Document no. 195
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
Berlin, 20 October 1926
Summary
Unter Verweis auf die Wichtigkeit, welche die Neuordnung der katholischen Militärseelsorge für Konkordatsverhandlungen mit dem Deutschen Reich haben kann, übersendet Pacelli die Kopie einer Denkschrift des Reichswehrministers Geßler. Der Nuntius referiert die Bedeutung, die Geßler der Militärseelsorge beimisst, welche seiner Ansicht nach auch auf die Familien der Soldaten ausgedehnt werden sollte. Der Reichswehrminister bindet eine effiziente Militärseelsorge an das Amt eines Feldpropstes mit eigener, exempter Jurisdiktion, der als Mitglied der Reichswehr die Bedürfnisse besser kenne, seine Jurisdiktion unabhängig von Truppenverschiebungen ausüben könne, sowie als Ordinarius aller Feldkapläne fungiere. Als Beispiel für eine solche Organisationsform der Militärseelsorge verweist Geßler besonders auf das Polenkonkordat. Pacelli ruft seine vor mehr als einem Jahr manifestierte Unterstützung für die Ablehnung der exempten Jurisdiktion durch nahezu den gesamten deutschen Episkopat in Erinnerung. Nun empfiehlt er, angesichts der Relevanz für den Abschluss eines Reichskonkordats, den Punkt erneut zu prüfen. Dies begründet der Nuntius mit der Tatsache, dass auch nach dem Bayernkonkordat sowie nach dem hoffentlich erfolgreichen Abschluss eines Konkordats mit Preußen, der vielleicht auch Baden zur Aufnahme von Verhandlungen bewegen könnte, immer noch eine große Zahl deutscher Staaten übrig bleibt, für die aufgrund der überwiegend protestantischen Bevölkerung der Abschluss einer direkten Vereinbarung mit dem Heiligen Stuhl unwahrscheinlich ist. Die einzige Möglichkeit zur Unterstützung der Katholiken in diesen Diasporagegenden ist folglich der Abschluss eines Reichskonkordats. Da das deutsche Heer durch den Versailler Vertrag stark reduziert wurde, sieht Pacelli die Diskussion um den Feldpropst als sekundär an; sie dürfe ein etwaiges Reichskonkordat nicht gefährden. Zudem verweist er auf eine Weisung Gasparris aus dem Jahr 1924, wonach Vorsorge gegen jene Unannehmlichkeiten getroffen werden könne, welche die Einsetzung eines Feldpropstes für die Lokalbischöfe mit sich bringen könnte. Auch die 1925 vom Münchener Erzbischof Kardinal Faulhaber vorgebrachten Bedenken, die Berufung eines Feldpropstes könne dem Papst den Vorwurf einbringen, am Neuaufbau der deutschen Streitkräfte mitzuwirken, versucht der Nuntius zu entkräftigen, indem er auf die Entspannung in den internationalen Beziehungen verweist, für die er die Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund anführt, und den ausschließlich seelsorgerischen Charakter des Amts hervorhebt. Ferner empfiehlt er, dieses Zugeständnis an den Abschluss eines Reichskonkordats zu binden, das auch alle weiteren Kirchenthemen berücksichtigt, welche auf Reichsebene geregelt werden müssen.Subject
Il nuovo regolamento dell'assistenza religiosa dei militari in Germania ed il
Concordato col Reich
Nel mio rispettoso Rapporto N. 36039 dell'8 Settembre p. p. ebbi già occasione di riferire all'Eminenza Vostra Reverendissima circa la possibilità di un Concordato col Reich e l'influenza, che a tale riguardo può esercitare il nuovo regolamento dell'assistenza religiosa dei militari in Germania.
