Dokument-Nr. 265
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 06. Oktober 1919

Regest
Pacelli erhielt vom bayerischen Ministerpräsidenten und Kultusminister Johannes Hoffmann die offizielle Nachricht über die neue bayerische Verfassung und eine Kopie des Gesetz- und Verordnungsblattes für den Freistaat Bayern. Im Hinblick auf zukünftige Konkordatsverhandlungen versuchte Pacelli mittlerweile, den Kultusminister durch die BVP von einer weitreichenden Souveränität der Kirche zu überzeugen. BVP-Abgeordnete haben ihm gegenüber aber die Befürchtung geäußert, dass der Gesandte und bevollmächtigte Minister beim Heiligen Stuhl Otto Freiherr Ritter zu Groenesteyn in Rom versuchen wird, den Heiligen Stuhl von der Beteiligung der Regierung an der Besetzung kirchlicher Ämter zu überreden. In seinem Bericht skizziert Pacelli zum ersten einige Artikel aus der bayerischen Verfassung, die das Verhältnis von Kirche und Staat betreffen und zeigt zweitens, unter welchen Aspekten das Konkordat vom 5. Juni 1817 durch die neue bayerische Verfassung, die Weimarer Reichsverfassung und weitere Gesetzesbestimmungen verletzt wird.
1. Das Verhältnis von Staat und Kirche ist in weiten Teilen bereits von der Reichsverfassung geregelt und wird daher in wenigen Paragraphen (17-21) behandelt. § 17 über die Gewissensfreiheit zeigt in vielen Punkten mangelnde Konformität mit den göttlichen und kanonischen Gesetzen. Anders als in den Kanones 88 § 3, 1113, 1372 und 12 CIC steht nach diesem Paragraphen die Entscheidung über die Zugehörigkeit der Kinder zu einer Religionsgesellschaft bis zu deren vollendetem sechzehnten Lebensjahr den Erziehungsberechtigten zu. Keine nachteiligen Unterschiede erkennt er dagegen in Bezug auf § 6 und § 10 des Religionsedikts vom 26. Mai 1818. Nach Absatz 4 kann man schließen, dass nur neue freiwillige Leistungen an eine Religionsgemeinschaft durch Zuschläge zu den Staatssteuern und Umlagen der Angehörigen dieser Religionsgemeinschaft aufgebracht werden, während pflichtgemäße Leistungen weiterhin vom Staat durch allgemeine Steuern finanziert werden. Nach § 18 der neuen Verfassung genießen Religionsgesellschaften, Religionsgemeinden, Kirchengemeinden und geistliche Gesellschaften Vereinigungsfreiheit, Rechtsfähigkeit, Kultusfreiheit sowie Unabhängigkeit in der Ordnung und Verwaltung ihrer Angelegenheiten. Der Begriff "Körperschaft des öffentlichen Rechtes" erscheint äußerst unbestimmt. Gemäß Absatz 4 dieses Paragraphen bleiben die auf Gesetz, Vertrag oder besonderem Rechtstitel beruhenden Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften bis zur Ablösung der Staatsleistungen gemäß Artikel 138 der Weimarer Reichsverfassung aufrechterhalten. Diese Verbindlichkeit berührt nicht die freiwilligen Staatsleistungen. Pacelli ist aber der Ansicht, dass diese streng genommen auch verbindlich sind, weil sie zum Teil die Rückerstattung kirchlicher Güter nach der Säkularisation decken und ihr Fundament im § 35 des Reichsdeputationshauptbeschlusses von 1803 finden. Nach § 19 obliegen Errichtung und Unterhaltung von Bestattungsanstalten und Begräbnisplätzen, insofern sie nicht ausreichen, den bürgerlichen Gemeinden. Absatz 4 dieses Paragraphen bemisst den Simultangebrauch von Kirchen und Friedhöfen nach bisherigem Recht und bewahrt somit – wie von dem Abgeordneten Robert Ferdinand Piloty und dem BVP-Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Heinrich Held, in den Verhandlungen des II. Verfassungs-Ausschusses über den Entwurf einer Verfassungsurkunde für den Freistaat Bayern betont – einzig die Bestimmungen des sonst abgeschafften Religionsedikts von 1818. § 20 über die Freiheit von Kunst, Wissenschaft und ihrer Lehre und § 21 über das Schulwesen erfordern nach Pacellis Ansicht keine besondere Erläuterung, und er verweist Gasparri auf seine Berichte vom 25. Juli und 3. August über die entsprechenden Bestimmungen der Weimarer Reichsverfassung. Nach den Übergangsvorschriften vom § 94 Absatz 1 der bayerischen Reichsverfassung treten alle Bestimmungen des Religionsedikts von 1818 außer Kraft; durch Absatz 2 verliert das Konkordat den Rechtscharakter eines Verfassungsgesetzes und wird als einfaches Gesetz behandelt.
