Dokument-Nr. 4096
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 03. April 1925

Regest
Pacelli übersendet eine vom preußischen Gesandten in München Denk eingereichte Note, mit der die preußische Regierung Einspruch erhebt gegen das zwischen dem Heiligen Stuhl und Polen geschlossenen Konkordat. Der Nuntius bedauert, dass die Note die Unterschrift des preußischen Ministerpräsidenten Marx trägt, der gläubiger Katholik ist. Pacelli hatte sogar erwogen, die Note zurückzuweisen, nahm davon aber Abstand, weil er von einem solchen Affront eine Verschlechterung der bereits schwierigen Beziehungen zwischen Preußen und dem Heiligen Stuhl befürchtete. Denk gegenüber erklärte er, ohne Bevollmächtigung durch den Heiligen Stuhl in keine Diskussion eintreten zu können, da das Polenkonkordat nicht in seine Kompetenz falle. Die Note konstatiert eine Inkompatibilität des Konkordats mit der Bulle "De salute animarum", insbesondere im Hinblick auf die Einteilung der Diözesen. Die Note betont, dass die Bestimmungen der Bulle, insbesondere zu den Staatsleistungen an die Kirche, für die preußische Regierung auch in der schweren Nachkriegszeit immer bindend gewesen sei. Dem widerspricht der Nuntius und verweist auf seine Note an den preußischen Kultusminister Boelitz vom 25. Juni 1924. Die Note kritisiert weiterhin, dass der Heilige Stuhl vor Abschluss des Konkordats mit Polen keinen Kontakt zu Preußen aufgenommen habe, dass die Diözese Schlesien errichtet werde und dass die Regelung bezüglich der deutschen Kirchengüter in Polen den Interessen Preußens widerspreche. Vor allem befürchtet die preußische Regierung finanzielle Verluste für die Diözese Breslau als Konsequenz aus dem Polenkonkordat. Die Note schließt mit dem Hinweis, dass die preußische Regierung auf eine Behebung der beanstandeten Aspekte hofft. Im Postskript vom 4. April bestätigt Pacelli den Erhalt des Schreibens mit Details zum Polenkonkordat und versichert, sich an die dort gegebenen Weisungen zu halten.
Betreff
Rimostranze del Governo prussiano contro il Concordato fra la S. Sede e la Polonia
Eminenza Reverendissima,
Stamane il Consigliere ministeriale Sig. Denk, Incaricato d'Affari di Prussia in Monaco, mi ha consegnato la qui acclusa Nota (St. M. I 4242) in data del 2 corrente, nella quale il Governo prussiano muove rimostranze contro il Concordato recentemente concluso fra la S. Sede e la Polonia. È penoso di rilevare che essa porta la firma del cattolico e piissimo Sig. Marx, attualmente Presidente del Consiglio dei Ministri in Prussia e candidato alla Presidenza del Reich.
Confesso all'Eminenza Vostra Reverendissima che avrei voluto nel primo momento respingere puramente e semplicemente simile Nota; poiché tuttavia tale atto avrebbe potuto essere considerato come un grave affronto verso quel Governo e rendere così ancor più difficili i già tanto spinosi ed ardui rapporti colla Prussia, non ho osato di compierlo di mia propria iniziativa e senza Superiore istruzione. Ho nondimeno fatto notare al Sig. Denk che, trattan-
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dosi di una Convenzione colla Polonia, io non sono competente in questo argomento e non potrei quindi (senza speciale mandato della S. Sede) accettare una discussione al riguardo.
La Nota afferma che il nuovo Concordato colla Polonia non è d'accordo colla Bolla concordata De salute animarum del 16 Luglio 1821, massime per ciò che riguarda la circoscrizione delle diocesi. "Come la S. Sede (essa aggiunge) ripetutamente e proprio in tempo recentissimo ha solennemente dichiarato, – i Concordati conchiusi fra Essa ed i Governi costituiscono Convenzioni bilaterali, che obbligano le due Parti per sé e per i successori e non possono in alcun modo essere rotte ad iniziativa di uno solo dei contraenti. In piena conformità con tale principio il Governo prussiano ha sempre considerato le disposizioni della Bolla concordata De salute animarum come un vincolo giuridico e, anche nelle più difficili circostanze del periodo dopo la guerra, ha fatto ogni sforzo per adempiere gli obblighi assunti, in particolar modo le dotazioni, così come esse erano fissate nella Bolla e venivano richieste dalla S. Sede". Non ho bisogno – essendo cosa ben risaputa e che trovasi, del resto, accennata anche nella Nota da me diretta al Ministro del Culto in Prussia, Sig. Boelitz in
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data del 25 Giugno 1924 (cfr. Rapporto N. 30734 del 26 s.m.), – di mostrare all'Eminenza Vostra quanto poco esatta sia una siffatta asserzione e quanto notevoli siano invece state, nel corso di oltre un secolo, le inadempienze del Governo prussiano, il quale ora si atteggia a così scrupoloso esecutore e severo vindice degli obblighi concordatari.
