Dokument-Nr. 1141
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 13. August 1919
Regest
Pacelli teilt Gasparri den Inhalt des Gutachtens des Kanonisten Josef Hollweck zu den Bischofswahlen in Preußen mit. Dieser sei entschieden für die völlige Freiheit der Kirche von indirekten und direkten äußeren Einflüssen. Er hält es für notwendig, dass der Heilige Stuhl sofort die freien Bischofssitze besetze, und umreißt die Vorschlags- und Ernennungsregelung. Er betont außerdem die Notwendigkeit eines Konkordats. Dem von Hollweck erschöpfend behandelten Thema fügt Pacelli weisungsgemäß seine Anmerkungen hinzu. In Bezug auf die Frage der staatlichen Mitwirkung bei der Besetzung von Bischofsstühlen in Preußen und der Fortgeltung alter Zirkumskriptionsbullen hält Pacelli die Antwort im Sinne des kanonischen Rechts für negativ: es fehle nämlich ein – mindestens stillschweigendes – Zugeständnis der Kirche. Auch unter dem Aspekt des Staatsrechts bestehe gemäß Artikel 137 Absatz 3 der Weimarer Reichsverfassung kein Anspruch mehr auf eine Mitwirkung des Staates. Um nicht überrumpelt zu werden, schlägt Pacelli vor, abzuwarten, bis die Reichsverfassung in allen Ländern ratifiziert worden ist. In Bezug auf die Frage, ob die Besetzung von Bischofsstühlen in Preußen weiterhin den Domkapiteln zustehen soll oder doch dem gemeinen Recht nach Kanon 329, § 2 CIC unterliegen muss, plädiert Pacelli für die Ernennung durch den Heiligen Stuhl. Nichtsdestoweniger bemerkt er in Einklang mit Hollweck, dass bis jetzt tüchtige Bischöfe durch die Domkapitel auf die Bischofssitze erhoben worden sind, und auch, dass es sich um ein altes Privileg handelt, das auch andere Domkapitel, zum Beispiel in der Schweiz, genießen. Eine Reform im Sinne der Entziehung des Wahlrechts in Preußen setzt nach Pacelli die Notwendigkeit voraus, die preußischen Bischöfe zu den Modalitäten dieser Reform zu befragen, und wenn möglich, den preußischen Kapiteln wenigstens die Vorstellung der Liste der Kandidaten zu überlassen, ohne dass der Heilige Stuhl an ihre Vorschläge gebunden sein soll.Betreff
Sulle elezioni vescovili in Prussia
Non appena mi giunse in Rorschach, per il tramite del Reverendissimo Monsignor Maglione, il venerato cifrato dell'Eminenza Vostra Reverendissima del 2 Luglio p. p., mi diedi premura di scrivere al Reverendissimo Monsignor Hollweck, chiedendogli a nome di Vostra Eminenza un "breve e sollecito Voto" circa la questione delle elezioni vescovili in Prussia. (1)
La risposta del sullodato Monsignor Hollweck
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mi è pervenuta in due separate lettere
(l'una in data del 22 Luglio scorso, l'altra in data del 7 corrente), che qui
compiegato compio il dovere di trasmettere all'Eminenza Vostra (All. I e II).La lettera del 22 Luglio comprende alla sua volta due parti.
Nella prima parte il dotto Canonista prova con argomenti storici e giuridici che la esclusiva da parte dallo Stato nelle elezioni anzidette non è e non può dirsi in alcun modo un diritto della Corona (Kronrecht); il che è senza dubbio verissimo, se una tale espressione si prende non già nel senso di un privilegio accordato dalla Santa Sede alla Corona di Prussia, ma in quello di un preteso jus majestaticum circa sacra secondo la dottrina dei canonisti protestanti.
