Dokument-Nr. 14738
Pacelli, Eugenio an Sbarretti, Donato Raffaele
München, 10. Mai 1924
Regest
Pacelli übermittelt dem Präfekten der Konzilskongregation Sbarretti seine Stellungnahme zur Bitte des Meißener Domkapitels um die Wahl neuer Domkapitulare. Der Nuntius sieht ein solches Recht des Domkapitels anhand der Geschichte des Bistums seit seiner Gründung durch Bischof Bruno II. 1221 bis zur Gegenwart als nicht gegeben. Das besagte Recht entsprach Pacelli zufolge nämlich bis zur Auflösung des Bistums 1559 einem Privileg. Dieses wurde daraufhin gewohnheitsrechtlich vom Bautzener Kapitel weitergeführt. Nach der Wiedererrichtung des Bistums Meißen wurde es jedoch gemäß can. 403 CIC/1917 aufgehoben und von Benedikt XV. in der Apostolischen Konstitution "Sollicitudo omnium Ecclesiarum" vom 24. Juni 1921 nicht erneut gewährt. Anwendbar ist daher das gemeine Recht. Über die rechtliche Angelegenheit hinaus bleibt nach Pacellis Ansicht die Frage zu beantworten, ob die erbetene Befugnis für dieses eine Mal als Gnadenakt erteilt werden soll. Der Grund für das Bittgesuch des Domkapitels, den Pacelli für triftig hält, besteht nach Erklärung des Meißener Bischofs Schreiber darin, ihn von der Verantwortung der Wahl der Domkapitulare zu befreien und somit feindselige Reaktionen von Seiten des wendischen Klerus ihm gegenüber zu verhindern. In Bezug auf die zu besetzenden Kanonikate übt außerdem die sächsische Regierung durch den Präsidenten des sächsischen Oberverwaltungsgerichts von Oppen das ehemalige Kollationsrecht des königlichen Hauses für die Präbende des Propstes aus. Dieses angebliche Recht stützt sich auf eine nach Pacellis Ansicht verfälschte Bulle Sixtus' IV. aus dem 15. Jahrhundert und ist nach dem Sturz der Monarchie nicht weiter tolerierbar.Betreff
Sulla istanza del Capitolo cattedrale della diocesi di Meissen in Bautzen circa la
elezione di nuovi canonici
Mi pervenne il 10 del passato mese di Marzo il venerato Dispaccio N. 1374/24 in data del 28 Febbraio c.a., insieme alla istanza del Capitolo cattedrale della diocesi di Meissen in Bautzen, che compio il dovere di ritornare qui acclusa all'Eminenza Vostra Reverendissima.
Per ciò che riguarda la questione di diritto, sembra, a mio subordinato parere, che non competa attualmente al sullodato Capitolo il privilegio di eleggere i nuovi Canonici.
Il Capitolo collegiato di S. Pietro in Bautzen, fondato da Brunone II, Vescovo di Meissen, il 24 Giugno 1221, godeva - in virtù di varie ordinazioni dello stesso fondatore degli anni 1222-1226 e del Decreto o Confirmatio Apostolica del B. Conrado di Urach, Cardinale Vescovo di Porto e S. Rufina e Legato Apostolico in Germania, in data dell'11 (?) Novembre 1224(1) - il privilegio di eleggere le Dignità - Preposto e Decano (il primo tuttavia de Choro Misnensis Ecclesiae cathe-
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dralis ossia de gremio Capituli Misnensis) - ed i Canonici, ad eccezione dello
Scolastico e del Custode, la cui nomina fu da Brunone II riservata a sé ed ai suoi
successori. Allorché la S. Sede nel 1921 ripristinò la diocesi di
Meissen
(1) - il cui ultimo Vescovo Giovanni IX de Haugwitz aveva nel 1559 miseramente apostatato, abbracciando
l'eresia di Lutero, - il Capitolo nel
Promemoria del 17 Marzo di quell'anno (da me trasmesso alla
Segreteria di Stato col Rapporto N. 20437)
chiese il mantenimento dell'anzidetto diritto; ma il S. P.
