Dokument-Nr. 285
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
, 20. November 1926

Regest
Pacelli berichtet ausführlich über seine Unterredung mit dem württembergischen Innenminister Bolz vom 8. November. Er habe die Position des Heiligen Stuhls dargelegt und begründet, dass ein Abweichen vom Codex Iuris Canonici von 1917 nicht infrage komme, während Bolz auf der Gültigkeit der Regelungen von 1821 und 1827 bestehe. Ein Konkordat für Württemberg sei generell nicht realisierbar, da die protestantische Mehrheit "lieber mit dem Teufel" verhandle als mit Rom. Des Weiteren beschuldigt Pacelli das Rottenburger Domkapitel, die württembergische Regierung gegen Rom aufzustacheln. In der Kandidatenfrage spricht sich Pacelli erneut für Sproll und Baur aus, gibt aber Baur wegen seiner "römischeren Auffassungen" den Vorzug.
Betreff
Circa la provvista della Sede vescovile di Rottenburg - Attitudine del Governo del Württemberg
Eminenza Reverendissima,
Mi pervenne regolarmente il venerato Dispaccio dell'Eminenza Vostra Reverendissima N. 2361/26 del 14 Ottobre p. p. relativo alla provvista della Sede vescovile di Rottenburg.
Come ebbi già occasione di accennare nel mio rispettoso Rapporto N. 36168 del 1° Ottobre p. p., – affine di chiarire meglio la questione di fronte al Governo del Württemberg, ho procurato di avere un abboccamento col Ministro dell'Interno, Sig.  Bolz , appartenente al partito del Centro e personaggio, a quanto mi è stato assicurato, del tutto degno di fiducia. Egli ha avuto la cortesia di venire qui a Rorschach, ove ho avuto con lui un lungo colloquio Lunedì 8 corrente dalle 2 alle 4 pomeridiane.
32v
Ho cominciato, da parte mia, a spiegare al Signor Ministro il punto di vista della S. Sede. La rivoluzione in Germania ha portato un cambiamento radicale anche nel complesso dei rapporti fra Chiesa e Stato, i quali esigono per conseguenza un nuovo regolamento. La Costituzione del Reich ha reso impossibile la esecuzione delle antiche Bolle concordate di circoscrizione in tutte le loro parti; di qui la necessità di addivenire a nuove Convenzioni fra i due Poteri, adattate alle mutate circostanze. Una siffatta necessità è stata riconosciuta dai due più grandi Stati della Germania: vale a dire, dalla Baviera, la quale ha già concluso un nuovo Concordato, e dalla Prussia, che è entrata allo stesso scopo in trattative colla S. Sede, indubbiamente assai ardue, ma, almeno sino ad ora, non senza speranza di esito favorevole. Il Governo del Württemberg ha creduto invece di tenere un'altra via; esso ha ostentato di ignorare la S. Sede; malgrado le osservazioni presentate dal compianto Vescovo di Rottenburg, Mons.  von Keppler, e le richieste dello stesso partito
33r
del Centro, ha respinto l'idea di qualsiasi negoziato con la Sede Apostolica ed ha invece emanato unilateralmente una legge sulle Chiese. Con ciò esso ha dato un cattivo esempio, del quale poi si è in ogni occasione valsa la "Lega evangelica" per mostrare essere ben possibile di adattare i rapporti fra Chiesa e Stato alla nuova Costituzione germanica senza bisogno di Concordato, ma mettendosi in relazione soltanto coll'Episcopato locale. È naturale quindi che la S. Sede si ritenga dal canto suo libera, ed applicando il diritto comune, intenda ora di nominare direttamente il nuovo Vescovo. Sarebbe, del resto, evidentemente ingiusto, se gli Stati, i quali, come il Württemberg, rifiutano di trattare colla S. Sede, ottenessero migliori condizioni di quelli, che hanno concluso o intendono di concludere nuovi Concordati, ed in particolare se essi mantenessero il privilegio della elezione capitolare dei Vescovi, che la S. Sede non ha creduto, nonostante tutte le insistenze, per ragioni di ordine generale e superiore, di poter accordare né alla Baviera né alla Prussia, pur conce-
33v
dendo una qualche partecipazione dei Capitoli cattedrali nella scelta del candidato, ad esempio mediante il metodo delle liste. Né il Governo potrebbe addurre in suo favore le prestazioni finanziarie, che ha continuato a soddisfare verso la Chiesa, giacché queste sono fondate in ultima analisi, non sulle Bolle di circoscrizione, le quali non hanno fatto altro che fissarne l'ammontare, ma sulla secolarizzazione. D'altronde, come i cattolici hanno bisogno dei voti dei protestanti per l'approvazione nel Parlamento delle somme da versarsi alla Chiesa, così, viceversa, anche i protestanti non possono fare a meno del concorso dei cattolici, di guisa che praticamente, pur prescindendo dalla evidente ingiustizia che esso verrebbe a commettere, il Governo non potrebbe addivenire alla soppressione delle prestazioni anzidette.
