Dokument-Nr. 1078
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 12. März 1922
Regest
Pacelli übersendet das Protokoll der Landtagsdebatte vom 15. Februar 1922 sowie den in der Sitzung geänderten Text des "Bayerischen Gesetzes über Ergänzung der Bezüge der Erzbischöfe, Bischöfe und Mitglieder der Domkapitel" und des "Bayerischen Gesetzes über Ergänzung des Einkommens der Seelsorgegeistlichen" vom 9. August 1921. Durch diese Gesetze war die Besoldung der Geistlichen an die Besoldungsordnung der Staatsbeamten angeglichen worden. Diese wurde mit Rücksicht auf die Geldentwertung 1921 mehrfach angepasst, worauf nun die Anpassung der Bezüge der Geistlichen folgte.Die Bezüge der Bischöfe – mit Ausnahme der Erzbischöfe, die höhere Bezüge erhalten – werden denen der Regierungspräsidenten, die Bezüge der Domkapitulare denen der Regierungsdirektoren und die der Kanoniker denen der Oberregierungsräte angeglichen. Dem Wunsch des Münchener Erzbischofs Kardinal von Faulhaber, die konkreten Beträge nicht im Gesetz zu nennen, um eine öffentliche Kontroverse zu vermeiden, kam die Regierung nicht nach. Einige BVP-Mitglieder gehen sogar davon aus, dass die genauen Beträge der Gehälter auch ins zukünftige Konkordat aufgenommen werden sollen. Obwohl Artikel 5 des Gesetzes über das Einkommen der Erzbischöfe etc. besagt, dass die rechtliche Natur der die Pflichtleistungen nach Maßgabe des Konkordats von 1817 übersteigenden Leistungen nicht berührt wird, bleiben die gegenwärtigen Staatsleistungen deutlich unterhalb des Niveaus des Konkordats von 1817 zurück, das eine Dotation in Gütern und ständigen Fonds vorsah, die viel bessere Renditen hätten erbringen können. Weil aber diese Bestimmungen nur bis zum Abschluss eines neuen Konkordats Gültigkeit behalten, sah Pacelli von einer Intervention bei der Bayerischen Regierung ab.
Die Angleichung des Einkommens der Seelsorgegeistlichen an die Staatsbeamten der Gruppen X und XI wird für zufriedenstellend gehalten. Pacelli weist auf einen großen Vorteil der neuen Gesetze hin: die Regierung kann zukünftig per Erlass und ohne Intervention des Landtags die Ergebnisse der Anpassung der Gehälter der staatlichen Beamten auf die Geistlichen übertragen, wodurch öffentliche Debatten darüber vermieden werden können.
Betreff
Nuove leggi circa gli assegni del clero in Baviera
Come ebbi già l'onore di riferire all'Eminenza Vostra Reverendissima nel mio rispettoso Rapporto N. 21871 del 15 Settembre scorso, mediante le due leggi del 9 Agosto 1921 vennero regolati nuovamente <in Baviera>1 gli onorari degli Arcivescovi, dei Vescovi e dei membri dei Capitoli cattedrali, nonché la congrua del clero avente cura d'anime, in connessione colla legge sugli stipendi per gli impiegati del 2 Giugno 1920.
