Dokument-Nr. 265
Pacelli, Eugenio
an Gasparri, Pietro
München, 06. Oktober 1919
Regest
Pacelli erhielt vom bayerischen Ministerpräsidenten und Kultusminister Johannes Hoffmann die offizielle Nachricht über die neue bayerische Verfassung und eine Kopie des Gesetz- und Verordnungsblattes für den Freistaat Bayern. Im Hinblick auf zukünftige Konkordatsverhandlungen versuchte Pacelli mittlerweile, den Kultusminister durch die BVP von einer weitreichenden Souveränität der Kirche zu überzeugen. BVP-Abgeordnete haben ihm gegenüber aber die Befürchtung geäußert, dass der Gesandte und bevollmächtigte Minister beim Heiligen Stuhl Otto Freiherr Ritter zu Groenesteyn in Rom versuchen wird, den Heiligen Stuhl von der Beteiligung der Regierung an der Besetzung kirchlicher Ämter zu überreden. In seinem Bericht skizziert Pacelli zum ersten einige Artikel aus der bayerischen Verfassung, die das Verhältnis von Kirche und Staat betreffen und zeigt zweitens, unter welchen Aspekten das Konkordat vom 5. Juni 1817 durch die neue bayerische Verfassung, die Weimarer Reichsverfassung und weitere Gesetzesbestimmungen verletzt wird.1. Das Verhältnis von Staat und Kirche ist in weiten Teilen bereits von der Reichsverfassung geregelt und wird daher in wenigen Paragraphen (17-21) behandelt. § 17 über die Gewissensfreiheit zeigt in vielen Punkten mangelnde Konformität mit den göttlichen und kanonischen Gesetzen. Anders als in den Kanones 88 § 3, 1113, 1372 und 12 CIC steht nach diesem Paragraphen die Entscheidung über die Zugehörigkeit der Kinder zu einer Religionsgesellschaft bis zu deren vollendetem sechzehnten Lebensjahr den Erziehungsberechtigten zu. Keine nachteiligen Unterschiede erkennt er dagegen in Bezug auf § 6 und § 10 des Religionsedikts vom 26. Mai 1818. Nach Absatz 4 kann man schließen, dass nur neue freiwillige Leistungen an eine Religionsgemeinschaft durch Zuschläge zu den Staatssteuern und Umlagen der Angehörigen dieser Religionsgemeinschaft aufgebracht werden, während pflichtgemäße Leistungen weiterhin vom Staat durch allgemeine Steuern finanziert werden. Nach § 18 der neuen Verfassung genießen Religionsgesellschaften, Religionsgemeinden, Kirchengemeinden und geistliche Gesellschaften Vereinigungsfreiheit, Rechtsfähigkeit, Kultusfreiheit sowie Unabhängigkeit in der Ordnung und Verwaltung ihrer Angelegenheiten. Der Begriff "Körperschaft des öffentlichen Rechtes" erscheint äußerst unbestimmt. Gemäß Absatz 4 dieses Paragraphen bleiben die auf Gesetz, Vertrag oder besonderem Rechtstitel beruhenden Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften bis zur Ablösung der Staatsleistungen gemäß Artikel 138 der Weimarer Reichsverfassung aufrechterhalten. Diese Verbindlichkeit berührt nicht die freiwilligen Staatsleistungen. Pacelli ist aber der Ansicht, dass diese streng genommen auch verbindlich sind, weil sie zum Teil die Rückerstattung kirchlicher Güter nach der Säkularisation decken und ihr Fundament im § 35 des Reichsdeputationshauptbeschlusses von 1803 finden. Nach § 19 obliegen Errichtung und Unterhaltung von Bestattungsanstalten und Begräbnisplätzen, insofern sie nicht ausreichen, den bürgerlichen Gemeinden. Absatz 4 dieses Paragraphen bemisst den Simultangebrauch von Kirchen und Friedhöfen nach bisherigem Recht und bewahrt somit – wie von dem Abgeordneten Robert Ferdinand Piloty und dem BVP-Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Heinrich Held, in den Verhandlungen des II. Verfassungs-Ausschusses über den Entwurf einer Verfassungsurkunde für den Freistaat Bayern betont – einzig die Bestimmungen des sonst abgeschafften Religionsedikts von 1818. § 20 über die Freiheit von Kunst, Wissenschaft und ihrer Lehre und § 21 über das Schulwesen erfordern nach Pacellis Ansicht keine besondere Erläuterung, und er verweist Gasparri auf seine Berichte vom 25. Juli und 3. August über die entsprechenden Bestimmungen der Weimarer Reichsverfassung. Nach den Übergangsvorschriften vom § 94 Absatz 1 der bayerischen Reichsverfassung treten alle Bestimmungen des Religionsedikts von 1818 außer Kraft; durch Absatz 2 verliert das Konkordat den Rechtscharakter eines Verfassungsgesetzes und wird als einfaches Gesetz behandelt.
2. Pacelli führt die Bestimmungen des Konkordats von 1817 an, die von der Weimarer Reichsverfassung, von der Bamberger Verfassung und von weiteren bayerischen Gesetzen und Verordnungen verletzt werden. Artikel 1 des Konkordats wird durch Artikel 137 der Reichsverfassung und § 18 der Bamberger Verfassung verletzt, indem diese den Begriff "Kirche" auslassen und alle Religionsgesellschaften auf dieselbe Ebene stellen. Dadurch genießt die katholische Kirche keine privilegierte Stellung mehr gegenüber anderen Religionsgemeinschaften. Die im Artikel V Absatz 4 des Konkordats geregelte geistliche Schulaufsicht über die Glaubens- und Sittenlehre wurde durch die Einführung der Fachaufsicht mit Verordnung der Revolutionsregierung vom 16. Dezember 1918 einseitig aufgehoben. Für die Kirche handelt es sich bei der geistlichen Aufsicht um ein angeborenes Recht, das im Kanon 1381 CIC festgesetzt ist, aber leider konnten die Proteste des bayerischen Episkopats vom 18. Dezember 1918 und die spätere Denkschrift vom 25. Mai 1919 nichts erwirken. Darüber hinaus garantierte Artikel V Absatz 4 des Konkordats die Ausübung dieser Amtspflicht auch in Beziehung auf die öffentlichen Schulen, die aber den Religionsgesellschaften durch § 33 Absatz 2 der Verordnung über Schulpflege, Schulleitung und Schulaufsicht für die Volksschulen vom 28. August 1919 genommen wurde. Mit dieser Verordnung habe der bayerische Ministerpräsident Hoffmann das Versprechen vom 25. Juni 1919 im Verfassungsausschuss des Landtags, nach dem das Konkordat bis zu den Verhandlungen über ein neues Konkordat in Kraft hätte bleiben sollen, gebrochen. Artikel 142 der Weimarer Reichsverfassung und § 20 der Bamberger Verfassung haben Artikel XIII des Konkordats völlig außer Acht gelassen, weil die in der Verfassung garantierte Freiheit der Künste und Wissenschaften darüber hinaus auch solche einschließt, die sich gegen die Kirche richten.
Betreff
Rapporti fra Chiesa e Stato in Baviera. – La nuova Costituzione bavarese
In data del 29 Settembre scorso il Signor Hoffmann

"Ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che la nuova Costituzione della Repubblica (Freistaat)

Colla rivoluzione è cominciato per la Germania e per la Baviera un nuovo periodo della loro storia. La Repubblica bavarese coll'entrata in vigore della nuova Costituzione poggia su di una solida base legale riconosciuta da tutta la popolazione.
Io spero che i rapporti fra la Santa Sede e
78v
la nuova Baviera saranno buoni ed ho già disposto che
il Ministro di Baviera Barone Ottone de Ritter de Grünstein
Colgo con piacere quest'occasione ecc."
Lo stesso giorno, in cui mi fu rimessa detta lettera, ossia il 30 Settembre p. p., risposi al Signor Ministro nei termini seguenti:
"Ho l'onore di accusare a Vostra Eccellenza ricevimento della Sua pregiata lettera in data del 29 corrente e di ringraziarLa al tempo stesso per l'esemplare cortesemente inviatomi della nuova Costituzione bavarese, che esaminerò con interesse ed attenzione.
Formo i più sinceri e caldi voti per il felice avvenire della Baviera e mi associo di cuore alla speranza espressa dall'Eccellenza Vostra che le relazioni fra la Santa Sede ed il Governo bavarese siano buone, assicurandoLa che da parte mia procurerò di contribuire con tutte le forze a tale intento.
Con sensi ecc."
È sopravvenuta intanto nel Governo bavarese

