Dokument-Nr. 4127
Pacelli, Eugenio
an Gasparri, Pietro
München, 30. Oktober 1919
Regest
Pacelli berichtet über ein Gespräch mit dem bayerischen Kultusminister Hoffmann bezüglich der Beziehung zwischen Kirche und Staat in Bayern. Hoffmann teilte dem Nuntius die Ergebnisse eines Treffens der Kultusminister im Reichsinnenministerium in Berlin mit. Weil die Diskussionen in Berlin stattfinden, sieht Pacelli dies als Schwierigkeit für seine Arbeit in Bayern an. Bezüglich der Religionsgesellschaften sei Absatz 2 des Artikels 137 der Reichsverfassung gemäß der authentischen Auslegung schon in Kraft getreten, aber noch nicht Absatz 3, dessen Durchführung eine neue Regelung verlangt, die der Landesgesetzgebung obliegt. Insofern sei in diesem Punkt das Konkordat vom 5. Juni 1817 immer noch gültig, wobei Hoffmann die Meinung des Heiligen Stuhls diesbezüglich erfahren möchte. Obwohl Gasparri Pacelli mit Depesche Nr. 95238 das Gutachten eines Konsultors der Kongregation für Außerordentliche Kirchliche Angelegenheiten zukommen ließ, in dem die Aufhebung des Konkordats behauptet wurde, entscheidet sich der Nuntius dafür, in eigenem Namen zu sprechen und die angebliche Aufhebung des Konkordats nicht zu erwähnen. Er sieht in der Tat in der behaupteten Aufhebung die Gefahr, die einzige Grundlage für die Anerkennung der Kirchenrechte in Bayern verlieren zu können. Außerdem könnte eine solche Stellungnahme als feindselige Haltung des Heiligen Stuhls gegenüber der neuen republikanischen Regierung verstanden werden, mit der Pacelli dagegen ein neues Abkommen zu schließen gedenkt. Als Ersatz für die durch die verschiedenen Verfassungen verlorenen Privilegien verlangt Pacelli mehr Freiheit für die Kirche in ihren Angelegenheiten und legte dem Kultusminister seine Punktation I im Hinblick auf das zukünftige Konkordat vor, die er unter anderem aus der vom Bamberger Erzbischof erhaltenen Denkschrift gewonnen hatte. Im Punkt I sieht Pacelli die freie Besetzung aller kirchlichen Stellen und unveränderte Staatsleistungen vor. Über dieses Thema hatte er Gasparri schon am 18. August und am 6. Oktober informiert. Im Punkt II. verlangt er die bischöfliche Zustimmung bei der Ernennung der Theologieprofessoren und Religionslehrer und sieht Konkordatslehrstühle vor. Punkt III. regelt die Lyzeen für die Ausbildung der Kleriker und Punkt IV. die bischöfliche Gewalt, Universitätsprofessoren wegen ihrer Unfähigkeit oder moralischen Haltung ihres Amtes zu entheben. Wie Pacelli präzisiert, sei Artikel V. des bayerischen Konkordats aus dem Jahr 1817 von der Regierung nicht beachtet worden und auch gegenwärtig müssen die Schüler immer noch staatliche Gymnasien besuchen und die Studierenden staatliche Universitäten beziehungsweise Lyzeen. An der Universität München bekleide der Laie Clemens Baeumker, Nachfolger von Graf von Hertling, die Philosophie- und Hermann Grauert die Geschichtsprofessur. Die "Organischen Bestimmungen für die k. bayerischen Lyzeen" haben das bayerische Lyzealwesen mit staatlichem Charakter reorganisiert. Nach § 31 der Satzungen für die Studierenden an den königlich bayerischen Lyceen vom 1. Juni 1891, den Pacelli fälschlicherweise dem Schulstatut von 1910 zuordnete, waren die Lyzeen als philosophisch-theologische Hochschulen keine ausschließlichen Ausbildungsstätten des Klerus mehr, sodass sowohl die Dozentenernennung als auch die Programme und weitere Aspekte dem Mitwirkungsrecht des Bischofs unterlagen. Mit der Denkschrift vom 20. Oktober 1850 versuchten die Bischöfe, die Ernennung der Lyzealdozenten