Il progressivo deprezzamento della Valuta tedesca ed il conseguente rincaro di tutti i generi di vita rese, nondimeno, necessario già nel passato mese di Dicembre un ulteriore ed assai considerevole aumento negli anzidetti stipendi dei funzionari
26v
dello Stato. Ciò ha
condotto anche ad un corrispondente provvedimento a favore degli
ecclesiastici, effettuato colle due nuove leggi del 15 Febbraio p. p.,
il cui testo, insieme al protocollo della discussione nel Landtag, compio il dovere d'inviare qui accluso all'Eminenza Vostra (Allegati I e II).Secondo la prima di dette leggi (Gesetz vom 15. Februar 1922 über Ergänzung der Bezüge der Erzbischöfe, Bischöfe und Mitglieder des Domkapitel [sic]), gli onorari dei Vescovi sono equiparati a quelli dei Prefetti (Regierungspräsidenten), mentre che i due Arcivescovi di Monaco-Frisinga e di Bamberga godono di un assegno ancor più elevato; gli onorari delle Dignità dei Capitoli cattedrali vengono assimilati a quelli dei direttori di prefettura (Regierungsdirektoren), e gli onorari dei Canonici a quelli dei Consiglieri superiori di prefettura (Oberregierungsräte). In conformità di ciò, era stato (anche da questo Emo Sig. Cardinale von Faulhaber) manifestato il desiderio che nella presente legge, invece di porre le cifre dei relativi onorari (il che, massime nei tempi attuali, può provocare commenti sgradevoli, venendo esse pubblicate poi sui giornali), si fosse indicato semplicemente il gruppo corrispondente dei funzionari dello Stato. Poiché, però, nella succitata legge del 9 Agosto 1921 erano state già introdotte le cifre anzidette, il Governo non
27r
ha creduto di poter accogliere tale proposta, ed il partito popolare
bavarese ha stimato opportuno di non fare a ciò opposizione. Alcuni membri del
partito medesimo, da me interrogati al riguardo, mi hanno tuttavia espresso la opinione che
per il definitivo ordinamento di questa materia nel Concordato si
dovrà assai probabilmente adottare la summenzionata proposta, anche per il motivo che a
causa della instabilità del valore del danaro è impossibile di fissare stabilmente
determinate somme per gli onorari in discorso.L'articolo 5 capoverso 1 della legge medesima enuncia il principio che con essa non rimane alterata la natura giuridica delle prestazioni eccedenti quelle obbligatorie previste nel Concordato del 1817. Ora invece anche coi nuovi aumenti le attuali prestazioni dello Stato in realtà non solo non superano quelle fissate nel Concordato, ma sono ben lungi dal raggiungerle, se si consideri che la dotazione delle Mense arcivescovili e vescovili e dei Capitoli metropolitani e cattedrali avrebbe dovuto consistere in bonis fundisque stabilibus (art. IV), le cui rendite nelle odierne circostanze sarebbero state incomparabilmente superiori agli onorari presentemente pagati dallo Stato. Avevo anzi per tal motivo pensato sul principio di inviare al Governo una Nota diretta ad esprimere le debite riserve circa la succitata disposizione; siccome però nel capoverso seguente si aggiunge che le prescrizioni della legge in discorso hanno
27v
vigore soltanto sino alla
conclusione del nuovo Concordato, e <poiché>2, d'altra parte, il Sig. Ministro del Culto fece durante la discussione abbastanza
soddisfacenti dichiarazioni (cfr. Allegato II pag. 865 [sic] col. 2), mi è sembrato più opportuno di lasciare
la piena e definitiva trattazione di questo importante argomento ai negoziati per il
Concordato medesimo concernenti la situazione economica della Chiesa.In virtù della seconda delle summenzionate leggi (Gesetz vom 15. Februar 1922 über Ergänzung des Einkommens der Seelsorgegeistlichen) gli assegni per le parrocchie privilegiate, alle quali ebbi già occasione di alludere nel citato Rapporto N. 21871, sono equiparati agli stipendi dei funzionari dello Stato del Gruppo XI; per gli altri parroci, a quei del gruppo X. Tale disposizione vien considerata come soddisfacente.
Finalmente è importante di rilevare che in forza degli articoli 4a e 2 delle leggi medesime il Governo, ogniqualvolta si verifichino mutazioni (aumenti o diminuzioni) negli stipendi dei funzionari dello Stato, è senz'altro autorizzato a prendere per via di semplice decreto un corrispondente provvedimento anche a riguardo degli onorari degli ecclesiastici. Finora infatti gli aumenti negli stipendi degli impiegati non portavano con sé un'eguale misura a vantaggio del clero, ma ciò si effettuava soltanto con notevole ritardo ed abbisogna-
28r
va
dell'approvazione del Landtag. Un tale procedimento era sfavorevole, sia perché un
accrescimento degli onorari degli ecclesiastici è più rimarcato e può quindi sollevare
maggior rumore nel pubblico, quando è attuato separatamente, che non se esso ha luogo
insieme col regolamento degli stipendi degli impiegati, sia anche perché il clero doveva
spesso attendere un tempo considerevole prima di ottenerlo. Grazie, invece, alla suaccennata
autorizzazione il Governo è ora in grado di applicare agli ecclesiastici contemporaneamente
e senza intervento del Landtag tutti i miglioramenti, che in avvenire verranno
eventualmente concessi ai funzionari dello Stato.Chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
1↑Hds. von Pacelli eingefügt.
2↑Hds. von Pacelli
eingefügt.