Dokument-Nr. 3109
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
Berlin, 25. August 1926

Regest
Pacelli übermittelt die Position des preußischen Episkopats zu den Themen der Konkordatsverhandlungen mit Preußen, die auf der Fuldaer Bischofskonferenz diskutiert und dem Nuntius vom Vorsitzenden der Konferenz, dem Breslauer Fürstbischof Kardinal Bertram, sowie vom Kölner Erzbischof Kardinal Schulte mitgeteilt wurde. Zunächst referiert Pacelli die ihm zugesagte Unterstützung sowie Zustimmung der Bischöfe zur Direktive Gasparris, die eine direkte Einmischung des preußischen Episkopats und Klerus in die Verhandlungen untersagt. Hinsichtlich der Bischofsernennungen stimmen die Bischöfe dem zwischen Pacelli und den Regierungsvertretern ausgehandelten Prozedere generell zu. Kardinal Schulte gab das Votum Kardinal Bertrams weiter, wonach bei Vakanz eines Bischofssitzes nicht alle preußischen Bischöfe, sondern nur die der benachbarten Bistümer bzw. der entsprechenden Kirchenprovinz Kandidaten vorschlagen sollten. Schulte führte konkret aus, welche Bischöfe für welche Region Vorschläge unterbreiten könnten, und betonte in diesem Zusammenhang die Errichtung einer neuen Kirchenprovinz im Osten Deutschlands als wünschenswert. Der Kölner Erzbischof hält diese Form, gemeinsam Kandidaten vorzuschlagen, für sinnvoller als Vorschläge eines jeden einzelnen Bischofs. Zudem empfiehlt er, die Beteiligung an diesem Verfahren für den Episkopat verpflichtend zu machen. Von Pacelli hierzu befragt erklärte Kardinal Bertram, man könne ganz allgemein von "episcopi viciniores" sprechen, sodass der Heilige Stuhl in jedem Einzelfall bestimmen könnte, wer diese sind und auf welche Weise sie ihre Kandidatenliste vorlegen sollen.
Bei der Besetzung der Kanonikate ist der Episkopat nun bereit, das betreffende Kapitel zu beteiligen, indem dieses einmal angehört und einmal um Zustimmung gebeten werden soll, wobei es die Zustimmung nur verneinen darf, wenn es die Unwürdigkeit des Kandidaten nachweisen kann. Da diese Form des abwechselnden Ernennungsrechts deutlich hinter dem des Bayernkonkordats zurückbleibt, empfiehlt der Nuntius, es Preußen zu gewähren. Auch weist er darauf hin, dass dieses Recht nach der Zirkumskriptionsbulle in den Bistümern Hildesheim und Osnabrück auch für die Kapitularvikare gelten müsste. Einige Bischöfe wünschen ferner eine Erhöhung der Zahl der Ehrenkanoniker, die allerdings kein Stimmrecht in den Verfahren zur Besetzung des Bischofsitzes und der Kanonikate haben sollen. Ferner soll nach Meinung der Bischöfe die für Breslau und Münster geltende Regelung, ein Kanonikat mit einem Universitätsprofessor zu besetzen, abgeschafft und die Professoren zu Ehrenkanonikern werden.
Ferner stimmt der Episkopat der "politischen Klausel" für Bischöfe und Koadjutoren mit dem Recht der Nachfolge sowie für auf Dauer eingesetzte Apostolische Administratoren zu. Angesichts des protestantischen Widerstands gegen die Gründung eines Bistums Berlin könnte man dort die Errichtung einer dauerhaften Apostolischen Administratur erwägen, was Pacellis Einschätzung nach mit Blick auf die Präzedenz des Bayernkonkordats problemlos wäre und als Gegenleistung verstanden werden könnte, falls der Papst Preußen eine Ausdehnung der politischen Klausel gemäß der mit der englischen Regierung für die britische Kolonie Malta getroffenen Konvention gewähren sollte. Pacelli schließt mit dem Hinweis, dieses Zugeständnis erneut zur Erwägung zu stellen, da er den Verhandlungen anderenfalls keine Aussicht auf Erfolg gibt.