79r
nenza Vostra Reverendissima in uno speciale
Rapporto, e la quale ha portato come conseguenza un'ulteriore dilazione nelle progettate trattative sul Concordato



79v
fici
ecclesiastici (ad esempio, nella forma di una previa intesa confidenziale), tanto più che, a
quanto si dice, nei suoi Rapporti al Governo bavarese egli ne avrebbe sostenuto la
possibilità e la convenienza in base al mantenimento delle sunnominate prestazioni
volontarie (1)1.Se egli ciò raggiungesse, pensano i
deputati medesimi che diverrebbe naturalmente quasi impossibile di piegare l'ostinato ed
anticlericale Signor Hoffmann al riconoscimento anzidetto.Frattanto, nell'inviare qui accluso all'Eminenza Vostra
1.) di trascrivere qui appresso, tradotti in italiano, i paragrafi della Costituzione medesima concernenti i rapporti fra Chiesa e Stato, aggiungendo ad ognuno alcune osservazioni e schiarimenti;
2.) d'indicare in quali punti il Concordato del 1817

I.
La nuova Costituzione bavarese tratta della questio-
80r
ne religiosa e dei rapporti fra Chiesa
e Stato al Capo IV intitolato "Libertà di coscienza, società religiose, scuola". Esso
comprende soltanto cinque paragrafi (17-21) e contiene assai poche disposizioni legislative.
La ragione si è perché la Baviera si trovava già legata nel regolamento di tale importante
materia dalla Costituzione dell'Impero (1), come ebbe a dichiarare con parole di evidente
rammarico il Ministro Presidente Signor Hoffmann, il quale nel suo spirito anticlericale
lamentò che questa aveva reso la Chiesa libera dallo Stato, ma non viceversa lo Stato libero
dalla Chiesa (cfr. Verhandlungen des II. Verfassungs-Ausschusses über den Entwurf einer
Verfassungsurkunde für den Freistaat Bayern – Bayerische Landtag-Tagung 1919 – Erste
Lesung – Beilage 324 – pag. 270


80v
zione
dell'Impero, ed aggiungere a complemento alcune disposizioni sui punti, i quali non erano
stati da essa toccati.I seguenti paragrafi 17-19 si riferiscono, come è detto espressamente, agli articoli 135-141

§ 17
I. A ciascuno è garantita piena libertà di fede e di coscienza.
II. Fino all'età di sedici anni compiuti spetta ai genitori od a chi per essi la decisione circa l'appartenza dei fanciulli ad una società religiosa. Sino a questa età i genitori possono regolare la cosa anche per mezzo di contratto. Tale contratto abbisogna dell'autenticazione giudiziaria o notarile, rimane invariato in caso di morte dei genitori. Se un fanciullo, prima di aver compiuto i sedici anni, col consenso dei genitori o di chi per essi è stato definitivamente ammesso in una società religiosa mediante un atto di cu lto della medesima, i genitori
81r
società religiosa.III. L'uscità [sic] da una società religiosa può essere dichiarata verbalmente o per iscritto presso l'ufficio di stato civile del domicilio o del luogo di stabile dimora. La dichiarazione scritta deve essere autenticata da un pubblico ufficiale. Ciò si applica anche al capoverso II. La nullità e la impugnabilità di tale dichiarazione debbono essere giudicate secondo le prescrizioni del diritto civile.
IV. Nuove prestazioni volontarie dello Stato, dei Comuni e delle unioni di Comuni ad una società religiosa saranno coperte mediante il pagamento di sovrimposte da parte dei membri della società medesima.
Il capoverso primo di questo paragrafo afferma la piena liberta di fede e di coscienza, già sancita dalla Costituzione dell'Impero (art. 135)