Nella seconda parte Monsignor Hollweck così si esprime: "Considerando la nostra attuale situazione, la quale soltanto lentamente si chiarisce e si consolida e che probabilmente è ancora esposta a nuovi interni sconvolgimenti, sarebbe, a mio parere, in caso di vacanza delle Sedi vescovili sommamente desiderabile che la Santa Sede avocasse subito completamente a sé ed effettuasse Essa stessa <|>1 le nuove provviste. Si richiede difatti in esse
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una ferma ed unica
direzione, che può venire con ogni garanzia di sicurezza soltanto dalla Santa Sede. Occorre
invero eliminare anche le influenze dei cosidetti uomini politici cattolici, i quali pure
durante la guerra hanno cercato di immischiarsi nelle cose ecclesiastiche, arrecando alla
Chiesa più danno che utilità. Le varie opinioni, gli interessi politici ben spesso nascosti,
le influenze di circoli scientifici, ed anche i rapporti con acattolici, sono così
moltiformi, che la provvista assai meglio riesce per mezzo di informazioni e di proposte
fatte alla Santa Sede, la quale poi, ponderando liberamente e complessivamente tutte le
circostanze, proceda alla nomina dei Vescovi, anziché mediante le elezioni e le precedenti
trattative dei corpi elettorali coi Governi. Anche per la Baviera stimerei ciò del tutto
desiderabile. Sarebbe anzi in generale raccomandabile di addivenire ad un ordinamento unico
delle cose ecclesiastiche per tutta la Germania, forse in un Concordato coll'Impero, come
ebbe già in mira il Cardinale Consalvi al Congresso
di Vienna nel 1815."Nella lettera del 7 corrente, Monsignor Hollweck svolge i punti seguenti:
a) A nessun patto conviene più ammettere un diritto
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di nomina od una qualunque altra ingerenza dello Stato in
qualsiasi forma. Gli uffici ecclesiastici debbono essere provvisti con piena libertà e con
riguardo soltanto agli interessi della Chiesa. Gli assegni pagati dallo Stato, i quali
rappresentano soltanto una parziale restituzione dei beni tolti alla Chiesa all'epoca della
secolarizzazione (anno 1802 e seguenti), non debbono in nessun
modo valere come fondamento per una qualsivoglia ingerenza. Ciò vale egualmente per la
Baviera e per l'intiero Impero germanico, come anche per i territori austriaci. Quindi
occorre escludere senz'altro sia la previa presentazione della lista dei candidati al
Governo, sia l'invio di Commissari governativi in occasione delle elezioni, sia precedenti
proposte. Il Clero ed il popolo odiano queste intromissioni del potere dello Stato. Vi sono
bensì dei cosidetti Staatspfaffen (preti governativi), che affettano d'ignorare tale
avversione e stimano benefica l'influenza sinora esercitata dallo Stato nella provvista
delle Sedi vescovili, ma i suaccennati sentimenti del Clero e del popolo sono malgrado ciò
un fatto innegabile.b) Le elezioni capitolari, laddove i Capitoli hanno saputo mantenere la loro libertà, hanno fatto generalmente buona prova, e di regola sono stati scelti Vescovi idonei. Questa libertà deve essere ai Capitoli assicurata con ogni mezzo; essi
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quindi non dovrebbero essere legati da istruzioni
segrete, – che i Governi estorcono in via diplomatica dalla Santa Sede, – a presentare in
precedenza la lista dei candidati od a tollerare la presenza di un Commissario governativo
all'elezione. I Capitoli debbono compiere tale atto liberamente; ma la diplomazia spiana
prima tutte le vie ai nemici della libertà della elezione, contro i quali occorre quasi
sempre sostenere una vera lotta. Ciò riesce naturalmente spiacevole ai Capitoli stessi, per
