Dokument-Nr. 18753
Pacelli, Eugenio an Sbarretti, Donato Raffaele
[Berlin], 19. Juni 1926

Regest
Pacelli nimmt gegenüber dem Präfekten der Konzilskongregation Sbarretti Stellung bezüglich der Anfrage des Bautzener Domkapitels betreffend die Wahl des Dekans und der Domkapitulare sowie das Optionsrecht, des Aufstiegs von Domherren innerhalb des Domkapitels. Der Nuntius sendet die einschlägigen Dokumente zurück. Er erinnert an seinen Bericht vom 10. Mai 1924, in dem er darlegte, dass das Domkapitel nicht über die entsprechenden Rechte verfügt. Die Dokumente, die das Domkapitel nun vorlegt, bestätigen in Pacellis Augen diese Einschätzung. Der Meißener Bischof Bruno II. stiftete 1221 das Bautzener Domkapitel und ernannte die ersten sieben Domkapitulare. Diese wählten einen Dekan und ernannten vier weitere Domkapitulare. Pacelli geht davon aus, dass Bruno die Absicht hatte, die Propstei und die Domherrenstellen selbst zu besetzen. Wegen des Widerstands des Domkapitels gewährte Bruno ihm allerdings 1226 das Recht, den Propst und den Dekan frei zu wählen. Die Wahl des Scholastikers und des Kustos behielt Bruno dem Bischof vor. Laut der einschlägigen Fachliteratur entsprach eine solche Auseinandersetzung zwischen Bischof und Domkapitel der Geschichte der deutschen Dom- und Stiftskapitel im Mittelalter. Nach Pacellis Einschätzung handelt es sich bei der freien Wahl durch das Domkapitel folglich nicht um ein Gründungsgesetz, sondern um ein späteres Zugeständnis des Bischofs an das Domkapitel, um die Auseinandersetzung zu beenden. Der Nuntius deutet auch das Dekret des Apostolischen Legaten in Deutschland Konrad von Urach aus dem Jahr 1225 als ein Privileg, da es keine Anspielung auf ein Gründungsgesetz aufweist. Auch das Dekret Bischof Brunos II. aus dem Jahr 1261 interpretiert Pacelli dahingehend. Der Nuntius erinnert an die Errichtung des Bautzener Kapitels als Domkapitel der Diözese Meißen durch die Apostolische Konstitution Sollicitudo omnium ecclesiarum vom 24. Juni 1921, in der die Wahl der Domkapitulare nach dem gemeinen Recht festgelegt wurde. Dies geschah vor dem Hintergrund, dass das Domkapitel vorher unter Berufung auf das Gründungsgesetz um das alte Wahlrecht der Domkapitulare gebeten hatte, worüber der Nuntius seinerzeit berichtete. Der Heilige Stuhl machte durch seine Entscheidung deutlich, dass das alte Privileg nicht mehr gültig ist. Dies geht auch aus der Ernennungsbulle der Apostolischen Datarie für Jakob Skala zum Dekan des Domkapitels deutlich hervor. Dem Nuntius erscheint es nicht opportun, dass das Bautzener Domkapitel über weiterreichende Rechte verfügt als die anderen Domkapitel in Deutschland und dass der Bischof, den die Domkapitulare in seiner Arbeit unterstützen sollen, weniger Einfluss auf deren Besetzung hat als die Domkapitulare. Abschließend thematisiert Pacelli eine Befürchtung des Meißener Bischofs Schreiber: Eine kirchenfeindliche sächsische Regierung könnte vorbringen, dass das Bautzener Domkapitel, sollte es die alten Rechte nicht mehr innehaben, nicht mehr dasselbe sei. Deshalb könnte eine solche Regierung ihm den rechtmäßigen Besitz seines Eigentums absprechen und dieses beschlagnahmen. Der Nuntius teilt diese Einschätzung unter den derzeitigen Umständen nicht, da die sächsische Regierung nach der Revolution von 1918 und Artikel 137 der Reichsverfassung keine Bestätigung oder Mitteilung über die Wahl der Domkapitulare verlangt. Da er dies jedoch für die Zukunft nicht ausschließen kann, regt er an, dass die Kongregation ihre Entscheidung verschieben könnte bis die rechtliche Situation des Domkapitels endgültig geklärt ist, entweder durch ein Reichskonkordat oder durch ein sächsisches Gesetz über religiöse Gesellschaften, das derzeit vorbereitet wird.