Il capoverso secondo riguarda l'appartenenza dei fanciulli ad una società religiosa. Esso distingue tre periodi: 1) Dalla nascita alla prima communione [sic] – o, per i protestanti, alla confermazione (1) – i genitori (o chi per essi)
81v
hanno
piena facoltà
Le suddette disposizioni non sono certo conformi
82r
alle leggi divine e canoniche. Già
ben prima dei sedici anni il minorenne si presume giunto all'uso della ragione (can. 88 § 3




82v
Mentre nell'antico diritto (Editto di religione § 10

83r
passaggio ad un'altra) doveva farsi personalmente dinanzi al parroco competente, – il che, a
quanto sembra, dava non di rado luogo a scene spiacevoli –; invece, secondo il capoverso
terzo dell'articolo in esame,essa ha luogo presso l'ufficio di stato civile, verbalmente od
anche per mezzo di scritto debitamente autenticato. Secondo una dichiarazione del Signor
Ministro Presidente (Verhandlungen, pag. 276), nel regolamento per la esecuzione di
questa norma gli ufficiali di Stato civile verranno obbligati a comunicare al parroco
competente le dichiarazioni anzidette.Del capoverso quarto tratterò, per connessione di materia, nell'esame del seguente paragrafo.
§ 18
I. La unione di membri della stessa religione in comuni esercizi domestici di pietà

II. Le società religiose, le comunità religiose o le associazioni ecclesiastiche già esistenti, come pure i loro
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stabilimenti, fondazioni od altre istituzioni conservano la capacità giuridica, come
l'avevano finora. Le nuove possono acquistarla a norma del diritto vigente. La loro
proprietà e gli altri loro diritti, come pure il loro carattere confessionale sono
garantiti.III. È parimenti garantito nell'ambito della legge alle società religiose, alle comunità religiose ed alle associazioni ecclesiastiche il regolamento e l'amministrazione indipendente dei loro affari, ed alle due prime, che hanno la situazione giuridica di corporazioni di diritto pubblico, altresì, nell'ambito della legge, la facoltà di riscuotere imposte dai loro membri in base alle liste civili delle tasse.
IV. Sino allo svincolo previsto dall'articolo 138

V. Fino allo stesso momento gli edifici ed i fondi dello Stato, i quali attualmente servono a scopi di culto, non possono essere a questo sottratti contro il volere degl'interessati.
Per comprendere esattamente questo §, occorre innanzi tutto spiegare il senso dei tre termini ivi adoperati: ossia
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società religiose
(Religionsgesellschaften), comunità religiose (Religionsgemeinden) ed
associazioni ecclesiastiche (geistliche Gesellschaften).Per Religionsgesellschaften (termine usato anche nella Costituzione dell'Impero – art. 137

84v
membri
in base alle liste civili delle tasse.Per ciò poi che riguarda in particolare il concetto di "corporazioni di diritto pubblico", – quali sono attualmente in Baviera la Chiesa cattolica, la chiesa protestante alla destra del Reno e la chiesa protestante unita del Palatinato <(>5 (Verhandlungen, pag. 279) –, già ebbi a notare nel mio rispettoso Rapporto N. 13822 del 18 Agosto scorso come <)>6 esso sia7 rimasto assai indeterminato nella nuova Costituzione germanica. Il Ministro dell'Impero Dr. Preuss


