Dokument-Nr. 1121
Pacelli, Eugenio
an Gasparri, Pietro
München, 09. April 1925
Regest
Pacelli übersendet den Entwurf einer Ministerialentschließung des bayerischen Kultusministeriums zur Umsetzung von Artikel 14, § 3 des Bayernkonkordats, deren Vorabkommunikation an den Heiligen Stuhl er vor wenigen Tagen über Ministerialrat Goldenberger erbeten hatte. Der Nuntius gibt die Bestimmungen der Ministerialentschließung wieder und gleicht diese mit dem Konkordat ab. Besonders zufrieden ist Pacelli mit der engen Auslegung, die Kultusminister Matt mit Blick auf das staatliche Präsentations- und Patronatsrecht vornimmt, da diese die Anzahl der Pfarreien mit staatlichem Patronatsrecht erheblich verringert. Er verweist auf eine erste vorläufige Kalkulation für die Erzdiözese München und Freising, die von einer Reduzierung von ca. 280 auf ca. 25 Pfarreien ausgeht. Vor dem Hintergrund dieser kirchenfreundlichen Regelung hält der Nuntius die Schwierigkeiten für tolerabel, die sich beim staatlichen Umgang mit den bischöflichen Vorschlagslisten für die Pfarrerernennung ergeben können, wofür er besonders auf seinen Bricht vom 29. Dezember 1924 verweist. Diese Toleranz begründet er zudem mit dem neuen Verhandlungsspielraum, der in Streitfällen dadurch entsteht, dass die Regierung die Pfarreibesetzung nicht mehr schon bei der Präsentation publik machen wird. Die Ausführung der Ministerialentschließung zum Zeitpunkt, ab wann der designierte Kleriker in den Genuss der Pfründe kommt, ist Pacellis Ansicht nicht gänzlich mit dem CIC konform. Er hält diesen Punkt allerdings für sekundär, weshalb die Regelung den Bischöfen überlassen werden könne, zumal der Münchener Erzbischof Kardinal Faulhaber die von der Regierung angedachte Regelung als vorteilhaft ansieht. Zum Schluss bittet der Nuntius um schnellstmögliche Rückmeldung.Betreff
Interpretazione ed esecuzione dell'art. 14 § 3 del Concordato
bavarese
Sul principio della scorsa settimana venni ad apprendere che il Ministero del Culto in Baviera era sul punto di emanare una decisione ministeriale (Ministerialentschliessung) per l'applicazione dell'art. 14 § 3




La prima parte della decisione ministeriale riguarda la comunicazione da farsi al Governo dei nomi e delle notizie personali dei candidati alle parrocchie



57v
venire esclusi, anche se si
tratti di offici o benefici curati.La seconda parte concerne la questione dei diritti di patronato o di presentazione dello Stato, contemplati nell'ultimo periodo del paragrafo medesimo. – Nel mio rispettoso Rapporto N. 26515 del 14 Febbraio 1923 ebbi ad esporre ampiamente i vari generi di parrocchie, su cui i Re di Baviera esercitavano il jus praesentandi. Mi basterà quindi ora di rilevare che, secondo il tenore della summenzionata decisione ministeriale e le spiegazioni datemi verbalmente dal Sig. Goldenberger, cessa intieramente tale diritto per le cosiddette Wechselpfarreien o Monatpfarreien, come pure per tutti i benefici, ai quali il Re di Baviera presentava in forza dell'indulto concesso nel capov. secondo dell'articolo XI






58r
cazione. "Quando esiste uno dei tre
sunnominati titoli, – prosegue la progettata decisione ministeriale –, è indifferente se il
patronato sia sorto prima o dopo l'entrata in vigore della Costituzione del
1818

58v
nosciuti
dal diritto (eredità, donazione, vendita, permuta).E' veramente da felicitarsi che il Governo bavarese abbia finito coll'adottare questa interpretazione restrittiva della disposizione concordataria in esame, giacché in tal maniera il numero, sinora molto grande, delle parrocchie di patronato dello Stato diverrà assai limitato. (Così, ad esempio, nell'archidiocesi di Monaco e Frisinga, secondo calcoli provvisori ora fatti, sembra, a quanto mi ha detto l'Emo Faulhaber

59r
zione creata
dal Concordato a riguardo del patronato governativo.La progettata decisione ministeriale dispone infine che "il godimento della prebenda o dell'ufficio principia, come sino ad ora, nella diocesi di Wuerzburg col giorno della entrata in carica, e nelle altre diocesi col giorno della comunicazione della presentazione (che sostituisce il decreto di notifica prima in uso) alla Curia vescovile". A dire il vero, secondo il diritto canonico


Dopo di ciò, altro non mi resta se non di supplicare l'Eminenza Vostra a volermi impartire colla maggior possibile sollecitudine le Sue superiori istruzioni al riguardo, mentre, chinato umilmente al bacio della S. Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Dell'Eminenza Vostra Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
(1)↑1Da ciò segue pure che,
se qualche parrocchia o beneficio risultasse fondato coi beni particolari della Casa reale dei Wittelsbach
, il giuspatronato apparterrebbe alla Famiglia medesima, e non allo
Stato.

1↑"(1)" hds. vermutlich von Pacelli eingefügt.
2↑Hds. von Pacelli
eingefügt.
3↑Hds.
von Pacelli gestrichen und eingefügt.