione del Reich si voglia render durevole
        una tale partecipazione. Simile erroneo concetto è eliminato dal capoverso 3 della
        proposta del Centro. Siccome poi, ha aggiunto il Wildermann, una parte dei diritti, che il
        Re
, e
        conferisce i suoi uffici senza cooperazione dello Stato o dei Comuni". Contrariamente a
        questa disposizione il Ministero di Stato esercita tuttora una partecipazione nella
        provvista degli uffici ecclesiastici. Ora il capoverso 1 del paragrafo 63 potrebbe
        far credere che in opposizione colla Costituzione del Reich si voglia render durevole
        una tale partecipazione. Simile erroneo concetto è eliminato dal capoverso 3 della
        proposta del Centro. Siccome poi, ha aggiunto il Wildermann, una parte dei diritti, che il
        Re 19r
 esercitava nei riguardi della Chiesa cattolica, riposava
        su Convenzioni colla S. Sede, essi debbono essere regolati mediante un nuovo accordo
        colla S. Sede medesima. Ciò è chiaramente espresso nel capoverso quarto, alla cui
        accettazione la frazione del Centro dà la più grande importanza. Il suo contenuto non è
        impugnato da nessuna parte. Noi preghiamo quindi caldamente, conchiuse l'oratore, di
        approvare l'intiera proposta.Dopo di lui parlò il deputato democratico
 Rade
Rade , il quale disse che il suo partito accettava il capoverso
        terzo, sebbene a suo avviso superfluo, ma respingeva il quarto, perché non voleva che "una
        Potenza estera, quale è la S. Sede, sia inclusa nella Costituzione".
, il quale disse che il suo partito accettava il capoverso
        terzo, sebbene a suo avviso superfluo, ma respingeva il quarto, perché non voleva che "una
        Potenza estera, quale è la S. Sede, sia inclusa nella Costituzione".Il deputato tedesco-nazionale Hoetzsch
 , cui si associò il deputato Leidig
, cui si associò il deputato Leidig del partito popolare tedesco, dichiarò di non aver nulla da
        obbiettare, quanto alla sostanza, contro la proposta del Centro, ma di esser contrario a che
        il paragrafo quarto venisse adottato nella Costituzione, giacché la popolazione evangelica
        avrebbe in esso veduto un privilegio a favore della cattolica.
 del partito popolare tedesco, dichiarò di non aver nulla da
        obbiettare, quanto alla sostanza, contro la proposta del Centro, ma di esser contrario a che
        il paragrafo quarto venisse adottato nella Costituzione, giacché la popolazione evangelica
        avrebbe in esso veduto un privilegio a favore della cattolica.In tal guisa il detto paragrafo rimase soppresso contro i voti del solo Centro.
Che dire di tale risultato? A mio umile avviso, è stata assai giovevole l'introduzione del capoverso terzo, il quale ribadisce nella Costituzione prussiana le libertà della Chiesa garantite nell'articolo 137 della Costituzione del Reich, eliminando il pericoloso equi-
19v
voco, che presentava la primitiva redazione del
        paragrafo 63. – Quanto alla soppressione del capoverso quarto, credo che
            praticamente essa non sia di grande importanza. Debbo anzi confessare che la
        formula adoperata in detto capoverso (da ma conosciuta soltanto dopo la votazione) mi era
        apparsa infelice ed anticanonica, poiché da essa si sarebbe potuto dedurre che, oltre ai
        diritti spettanti già al Re di Prussia nei riguardi della Chiesa cattolica in base a
        convenzioni colla S. Sede, ve ne fossero altri derivanti (come affermavasi
        espressamente, secondo la dottrina protestante, nel succitato articolo della
            Kreuz-Zeitung) dalla supremazia dello Stato sulla Chiesa (Kirchenhoheit).
        Sotto questo punto di vista, quindi non sembra sia da rimpiangere la soppressione in
        discorso. In principio, però, essa rappresenta da parte della Prussia un
        disconoscimento del diritto concordatario, un'offesa verso la S. Sede ed una