2. Pacelli führt die Bestimmungen des Konkordats von 1817 an, die von der Weimarer Reichsverfassung, von der Bamberger Verfassung und von weiteren bayerischen Gesetzen und Verordnungen verletzt werden. Artikel 1 des Konkordats wird durch Artikel 137 der Reichsverfassung und § 18 der Bamberger Verfassung verletzt, indem diese den Begriff "Kirche" auslassen und alle Religionsgesellschaften auf dieselbe Ebene stellen. Dadurch genießt die katholische Kirche keine privilegierte Stellung mehr gegenüber anderen Religionsgemeinschaften. Die im Artikel V Absatz 4 des Konkordats geregelte geistliche Schulaufsicht über die Glaubens- und Sittenlehre wurde durch die Einführung der Fachaufsicht mit Verordnung der Revolutionsregierung vom 16. Dezember 1918 einseitig aufgehoben. Für die Kirche handelt es sich bei der geistlichen Aufsicht um ein angeborenes Recht, das im Kanon 1381 CIC festgesetzt ist, aber leider konnten die Proteste des bayerischen Episkopats vom 18. Dezember 1918 und die spätere Denkschrift vom 25. Mai 1919 nichts erwirken. Darüber hinaus garantierte Artikel V Absatz 4 des Konkordats die Ausübung dieser Amtspflicht auch in Beziehung auf die öffentlichen Schulen, die aber den Religionsgesellschaften durch § 33 Absatz 2 der Verordnung über Schulpflege, Schulleitung und Schulaufsicht für die Volksschulen vom 28. August 1919 genommen wurde. Mit dieser Verordnung habe der bayerische Ministerpräsident Hoffmann das Versprechen vom 25. Juni 1919 im Verfassungsausschuss des Landtags, nach dem das Konkordat bis zu den Verhandlungen über ein neues Konkordat in Kraft hätte bleiben sollen, gebrochen. Artikel 142 der Weimarer Reichsverfassung und § 20 der Bamberger Verfassung haben Artikel XIII des Konkordats völlig außer Acht gelassen, weil die in der Verfassung garantierte Freiheit der Künste und Wissenschaften darüber hinaus auch solche einschließt, die sich gegen die Kirche richten.
Betreff
Rapporti fra Chiesa e Stato in Baviera. – La nuova Costituzione bavarese
Eminenza Reverendissima,
In data del 29 Settembre scorso il Signor Hoffmann, Ministro Presidente e Ministro degli Esteri e dei Culti, mi ha indirizzato una lettera, che compio il dovere di riportare qui appresso tradotta dal tedesco:
"Ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che la nuova Costituzione della Repubblica (Freistaat) bavarese è stata pubblicata ed è entrata in vigore. Le accludo alla presente un esemplare della Gazzetta ufficiale, contenente il testo della Costituzione medesima.
Colla rivoluzione è cominciato per la Germania e per la Baviera un nuovo periodo della loro storia. La Repubblica bavarese coll'entrata in vigore della nuova Costituzione poggia su di una solida base legale riconosciuta da tutta la popolazione.
Io spero che i rapporti fra la Santa Sede e
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la nuova Baviera saranno buoni ed ho già disposto che il Ministro di Baviera Barone Ottone de Ritter de Grünstein torni in Roma subito dopo la conclusione della pace.
Colgo con piacere quest'occasione ecc."
Lo stesso giorno, in cui mi fu rimessa detta lettera, ossia il 30 Settembre p. p., risposi al Signor Ministro nei termini seguenti:
"Ho l'onore di accusare a Vostra Eccellenza ricevimento della Sua pregiata lettera in data del 29 corrente e di ringraziarLa al tempo stesso per l'esemplare cortesemente inviatomi della nuova Costituzione bavarese, che esaminerò con interesse ed attenzione.
Formo i più sinceri e caldi voti per il felice avvenire della Baviera e mi associo di cuore alla speranza espressa dall'Eccellenza Vostra che le relazioni fra la Santa Sede ed il Governo bavarese siano buone, assicurandoLa che da parte mia procurerò di contribuire con tutte le forze a tale intento.
Con sensi ecc."
È sopravvenuta intanto nel Governo bavarese una crisi non ancora risolta, su cui avrò l'onore di riferire all'Emi-
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nenza Vostra Reverendissima in uno speciale Rapporto, e la quale ha portato come conseguenza un'ulteriore dilazione nelle progettate trattative sul Concordato. Malgrado ciò, ed in attesa che si inizino i negoziati, ho cercato attivamente d'influire sul Signor Hoffmann per mezzo dei deputati della Bayerische Volkspartei o Centro bavarese, eccitandoli a fare (come da loro e senza nominare o compromettere in alcun modo né me né la Santa Sede) su di lui pressioni, affine d'indurlo a riconoscere anche in Baviera la piena ed assoluta libertà nella provvista degli uffici ecclesiastici, stabilita nella Costituzione dell'Impero. Germanico (cfr.  Rapporto Nr. 13822 in data del 18 Agosto scorso) e ad ammettere al tempo stesso la continuazione non solo delle prestazioni obbligatorie, ma anche delle cosidette libere o volontarie, finora corrisposte dallo Stato bavarese alla Chiesa. A tale proposito debbo pure aggiungere avermi alcuni dei sullodati deputati espresso riservatamente il timore che il Signor Barone de Ritter, sebbene ottimo personaggio ed animato dai migliori sentimenti, tenti, appena giunto in Roma, di ottenere dalla Santa Sede la promessa o la speranza di una qualche partecipazione dello Stato nella provvista degli uf-
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fici ecclesiastici (ad esempio, nella forma di una previa intesa confidenziale), tanto più che, a quanto si dice, nei suoi Rapporti al Governo bavarese egli ne avrebbe sostenuto la possibilità e la convenienza in base al mantenimento delle sunnominate prestazioni volontarie (1)1.Se egli ciò raggiungesse, pensano i deputati medesimi che diverrebbe naturalmente quasi impossibile di piegare l'ostinato ed anticlericale Signor Hoffmann al riconoscimento anzidetto.