Betreff
Sulle trattative concordatarie colla Prussia - Parere dell'Episcopato
Eminenza Reverendissima,
Come ebbi già l'onore di annunziare all'Eminenza Vostra Reverendissima nel mio rispettoso Rapporto N. 35748 del 4 corrente, l'Episcopato prussiano il giorno 10 corr. nella Conferenza vescovile di Fulda discusse sub secreto pontificio i vari argomenti, i quali formano oggetto delle pendenti trattative concordatarie. Con Fogli rispettivamente in data dell'11 e del 15 corrente gli Eminentissimi Signori Cardinali Schulte e Bertram mi hanno dato comunicazione del parere espresso dai Revmi Vescovi, ed io alla mia volta compio il dovere di darne notizia all'Eminenza Vostra per ciò che concerne i punti già trattati col Ministero del Culto prussiano, riservandomi di farlo per i rimanenti man mano che i negoziati si svolgeranno. Sono lieto intanto di partecipare a Vostra Eminenza aver l'Episcopato concordemente ma-
78v
nifestato, coll'espressione del suo grato animo, l'intenzione di appoggiare il Rappresentante della S. Sede nelle attuali trattative. La nota lettera dell'Eminenza Vostra al sullodato Cardinale Bertram circa la esclusiva competenza della S. Sede medesima nella presente materia incontrò il pieno consenso dei Vescovi, i quali la trovarono benevola nella forma e sommamente opportuna quanto al contenuto.
Circa il modo di provvista delle Sedi arcivescovili e vescovili, i Vescovi aderirono alla formula già nota all'Eminenza Vostra (Rapporto N. 35412 del 16 Giugno c. a.) colle modificazioni indicate nell'ossequiato Dispaccio N. 1535/26 del 30 d. m. – Tuttavia, secondo quanto mi ha riferito il Cardinale Schulte, "l'Eminentissimo Bertram stima conveniente che in occasione delle vacanze non tutti i Vescovi della Prussia presentino proposte di candidati, ma soltanto i vicini o gli appartenenti alla stessa provincia ecclesiastica. Quelli, che risiedono lontano, non possono giudicare le condizioni della relativa diocesi". A parere del sullodato Emo Schulte, "in occasione della
79r
vacanza di diocesi della provincia ecclesiastica del Reno inferiore, nella quale rientrano, per il Concilio provinciale, quelle di Osnabrueck e di Hildesheim, potrebbero i rispettivi Vescovi adunarsi segretamente e senza solennità per designare in comune i candidati da proporre alla S. Sede. Nella vacanza di Sedi vescovili della provincia del Reno superiore verrebbero in questione soltanto i Vescovi di Fulda e Limburgo; tuttavia anche Mons.  Arcivescovo di Friburgo (Baden) ha in Prussia il territorio di Hohenzollern, e quindi potrebbe, secondo il caso, riunirsi col Vescovo di Fulda o di Limburgo per la formazione della lista dei candidati. Una simile adunanza dovrebbe essere possibile anche per gli Ordinari della Germania orientale, anche qualora non avesse ivi ad effettuarsi la erezione di una nuova provincia ecclesiastica, come sarebbe ben desiderabile. Un siffatto modo di partecipazione degli Ordinari nelle elezioni vescovili (prosegue l'Emo Arcivescovo di Colonia) sembrami di gran lunga preferibile alla proposta di candidati da parte dei singoli separatamente. Ad ogni modo non stimerei mai opportuno che si lasciasse liberta ai Vescovi di
79v
esprimere oppur no il loro avviso; in tal caso, infatti, è da prevedere che assai spesso non ne darebbero alcuno, giacché sarebbero ben contenti di non dover prendere nessuna responsabilità in cosa tanto grave. Così ben sovente non si raggiungerebbe lo scopo, cui si mira colla partecipazione dei Vescovi alle elezioni anzidette". – L'Emo Bertram, da me testé interrogato in occasione del Congresso cattolico di Breslavia, mi ha manifestato l'avviso che potrebbe parlarsi semplicemente di "episcopi viciniores", senza specificare ulteriormente né quali essi siano, né come essi debbano proporre le relative liste; la S. Sede rimarrebbe così libera di determinarlo in ogni singolo caso.1