quanto essi stimino importante il diritto alla elezione dei Vescovi.c) Considerando tutte queste difficoltà (conclude Monsignor Hollweck) sarebbe assai desiderabile, se in tutti i territori, i quali son rimasti in seguito alla guerra sciolti dall'antico2 ordinamento della Chiesa di Stato (Germania, Austria), la provvista delle Sedi vescovili fosse fatta dalla Santa Sede juxta modum in Codice praevisum (Can. 329 § 2) dietro proposta dai rispettivi Capitoli cattedrali. Questi dovrebbero presentare almeno tre candidati; la Santa Sede però non avrebbe da essere legata alle proposte del Capitolo. La S. Sede può più facilmente di ogni altro resistere alle importunità degli ecclesiastici bramosi di far carriera, dei partiti politici e dei
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Governi, ed avere nella scelta dinanzi
agli occhi soltanto gli interessi della Chiesa. Essa può eleggere eventualmente anche
religiosi, qualora ciò sembri utile. Ma l'influenza dei partiti politici, i quali sogliono
in tali occasioni farsi innanzi come precipui difensori degli interessi della Chiesa, deve
essere esclusa, al pari di qualsiasi altra. Gli ecclesiastici di carriera sanno ben servirsi
dei detti partiti per le loro mire. Bando a tutte queste camarille! La Chiesa abbisogna di
uomini, che si ispirino unicamente alle idee religiose, e non di persone, per cui lo Stato è
tutto o quasi e che sono piuttosto uomini governativi che uomini di Chiesa. Anche il popolo
vuole nella Chiesa di Dio uomini di Chiesa, solleciti sopra ogni cosa degli interessi
religiosi, qui sentiunt cum Ecclesia3.Essi debbono essere non funzionari dello Stato, ma sacerdoti.
La suprema Autorità della Chiesa, riservandosi la provvista delle Sedi vescovili, non deve
più tollerare alcuna ingerenza dello Stato non solo diretta, ma anche indiretta, essendo
questa anzi più pericolosa.Nell'ultima parte della sua lettera Monsignor Hollweck svolge incidentalmente alcune considerazioni generali sulla nuova Costituzione dell'Impero; ma, non riguardando esse propriamente il presente argomento, ne farò a suo tempo oggetto di separato Rapporto.
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Il Voto del più volte lodato Monsignor Hollweck, da me sopra
riassunto, è così ampio ed esauriente, che a me basta aggiungere soltanto poche e brevi
osservazioni in adempimento dell'ordine impartitomi da Vostra Eminenza di manifestare in
proposito anche il mio modesto parere.Conviene, a mio avviso, distinguere due questioni:
La prima, proposta dall'Eminentissimo Cardinale Arcivescovo di Colonia, consiste nel definire se i Capitoli della Prussia siano ancora vincolati dalle disposizioni pontificie (ricordate nel mio precedente rispettoso Rapporto Nr. 12537 del 6 Aprile scorso), le quali insinuavano o prescrivevano loro in vario modo di assicurarsi, prima di procedere all'atto della elezione, che la scelta non cadesse sopra soggetti men grati alla potestà civile; in altri termini, se tale concessione della Santa Sede agli antichi principi della Germania sia passata al nuovo Governo repubblicano.
Dal punto di vista del diritto canonico, a me pare che la risposta debba essere negativa. Trattasi, infatti, di privilegio odioso, il quale restringe la libertà della Chiesa in uno degli atti più delicati ed importanti, quale è la scelta dei Vescovi, e quindi sembra che non possa passare dagli antichi Principi, cui fu accordato, all'at-
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tuale Governo
senza una nuova concessione almeno tacita della Santa Sede. Ora, dato soprattutto il
carattere dei presenti reggitori della cosa pubblica in Germania, addetti in maggioranza al
partito socialista, tale concessione apparisce pericolosa ed
inopportuna. Ma inoltre, anche per ciò che riguarda la legislazione civile, nella
Costituzione dell'Impero, approvata testé dall'Assemblea Nazionale di
Weimar ed entrata proprio oggi in vigore, la quale vincola anche i singoli Stati,
si dispone espressamente all'art. l37: "Ciascuna società
religiosa ordina e amministra da sé stessa i suoi affari nell'ambito del diritto comune. Essa conferisce i suoi uffici senza cooperazione dello Stato e
dei Comuni". Con ciò la Potestà civile ha rinunziato spontaneamente a qualsiasi
