Dokument-Nr. 4139
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 15. September 1921

Regest
Pacelli berichtet über drei im bayerischen Landtag verabschiedete Gesetze, die als Vorbereitung für das Bayernkonkordat von großer Bedeutung seien. Am 27. Juli 1921 wurde das "Religionsgesellschaftliche Steuergesetz" verabschiedet und am 9. August 1921 die Gesetze "über die Ergänzung des Einkommens der Seelsorgegeistlichen" sowie das "über die Ergänzung der Bezüge der Erzbischöfe, Bischöfe und Mitglieder der Domkapitel".
Nach den Bestimmungen der Weimarer Reichsverfassung seien die Religionsgesellschaften Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Steuern erheben dürften. Nach dem neuen "Religionsgesellschaftlichen Steuergesetz" stehe dieses Recht nunmehr nicht mehr nur wie bisher lediglich den Kirchengemeinden und Pfarreien, sondern auch den Diözesen zu. Pacelli geht davon aus, dass sich die acht bayerischen Diözesen nach dem erfolgreichen Modell der Gesamtkirchengemeinden zu einem Gesamtsteuerverband zusammenschließen werden. Der Nuntius begrüßt die Höhe der Steuer als angemessen, weil das Überschreiten der gesetzten Grenze eine zu hohe Belastung für die Steuerpflichtigen mit der Folge von unerwünschten Austritten darstellen würde. Er zeichnet die schwierigen, aber sehr wichtigen Verhandlungen nach, ob juristische Personen nach den Bestimmungen der Weimarer Reichsverfassung und der Bamberger Verfassung gegenüber den Kirchengemeinden als umlagenpflichtig zu gelten haben. Das neue Gesetz habe diese Verpflichtung wieder eingeführt, was der Nuntius in Anbetracht des finanziellen Gewichts der juristischen Personen als erheblichen Vorteil für die Kirche wertet. Von ebenso großer Bedeutung sei die Frage, in welcher Weise die Steuern eingezogen würden. Gemäß § 19 der Reichsabgabenordnung vom 13. Dezember 1919 sehe Artikel 12 des "religionsgesellschaftlichen Steuergesetzes" vor, dass die Verwaltung von Kirchenumlagen der Vertretung des jeweiligen Steuerverbandes zukomme. Infolgedessen habe der bayerische Episkopat beim Reichsfinanzministerium beantragt, die Erhebung der bayerischen Kirchensteuern den zuständigen Finanzämtern zu übertragen. Pacelli konstatiert eine zufriedenstellende Kongruenz des neuen Gesetzes mit Punkt XV. der sogenannten Pacelli-Punktation II vom 4. Februar 1920.
Der Nuntius stellt seinen Erläuterungen über das bayerische "Gesetz betreffend Ergänzung des Einkommens der Seelsorgegeistlichen" vom 9. August 1921 erklärende Worte über die Modalitäten der Zuschüsse zur Besoldung der Seelsorgegeistlichen in Deutschland voran. So müsse in Preußen die Pfarrei oder die Diözese im Fall unzureichender Pfründeneinkommen der Pfarrer, nicht aber der Kooperatoren und Kapläne, unmittelbar für die Bezuschussung aus den Kirchensteuerbeiträgen sorgen. In Bayern hingegen zahle der Staat die fehlenden Beträge bei jeder anerkannten Pfarr- und Kaplanstelle unmittelbar. Die Bayerische Volkspartei konnte sich in den Verhandlungen zum neuen Gesetz durchsetzen, dass das preußische Modell nicht auf Bayern übertragen werde. Darüber hinaus wies sie die Argumentation der Sozialdemokraten zurück, dass das neue Gesetz nicht mit den Bestimmungen der Bamberger Verfassung in Bezug auf die freiwilligen Leistungen an Religionsgemeinschaften in Einklang stünde. Der BVP-Abgeordnete Scharnagl habe darauf hingewiesen, dass es sich nicht bei allen Zahlungen für die Pfarreien um freiwillige Leistungen des Staates handele, sondern etwa bei den inkorporierten Pfarreien um obligatorische Staatsleistungen als Folge der Säkularisation. Pacelli verweist auf die Bedeutung dieser Frage im Hinblick auf die im Artikel 138 der Weimarer Reichsverfassung vorgesehene Ablösung von Staatsleistungen durch die Landesgesetzgebung. Die bayerische Regierung allerdings verstehe alle Gehaltszuschüsse als freiwillige Leistungen des Staates, was auch im neuen Gesetz