Betreff
Sull'Esposto del Capitolo cattedrale di Misnia circa l'elezione del decano e dei canonici e lo jus optionis
Col venerato Dispaccio N. 2208/25 in data del 5 Maggio p. p cotesta S. Congregazione si degnava di ordinarmi di esprimere il mio modesto parere circa l'Esposto (che compio il dovere di ritornare qui accluso insieme ai relativi Allegati) del Capitolo cattedrale di Misnia intorno alla elezione del decano e dei canonici ed allo jus optionis.
Mi sia permesso di ricordare come nel rispettoso Rapporto N. 30500 del 10 Maggio 1924 ebbi già occasione di riferire all'E. V. R. su detta questione, manifestando l'umile avviso che al sullodato Capitolo non competano attualmente i menzionati diritti. I documenti ora addotti dal Capitolo medesimo, sebbene presentino non poche oscurità, mi sembrano tuttavia,
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salvo errore, confermare tale opinione. Il Capitolo collegiale di Bautzen fu fondato nel 1221 da Brunone II, XXII Vescovo di Misnia, il quale (come risulterebbe dall'opuscolo Statuten des Collegiatsstiftes St. Petri zu Budissin, 1858, pag. 54) lo dotò partim suis, partim sui pie defuncti Praedecessoris sumptibus. Fu infatti S. Bennone, XI Vescovo di Misnia, che, convertiti alla fede gli abitanti di Bautzen, pose ivi le prime fondamenta di quella chiesa, ove avrebbe voluto istituire un collegio di canonici, se non fosse stato prevenuto dalla morte. Questo proposito venne portato a compimento dal sunnominato Brunone II, il quale ampliò e consacrò il 24 Giugno 1221 la chiesa stessa, costruendovi un nuovo coro (doc. I). A quanto sembra ricavarsi dai succitati documenti, i primi sette canonici furono nominati dal Vescovo stesso (doc. I e II) e, sebbene il Capitolo, probabilmente fondan-
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dosi sugli usi allora in vigore in molte chiese (cfr. Wernz, Jus decret., t. II, 1906, n. 780), eleggesse poi esso stesso il decano e quattro nuovi canonici (doc. II), Brunone avrebbe avuto l'intenzione di riservare a sé la provvista della prepositura e dei canonicati (doc. IV) e soltanto in seguito all'opposizione del Capitolo, il quale faceva appello alla consuetudine vigente in altre chiese (doc. II), concedette definitivamente al medesimo nel 1226 (doc. IV) il diritto di libera elezione, di guisa però che il preposito fosse de choro Misnensi ed il decano de consortio suo, e riservando a sé ed ai suoi Successori la nomina dello scolastico e del custode. Ciò corrisponderebbe, del resto, alla storia dei Capitoli, sia cattedrali che collegiali, della Germania nel medio evo, i quali nella maggior parte dei casi solo dopo aspre e talvolta lunghe contese col Vescovo conseguirono il diritto di elezione dei Canonici (cfr. Hinschius, System des kath. Kirchenrechts, t. II (1878) pag. 614: "Meistens haben die (Kollegiat)kapitel – in manchen Stiften freilich erst nach langen und hartnäckigen Streitigkeiten – das Wahlrecht erlangt"; Werminghoff, Verfassungsgeschiche [sic] der deutschen Kirche im Mittelalter, 1913, 2a ed. pag. 148: "Ihre Besetzung erfolgte zumeist durch die Wahl seitens der Domherren, die dieses Recht häufig nach langen Streitigkeiten mit dem Bischof und nach Überwindung des ius simultaneae collationis erlangt hatten"). Non si tratterebbe quindi, se pur non m'inganno, di lex fundationis, ma di posteriore concessione fatta in considerazione della consuetudine vigente in altre chiese, per mettere fine ad una controversia. D'altra parte, anche i termini