85r
ne di
organi pubblici e la loro costituzione fa parte del diritto pubblico; hanno dotazioni e
speciali cespiti d'imposte, come pure è ad esse accordata la forza coattiva per l'esecuzione
delle sentenze disciplinari. 3.) Esse si trovano, d'altra parte, sotto una particolare
ispezione o soprintendenza dello Stato (Staatsaufsicht), vale a dire lo Stato
esercita su di esse una ispezione più intensa che non sulle società private.– Il Commissario
del Governo bavarese Dr. Grassmann, riferendosi nelle discussioni del progetto di
Costituzione per la Baviera alla surriferita dottrina del Dr. Kahl, notò che tale
ispezione dello Stato corrisponde alla situazione privilegiata, in cui si trovano le società
religiose, le quali godono i diritti di pubbliche corporazioni; si tratta, in altri termini
di diritti e di doveri correlativi (Verhandlungen, pag. 264 e 284). Tuttavia durante le
stesse discussioni il Governo bavarese, per bocca specialmente del Commissario governativo e
Consigliere Ministeriale Goldenberger
85v
che si ha piuttosto in vista una diminuzione della
medesima. Debbono invero distinguersi tre gruppi di beni delle società religiose: 1.) quelli
i quali erano sinora sotto il "supremo diritto di protezione e di soprintendenza dello
Stato" e che hanno in sostanza una propria e libera amministrazione. Tali erano
principalmente le mense episcopali, i beni dei capitoli cattedrali, ecc. 2.) i beni delle
chiese locali (Ortskirchenvermögen), la cui amministrazione colla corrispondente ispezione
dello Stato è regolata dalla ben nota Kirchengemeindeordnung. 3.) i beni dei benefici
Il capoverso quarto tratta delle prestazioni obbligatorie dello Stato alle società religiose, ossia di quelle dovute per legge, convenzione e speciale titolo giuridico, ed in
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conformità coll'articolo 138 della Costituzione dell'Impero (cfr. citato Rapporto Nr. 13822 del 18 Agosto scorso) stabilisce che esse
rimangono conservate sino al loro svincolo. In virtù dell'articolo medesimo un eguale
obbligo non esiste anche per le prestazioni cosidette libere o volontarie
(freiwillige) finora corrisposte dallo Stato. Per la Chiesa cattolica le
prestazioni indicate come tali ascendevano nell'ultimo bilancio bavarese (1918/19) a circa
sette milioni di Marchi, mentre le obbligatorie superavano di poco i due milioni e mezzo. Da
ciò apparisce quale importanza quelle abbiano per la Chiesa in Baviera. A stretto rigore di
giustizia, tuttavia, dovrebbero esse pure venir considerate non come libere, ma come
obbligatorie, e quindi calcolate nella somma dello svincolo, soprattutto perché non
costituiscono in realtà se non una parziale restituzione dei beni ecclesiastici
secolarizzati nel 1803; tanto più che lo stesso Reichsdeputationshauptbeschluss


