Dokument-Nr. 4084
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
Berlin, 23. August 1929

Regest
Pacelli antwortet auf die Fragen Gasparris zur Publikation des Konkordatstextes mit Preußen in den Acta Apostolicae Sedis. Der Nuntius erinnert zuerst an seinen Bericht vom 15. Juni und legt die Hintergründe dar, wie es zu den geplanten Anmerkungen zu den Artikeln 4, 6 und 9 und der Bezeichnung der Vereinbarung im lateinischen Text als Konkordat kam. Kultusminister Becker bat Pacelli unmittelbar vor der Unterzeichnung des Konkordats darum, auf die geplante Erläuterung zu den Worten in Artikel 6 betreffend die Bischofseinsetzung "unter Würdigung dieser Listen" zu verzichten. Der Nuntius stimmte diesem Wunsch unter dem ausdrücklichen Vorbehalt zu, dass der Heilige Stuhl das Recht hat, in dieser Frage etwa in einem Artikel in den Acta Apostolicae Sedis dahingehend Stellung zu nehmen, dass er nicht an die Listen gebunden ist. Aus diesem Präzedenzfall entstand die Überlegung Pacellis, bei der Publikation des Konkordatstextes für die Artikel 4, 6 und 9 in den Fußnoten Anmerkungen zu geben. Diese Anmerkungen sind nicht Teil des offiziellen Konkordatstextes, sondern sie stellen die legitime Auslegung desselben durch den Heiligen Stuhl dar. Deswegen hielt der Nuntius es nicht für notwendig, sie gegenüber der Regierung zu erwähnen. Diese Einschätzung teilte auch der Vorsitzende der Zentrumspartei Kaas. Als Reaktion auf Gasparris Rückfrage suchte Pacelli den preußischen Kultusminister Becker auf. Dieser bestätigte, dass die Anmerkungen zu den Artikeln 4 und 6 mit den in den Verhandlungen getroffenen Vereinbarungen übereinstimmen und dass es sich bei denen zu Artikel 9 um eine rein innerkirchliche Angelegenheit handelt. Becker zögerte allerdings bei der Bezeichnung der Vereinbarung als Konkordat. Der Nuntius legte dar, dass damit lediglich klargestellt werden soll, dass der Begriff "sollemnis Conventio", feierliche Vereinbarung, gleichbedeutend mit dem Begriff "Concordatum" ist. Schließlich wird der Begriff Konkordat sowohl von Katholiken als auch von Nichtkatholiken benutzt und auch Becker musste zugeben, dass er selbst immer von einem Konkordat spricht, weshalb er letztlich zustimmte. Allerdings besprach er die Angelegenheit im Anschluss mit dem Ministerialdirektor Trendelenburg oder mit anderen Beamten, die wie immer sofort Zweifel geltend machten. Als der vorliegende Bericht fast fertig war, rief Becker in der Nuntiatur an und berichtete von Schwierigkeiten, die er am Abend persönlich darlegte. Wenngleich Pacelli seine Verwunderung über dieses Vorgehen nicht verbarg, konnte er sich der anschließenden langen Diskussion nicht entziehen. Diese wurde am nächsten Morgen fortgesetzt, nachdem Becker auch den Finanzminister Höpker-Aschoff befragt hatte. Sie kam zu dem Ergebnis, dass die Regierung keine Einwände gegen die Formulierung "sollemnis Conventio seu Concordatum" hat, obschon er ihr nicht gefällt. Bei der Anmerkung zu Artikel 4 wünscht die Regierung eine Änderung. Da es sich nach Pacellis Einschätzung um eine Frage von geringer praktischer Bedeutung handelt, regt er an, diese anzunehmen, um weitere Kontroversen zu vermeiden. Der Nuntius bezeichnet die Diskussionen um die Anmerkungen zu Artikel 6, die in der Praxis als deutlich wichtiger hält, als viel schwieriger. Schließlich unternahm die Regierung alle Anstrengungen, um die Möglichkeiten einzuschränken, die sich dem Heiligen Stuhl durch die Formulierung "unter Würdigung dieser Listen" ergeben, bei der Bischofseinsetzung Kandidaten zu wählen, die nicht auf den Listen stehen. Letztlich einigten sich Pacelli und Becker auf eine Formulierung, die dem Heiligen Stuhl nach Auffassung des Nuntius die gewünschten Freiheiten gewährt und die weiter gefasst ist als diejenige, die für die offizielle Erläuterung vorgesehen war. Danach hätte sich der Heilige Stuhl verpflichtet, den Bischof "möglichst" aus der Liste des Kapitels zu wählen. Bezüglich der Anmerkungen zu Artikel 9 erhob Becker weiterhin keinen Einwand. Pacelli weist darauf hin, dass es dem Heiligen Stuhl ungeachtet der Ergebnisse dieser Diskussionen freisteht, am ursprünglichen Wortlaut der Anmerkungen festzuhalten. Denn auch Becker gab in zahlreichen Reden im Landtag mehrfach Erklärungen zur Interpretation des Konkordats ab, ohne dass er den Heiligen Stuhl im Voraus davon in Kenntnis gesetzt hätte. Sollte Gasparri die Änderungen jedoch annehmen, wird die Regierung keine Gegenerklärung abgeben können, womit im anderen Fall zu rechnen wäre. Da die Anmerkungen nicht Teil des Konkordatstextes sind, hält Pacelli es für angemessen, sie auf Latein in den Acta Apostolicae Sedis zu publizieren.