Frattanto, nell'inviare qui accluso all'Eminenza Vostra copia <il suddetto esemplare>2 della menzionata Costituzione bavarese, stimo non inutile
1.) di trascrivere qui appresso, tradotti in italiano, i paragrafi della Costituzione medesima concernenti i rapporti fra Chiesa e Stato, aggiungendo ad ognuno alcune osservazioni e schiarimenti;
2.) d'indicare in quali punti il Concordato del 1817 è rimasto violato sia dalla stessa Costituzione, come dalla Costituzione dell'Impero o da altre disposizioni legislative.
I.
La nuova Costituzione bavarese tratta della questio-
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ne religiosa e dei rapporti fra Chiesa e Stato al Capo IV intitolato "Libertà di coscienza, società religiose, scuola". Esso comprende soltanto cinque paragrafi (17-21) e contiene assai poche disposizioni legislative. La ragione si è perché la Baviera si trovava già legata nel regolamento di tale importante materia dalla Costituzione dell'Impero (1), come ebbe a dichiarare con parole di evidente rammarico il Ministro Presidente Signor Hoffmann, il quale nel suo spirito anticlericale lamentò che questa aveva reso la Chiesa libera dallo Stato, ma non viceversa lo Stato libero dalla Chiesa (cfr.  Verhandlungen des II. Verfassungs-Ausschusses über den Entwurf einer Verfassungsurkunde für den Freistaat Bayern – Bayerische Landtag-Tagung 1919 – Erste Lesung – Beilage 324 – pag. 270). Ma, poiché, come egli stesso aggiunse, il Landtag bavarese si trovava dinanzi ad un fatto, che era obbligato a riconoscere, altro non rimase, dietro proposta del Commissario del Governo Dr.  Grassmann (ib. pag. 262) e del relatore deputato Ackermann (ib. pag. 274), che fare un richiamo ai corrispondenti articoli della suddetta Costitu-
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zione dell'Impero, ed aggiungere a complemento alcune disposizioni sui punti, i quali non erano stati da essa toccati.
I seguenti paragrafi 17-19 si riferiscono, come è detto espressamente, agli articoli 135-141 della Costituzione dell'Impero.

§ 17
I. A ciascuno è garantita piena libertà di fede e di coscienza.
II. Fino all'età di sedici anni compiuti spetta ai genitori od a chi per essi la decisione circa l'appartenza dei fanciulli ad una società religiosa. Sino a questa età i genitori possono regolare la cosa anche per mezzo di contratto. Tale contratto abbisogna dell'autenticazione giudiziaria o notarile, rimane invariato in caso di morte dei genitori. Se un fanciullo, prima di aver compiuto i sedici anni, col consenso dei genitori o di chi per essi è stato definitivamente ammesso in una società religiosa mediante un atto di cu lto della medesima, i genitori medesimi 3 o chi per essi non possono in ciò cambiare più nulla. Dopo la suddetta età (di sedici anni) il fanciullo < figlio > 4 stesso è libero di decidere sulla sua permanenza nella
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società religiosa.
III. L'uscità [sic] da una società religiosa può essere dichiarata verbalmente o per iscritto presso l'ufficio di stato civile del domicilio o del luogo di stabile dimora. La dichiarazione scritta deve essere autenticata da un pubblico ufficiale. Ciò si applica anche al capoverso II. La nullità e la impugnabilità di tale dichiarazione debbono essere giudicate secondo le prescrizioni del diritto civile.
IV. Nuove prestazioni volontarie dello Stato, dei Comuni e delle unioni di Comuni ad una società religiosa saranno coperte mediante il pagamento di sovrimposte da parte dei membri della società medesima.
Il capoverso primo di questo paragrafo afferma la piena liberta di fede e di coscienza, già sancita dalla Costituzione dell'Impero (art. 135).
Il capoverso secondo riguarda l'appartenenza dei fanciulli ad una società religiosa. Esso distingue tre periodi: 1) Dalla nascita alla prima communione [sic] – o, per i protestanti, alla confermazione (1) – i genitori (o chi per essi)
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hanno piena facoltà di decisione. 2.) Se e dopo che un fanciullo ha ricevuto col consenso dei genitori la prima communione [sic] o la confermazione, non può fino all'età di sedici anni compiuti cambiar religione né per opera dei genitori né per volontà propria. 3.) Dopo i sedici anni è pienamente libero.
Le suddette disposizioni non sono certo conformi
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alle leggi divine e canoniche. Già ben prima dei sedici anni il minorenne si presume giunto all'uso della ragione (can. 88 § 3), ed allorché egli ha conosciuto la vera religione, ha il diritto di abbracciarla né può essere da alcuno in ciò impedito. Non è in facoltà né dei genitori né dello Stato di esercitare su di lui una violenza contro la sua convinzione. Che anzi i genitori hanno il dovere di curare soprattutto fin dalla puerizia l'educazione religiosa e morale dei fanciulli (can. 1113 e 1372), affinché essi adempiano i doveri imposti loro dalla Chiesa già dopo compiuto il settimo anno di età (can. 12). Tuttavia occorre notare che nel diritto bavarese finora vigente (Editto di religione § 6) l'età per la scelta della religione era fissata a 21 anni, ossia all'età maggiore legale; termine questo ancor più difforme dalla surricordata dottrina della Chiesa. Inoltre col sedicesimo anno non cessano i diritti dei genitori circa l'educazione del figlio anche nel campo religioso. Contro il volere dei genitori egli non può sottrarsi dal frequentare l'istruzione religiosa, se non uscendo effettivamente dalla Chiesa. (1)
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Mentre nell'antico diritto (Editto di religione § 10) la dichiarazione per l'uscita da una società religiosa (od il
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passaggio ad un'altra) doveva farsi personalmente dinanzi al parroco competente, – il che, a quanto sembra, dava non di rado luogo a scene spiacevoli –; invece, secondo il capoverso terzo dell'articolo in esame,essa ha luogo presso l'ufficio di stato civile, verbalmente od anche per mezzo di scritto debitamente autenticato. Secondo una dichiarazione del Signor Ministro Presidente (Verhandlungen, pag. 276), nel regolamento per la esecuzione di questa norma gli ufficiali di Stato civile verranno obbligati a comunicare al parroco competente le dichiarazioni anzidette.