86v
tuite "in bonis fundisque stabilibus"; ora questi
sarebbero evidentemente da quel tempo ad oggi cresciuti ad un valore ben più alto dei
Mk. 333.820 accordati nel "bilancio come supplemento per i Vescovi ed i capitoli, e che
figurano fra le prestazioni libere.Nel capoverso IV del § 17 già sopra riportato si stabilisce che "nuove prestazioni volontarie dello Stato, dei Comuni e delle unioni dei Comuni ad una società religiosa saranno coperte mediante il pagamento di sovrimposte da parte dei membri della società medesima". Da ciò segue che le prestazioni volontarie finora esistenti saranno desunte anche per l'avvenire dalle imposte generali dello Stato: soltanto le nuove eventuali prestazioni dovranno essere ricavate da una speciale sovrimposta, la quale graverà sui membri della società religiosa interessata.
§ 19
I. La fondazione ed il mantenimento dei cimiteri spetta ai comuni. Lo stesso vale per i forni crematori.
II. I comuni sono obbligati alla fondazione di cimiteri e forni crematori soltanto, se i già esistenti non
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bastano. Del res to la fondazione ed il mantenimento dei medesimi debbono aver luogo
secondo il pubblico bisogno.III. Nei camposanti destinati esclusivamente a singole società religiose deve essere permessa, in caso di mancanza di un cimitero comune, la sepoltura di membri di altra confessione nelle forme per essi in uso e senza separazione di luogo, all'occorrenza secondo la prescrizione delle Autorità competenti.
IV. Del rimanente l'uso simultaneo delle chiese e dei ca mposanti è regolato a norma del diritto sinora vigente, salvo modificazioni del medesimo per mezzo di legge.
Nel primo e secondo capoverso è stabilito l'obbligo dei comuni per la erezione ed il mantenimento dei cimiteri, in quanto lo esiga il bisogno, ossia qualora in un determinato luogo non vi siano sufficienti cimiteri delle società religiose. Quindi con ciò, come dichiarò del resto esplicitamente il Commissario governativo Goldenberger (Verhandlungen, pag. 297), nulla è cambiato alla facoltà già propria delle comunità ecclesiastiche locali o Kirchengemeinde di erigere od ampliare camposanti per i membri della propria confessione. I capoversi
87v
medesimi parlano anche al tempo
stesso dei forni crematori. La parola ivi adoperata è Bestattungsanstalten ossia,
letteralmente, stabilimenti di sepoltura; ma da tutta la discussione del progetto
(Verhandlungen, pag. 296) si rileva in modo evidente che con espressione alquanto
velata si sono voluti indicare i Verbrennungsanstalten ovvero
Verbrennungsöfen. La cremazione, del rimanente, era già ammessa in Baviera fin dai
tempi dell'antico regime (cfr. al riguardo i Rapporti di Monsignor Frühwirth
Per ciò che riguarda il terzo capoverso, si può notare che finora una società religiosa, la quale aveva un proprio cimitero, non era obbligata a permettere che un membro di un'altra confessione venisse ivi sepolto, almeno nelle stesse file. La nuova Costituzione bavarese sancisce <invece,>8 in caso di mancanza di un cimitero comune, un tale obbligo, ed anzi senza separazione di luogo, aggiungendo altresì che il seppellimento possa
Finalmente il capoverso quarto stabilisce che
88r
l'uso simultaneo delle chiese e dei camposanti resta – almeno provvisoriamente, vale a dire
salvo future modificazioni da introdursi eventualmente in via legislativa, – regolato a
norma del diritto sinora vigente, ossia dell'Editto di religione (§§
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Nelle parole d'introduzione ai seguenti paragrafi 20 e 21 è detto in modo esplicito (analogamente ai precedenti §§ 17-19) che essi costituiscono un complemento alle disposizioni della Costituzione dell'Impero Germanico Parte II Capo IV art. 142-149

§ 20
La libertà dell'arte, della s cienza e del loro insegnamento è garantita e non può essere limitata se non a mezzo di legge e per la tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza, della sanità e della moralità.
88v
§ 21
I. Appartiene allo Stato il regolare ed il promuovere ciò che concerne l'educazione, l'istruzione e la cultura, come pure l'approvare ed il sorvegliare gli istituti privati di istruzione e di educazione. Le scuole popolari (elementari) pubbliche sono per massima istituti dello Stato.
II. Coloro cui incombe il dovere dell'educazione e le persone, alle quali per speciale incarico sono affidati fanciulli obbligati ad andare alla scuola, debbono mandarveli, durante la durata di tale obbligo a norma della legge.
Questi paragrafi non richieggono uno speciale commento. Quanto agli articoli succitati della Costituzione dell'Impero (la cui traduzione integrale fu da me inviata col rispettoso Rapporto Nr. 13932 del 4 Settembre p. p.), mi permetto riferirmi, per ciò che riguarda la scuola

89r
Disposizioni transitorie
§ 94
Tutte le leggi vigenti in Baviera prima del 7 Novembre 1918 conservano il loro valore, in quanto però non siano in contraddizione colle disposizioni della presente Costituzione o colle ordinanze del Governo provvisorio approvate mediante la legge di transizione

In virtù della prima parte di questo paragrafo sono cadute tutte le disposizioni (così spesso regalistiche e contro le quali tanto avevano protestato la Santa Sede e l'Episcopato bavarese) del famoso Editto di religione del 1818, per esempio il regio Placet