A questo proposito il Sig. Ministro della Reichswehr, Dr. Geßler, mi ha rimesso con Foglio N. 126.9.26. R. A. III in data del 10 d. m. il Pro-memoria, di cui compio il dovere di trasmettere qui acclusa copia all'Eminenza Vostra. Da esso apparisce quale importanza, allo scopo di promuovere la fedeltà e la moralità dell'esercito, il menzionato Sig. Ministro attribuisce all'anzidetta cura spirituale, la quale dovrebbe estendersi, a suo parere, oltre che ai militari stessi,
73v
anche alle loro
famiglie. Una efficace assistenza religiosa può tuttavia, a suo avviso, ottenersi soltanto
grazie ad un Vicario castrense con giurisdizione esente, giacchè in
tal guisa 1o.) si avrebbe unità di direzione per mezzo di un Ordinario
particolarmente idoneo, il quale, incorporato egli stesso nell'esercito, ne conoscerebbe
meglio la natura ed i bisogni,– 2o.) la giurisdizione sopra i membri
dell'esercito non cambierebbe in seguito a distaccamenti, dislocamenti o mobilizzazioni di
truppe,– 3o.) i cappellani militari dipenderebbero non da diversi
Vescovi, ma da un unico Ordinario. – Il menzionato Sig. Ministro richiama altresì nel
suo Pro-Memoria l'esempio di giurisdizioni militari esenti in vigore in altri Stati, e cita
a tale riguardo in modo speciale il recente Concordato colla Polonia
(artic. VII).Come è già ben noto all'Eminenza Vostra, l'umile sottoscritto si espresse già in favore della domanda della quasi totalità dell'Episcopato germa-
74r
nico, tendente all'abolizione
dell'antica giurisdizione esente (cfr. Rapporto N. 32350 del
14 Marzo 1925) per le ragioni ivi accennate. Ora però che la questione sembra
assumere una notevole importanza in vista della conclusione di un Concordato col
Reich, parmi subordinatamente che essa dovrebbe essere sotto questo punto di
vista nuovamente esaminata. Sebbene infatti, mediante il Concordato già
stretto colla Baviera e quello che si spera, malgrado tutte le difficoltà, di
concludere colla Prussia, i rapporti fra Chiesa e Stato rimarrebbero
convenientemente sistemati nei due più grandi Stati della Germania, e quantunque non sia
completamente escluso che l'esempio della Prussia verrebbe seguito da qualche altro Paese,
ad esempio dal Baden, rimarrebbe nondimeno pur sempre un numero
considerevole di Stati minori, per i quali, essendo la loro popolazione in grandissima
maggioranza protestante, non vi è alcuna probabilità di un accordo diretto colla
S. Sede. L'unica via quindi per soccorrere in qualche modo i cattolici di queste
ragioni della Diaspora è attraverso il Governo centrale del Reich.
Di74v
fronte ad un così vitale interesse della Chiesa sembrami,
se pur non m'inganno, che dovrebbero passare in seconda linea le difficoltà avanzate
dall'Episcopato contro il Vicariato castrense. Lo stesso argomento ripetutamente e non senza
fondamento addotto al riguardo, essere cioè l'esercito germanico attualmente ristretto a ben
piccole proporzioni in virtù delle prescrizioni del trattato di
Versailles, parmi che, considerata attualmente la questione sotto questo nuovo
aspetto, potrebbe ora, al contrario, valere per dimostrare come non giustificato sarebbe di
sacrificare per un punto così secondario l'anzidetto Concordato per il Reich. È ben
vero che la nomina di un vero Ordinario castrense può produrre degli inconvenienti,
specialmente nei riguardi degli Ordinari locali; ma, come l'Eminenza Vostra sapientemente
osservava già nell'ossequiato Dispaccio N. 33550
dell'8 Agosto 1924, si potrebbero studiare dei provvedimenti per rimuoverli. È da
prevedere che la opposizione maggiore s'incontrerebbe nell'Episcopato bavarese; tuttavia,
qualora si pensi <che>1 in Baviera si75r
ha, per quanto io
sappia, un solo cappellano militare ed un contingente assai limitato di truppe, è da sperare
che quei Revmi Prelati, in materia di così poca entità, non esiteranno a porre
gl'interessi generali della Chiesa in Germania al di sopra di qualsiasi suscettibilità
particolaristica. – L'Eminentissimo Sig. Cardinale von Faulhaber, Arcivescovo di Monaco e Frisinga, obbiettò
altresì (lettera del 23 Giugno 1925) che la costituzione di un Vicario castrense
"esporrebbe il S. Padre al pericolo di tener mano alla
ricostruzione dall'armata tedesca e di suscitare così all'estero l'impressione che la Chiesa
voglia lavorare di pieno accordo col Ministero della guerra tedesco"; ma tale rilievo ha,
salvo errore, perduto molto della sua forza, dopo che la recente politica di
riavvicinamento tra la Francia e la Germania e l'entrata di quest'ultima nella
Società delle Nazioni hanno apportato una notevole détente
nelle relazioni internazionali. Del resto l'ufficio del Vicario castrense ha per se uno
scopo puramente spirituale, indipendente dalla maggiore o minore potenza
dell'esercito.75v
Naturalmente una eventuale concessione da
parte della S. Sede su questo punto dovrebbe, a mio subordinato parere, aver luogo
soltanto a condizione che il Reich addivenga in realtà alla conclusione di un
Concordato, il quale regoli in modo soddisfacente anche le altre materie (per quanto – come
sembra – non molto numerosa) di competenza del Governo centrale.In attesa pertanto delle venerate istruzioni dell'Eminenza Vostra al riguardo, m'inchino umilmente al bacio della Sacra Porpora, e con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
1↑Hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Verfasser,
eingefügt.
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro from 20 October 1926, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 195, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/195. Last access: 21-12-2024.Linked keyword(s)
- Feldpropst6061
- Katholische Militärseelsorge in der Weimarer Republik3035
- Konferenz von Locarno vom 5. bis 16. Oktober 19253077
- Konkordat mit Bayern von 192411169
- Konkordat mit Polen von 19257052
- Konkordat mit Polen von 1925, Artikel 071761
- Verhandlungen über ein Konkordat mit Baden1390
- Verhandlungen über ein Konkordat mit Preußen 1924-192925084
- Verhandlungen über ein Konkordat mit dem Deutschen Reich 1924-192925083
- Versailler Vertrag24000
- Völkerbund532