Betreff
Sulle note al Concordato colla Prussia
Eminenza Reverendissima,
In ordine alle domande contenute nel venerato telegramma cifrato N. 9, compio il dovere di esporre rispettosamente all'Eminenza Vostra Reverendissima quanto appresso:
Nel mio ossequioso Rapporto N. 41715 in data del 15 Giugno scorso ebbi l'onore di riferire all'Eminenza Vostra come, allorchè il Ministro del Culto, Dr. Becker, mi chiese, immediatamente prima della firma del Concordato, di rinunziare alla progettata Nota esplicativa delle parole dell'articolo 6 "Tenendo presenti queste liste", io, nell'acconsentire a tale domanda per le considerazioni ivi indicate, riservai esplicitamente alla S. Sede il diritto di esprimere – ad esempio, mediante una annotazione al detto articolo negli Acta Apostolicae Sedis – il principio che Essa non è vincolata alle liste. Il Ministro riconobbe tale diritto ed osservò anzi che, come il Governo nella Motivazione (Begründung) del progetto di legge relativo a detta
202v
solenne Convenzione, aveva dato spiegazioni ed interpretazioni del testo della medesima, così una simile facoltà non avrebbe potuto negarsi alla S. Sede. Da questo precedente sorse in me l'idea delle note, che sembrerebbe opportuno di apporre, a piedi della pagina, agli articoli  4 capov. 3, 6 capov. l, 9 capov. 1 lett. c, nonchè del titolo latino "Inter Sanctam Sedem et Borussiae Rempublicam sollemnis Conventio seu Concordatum". Dette note non farebbero parte della Convenzione, ma sarebbero legittime interpretazioni date dalla S. Sede circa i succitati punti; perciò non stimai necessario di farne parola col Governo. Interrogai però il capo del partito del Centro, Revmo Mons.  Kaas, il quale le approvo intieramente.
In seguito, tuttavia, al sullodato telegramma cifrato dell'Eminenza Vostra mi recai ieri l'altro mattina dal Sig. Ministro del Culto per dargli conoscenza della cosa. Egli riconobbe allora che le note agli articoli 4 capov. 3 e 6 capov. l corrispondevano a quanto era stato convenuto durante le trattative e che quella concernente l'articolo 9 capov. 1 lett. c riguardava una questione ecclesiastica pura-
203r
mente interna. Qualche esitazione mostrò relativamente al titolo "sollemnis Conventio seu Concordatum"; dal canto mio osservai che esso intendeva soltanto di chiarire, contro le erronee spiegazioni date anche da Ministri competenti, che la espressione "sollemnis Conventio" equivale all'altra "Concordatum", termine, del resto, usato qui comunemente da cattolici e non cattolici, nella stampa, nelle assemblee, ecc. Il Sig. Ministro non ebbe più nulla da obbiettare e disse anzi che egli stesso adopera la parola "Concordato".