89v
notare a proposito del § 19 capoverso quarto. – In
forza, poi, della seconda parte, il Concordato, il quale faceva sinora parte della
Costituzione bavarese, resta ridotto semplice legge.II.
Occorre ora considerare in quali punti il Concordato conchiuso fra la Santa Sede e la Baviera nel 1817 sia rimasto violato sia dalla Costituzione bavarese, sia dalla Costituzione dell'Impero, sia infine dalle leggi e decreti della Repubblica bavarese. Riporterò a tale uopo qui appresso i relativi articoli del Concordato medesimo, mostrando brevemente per ciascuno come tale violazione abbia avuto luogo.
Articolo I.
Religio catholica apostolica romana in toto Bavariae regno terrisque ei subjectis sareta [sic] tecta conservabitur cum iis juribus et praerogativis, quibus frui debet ex Dei ordinatione et canonicis sanctionibus.
L'articolo 137 della Costituzione dell'Impero ed il § 18 della Costituzione bavarese pongono tutte
90r
le società religiose sullo stesso
piede ed hanno così tolto alla Chiesa cattolica la situazione privilegiata, che ad essa
spettava a norma dell'articolo I del Concordato, riducendola al rango di società imperfetta
sottoposta alle leggi di polizia. Anzi il nome stesso di "Chiesa" non apparisce affatto
nelle nuova Costituzioni [sic].Articolo V capoverso 4
Cum Episcopis incumbat fidei ac morum doctrinae invigilare, in huius offici exercitio etiam circa scholas publicas nullo modo impedientur.
La forma, vigente in Baviera prima della rivoluzione, per l'esercizio di tale diritto dei Vescovi, era la cosidetta geistliche Schulaufsicht



90v
concerneva la menzionata parte
tecnica, non rientrava nei diritti propri della Chiesa né era contemplata dal Concordato, e
quindi a rigore era in facoltà dello Stato di toglierla agli ecclesiastici. Ma in quanto
essa importava la vigilanza sulle scuole per ciò che si riferisce alla fede ed alla morale,
la lamentata soppressione ledeva un diritto nativo della Chiesa (can. 1381

91r
Staatszeitung
91v
della Costituzione bavarese, che il Concordato
continuava ad essere ancora in vigore e che egli avrebbe intorno ad esso iniziato trattative
colla Santa Sede (cfr. Rapporto da Rorschach in data 3 Luglio 1919, avente per oggetto
"Discussioni sul nuovo progetto di Costituzione in Baviera – Concordato e relazioni colla
Santa Sede"). (1) 92r
Articolo XIIIQuoties Archiepiscopi et Episcopi libros aut in Regno impressos aut in illud introductos Gubernio indicabunt, qui aliquid fidei, bonis moribus aut Ecclesiae disciplinae contrarium contineant, Gubernium curabit ut eorum divulgatio debito modo impediatur.
Articolo XIV
Majestas Sua prohibebit, ne catholica religio eiusque ritus vel liturgia sive verbis, sive factis, sive scriptis contemnatur, aut Ecclesiarum Antistites vel ministri in exercendo munere suo, pro custodienda praesertim fidei ac morum doctrina et disciplina Ecclesiae, impediantur...
L'articolo 142 della Costituzione dell'Impero ed il paragrafo 20 della Costituzione bavarese affermano "la libertà dell'arte, della scienza e del loro insegnamento", senza alcun riguardo al diritto delle Autorità ecclesiastiche sanzionato nelle summenzionate disposizioni concordatarie. Ed in realtà la facoltà di procedere contro la letteratura o l'arte ostili alla
92v
fede, ai costumi od alla Chiesa o contro pubblici
attentati a danno dei Vescovi o del clero, garantita dagli articoli sopra ricordati del
Concordato, è già del tutto caduta, come ognuno può rilevare anche soltanto dai manifesti,
dei teatri dopo il Novembre 1918.Infine il paragrafo 94 della Costituzione bavarese ha mutato, dal punto di vista del diritto bavarese, la natura giuridica del Concordato. Mentre questo infatti aveva finora il carattere ed il valore di legge costituzionale, la quale non può venir madificata [sic] se non con una maggioranza di due terzi (paragrafo 92), invece il detto paragrafo (già sopra riferito) stabilisce che "le leggi, che rimangono ancora in vigore, sono considerate, anche se erano finora leggi costituzionali, come semplici leggi". In tal guisa, il Concordato, abbassato al livello di legge ordinaria, può essere cambiato con qualsiasi maggioranza.
Dopo di ciò, chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
80r
(1) Tale notizia sarebbe confermata da una recente lettera di Mons. Vescovo di Eichstätt

