Dokument-Nr. 12046
Pacelli, Eugenio an Serafini OSB, Mauro M.
[München], 15. Juli 1922

Regest
Pacelli antwortet auf die Anfrage des Sekretärs der Religiosenkongregation Serafini, ob der Bitte des Augsburger Bischofs von Lingg, für das Zisterzienserinnenkloster Oberschönenfeld die feierlichen Gelübde zuzulassen, es zu einer Abtei zu erheben und es seiner Gerichtsbarkeit zu unterstellen, unter den momentanen politischen Gegebenheiten in Bayern entsprochen werden solle. Pacelli versichert mit Verweis auf die bayerische und die Reichsverfassung, dass dem nichts entgegensteht. Selbst im sozialistisch regierten Sachsen stellt dies kein Problem dar, demnach dürfte es unter den politisch günstigeren Verhältnissen in Bayern umso weniger der Fall sein. In diesem Zusammenhang weist Pacelli unter Berufung auf den Artikel Theobald Schillers "Gibt es in Bayern Klosterfrauen mit feierlichen Gelübden?" darauf hin, dass die ersten feierlichen Gelübde nach der Wiederherstellung des Klosters 1836 bereits 1852 abgenommen wurden. Nach Auskunft des außerordentlichen Beichtvaters der Ordensschwestern, Placidus Glogger OSB, betreffen die Anfragen an das Ordinariat ausschließlich die Ablegung der feierlichen, nicht die der ewigen Gelübde. Glogger merkt an, dass die Klausur bis auf einige leichte Ausnahmen beachtet wird. Darüber hinaus leitet Pacelli die Antwort der Priorin des Zisterzienserinnenklosters von Oberschönenfeld Cäcilia auf die Frage Serafinis weiter, wie die Nonnen zu einer Unterstellung unter die bischöfliche Jurisdiktion stehen: sie wollen unter der Jurisdiktion ihrer Ordensoberen verbleiben.
Betreff
Sulle Religiose Cistercensi di Oberschönenfeld
Reverendissimo P. Abate
Mi è pervenuto soltanto la sera dell'8 corrente il venerato Foglio della P. V. Revma N. 6337 in data del 23 Giugno p. p., col quale Ella mi ordinava 1º) di significarLe se convenga accogliere, dato il momento politico attuale della Baviera, la domanda di Mons.  Vescovo di Augsburg relativa alle Religiose Cistercensi di Oberschönenfeld, e 2º) di interrogare in via confidenziale le Religiose medesime, affine di conoscere il loro parere circa la dipendenza dalla giurisdizione del Revmo Ordinario.
1º) Per ciò che riguarda il primo punto, sembrami non dubbio che l'accoglimento della domanda in discorso non incontrerebbe difficoltà né da parte del Governo bavarese, né da parte del Parlamento o della pubblica opinione. Infatti, sia la Costituzione germanica (art. 124), come quella particolare bavarese (§ 18), assicurano agli Ordini ed alle Congregazioni religiose il diritto di regolare indipendentemente i loro affari nell'ambito del diritto comune. – D'altra parte, è ben vero che la situazione generale in Germania è ancora assai incerta
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e soggetta a turbamenti ed agitazioni; nondimeno la Baviera è al presente il Paese relativamente più calmo ed ordinato della Germania, e quindi se le Religiose Cistercensi dei Monasteri di Marienthal e Marienstern in Sassonia, ove il Governo è puramente socialista, possono avere un'Abazia ed emettere i voti solenni, non si vede perché lo stesso non sarebbe ammissibile in Oberschönenfeld.