Accadde però che il Dr. Becker parlò poi dell'affare col Direttore ministeriale Sig.  Trendelenburg o forse anche con altri funzionari del suo Dicastero, i quali, come avviene qui sempre, sollevarono subito dubbi ed eccezioni. Fu ciò che ieri mattina, allorchè il mio umile Rapporto per l'Eminenza Vostra era già pronto, il Dr. Becker mi telefonò essere sorte difficoltà e preoccupazioni, che mi espose poi dettagliatamente la sera in una visita fattami qui in Nunziatura alle ore 7. Sebbene non avessi nascosto la mia sorpresa per un simile cambiamento (che il Sig. Ministro si studiò di giustificare colla sua imperfetta conoscenza della
203v
lingua italiana, in cui le note erano redatte), non potei sottrarmi alla ben lunga discussione, che ne seguì. Essa è stata continuata stamane, dopo che il Dr. Becker ha interrogato anche il Ministro delle Finanze, Dr. Höpker Aschoff, ed ha avuto il seguente risultato:
Quanto al titolo latino "sollemnis Conventio seu Concordatum", sebbene esso non riesca precisamente gradito al Governo, tuttavia questo non può nulla eccepire al riguardo. Il Segretario di Stato Dr. Weismann mi ha detto, del resto, che egli non vede alcuna obbiezione in proposito, ora che il Concordato è definitivamente approvato e ratificato.
Nella nota all'articlo [sic] 4 capov. 3 non è piaciuto al Governo che si menzionasse la "dotazione in beni stabili". Esso desidera quindi una redazione così modificata: "In virtù di questa disposizione, nel caso di svincolo delle prestazioni finanziarie dello Stato, la Chiesa si riserva di far valere relativamente alla dotazione i diritti fissati nelle antiche Bolle di circoscrizione"1. Poiché trattasi di questione di poca importanza pratica (nessuno può dire
204r
infatti, quando mai ed in quali condizioni si attuerà quello svincolo), e siccome, d'altra parte, le dette Bolle prevedono, secondo che è noto all'Eminenza Vostra, la dotazione in beni stabili, sembrami subordinatamente che, ad evitare polemiche, quella formula possa essere accettata.
Più difficile e praticamente ben più importante è stata la discussione intorno alla annotazione relativa alla frase dell'articolo 6 capov. l "Tenendo presenti queste liste", giacchè il Governo ha qui cercato con ogni sforzo di restringere il più possibile la facoltà della S. Sede di scegliere candidati anche al di fuori delle liste. Avrebbe quindi voluto specialmente la soppressione delle parole "od opportuno", facendo altresì rilevare il senso speciale che il termine "opportun" ha nella lingua tedesca. Avendo io però risposto che sarebbe impossibile di restringere quella frase alle sole parole "qualora lo giudichi necessario", il Ministro ha finito per accondiscendere alla seguente redazione: "La Santa Sede non è tenuta a queste liste, di guisa che Essa, dopo averle prese in attento esame, può, qualora lo giudichi necessario o conveniente, scegliere can-2
204v
didati anche al di fuori delle medesime". Questa formula parmi che lasci egualmente alla S. Sede la desiderata libertà ed è in ogni modo più larga di quella prevista già per la Nota ufficiale esplicativa, di cui è parola in principio del presente rispettoso Rapporto, e nella quale la S. Sede si sarebbe impegnata a scegliere il più possibile (möglichst) dalle liste le persone da designarsi al Capitolo.
Circa la nota all'articolo 9 capov. 1 lett. c non è stata mossa alcuna obbiezione.
Malgrado il risultato di questa discussione, la S. Sede sarebbe per sè libera di attenersi alla primitiva redazione delle note, come i Ministri Prussiani nei molti loro discorsi durante il dibattito parlamentare hanno fatto numerose dichiarazioni sul senso del Concordato, senza darne alcun avviso alla S. Sede. Se tuttavia Vostra Eminenza giudicherà di adottare i surriferiti mutamenti, il Governo non potrà opporre alcuna contro-dichiarazione o rettifica, il che invece è da prevedere che accadrebbe nel caso contrario.
205r
Quanto alla lingua, poichè, come si è detto, le note in discorso non fanno parte del Concordato, ma sono spiegazioni date dalla S. Sede ad alcuni punti del medesimo, sembrerebbe conveniente che esse fossero messe negli Acta Apostolicae Sedis in latino.
Chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
1 "In virtù" bis "Bolle di circoscrizione" am linken Seitenrand hds. von unbekannter Hand hervorgehoben, vermutlich vom Empfänger.
2"di guisa" bis "sciegliere can-" am linken Seitenrand hds. von unbekannter Hand hervorgehoben, vermutlich vom Empfänger.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 23. August 1929, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 4084, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/4084. Letzter Zugriff am: 24.11.2024.
Online seit 20.01.2020, letzte Änderung am 01.02.2022.