Dokument-Nr. 1141
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 13. August 1919

Regest
Pacelli teilt Gasparri den Inhalt des Gutachtens des Kanonisten Josef Hollweck zu den Bischofswahlen in Preußen mit. Dieser sei entschieden für die völlige Freiheit der Kirche von indirekten und direkten äußeren Einflüssen. Er hält es für notwendig, dass der Heilige Stuhl sofort die freien Bischofssitze besetze, und umreißt die Vorschlags- und Ernennungsregelung. Er betont außerdem die Notwendigkeit eines Konkordats. Dem von Hollweck erschöpfend behandelten Thema fügt Pacelli weisungsgemäß seine Anmerkungen hinzu. In Bezug auf die Frage der staatlichen Mitwirkung bei der Besetzung von Bischofsstühlen in Preußen und der Fortgeltung alter Zirkumskriptionsbullen hält Pacelli die Antwort im Sinne des kanonischen Rechts für negativ: es fehle nämlich ein – mindestens stillschweigendes – Zugeständnis der Kirche. Auch unter dem Aspekt des Staatsrechts bestehe gemäß Artikel 137 Absatz 3 der Weimarer Reichsverfassung kein Anspruch mehr auf eine Mitwirkung des Staates. Um nicht überrumpelt zu werden, schlägt Pacelli vor, abzuwarten, bis die Reichsverfassung in allen Ländern ratifiziert worden ist. In Bezug auf die Frage, ob die Besetzung von Bischofsstühlen in Preußen weiterhin den Domkapiteln zustehen soll oder doch dem gemeinen Recht nach Kanon 329, § 2 CIC unterliegen muss, plädiert Pacelli für die Ernennung durch den Heiligen Stuhl. Nichtsdestoweniger bemerkt er in Einklang mit Hollweck, dass bis jetzt tüchtige Bischöfe durch die Domkapitel auf die Bischofssitze erhoben worden sind, und auch, dass es sich um ein altes Privileg handelt, das auch andere Domkapitel, zum Beispiel in der Schweiz, genießen. Eine Reform im Sinne der Entziehung des Wahlrechts in Preußen setzt nach Pacelli die Notwendigkeit voraus, die preußischen Bischöfe zu den Modalitäten dieser Reform zu befragen, und wenn möglich, den preußischen Kapiteln wenigstens die Vorstellung der Liste der Kandidaten zu überlassen, ohne dass der Heilige Stuhl an ihre Vorschläge gebunden sein soll.
Betreff
Sulle elezioni vescovili in Prussia
Eminenza Reverendissima,
Non appena mi giunse in Rorschach, per il tramite del Reverendissimo Monsignor Maglione, il venerato cifrato dell'Eminenza Vostra Reverendissima del 2 Luglio p. p., mi diedi premura di scrivere al Reverendissimo Monsignor Hollweck, chiedendogli a nome di Vostra Eminenza un "breve e sollecito Voto" circa la questione delle elezioni vescovili in Prussia. (1)
La risposta del sullodato Monsignor Hollweck
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mi è pervenuta in due separate lettere (l'una in data del 22 Luglio scorso, l'altra in data del 7 corrente), che qui compiegato compio il dovere di trasmettere all'Eminenza Vostra (All. I e II).
La lettera del 22 Luglio comprende alla sua volta due parti.
Nella prima parte il dotto Canonista prova con argomenti storici e giuridici che la esclusiva da parte dallo Stato nelle elezioni anzidette non è e non può dirsi in alcun modo un diritto della Corona (Kronrecht); il che è senza dubbio verissimo, se una tale espressione si prende non già nel senso di un privilegio accordato dalla Santa Sede alla Corona di Prussia, ma in quello di un preteso jus majestaticum circa sacra secondo la dottrina dei canonisti protestanti.
Nella seconda parte Monsignor Hollweck così si esprime: "Considerando la nostra attuale situazione, la quale soltanto lentamente si chiarisce e si consolida e che probabilmente è ancora esposta a nuovi interni sconvolgimenti, sarebbe, a mio parere, in caso di vacanza delle Sedi vescovili sommamente desiderabile che la Santa Sede avocasse subito completamente a sé ed effettuasse Essa stessa <|>1 le nuove provviste. Si richiede difatti in esse
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una ferma ed unica direzione, che può venire con ogni garanzia di sicurezza soltanto dalla Santa Sede. Occorre invero eliminare anche le influenze dei cosidetti uomini politici cattolici, i quali pure durante la guerra hanno cercato di immischiarsi nelle cose ecclesiastiche, arrecando alla Chiesa più danno che utilità. Le varie opinioni, gli interessi politici ben spesso nascosti, le influenze di circoli scientifici, ed anche i rapporti con acattolici, sono così moltiformi, che la provvista assai meglio riesce per mezzo di informazioni e di proposte fatte alla Santa Sede, la quale poi, ponderando liberamente e complessivamente tutte le circostanze, proceda alla nomina dei Vescovi, anziché mediante le elezioni e le precedenti trattative dei corpi elettorali coi Governi. Anche per la Baviera stimerei ciò del tutto desiderabile. Sarebbe anzi in generale raccomandabile di addivenire ad un ordinamento unico delle cose ecclesiastiche per tutta la Germania, forse in un Concordato coll'Impero, come ebbe già in mira il Cardinale Consalvi al Congresso di Vienna nel 1815."