festgehalten werde. Der bayerische Kultusminister Matt habe jedoch zugestanden, dass zumindest ein Teil derselben obligatorisch sei, was Pacelli für eine eingeschränkte Annahme des Punkts XII der Pacelli-Punktation II interpretiert. Er listet die Verbesserungen auf, die das neue Gesetz geschaffen habe: 1) die Frage sei nunmehr auf gesetzlichem Weg und damit unbefristet geregelt, 2) die Parität zwischen katholischen und protestantischen Geistlichen, die in dieser Frage bisher zu Ungunsten der katholischen Seite geregelt gewesen sei, werde nunmehr besser geachtet, 3) die Stolgebühren und Stipendien würden nicht mehr in das Gehalt eingerechnet, was eine erhebliche Einnahmensteigerung in großen Pfarreien bedeute, 4) die Besoldung der Geistlichen orientiere sich an der Besoldungsordnung der Staatsbeamten und berücksichtige die Teuerung. Pacelli begrüßt das neue Gesetz, das von allen bürgerlichen Parteien im Landtag verabschiedet worden sei und das im Gegensatz zu Preußen zu einer deutlichen Erhöhung der Staatsleistungen geführt habe.
Ursprünglich habe die bayerische Regierung die Frage der Bezüge der Erzbischöfe, Bischöfe und Domkapitulare erst im Konkordat regeln wollen, doch habe sich die Bayerische Volkspartei mit ihrer Argumentation durchsetzen können, dass diese Angelegenheit schnell geregelt werden müsse und dass diese Regelung die Verabschiedung des Konkordats erleichtern würde. Bisher basierten die Bezüge auf den Bestimmungen des Bayernkonkordats von 1817, auf der Erhöhung von 1908 und dem Landtagsbeschluss von 1920. Pacelli beurteilt das neue bayerische "Gesetz betreffend Ergänzung der Bezüge der Erzbischöfe, Bischöfe und Mitglieder der Domkapitel" vom 9. August 1921 insofern als vorteilhaft für die Kirche, als dass zwischen den eigentlichen Bezügen und Dienstaufwandsentschädigungen unterschieden werde. Die Bezüge der Bischöfe blieben allerdings hinter dem Goldwert der Gehaltsätze des alten Konkordats weit zurück und sie befänden sich unterhalb der Teuerungsrate. Die Einwände der Sozialisten gegen das Gesetz habe der BVP-Abgeordnete Held mit Blick auf die aus der Säkularisation hervorgegangenen Verpflichtungen des Staates zurückgewiesen. Es sei mit den Stimmen der bürgerlichen Parteien verabschiedet worden und bleibe bis zum Abschluss des neuen Konkordats gültig.
Betreff
Nuove leggi sulle imposte ecclesiastiche e sugli assegni per il clero in Baviera, e loro rapporti col futuro Concordato
Eminenza Reverendissima,
Il Landtag bavarese verso la fine della Sessione 1920/1921 ha votato tre leggi, le quali sono di notevole importanza per la Chiesa cattolica in Baviera. Nella seduta plenaria del 27 Luglio 1921 venne approvata la legge riguardante le imposte ecclesiastiche, e nella successiva del 9 Agosto le due altre concernenti il supplemento di congrua per il clero parrocchiale e gli onorari degli Arcivescovi, Vescovi e membri dei Capitoli cattedrali. Esse hanno avuto lo scopo di dare fin da ora una sistemazione finanziaria alle società religiose, e particolarmente alla Chiesa cattolica, sia riconoscendo loro il diritto di riscuotere imposte colla cooperazione dello Stato, sia aumentando gli stipendi degli ecclesiastici in vi-
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sta delle difficili condizioni attuali, e possono quindi considerarsi come atti preparatori per il prossimo Concordato.
I. Legge sulle imposte ecclesiastiche (Das religionsgesellschaftliche Steuergesetz) / Alleg. I , II e III /
L'articolo 137 capoverso 6 della Costituzione del Reich (cfr.  Rapporto N. 13822 del 18 Agosto 1919) riconosce alle società religiose (Religionsgesellschaften), che siano corporazioni di diritto pubblico, la facoltà di riscuotere imposte. La cura, poi, di regolare questa materia nei suoi particolari è lasciata nel capoverso 8 alla legislazione dei singoli Stati; tale compito è stato adempiuto dalla Baviera colla presente legge.