Il Sig. Ministro ha risposto dandomi copia di una lettera a lui diretta il 3 Settembre c. a. dal Consigliere ministeriale nel Ministero del Culto, Sig.  Meyding , relatore per l'affare in questione (cfr.  Allegato ). In essa, in base alla storia delle trattative che precedettero le anzidette Bolle, si dimostra il
34r
carattere contrattuale della disposizione relativa al diritto di elezione vescovile spettante al Capitolo cattedrale. Opinione comune (ha egli aggiunto) anche dei giuristi cattolici in Germania, salvo rarissime eccezioni, è la permanenza in vigore delle Bolle in discorso; lo Stato, in seguito alla nuova Costituzione del Reich, non ha fatto altro se non rinunziare ai suoi diritti di intervento, senza toccare altrimenti il valore di quelle Convenzioni e continuando anzi a riconoscere ed a soddisfare gli obblighi da esse derivanti. D'altra parte, la situazione nel Württemberg, in cui i cattolici sono una piccola minoranza, è tale che non permette trattative concordatarie. I protestanti, di cui una buona parte, spesso a differenza dei loro pastori, sono credenti ed attaccati alla loro fede, rifuggono dall'idea di qualsiasi contatto con Roma e preferirebbero di trattare piuttosto col diavolo (lieber mit dem Teufel); essi temono altresì che nei negoziati coll'abile diplomazia pontificia sarebbero messi nel sacco. La legge unilaterale sulle Chiese, da me sopra citata, non riguarda che questioni
34v
di amministrazione, di imposte ecclesiastiche, ecc.; da essa fu eliminata qualsiasi disposizione circa le nomine agli uffici ecclesiastici e non si trova quindi in opposizione colle Bolle di circoscrizione. Se perciò ora il nuovo Vescovo non sarà eletto dal Capitolo, ma verrà nominato direttamente dalla S. Sede, la stampa protestante aprirà una vivace compagna [sic], accusando la S. Sede medesima di infedeltà e violazione dei trattati. Il Presidente dello Stato del Württemberg, che è al tempo stesso Ministro del Culto, Sig.  Bazille , nato da padre francese cattolico, ma educato nella confessione protestante, sebbene personalmente non fanatico, anzi piuttosto indifferente nella questione religiosa, e forse non completamente alieno dal trattare colla S. Sede, tuttavia, spinto dal suo partito (tedesco nazionale), dovrà prendere posizione intorno alla vertenza nel senso protestante. Qualora la S. Sede nomini come Vescovo un ecclesiastico, che sia persona non ingrata, le prestazioni finanziarie non verranno soppresse; ma il Ministero del Culto indirizzerà, non alla S. Sede, perché non vuole avere rapporti con Roma, ma alla Curia vescovile una protesta o riserva per
35r
l'avvenire, con relativa minaccia, per il caso di futura eventuale nomina di persona ingrata, di sospensione delle prestazioni anzidette. Esso teme infatti che, in occasione di una nuova vacanza, la S. Sede potrebbe eleggere un non-württemberghese od un non-tedesco, o forse anche (horribile dictu) un Gesuita, il quale proibirebbe la frequenza dei giovani chierici alla Facoltà teologica della Università di Tübingen, creando un Seminario con corsi interni propri; punto questo, a cui il Governo tiene straordinariamente, tanto che negli ultimi tempi di Mons. von Keppler erano corsi negoziati, in virtù dei quali lo Stato avrebbe ceduto alla diocesi la proprietà stessa degli edifici dei Convitti per gli aspiranti al sacerdozio, a condizione che il Vescovo si fosse obbligato ad inviare gli studenti di s. teologia alla Facoltà anzidetta. Oltre la suaccennata protesta vi sarà probabilmente una interpellanza al Landtag con relativa dichiarazione del Ministro nello stesso senso. La questione del fondamento giuridico delle prestazioni finanziarie (secolarizzazione -  Reichs deputationshauptschluß) è assai controversa; ad ogni
35v
modo, in una simile lotta il Centro nel Württemberg rimarrebbe solo e tutti gli altri partiti, di destra e di sinistra, conservatori e socialisti, <si>1 schiererebbero contro; vi è quindi un serio pericolo che la Chiesa venga a perdere i sussidi finora corrisposti dallo Stato.