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del decreto del B. Conrado di Urach, Cardinale Vescovo di Porto e S. Rufina e Legato Apostolico in Germania, del 2 Novembre 1225 (doc. V), indicano, se non erro, trattarsi di un mero privilegio concesso al Capitolo ad istanza del medesimo né contengono alcuna allusione ad una lex fundationis. – Parimenti lo jus optionis fu con decreto di Brunone II del 19 Dicembre 1261 (doc. III) accordato secundum consuetudines aliarum ecclesiarum, per evitare che si riaccendesse un'antica e già sopita controversia. – Parmi infine non inutile di rammentare che la S. Sede, allorché nella Costituzione Sollicitudo omnium ecclesiarum del 24 Giugno 1921 eresse il Capitolo collegiale di S. Pietro in Bautzen in Capitolo cattedrale della diocesi di Misnia, confermò bensì gli statuti capitolari e tutti i privilegi ed i diritti, di cui esso sino allora godeva, aggiungendo tuttavia: "firma tamen electione canonicorum et Dignitatum Capituli ad tramitem iuris communi", e ciò malgrado che il Capitolo stesso nel Pro-memoria del 17 Marzo di
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quell'anno 1921 (da me trasmesso alla Segreteria di Stato col Rapporto N. 20437 del 25 Aprile 1921) avesse, appellandosi alla lex fundationis, chiesto la conferma dell'antico diritto di elezione. In tal guisa la S. Sede parmi abbia chiaramente dimostrato che considerava tale privilegio come non più in vigore; il che apparisce eziandio dalla Bolla della Dataria Apostolica (VII Kal. Julii 1921), con cui il Revmo Mons. Giacomo Scala veniva nominato Decano, e nella quale si dichiarava questa Dignità riservata alla S. Sede. Sembra, del resto, meno opportuno che il Capitolo di Bautzen abbia privilegi più ampi di quelli degli altri Capitoli cattedrali della Germania, e che nella scelta dei Canonici, i quali debbono, secondo l'uso qui vigente prestare l'opera loro per i lavori della Curia diocesana, al Vescovo, che è a tale riguardo il primo interessato, non spetti una parte maggiore di quella che gli lascerebbero gli anzidetti antichi Statuti.
Rimane ad esaminare la difficoltà mossa dal Revmo Mons. Schreiber, il quale teme che, qualora la S. Sede dichiarasse vigente il ius commune per la nomina delle Dignità e dei Canonici e venisse così a mutare gli Statuti dell'antico Capitolo collegiale di Bautzen, il Governo sassone (non quello del Reich), massime se fosse ostile alla Chiesa, potrebbe prenderne pretesto per asserire non essere più l'attuale Capitolo cattedrale lo
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stesso che il primitivo e per negargli quindi il legittimo possesso dei relativi beni, i quali rischierebbero così di esser confiscati dallo Stato. – Questo timore del Revmo Vescovo non sembrami, nello stato attuale delle cose, fondato. Ed invero una opposizione contro un mutamento del modo di provvista delle Dignità e dei Canonicati, previsto negli antichi Statuti, avrebbe ben potuto attendersi sotto l'antico regime, il quale, in virtù della Convenzione (Traditionsrezess) del 30 Maggio 1635, esercitava la più stretta vigilanza sulle cose ecclesiastiche della Lusazia ed aveva uno speciale interesse nella elezione del Decano del Capitolo, la cui conferma era riservata al Re. Invece, dopo la rivoluzione del 1918 e la nuova Costituzione germanica (art. 137), il Governo sassone non ha più preteso alcuna conferma e nemmeno comunicazione delle elezioni compiute dal Capitolo. Siccome, tuttavia, è difficile di prevedere con sicurezza il futuro, massime nella instabile situazione dei tempi presenti, cotesta S. Congregazione, a mio subordi-
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nato avviso, potrebbe, affine di eliminare ogni dubbio o pericolo, rimandare la sua decisione fino a che la situazione giuridica del Capitolo di Bautzen venga fuori di qualsiasi contestazione fissata o in un Concordato col Reich ovvero anche in una futura legge particolare della Sassonia sulle società religiose, di cui il Governo di questo Paese sta ora preparando il progetto.
Nel sottoporre quanto sopra al superiore giudizio dell'E. V., m'inchino
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Sbarretti, Donato Raffaele vom 19. Juni 1926, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 18753, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/18753. Letzter Zugriff am: 10.12.2024.
Online seit 29.01.2018, letzte Änderung am 01.02.2022.