Dokument-Nr. 1121
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 09. April 1925
Regest
Pacelli übersendet den Entwurf einer Ministerialentschließung des bayerischen Kultusministeriums zur Umsetzung von Artikel 14, § 3 des Bayernkonkordats, deren Vorabkommunikation an den Heiligen Stuhl er vor wenigen Tagen über Ministerialrat Goldenberger erbeten hatte. Der Nuntius gibt die Bestimmungen der Ministerialentschließung wieder und gleicht diese mit dem Konkordat ab. Besonders zufrieden ist Pacelli mit der engen Auslegung, die Kultusminister Matt mit Blick auf das staatliche Präsentations- und Patronatsrecht vornimmt, da diese die Anzahl der Pfarreien mit staatlichem Patronatsrecht erheblich verringert. Er verweist auf eine erste vorläufige Kalkulation für die Erzdiözese München und Freising, die von einer Reduzierung von ca. 280 auf ca. 25 Pfarreien ausgeht. Vor dem Hintergrund dieser kirchenfreundlichen Regelung hält der Nuntius die Schwierigkeiten für tolerabel, die sich beim staatlichen Umgang mit den bischöflichen Vorschlagslisten für die Pfarrerernennung ergeben können, wofür er besonders auf seinen Bricht vom 29. Dezember 1924 verweist. Diese Toleranz begründet er zudem mit dem neuen Verhandlungsspielraum, der in Streitfällen dadurch entsteht, dass die Regierung die Pfarreibesetzung nicht mehr schon bei der Präsentation publik machen wird. Die Ausführung der Ministerialentschließung zum Zeitpunkt, ab wann der designierte Kleriker in den Genuss der Pfründe kommt, ist Pacellis Ansicht nicht gänzlich mit dem CIC konform. Er hält diesen Punkt allerdings für sekundär, weshalb die Regelung den Bischöfen überlassen werden könne, zumal der Münchener Erzbischof Kardinal Faulhaber die von der Regierung angedachte Regelung als vorteilhaft ansieht. Zum Schluss bittet der Nuntius um schnellstmögliche Rückmeldung.Betreff
Interpretazione ed esecuzione dell'art. 14 § 3 del Concordato
bavarese
Sul principio della scorsa settimana venni ad apprendere che il Ministero del Culto in Baviera era sul punto di emanare una decisione ministeriale (Ministerialentschliessung) per l'applicazione dell'art. 14 § 3 del nuovo Concordato. Sebbene il progetto della medesima fosse stato inviato alle Curie vescovili, affinché potessero proporre le loro osservazioni, stimai tuttavia opportuno, in un colloquio avuto la mattina del 1° corrente col Consigliere ministeriale Sig. Goldenberger , di fargli comprendere la convenienza che anche la S. Sede ne avesse previa notizia. Il detto Signore si riservò di parlarne col Ministro Dr. Matt , e stamane mi ha infatti dato copia del progetto, che qui accluso compio il dovere di trasmettere all'Eminenza Vostra Reverendissima.
La prima parte della decisione ministeriale riguarda la comunicazione da farsi al Governo dei nomi e delle notizie personali dei candidati alle parrocchie a norma del primo periodo del paragrafo in discorso. In essa si nota che l'obbligo di tale comunicazione comprende ora soltanto le parrocchie, e non (come prescriveva l'antico Concordato) gli altri offici o benefici, i quali quindi rimangono in av-
57v
venire esclusi, anche se si
tratti di offici o benefici curati.La seconda parte concerne la questione dei diritti di patronato o di presentazione dello Stato, contemplati nell'ultimo periodo del paragrafo medesimo. – Nel mio rispettoso Rapporto N. 26515 del 14 Febbraio 1923 ebbi ad esporre ampiamente i vari generi di parrocchie, su cui i Re di Baviera esercitavano il jus praesentandi. Mi basterà quindi ora di rilevare che, secondo il tenore della summenzionata decisione ministeriale e le spiegazioni datemi verbalmente dal Sig. Goldenberger, cessa intieramente tale diritto per le cosiddette Wechselpfarreien o Monatpfarreien, come pure per tutti i benefici, ai quali il Re di Baviera presentava in forza dell'indulto concesso nel capov. secondo dell'articolo XI del Concordato del 1817. Il giuspatronato rimane, a norma del nuovo Concordato, soltanto qualora vi siano speciali titoli canonici: dotatio, fundatio o aedificatio. E' ben vero che, secondo i genuini principi canonici, nemmeno questi diritti di patronato sarebbero passati all'attuale Stato bavarese (cfr., ad es., Wernz , Jus decret. 1906, t. II, p. II, n. 422; Cappello , I diritti e i privilegi tollerati o concessi dalla S. Sede ai Governi civili , 1921, pag. 45-48, 69-72); ma sembra, d'altra parte, manifesto che nel recente Concordato la S. Sede ha voluto per via di nuovo indulto riconoscerli anche ad esso, altrimenti la disposizione concordataria in discorso non avrebbe alcuna possibile appli-
