Dokument-Nr. 272
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 28. Mai 1921

Regest
Pacelli berichtet über den Entwurf eines Reichsschulgesetzes zur Ausführung des Artikels 146 Abs. 2 der Weimarer Reichsverfassung, dessen Text er beiliegend übersendet. Der Entwurf sieht verschiedene Schulen vor: die Gemeinschaftsschule als Regelschule, die Bekenntnisschule und die bekenntnisfreie Schule, wobei diese erneut nach weltlicher Schule und Weltanschauungsschule unterschieden wird.
1. In der Gemeinschaftsschule ist Religionsunterricht zwar ordentliches Lehrfach, doch muss der sonstige Unterricht ausschließlich auf der Grundlage des gemeinsamen nationalen Bildungsguts erteilt werden, da sie für alle Schüler offen ist, wie in der Begründung des Entwurfs erläutert wird. Deshalb sieht Pacelli in ihr in Wirklichkeit eine bekenntnisfreie und areligiöse Schule, die der religiösen Durchdringung des Unterrichts entbehrt. Der SPD-Abgeordnete Gustav Radbruch hat die Gemeinschaftsschule zu Recht als so ähnlich der laizistischen bezeichnet, dass man sie verwechseln könne. Der einzige Unterschied besteht im konfessionellen Religionsunterricht, dessen Besuch jedoch von der Willenserklärung der Erziehungsberechtigten abhängt.
2. Die Bekenntnisschule nimmt in der Regel nur Schüler eines bestimmten Bekenntnisses auf, sodass der gesamte Unterricht daher im Geiste dieses Bekenntnisses zu erteilen ist und die Lehrkräfte dem Bekenntnis angehören müssen, für das die Schule bestimmt ist. Was unter Angehörigkeit zu verstehen ist, wird den einzelnen Ländern überlassen, muss aber nach objektiven Kriterien erfolgen. Pacelli hält das ausschließlich externe Kriterium der Objektivität für unzureichend, weil ein Lehrer objektiv einem bestimmten Bekenntnis angehören könnte, obwohl er innerlich von diesem abweicht. Ähnlich wie Radbruch sieht Pacelli in der Wahl der Lehrer eine Frage über Leben oder Tod einer Schule und kritisiert die Bestimmungen des Artikels 143 Abs. 2 WRV über die Lehrerausbildung als unzureichend. Darüber hinaus hält er es nicht für tragbar, dass in der Bekenntnisschule Lehrbücher für Literatur und bekenntnisfreie Geschichte verwendet werden, die denen in der Gemeinschaftsschule ähneln, und die Bekenntnisschule somit ihrem konfessionellen Charakter nicht mehr gerecht werden kann. Der Gesetzesentwurf trägt dem in § 3, Abs. 3 nach Pacellis Dafürhalten zu wenig Rechnung. Der Nuntius begrüßt hingegen die Bestimmungen über die bekenntnisüblichen Religionsübungen und Gebräuche gemäß § 3 Nr. 4 des Entwurfs, und hofft, dass auch die Auswahl der Lehrer und die Schulaufsicht eine bessere Regelung erhalten. In der Allgemeinen Rundschau wird darauf hingewiesen, dass die Schulaufsicht ebenfalls nach dem Prinzip der Gemeinschaftsschule, Bekenntnisschule und weltlicher Schule aufgeteilt sein müsse. Nach Artikel 149 Abs. 1 WRV liegt die Schulaufsicht, die in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der betreffenden Religionsgesellschaft durchgeführt werden soll, beim Staat. Damit wird der Kirche ein beschränktes Einflussrecht zugestanden, die darauf drängen soll, dass die Person des Schulinspektors eine ausreichende Garantie dafür gibt, dass die Schule im konfessionellen Sinn geführt wird.