        capitolazione di fronte al furor protestanticus, il quale, pur dopo il gravissimo
        colpo ricevuto in seguito all'infelice esito della guerra ed alla rivoluzione , non è ancor spento. (1)
, non è ancor spento. (1)20r
 Ciò potrà esser fatto abilmente rilevare e servire così
        come utile arma in varie occasioni, eventualmente anche nelle trattative concordatarie. Per
        il momento, tuttavia, mi è sembrato prudente di non far troppo rumore al riguardo, giacché
        pendono attualmente presso il Ministero dei Culti in Berlino difficili negoziati circa
        l'aumento di assegni per il Clero, a favore del quale, dietro domanda dei Revmi Vescovi e
        dei Capitoli Cattedrali, sono intervenuto presso il Governo
            prussiano , pur colla espressa riserva che ciò non doveva in alcun modo toccare le
        future decisioni della S. Sede in rapporto alle trattative
            concordatarie
, pur colla espressa riserva che ciò non doveva in alcun modo toccare le
        future decisioni della S. Sede in rapporto alle trattative
            concordatarie medesime. Mi sono quindi limitato per ora a far conoscere, per
        mezzo di questo Incaricato d'Affari di Prussia, Sig. Conte von Zech
 medesime. Mi sono quindi limitato per ora a far conoscere, per
        mezzo di questo Incaricato d'Affari di Prussia, Sig. Conte von Zech ,
        al menzionato Ministero del Culto, la mia previsione che la cosa avrebbe prodotto in Roma
        sfavorevole impressione.
,
        al menzionato Ministero del Culto, la mia previsione che la cosa avrebbe prodotto in Roma
        sfavorevole impressione.Riservandomi di comunicare all'Eminenza Vostra la eventuale risposta del suddetto Ministero a tale mia osservazione, m'inchino umilmente al bacio della Sacra Porpora e con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
(1) A ragione perciò il deputato del Centro Gronowski
 nella
        posteriore seduta del 3 corrente, poteva così apostrofare i colleghi di destra: "Voi,
        Signori della destra, avete ier l'altro respinto la proposta Porsch, quantunque riconosceste
        che la conclusione di una Convenzione colla S. Sede è materialmente necessaria; ma la
        vostra avversione contro tutto ciò, in cui si incontra la parola "papale", è così grande,
        che non avete il coraggio di renderci giustizia".
 nella
        posteriore seduta del 3 corrente, poteva così apostrofare i colleghi di destra: "Voi,
        Signori della destra, avete ier l'altro respinto la proposta Porsch, quantunque riconosceste
        che la conclusione di una Convenzione colla S. Sede è materialmente necessaria; ma la
        vostra avversione contro tutto ciò, in cui si incontra la parola "papale", è così grande,
        che non avete il coraggio di renderci giustizia".Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 05. Dezember 1920, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 1019, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/1019. Letzter Zugriff am: 31.10.2025.Verlinkte Schlagwörter
                            
                                
            
            
            
        - Bulle Pius' VII. "De salute animarum" vom 16. Juli 18212089
- Deutsche Demokratische Partei (DDP) in Preußen4061
- Deutsche Volkspartei (DVP) in Preußen4104
- Deutsche Zentrumspartei in Preußen4060
- Deutschnationale Volkspartei (DNVP) in Preußen4103
- Ius commune (Kirchenrecht)1753
- Neue Preußische Zeitung11076
- Novemberrevolution im Deutschen Reich14013
- Preußische Regierung (1920-03-29 – 1921-04-21) Kabinett Braun I16016
- Preußische Verfassung vom 30. November 192016075
- Preußische Verfassung vom 30. November 1920, Artikel 8216093
- Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD) in Preußen23018
- Verfassunggebende preußische Landesversammlung24028
- Verhandlungen über ein Konkordat mit Preußen 1919-192324061
- Weimarer Reichsverfassung25009
- Weimarer Reichsverfassung, Artikel 13725002