Del capoverso quarto tratterò, per connessione di materia, nell'esame del seguente paragrafo.

§ 18
I. La unione di membri della stessa religione in comuni esercizi domestici di pietà od in pubblici atti di culto, in società religiose, comunità religiose od associazioni ecclesiastiche è libera nell'ambito della legge.
II. Le società religiose, le comunità religiose o le associazioni ecclesiastiche già esistenti, come pure i loro
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stabilimenti, fondazioni od altre istituzioni conservano la capacità giuridica, come l'avevano finora. Le nuove possono acquistarla a norma del diritto vigente. La loro proprietà e gli altri loro diritti, come pure il loro carattere confessionale sono garantiti.
III. È parimenti garantito nell'ambito della legge alle società religiose, alle comunità religiose ed alle associazioni ecclesiastiche il regolamento e l'amministrazione indipendente dei loro affari, ed alle due prime, che hanno la situazione giuridica di corporazioni di diritto pubblico, altresì, nell'ambito della legge, la facoltà di riscuotere imposte dai loro membri in base alle liste civili delle tasse.
IV. Sino allo svincolo previsto dall' articolo 138 della Costituzione dell'Impero, rimangono conservate le prestazioni dello Stato alle società religiose, dovute per legge, convenzione o speciale titolo giuridico.
V. Fino allo stesso momento gli edifici ed i fondi dello Stato, i quali attualmente servono a scopi di culto, non possono essere a questo sottratti contro il volere degl'interessati.
Per comprendere esattamente questo §, occorre innanzi tutto spiegare il senso dei tre termini ivi adoperati: ossia
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società religiose (Religionsgesellschaften), comunità religiose (Religionsgemeinden) ed associazioni ecclesiastiche (geistliche Gesellschaften).
Per Religionsgesellschaften (termine usato anche nella Costituzione dell'Impero – art. 137) s'intende tutto l'insieme dei membri appartenenti ad una confessione religiosa, in altri termini le Chiese cattolica, protestante, ecc. Colla parola Religionsgemeinden si indicano le cosidette e ben note Kirchengemeinden, ossia le comunità ecclesiastiche locali, vale a dire le parrocchie e le unioni di parrocchie. Finalmente le geistliche Gesellschaften sono, per la Chiesa cattolica, gli Ordini e le Congregazioni religiose, per la protestante, le diaconesse [sic], ecc. A tutte queste (e perciò anche agli Ordini ed alle Congregazioni religiose summenzionate senza eccezione) la Costituzione assicura, nell'ambito però della legge, la libertà di associazione ed il libero esercizio del culto, la capacità giuridica e l'amministrazione indipendente dei loro affari; inoltre alle due prime, ossia alle Religionsgesellschaften ed alle Religionsgemeinden, le quali godono della situazione giuridica di corporazioni di diritto pubblico, è garantita altresì, nell'ambito della legge, la facoltà di riscuotere imposte dai loro
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membri in base alle liste civili delle tasse.
Per ciò poi che riguarda in particolare il concetto di "corporazioni di diritto pubblico", – quali sono attualmente in Baviera la Chiesa cattolica, la chiesa protestante alla destra del Reno e la chiesa protestante unita del Palatinato <(>5 (Verhandlungen, pag. 279) –, già ebbi a notare nel mio rispettoso Rapporto N. 13822 del 18 Agosto scorso come <)>6 esso sia7 rimasto assai indeterminato nella nuova Costituzione germanica. Il Ministro dell'Impero Dr.  Preuss, richiesto nella Commissione per l'esame di detta Costituzione di spiegare che cosa debba intendersi per corporazione di diritto pubblico, disse: "Mi son rivolto a questo fine ad un rappresentante del Ministero della Giustizia, competente nella materia, domandandogli se voleva dare una simile dichiarazione; egli però mi ha risposto laconicamente". Me ne guardo bene! (Verhandlungen, pag. 264)" Tuttavia nella Commissione medesima il Dr.  Kahl cercò di formulare i caratteri giuridici fondamentali di tali corporazioni nel modo seguente: 1.) Lo Stato permette loro l'esercizio di alcuni diritti, ad esempio il diritto di riscuotere imposte ed il potere disciplinare. 2.) Esse godono della particolare protezione dello Stato, ossia di vantaggi, che non sono stati mai accordati a società private. Così i loro organi hanno la posizio
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ne di organi pubblici e la loro costituzione fa parte del diritto pubblico; hanno dotazioni e speciali cespiti d'imposte, come pure è ad esse accordata la forza coattiva per l'esecuzione delle sentenze disciplinari. 3.) Esse si trovano, d'altra parte, sotto una particolare ispezione o soprintendenza dello Stato (Staatsaufsicht), vale a dire lo Stato esercita su di esse una ispezione più intensa che non sulle società private.– Il Commissario del Governo bavarese Dr. Grassmann, riferendosi nelle discussioni del progetto di Costituzione per la Baviera alla surriferita dottrina del Dr. Kahl, notò che tale ispezione dello Stato corrisponde alla situazione privilegiata, in cui si trovano le società religiose, le quali godono i diritti di pubbliche corporazioni; si tratta, in altri termini di diritti e di doveri correlativi (Verhandlungen, pag. 264 e 284). Tuttavia durante le stesse discussioni il Governo bavarese, per bocca specialmente del Commissario governativo e Consigliere Ministeriale Goldenberger (Verhandlungen, pag. 279 e 286; ib. – Zweite Lesung – Beilage 382, pag. 463) dichiarò esplicitamente e ripetutamente che non aveva alcuna intenzione di estendere al di là dei limiti fissati dalla legislazione vigente il diritto di ispezione dello Stato sui beni della Chiesa; aggiunse anzi