Nella lettera del 7 corrente, Monsignor Hollweck svolge i punti seguenti:
a) A nessun patto conviene più ammettere un diritto
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di nomina od una qualunque altra ingerenza dello Stato in qualsiasi forma. Gli uffici ecclesiastici debbono essere provvisti con piena libertà e con riguardo soltanto agli interessi della Chiesa. Gli assegni pagati dallo Stato, i quali rappresentano soltanto una parziale restituzione dei beni tolti alla Chiesa all'epoca della secolarizzazione (anno 1802 e seguenti), non debbono in nessun modo valere come fondamento per una qualsivoglia ingerenza. Ciò vale egualmente per la Baviera e per l'intiero Impero germanico, come anche per i territori austriaci. Quindi occorre escludere senz'altro sia la previa presentazione della lista dei candidati al Governo, sia l'invio di Commissari governativi in occasione delle elezioni, sia precedenti proposte. Il Clero ed il popolo odiano queste intromissioni del potere dello Stato. Vi sono bensì dei cosidetti Staatspfaffen (preti governativi), che affettano d'ignorare tale avversione e stimano benefica l'influenza sinora esercitata dallo Stato nella provvista delle Sedi vescovili, ma i suaccennati sentimenti del Clero e del popolo sono malgrado ciò un fatto innegabile.
b) Le elezioni capitolari, laddove i Capitoli hanno saputo mantenere la loro libertà, hanno fatto generalmente buona prova, e di regola sono stati scelti Vescovi idonei. Questa libertà deve essere ai Capitoli assicurata con ogni mezzo; essi
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quindi non dovrebbero essere legati da istruzioni segrete, – che i Governi estorcono in via diplomatica dalla Santa Sede, – a presentare in precedenza la lista dei candidati od a tollerare la presenza di un Commissario governativo all'elezione. I Capitoli debbono compiere tale atto liberamente; ma la diplomazia spiana prima tutte le vie ai nemici della libertà della elezione, contro i quali occorre quasi sempre sostenere una vera lotta. Ciò riesce naturalmente spiacevole ai Capitoli stessi, per quanto essi stimino importante il diritto alla elezione dei Vescovi.
c) Considerando tutte queste difficoltà (conclude Monsignor Hollweck) sarebbe assai desiderabile, se in tutti i territori, i quali son rimasti in seguito alla guerra sciolti dall'antico2 ordinamento della Chiesa di Stato (Germania, Austria), la provvista delle Sedi vescovili fosse fatta dalla Santa Sede juxta modum in Codice praevisum (Can. 329 § 2) dietro proposta dai rispettivi Capitoli cattedrali. Questi dovrebbero presentare almeno tre candidati; la Santa Sede però non avrebbe da essere legata alle proposte del Capitolo. La S. Sede può più facilmente di ogni altro resistere alle importunità degli ecclesiastici bramosi di far carriera, dei partiti politici e dei
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Governi, ed avere nella scelta dinanzi agli occhi soltanto gli interessi della Chiesa. Essa può eleggere eventualmente anche religiosi, qualora ciò sembri utile. Ma l'influenza dei partiti politici, i quali sogliono in tali occasioni farsi innanzi come precipui difensori degli interessi della Chiesa, deve essere esclusa, al pari di qualsiasi altra. Gli ecclesiastici di carriera sanno ben servirsi dei detti partiti per le loro mire. Bando a tutte queste camarille! La Chiesa abbisogna di uomini, che si ispirino unicamente alle idee religiose, e non di persone, per cui lo Stato è tutto o quasi e che sono piuttosto uomini governativi che uomini di Chiesa. Anche il popolo vuole nella Chiesa di Dio uomini di Chiesa, solleciti sopra ogni cosa degli interessi religiosi, qui sentiunt cum Ecclesia3.Essi debbono essere non funzionari dello Stato, ma sacerdoti. La suprema Autorità della Chiesa, riservandosi la provvista delle Sedi vescovili, non deve più tollerare alcuna ingerenza dello Stato non solo diretta, ma anche indiretta, essendo questa anzi più pericolosa.
Nell'ultima parte della sua lettera Monsignor Hollweck svolge incidentalmente alcune considerazioni generali sulla nuova Costituzione dell'Impero; ma, non riguardando esse propriamente il presente argomento, ne farò a suo tempo oggetto di separato Rapporto.
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Il Voto del più volte lodato Monsignor Hollweck, da me sopra riassunto, è così ampio ed esauriente, che a me basta aggiungere soltanto poche e brevi osservazioni in adempimento dell'ordine impartitomi da Vostra Eminenza di manifestare in proposito anche il mio modesto parere.