Per il passato in Baviera, secondo la ben nota Kirchengemeindeordnung del 24 Settembre 1912, soltanto le singole comunità ecclesiastiche (Kirchengemeinden) o parrocchie erano autorizzate ad esigere imposte per far fronte ai bisogni locali del culto, né era possibile di stabilire una tassa diocesana per i bisogni ecclesiastici generali (Alleg. I pag. 5). Invece in virtù della nuova legge vi sono per la Chiesa cattolica in Baviera due specie di imposte ecclesiastiche:
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1.) La tassa diocesana, che è corrisposta da tutti i cattolici della rispettiva diocesi ed è destinata per scopi ecclesiastici generali, specialmente per l'amministrazione e le istituzioni diocesane, come pure per sussidi a parrocchie particolarmente bisognose o gravate di pesi.
2.) Le imposte parrocchiali ossia delle singole Religionsgemeinden (parrocchie, matrici e filiali), Cfr.  art. 1  e 2.
La prima dovrà essere introdotta in tutte le otto diocesi bavaresi; dipenderà invece dalle condizioni e dai bisogni locali, se, oltre a questa, verrà imposta nelle singole parrocchie anche la seconda. È tuttavia da prevedere che nella maggior parte delle medesime sarà necessario di fare ad essa ricorso.
Già nel passato, in virtù della Kirchengemeindeordnung, nelle grandi città le singole parrocchie si erano unite in una Gesamtkirchengemeinde, affine di esigere le imposte collettivamente ed in modo uniforme. Tale espediente ha dato buoni risultati soprattutto in Monaco. Secondo la nuova legge (art. 18) anche le otto diocesi bavaresi potranno associarsi e formare una unione generale per le imposte (Gesamtsteuerverband); il che renderebbe possibile
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(pur rimanendo intatta l'autonomia giuridica delle singole diocesi) di riscuoterle insieme per tutta la Baviera.
Le tasse ecclesiastiche verranno come finora esatte a guisa di supplemento (centesimi addizionali) a determinate tasse dello Stato. Secondo l'articolo 5  tali supplementi si percepiranno in eguale proporzione.
a) per la imposta bavarese sul reddito (cioè imposta fondiaria, tassa fabbricati, imposta sulle industrie e tassa sul commercio ambulante)
b) per le imposte del Reich sulla rendita e sulle corporazioni.
In questa guisa le diocesi e le parrocchie non sono libere di scegliere fra queste diverse specie di tasse quelle, per le quali vogliano esigere le imposte ecclesiastiche, ma ovunque si percepiscono imposte diocesane o locali, tutte le sunnominate tasse debbono essere messe a contribuzione in proporzione uguale (cfr.  Alleg. III pag. 460 col. 1.).
Le imposte ecclesiastiche, sia diocesane che parrocchiali, non possono sorpassare ciascuna il 10 % della corrispondente tassa dello Stato (art. 5 capov. II – cfr.  Alleg. III pag. 460 col. 1 e 2). Si può ritenere che entro questo limite massimo sarà ben possibile di provvedere ai bisogni delle diocesi e delle parrocchie, perché già con
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esso si ottengono somme rilevanti. Così, per es., chi ha uno stipendio di 20.000 Marchi – come l'ha oggi qualunque impiegato medio – deve pagare il 10 %, ossia 2.000 Marchi d'imposta sulla rendita per il Reich. Se a questa somma si aggiunga la sovrimposta diocesana e parrocchiale in proporzione del 10 %, egli verrà a pagare 400 Marchi di tassa ecclesiastica. Ciò può costituire, specialmente nelle famiglie con numerosa prole, un peso assai sensibile, ed è quindi nell'interesse stesso della Chiesa di non sorpassare il limite assolutamente necessario, affine di non provocare defezioni.
Secondo la Kirchengemeindeordnung le parrocchie avevano bisogno, per introdurre od aumentare le imposte locali, dell'approvazione dello Stato. Questa prescrizione è ora caduta. Invece, qualora la tassa diocesana superi il 5 % della corrispondente tassa governativa, si richiede tale approvazione (art. 5 capov. II).
