Document no. 3110
Pacelli, Eugenio
to Gasparri, Pietro
Berlin, 08 September 1926
Summary
Pacelli berichtet über die Verhandlungen zum Preußenkonkordat, die er am 27. und 30. August mit Ministerialdirektor Trendelenburg, dem Breslauer Kirchen-, Staats- und Verwaltungsrechtsprofessor Heyer und dem Zentrumspolitiker Kaas führte. Zunächst wurde das wichtige Thema der katholisch-theologischen Fakultäten an den staatlichen Universitäten behandelt, für welches sich der Nuntius auf die Stellungnahme des preußischen Episkopats stützen konnte. Er forderte im Namen der Bischöfe eine bessere Gewährleistung ihres Vetorechts bei der Lehrstuhlbesetzung. Der Nuntius ruft Gasparri die bisher übliche Praxis in Erinnerung, bei der die Fakultät dem Kultusminister eine Kandidatenliste vorlegt, der Minister den Professor frei wählt und erst nach einer Kontaktaufnahme mit dem Kandidaten beim Bischof anfragt, ob dessen Lehre oder Lebenswandel beanstandet werden. Folglich habe der zuständige Ordinarius abgesehen von schweren Fällen keine Handhabe, um auf die Berufung Einfluss zu nehmen. Hierfür führt der Nuntius die Ernennung des Bonner Dogmatikprofessors Junglas als Beispiel an.Ferner beanspruchen die Bischöfe die Entscheidungsvollmacht über Fälle, bei denen sich Beanstandungen an einem Professor im Lauf seiner Karriere ergeben, und fordern von der preußischen Regierung die Möglichkeit, diesen ersetzen zu können. Die preußischen Verhandlungspartner hatten keine Schwierigkeiten mit diesen Forderungen, wiesen jedoch auf die Gefahr schwerer Angriffe gegen die theologischen Fakultäten hin, falls das Konkordat zu sehr den bischöflichen Einfluss auf die Fakultäten herausstellen sollte. Diese Einschätzung wurde von Professor Heyer mit der Außenseiterstellung der katholischen Fakultäten begründet, die auf deren dogmatische Gebundenheit und auf die daraus abgeleitete Beschränkung der wissenschaftlichen Freiheit zurückgeführt wird.
Da seine Gesprächspartner den Erhalt der katholischen Fakultäten an den staatlichen Universitäten als Zugeständnis des Staats an die Kirche ausgeben wollten, nahm der Nuntius in diesem Punkt einige Richtigstellungen vor. Er verwies auf die Zirkumskriptionsbullen, wonach der preußische Staat die allein der bischöflichen Aufsicht unterstellten Priesterseminare finanziell für die Klerikerausbildung hätte ausstatten müssen. Der Staat kam dieser Verpflichtung nicht nach, weshalb die Ausbildung innerhalb der staatlichen Universitäten stattfindet. Der Heilige Stuhl ist bereit, dies weiterhin zu tolerieren, aber nur unter der Zusage von Garantien. Bei der Entgegnung der preußischen Verhandlungspartner, die Fakultätsstatuten gäben bereits die verlangten Garantien, wurde sichtbar, dass in diesem Punkt die Ansichten auseinander gingen. Ein Konkordat oder eine Überarbeitung der Fakultätsstatuten in Absprache mit dem Heiligen Stuhl können hier nach Ansicht der preußischen Delegation Abhilfe schaffen.
Darüber hinaus war die Klerikerausbildung generell Thema der Sondierungen. Pacelli ruft dem Kardinalstaatssekretär in Erinnerung, dass die Kirche seit vielen Jahren die Nichterfüllung der Zirkumskriptionsbullen in diesem Punkt akzeptiert, weshalb eine Rückkehr zu den eigentlichen Vorgaben der Bulle unmöglich erscheint. Da die preußische Regierung ihren Einfluss etwa bei den Bischofsernennungen und den Kanonikatsbesetzungen schwinden sieht, insistiert sie gegen ultramontane, "romanisierende" Tendenzen auf den nationalen Charakter der Klerikerausbildung. So verlangten die preußischen Gesprächspartner zunächst, dem Kultusministerium die Statuten der Klerikerseminare vorzulegen, die in jenen Diözesen die Klerikerausbildung übernehmen, in denen es keine theologische Fakultät an einer staatlichen Universität gibt. Nachdem der Nuntius dies als unmöglich zurückwies, forderte die preußische Delegation für die dort lehrenden Dozenten dieselbe wissenschaftliche Qualifikation, welche die an staatlichen Fakultäten Lehrenden erfüllen müssen. Vor allem sprach sie sich jedoch gegen eine vollständige Ausbildung an den päpstlichen Universitäten und Instituten in Rom aus. Kaas, der seinerzeit selbst am Collegium Germanicum studierte, versuchte die Bedenken zu zerstreuen. Ein Grund für die Ablehnung der Ausbildung in Rom ist die Sorge, der Heilige Stuhl könne bei den Bischofsernennungen künftig nur in Rom ausgebildete Kleriker berücksichtigen. Pacelli wies diese Sorge unter Verweis auf kürzliche Ernennung zurück, etwa auf die des ausschließlich an der Universität Breslau ausgebildeten Maximilian Kaller zum Apostolischen Administrator von Tütz, und merkte an, dass vielmehr der umgekehrte Vorwurf gerechtfertigt wäre, da bisher die am Collegium Germanicum Ausgebildeten bei den staatlich verantworteten Ernennungen nahezu unberücksichtigt geblieben sind.