Ho replicato al Sig.  Bolz che il Sommo Pontefice Benedetto XV di s. m. nella Allocuzione concistoriale del 21 Novembre 1921 dichiarò non esser più in vigore i Concordati conclusi già cogli Stati, i quali, in seguito ai recenti profondi rivolgimenti politici, avevano cessato di essere la stessa persona morale. Tuttavia, per ciò che riguarda la Germania, essendo in corso trattative, la S. Sede non aveva voluto risolvere la questione teorica, consigliando piuttosto di scioglierla praticamente colla rapida conclusione di nuove Convenzioni. Sia pure che lo Stato aveva dichiarato di rinunziare a dei diritti accordati già ai Sovrani nelle Bolle di circoscrizione; ciò nondimeno, rimane pur sempre vero che queste non sono più intieramente applicabili, ma debbono venire adattate alle
36r
nuove circostanze, il che non può essere fatto senza un nuovo accordo fra le due Alte Parti contraenti. Aggiunsi sembrarmi, dal punto di vista delle relazioni internazionali, ben strana e contraddittoria l'attitudine del Governo del Württemberg; esso per vieti pregiudizi, incomprensibili in pieno secolo ventesimo, ignora l'altra Parte contraente, vale a dire la S. Sede, e rifiuta qualsiasi contatto con Essa; viceversa, esige l'applicazione del trattato, la cui esecuzione, massime dopo così gravi sconvolgimenti politici, richiede necessariamente una nuova reciproca intesa, ed accusa poi la S. Sede medesima di mancanza di fedeltà alle Convenzioni, se, dopo una inutile attesa di vari anni, e dopo che lo Stato ha emanato una legge unilaterale, intende anch'Essa di procedere liberamente. La "legge sulle Chiese" (Gesetz über die Kirchen) del 3 Marzo 1924 contiene anche prescrizioni riguardo agli uffici ecclesiastici, ad esempio, la condizione che il funzionario ecclesiastico abbia la cittadinanza tedesca (§ 56), e quindi entra, senza previo accordo coll'altra Parte contraente, nel rego-
36v
lamento di una materia concernente le più volte menzionate Bolle. Il modo di elezione dei Vescovi ha avuto attraverso i secoli una larga evoluzione; il can. 329 § 2 fissa la vigente disciplina col principio "Episcopos libere nominat Romanus Pontifex"; ora sarebbe intollerabile, specialmente dopoché la Costituzione del Reich ha lasciato alle società religiose il libero ordinamento dei propri affari, se il Governo del Württemberg volesse esercitare, per mezzo delle prestazioni finanziarie, una pressione sulla Chiesa cattolica per impedire l'applicazione di tale interna evoluzione; pressione tanto più ingiusta, in quanto che invece i Protestanti godono piena indipendenza al riguardo. (Il Sig.  Bolz cercò di spiegare tale differenza col fatto che le elezioni agli uffici nelle "Chiese evangeliche" vengono compiuti da corporazioni tedesche, mentre il Vescovo verrebbe ora nominato da un'Autorità al di fuori della Germania). – Soggiunsi che, se il Ministero del Culto si propone d'inviare la sua protesta alla Curia vescovile, sbaglia d'indirizzo, giacché essa non è competente nell'argomento, e se il Governo credesse di
37r
fare nel Landtag dichiarazioni false od anche offensive per la S. Sede (come sarebbe l'accusa di violazione della fede dei trattati), Questa avrebbe modo di rispondere e di difendersi, sia per mezzo della pubblica stampa, sia anche con Nota diretta al Governo centrale del Reich , presso il quale il Nunzio è accreditato e che non mancherebbe alla sua volta di trasmetterla al Governo württemberghese. Avendo, poi, il Sig.  Bolz, dietro mia domanda, ammesso che il partito del Centro nel Württemberg, sebbene nel Landtag in piccola minoranza (17 deputati su 80), è indispensabile per la costituzione di qualsiasi stabile Gabinetto, gli feci osservare che dunque il partito stesso può e deve farsi valere e che i Ministri cattolici sono obbligati ad opporsi alla protesta, che il Ministero del Culto intende di fare, nonché alla minaccia di sospensione dei pagamenti dovuti alla Chiesa. Ciò che non potei aggiungere di fronte al mio interlocutore, è che, pur troppo, dietro il Ministero vi è il Capitolo cattedrale, il quale, secondo ogni verisimiglianza, invece di sostenere il punto di vista della Sede Apostolica, eccita
37v
il Governo ad agire per il mantenimento del privilegio della elezione capitolare del Vescovo. Anzi, come mi è stato comunicato da persona degna di fede, la quale lo ha appreso dallo stesso Ministro Bolz, il Decano del menzionato Capitolo si è recato a Friburgo nel Baden per combinare con quel Capitolo metropolitano una azione comune allo stesso scopo.
