Dokument-Nr. 4152
Pacelli, Eugenio
an Gasparri, Pietro
München, 11. September 1922
Regest
Pacelli teilt mit, dass er auf der Basis der Instruktionen der Kongregation für die Außerordentlichen Kirchlichen Angelegenheiten einen neuen Entwurf für ein Bayernkonkordat entwarf. Bevor er diesen an die Regierung übergeben kann, bittet er um Klärung einiger Punkte. In Artikel III, § 2 zum Entzug der Lehrgenehmigung für Professoren hält Pacelli es für besser, die ursprüngliche Formulierung beizubehalten, um die Regierung nicht zu reizen. Bezüglich Artikel IV, § 2 soll Pacelli versuchen, die Forderung der Kongregation durchzusetzen, dass die Philosophieprofessoren Geistliche sind. Da er dies für nicht erreichbar hält, weil die Wahl durch Laien aus der philosophischen Fakultät stattfinden muss, legt er einen neuen Paragraphen vor. Pacelli schlägt vor, den Text seines Entwurfs des Artikels V, § 2 deutlicher zu formulieren und schlicht von Fächern zu sprechen, die für den Glauben und die Sitten bedeutungsvoll sind und die missio canonica, für die die Kongregation eine Zusatzbestimmung wünschte, nur für den Religionsunterricht zu verlangen. Bezüglich der Rückfragen der Kongregation zu Artikel VII, § 1 zum Religionsunterricht in der Schule erläutert Pacelli, dass er den Begriff "Gemeinschaftsschule" vermeiden wollte, und er schlägt eine neue Formulierung vor. Pacelli erwidert auf den Vorwurf der Kongregation bezüglich Artikel X, § 4, sie wolle den Eindruck des Fiskalismus durch eine angemessenere Formulierung vermeiden, dass die Kirchensteuer schon durch die Reichsverfassung und das bayerische religionsgesellschaftliche Steuergesetz von 1921 gewährleistet wird. Der Nuntius weist auch darauf hin, dass der Klerus in Deutschland auf die Kirchensteuer angewiesen ist. Pacelli macht darauf aufmerksam, dass die bayerische Regierung das auf dem Konkordat von 1817 beruhende Präsentationsrecht, zu dem die Kongregation in Artikel XIV den § 2 einfügte, weiterhin für gültig erachtet und sie den neuen Paragraphen in diesem Sinn auslegen könnte. Daher schlägt er eine neue Formulierung vor. Der Nuntius weist darauf hin, dass er den Teilsatz in Artikel XV, § 1, dass bei unterschiedlicher Interpretation des Konkordats eine Lösung "im Einklang mit dem kanonischen Recht" herbeizuführen sei, lieber beibehalten und nicht wie die Kongregation gewünscht streichen möchte. Schließlich macht Pacelli darauf aufmerksam, dass den deutschen Bischöfen die Normen der Studienkongregation, die das nihil obstat des Heiligen Stuhls bei der Besetzung von Professoren und Dozenten an philosophischen, theologischen und kirchenrechtlichen Fakultäten vorsehen, bisher nicht bekannt sind. Er bittet um präzise Formulierungen, wenn er die Bischöfe darüber informieren soll. Dabei erscheint es ihm dringend erforderlich, dass die Bischöfe diese Informationen bis zum Abschluss aller Konkordate in Deutschland sub secreto pontificio behandeln. Abschließend bittet Pacelli um Instruktionen.Betreff
Sul progetto di Concordato per la Baviera
Insieme al relativo Allegato mi è regolarmente pervenuto il venerato Dispaccio N. 6380 in data del 19 Agosto p. p, col quale l'Eminenza Vostra Reverendissima si è degnata di comunicarmi le sapienti istruzioni della S. C. degli Affari Ecclesiastici Straordinari


Ho subito preparato la nuova redazione del progetto medesimo in lingua tedesca conforme alle sullodate istruzioni. Prima tuttavia di presentarlo ufficialmente al Governo

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1º) Al § 2 dell'articolo III l'inciso "in base
alle canoniche prescrizioni" sarebbe senza alcun dubbio assai preferibile all'altro
"in base ad un procedimento canonico in via penale od amministrativa". Siccome
però i professori delle Università