Sono soggetti al pagamento della imposta diocesana tutti i cattolici domiciliati nella rispettiva diocesi ed obbligati ad una delle tasse governative enumerate nell'art. 5. Sono soggetti alle imposte parrocchiali, secondo la decisione del Landtag, non solo quei cattolici, che
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hanno il loro domicilio nella rispettiva parrocchia, ma anche i cosiddetti Forensen, vale a dire quei fedeli i quali, pur senza essere domiciliati nella parrocchia, vi posseggono un fondo, una casa o uno stabilimento industriale o commerciale e pagano a questo titolo la relativa imposta sul reddito (cfr.  Alleg. II pag. 5 e Alleg. III pag. 46 col. 1).
Una delle questioni più difficili ed importanti è stata quella di includere le persone giuridiche (società per azioni, società a garanzia limitata, ecc.) nelle imposte per la fabbrica delle parrocchie (art. 8). Il diritto antico, cioè la Kirchengemeindeordnung, ammetteva tale obbligo. Allorché però fu discussa in Bamberga nel 1919 la nuova Costituzione bavarese, si riteneva che la Costituzione del Reich avrebbe tolto la possibilità d'imporre tasse ecclesiastiche alle persone giuridiche, e perciò il § 18 capov. III della suddetta Costituzione bavarese garantì alle società religiose ed alle comunità religiose (parrocchie) il diritto di riscuotere imposte soltanto dai loro membri (cfr.  Rapporto N. 14369 del 6 Ottobre 1919). Dopo che però la redazione definitiva dell'articolo 137 della Costituzione del Reich lasciò aperta la facoltà di mettere a contribuzione anche le persone giuridiche, si cercò di ampliare il<n>1 quel senso il testo della Costituzione bavarese, ma invano a causa dell'opposizione del Presidente del Consi-
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glio dei Ministri d'allora, il socialista Hoffmann; come non riuscì nemmeno un posteriore tentativo del partito popolare bavarese allo scopo medesimo. Ora invece nel progetto della nuova legge è stato di nuovo introdotto l'obbligo summenzionato (Alleg. I pag. 2 e 7), e si è potuto ottenere anche su questo punto l'approvazione del Landtag, malgrado le eccezioni sollevate contro dai socialisti (Alleg. III pag. 461 col. 1). In tal guisa le persone giuridiche rimarranno soggette, come per il passato, alla tassa predetta "in ragione del numero dei membri che la confessione religiosa ha sul totale degli abitanti del rispettivo Comune" (art. 9 n. 5). Così, ad esempio, in Monaco, l'80 % circa degli abitanti sono cattolici, il 16 % protestanti. Per conseguenza in questa città una birreria per azioni od altra simile società dovrà contribuire, sulla base dell'80 % delle tasse che essa paga, alle imposte ecclesiastiche per i cattolici, del 16 % a quelle per i protestanti. L'aver potuto mantenere nella presente legge una simile disposizione è stato di somma importanza, perché, senza il concorso delle persone giuridiche, finanziarmente assai potenti, non sarebbe stato più possibile nelle grandi città di fabbricare nuove chiese. – Invece le persone giuridiche non sono tenute ad alcuna con-
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tribuzione per le tasse diocesane.
Un altro punto non meno importante era di stabilire in qual modo e per mezzo di quali organi si riscuoterebbero le tasse ecclesiastiche. Il diritto delle società religiose di esigere imposte è fondato, secondo l'articolo 137 della Costituzione del Reich, sul loro carattere di corporazioni di diritto pubblico. Dette imposte sono quindi contribuzioni di diritto pubblico, alla cui riscossione possono essere adibite le autorità dello Stato. Perciò il § 19 capoverso II del Regolamento per le imposte del Reich del 13 Dicembre 1919 ( Reichsgesetzblatt pag. 1993) dispone che, "Su domanda delle autorità competenti, il Ministro delle Finanze per il Reich deve anche in avvenire affidare agli Uffici di finanza l'amministrazione di altre tasse di diritto pubblico, specialmente delle imposte ecclesiastiche". Se quindi i Vescovi lo domandano, il Ministro delle Finanze per il Reich è tenuto ad affidare agli Uffici di finanza l'amministrazione delle imposte ecclesiastiche, e questi sono obbligati ad assumere e ad eseguire tale incombenza. Colla espressione "amministrazione delle imposte ecclesiastiche" s'intende (come venne dichiarato con decisione del Ministero prussiano per le scienze, le arti e la istruzione pubblica all'Arcivescovo di Colonia del 17 Maggio 1920) tutto ciò che è necessario per la riscossione delle imposte
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medesime; vale a dire, il computo per i singoli contribuenti, la esazione, la quale ha luogo contemporaneamente a quella delle tasse governative sulla stessa bulletta (1), e, all'occorrenza, la riscossione forzata o anche il procedimento per via legale, qualora un contribuente reclami contro la tassazione o la sua elevatezza. Perciò i rappresentanti delle Autorità ecclesiastiche debbono semplicemente fissare l'elevatezza dell'imposta per l'anno corrente e darne comunicazione al competente Ufficio di finanza, il quale s'incarica di tutto il resto.