für sich zu beanspruchen und von der Regierung die Mitwirkung an der Ernennung von Universitätsprofessoren eingeräumt zu bekommen, jedoch ohne Erfolg. Durch Ministerialentschließung vom 8. April 1852 und vom 9. Oktober 1854 wurde festgesetzt, den Lehrkörper der Lyzeen nur mit Zustimmung des Ordinarius berufen zu lassen, eine Bewilligung, die in der Zeit des Kulturkampfes durch Ministerialentschließung vom 20. November 1872 widerrufen wurde. Erst nach dem bischöflichen Memorandum vom 14. Juni 1888 reagierte die Staatsregierung mit der Ministerialentschließung vom 28. März 1889 und nahm damit wieder Rücksicht auf die Meinung der kirchlichen Vertreter. Eine Ausnahme stelle das 1838 von Kardinal Reisach gegründete Lyzeum von Eichstätt dar, das dem Ordinarius völlig untersteht. Weil aber mittlerweile die Kirche Staatsleistungen bekommt, darf der Staat die Ernennungen der Professoren bestätigen. Die allgemeine Lage der Lyzeen rechtfertige nach Pacellis Ansicht die Besorgnisse der Bischöfe und seine Formulierungen an den Kultusminister folgerichtig, die die Forderungen der Bischöfe selbst in den Punkten II, III und IV übersteigen. Zu diesem Zweck habe sich der Nuntius auf das bischöfliche Memorandum des Jahres 1850 und die Antwort der Regierung an die Bischöfe vom 1889 berufen, nach denen die Lyzeen als bischöfliche und nicht staatliche Hochschulen gelten beziehungsweise die Bischöfe nicht nur das Mitwirkungsrecht sondern auch das Recht erzielen können, die Dozenten vorzuschlagen oder zu entheben, letztes schon in den Statuten der Universitäten Bonn, Breslau und Münster und in der Konvention betreffend die Errichtung einer katholisch-theologischen Fakultät an der Kaiser-Wilhelms-Universität in Straßburg vom 5. Dezember 1902 vorgesehen. Im Punkt V. wird die im Punkt IV. vorgesehene Amtsenthebung auf die Religionslehrer an Mittelschulen angewendet. Bisher sei die Ernennung von Religionslehrern an Mittelschulen von der Staatsregierung mit Zustimmung des Ordinarius erfolgt. Dies entspreche den Erklärungen des bayerischen Kultusministers Ludwig August von Müller in einem Brief vom 9. Dezember 1891 an den Münchner Erzischof und jener des Kultusministers Anton von Wehner im Finanzausschuss des Herrenhauses 1902. Die Bischöfe genossen außerdem das Aufsichtsrecht und setzten durch die Pastoralinstruktion vom 1. Oktober 1885 Regeln für die Religionslehrer fest. Um die Sorgen der Bischöfe zur aktuellen Lage ihres Aufsichtsrechts entgegenzukommen, habe Pacelli ihre Rechte mit seiner Formulierung absichern wollen. Im Punkt VI. wird die Freiheit der kirchlichen Vermögensverwalten betont sowie die Kirchensteuer mit Einzug durch den Staat angefordert und im Punkt VII. die Übertragung kirchlich genutzter Gebäude verlangt. Um diese vorgeschlagenen Bestimmungen zu erläutern, gibt der Nuntius die Punkte 1., 2., und 3. der bischöflichen Denkschrift vom 12. September 1919 wieder. Vor allem das von der deutschen Kirche angestrebte Recht, von ihren Gliedern Steuern direkt zu erheben, würde nach Pacellis Ansicht die Unannehmlichkeit der staatlichen Kirchensteuer mildern können. Er nennt auch den weiteren, von den Bischöfen ausgelassenen Aspekt der kirchlichen Gebäude, bezüglich dessen der Artikel IV. des Konkordats vorsieht, dass die Einkünfte zum Unterhalt der Erzbischöfe und Bischöfe auf Gütern und ständigen Fonds gegründet werden sollen und dass den Erzbischöfen und Bischöfen sowie den Dignitären, den älteren Kanonikern und den älteren Vikaren eine entsprechende Wohnung angewiesen werden soll. Das erste