Dokument-Nr. 4144
Pacelli, Eugenio
an Gasparri, Pietro
München, 10. Februar 1922
Regest
Pacelli übersendet den vierten Teil der Anmerkungen des bayerischen Kultusministers Matt zu den Punkten XVI bis XVIII der sogenannten Pacelli-Punktation II für das zukünftige Konkordat mit Bayern. In Bezug auf Punkt XVI weist Matt auf die fehlende Zuständigkeit Bayerns mit Blick auf die Militärseelsorge und die Anstalten in Trägerschaft des Reichs, der Kommunen oder Privatpersonen hin. Matt sagt zu, dass der bayerische Staat auf eigene Kosten für eine angemessene Seelsorge in seinen Anstalten (Gefängnissen, Kur-/Pflegeheimen, Internaten und Krankenhäusern) durch eigens dazu bestimmte Priester sorgen wird. Matt hält die Aufnahme der Punkte XVII zur Unterstützung der Anordnungen der kirchlichen Behörden durch den Staat und XVIII zum Schutz der Geistlichen durch den Staat ins Bayernkonkordat aufgrund der geltenden Rechtslage in dieser Form für nicht möglich. Pacelli schlägt eine neue Fassung der drei Punkte vor, die sowohl den kirchlichen Interessen als auch den Anmerkungen Matts Rechnung trägt und die im Ministerrat und im Landtag auf keinen unüberwindbaren Widerstand stoßen dürfte.Betreff
Prosecuzione delle trattative per il Concordato bavarese
Il Signor Ministro del Culto Dr. Matt






Punto XVI
"Nell'esercito, nelle carceri, nelle case di cura e negli ospedali sarà costituita una regolare assistenza religiosa, per la quale il Vescovo diocesano deputerà un corrispondente numero di ecclesiastici. In quegli degli Istituti sunnominati, che dipendono dallo Stato, questo provvederà i mezzi necessari per l'anzidetta as-
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sistenza
religiosa e per il culto".Il Sig. Ministro comincia col ricordare come l'articolo 141


Il Dr. Matt osserva che attualmente non esiste più in Germania un contingente separato di truppe bavaresi, ma soltanto una Reichswehr, la quale è istituzione del Reich, e quindi anche le provvidenze per l'assistenza religiosa nell'esercito

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virtù di una legge del Reich.Quanto poi agli Istituti, i quali non sono dello Stato bavarese, ma di Comuni, fondazioni, persone private, ecc., non potrebbe imporsi (rileva il Sig. Ministro) l'obbligo di dette spese ed il diritto del Vescovo di deputare ecclesiastici per la relativa assistenza spirituale, se non qualora le Costituzioni germanica o bavarese offrissero per ciò una base. Ma questo non si verifica per nessuna delle due, e, d'altra parte, è poco probabile che si trovi nel Reichstag




Restano gli Istituti dello Stato bavarese, la cui situazione è, secondo che espone il Dr. Matt, in sostan-
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za la seguente: Là dove ve ne è bisogno, è già
costituita una corrispondente assistenza spirituale, ogniqualvolta non sia possibile a
coloro che vi dimorano di assistere alle funzioni della chiesa parrocchiale, come si
verifica nelle carceri, nelle case di correzione, ecc. Gli ecclesiastici a ciò deputati sono
al servizio dello Stato ed hanno per conseguenza il carattere ed i diritti dei funzionari od
impiegati dello Stato; quindi, sebbene nel conferimento di questi uffici abbia naturalmente
luogo una intesa previa colle superiori Autorità ecclesiastiche, tuttavia la concessione del
diritto di nomina al Vescovo incontrerebbe, a giudizio del Sig. Ministro, le stesse
difficoltà già segnalate a proposito dei punti II


Siccome l'assistenza religiosa negli Istituti in discorso fa generalmente parte del ministero parrocchiale e deve quindi, ove non siano speciali cappellani, essere esercitata dal clero parrocchiale, sembra al Dr. Matt che lo scopo inteso nel punto XVI sarebbe ottenuto qualora il Concordato contenesse l'assicurazione: che lo Stato si obbliga a provvedere a proprie spese acciocché coloro, che si trovano nei suoi Istituti, abbiano, secondo il bisogno, una corrispondente assistenza religiosa, sia per mezzo di sacerdoti a ciò appositamente deputati, sia altrimenti, e che nell'approvazione di Istituti tenuti da altri lo
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Stato
medesimo avrà il più possibile cura affinché sia provveduto a detta assistenza per le
persone, che vi sono ospitate, secondo che il caso richiede.Punti XVII e XVIII
"XVII. Lo Stato si obbliga a riconoscere i decreti delle Autorità ecclesiastiche nell'ambito della loro competenza ed in caso di bisogno a prestare su richiesta delle Autorità stesse il suo appoggio per la esecuzione dei medesimi.
XVIII. Gli ecclesiastici nell'esercizio del loro ufficio godono della protezione dello Stato, il quale impedirà che vengano oltraggiati nelle loro persone o disturbati nelle loro funzioni".
Il Sig. Ministro nota come secondo l'articolo 137 capoverso 3