3. In der bekenntnisfreien Schule wird kein Religionsunterricht erteilt. Sie gliedert sich in die weltliche Schule und die Weltanschauungsschule auf. A) Die weltliche Schule ist ähnlich der Gemeinschaftsschule offen für alle Schüler und Lehrer jeglicher Religion oder weltanschaulicher Sekte. Sie folgt den üblichen Lehrplänen, jedoch können die Lehrbücher dem Charakter der Schule angepasst werden, was Pacelli als offen religionsfeindlich interpretiert. B) Weltanschauungsschulen dürfen nur für Schüler einer bestimmten Weltanschauung gegründet werden, deren Vereinigung gemäß Artikel 137 WRV die Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts genießt.
4. In Baden, in Hessen und in der Provinz Nassau bleibt gemäß § 15 des Gesetzentwurfs und Artikel 174 WRV die Simultanschule erhalten, während in den anderen Ländern inklusive Bayern gemäß § 14 die Simultanschule durch die Gemeinschaftsschule ersetzt werden muss.
Die Bestimmungen des Artikels 146 Abs. 2 Weimarer Reichsverfassung über die Möglichkeiten der Gründung von Bekenntnisschulen werden im Schulgesetzentwurf präzisiert.
1) Es regelt die Formalitäten mit denen die Erziehungsberechtigten die Gründung von Bekenntnisschulen (oder von bekenntnisfreien Schulen) beantragen können. Auf den Antrag folgt ein befristetes Anmeldungsverfahren, das die Feststellung der Schülerzahl ermöglicht. Die Länder bestimmen, innerhalb welcher regelmäßig wiederkehrenden Frist Anträge auf Neueinrichtung einer Bekenntnis- oder bekenntnisfreien Schule gestellt oder wiederholt werden können. § 13 des Gesetzentwurfs bestimmt, dass bei bereits existierenden Bekenntnis- oder bekenntnisfreien Schulen davon ausgegangen wird, dass die oben genannten Voraussetzungen erfüllt sind.
2) Die Einrichtung oder Beibehaltung einer beantragten Schule darf einen geordneten Schulbetrieb im Sinne Artikel 146 Abs. 2 WRV nicht beeinträchtigen. § 9 Abs. 1 des Schulgesetzentwurfs bestimmt, dass die Einrichtung oder Beibehaltung einer beantragten Schule einen geordneten Schulbetrieb nicht schon dann beeinträchtigt, wenn die beantragte Schule selbst wegen ihrer Schülerzahl die in der betreffenden Gemeinde übliche Klassengliederung nicht erreicht. Eine solche Beeinträchtigung liegt dann vor, wenn durch die Einrichtung oder Beibehaltung der beantragten Schule der in der Gemeinde erreichte Stand der gesamten Schulorganisation erheblich herabgesetzt, oder die Verwirklichung der in den Gemeinden der betreffenden Art an die Gliederung des Schulwesens billigerweise zu stellenden Anforderungen verhindert wird. Pacelli hält diese unklar formulierte Bestimmung zum geordneten Schulbetrieb für nicht im Sinne der Reichsverfassung und verweist auf die entsprechenden Forderungen des deutschen Episkopats, die er mit seinem Bericht vom 30. November 1920 übersendet hat. Der Gesetzesentwurf überlässt alle weiteren Bestimmungen zum geordneten Schulbetrieb dem Landesrecht, das nach § 11 jedem Antragsteller ein verwaltungsgerichtliches Verfahren zugestehen muss, in dem er die Ablehnung des Antrages anfechten kann, wobei die letztendliche Entscheidung dem Reichsverwaltungsgericht zusteht. Der Reichsrat lehnt dies jedoch ab, weil die konkrete Anwendung des Gesetzes in die Zuständigkeit der Länder falle.