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Conformemente alla surriferita disposizione fondamentale del succitato § 19 capov. II del Regolamento per le imposte del Reich, l'art. 12 della presente legge stabilisce che l'amministrazione delle imposte ecclesiastiche spetta per sé alla rappresentanza della rispettiva società religiosa, aggiungendo però che questa può chiedere che detta amministrazione venga assunta dagli Uffici di finanza.
Ed infatti i Vescovi della Baviera, nella consueta annuale Conferenza tenutasi in Frisinga il 6-7 corrente, hanno incaricato l'Emo Cardinale Arcivescovo di Monaco di presentare in nome dell'intiero Episcopato bavarese al Ministero delle finanze per il Reich la domanda che la riscossione delle imposte ecclesiastiche venga deferita ai summenzionati Uffici.
Nella citata decisione ministeriale del 17 Maggio 1920 si aggiungeva che probabilmente tale opera si presenterebbe2 dagli Uffici medesimi gratuitamente; in una conferenza, poi, che ha avuto luogo di recente nel Ministero delle Finanze per il Reich, si è dichiarato che le società religiose dovrebbero sostener le spese vive, mentre il Reich porrebbe gratuitamente a disposizione i suoi impiegati.
Le Religionsgesellschaften o società religiose (diocesi) e le Religionsgemeinden o comunità religiose (parrocchie) costituiscono, a norma dell'articolo 2, delle
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unioni per le imposte (Steuerverbände), ciascuna delle quali deve avere una rappresentanza (art. 3). La elezione e la organizzazione di queste rappresentanze (Kirchenverwaltungen) era finora regolata da una legge unilaterale dello Stato, ossia dalla Kirchengemeindeordnung. Invece secondo la nuova legge tale materia è considerata come un affare interno della Chiesa; spetta quindi ai Vescovi di emanare i rispettivi regolamenti, i quali debbono soltanto soddisfare ad alcuni postulati minimi enumerati nell'art. 3.
Tutto considerato, sembra quindi che la nuova legge sulle imposte ecclesiastiche corrisponda sufficientemente al XVe dei noti punti per le trattative concordatarie da me presentati in nome della S. Sede al Governo bavarese il 4 Febbraio 1920, il quale era del seguente tenore:
"La Chiesa ha diritto di riscuotere imposte. Lo Stato esigerà insieme alle sue le dette imposte ecclesiastiche dietro equo compenso".

II.
Legge sul supplemento di congrua per gli ecclesiastici aventi cura d'anime (Gesetz betreffend Ergänzung des Einkommens der Seelsorgegeistlichen) / Alleg. IV , V e VI /.