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che si ha piuttosto in vista una diminuzione della medesima. Debbono invero distinguersi tre gruppi di beni delle società religiose: 1.) quelli i quali erano sinora sotto il "supremo diritto di protezione e di soprintendenza dello Stato" e che hanno in sostanza una propria e libera amministrazione. Tali erano principalmente le mense episcopali, i beni dei capitoli cattedrali, ecc. 2.) i beni delle chiese locali (Ortskirchenvermögen), la cui amministrazione colla corrispondente ispezione dello Stato è regolata dalla ben nota Kirchengemeindeordnung. 3.) i beni dei benefici, la cui amministrazione era regolata da apposite ordinanze e sottoposta a curatela. Queste varie forme di soprintendenza sono indicate nel capoverso III colle parole "nell'ambito della legge". Ma, come assicurò il suddetto Commissario Goldenberger, è nelle intenzioni del Governo di esaminare, dopo la promulgazione della Costituzione, d'accordo colle superiori Autorità ecclesiastiche, se e fino a qual punto sia opportuno di introdurre cambiamenti nell'amministrazione del secondo e terzo gruppo di beni nel senso di una più ampia indipendenza.
Il capoverso quarto tratta delle prestazioni obbligatorie dello Stato alle società religiose, ossia di quelle dovute per legge, convenzione e speciale titolo giuridico, ed in
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conformità coll'articolo 138 della Costituzione dell'Impero (cfr. citato Rapporto Nr. 13822 del 18 Agosto scorso) stabilisce che esse rimangono conservate sino al loro svincolo. In virtù dell'articolo medesimo un eguale obbligo non esiste anche per le prestazioni cosidette libere o volontarie (freiwillige) finora corrisposte dallo Stato. Per la Chiesa cattolica le prestazioni indicate come tali ascendevano nell'ultimo bilancio bavarese (1918/19) a circa sette milioni di Marchi, mentre le obbligatorie superavano di poco i due milioni e mezzo. Da ciò apparisce quale importanza quelle abbiano per la Chiesa in Baviera. A stretto rigore di giustizia, tuttavia, dovrebbero esse pure venir considerate non come libere, ma come obbligatorie, e quindi calcolate nella somma dello svincolo, soprattutto perché non costituiscono in realtà se non una parziale restituzione dei beni ecclesiastici secolarizzati nel 1803; tanto più che lo stesso Reichsdeputationshauptbeschluss del medesimo anno nel § 35 lasciò detti beni alla disposizione dei relativi Sovrani "così per le spese del culto ... come anche per alleggerimento delle loro finanze." Inoltre per ciò che riguarda in modo particolare le rendite delle mense arcivescovili e vescovili, esse avrebbero dovuto, a norma dell'articolo IV del Concordato del 1817, esser costi
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tuite "in bonis fundisque stabilibus"; ora questi sarebbero evidentemente da quel tempo ad oggi cresciuti ad un valore ben più alto dei Mk. 333.820 accordati nel "bilancio come supplemento per i Vescovi ed i capitoli, e che figurano fra le prestazioni libere.
Nel capoverso IV del § 17 già sopra riportato si stabilisce che "nuove prestazioni volontarie dello Stato, dei Comuni e delle unioni dei Comuni ad una società religiosa saranno coperte mediante il pagamento di sovrimposte da parte dei membri della società medesima". Da ciò segue che le prestazioni volontarie finora esistenti saranno desunte anche per l'avvenire dalle imposte generali dello Stato: soltanto le nuove eventuali prestazioni dovranno essere ricavate da una speciale sovrimposta, la quale graverà sui membri della società religiosa interessata.

§ 19
I. La fondazione ed il mantenimento dei cimiteri spetta ai comuni. Lo stesso vale per i forni crematori.
II. I comuni sono obbligati alla fondazione di cimiteri e forni crematori soltanto, se i già esistenti non
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bastano. Del res to la fondazione ed il mantenimento dei medesimi debbono aver luogo secondo il pubblico bisogno.
III. Nei camposanti destinati esclusivamente a singole società religiose deve essere permessa, in caso di mancanza di un cimitero comune, la sepoltura di membri di altra confessione nelle forme per essi in uso e senza separazione di luogo, all'occorrenza secondo la prescrizione delle Autorità competenti.
IV. Del rimanente l'uso simultaneo delle chiese e dei ca mposanti è regolato a norma del diritto sinora vigente, salvo modificazioni del medesimo per mezzo di legge.