Conviene, a mio avviso, distinguere due questioni:
La prima, proposta dall'Eminentissimo Cardinale Arcivescovo di Colonia, consiste nel definire se i Capitoli della Prussia siano ancora vincolati dalle disposizioni pontificie (ricordate nel mio precedente rispettoso Rapporto Nr. 12537 del 6 Aprile scorso), le quali insinuavano o prescrivevano loro in vario modo di assicurarsi, prima di procedere all'atto della elezione, che la scelta non cadesse sopra soggetti men grati alla potestà civile; in altri termini, se tale concessione della Santa Sede agli antichi principi della Germania sia passata al nuovo Governo repubblicano.
Dal punto di vista del diritto canonico, a me pare che la risposta debba essere negativa. Trattasi, infatti, di privilegio odioso, il quale restringe la libertà della Chiesa in uno degli atti più delicati ed importanti, quale è la scelta dei Vescovi, e quindi sembra che non possa passare dagli antichi Principi, cui fu accordato, all'at-
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tuale Governo senza una nuova concessione almeno tacita della Santa Sede. Ora, dato soprattutto il carattere dei presenti reggitori della cosa pubblica in Germania, addetti in maggioranza al partito socialista, tale concessione apparisce pericolosa ed inopportuna. Ma inoltre, anche per ciò che riguarda la legislazione civile, nella Costituzione dell'Impero, approvata testé dall'Assemblea Nazionale di Weimar ed entrata proprio oggi in vigore, la quale vincola anche i singoli Stati, si dispone espressamente all'art. l37: "Ciascuna società religiosa ordina e amministra da sé stessa i suoi affari nell'ambito del diritto comune. Essa conferisce i suoi uffici senza cooperazione dello Stato e dei Comuni". Con ciò la Potestà civile ha rinunziato spontaneamente a qualsiasi partecipazione nella provvista degli uffici ecclesiastici. Tuttavia, a mio umile parere, affine di evitare ancor possibili sorprese, difficoltà e complicazioni, occorrerebbe, prima che la Santa Sede si pronunzi, attendere che la suddetta Costituzione venga effettivamente applicata nei singoli Stati.
La seconda questione, cui già accennavo nel succitato mio ossequioso Rapporto Nr. 12537, consiste nel determinare se, eliminata l'ingerenza governativa, con-
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venga che la Santa Sede lasci in vigore nella Prussia (1) il diritto dell'elezione capitolare per le Sedi vescovili o se invece sia più conveniente che anche colà si applichi il diritto comune (can. 329 parag. 2).4
Certamente sarebbe per se assai desiderabile che la nomina dei vescovi venisse fatta anche per la Prussia dalla Santa Sede. Tuttavia occorre pur notare: 1°) che il sistema delle elezioni capitolari (come ammette lo stesso sunnominato canonista) non dà al presente di fatto cattivi risultati. Bisogna anzi riconoscere che i vescovi della Prussia sono attualmente tutti, senza eccezione, degni e zelanti pastori. 2°) che trattasi di antico privilegio, proprio non soltanto dei suddetti Capitoli, ma anche di quelli di Olmütz, di Salisburgo, e di San Gallo, di Coira e di Basilea nella Svizzera. Arrecherebbe quindi (io penso) sorpresa e dolore in Germania, se fosse qui tolto un diritto conservato altrove.
Qualora quindi la Santa Sede intendesse, malgrado ciò, di procedere alla detta riforma, sarebbe, a mio
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subordinato avviso, prudente, anche affine di evitare od almeno di diminuire il suaccennato malcontento, 1°) di chiedere precedentemente il parere di tutti o dei principali Vescovi delle diocesi interessate sul miglior modo di attuare la riforma medesima e 2°) di lasciare possibilmente ai Capitoli una partecipazione nella scelta del novello Pastore, accordando loro, ad esempio (come propone Monsignor Hollweck), la facoltà di presentare una terna di candidati alla Santa Sede, pur senza vincolare con questo la libera elezione ed il supremo giudizio del Santo Padre.
Dopo di ciò, chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con profondissimo ossequio ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico

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(1) Ciò che si dice per la Prussia, vale anche analogamente per le diocesi della provincia ecclesiastica dell'Alto Reno (Bolla Ad dominici gregis custodiam 11 Aprile 1827 e Breve Re sacra 28 Maggio 1827). Quanto alla Baviera, è noto che in essa vigeva finora il sistema della nomina regia a norma del Concordato.
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(1) La stessa questione vale, come si è accennato in principio, anche per le diocesi della provincia ecclesiastica dell'Alto Reno.
6r, am oberen Seitenrand hds. von Gasparri vermerkt: "al S. Padre".
1Nachträglich hds. eingefügt.
2"dall'antico […] può più" hds. am linken Seitenrand angestrichen.
3"qui […] Ecclesia" mit roter Farbe hervorgehoben.
4Hds. Anstreichung, wohl durch Gasparri, am rechten Rand.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 13. August 1919, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 1141, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/1141. Letzter Zugriff am: 27.11.2024.
Online seit 04.06.2012, letzte Änderung am 20.01.2020.