Die Verfechter der bekenntnisfreien Schule kritisierten den Gesetzesentwurf scharf, zum Beispiel auf dem Kongress des Bundes entschiedener Schulreformer am 17. Mai 1921 in Frankfurt, wo Paul Oestreich eine Erklärung gegen die Preisgabe der nationalen Einheitsschule verlesen hatte, über die die Kongressteilnehmer abstimmten. Auf der Vertreterversammlung des Deutschen Lehrervereins vom 16.-18. Mai 1921 in Stuttgart wurde vor allem kritisiert, dass der Gesetzentwurf vorsah, dass Bekenntnisschulen bestehen bleiben und neu gegründet werden können. Im Gegensatz zu diesen unbegründeten und tendenziösen Äußerungen wiesen die Katholiken auf die Ungerechtigkeit hin, dass die Gemeinschaftsschule die Regelschule sein soll, so zum Beispiel beim lokalen Katholikentag vom 7.-8. Mai 1921 in Nürnberg, aus deren Erklärung Pacelli ausgiebig zitiert.
Betreff
Progetto di legge scolastica per il Reich
Eminenza Reverendissima,
Nel mio rispettoso Rapporto N. 18421 in data del 30 Ottobre 1920 ebbi l'onore di inviare all'Eminenza Vostra Reverendissima una Relazione sull'ordinamento della questione scolastica in Germania secondo la nuova Costituzione del Reich . Ora in esecuzione dell'articolo 146 capoverso 2 della medesima è stato sottoposto al Reichstag un progetto di legge scolastica, di cui compio il dovere di trasmettere qui accluso il testo all'Eminenza Vostra.
Il summenzionato progetto comincia al § 1 col distinguere varie specie di scuole: 1.) la scuola comune (Gemeinschaftsschule), la quale costituisce la norma o regola (Regelschule), 2.) la scuola confessionale (Bekenntnisschule) e 3.) la scuola aconfessionale (bekenntnisfreie
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Schule), la quale si suddivide alla sua volta a) in scuola laica (weltliche Schule) e b) in scuola per una particolare dottrina filosofica (Weltanschauungsschule).
1.) La Gemeinschaftsschule, costituendo (come si è detto) la regola, è aperta a tutti gli scolari senza distinzione di confessione o di dottrina filosofica. Essa comprende bensì l'istruzione religiosa quale materia ordinaria d'insegnamento nel senso dell'articolo 149 capoverso 1 della Costituzione (§ 2 capov. l); tuttavia non è riservata per alcuna confessione religiosa, e quindi l'insegnamento non è ispirato ad alcuna credenza, ma deve essere impartito, eccettuata soltanto l'istruzione religiosa anzidetta, in base al comune patrimonio culturale nazionale ( Motivazione del progetto di legge , pag. 6). Ne segue altresì non esser necessaria per i maestri di tale scuola l'appartenenza a veruna determinata confessione; ciò nondimeno, nella scelta dei medesimi dovrà tenersi conto, in quanto sia possibile, della composizione della scolaresca dal punto di vista religioso, senza che vi sia però a tal riguardo uno stretto obbligo (§ 2 capov. 3).
La Gemeinschaftsschule è dunque in realtà essenzialmente una scuola aconfessionale od areligiosa, la
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quale cioè, sotto l'aspetto della composizione della scolaresca, della scelta dei maestri, dei libri di testo e dell'insegnamento, fa astrazione da qualsiasi credenza religiosa o dottrina filosofica. Ben a ragione perciò il deputato socialista Prof.  Radbruch ha potuto recentemente affermare che essa "somiglia alla scuola laica in maniera da poter essere scambiata con questa" (cfr. " Die Glocke " del 4 Aprile 1921, citata dal Bayerischer Kurier Nr. 153). L'unica differenza sostanziale consiste in ciò che nella Gemeinschaftsschule viene impartito l'insegnamento religioso, la cui frequenza però dipende dalla dichiarazione di volontà di coloro, che hanno il diritto di decidere sull'educazione religiosa del fanciullo (articolo 149 capov. 2 della Costituzione del Reich); tale insegnamento manca invece nella scuola laica. – D'altra parte la Gemeinschaftsschule si differenzia altresì essenzialmente dalla scuola simultanea (Simultanschule) del diritto finora vigente, che aveva un carattere cristiano e nella quale non potevano insegnare se non maestri cristiani (cattolici o protestanti).
