TEI-P5
Dokument-Nr. 1176
Eminenza Reverendissima,
Il Governo del Württemberg
ha da
tempo il proposito di regolare nuovamente in via legislativa
la
situazione giuridica delle Chiese, cattolica e protestante, dopo la
rivoluzione
. Avvertito al riguardo da quell'ottimo e Reverendissimo Vescovo, Mons. de Keppler
, mi sono per di lui mezzo con ogni cura adoperato per far
possibilmente eliminare dal progetto in preparazione, il quale era stato confidenzialmente
comunicato dal Ministero del Culto alla Curia vescovile di Rottenburg, tutto ciò che potesse
nuocere alla libertà della Chiesa od altresì pregiudicare la conclusione del futuro Concordato generale per il Reich
.
Ora mi è stato trasmesso dal sullodato Vescovo il testo stampato del progetto in discorso, che dovrà essere prossimamente presentato al Landtag
(Allegati I e II). Dal-
Il § 1 capov. 3 è del seguente tenore: "Per cambiamenti dei limiti territoriali delle Chiese è necessario il consenso dello Stato"; il che, come risulta dalla Motivazione del progetto stesso (pag. 9) concerne, per ciò che si riferisce alla Chiesa cattolica, la circoscrizione della diocesi di Rottenburg, in quanto alla Chiesa stessa son riconosciuti il carattere ed i diritti di pubblica corporazione.
Il § 68 capov. 2 poi dispone che "coll'abrogazione dell'articolo 4 capov. 2
dellalegge del 30 Gennaio 1862
le
Convenzioni colla S. Sede, sulle quali è basata la erezione della diocesi anzidetta,
rimangono intatte in rapporto alla S. Sede medesima". Al qual proposito nella
summenzionata Motivazione (pag. 5) si legge: "La partecipazione dello Stato alla
provvista della Sede vescovile e dei Canonicati è stata regolata in occasione della erezione
della diocesi di Rottenburg mediante Convenzioni del Governo colla S. Sede
(cfr. la Bolla
dell'11 Aprile 1827 coll'annesso Breve del 22 Marzo 1828, nonché la Bolla Provida solersque
del 16 Agosto 1821, ed il regio Rescritto
del
24 Ottobre 1827 circa la pubblicazione delle Bolle pontificie di erezione
dell'Archidiocesi di Friburgo e della diocesi di Rottenburg). Secondo queste Convenzioni la
provvista delle Sede [sic] vescovili avviene per elezione del Capitolo cattedrale, mentre il
Decano, i Canonici ed i beneficiati del Duomo sono nominati alternativamente dal Vescovo e
dal Capitolo stesso; prima della elezione o della nomina il Capitolo od il Vescovo debbono
presentare al Governo una lista di candidati, dalla quale il Governo può cancellare le
persone minus gratae. Queste Convenzioni, data la condizione giuridica internazionale
riconosciuta al Papa, debbono essere equiparate alle Convenzioni fra due Stati da trattarsi
secondo le norme del diritto internazionale. Esse quindi, in virtù dell'articolo 4
della Costituzione del Reich
, il quale dichiara le regole generalmente ammesse del diritto internazionale come
parti integranti ed obbligatorie del diritto germanico, non sono state immediatamente
toccate dalla Costituzione del Reich. Esse quindi <Le
medesime>1 non debbono <per conseguenza>2 essere toccate nemmeno da questa legge. – L'articolo 4
capov. 2 della legge
della Chiesa (Codex juris
canonici
can. 329 § 2
e can. 396 § 1
unito al
can. 3
), lasciano l'elezione del Vescovo al Capitolo
cattedrale e la nomina dei Canonici e beneficiati al Vescovo ed al Capitolo, si dovrà anche
per l'avvenire dare importanza al mantenimento di questo privilegio
