Document no. 6975
Pacelli, Eugenio to Cassetta, Francesco di Paola
Munich, 06 March 1918
Summary
Mit Schreiben Cassettas vom 3. Januar 1918 über die Zusammenstellung des Breslauer Kirchengerichtes hatte Pacelli die Aufgabe erhalten, der Konzilskongregation seine fachliche Meinung mitzuteilen. Der Nuntius schickt voraus, im Archiv der Apostolischen Nuntiatur in München nichts Weiteres außer den offiziellen Akten, die er Cassetta zukommen lässt, auffinden zu können. Pacelli berichtet, Papst Benedikt XIV. habe per Apostolischem Breve vom 1. August 1748 zur Exemtion des Breslauer Bistums den Nuntius von Polen mit der Errichtung des Appellationsgerichts für die zweite und dritte Instanz bevollmächtigt; die zuständigen Richter musste der Nuntius auf Vorschlag des Fürstbischofs nach Anhörung des Domkapitels ernennen. Nach Abschaffung der Nuntiatur wurden Prosynodalrichter eingeführt. - Nach der Säkularisation von Kirchen- und Klostergütern 1810 in Schlesien kam es 1812 zu einer neuerlichen Einführung der besagten Instanzen, jedoch unter staatlicher Aufsicht und mit Laien- neben Kirchenrichtern. Nach Inkrafttreten der Preußischen Verfassung beabsichtigte 1855 der Breslauer Bischof Heinrich Förster, die alten Privilegien wiederherzustellen und erhielt dafür am 12. Januar 1855 ein zehnjähriges Indult vom Heiligen Stuhl, das es ermöglichte, einen Kirchenrichter für die zweite Instanz auf Vorschlag des Kapitels mit Einschaltung des Wiener Nuntius auszuwählen und drei Kirchenrichtern die dritte Instanz nach ähnlichem Verfahren zuzuweisen. Eine Ergänzung dieser Regelung erfolgte durch das Reskript der Kongregation für die Außerordentlichen Kirchlichen Angelegenheiten vom 1. September 1858 und das Breve vom 22. Juli 1864. Nach der Tätigkeitsunterbrechung in der Zeit des Kulturkampfs wurden die wieder eingeführten Prosynodalrichter alle drei Jahre vom Kapitel regelmäßig gewählt und darüber wurde der Nuntius von Wien und später die Konzilskongregation unterrichtet. Pacelli schlussfolgert daraus, dass die Mitwirkung von Laienrichtern weder in Kirchengesetzen noch in den besagten Indulten noch im CIC vorgesehen sei; die Breslauer Diözese stelle außerdem keinen Fall dar, der nach dem Canon 5 des CIC zu regeln sei. Infolgedessen ist Pacelli der Ansicht, bei der Zusammenstellung des Appellationsgerichts seien keine Laienrichter mehr in Betracht zu nehmen.[no subject]
Non appena mi giunse il venerato Foglio N. 5324/17 in data del 3 Gennaio scorso, col quale l'Eminenza Vostra Reverendissima si degnava chiedere il mio modesto parere circa alcuni quesiti proposti da Monsignor Vescovo di Breslavia relativamente alla composizione del tribunale ecclesiastico di quella Curia, mi diedi premura di fare nell'Archivio di questa Nunziatura Apostolica diligenti ricerche affine di conoscere ed esaminare i precedenti storici della questione. Tali indagini però rimasero del tutto infruttuose, giacché, come apparirà in seguito, essa non fu mai trattata in addietro dalla Nunziatura di Monaco, sebbene da quella di Vienna, dalla quale quindi cotesta Sacra Congregazione potrà sempre, qualora lo giudichi necessario, avere al riguardo più ampie notizie. Sono, tuttavia, riuscito a procurarmi i principali Atti Pontifici concernenti la vertenza, in base ai quali mi è stato possibile ricostruire, almeno nelle sue linee fondementali [sic], la storia della medesima.
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Con Breve del 1° Agosto 1748 (Allegato I) il Sommo
Pontefice Benedetto XIV dietro domanda del Re di
Prussia concedeva per la diocesi di Breslavia che le cause di appello in seconda
e terza istanza fossero deferite al Nunzio Apostolico di Polonia, il
quale in ogni singolo caso avrebbe dovuto commetterne il giudizio ad uno degli
ecclesiastici compresi nel relativo elenco presentato dalla Curia
summenzionata.Venuta poi a cessare la sullodata Nunziatura, furono all'uopo eletti dal Vescovo giudici prosinodali, che ottennero la conferma della Santa Sede (Allegati II, III e IV).
In seguito all'epoca della secolarizzazione dei beni ecclesiastici in Prussia, i tribunali vescovili vennero dal potere civile prima soppressi, quindi di nuovo nel 1812 permessi d'intesa col Vescovo, ma furono sottoposti alla sorveglianza ed all'ingerenza dello Stato. Il Concistoro poteva trattare solo le cause matrimoniali, anche in seconda ed in terza istanza, ed i giudici, i quali dovevano essere confermati dal Governo, erano in parte ecclesiastici ed in parte laici. Gli affari ed i processi disciplinari furono rimessi al Vicario generale.