Mi sia permesso di aggiungere qualche breve osservazione circa la formula adoperata nella sua domanda dal sullodato Mons. Vescovo di Augsburg, vale a dire "che le Religiose Cistercensi di Oberschönenfeld possano emettere di nuovo, come prima della soppressione del 1803, i voti solenni." Invero, – secondo che trovasi esposto in un articolo del Rev. P.  Teobaldo Schiller O. Cist., compilato sugli Atti esistenti nell'Archivio del Monastero medesimo ed intitolato: "Gibt es in Bayern Klosterfrauen mit feierlichen Gelübden?" ( Theologisch-praktische Monats-Schrift , Passau 1913, 23. Bd. pag. 45-49) –, dopoché detto Monastero venne ristabilito nel 1836, la Curia vescovile di Augsburg permise sul principio soltanto l'emissione dei voti ad triennium, e ciò perché il Governo bavarese non solo aveva fissato per la professione solenne l'età di 33 anni compiuti, ma esigeva altresì che le novizie prima della
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professione medesima fossero esaminate da una Commissione laica circa la piena libertà della loro determinazione. Anzi in seguito a tale abusiva ingerenza governativa il S. P.  Pio IX per mezzo di Lettera indirizzata dall'Emo Sig.  Cardinale Ferretti, Segretario di Stato, in data del 7 Agosto 1847 ai Revmi Arcivescovi e Vescovi della Baviera, stabilì che, attese le surriferite circostanze (in his circumstantiis), le novizie nei Monasteri a voti solenni emettessero soltanto voti semplici, concedendo loro con posteriore Decreto della S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari del 22 Settembre dello stesso anno le medesime grazie ed indulgenze, di cui godevano quelle che avevano professato solennemente. Siccome però una susseguente decisione ministeriale dell'8 Aprile 1852 restrinse l'invio della menzionata Commissione laica soltanto al caso in cui le interessate lo richiedessero ovvero giungessero ricorsi al Governo, la summenzionata Curia vescovile con Istruzione diretta in data del 12 Giugno 1852 alla Priora del Monastero di Oberschönenfeld credette di poter permettere ivi nuovamente l'ammissione dei voti solenni per le religiose che avessero compiuti i 33 anni. In tal guisa il 19 Settembre 1852 ebbe luogo la prima professione solenne dopo il ristabilimento del Monastero. Questo
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uso, come attesta nel citato articolo il summenzionato P. Schiller mi è stato altresì confermato dal Revmo D.  Placido Glogger O. S. B., Abate di S. Stefano in Augsburg, (che ben conosce il Monastero di Oberschönenfeld, anche per esser egli attualmente Confessore straordinario delle Religiose) dura sino ad oggi. "Secondo le mie informazioni (così mi ha scritto testé il prelodato Abate) posso assicurare che le relative domande indirizzate alla Curia vescovile hanno sempre per 'oggetto' 'Emissione dei voti solenni' (Ablegung der feierlichen Gelübde), e nello stesso modo vien data ad esse evasione. In un sol caso la risposta della Curia vescovile porta nell''oggetto' 'solenni' (feierlich) e nel testo 'perpetui' (ewig), evidentemente per errore. Nel Monastero stesso i secondi voti delle Religiose di coro sono ritenuti come solenni".
Quanto all'osservanza della clausura, ecco quanto mi ha comunicato egualmente dietro mia richiesta il summenzionato Abate: "Le Monache di Oberschönenfeld non hanno un Istituto di educazione. Allorché il Monastero fu ristabilito, esse dovettero assumere a norma della fondazione una scuola di lavori femminili per le fanciulle (circa 100) di tre villaggi circonvicini. Tale istruzione viene impartita da due (o tre) Monache per tre ore alla settimana durante l'inverno nella "Casa di convalescenza S. Maria". Questa Casa fu fondata nel periodo turbolento degli ultimi anni, affine di dare esteriormente al Convento una ragione sociale di esistenza.
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Si trovano là occupate tre Monache di coro e due Suore converse. Anche la Priora può andarvi talvolta per visitarle. Le ragazze (circa 15 o 20) vi dimorano soltanto per ristabilirsi in salute; tuttavia ricevono anche un poco di istruzione da una pia maestra laica. Le monache accedono alla Casa in discorso, direttamente congiunta col termine della clausura, attraverso il giardino del Monastero, soggetto pure alla clausura stessa, né è loro lecito di oltrepassare la soglia della "Casa S. Maria". Cinque o sei religiose su trenta costituiscono una lieve eccezione, ed anche per esse non esiste alcuna difficoltà essenziale per l'osservanza della clausura cum aliqua dispensatione."
2º) Per ciò che si riferisce infine alla dipendenza dalla giurisdizione dell'Ordinario, le Religiose desiderano vivamente (secondo che risulta dalla lettera della Rev. M. Priora, che qui acclusa compio il dovere di trasmettere alla P. V.) di essere sottoposte ai Superiori dell'Ordine dei Cistercensi, come lo furono già per ben dei secoli prima della soppressione.
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Lo stesso si verifica anche nei due menzionati Monasteri di Marienthal e Marienstern.
Dopo di ciò, con sensi di profondo ossequio ho l'onore di confermarmi
Della P. V. Revma
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Serafini OSB, Mauro M. vom 15. Juli 1922, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 12046, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/12046. Letzter Zugriff am: 24.11.2024.
Online seit 31.07.2013, letzte Änderung am 20.01.2020.