Der Nuntius berichtet ferner von der Ablehnung seines Vorschlags, die Formulierungen von Artikel XIII des Bayernkonkordats für die Vereinbarungen zur Klerikerausbildung zugrunde zu legen. Vielmehr unterbreitete die preußische Regierung nun eigene Vorschläge, die Pacelli beifügt sowie nachfolgend vorstellt und kommentiert. Zunächst thematisiert der Nuntius das bischöfliche Nihil obstat für die Ernennung von Dozenten an den theologischen Fakultäten in Breslau, Bonn und Münster sowie am Lyceum Hosianum in Braunsberg. Anschließend präsentiert er das bischöfliche Reklamationsrecht bei Beanstandungen an Lehre oder Lebenswandel sowie die staatliche Verpflichtung, in solchen Fällen eine geeignete Vertretung einzusetzen. Pacelli hebt die hier gewählte Form der vom Parlament bestätigten Statuten hervor, die keinen Eingang in das Konkordat finden sollen, was die Regierung mit den erwarteten Protesten aus universitären Kreisen begründet. Zugleich betont der Nuntius, dass der Vorschlag inhaltlich nur wenig von den entsprechenden Bestimmungen des Bayernkonkordats abweicht. Pacelli weist auf folgende Unterschiede hin: Er merkt an, dass das Sprechen von "begründeten Einwendungen" im preußischen Vorschlag zu Schwierigkeiten führen kann, falls die bischöflichen Einwände heikler Natur sind und der Regierung nicht mitgeteilt werden können, und dass aus dem Text nicht klar wird, wer die bischöflichen Einwendungen bewertet. Ferner fehlt die vom preußischen Episkopat gewünschte Festlegung des Zeitpunkts, zu dem der zuständige Ordinarius befragt wird. Professor Heyer sagte Pacelli jedoch eine Regelung dieses praktischen Aspekts zu. Hinsichtlich der staatlichen Verpflichtung, einen Vertreter für einen abgesetzten Professor einzustellen, hält Pacelli den Vorschlag der preußischen Regierung für weitreichend, regt aber noch formale Änderungen an.
Beim Artikel über die bischöflichen Klerikerseminare, der für die dort Lehrenden dieselbe wissenschaftliche Qualifikation wie für die Theologiedozenten an staatlichen Fakultäten verlangt, betonte Heyer, dass dieser vom Inhalt her keine neue Forderungen enthalte, in der öffentlichen Wahrnehmung aber einen ausgezeichneten Eindruck machen und so die Annahme des Konkordats im Landtag erleichtern würde. Der Nuntius verwies auf die Schwierigkeiten für den Heiligen Stuhl, eine solche Verpflichtung einzugehen, zumal in so vager Formulierung, und betonte das generelle Engagement des Heiligen Stuhls für die gute wissenschaftliche Ausbildung des Klerus, das die Regierungsforderungen unbegründet mache. Seine Rückfragen zur finanziellen Unterstützung der Klerikerseminare sowie zu Errichtung von Seminaren bei etwaigen Neugründungen von Diözesen wurden bis zur Behandlung der staatlichen Finanzleistungen bzw. der Diözesanzirkumskription vertagt. Im Entwurf des Artikels über die Zulassungsbedingungen für Kirchenämter fehlt Pacelli der Hinweis auf die staatliche Vergütung der Kleriker. Zudem scheint ihm die Liste der aufgezählten Kirchenämter weit gefasst und eine Formulierung im Abschnitt b missverständlich, wobei Professor Heyer hier die Bedenken auszuräumen suchte. Außerdem gibt der Nuntius die beiden außerkonkordatären Bedingungen wider, an welche die preußische Regierung diesen Artikel bindet: dass deutsche Klerikeranwärter wie bisher nur in besonderen Fällen in Rom studieren werden, und dass die römische Ausbildung, beispielsweise im Kirchenrecht, auf die deutsche Situation eingeht.
Zum Schluss berichtet Pacelli vom Wiederaufgreifen der Idee eines Reichskonkordats durch die Reichsregierung, demgegenüber die preußische Regierung nun weniger abgeneigt ist, auch weil einige Themen wie die Militärseelsorge in die Kompetenz des Reichs fallen. Da Reichswehrminister Geßler großes Interesse an diesem Thema zeigt, empfiehlt der Nuntius, den vom Vorsitzenden der Fuldaer Bischofskonferenz Kardinal Bertram beim Papst eingereichten militärseelsorgerlichen Vorschlag liegen zu lassen, um auf die Militärseelsorge als Argument zugunsten der Aufnahme von Konkordatsverhandlungen zurückgreifen zu können.
Subject
Trattative concordatarie colla Prussia (Facoltà teologiche - Formazione del clero) -
Sulla possibilità di negoziati per un Concordato col Reich
Nei giorni di Venerdì 27 e Lunedì 30 Agosto p. p. ebbero luogo nella Nunziatura per le trattative concordatarie