partecipazione nella provvista degli uffici ecclesiastici. Tuttavia, a mio umile parere,
affine di evitare ancor possibili sorprese, difficoltà e complicazioni, occorrerebbe, prima
che la Santa Sede si pronunzi, attendere che la suddetta Costituzione venga effettivamente
applicata nei singoli Stati.La seconda questione, cui già accennavo nel succitato mio ossequioso Rapporto Nr. 12537, consiste nel determinare se, eliminata l'ingerenza governativa, con-
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venga che la Santa
Sede lasci in vigore nella Prussia (1) il diritto dell'elezione capitolare per le Sedi
vescovili o se invece sia più conveniente che anche colà si applichi il diritto comune
(can. 329 parag. 2).4Certamente sarebbe per se assai desiderabile che la nomina dei vescovi venisse fatta anche per la Prussia dalla Santa Sede. Tuttavia occorre pur notare: 1°) che il sistema delle elezioni capitolari (come ammette lo stesso sunnominato canonista) non dà al presente di fatto cattivi risultati. Bisogna anzi riconoscere che i vescovi della Prussia sono attualmente tutti, senza eccezione, degni e zelanti pastori. 2°) che trattasi di antico privilegio, proprio non soltanto dei suddetti Capitoli, ma anche di quelli di Olmütz, di Salisburgo, e di San Gallo, di Coira e di Basilea nella Svizzera. Arrecherebbe quindi (io penso) sorpresa e dolore in Germania, se fosse qui tolto un diritto conservato altrove.
Qualora quindi la Santa Sede intendesse, malgrado ciò, di procedere alla detta riforma, sarebbe, a mio
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subordinato avviso, prudente, anche
affine di evitare od almeno di diminuire il suaccennato malcontento, 1°) di chiedere
precedentemente il parere di tutti o dei principali Vescovi delle diocesi interessate sul
miglior modo di attuare la riforma medesima e 2°) di lasciare possibilmente ai Capitoli una
partecipazione nella scelta del novello Pastore, accordando loro, ad esempio (come propone
Monsignor Hollweck), la facoltà di presentare una terna di candidati
alla Santa Sede, pur senza vincolare con questo la libera elezione ed il supremo giudizio
del Santo Padre.Dopo di ciò, chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con profondissimo ossequio ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
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(1) Ciò che si dice per la Prussia, vale anche analogamente
per le diocesi della provincia ecclesiastica dell'Alto Reno (Bolla Ad
dominici gregis custodiam 11 Aprile 1827 e Breve Re
sacra 28 Maggio 1827). Quanto alla Baviera, è noto che in essa vigeva finora il
sistema della nomina regia a norma del Concordato.10r
(1) La stessa questione vale, come si è accennato in
principio, anche per le diocesi della provincia ecclesiastica dell'Alto Reno. 1↑Nachträglich hds. eingefügt.
2↑"dall'antico […] può più" hds. am linken Seitenrand
angestrichen.
3↑"qui […] Ecclesia" mit roter Farbe
hervorgehoben.
4↑Hds. Anstreichung, wohl durch Gasparri, am rechten
Rand.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 13. August 1919, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 1141, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/1141. Letzter Zugriff am: 27.11.2024.Verlinkte Schlagwörter
- Besetzung der bischöflichen und erzbischöflichen Stühle in Preußen2091
- Breve Leos XII. "Re sacra" vom 28. Mai 18272115
- Bulle Leos XII. "Ad Dominici gregis custodiam" vom 11. April 1827 und Breve "Re sacra" vom 28. Mai 18272094
- CIC/1917, Codex Iuris Canonici 19173000
- CIC/1917, can. 03293027
- Geistliche Fakultät1677
- Ius circa sacra2176
- Ius commune (Kirchenrecht)1753
- Konkordat mit Bayern von 181711044
- Privileg und Indult9090
- Reichsdeputationshauptschluss18110
- Reichsregierung (1919-06-21 – 1920-03-27) Kabinett Bauer18010
- Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)19054
- Verfassunggebende Nationalversammlung24027
- Weimarer Reichsverfassung25009
- Weimarer Reichsverfassung, Artikel 13725002
- Wiener Kongress 181525059