Il Sig.  Bolz mi disse che avrebbe parlato della cosa col Signor Bazille e mi chiese se sarebbe stato possibile un accordo ristretto alla provvista della Sede vescovile ed alle prestazioni finanziarie, con esclusione della questione scolastica e di altre simili materie. Egli pensava che un simile accordo avrebbe forse potuto concludersi, come già al tempo delle Bolle di circoscrizione, in comunanza cogli altri due Stati della provincia ecclesiastica del Reno superiore, ossia il Baden e l'Hessen. Risposi che, a mio avviso personale, una tale Convenzione avrebbe presentato scarso interesse per la S. Sede e che, ad ogni modo, nel momento presente avrebbe irrimediabilmente pregiudicato le pendenti trattative colla
38r
Prussia, la quale, dopo un siffatto precedente, non si presterebbe mai più a ciò che essa stessa è già tanto restia a concedere, vale a dire alla inclusione nel Concordato, sia pur soltanto in termini generali, delle suaccennate materie. Pregai il Sig. Ministro di riflettere bene che la presente vertenza del Württemberg non può essere considerata dalla S. Sede isola<ta>mente2, ma è una questione di principio, la quale può avere le più gravi ripercussioni per il regolamento dei rapporti fra Chiesa e Stato nel resto della Germania, ed anzi anche oltre i confini di essa. -3
Con lettera in data di ieri, giuntami ora, il Sig.  Bolz mi ha significato di aver dato conoscenza al Ministro di Stato del Württemberg di<el>4 surriferito colloquio. "Il Sig. Presidente dello Stato (egli prosegue) vuole esaminare la questione di un eventuale inizio di trattative con Vostra Eccellenza. Il medesimo Sig. Presidente crede tuttavia di non poter dare una risposta definitiva, se non dopo di essersi informato dello stato dei negoziati in Prussia e delle possibilità di un Concordato col Reich ". Il sullodato Sig. Ministro si riserva di darmi
38v
altre notizie al riguardo. – Non rimane quindi, a mio subordinato parere, per il momento che attendere la decisione del Governo in proposito, dipendendo da essa, se non erro, anche il modus procedendi nell'attuale provvista di quella Sede vescovile. Per ciò che concerne le persone dei candidati, le ulteriori informazioni da me prese confermano che il Revmo Mons.  Sproll , Vicario capitolare, ed il Rev.  Prof.  Baur sono, fra gli ecclesiastici del Württemberg, i più degni ed idonei per l'alto ufficio, come pure che contro nessuno dei due il Governo avrebbe alcunché da obbiettare. Sembrami tuttavia che nel Baur la S. Sede troverebbe forse un Prelato più pronto ed atto ad eseguire le Sue direttive nelle vertenze o nella<e> lotta<e>5, che occorresse di regolare o di sostenere con quel Governo, nonché più capace di attuare le tanto necessarie riforme nella istruzione ed educazione del clero.
Chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
1Hds. von Pacelli eingefügt.
2Hds. von Pacelli korrigiert.
3Absatz Korrekturzeichen hds., vermutlich von Pacelli, eingefügt.
4Hds. von Pacelli korrigiert.
5Hds. von Pacelli korrigiert.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 20. November 1926, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 285, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/285. Letzter Zugriff am: 24.11.2024.
Online seit 29.01.2018, letzte Änderung am 01.02.2022.