Nel primo e secondo capoverso è stabilito l'obbligo dei comuni per la erezione ed il mantenimento dei cimiteri, in quanto lo esiga il bisogno, ossia qualora in un determinato luogo non vi siano sufficienti cimiteri delle società religiose. Quindi con ciò, come dichiarò del resto esplicitamente il Commissario governativo Goldenberger (Verhandlungen, pag. 297), nulla è cambiato alla facoltà già propria delle comunità ecclesiastiche locali o Kirchengemeinde di erigere od ampliare camposanti per i membri della propria confessione. I capoversi
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medesimi parlano anche al tempo stesso dei forni crematori. La parola ivi adoperata è Bestattungsanstalten ossia, letteralmente, stabilimenti di sepoltura; ma da tutta la discussione del progetto (Verhandlungen, pag. 296) si rileva in modo evidente che con espressione alquanto velata si sono voluti indicare i Verbrennungsanstalten ovvero Verbrennungsöfen. La cremazione, del rimanente, era già ammessa in Baviera fin dai tempi dell'antico regime (cfr. al riguardo i Rapporti di Monsignor Frühwirth, allora Nunzio Apostolico in Monaco, ora Cardinale di S. R. C., NN. 6046, 6086, 6128, 6225, 6261, 6327, 6330, Novembre 1912 -Gennaio 1913).
Per ciò che riguarda il terzo capoverso, si può notare che finora una società religiosa, la quale aveva un proprio cimitero, non era obbligata a permettere che un membro di un'altra confessione venisse ivi sepolto, almeno nelle stesse file. La nuova Costituzione bavarese sancisce <invece,>8 in caso di mancanza di un cimitero comune, un tale obbligo, ed anzi senza separazione di luogo, aggiungendo altresì che il seppellimento possa aver luogo <compiersi>9 nelle forme e colle cerimonie della religione del defunto.
Finalmente il capoverso quarto stabilisce che
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l'uso simultaneo delle chiese e dei camposanti resta – almeno provvisoriamente, vale a dire salvo future modificazioni da introdursi eventualmente in via legislativa, – regolato a norma del diritto sinora vigente, ossia dell'Editto di religione (§§ 90 e seguenti). – Sono queste anzi, come ebbero ad osservare nelle più volte menzionate discussioni i relatori Dr.  Piloty (Verhandlungen, pag. 297) ed Held (Verhandlungen – Zweite Lesung – pag. 464), le uniche disposizioni di detto Editto, che colla nuova Costituzione rimangano ancora in vigore.

Nelle parole d'introduzione ai seguenti paragrafi 20 e 21 è detto in modo esplicito (analogamente ai precedenti §§ 17-19) che essi costituiscono un complemento alle disposizioni della Costituzione dell'Impero Germanico Parte II Capo IV art. 142-149.
§ 20
La libertà dell'arte, della s cienza e del loro insegnamento è garantita e non può essere limitata se non a mezzo di legge e per la tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza, della sanità e della moralità.
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§ 21
I. Appartiene allo Stato il regolare ed il promuovere ciò che concerne l'educazione, l'istruzione e la cultura, come pure l'approvare ed il sorvegliare gli istituti privati di istruzione e di educazione. Le scuole popolari (elementari) pubbliche sono per massima istituti dello Stato.
II. Coloro cui incombe il dovere dell'educazione e le persone, alle quali per speciale incarico sono affidati fanciulli obbligati ad andare alla scuola, debbono mandarveli, durante la durata di tale obbligo a norma della legge.
Questi paragrafi non richieggono uno speciale commento. Quanto agli articoli succitati della Costituzione dell'Impero (la cui traduzione integrale fu da me inviata col rispettoso Rapporto Nr. 13932 del 4 Settembre p. p.), mi permetto riferirmi, per ciò che riguarda la scuola, ai miei ossequiosi Rapporti da Rorschach in data del 25 Luglio e del 3 Agosto del corrente anno "sulla questione scolastica in Germania".
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Disposizioni transitorie
§ 94
Tutte le leggi vigenti in Baviera prima del 7 Novembre 1918 conservano il loro valore, in quanto però non siano in contraddizione colle disposizioni della presente Costituzione o colle ordinanze del Governo provvisorio approvate mediante la legge di transizione del 28 Marzo 1919 ( 1 ), o non vengano abrogate o modificate in via legislativa a norma della Costituzione medesi ma. Le leggi, che rimangono così ancora in vigore, sono considerate, anche se erano finora leggi costituzionali, come semplici leggi.
In virtù della prima parte di questo paragrafo sono cadute tutte le disposizioni (così spesso regalistiche e contro le quali tanto avevano protestato la Santa Sede e l'Episcopato bavarese) del famoso Editto di religione del 1818, per esempio il regio Placet (§ 58), ad eccezione soltanto di quelle concernenti l'uso simultaneo delle Chiese e dei camposanti, come ho avuto già sopra occasione di
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notare a proposito del § 19 capoverso quarto. – In forza, poi, della seconda parte, il Concordato, il quale faceva sinora parte della Costituzione bavarese, resta ridotto semplice legge.

II.
Occorre ora considerare in quali punti il Concordato conchiuso fra la Santa Sede e la Baviera nel 1817 sia rimasto violato sia dalla Costituzione bavarese, sia dalla Costituzione dell'Impero, sia infine dalle leggi e decreti della Repubblica bavarese. Riporterò a tale uopo qui appresso i relativi articoli del Concordato medesimo, mostrando brevemente per ciascuno come tale violazione abbia avuto luogo.
Articolo I.
Religio catholica apostolica romana in toto Bavariae regno terrisque ei subjectis sareta [sic] tecta conservabitur cum iis juribus et praerogativis, quibus frui debet ex Dei ordinatione et canonicis sanctionibus.
L'articolo 137 della Costituzione dell'Impero ed il § 18 della Costituzione bavarese pongono tutte
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le società religiose sullo stesso piede ed hanno così tolto alla Chiesa cattolica la situazione privilegiata, che ad essa spettava a norma dell'articolo I del Concordato, riducendola al rango di società imperfetta sottoposta alle leggi di polizia. Anzi il nome stesso di "Chiesa" non apparisce affatto nelle nuova Costituzioni [sic].