Il supplemento di congrua per gli ecclesiastici ha luogo in Germania in due diversi modi. – L'uno consiste in ciò che, qualora le rendite del beneficio non siano sufficienti,
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debbono in primo luogo la parrocchia e la diocesi fornire il menzionato supplemento per mezzo delle imposte ecclesiastiche. Lo Stato subentra soltanto in via sussidiaria, versando alle diocesi la somma necessaria per soccorrere quelle parrocchie, che non sono in grado di fornire per intiero il supplemento richiesto. Questo sistema vige in Prussia ed ha costituito anche la base della recente legge del 17 Dicembre 1920, la quale ha regolata questa materia; ove è altresì da notare che detto sussidio governativo è concesso per i parroci, ma non per i cooperatori o cappellani. – L'altro modo consiste in ciò che lo Stato paga direttamente ed immediatamente il supplemento per ogni singolo ecclesiastico avente cura d'anime, senza che la comunità parrocchiale o la diocesi debbano contribuirvi con imposte ecclesiastiche. Questo secondo sistema vigeva finora in Baviera. Nelle trattative preliminari per la nuova legge il Governo bavarese sollevò la questione, se non fosse il caso di adottare il sistema prussiano, di guisa che soltanto una parte della somma occorrente fosse apprestata dallo Stato, mentre che per il resto si sarebbe dovuto provvedere per mezzo di tasse ecclesiastiche. A tale proposta si opposero però energicamente i rappresentanti del partito popolare bavarese, i quali fecero rilevare che in Baviera per il passato non si era mai ricorso a dette imposte per gli onorari degli ecclesiastici, e che sarebbe del tutto impossibile, appena introdotte le tasse diocesane, di esigerle in misura così elevata, da sostenere con esse anche una rilevante
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parte del supplemento di congrua. Non deve infatti dimenticarsi che, sebbene le imposte ecclesiastiche non abbiano incontrato finora eccessive difficoltà, la situazione cambierebbe subito, qualora esse venissero esatte altresì per gli onorari o per i supplementi di congrua del Clero, tanto più che, pure senza di ciò, dovranno essere necessariamente aumentate. Il Governo si arrese a queste considerazioni e diede al suo progetto per base la prassi osservata finora, la quale è rimasta così fissata anche per l'avvenire.
Un'altra questione di principio concerneva i rapporti della nuova legge col § 17 capov. IV della Costituzione bavarese, secondo il quale "nuove prestazioni volontarie dello Stato, dei Comuni e delle unioni di Comuni ad una società religiosa debbono essere coperte, mediante il pagamento di sovrimposte da parte dei membri della società medesima" (cfr. citato Rapporto N. 14369 del 6 Ottobre 1919). In base a questa disposizione i partiti socialisti sostenevano che, trattandosi nel caso presente di nuove prestazioni volontarie dello Stato, avrebbe dovuto ad esse provvedersi mediante le sovrimposte anzidette. Ma contro tale obbiezione fu risposto che la maggioranza del Landtag aveva già interpelato [sic] il succitato capoverso nel senso che esso debba applicarsi soltanto alle leggi, le quali sono fondamentalmente nuove, e non a quelle che sono tali unicamente per l'ammontare della rispettiva prestazione, quale è appunto l'ulteriore accrescimento degli aumenti di stipendio già accordati agli ecclesiastici. Inoltre il Ministro del Culto Dr. Matt
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osservò pure come, dopoché lo Stato bavarese ha quasi completamente perduto il regime delle imposte, le quali per la massima parte (avuto riguardo al provento delle medesime) sono passate nel dominio del Reich, il menzionato capoverso non è più applicabile. In conformità alle surriferite considerazioni il Governo ha evitato di introdurre nel progetto tutto ciò, che avrebbe potuto essere ritenuto come prestazione fondamentalmente nuova, limitandosi a proporre supplementi, i quali solo quanto all'ammontare sorpassavano le già esistenti prestazioni dello Stato (cfr.  Allegato VI, pag. 699-700) –. Oltre a ciò il Sac. Prof.  Scharnagl, deputato del partito popolare bavarese, nelle trattative preliminari non mancò di rilevare come non tutte queste prestazioni possano chiamarsi volontarie, poiché almeno in quei casi, in cui è intervenuta una secolarizzazione, come nelle parrocchie incorporate già a conventi secolarizzati ed in molte parrocchie del Palatinato, si tratta di prestazioni obbligatorie; questione questa di somma importanza per il futuro svincolo previsto dall'art. 138 della Costituzione del Reich, secondo che ebbi già a notare nel più volte citato Rapporto N. 14369. Il Governo bavarese riteneva infatti finora che tutte le prestazioni dello Stato per aumenti di stipendio agli ecclesiastici fossero volontarie, e la nuova legge all'art. 10 contiene la riserva che questa nuova sistemazione non altera la natura giuridica finora riconosciuta a tali prestazioni (cfr.  Alleg. IV pag. 3 col. 1 e pag. 7 col. 2). Tuttavia nelle trattative anzidette il sunnominato Ministro del Culto accettò
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la tesi che almeno una parte di esse (vale a dire le sopra indicate) sono obbligatorie; il che costituisce un considerevole progresso in confronto dell'attitudine di tutti gli altri precedenti Governi bavaresi. In tal guisa si è tenuto almeno in parte conto del XIIº dei punti anzidetti, il quale richiede che nel futuro svincolo restino comprese anche le prestazioni cosiddette facoltative e revocabili dello Stato.