Il primo degli argomenti trattati fu l'importante questione delle Facoltà teologiche nelle Università dello Stato


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bile. Come è infatti già noto all'Eminenza Vostra
Reverendissima, in caso di vacanza di una delle menzionate cattedre la Facoltà teologica
propone una lista al Ministero del Culto, il quale, senza essere ad essa legato, sceglie il
candidato, si mette in rapporto con lui e chiede infine al Vescovo se abbia nulla da
obbiettare circa la sua dottrina e condotta morale. Ora avviene talvolta (e così accadde, ad
esempio, all'Emo Schulte in occasione della nomina del Sac. Junglas

l°) che il giudizio spetta soltanto all'Ordinario e
2°) che esso deve provvedere a che il detto professore
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venga supplito da un altro docente idoneo e
corrispondere a questo il rispettivo assegno.I negoziatori prussiani non mossero speciali obbiezioni circa la sostanza dei surriferiti postulati; insistettero però molto sul pericolo di gravi attacchi contro le Facoltà teologiche cattoliche, qualora nel Concordato si accentuasse troppo l'influenza del Vescovo su di esse. Specialmente il Prof. Heyer fece notare come le medesime si trovano, di fronte alle altre Facoltà, in una ben difficile situazione, giacché vengono considerate quasi come corpi estranei alle Università a causa dei vincoli dogmatici loro imposti, i quali impediscono ai professori delle medesime la libertà della indagine scientifica. Da parte mia, poiché i miei interlocutori avevano l'aria di presentare la conservazione delle Facoltà teologiche quasi come una grazia o favore dello Stato verso la Chiesa, stimai necessario di ripetere senza ambagi il punto di vista della S. Sede in così grave materia. Rilevai cioè come in forza delle Bolle concordate di circoscrizione