2.) Il concetto della scuola confessionale (Be-
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kenntnisschule) è così definito nel progetto di legge (§ 3) e nella Motivazione del medesimo: la scuola confessionale è quella che, a differenza della Gemeinschaftsschule, non accoglie in massima se non scolari di una determinata confessione religiosa (1). Peraltro essa non perde il suo carattere per il fatto che anche altri scolari vi siano ammessi o che a questi venga impartita l'istruzione religiosa nella loro confessione. In detta scuola "tutto l'insegnamento, e particolarmente quello che forma i sentimenti degli scolari, deve essere dato secondo lo spirito della rispettiva confessione. Non è escluso che nel programma degli studi sia compreso anche l'insegnamento della morale, ma esso non può essere impartito in opposizione coi principi della confessione della scuola. Lo stesso vale anche per la storia delle religioni" (Motivazione, pag. 7). Il progetto di legge esige per conseguenza che "i maestri debbano appartenere alla religione della
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scuola, sebbene siano ammesse eccezioni per motivi particolari" (§ 3 n. 2), ma lascia ai singoli Stati la determinazione del concetto di tale appartenenza, richiedendo soltanto che essa debba essere fatta "secondo criteri oggettivi" (Motivazione, pag. 7). Una simile formula sembra però insufficiente, potendo un maestro essere membro di una religione solo esteriormente, mentre internamente dissente dalla medesima. In questo caso, sebbene si verifichi il "criterio oggettivo" esterno, un tal maestro non può ritenersi, in conformità del concetto della scuola confessionale, idoneo all'insegnamento nella medesima. Se è vero quanto afferma il suddetto deputato socialista Radbruch, che cioè "la scelta dei maestri è una questione di vita o di morte per la scuola laica", lo stesso deve a più forte ragione dirsi per la scuola confessionale. Da ciò apparisce come importante sia la formazione dei maestri. Questo punto è insufficientemente toccato nell'articolo 143  capoverso 2 della Costituzione, ove si prescrive che la formazione suddetta "deve essere regolata in modo uniforme per il Reich a norma dei principi, vigenti per la istruzione superiore, in generale".
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Una seconda conseguenza derivante dalla natura della scuola confessionale riguarda i libri di testo, i quali così negativamente come positivamente debbono servire a coltivare la relativa confessione religiosa. Non potrebbe invero tollerarsi che agli scolari di detta scuola si impongano manuali di lettura o di storia aconfessionali, giacché se "tutto l'insegnamento deve essere impartito secondo lo spirito della rispettiva confessione", anche i mezzi dell'insegnamento medesimo debbono ad esso corrispondere. Ora il progetto di legge in discorso tiene conto in misura affatto insufficiente di questa esigenza; esso infatti richiede che "debbano essere seguiti i programmi generalmente vigenti ed adoperati i libri di testo generalmente in uso", ed ammette soltanto la possibilità che questi ultimi siano adattati al carattere della scuola (§ 3 n. 3). Ora, poiché i libri di testo generalmente in uso sono informati allo spirito della Gemeinschaftsschule, la quale (come si è accennato più sopra) è in realtà essenzialmente aconfessionale od areligiosa, la surriferita disposizione non dà alcuna sufficiente garanzia che ai fanciulli, i quali frequentano la scuola confessionale, non siano prescritti dei libri di testo inconciliabili coi
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principii della propria religione.
Una terza conseguenza derivante dal concetto della scuola confessionale riguarda il posto da assegnarsi alla formazione religiosa nella scuola. Il progetto dispone che "le pratiche religiose in uso presso la rispettiva confessione debbano essere ammesse, salva la prescrizione dell'articolo 149 capoverso 2 della Costituzione del Reich (secondo il quale la partecipazione a funzioni ecclesiastiche dipende dalla dichiarazione di volontà di coloro, che hanno il diritto di decidere sull'educazione religiosa del fanciullo) e senza pregiudizio del regolare funzionamento scolastico" (§ 3 n. 4). Devesi riconoscere che questa disposizione, lealmente applicata, garantirebbe in qualche modo l'educazione religiosa dei fanciulli, qualora, tuttavia, non solo sia rettamente risolta la suaccennata questione relativa ai maestri, ma anche l'ispezione scolastica abbia un conveniente ordinamento.