Dopoché la Costituzione prussiana riconobbe nuovamente la libertà della Chiesa, il Vescovo di Breslavia Enrico nel
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1855 si propose di ricostruire i giudizi ecclesiastici
nella sua diocesi in armonia colle disposizioni canoniche e soprattutto di dare una sicura
base giuridica ai tribunali di seconda e terza istanza. A tal fine, mentre chiedeva alla
Santa Sede la sanazione dei precedenti processi e sentenze, supplicava al tempo stesso per
la rinnovazione dell'antico privilegio della diocesi di Breslavia relativamente alle cause
d'appello. Questo nuovo Indulto venne di fatto concesso ad decennium
col Breve del 12 Gennaio 1855 (Allegato V), il quale
stabiliva che il Vescovo col consiglio del suo Capitolo compilasse un elenco di
ecclesiastici idonei e lo trasmettesse poi al Nunzio Apostolico
di Vienna, che ne avrebbe scelti tre come giudici di seconda istanza. Parimenti
gli appelli in terza istanza dovevano essere rimessi al medesimo Nunzio, il quale ne
commetterebbe similmente il giudizio a tre degli ecclesiastici suddetti. "Praeterea
(così disponeva poi il citato Breve) tam Collegio iudicum secundae instantiae, quam tribus
iudicibus in tertia instantia ab Apostolico Nuntio, ut dictum est, deputandis, facultatem
facimus adsciscendi sibi in auxilium2v
adsessores sive auditores ecclesiasticos seu saeculares sacrorum canonum
peritos, qui tamen omni voto deliberativo seu decisivo destituantur". – Questo Indulto venne
poi completato con rescritto della Sacra Congregazione degli Affari
Ecclesiastici Straordinari del 1º settembre 1858 (Allegato VI); ed una proroga ad decennium nei medesimi
termini venne concessa col Breve del 22 Luglio 1864 (Allegato
VII) nel quale si ritrova la stessa clausola circa la esclusione dal
voto deliberativo per gli assessori od aiutanti ecclesiastici e laici.Il Kulturkampf e la destituzione del Vescovo decretata dal Governo nel 1875 impedì anche il funzionamento dei tribunali vescovili, i quali vennero ristabiliti soltanto dopo la nuova provvista di quella Sede vescovile nel 1882. Non si chiese tuttavia una proroga dei Brevi del 12 Gennaio 1855 e del 22 Luglio 1864, ma invece il tribunale di seconda istanza fu costituito ogni triennio in base alla facoltà di deputare i giudici prosinodali e tale designazione venne notificata2 in principio al Nunzio Apostolico di Vienna (Allegato VIII) e poi direttamente a cotesta S. Congregazione.3
3r
Ciò posto, e tenendo presente1) che i sacri canoni hanno sempre assolutamente escluso i laici dall'officio di giudici nelle cause ecclesiastiche (cap. 2. X. de iudiciis II, 1; cap. 18. X de foro competenti II. 2; Schmalzgrueber, lib. I, tit. 29. n. 14; 1. II. tit. 1. n. 83, sq.; Archiv fuer Katholisches Kirchenrecht, t. 53. pag. 331. sq.; Wernz. Ius decret. tom. V. n. 112);
2) che nei particolari surriferiti Indulti pontifici per la Diocesi di Breslavia si parla sempre di persone ecclesiastiche da eleggersi all'ufficio di giudici;
3) che il nuovo Codex iuris canonici (can. 1573 par. 4 e can. 1574) esige che gli officiali ed i vice-officiali, i giudici sinodali e pro-sinodali siano sacerdoti;
4) che il motivo, per cui sembra essersi introdotta ad istanza del Governo la consuetudine di assumere anche i laici come giudici (ossia il fatto che la giurisdizione ecclesiastica si estendeva allora altresì a cause che la potestà civile si è poi riservata), è venuto a cessare;
5) che è parimenti venuta meno qualsiasi ingerenza governativa nella scelta dei giudici ecclesiastici, ed anzi Monsignor Vescovo di Breslavia, da me espressamente interrogato al riguardo, ritiene non esservi da temere alcuna difficoltà da parte dello Stato per una eventuale futura esclusione dei laici (Allegato IX);
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6) che il sullodato Vescovo inclina egli stesso
apertamente a considerare quella consuetudine come un abuso;7) che, secondo il can. 5 del Codex iuris canonici, "vigentes in praesens contra horum statuta canonum consuetudines..., quae quidem centenariae sint et immemorabiles, tolerari poterunt, si Ordinarii pro locorum ac personarum adiunctis existiment eas prudenter submoveri non posse"; condizione questa, la quale non si verifica nel caso attuale;
sembrami subordinatamente che ai dubbi proposti dal più volte lodato Vescovo possa rispondersi:
Ad 1um negative.
Ad 2um affirmative.
Nel sottoporre, pertanto, questo umile parere al superiore giudizio ed all'alta sapienza dell'Eminenza Vostra, m'inchino al bacio della Sacra Porpora e con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
1↑Seitenzählung von den Editoren eingefügt.
2↑"notificata" hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger,
in roter Farbe unterstrichen.
3↑"direttamente ... Congregazione" hds. von
unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger, in roter Farbe unterstrichen.