In particolare la nuova legge ha portato i seguenti miglioramenti: 1.) Mentre finora tutti gli aumenti di stipendio per il clero erano basati semplicemente su concessione del Landtag in occasione dell'approvazione del bilancio e valevano quindi soltanto per il corrispondente periodo di tempo (in passato due anni; dopo la nuova Costituzione, un solo anno); invece la nuova sistemazione, essendo stata effettuata mediante legge, ha per sé una durata illimitata ed offre maggiore garanzia di stabilità per l'avvenire.
2º) La eguaglianza di trattamento fra i ministri del culto cattolici e protestanti è ora meglio osservata che per il passato. Gli stipendi erano bensì e sono tuttora rimasti eguali per le due confessioni in forza della cosiddetta "parità". La disuguaglianza tuttavia consisteva in ciò che i cattolici avevano solo 160 parrocchie privilegiate, mentre i protestanti ne avevano 237, sebbene non fossero neppure la terza parte della popolazione. La nuova legge stabilisce invece che la quinta parte delle parrocchie di ciascuna delle due confessioni sia privilegiata; il che equivale per i cattolici a 630 e per i protestanti a 240. In tal modo, mentre questi ultimi rimangono presso a poco nello
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statu quo ante, i cattolici guadagnano 470 parrocchie, raggiungendo così un notevole miglioramento (cfr.  Alleg. IV pag. 10).
3º) Il supplemento di congrua veniva finora calcolato in base ai proventi di fatto del relativo officio ecclesiastico, compresi i diritti di stola e le elemosine di Messe. Ora il partito popolare bavarese è riuscito ad ottenere che questi ultimi non siano inclusi nel calcolo, di guisa che alle somme fissate nella legge si vengono ad aggiungere i diritti di stola e le elemosine di Messe percepiti dal rispettivo parroco o cooperatore; ed analogamente è stato pure stabilito che anche per le Messe fondate debba esser lasciata fuori del computo una somma corrispondente. In tal modo nelle grandi parrocchie i proventi del parroco restano accresciuti di otto o diecimila Marchi e talvolta ancor più; nelle piccole parrocchie l'aumento è naturalmente minore.
4º) L'ammontare degli onorari è stato fissato tenendo conto delle condizioni dei tempi attuali e del progressivo rincaro di tutti i generi. Si è voluto evitare di mettere gli ecclesiastici nella graduatoria degli impiegati dello Stato, perché essi non sono né devono apparir tali. Tuttavia i loro assegni sono stati stabiliti in modo che corrispondano all'incirca a quelli dei funzionari con completa formazione universitaria.
Secondo l'ordinamento del Novembre 1920 lo Stato bavarese spendeva annualmente per il clero cattolico Marchi 46.119.500.-; secondo il progetto presentato dal Governo dette spese sarebbero ascese a Marchi 74.841.650, vale a dire a quasi trenta milioni di più (cfr.  Alleg. IV pag. 10-11), ai quali la legge approvata dal Landtag aggiunge ancora parecchi milioni. Grazie ai lavori preparatori, alla benevola coopera-
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zione del Governo ed alle discussioni preliminari fra i vari gruppi del Parlamento si è potuto ottenere che tutti i partiti borghesi votassero unanimamente in favore. L'opposizione dei socialisti, i quali, basandosi sull'anzidetto § 17 capov. IV della Costituzione, volevano che quelle spese non venissero addossate allo Stato, ma bensì ai membri della rispettiva confessione mediante imposte speciali, rimase così senza effetto.
A guisa di confronto non sarà inutile di rilevare che la Prussia secondo la menzionata legge del Dicembre 1920 spende come contributo agli assegni per gli ecclesiastici cattolici Marchi 41.500.000, ossia circa 35 milioni meno che la Baviera.