Nella rivista cattolica " Allgemeine Rundschau " (N. 14 del 2 Aprile 1921) si osservava testè giustamente che la divisione delle scuole in comuni, confessionali ed aconfessionali importa per necessità anche una corrispon-
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dente distinzione della ispezione scolastica. Secondo la Costituzione del Reich (articolo 149 capov. 1) l'insegnamento religioso deve essere impartito "in armonia coi principii delle rispettive società religiose, senza pregiudizio del diritto di ispezione dello Stato"; con che è in massima riconosciuto anche alla Chiesa un diritto, sebbene limitato, d'ispezione sulle scuole. In conformità di ciò dovrebbe esigersi che la persona dell'ispettore ufficiale di una scuola confessionale offra sufficienti garanzie che esso sia animato verso la confessione medesima da benevoli sentimenti.
3.) La scuola aconfessionale (bekenntnisfreie Schule) è quella, nella quale non si impartisce l'insegnamento religioso, di cui è parola nell'articolo 149 capov. 1 della Costituzione del Reich, e si suddivide, come si è già indicato, in scuola laica ed in scuola per una particolare dottrina filosofica (§ 4).
a) La scuola laica (weltliche Schule) è, al pari della Gemeinschaftsschule, aperta a tutti gli scolari senza distinzione; i maestri, che nella medesima insegnano, possono appartenere a qualsiasi religione o setta filosofica; anche in essa debbono essere seguiti i programmi
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generalmente vigenti ed adoperati i libri di testo generalmente in uso; tuttavia questi ultimi possono essere adattati al carattere della scuola (§ 4). Ora, poiché la scuola laica si distingue dalla Gemeinschaftsschule per la esclusione di qualsiasi insegnamento religioso, è chiaro che tale "adattamento al carattere della scuola" non sarà praticamente se non di aperta ostilità alla religione.
b) Dalla scuola laica si distingue la Weltanschauungsschule, in quanto che questa non è aperta a tutti gli scolari indistintamente, ma soltanto a coloro, che, conforme alla volontà dei genitori o di chi per essi, appartengono a società, le quali hanno per iscopo di coltivare un determinato sistema filosofico (Weltanschauung) e sono state riconosciute a norma dell'articolo 137 della Costituzione del Reich come corporazioni di diritto pubblico (§ 4 capoverso ultimo). Ambedue le scuole anzidette convengono in ciò che non ammettono alcun insegnamento religioso; ma mentre il concetto della scuola laica può definirsi soltanto negativamente, vale a dire colla esclusione di qualsiasi religione invece la Weltanschauungsschule ha
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un contenuto positivo, ossia il sistema filosofico coltivato dalla rispettiva associazione, ad esempio il monismo.
4.) Finalmente nel Baden, nell'Hessen e nella provincia di Nassau può rimanere fino a nuovo ordine l'antica scuola elementare simultanea cristiana (§ 15), e ciò in conformità all'articolo 174 della Costituzione del Reich, il quale prescrive che "la futura legge scolastica abbia particolare riguardo alle regioni, ove esista legalmente una scuola non separata secondo le confessioni".
Negli altri Paesi, invece, compresa la Baviera, dopo l'entrata in vigore della nuova legge scolastica non potrà più rimanere alcuna scuola simultanea; le attualmente esistenti dovranno essere immediatamente trasformate in Gemeinschaftsschulen (§ 14).
Come ebbi già l'onore di riferire nel mio succitato Rapporto N. 18421, la Costituzione del Reich nell'articolo 146 capoverso 2 fa dipendere la erezione di scuole confessionali da due presupposti, vale a dire 1º.) dalla richiesta dei genitori (o di chi per essi), la cui volontà deve essere rispettata il più possibile, e 2º) dalla
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condizione che tale erezione non sia pregiudizievole al regolare funzionamento della scuola anche nel senso del capoverso 1.