Benedetto XV
di gloriosa memoria nella Costituzione Apostolica "Sollicitudo omnium
Ecclesiarum" del 24 Giugno 1921 stabilì quanto segue:"Mandamus ut Capitulum collegiale S. Petri in Bautzen in Capitulum cathedrale dioecesis Misnensis erigatur; in eiusque gratiam et favorem volumus ut firma maneant et confirmentur, iuxta novissima Codicis iuris canonici decreta, propria statuta capitularia, necnon omnia privilegia et iura, quae hactenus legitime obtinuit, firma tamen electione canonicorum et Dignitatum Capituli ad tramitem iuris communis..." ( Acta Apostolicae Sedis , vol. XIII, ann. 1921, pag. 410).
Né il Capitolo di Bautzen potrebbe, a mio umile avviso, fare appello alla "lex fundationis". Per ciò infatti si richiederebbe che avesse esso stesso costituito la dote de suis bonis (S. C. Concilii, Utinen., Collationis Mansionariatum, die 10 Februarii 1923 - in Acta Apostolicae Sedis, vol. XV, ann. 1923,
2r
pag.
547); ora invece, secondo che risulta dai suaccennati documenti, la dotazione fu fatta dal
medesimo fondatore Brunone II "partim suis, partim sui pie defuncti Praedecessoris
sumptibus" (op. cit. pag. 54). Il diritto quindi di eleggere le Dignità ed i Canonici
non spettava al Capitolo ex titulo fundationis, ma ex mero privilegio
(1), revocato
espressamente dal can. 403. Lo stesso parmi debba dirsi pure
della opzione, proibita dal can. 396 § 2,
reprobata contraria consuetudine, non potendosi per il medesimo motivo invocare
nemmeno per essa la lex fundationis.La questione quindi si riduce, se non erro, a vedere se convenga o no di accordare al Capitolo pro hac vice per via di grazia tale facoltà. - A questo riguardo non sarà forse inutile di notare come, non essendo ancora regolati ex novo in vari Paesi della Germania i rapporti fra Chiesa e Stato dopo i rivolgimenti politici del 1918, la S. Sede ha ripetute volte concesso provvisoriamente2 che la provvista dei Canonicati vacanti nei rispettivi Capitoli fosse fatta secondo l'uso vigente
2v
sinora in virtù delle antiche Convenzioni
concordatarie, sebbene colla espressa clausola pro hac vice et sine praeiudicio futuri
temporis. Tale ragione non sembra tuttavia che valga, almeno nella stessa misura,
per il Capitolo della diocesi di Meissen, non esistendo per la Sassonia una simile Convenzione. Né giova, a quanto parmi, l'argomento esposto nella
istanza in esame, che cioè "modus hic suppletionis collegii multum profuit, ut Capitulum,
semper fidele permanens, hanc partem dioecesis Misnensis religioni catholicae et Sanctae
Sedi Apostolicae firmiter addictam per omnia discrimina temporum infestissimorum
servaverit", giacché questa considerazione, di discutibile valore storico, non è ad ogni
modo più applicabile ai nostri tempi. Non avendo quindi trovato nella istanza stessa alcun
chiaro e grave motivo per la concessione dell'implorata grazia, mi sono rivolto per gli
opportuni schiarimenti3 al Revmo Vescovo di Meissen, Mons. Cristiano Schreiber
, ottimo e zelante Prelato, che l'aveva raccomandata. Egli mi ha risposto essere
stato a ciò mosso dalle agitazioni nazionalistiche dei Venedi (Wenden), di origine
slava, abitanti nella Lusazia superiore sassone, i quali, sebbene costituiscano fra i
cattolici della diocesi di Meissen soltanto una minoranza, tuttavia, anche a causa di
influenze provenienti dalla vicina Czeco-Slovacchia, sono, compresi gli ecclesiastici, molto
eccitati e muovono contro il Vescovo tedesco una lotta ben spesso assai viva, anche
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sui pubblici fogli. Attualmente nel Capitolo di Bautzen su sei(1) Canonici (tre residenti e tre non residenti) quattro sono
tedeschi e due Venedi. In vista di ciò Mons. Schreiber riterrebbe necessario "ut
responsabilitas electionis pro hac vice ab episcopo ad totum Capitulum
devolvatur";4
desidererebbe, in altri termini, di non prendere pro hac vice su di sé la
responsabilità della nomina dei nuovi Canonici, per la quale potrebbe facilmente essere
esposto a rinnovati violenti attacchi da parte del clero venedo. L'Eminenza Vostra
giudicherà se tale motivo, il quale sembrami meritevole di considerazione, sia sufficiente
per accordare la grazia in discorso.5