III Legge sul supplemento agli assegni degli Arcivescovi, dei V escovi e dei mem bri dei C apitoli cattedrali (Gesetz betreffend Ergänzung der Bezüge der Erzbischöfe, Bischöfe und Mitglieder der Domkapitel) /Alleg. IV, V e VI come sopra/
Contemporaneamente al supplemento di congrua per il clero avente cura d'anime era altresì indispensabile un analogo aumento degli assegni degli Arcivescovi, dei Vescovi e dei membri dei Capitoli cattedrali. Il Governo era sul principio d'avviso che questa materia dovesse essere regolata nel Concordato; ma il partito popolare bavarese, pur desiderando che le trattative concordatarie si concludano al più presto, notò che esse avrebbero tuttavia inevitabilmente richiesto ancora qualche tempo, ed insistette quindi per la immediata sistemazione anche di detto punto, rilevando altresì come un simile provvedimento, lungi dall'essere di ostacolo alla prosecuzione delle trattative mede-
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sime, non avrebbe potuto che agevolarle. Il Ministro del Culto Dott. Matt aderì infine a questo modo di vedere, e con lui l'intiero Gabinetto.
Nell'Allegato IV pag. 16-17 trovansi indicati in colonne parallele i rispettivi assegni 1º) a norma del Concordato del 1817, 2º) in seguito all'aumento del 1908, 3º) in virtù della decisione del Landtag del 18 Novembre 1920, e finalmente 4º) secondo la nuova proposta del Governo approvata dal Landtag. La distinzione quivi introdotta (ed esistente già per i Ministri di Stato e per i Prefetti) fra l'assegno propriamente detto e l'indennizzo per spese d'ufficio è di notevole vantaggio, essendo quest'ultimo esente da imposte. I Vescovi continuano inoltre a godere, come per il passato, l'uso gratuito dei Palazzi episcopali.
Conformemente, poi, a quanto ebbi già a riferire all'Eminenza Vostra Reverendissima nel mio rispettoso Rapporto N. 21437 dell'8 Agosto scorso, su proposta del Sig.  Held, capo della frazione del partito popolare al Landtag, è stato votato a favore del Cardinale bavarese un ulteriore indennizzo di Marchi ventimila annui.
I supplementi fissati nella nuova legge sono almeno per ciò che riguarda i semplici Vescovi (i due Arcivescovi hanno un più elevato assegno), lungi dal corrispondere alle attuali condizioni ed all'enorme rincaro della vita e, come ha osservato la summenzionata Conferenza episcopale di Frisinga, rimangono molto al disotto del valore in oro dei corrispondenti onorari stabiliti dall'antico Concordato. Ciò nonostante, nei dibattiti parlamentari e nella stampa i socialisti hanno mosso contro la legge in discorso aspra opposizione. I loro attacchi però sono stati respinti dal partito popolare bavarese, e specialmente dal predetto deputato Held, il quale ha notato trattarsi di spese, a cui lo Stato
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è obbligato in virtù delle disposizioni concordatarie e le quali inoltre non rappresentano se non una piccola restituzione degli immensi beni tolti alla Chiesa colla secolarizzazione (cfr.  Allegato VI pag. 705 e seguenti).
L'intiera <Anche questa>3 legge fu approvata coi voti dei partiti borghesi contro quelli dei socialisti. A norma dell'articolo 5 capoverso II (cfr. Allegato IV pag. 13) essa ha valore soltanto sino alla conclusione del nuovo Concordato.
Dopo di ciò, chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
(1) Il sistema della esazione cumulativa delle imposte ecclesiastiche con quelle dello Stato ha un'eccezione soltanto in un caso, in cui essa non è possibile, perché non è lo Stato stesso che eseguisce la riscossione delle proprie imposte; vale a dire per le tasse sul reddito degli operai e degli impiegati, le quali vengono ritenute dal padrone sulla rispettiva paga. Questa imposta ecclesiastica viene quindi dallo Stato necessariamente riscossa a parte, sebbene ciò renda pur troppo la esazione più difficile e più sensibile per i contribuenti.
162r, hds. am rechten oberen Seitenrand notiert, vermutlich vom Empfänger: "Risp. 26636".
1Hds. von unbekannter Hand gestrichen und eingefügt.
2Hds. gestrichen, vermutlich von Pacelli.
3Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 15. September 1921, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 4139, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/4139. Letzter Zugriff am: 24.11.2024.
Online seit 14.05.2013, letzte Änderung am 25.02.2019.