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filosofico e teologico scuole proprie, dipendenti
esclusivamente dall'Autorità ecclesiastica. Il Governo però non adempì i suoi obblighi e
costrinse i giovani chierici a frequentare le Facoltà teologiche erette nelle Università
dello Stato. Ora simili Facoltà non rappresentano affatto l'ideale del metodo di formazione
del clero e sono <nelle attuali condizioni,>1 soltanto tollerate dalla S. Sede, la quale tuttavia esige al
riguardo, come condizione sine qua non per tale tolleranza, le necessarie garanzie. I
negoziatori prussiani obbiettarono che queste sono già contenute negli Statuti delle Facoltà
in discorso (da me inviati all'Eminenza Vostra nel rispettoso Rapporto N. 26628 del 24 Febbraio 1923); ma io replicai che essi sono
insufficienti, come dichiarò la stessa Conferenza vescovile di Fulda del
Gennaio 1920




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analisi, se le eventuali obbiezioni del Vescovo siano
fondate. I miei interlocutori osservarono tuttavia che questa difficoltà cesserebbe, se gli
Statuti acquistassero, sia in virtù del Concordato, sia mediante una speciale Convenzione,
valore contrattuale, giacché allora il Governo non avrebbe più libertà di decisione;
aggiunsero anzi che si pensa di riformare ed unificare gli Statuti medesimi, il che potrebbe
avvenire, d'intesa colla S. Sede.Nelle medesime sedute si discusse anche la questione generale della formazione del clero. – Come ho avuto già altre volte occasione di riferire all'Eminenza Vostra, vige ancora in Prussia in tale materia la legge dell'11 Maggio 1873






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vandum
vel de novo quamprimum erigendum esse statuimus, in quo is clericorum numerus ali atque ad
formam decretorum Sacri Concilii Tridentini



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Ministero
(conformemente a quanto dispone la menzionata legge del 21 Maggio 1886 art. 2
Ma il maggior sforzo dei negoziatori prussiani si rivolse contro gli studi fatti nei Pontifici Istituti in Roma, in quanto che insistettero nuovamente nella richiesta, già nota all'Eminenza Vostra, che, pur computandosi i semestri colà trascorsi, almeno una parte del corso teologico debba esser compiuta in un'alta scuola tedesca. La ragione da essi addotta è che i chierici, i quali studiano in Roma, non apprendono le speciali condizioni e la legislazione ecclesiastica della Germania, e vengono quindi educati, in modo da divenire quasi stranieri alla loro patria. In risposta a siffatta esigenza, mentre, da parte mia, dichiarai ancora una volta impossibile che la S. Sede consenta a tale domanda, Mons. Kaas, già egregio alun-
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no del Collegio
germanico-ungarico


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facile di rispondere citando vari esempi recenti, fra
cui la nomina del nuovo Amministratore Apostolico



Dopo dì ciò, avendo io proposto di adottare, per ciò che concerne la formazione del clero, i termini usati nell'articolo 13


1.) Quanto alle Facoltà teologiche si avrebbe la seguente formula:
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"Per la formazione scientifica degli ecclesiastici
rimangono le Facoltà teologiche cattoliche nelle Università di Breslavia, Bonn e Münster