Per ciò, infine, che si riferisce al numero dei nuovi Canonici da eleggersi, ho chiesto al sullodato Vescovo quali fossero al riguardo i desideri del Capitolo. Avendomi, però, egli significato con lettera in data di ieri che, a causa dell'assenza, per ragioni di salute, del Decano Mons. Skala , non potrebbe darmi una risposta se non fra circa quattro settimane, ho creduto di non poter ritardare più oltre l'invio del presente rispettoso Rapporto. Mons. Schreiber mi ha tut-
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tavia in via riservata
comunicato essere egli personalmente di parere che, siccome la provvista delle prebende,
presentemente vacanti, dello Scolastico e del Custode è, anche secondo l'antico privilegio,
riservata (come si è accennato) al Vescovo, basterebbe forse se al Capitolo fosse permessa
pro hac vice la elezione di un Canonico residente, con che il numero dei Canonici di
questa categoria sarebbe portato a sei.6
Quanto al Preposto, esso (come si è parimenti detto più sopra) doveva essere eletto, secondo le primitive ordinanze di Brunone II e del B. Conrado di Urach, e gremio canonicorum Capituli cathedralis Misnensis. Essendo questo Capitolo passato pure nel Sec. XVI all'eresia luterana, i Principi elettori protestanti della Sassonia, e poi pur troppo anche la dinastia cattolica fino all'ultimo Re (ancora vivente) Federico Augusto III , pretesero, fondandosi su di una falsa Bolla pontificia e malgrado le proteste del Capitolo di Bautzen, il jus collationis di detta Prepositura, conferendola a laici protestanti, i quali naturalmente non facevano altro che percepirne i frutti. Attualmente è in possesso di tale prebenda il Sig. Dr. von Oppen , già Presidente del Tribunale superiore amministrativo. Ora, caduta la Monarchia, è necessario che, appena il menzionato Signore avrà cessato di vivere, sia posto termine a così enorme abuso e l'Autorità ecclesiastica proceda senz'al-
4r
tro alla regolare nomina del Preposto.Chinato umilmente al bacio della sacra Porpora con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Dell'Eminenza Vostra Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
(1)↑Cfr.
Statuten des Collegiatstiftes St. Petri zu Budissin in ihrer Entstehung und
Fortbildung, Budissin 1858, pag. 2-4.
(1)↑In virtù della Costituzione Apostolica
"Sollicitudo omnium Ecclesiarum" del 24 Giugno 1921 la ripristinata
diocesi conservò l'antico titolo di Meissen, ma la sede vescovile fu stabilita in
Bautzen ed il Capitolo Collegiato di S. Pietro in detta città venne
elevato a Capitolo cattedrale.
(1)↑Ciò sembra risultare anche dai termini stessi della
summenzionata Confirmatio Apostolica del B. Conrado di Urach: "... Quia nobis
humiliter supplicastis, ut vobis facultatem liberam concedere dignaremus eligendi
personas idoneas in Canonicos ad vacantes Praebendas Eccliae vestrae, ... vestris
humillibus precibus inclinati vobis auctoritate Legationis qua fungimur concedimus
facultatem eligendi Canonicos, ut petistis, ...".
(1)↑La istanza parla di
quattro Canonici residenti e tre non residenti; ma ora anche i primi sono ridotti a tre,
essendo recentemente morto il Canonico Scolastico Mons. Anselmo
Rotzinger
.
1↑Seitenzählung von den Editoren eingefügt.
2↑"la S.
Sede" und "provvisoriamente" hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger, in
roter Farbe unterstrichen. Der ganze Absatz "vari Paesi... l'uso vigente" wurde zudem
hds. in roter Farbe am linken Seitenrand angestrichen.
3↑"schiarimenti" hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom
Empfänger, in roter Farbe unterstrichen.
4↑"In vista... Capitulum devolvatur" hds. von unbekannter Hand,
vermutlich vom Empfänger, am rechten Seitenrand in roter Farbe angestrichen.
5↑"L'Eminenza Vostra... in discorso" hds. von
unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger, am linken Seitenrand in roter Farbe
angestrichen.
6↑"di parere... a sei" hds. von unbekannter
Hand, vermutlich vom Empfänger, am linken Seitenrand in roter Farbe angestrichen. "pro
hac vice ... a sei" zudem von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger, am rechten
Seitenrand in roter Farbe angestrichen.