1.) Precisando più particolarmente tali disposizioni, il nuovo progetto di legge determina innanzi tutto la forma legale, in cui la volontà dei genitori o di chi per essi deve manifestarsi. Occorre infatti in primo luogo la richiesta (Antrag) propriamente detta della erezione della scuola confessionale (lo stesso vale anche per la aconfessionale), e quindi la prenotazione od iscrizione (Anmeldung) alla medesima dei singoli scolari. La richiesta legalmente avanzata dagli aventi diritto all'educazione e il presupposto generale, perché possa istituirsi a norma della Costituzione una scuola confessionale (od aconfessionale); la iscrizione serve per conoscere quanti fanciulli in un Comune la frequenteranno, e questo dato costituisce una base essenziale per decidere se tale scuola deve essere eretta o mantenuta (Motivazione, pag. 9). Tale iscrizione condizionata si fa non per una determinata scuola in concreto, ma per il carattere della scuola (cattolica, protestante, laica, monistica, ecc.)
Il diritto di fare la richiesta nell'ambito
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di un Comune spetta ai genitori (o a chi per essi) in possesso dei diritti civili e della cittadinanza tedesca, i quali hanno figli obbligati a frequentare la scuola elementare e che attualmente la frequentano. Data l'eguaglianza dei sessi sancita nella Costituzione del Reich (art. 119 capoverso 1), il progetto attribuisce tale diritto ad ambedue i genitori, indipendentemente l'uno dall'altro e con eguale valore. I genitori (o chi per essi) possono chiedere anche l'erezione della scuola di una confessione, alla quale essi stessi non appartengono (§ 6 capoverso 1).
Alla legislazione dei singoli Stati è lasciato, in conformità dell'articolo 146 capoverso 2 della Costituzione del Reich, di regolare il procedimento della richiesta in discorso, nonché i requisiti minimi per la sua validità giuridica. I medesimi tuttavia non possono, massime per ciò che concerne il numero dei richiedenti, venir talmente elevati, da rendere impossibile la erezione di una scuola confessionale; ciò sarebbe difatti in contraddizione colla Costituzione del Reich (Motivazione, pag. 10).
Nei Comuni, poi, in cui, al momento nel quale dovrebbe farsi la prima richiesta, esistono già scuole con-
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fessionali (od aconfessionali) nel senso del § 3 capoverso 1, la legge suppone come certo che una notevole parte degli aventi diritto all'educazione richiederebbe il loro mantenimento. Perciò il § 13 dispone che in tal caso la richiesta debba considerarsi senz'altro come fatta, risparmiando così agli interessati la cura di presentarla. Rimane però l'obbligo della iscrizione (Motivazione, pag. 14).
2.) Il secondo presupposto per la esistenza di una scuola confessionale (od aconfessionale) è, come si è più 1 sopra accennato, che la sua erezione o conservazione non rechi pregiudizio al regolare funzionamento della scuola anche nel senso del capoverso 1º. dell'articolo 146.
Il regolare funzionamento scolastico si ha in generale ogniqualvolta il buon esito dell'insegnamento è sufficientemente garantito da tutto il corredo del personale insegnante e dei mezzi didattici e quando il bilancio è in ordine. Nel senso, poi, dell'articolo 146 capoverso 1 tale funzionamento è regolare, quando trovansi attuati i principii organici in esso fissati, vale a dire a) il principio della scuola fondamentale (Grundschule) comune a tutti, sulla quale è basata la organizzazione della scuola media e superiore, e b) il principio della scuola socialmente unica, in virtù del quale l'ammissione
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di un fanciullo in una scuola determinata non deve dipendere dalla posizione economica o sociale dei suoi genitori. Evidentemente non si può nella questione attuale invocare anche il terzo principio contenuto altresì nel suddetto capoverso, ossia il principio della scuola religiosamente unica, concretato nella Gemeinschaftsschule, giacché con ciò si negherebbe la legalità della scuola confessionale, ammessa invece espressamente dalla Costituzione.