,
mentre che la presentazione della lista dei candidati, senza pregiudizio del valore
giuridico delle vigenti Convenzioni, non dovrà essere più richiesta nel frattempo sino alla
modificazione delle Convenzioni medesime".
A mio umile avviso, converrebbe che Mons. Vescovo di Rottenburg, senza pronunziarsi in materia ed evitando da parte sua qualsiasi apparenza di approvazione o di consenso, facesse una esplicita riserva circa i punti surriferiti, dichiarando essere i medesimi di competenza esclusiva della
.
Ad ogni modo, siccome Mons. de Keppler può presentare al Ministero del Culto eventuali osservazioni non oltre il 15 del prossimo mese di Gennaio, oso supplicare l'Eminenza Vostra a farmi pervenire colla maggior possibile sollecitudine le Sue venerate istruzioni sull'argomento.
In tale attesa, m'inchino umilmente al bacio della Sacra Porpora e con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
Online seit 14.05.2013, letzte Änderung am 20.01.2020.
Dokument-Nr. 1176
Pacelli, Eugenio
an Gasparri, Pietro
München, 19. Dezember 1921
Regest
Der Rottenburger Bischof Paul Wilhelm von Keppler informierte Pacelli frühzeitig über die Vorbereitungen eines württembergischen Kirchengesetzes, woraufhin der Nuntius ihn bat, sich dafür einzusetzen, dass keine für die Kirche nachteiligen Bestimmungen verabschiedet werden, die für den Abschluss eines Reichskonkordats hinderlich sein könnten. Von Keppler übermittelte dem Nuntius nun den Text des Gesetzentwurfs, der in den Württembergischen Landtag eingebracht werden soll. Insgesamt haben die Bemühungen des Bischofs nach Pacellis Einschätzung zu guten Ergebnissen geführt. Dennoch muss der Nuntius bei zwei Punkten, nämlich bei der Neuordnung der Diözesangrenzen und bei der Frage der Fortgeltung der Übereinkünfte aus dem 19. Jahrhundert, um Weisung Gasparris bitten. Nach § 1 Absatz 3 des Gesetzentwurfs ist bei der Neuordnung der Diözesangrenzen die Einwilligung der Regierung notwendig. Durch § 68 Absatz 2 des Gesetzentwurfs wird Artikel 4, Absatz 2 des Gesetzes vom 30. Januar 1862 abgeschafft, in dem die Fortgeltung der Vereinbarungen zwischen dem Königreich Württemberg und dem Heiligen Stuhl (Bulle "Ad Dominicis gregis custodiam" von 1827, Breve "Re sacra" von 1828, Bulle "Provida solersque" von 1821 sowie das entsprechende königliche Reskript von 1827) festgeschrieben war. In der Begründung zum Gesetzentwurf wird darauf hingewiesen, dass die Regierung hierdurch in die Lage gesetzt wird, neue Vereinbarungen abzuschließen und Abweichungen von den bisherigen zuzulassen. Dabei soll weiterhin Wert auf den Fortbestand des Bischofswahlrechts der Domkapitel und auf das Recht zur Besetzung der Kanonikate durch den Bischof und die Domkapitel gelegt werden, während auf die Vorlegung der Kandidatenliste verzichtet werden könne. Pacellis schlägt vor, dass Keppler einen ausdrücklichen Vorbehalt gegen diese Punkte formuliert und darauf hinweist, dass die Zuständigkeit hierfür ausschließlich beim Heiligen Stuhl liege. Sollte das keine Wirkung zeigen, soll ein Mitglied der Zentrumsfraktion den Vorbehalt im württembergischen Landtag wiederholen. Da Keppler seine Anmerkungen am 15. Januar 1922 im Kultusministerium vorlegen soll, bittet Pacelli zeitnah um Instruktionen.Betreff
Legislazione ecclesiastica nel Württemberg
Il Governo del Württemberg