Il senso poi di detti Statuti (§ 48 lett. a e b


"Prima che alcuno sia nominato od ammesso all'esercizio dell'ufficio di insegnante in una Facoltà teologica cattolica, sarà interrogato il Vescovo competente, se abbia motivate obbiezioni da muovere circa la dottrina o la condotta della persona proposta. Non si effettuerà la nomina o l'ammissione di un candidato, contro il quale siano state in tal guisa sollevate eccezioni.
Se un insegnante in una Facoltà teologica cattolica offendesse la dottrina cattolica ovvero commettesse
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un grave o scandaloso mancamento
contro le esigenze della condotta sacerdotale, il Vescovo competente è autorizzato a
reclamare contro di lui presso il Ministro per la scienza, l'arte e l'istruzione popolare.
In questo caso il Ministro, per quanto non ostino i diritti del colpito derivanti dalla sua
condizione di funzionario dello Stato, vi porterà rimedio, ed in parti colar modo provvederà
ad una supplenza corrispondente ai bisogni dell'insegnamento".Osservazioni. – Per ciò che riguarda la forma della surriferita proposta, questa dichiarazione del senso degli Statuti sarebbe, come si è detto, fissata dinanzi al Parlamento, ad es. nella Motivazione del relativo Progetto di legge, ma non rimarrebbe inclusa nel Concordato, il quale conterrebbe soltanto il richiamo agli Statuti medesimi secondo la formula più sopra riportata. Il Ministero afferma al solito che altrimenti il Concordato stesso sarebbe esposto a forti attacchi da parte dei circoli universitari e potrebbe così correre grave pericolo di naufragare.
Per ciò che concerne la sostanza, la proposta stessa, a mio umile parere, non differisce molto dall'analogo articolo 3

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guenti punti: La redazione di quest'ultimo è
nel § 1 alquanto più generale, mentre che nel corrispondente capoverso primo della
formula del Ministero del Culto prussiano si richiedono "obbiezioni motivate" (begründete
Einwendungen) contro la dottrina o la condotta del candidato. Ora, pur ammettendo
che il Vescovo non debba per semplice arbitrio rifiutare un candidato idoneo, potrebbe,
tuttavia, accadere che si tratti di motivi di indole delicata, i quali non possano essere
rivelati al Governo, e, d'altra parte, malgrado le assicurazioni datemi a voce dal
Prof. Heyer, non apparisce chiaramente dal testo in esame a chi spetti l'ultimo e
definitivo giudizio circa il valore delle obbiezioni dell'Ordinario. – Manca inoltre,
contrariamente al suaccennato desiderio dell'Episcopato prussiano, qualsiasi accenno circa
il momento, in cui il Vescovo deve essere interrogato. Il Prof. Heyer mi ha però
risposto che un tal punto, riguardante piuttosto la prassi, verrà pure regolato.Il secondo capoverso della dichiarazione prussiana è anch'esso analogo al § 2 del citato articolo 3 del Concordato bavarese, ed anzi in qualche punto migliore, giacché, mentre quest'ultimo limita l'obbligo del Governo
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alla nomina di un
supplente, quello e più ampio: "... vi porterà rimedio, ed in particolare provvederà ad
una supplenza ..." Occorrerebbero, ciò nondimeno, alcuni miglioramenti di forma, per
evitare possibili equivoci, massime per ciò che si riferisce all'inciso: "per quanto
(soweit) non ostino i diritti del colpito ..."2.) Quanto ai Seminari la proposta redazione sarebbe del seguente tenore:
"I Vescovi di Treviri, Paderborn, Fulda, Limburgo e Osnabrück sono autorizzati ad avere un Seminario diocesano per la formazione scientifica degli ecclesiastici. L'insegnamento in questi seminari sarà, senza pregiudizio delle prescrizioni ecclesiastiche, corrispondente a quello delle alte scuole teologiche tedesche. Come insegnanti nei Seminari saranno nominati soltanto ecclesiastici, i quali per l'insegnamento nella materia loro affidata abbiano una qualificazione corrispondente alle esigenze delle alte scuole scientifiche tedesche. I Vescovi porteranno a conoscenza del Ministro per la scienza, l'arte e l'istruzione popolare, gli Statuti ed il programma d'insegnamento nei Seminari e prima della nomina di un
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insegnante gli daranno comunicazione della di lui
personalità, del corso di studi da esso compiuto e delle sue produzioni scientifiche".Osservazioni. – Il Prof. Heyer ha rilevato aver il Governo speciale interesse a che l'istruzione dei chierici nei Seminari stia alla stessa altezza dal punto di vista scientifico che nelle Università; il che, a suo avviso, ridonda a vantaggio del prestigio del clero stesso. Ha asserito che un tale articolo, il quale in realtà nulla contiene ed è piuttosto pour la galerie, farebbe sulla pubblica opinione ottima impressione e faciliterebbe perciò sommamente l'accettazione del Concordato nel Landtag