2º) Per ciò che concerne il professore di filosofia, di cui è parola nella nota 2 della pagina 3, non sarebbe pur troppo possibile, per quanto giustissima sia l'osservazione espressa in detta nota, di ottenere l'assicurazione che in ogni caso esso sia un ecclesiastico, giacché la proposta del candidato per la
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cattedra in discorso vien fatta dai membri della Facoltà filosofica ossia da laici. Potrebbe
invece forse tentarsi di chiedere che un libero docente ecclesiastico tenga delle lezioni di
filosofia per i futuri studenti di teologia. A tale scopo mi proporrei di aggiungere
all'art. IV del progetto un paragrafo così concepito: "Ai futuri studenti di teologia,
come preparazione allo studio di questa disciplina, deve essere dato modo di seguire nelle
Università un corso di filosofia anche presso un docente ecclesiastico". Voglia l'Eminenza
Vostra degnarsi di significarmi se Ella ritiene sufficiente l'anzidetta
formula.23º) Al § 2 dell'art. V colla espressione "quelle materie, in cui il punto di vista religioso ha importanza per la fede e per la educazione" si volevano intendere le discipline, le quali (a differenza della istruzione religiosa, di cui è parola nel precedente inciso) sono per sé profane, ma possono tuttavia avere notevole influenza sulla fede e l'educazione dei fanciulli. Tali sono, ad esempio: la storia generale, che comprende anche quella dei Papi e della Chiesa; le scienze naturali, in cui possono essere inse-
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gnate dai maestri teorie contrarie al dogma cattolico.
Per queste materie però sarebbe, a parere di competenti personaggi, impossibile di
richiedere la missio canonica


4º) Nel § 1 dell'articolo VII l'apparente contraddizione, giustamente rilevata nella nota 2, era sorta dal desiderio di evitare che fosse nominata e quasi canonizzata nel Concordato la cosiddetta Gemeinschaftsschule

5º) Per ciò che concerne le tasse ecclesiastiche

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cui si riferisce la nota 1 a pagina 10, la loro
natura, estensione e modo di riscossione trovansi già determinati nella legge


6º) Quanto al § 2 dell'art. XII [sic], mi sia permesso di
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ricordare (cfr. Rapporto N. 23740 del 15 Aprile c. a.) che il Governo bavarese ritiene
come ancora vigenti i diritti di presentazione





211r
oso di sottoporre al giudizio dell'Eminenza Vostra la
seguente formula, pur non potendo naturalmente garantire che essa verrebbe senz'altro
accettata dal Governo: "Le Dignità, i Canonicati e gli altri benefici vengono conferiti a
norma del diritto canonico comune".67º) Nel § 1 dell'art. XV l'inciso "in armonia col Diritto canonico" aveva per iscopo di fissare su quale base, in caso di difficoltà, dovrebbe cercarsi e raggiungersi un'amichevole soluzione, vale a dire non sui principi spesso erronei dei giuristi dello Stato, ma sulle norme del Diritto canonico. Se tuttavia, malgrado ciò l'Eminenza Vostra giudica superfluo l'inciso medesimo, esso verrà da me senz'altro soppresso.7
8º) Finalmente credo mio dovere di significare all'Eminenza Vostra che le sapienti norme


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pregherei l'Eminenza Vostra d'indicarmene i
termini precisi), sarebbe, a mio umile e subordinato parere, strettamente necessario che
dette norme rimanessero, almeno sino alla definitiva conclusione di tutti i Concordati colla
Germania, sub secreto
In attesa pertanto delle venerate istruzioni dell'Eminenza Vostra, m'inchino umilmente al bacio della Sacra Porpora e con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
1↑Hds., am linken
Seitenrand von Borgongini-Duca notiert: "si approva".
2↑Hds., am linken Seitenrand von Borgongini-Duca notiert: "si
approva".
3↑Hds., am linken Seitenrand
von Borgongini-Duca notiert: "si approva".
4↑Hds., am linken Seitenrand von Borgongini-Duca notiert: "si
approva".
5↑Hds., am linken Seitenrand von Borgongini-Duca notiert: "si lasci il § 4
art. X".
6↑Hds., am linken Seitenrand von Borgongini-Duca
notiert: "si approva".
7↑Hds., am linken Seitenrand von Borgongini-Duca notiert: "si
lasci".
8↑Hds., am linken Seitenrand von Borgongini-Duca notiert: "Non si
farà niente che ostacoli".
9↑Hds., am linken
Seitenrand von Borgongini-Duca notiert: "Scriva a Bisleti".