(1) Costituzione dell'Impero art. 13

81r
(1) Così infatti nella discussione del progetto di Costituzione

81v
dinanzi alla Commissione del Landtag il Commissario del
Governo Dr. Grassmann spiegò il senso dell'"atto di culto (Kulturakt), di cui è parola
nel capoverso in discorso: "Che cosa debba intendersi per l'"atto di culto", il quale
importa la definitiva ammissione in una società religiosa, è perfettamente chiaro. È
riconosciuto invero nel linguaggio giuridico amministrativo che la prima communione [sic]
nella Chiesa cattolica (!), la confermazione nella Chiesa protestante, e nella religione
israelitica parimenti una cerimonia simile alla confermazione, rappresentano il punto di
partenza per un tale atto di culto. Del resto ogni comunità ecclesiastica ed ogni società
religiosa determina e decide per sé stessa, quale atto di culto costituisce presso di lei la
definitiva ammissione". (Verhandlungen, pag. 275). Lo stesso trovavasi disposto
nell'Editto di religione (del 1818) §18
82r
(1) Nei matrimoni misti

82v
educata nella religione cattolica. Affinché però il
relativo contratto abbia valore dinanzi allo Stato, esso abbisogna dell'autenticazione
giudiziaria o notarile. Al qual proposito non sembra inopportuno ricordare il seguente passo
del Wernz

89r
(1) Colla succitata legge del 28 Marzo 1919 furono mantenute in vigore numerose ordinanze emanate dopo la rivoluzione del 7 Novembre 1918.
91r
(1) "Die Religionsgesellschaften und ihre Vertreter haben gegenüber dem Volksschullehrpersonal, das an der Erteilung des Religionsunterrichtes mitwirkt, keine dienstaufsichtlichen Befugnisse. Es ist ihnen aber unbenommen, die staatliche Dienstaufsichtsbehörde anzurufen, wenn Beanstandungen zu erheben sind."
91v
(1) Secondo quanto mi comunica ora il deputato sac. Eggersdorfer, il Signor Hoffmann, vivamente attaccato dalla stampa cattolica a causa della <detta>11 Ordinanza, avrebbe dichiarato testé verbalmente ai membri della Bayerischen Volkspartei che il succitato paragrafo era stato falsamente interpretato. Alle Autorità ecclesiastiche sarebbe invero, secondo tale dichiarazione, permesso di visitare le scuole per ciò che concerne l'istruzione religiosa, anche allorché essa è impartita dai maestri elementari. Qualora però le Autorità anzidette abbiano da muovere delle rimostranze al riguardo, queste dovrebbero essere fatte non direttamente ai maestri, ma soltanto per il tramite dei funzionari dello Stato.
Questa interpretazione, se venisse ufficialmente confermata, diminuirebbe bensì alquanto, ma non eliminerebbe del tutto la lamentata violazione dei diritti della Chiesa circa la vigilanza sulle scuole. In primo luogo, infatti,rimane sottratta agli ecclesiastici qualsiasi diretta autorità sui maestri, anche quando impartiscono l'istruzione re-
92r
religiosa [sic]. Inoltre il summenzionato diritto
della Chiesa si estende a tutto l'insegnamento e l'educazione della gioventù, in quanto che
ad Essa spetta d'invigilare che nulla nelle scuole si insegni o si compia contro la fede od
i buoni costumi.
1↑Hds. eingefügt.
2↑Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
3↑Hds. durchgestrichen.
4↑Hds. durchgestrichen und eingefügt von Pacelli.
5↑Hds. eingefügt.
6↑Hds. eingefügt.
7↑Hds. über
"sia" eingefügt: "e".
8↑Masch. eingefügt.
9↑Hds. durchgestrichen und eingefügt, vermutlich von
Pacelli.
10↑Hds. eingefügt.
11↑Hds. eingefügt von Pacelli.