Nel § 9 capoverso 1 del nuovo progetto di legge si riconosce giustamente che il regolare funzionamento scolastico non viene pregiudicato, "se la scuola confessionale (od aconfessionale) anche a causa del numero degli scolari, non può avere il numero delle classi in uso nel rispettivo Comune". Ma, quando il progetto nel capoverso medesimo ulteriormente dichiara che tale pregiudizio si verifica, "se l'erezione od il mantenimento della richiesta scuola abbasserebbe notevolmente il livello della organizzazione generale scolastica raggiunto in un dato Comune ovvero ostacolerebbe l'attuazione di quanto in Comuni simili si può giustamente esigere riguardo al numero delle classi", una tale disposizione (formulata, del resto, in termini che non peccano per eccessiva precisione e chiarezza) non trova la sua giustificazione nella Costituzione del Reich.
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Ben a ragione perciò i Vescovi della Germania nel loro Memoriale sulla scuola confessionale (da me trasmesso col rispettoso Rapporto Nr. 18718 del 30 Novembre 1920) chiedevano quanto segue:
"L'espressione = regolare funzionamento scolastico = non deve divenire un impedimento per la erezione e la conservazione delle scuole confessionali. Come = regolare = deve considerarsi ogni funzionamento scolastico che sia in grado di raggiungere, nelle condizioni fissate dalla legislazione ed amministrazione scolastica, lo scopo indicato nell'articolo 141 capoverso 1. – Anche una scuola di una sola classe può avere un = regolare funzionamento scolastico =.
Scuole confessionali debbono sempre erigersi, quando per un numero di fanciulli obbligati a frequentare la scuola, da fissarsi con benevoli criteri, venga presentata analoga domanda dagli aventi diritto all'educazione".
È da notare che per il resto il progetto in parola lascia alla legislazione dei singoli Stati il determinare quando l'erezione o il mantenimento di una scuola confessionale (od aconfessionale) sia conciliabile col
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regolare funzionamento scolastico (§ 9 capoverso 2). Egualmente la legislazione dei singoli Stati dovrà pure stabilire a quali Uffici spetti di esaminare e di decidere nei casi particolari la questione anzidetta, nonché il procedimento amministrativo, col quale i richiedenti potranno impugnare l'eventuale rifiuto della relativa domanda (§ 11). In ultima istanza, sempre secondo il progetto, toccherà al tribunale amministrativo del Reich di decidere se un tale rifiuto contraddica alla Costituzione germanica od alle disposizioni della nuova legge scolastica. Il Reichsrat si è però pronunziato per la soppressione di questa ultima disposizione, ritenendola in opposizione col carattere della legge medesima, la quale deve soltanto fissare i principi generali, lasciandone poi l'applicazione ai singoli Stati.

Il nuovo progetto di legge è stato già oggetto di vivi attacchi da parte dei fautori della scuola puramente laica. Così, ad esempio, nel Congresso tenuto il 17 corrente in Francoforte dal Bund entschiedener Schulreformer , associazione fondata nel 1918 [sic] poco dopo la rivo-
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luzione, il Prof.  Oestreich lesse una dichiarazione votata dall'Assemblea contro il detto progetto, nella quale si affermava, fra l'altro, che esso significherebbe un ritorno ai peggiori tempi delle divisioni confessionali e federalistiche ed ostacolerebbe il progresso della scuola unica ( Frankfurter Zeitung , Nr. 361 del 18 Maggio 1921). Parimenti il Deutscher Lehrerverein nel recente Congresso di Stuttgart approvò un ordine del giorno del seguente tenore: "Il progetto sfrutta sino all'estremo limite l'articolo 146 capoverso 2 nel senso di una larghissima divisione confessionale della gioventù delle scuole elementari, trascurando tutte le altre disposizioni della Costituzione e gli interessi vitali dell'insegnamento. Sotto la denominazione apparentemente innocua di Bekenntnisschule si vuole introdurre una completa sottomissione dalla scuola elementare alla Chiesa, distruggendo con ciò la unità e la libertà della classe degli insegnanti. La scuola laica e la Weltanschauungsschule sono nel progetto soltanto un orpello per nascondere gli sforzi tendenti ad attuare la dipendenza della scuola dalla Chiesa" (cfr.  Bayerischer Kurier N. 208 del 18 Maggio 1921).