Per ciò che si riferisce alla provvista dei canonicati, l'Episcopato prussiano sarebbe ora pronto ad ammettere che la nomina da parte del Vescovo si effettui alternativamente audito capitulo e de consensu capituli (separatamente per i canonici effettivi e gli onorari); desidererebbe tuttavia che la S. Sede dichiarasse poter il Capitolo negare il consenso soltanto
80r
nel caso (e l'onus probandi incomberebbe al Capitolo medesimo) che il candidato non sia degno ed idoneo. Un simile modo di alternativa è di gran lunga inferiore a quello concesso già nel Concordato bavarese (art. 14 § 2), come è ben noto all'Eminenza Vostra; sembrami quindi subordinatamente che sarebbe consigliabile di accordarlo alla Prussia. Per le diocesi di Hildesheim e di Osnabrück esso dovrebbe, avuto riguardo alla Bolla Impensa Romanorum Pontificum (26 Marzo 1824), valere altresì per la nomina dei Vicarii delle rispettive Chiese cattedrali. – Alcuni Ordinari, compreso l'Emo Schulte, manifestarono il desiderio che il numero dei canonici onorari possa essere aumentato a norma del diritto comune, ma che i medesimi non abbiano diritto di intervenire nella provvista né della Sede vescovile né dei canonicati, rimanendo così abrogata la disposizione della Bolla De salute animarum , in virtù della quale lo jus suffragii nelle elezioni vescovili spettava ai canonici così effettivi come onorari. – Per ciò poi che concerne la disposizione della succitata Bolla De salute animarum, secondo la quale un canonicato in Breslavia ed in Münster
80v
doveva essere riservato per uno dei Professori di quelle Università (cfr. Rapporto N. 35579 dell'11 Luglio p. p.), l'Episcopato bramerebbe che essa cessasse di rimanere in vigore, potendo invece i Professori anzidetti essere nominati canonici onorari.
Finalmente, per ciò che riguarda la cosiddetta "clausola politica", l'Episcopato è pienamente d'accordo che venga concessa per i Vescovi e per i Coadiutori con futura successione. Quanto agli Amministratori Apostolici, esso consiglierebbe una distinzione fra quelli ad nutum S. Sedis, per i quali l'anzidetta clausola non dovrebbe essere adottata, e quelli stabili, a cui essa potrebbe invece venire estesa, essendo i medesimi equiparati in tutto ai Vescovi residenziali.2 Ciò avrebbe probabilmente un'applicazione per Berlino, ove, poiché sembra quasi impossibile, a causa del fanatismo dei circoli protestanti, di addivenire per ora all'erezione di una vera e propria diocesi, potrebbe tentarsi la costituzione di un'Amministrazione Apostolica permanente, separata da Breslavia. Né, a mio umilissimo e subordinato avviso, farebbe diffi-
81r
coltà il precedente del Concordato bavarese; infatti 1°) la Baviera non ha alcuna Amministrazione Apostolica stabile; 2°) il Governo bavarese non ha mai chiesto una simile concessione, la quale non avrebbe avuto per esso importanza pratica; 3°) la Baviera ha ottenuto, come si è già osservato, ben più che non avrà la Prussia, riguardo alla provvista dei canonicati; si avrebbe così un certo compenso, qualora il S. Padre si degnasse di accordare a quest'ultimo Stato, sebbene con popolazione in maggioranza protestante, quanto ottenne già il Governo inglese nella Convenzione del 20 Marzo 1890. Mi permetto quindi di sottoporre nuovamente questo punto alla benevola considerazione dell'Eminenza Vostra, giacché altrimenti non vedo come le tanto difficili trattative potrebbero essere continuate con qualche speranza di esito favorevole.
Intanto, chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
1Am linken Rand des Textes hds. vermutlich von Borgongini-Duca notiert: "[sechs Wörter unlesbar]".
2Am linken Rand des Textes hds. vermutlich von Borgongini-Duca notiert: "verificare come è l'Amm. Apt. di Lugano. Bacciarini 1917".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 25. August 1926, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 3109, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/3109. Letzter Zugriff am: 23.11.2024.
Online seit 20.01.2020, letzte Änderung am 20.01.2020.