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bravano tanto meno fondate, in quanto che le prestazioni
finanziarie dello Stato prussiano a favore dei Seminari, contrariamente agli impegni assunti
nella Bolla De salute animarum, sono del tutto insignificanti (Mons. Kaas le ha
equiparate ad un Trinkgeld, ossia ad una mancia); ma il Prof. Heyer ha risposto
che di ciò si tratterà, allorché sarà questione degli obblighi finanziari. Ho infine
domandato quale sarebbe la condizione del rispettivo Seminario in caso di erezione di nuovi
Vescovati, ed egli ha egualmente replicato che ciò verrà discusso, quando sì esaminerà
l'argomento della circoscrizione diocesana.3.) Quanto alle condizioni per il conferimento di un ufficio ecclesiastico il Governo prussiano propone un articolo concepito nei seguenti termini:
"Un ecclesiastico può essere nominato Ordinarius loci, membro di un Capitolo cattedrale o collegiato o di un Ufficio diocesano, direttore od insegnante in un istituto diocesano di educazione, parroco o vicario parrocchiale

a) abbia la cittadinanza tedesca,
b) abbia ottenuto l'attestato di maturità in un
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Ginnasio tedesco od un attestato
equivalente,c) abbia compiuto con successo gli studi filosofici e teologici prescritti dall'Autorità ecclesiastica in un'alta scuola germanica dello Stato od in uno dei Seminari ecclesiastici a ciò destinati in Prussia od in un'alta scuola Pontificia in Roma".
Per ciò che concerne le alte scuole Pontificie in Roma il foglio consegnatomi dal Prof. Heyer porta la seguente annotazione, la quale però non sarebbe inclusa nel testo del Concordato: "Si presuppone a questo riguardo che lo studio nelle alte scuole romane abbia luogo come sinora soltanto in casi particolari e che si tenga ivi conto nell'insegnamento dei bisogni speciali degli studenti tedeschi.
Osservazioni. – Paragonando la surriferita proposta coll'analogo articolo 13 § 1 del Concordato bavarese, ho fatto innanzi tutto notare al Prof. Heyer che manca in quella la importantissima motivazione e restrizione in questo contenuta: "In considerazione delle spese dello Stato Bavarese

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punto la enumerazione degli
uffici ecclesiastici sembrava più ampia che nel menzionato articolo. Ho chiesto infine che
cosa s'intendesse alla lettera b) per "attestato equivalente", locuzione, a mio parere,
vaga e equivoca; ed il sunnominato Professore mi ha assicurato che tale formula è non solo
non meno favorevole, ma anzi più generale e comprensiva di quella bavarese. – Quanto alle
alte scuole Pontificie in Roma, il Ministero ha finito per cedere, pur esprimendo tuttavia,
come si è detto, due "supposizioni", vale a dire: 1°) che lo studio negli Istituti
Pontifici in Roma abbia luogo, come sinora, soltanto in casi particolari. Il Ministero vuole
con ciò impedire un aumento del numero attuale dei chierici tedeschi, i quali si recano
costì per il corso filosofico-teologico; qualora detto aumento si verificasse nell'avvenire,
almeno in misura notevole, il Governo potrebbe obbiettare che sono cambiate le condizioni,
in base alle quali ha accettato la disposizione in esame, e contestarne quindi il valore.
2°) che si tenga conto nell'insegnamento dei peculiari bisogni degli studenti tedeschi;
ad es. che essi abbiano nel Collegio germanico91v
in Roma
qualche corso speciale sulla legislazione ecclesiastica in questa Nazione od altri simili
materie.In fine del presente rispettoso Rapporto non sarà inutile, di riferire all'Eminenza Vostra come anche il Governo del Reich








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renza vescovile di Fulda
In attesa pertanto delle venerate istruzioni dell'Eminenza Vostra, m'inchino umilmente al bacio della Sacra Porpora, e con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
1↑Hds. von Pacelli
eingefügt.
2↑Hds. von Pacelli
eingefügt.
3↑Hds. von Pacelli gestrichen und eingefügt.