Articolo V capoverso 4
Cum Episcopis incumbat fidei ac morum doctrinae invigilare, in huius offici exercitio etiam circa scholas publicas nullo modo impedientur.
La forma, vigente in Baviera prima della rivoluzione, per l'esercizio di tale diritto dei Vescovi, era la cosidetta geistliche Schulaufsicht (ispezione ecclesiastica delle scuole). A norma di essa, gli ecclesiastici erano ispettori scolastici per la parte tecnica, e, sotto questo rispetto, funzionari dello Stato; ma al medesimo tempo invigilavano, quali delegati dei Vescovi, a norma del Concordato sulle scuole pubbliche per ciò che riguarda la fede e la morale. Ora fin dal 16 Dicembre 1918 (Cifrato di questa Nunziatura Apostolica Nr. 268) il Governo rivoluzionario bavarese soppresse, senza alcuna intesa colla competente Autorità ecclesiastica, la suddetta ispezione. Senza dubbio, in quanto questa
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concerneva la menzionata parte tecnica, non rientrava nei diritti propri della Chiesa né era contemplata dal Concordato, e quindi a rigore era in facoltà dello Stato di toglierla agli ecclesiastici. Ma in quanto essa importava la vigilanza sulle scuole per ciò che si riferisce alla fede ed alla morale, la lamentata soppressione ledeva un diritto nativo della Chiesa (can. 1381) e violava il surriferito articolo del Concordato; onde ben a ragione protestarono contro il ricordato Decreto così l'Episcopato bavarese (Rapporto Nr. 11440 del 20 Dicembre 1918) come la stessa Santa Sede (Cifrato della Segreteria di Stato N. 168). Ma a nulla valsero tali giuste rimostranze, come non giovò più tardi il Memorandum degli Arcivescovi e Vescovi della Baviera sulla questione delle scuole in data del 25 Maggio 1919 (da me trasmesso all'Eminenza Vostra col mio rispettoso Rapporto da Rorschach del 19 Giugno seguente sulla situazione politico-religiosa in Baviera). Che anzi una recente Ordinanza Nr. 30595 del Ministero dell'Istruzione e Culto per la cura, direzione ed ispezione delle scuole popolari (Verordnung über Schulpflege, Schuleitung [sic] und Schulaufsicht für die Volksschulen), firmata dal Signor Hoffmann in data del 28 Agosto scorso e pubblicata sulla Bayerische
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Staatszeitung del 6 Settembre p. p. Nr. 218 (Zweites Blatt), stabilisce al paragrafo 33 cap. II: "Le società religiose ed il loro rappresentanti [sic] non hanno diritto ad alcuna ispezione d'ufficio a riguardo del personale insegnante nelle scuole elementari, il quale impartisce l'insegnamento religioso. E' tuttavia ad esse lecito di rivolgersi per eventuali rimostranze alle Autorità ispettrici dello Stato". (1) Questa disposizione, la quale limita ed impedisce l'ispezione della Chiesa perfino in ciò che riguarda la stessa istruzione religiosa, non è in armonia col surriferito articolo quinto del Concordato, il quale assicura invece ai Vescovi un pieno ed indisturbato diritto di vigilanza anche sulle scuole pubbliche per ciò che concerne la fede e la morale, e costituisce per conseguenza una nuova infrazione di quel solenne patto commessa dal Signor Hoffmann, il quale pure dichiarò in Bamberga il 25 Giugno scorso dinanzi alla Commissione del Landtag, incaricata di esaminare il progetto
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della Costituzione bavarese, che il Concordato continuava ad essere ancora in vigore e che egli avrebbe intorno ad esso iniziato trattative colla Santa Sede (cfr.  Rapporto da Rorschach in data 3 Luglio 1919, avente per oggetto "Discussioni sul nuovo progetto di Costituzione in Baviera – Concordato e relazioni colla Santa Sede"). (1)
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Articolo XIII
Quoties Archiepiscopi et Episcopi libros aut in Regno impressos aut in illud introductos Gubernio indicabunt, qui aliquid fidei, bonis moribus aut Ecclesiae disciplinae contrarium contineant, Gubernium curabit ut eorum divulgatio debito modo impediatur.
Articolo XIV
Majestas Sua prohibebit, ne catholica religio eiusque ritus vel liturgia sive verbis, sive factis, sive scriptis contemnatur, aut Ecclesiarum Antistites vel ministri in exercendo munere suo, pro custodienda praesertim fidei ac morum doctrina et disciplina Ecclesiae, impediantur...
L'articolo 142 della Costituzione dell'Impero ed il paragrafo 20 della Costituzione bavarese affermano "la libertà dell'arte, della scienza e del loro insegnamento", senza alcun riguardo al diritto delle Autorità ecclesiastiche sanzionato nelle summenzionate disposizioni concordatarie. Ed in realtà la facoltà di procedere contro la letteratura o l'arte ostili alla
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fede, ai costumi od alla Chiesa o contro pubblici attentati a danno dei Vescovi o del clero, garantita dagli articoli sopra ricordati del Concordato, è già del tutto caduta, come ognuno può rilevare anche soltanto dai manifesti, dei teatri dopo il Novembre 1918.
Infine il paragrafo 94 della Costituzione bavarese ha mutato, dal punto di vista del diritto bavarese, la natura giuridica del Concordato. Mentre questo infatti aveva finora il carattere ed il valore di legge costituzionale, la quale non può venir madificata [sic] se non con una maggioranza di due terzi (paragrafo 92), invece il detto paragrafo (già sopra riferito) stabilisce che "le leggi, che rimangono ancora in vigore, sono considerate, anche se erano finora leggi costituzionali, come semplici leggi". In tal guisa, il Concordato, abbassato al livello di legge ordinaria, può essere cambiato con qualsiasi maggioranza.

