Dokument-Nr. 1120
Pacelli, Eugenio
an Gasparri, Pietro
München, 04. April 1925
Regest
Pacelli ruft den 1923 im Rahmen der Konkordatsverhandlungen unternommenen Versuch des bayerischen Kultusministers Matt in Erinnerung, für die Ernennung von Domkapitularen und Koadjutoren von Domkapitularen ein Höchstalter einzuführen. Nach ihrer Ablehnung seitens des Heiligen Stuhls wurde diese Forderung weder im Bayernkonkordat noch in der erläuternden Note thematisiert. Als das Regensburger bischöfliche Ordinariat im Januar diesen Jahres dem bayerischen Kultusministerium einen 62jährigen Kleriker als Koadjutor mit dem Recht der Nachfolge für den dienstältesten Kathedralkanoniker vorschlug, lehnte Kultusminister Matt diesen unter anderem mit dem zuvor genannten Altersargument ab, für das Matt in seiner Erklärung, die der Nuntius beifügt, das Einverständnis des Heiligen Stuhls aus den Konkordatsverhandlungen ableitet. Pacelli, der drei Argumente gegen Matts Schlussfolgerung anführt, überlässt Gasparri die Entscheidung, ob der Heilige Stuhl mit einer Note auf diese Konkordatsauslegung reagieren will. Er merkt dazu an, dass sich vertrauliche, mündliche Mitteilungen als unzureichend erwiesen hätten. Darüber hinaus lenkt der Nuntius die Aufmerksamkeit des Kardinalstaatssekretärs auf weitere Passagen aus der Erklärung des Kultusministers, in denen Matt eine Beteiligung der Kapitel im Ernennungsprozess einfordert. Pacelli bittet um Weisung, ob er gegen diese einseitige Konkordatsauslegung eine Eingabe und falls ja, in welcher Form, ans Kultusministerium richten soll.Betreff
Interpretazioni unilaterali del Concordato da parte del Ministero del Culto in Baviera
(Età dei canonici – Nomina dei Coadiutori)
Come l'Eminenza Vostra Reverendissima ricorderà senza dubbio, nel Memorandum rimessomi dal Sig. Ministro del Culto in Baviera Dr. Matt

"In considerazione delle assai elevate prestazioni dello Stato bavarese



L'Eminenza Vostra giudicò (cfr. Dispaccio N. 25122 del 16 Dicembre 1923) che questa proposta "non meritava di esser presa in considerazione".
Nella Nota di risposta al suddetto Memorandum, da me diretta al Dr. Matt in data del 29 Dicembre 1923, e la
50v
quale trattava principalmente
la spinosa questione della nomina dei Vescovi


Ora è avvenuto che la Curia vescovile di Ratisbona con ufficio del 30 Gennaio scorso si è rivolta al Ministero del Culto chiedendo un Coadiutore cum iure successionis e proponendo a tale ufficio


51r
che dei Coadiutori espresse a voce e per iscritto il
desiderio che la S. Sede imponesse ai Vescovi ed ai Capitoli l'obbligo di non eleggere
di regola a Canonici quei sacerdoti, i quali abbiano già superato il cinquantesimo anno di
età. Contro di ciò non fu opposta alcuna obbiezione, di guisa che può ammettersi il consenso
della S. Sede. Se dunque l'età di non oltre cinquanta anni deve richiedersi di regola
per la elezione dei Canonici, tanto più tale requisito dovrà esigersi per la nomina di un
Coadiutore."Prescindendo dal caso particolare dell'ecclesiastico

51v
luogo quell'obbligo, secondo la domanda stessa del Governo,
avrebbe dovuto essere imposto ai Vescovi ed ai Capitoli dalla S. Sede; ora ciò non è in
alcun modo avvenuto. Infine il Ministero, anche ammessa la possibilità di un dubbio sulla
mente della S. Sede medesima, avrebbe potuto facilmente accertarsi al riguardo per
mezzo del Nunzio o del Ministro di Baviera in Roma
Senonché anche su di un altro punto del documento ministeriale è mio dovere di richiamare l'attenzione dell'Eminenza Vostra. – L'articolo 10

52r
successione
è, a norma del can. 1433
E più appresso: "La nomina di un Coadiutore cum iure successionis è praticamente la concessione di una aspettativa e quindi il prelevamento di una provvista; essa tocca per conseguenza ambedue le Parti, alle quali secondo il Concordato spetta alternativamente caso per caso il diritto di provvista dei Canonicati vacanti. In considerazione di ciò, sembrerebbe equo che in tal caso sia accordato al Capitolo una parte corrispondente nella scelta o nel giudizio circa l'ecclesiastico da raccomandarsi per quella nomina". Degnisi l'Eminenza Vostra di significarmi se una simile interpretazione unilaterale corrisponda alla mente della S. Sede e se convenga far anche su questo argomento qualche os-
52v
servazione o riserva,
sostanziale o formale, al Ministero del Culto.In tale attesa, m'inchino umilmente al bacio della Sacra Porpora e con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
1↑Hds. eingefügt von Pacelli.
2↑"L'Eminenza
Vostra...ed orali." hds. am linken Seitenrand von unbekannter Hand, vermutlich vom
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