In opposizione a queste infondate e tendenziose manifestazioni i cattolici hanno invece dimostrato quanto ingiusta-
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mente la Gemeinschaftsschule venga favorita a danno della scuola confessionale, costituendo la prima la regola e la seconda l'eccezione. "Il nuovo progetto di legge (così si esprime, ad esempio, la risoluzione adottata all'unanimità nel Congresso di Nürnberg – cfr.  Bayerischer Kurier N. 198 dell'11 Maggio 1921) vuol stabilire come regola, in base alla Costituzione del Reich, la cosiddetta Gemeinschaftsschule. Ora questa scuola deve essere aperta per massima a tutti gli scolari e maestri senza distinzione di confessione, vale a dire indifferentemente a cattolici, protestanti ed ebrei, a battezzati e non battezzati, a credenti ed increduli; essa non deve educare nello spirito di una confessione religiosa, ripudiando così completamente il Cristianesimo e lo spirito cristiano-germanico. A questo stato di cose non cambia nulla qualche lezione di religione, che non si trova del resto in alcuna connessione colla materie profane o dalla quale ogni fanciullo anche senza dichiarazione dei motivi può essere esentato. La scuola confessionale cristiana, che da oltre un millennio è la base della nostra cultura nazionale, deve essere rimossa dal suo attuale legittimo possesso a favore di una nuova scuola non cristiana, la quale non ha alcun diritto
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all'esistenza a norma dei principii della scienza pedagogica. La erezione di scuole confessionali cristiane è non solo legata a condizioni, ma anche <altresì>2 sino ad un certo grado resa impossibile, anche contro la espressa volontà degli aventi diritto all'educazione. – Le associazioni dei genitori cattolici veggono in tale ordinamento una sventura per la società e per lo Stato. Essi non possono pensare se non con indignazione che la Gemeinschaftsschule, non cristiana ed ingiustificata altresì dal punto di vista pedagogico, abbia la preferenza sulla scuola confessionale cristiana e che questa sia trattata come scuola di eccezione e messa alla pari colla scuola areligiosa o, per dir meglio, ostile alla religione. Noi non abbiamo l'intenzione di sopportare una simile condizione di cose e faremo di tutto per impedire che la scuola fondamentale prevista nella Costituzione del Reich sia concepita ed attuata nel senso della Gemeinschaftsschule del nuovo progetto di legge. – Noi siamo risoluti a combattere con tutti i mezzi leciti contro qualsiasi ingiustificato ostacolo che si volesse frapporre alla erezione di scuole confessionali cristiani. – Noi rimaniamo fermamente aderenti all'antico ideale dell'insegnamento cristiano ed uniti ai nostri
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Vescovi, il cui Memoriale del 20 Novembre 1920 contiene i postulati minimi del popolo cattolico nella questione scolastica. Dai nostri deputati chiediamo ed attendiamo che sostengano questi postulati con ogni energia e non rinunzino ad alcuno di essi".
Dopo di ciò, chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico

[Fol. 15v](1) "Fra le confessioni (religiose) l'evangelica, la romano-cattolica e la israelitica godono di una posizione riconosciuta; ma anche il cattolicismo greco, il buddismo ed ogni religione storicamente formatasi è una confessione. Egualmente tutte le sette religiose costituiscono confessioni" (Motivazione, pag. 5).
1Hds. durchgestrichen.
2Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 28. Mai 1921, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 272, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/272. Letzter Zugriff am: 24.11.2024.
Online seit 14.05.2013, letzte Änderung am 28.10.2018.
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