Il Sig. Ministro Presidente prosegue osservando che, se la S. Sede, per regolare la situazione ecclesiastica nel nuovo Stato polacco, desiderava di dipartirsi dalle anzidette vigenti Convenzioni, il Governo prussiano si attendeva che Essa, prima della conclusione delle trattative già da tempo iniziate colla Polonia, gli avrebbe dato modo di pronunziarsi al riguardo. Tale pretesa sembra al Governo tanto più giustificata, in quanto che (così prosegue la Nota) i confini diocesani determinati nella Bolla De salute animarum non coincidono1 in nessun modo colle frontiere dello Stato prussiano, e, d'altra parte, i mutamenti delle frontiere stesse, verificatisi durante un secolo dalla emanazione della Bolla, non avevano dato alla S. Sede motivo ad una modificazione della Bolla medesima.
La Nota passa poi a muovere obbiezioni contro la erezione della diocesi di "Slesia", "il cui nome (essa dice) è stato desunto da un distretto locale della parte prussia-
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na della diocesi di Breslavia", e si diffonde quindi più specialmente circa la disposizione dell'articolo 26 del Concordato colla Polonia (a giudizio del Governo, gravemente lesiva dei diritti e degli interessi, civili ed ecclesiastici, della Prussia), in virtù della quale la questione dei beni ecclesiastici situati in Polonia, ma appartenenti a persone giuridiche estere, rimane riservata ad una speciale Convenzione. "La struttura della diocesi di Breslavia (osserva la Nota) è basata, secondo gli accordi contenuti nella Bolla De salute animarum, sue 2 due elementi reciprocamente integrantisi, vale a dire, da un lato, i beni ecclesiastici situati per la massima parte al di fuori della Prussia e, dall'altro, le dotazioni dello Stato. Qualsiasi turbamento di questa connessione mette necessariamente in pericolo la capacità di esistenza della diocesi e del suo esteso territorio di Diaspora. Lo Stato prussiano deve quindi dare importanza decisiva a ciò che tali condizioni, come esse vennero già stipulate, rimangano immutate, e dovrebbe del pari rifiutarsi a supplire agli eventuali deficit finanziari, i quali sorgessero per la diocesi dal nuovo unilaterale ordinamento. Di fronte a ciò sembra al Governo prussiano che la riserva prevista nell'articolo 26 non offra sufficiente garanzia, essendo evidente che lo Stato polacco,
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una volta in possesso del Concordato, ha assai meno di prima motivo di sottrarre il regolamento di questo punto dal campo dell'arbitrio. La conclusione del Concordato colla Polonia senza aver sistemato la questione dei beni ecclesiastici appartenenti a persone estere sorprende tanto più, in quanto che la S. Sede di fronte al Governo cecoslovacco ha respinto in massima l'adattamento delle diocesi ai confini dello Stato fino a che non sia accuratamente regolata la situazione dei beni dell'archidiocesi di Strigonia. Della diversa attitudine presa ora rispetto alla Polonia il Governo cecoslovacco potrà cercare di valersi, come di un precedente, a danno della Prussia". – La Nota termina rinnovando le rimostranze del Governo prussiano contro il più volte menzionato Concordato ed esprimendo la fiducia, in considerazione degli amichevoli rapporti del Governo stesso colla S. Sede, che Questa prenderà dei provvedimenti atti a rimediare ai lamentati inconvenienti.
Chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo + Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi Nunzio Apostolico
<P. S. = 4 aprile 1925 = Mi giunge ora il venerato Dispaccio N. 40432 del 30 Marzo u. s. con schiarimenti circa vari punti del Concordato polacco e relative istruzioni, alle quali mi atterrò fedelmente.>3
11r, zwischen Briefkopf und Datum hds. in blauer Farbe von unbekannter Hand, vernutlich von einem Nuntiaturangestellten notiert: "1)a".
1Am linken Seitenrand hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger bemerkt: "o/coincidevevano [sic]? cf. bestimmten".
2Hds. gestrichen, vermutlich von Pacelli.
3Hds. von Pacelli eingefügt.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 03. April 1925, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 4096, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/4096. Letzter Zugriff am: 24.11.2024.
Online seit 24.06.2016, letzte Änderung am 26.06.2019.