Ora mi è stato trasmesso dal sullodato Vescovo il testo stampato del progetto in discorso, che dovrà essere prossimamente presentato al Landtag

2v
l'esame del medesimo risulta che gli
sforzi suaccennati non sono rimasti senza successo, salvo qualche particolare disposizione,
ivi ancora rimasta, e sulla quale richiamerò senza indugio allo stesso scopo l'attenzione di
Mons. de Keppler. Su due punti tuttavia mi è necessario d'implorare le superiori istruzioni
dell'Eminenza Vostra Reverendissima, vale a dire sul § 1 capoverso 3 e sul
§ 68.Il § 1 capov. 3 è del seguente tenore: "Per cambiamenti dei limiti territoriali delle Chiese è necessario il consenso dello Stato"; il che, come risulta dalla Motivazione del progetto stesso (pag. 9) concerne, per ciò che si riferisce alla Chiesa cattolica, la circoscrizione della diocesi di Rottenburg, in quanto alla Chiesa stessa son riconosciuti il carattere ed i diritti di pubblica corporazione.
Il § 68 capov. 2 poi dispone che "coll'abrogazione dell'articolo 4 capov. 2


3r
Ad Dominici gregis custodiam




3v
del 30 Gennaio 1862 imponeva
al Governo l'obbligo legale di mantenere e di applicare i diritti dello Stato derivanti
dalle dette Convenzioni. Col § 68 del progetto, il quale propone l'abrogazione del
succitato art. 4 capov. 2, tale obbligo viene a cadere. Il Governo quindi è posto
in grado di concludere nuove Convenzioni, e di ammettere modificazioni delle Convenzioni,
senza intervento del Parlamento. Poiché le Convenzioni esistenti, le quali importano una
deroga al diritto comune





A mio umile avviso, converrebbe che Mons. Vescovo di Rottenburg, senza pronunziarsi in materia ed evitando da parte sua qualsiasi apparenza di approvazione o di consenso, facesse una esplicita riserva circa i punti surriferiti, dichiarando essere i medesimi di competenza esclusiva della
4r
S. Sede, e che, qualora malgrado ciò essi rimanessero
nel progetto, una simile riserva e dichiarazione venisse rinnovata al Landtag dal
rappresentante della frazione del Centro
Ad ogni modo, siccome Mons. de Keppler può presentare al Ministero del Culto eventuali osservazioni non oltre il 15 del prossimo mese di Gennaio, oso supplicare l'Eminenza Vostra a farmi pervenire colla maggior possibile sollecitudine le Sue venerate istruzioni sull'argomento.
In tale attesa, m'inchino umilmente al bacio della Sacra Porpora e con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
1↑Hds. gestrichen und eingefügt, vermutlich von
Pacelli.
2↑Hds. eingefügt von
Pacelli.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 19. Dezember 1921, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 1176, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/1176. Letzter Zugriff am: 20.05.2025.Verlinkte Schlagwörter
- Bulle Leos XII. "Ad Dominici gregis custodiam" vom 11. April 1827 und Breve "Re sacra" vom 28. Mai 18272094
- Bulle Pius' VII. "Provida solersque" vom 16. August 18212111
- CIC/1917, Codex Iuris Canonici 19173000
- CIC/1917, can. 0003257
- CIC/1917, can. 03293027
- CIC/1917, can. 0396256
- Deutsche Zentrumspartei in Württemberg28026
- Ius commune (Kirchenrecht)1753
- Privileg und Indult9090
- Reskript König Wilhelms I. von Württemberg vom 24. Oktober 1827255
- Revolution in Württemberg18121
- Verhandlungen über ein Konkordat mit dem Deutschen Reich 1919-192224010
- Weimarer Reichsverfassung25009
- Weimarer Reichsverfassung, Artikel 00425058
- Württembergische Regierung (1920-06-23 – 1924-04-08) Kabinett Hieber25066
- Württembergischer Landtag, Weimarer Republik25049
- Württembergisches Gesetz betreffend die Regelung des Verhältnisses der Staatsgewalt zur katholischen Kirche vom 30. Januar 1862253
- Württembergisches Gesetz betreffend die Regelung des Verhältnisses der Staatsgewalt zur katholischen Kirche vom 30. Januar 1862, Artikel 0423042
- Württembergisches Kirchengesetz vom 3. März 19245047