58r
cazione. "Quando esiste uno dei tre
sunnominati titoli, – prosegue la progettata decisione ministeriale –, è indifferente se il
patronato sia sorto prima o dopo l'entrata in vigore della Costituzione del
1818, come pure se si tratti dell'acquisto di un diritto di patronato o di
presentazione in modo originario ovvero ... derivato da un Predecessore nel Governo dello
Stato(1), laico od ecclesiastico; in questo ultimo caso, tuttavia, se
l'acquisto del giuspatronato si basa sulla secolarizzazione di beni
ecclesiastici, non si ha in animo di mantenerlo". In tal guisa è stata risolta,
in sostanza a favore della libertà della Chiesa, anche la controversia relativa
all'interpretazione del capov. 1 dell'articolo XI dell'antico Concordato del 1817,
cui accennai già nel succitato Rapporto N. 26515. Il diritto di
patronato rimane quindi per i benefici, ai quali presentavano, ex legitimo iure patronatus
sive per dotationem sive per fundationem sive per constructionem acquisito, i Predecessori
laici del Re di Baviera (Duchi ed Elettori), e non gli ecclesiastici, vale a dire i Principi
Vescovi, a meno che non si tratti forse di un giuspatronato passato da questi ai Duchi od
Elettori di Baviera in virtù di uno dei titoli rico-58v
nosciuti
dal diritto (eredità, donazione, vendita, permuta).E' veramente da felicitarsi che il Governo bavarese abbia finito coll'adottare questa interpretazione restrittiva della disposizione concordataria in esame, giacché in tal maniera il numero, sinora molto grande, delle parrocchie di patronato dello Stato diverrà assai limitato. (Così, ad esempio, nell'archidiocesi di Monaco e Frisinga, secondo calcoli provvisori ora fatti, sembra, a quanto mi ha detto l'Emo Faulhaber , che dette parrocchie da <circa>2 280 rimarranno ridotte a
59r
zione creata
dal Concordato a riguardo del patronato governativo.La progettata decisione ministeriale dispone infine che "il godimento della prebenda o dell'ufficio principia, come sino ad ora, nella diocesi di Wuerzburg col giorno della entrata in carica, e nelle altre diocesi col giorno della comunicazione della presentazione (che sostituisce il decreto di notifica prima in uso) alla Curia vescovile". A dire il vero, secondo il diritto canonico (can. 1472), il beneficiato comincia ad usufruire dei diritti temporali (e spirituali) annessi al beneficio colla legittima presa di possesso. Ma è questo un punto, a mio umile avviso, secondario, il cui regolamento può essere lasciato ai Revmi Ordinari. Il sullodato Eminentissimo Faulhaber, del resto, mi ha detto essere più vantaggioso per la Chiesa il metodo anzidetto, giacché il parroco, entrando in possesso dei frutti del beneficio fin dal momento della presentazione, può disporre così del danaro necessario per le spese di traslocamento, ecc.
Dopo di ciò, altro non mi resta se non di supplicare l'Eminenza Vostra a volermi impartire colla maggior possibile sollecitudine le Sue superiori istruzioni al riguardo, mentre, chinato umilmente al bacio della S. Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Dell'Eminenza Vostra Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
(1)↑
1Da ciò segue pure che,
se qualche parrocchia o beneficio risultasse fondato coi beni particolari della Casa reale dei Wittelsbach
, il giuspatronato apparterrebbe alla Famiglia medesima, e non allo
Stato.
1↑"(1)" hds. vermutlich von Pacelli eingefügt.
2↑Hds. von Pacelli
eingefügt.
3↑Hds.
von Pacelli gestrichen und eingefügt.