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ius advocatiae








Anche i ministri delle singole società religiose, continua il Dr. Matt, hanno diritto alla protezione dello Stato soltanto "nell'ambito del diritto comune".
La materia, poi, cui si riferisce il punto XVIII, è principalmente di competenza della legislazione penale del Reich ed in alcuni pochi punti delle leggi di polizia bavaresi.
Coll'Editto di religione del 1818 è rimasto abrogato anche il § 30

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sizione, che si
dovette rinunziarvi.Anche l'articolo XIV


Se si commettono contro ecclesiastici delitti perseguibili soltanto ad instantiam partis, spetta ad essi d'in-
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trodurre la relativa azione penale per la punizione dei
medesimi. Se si tratta invece di delitti, contro i quali si procede ex officio, il Pubblico
Ministero inizia le pratiche del caso. Un trattamento privilegiato degli ecclesiastici
cattolici è quindi incompatibile col diritto attuale.Il Sig. Ministro non ritiene perciò possibile l'inclusione nel Concordato dei punti in esame.
Come ho fatto già per i precedenti punti (cfr. Rapporto N. 17896 dell'11 Settembre 1920, N. 20850 dell'8 Giugno 1921 e N. 22762 del 28 Dicembre 1921), mi sono anche questa volta studiato di preparare una nuova Redazione degli attuali, la quale, mentre, da un lato, garantisca i diritti e gli interessi essenziali della Chiesa, tenga, dall'altro, conto delle osservazioni del Sig. Ministro ed abbia quindi probabilità di non incontrare nel Consiglio dei Ministri e nella discussione al Landtag insuperabili opposizioni. Detta redazione, che compio il dovere di sottoporre al superiore giudizio dell'Eminenza Vostra, è del seguente tenore:
Punto XVI
Lo Stato bavarese si obbliga a provvedere a proprie spese acciocché coloro, che si trovano nei suoi Istituti (car-
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ceri, case di cura, collegi,
ospedali), abbiano una corrispondente assistenza religiosa, sia per mezzo di sacerdoti a ciò
appositamente deputati, sia in altro modo opportuno. La nomina dei detti sacerdoti ha luogo
d'intesa col Vescovo diocesano.Nell'approvazione di Istituti tenuti da altri lo Stato bavarese avrà il più possibile cura affinché sia provveduto all'assistenza medesima secondo che il caso richiede.
Punto XVII
Lo Stato bavarese riconosce il diritto della Chiesa di emanare nell'ambito della sua competenza leggi e decreti, che obbligano i suoi membri. Esso non impedirà né renderà difficile l'esercizio di questo potere(3).
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Punto XVIII
Lo Stato bavarese garantisce alla Chiesa cattolica l'indisturbato esercizio del culto. Negli atti del loro ufficio gli ecclesiastici godono della protezione dello Stato(4).
Dopo di ciò, chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
(l)↑"Le persone deputate alla celebrazione degli uffici
divini ed alla istruzione religiosa godono i diritti e la considerazione di pubblici
funzionari".
(2)↑"Majestas Sua prohibebit, ne catholica religio eiusque ritus
vel liturgia sive verbis sive factis sive scriptis contemnatur, aut Ecclesiarum
Antistites vel ministri in exercendo munere suo, pro custodienda praesertim fidei ac
morum doctrina et disciplina Ecclesiae, impediantur. Desiderans praeterea ut debitus
iuxta divina mandata sacris ministris honor servetur, non patietur quidquam fieri, quo
dedecus ipsis afferre aut eos in contemptum adducere possit, immo vero jubebit, ut in
quacumque occasione ab omnibus Regni magistratibus peculiari reverentia atque honore
eorum dignitati debito cum ipsis agatur".
(3)↑Il punto XVII era stato introdotto nello schema di Concordato in seguito al
desiderio manifestato al riguardo nel Memoriale di Mons. Arcivescovo di Bamberga
, in cui si esprimeva il timore che possano
sorgere in avvenire difficoltà nell'esecuzione dei decreti emanati dai Vescovi, ad
esempio nel caso della amozione di un parroco, qualora questo si rifiuti di lasciare la
casa parrocchiale e l'amministrazione della parrocchia (cfr. Rapporto N.
14583 del 30 Ottobre 1919). In vista delle obbiezioni mosse dal Dr.
Matt, e considerando, d'altra parte, che, insistendo nella richiesta di uno
speciale appoggio positivo dello Stato, si potrebbe offrire ad esso il pretesto di far
risorgere particolari diritti d'ispezione e di controllo sulla Chiesa, ho procurato di
redigere una nuova formula in senso piuttosto negativo. La frase "né renderà
dif-

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ficile l'esercizio ecc.", qualora venisse accettata,
sarebbe utile per impedire che il Governo ostacoli indirettamente i decreti delle
Autorità ecclesiastiche, ad esempio continuando a pagare l'onorario al parroco
rimosso.
(4)↑Questo punto trova la sua base nell'articolo 135
della Costituzione del Reich (cfr. Rapporto N. 13822 del 18 Agosto 1919).