Dopo di ciò, chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico

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(1) Tale notizia sarebbe confermata da una recente lettera di Mons.  Vescovo di Eichstätt, nella quale mi comunica di aver appreso da un buon impiegato del Ministero dei Culti che "il Ministro di Baviera presso la S. Sede ritiene che Roma sarebbe pronta od almeno non contraria ad eventuali trattative col Governo bavarese per il riconoscimento di una ingerenza dello Stato nelle nomine ecclesiastiche dietro l'assicurazione del mantenimento di tutte od almeno delle più importanti prestazioni finora corrisposte dallo Stato medesimo".10 [auf fol. 79v]
(1) Costituzione dell'Impero art. 13 "Reichsrecht bricht Landesrecht".

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(1) Così infatti nella discussione del progetto di Costituzione
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dinanzi alla Commissione del Landtag il Commissario del Governo Dr. Grassmann spiegò il senso dell'"atto di culto (Kulturakt), di cui è parola nel capoverso in discorso: "Che cosa debba intendersi per l'"atto di culto", il quale importa la definitiva ammissione in una società religiosa, è perfettamente chiaro. È riconosciuto invero nel linguaggio giuridico amministrativo che la prima communione [sic] nella Chiesa cattolica (!), la confermazione nella Chiesa protestante, e nella religione israelitica parimenti una cerimonia simile alla confermazione, rappresentano il punto di partenza per un tale atto di culto. Del resto ogni comunità ecclesiastica ed ogni società religiosa determina e decide per sé stessa, quale atto di culto costituisce presso di lei la definitiva ammissione". (Verhandlungen, pag. 275). Lo stesso trovavasi disposto nell'Editto di religione (del 1818) §18.

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(1) Nei matrimoni misti rimane, in virtù del medesimo capoverso secondo, la facoltà per i genitori di convenire che tutta la prole sia
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educata nella religione cattolica. Affinché però il relativo contratto abbia valore dinanzi allo Stato, esso abbisogna dell'autenticazione giudiziaria o notarile. Al qual proposito non sembra inopportuno ricordare il seguente passo del Wernz, Ius Decr., t. IV, n. 587, not. 34: "Cum in Baviera ex lege civili 5. Maii 1890. [sic] pacta sponsorum de religiosa educatione prolis ex matrimonio mixto natae, ut in foro civili vim habeant, coram notario sint ineunda, profecto in illis dioecesibus optimo Consilio ab Episcopis quoque forma illa publica cum interventione notarii praescribitur, salvo tamen iure ab illo rigore in casibus particularibus propter specialis circumstantias recedendi, dummodo saltem quoad substantiam serventur cautiones canonicae, et moralis habeatur certitudo de implendis tribus conditionibus essentialibus, ut patet ex responso S. C. Inq. Archiepiscopo Bambergensi dato".

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(1) Colla succitata legge del 28 Marzo 1919 furono mantenute in vigore numerose ordinanze emanate dopo la rivoluzione del 7 Novembre 1918.

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(1) "Die Religionsgesellschaften und ihre Vertreter haben gegenüber dem Volksschullehrpersonal, das an der Erteilung des Religionsunterrichtes mitwirkt, keine dienstaufsichtlichen Befugnisse. Es ist ihnen aber unbenommen, die staatliche Dienstaufsichtsbehörde anzurufen, wenn Beanstandungen zu erheben sind."

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(1) Secondo quanto mi comunica ora il deputato sac. Eggersdorfer, il Signor Hoffmann, vivamente attaccato dalla stampa cattolica a causa della <detta>11 Ordinanza, avrebbe dichiarato testé verbalmente ai membri della Bayerischen Volkspartei che il succitato paragrafo era stato falsamente interpretato. Alle Autorità ecclesiastiche sarebbe invero, secondo tale dichiarazione, permesso di visitare le scuole per ciò che concerne l'istruzione religiosa, anche allorché essa è impartita dai maestri elementari. Qualora però le Autorità anzidette abbiano da muovere delle rimostranze al riguardo, queste dovrebbero essere fatte non direttamente ai maestri, ma soltanto per il tramite dei funzionari dello Stato.
Questa interpretazione, se venisse ufficialmente confermata, diminuirebbe bensì alquanto, ma non eliminerebbe del tutto la lamentata violazione dei diritti della Chiesa circa la vigilanza sulle scuole. In primo luogo, infatti,rimane sottratta agli ecclesiastici qualsiasi diretta autorità sui maestri, anche quando impartiscono l'istruzione re-
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religiosa [sic]. Inoltre il summenzionato diritto della Chiesa si estende a tutto l'insegnamento e l'educazione della gioventù, in quanto che ad Essa spetta d'invigilare che nulla nelle scuole si insegni o si compia contro la fede od i buoni costumi.
1Hds. eingefügt.
2Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
3Hds. durchgestrichen.
4Hds. durchgestrichen und eingefügt von Pacelli.
5Hds. eingefügt.
6Hds. eingefügt.
7Hds. über "sia" eingefügt: "e".
8Masch. eingefügt.
9Hds. durchgestrichen und eingefügt, vermutlich von Pacelli.
10Hds. eingefügt.
11Hds. eingefügt von Pacelli.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 06. Oktober 1919, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 265, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/265. Letzter Zugriff am: 23.11.2024.
Online seit 04.06.2012, letzte Änderung am 25.02.2019.