Vorhaben sei nie beachtet worden, während die Wohnungen, obwohl zugewiesen, immer noch nicht der Kirche gehören. Er wünscht eine solche Übertragung auch in Bezug auf die Klöster nach dem Muster des § 21, Absatz 2 der Verfassungsurkunde des freien Volksstaates Württemberg. Als Punkt VIII. schlug der Nuntius die Verpflichtung des Staates vor, Verfügungen kirchlicher Oberbehörden in ihrem Kompetenzbereich anzuerkennen und bei Bedarf durchzuführen. Dies würde große Vorteile bei der Durchsetzung bischöflicher Dekrete erbringen entsprechend der juristischen Eigenschaft religiöser Gesellschaften als Institute des öffentlichen Rechts, die Pacelli in seinen Berichten Nr. 13822 und 14369 erläutert hatte. Zur Ergänzung des Artikels 141 der Reichsverfassung formuliert er den Punkt IX. über freie Anstaltsseelsorge. Schließlich fügt er einen Punkt X. zur Erweiterung der im Artikel 124 der Reichsverfassung und im § 18 der bayerischen Verfassung enthaltenen Bestimmungen hinzu, dass Orden und Religionsgesellschaften frei gegründet werden dürfen. Mit Hoffmann habe sich der Nuntius vor allem über einen dringenden Punkt unterhalten, nämlich die Besetzung von Patronatspfarreien in der Hoffnung, die Regierung würde dieses Recht trotz der unterschiedlichen Meinung des Bevollmächtigten Konrad Ritter von Preger nicht beanspruchen. Pacelli ist der Ansicht, das öffentliche Patronatsrecht sei kraft des Artikels 137, Absatz 3 der Reichsverfassung verwirkt, während das private ausschließlich dem Haus Wittelsbach zustehe. Indem Hoffmann die Notwendigkeit einer der Landesgesetzgebung obliegenden neuen Regelung zur Durchführung des dritten Absatzes des Artikel 137 erneut betonte, habe er vorgeschlagen, das Präsentationsrecht vorläufig formell der Regierung und materiell der Kirche – im Sinne einer erforderlichen Zustimmung des Ordinarius – zu überlassen. Die schon in der Chiffre Nr. 331 Gasparri mitgeteilte Befürchtung Pacellis, dies könnte einen unerwünschten Präzedenzfall darstellen, wird von Hoffman nicht geteilt. Bezüglich der Zuschüsse des Staates habe der Minister die Notwendigkeit eines entsprechenden Gesetzes betont, während er zu den Lyzeen nichts gegen ihren möglichen bischöflichen Status geäußert habe. Seine Vorbehalte betreffen aber die Bischofsbesetzung seitens des Heiligen Stuhls. Dessen Antwort bezüglich der Schulinspektion, die Pacelli mit Hinblick auf den Glauben und die Moral der Kirche zuerkennt, überrascht den Nuntius nicht, denn sie käme von einem Antiklerikalen, der die Inspektion auf das Lehrfach der Religion eingrenzen würde. Hoffmann hebt aber hervor, der sächsische Kultusminister habe bei dem Treffen im Reichsinnenministerium in Berlin gegen seine Ansicht sowohl den Artikel 144 der Reichsverfassung (Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates) als auch den Artikel 149, Absatz 1 gelten lassen. Pacelli nimmt sich vor, über den Geschäftsträger der Preußischen Gesandtschaft in München, den Grafen von Zech-Burkersroda, die Reichsregierung für das Thema zu sensibilisieren. Schließlich habe Pacelli dem Kultusminister gegenüber seine Hoffnung auf eine angebrachte Lösung der Beziehungen zwischen Staat und Kirche geäußert, bezüglich derer Hoffmann sich aber mit Hinsicht auf die Parteienkonflikte pessimistisch äußerte. Beim Abschied habe er Pacelli seine Verfügbarkeit zugesichert. Der Nuntius zählt auf das Einschalten der besten katholischen Abgeordneten der BVP vor allem in Bezug auf die Seminare für die Ausbildung der Lehrer und betrachtet mit Besorgnis die schädlichen Maßnahmen Hoffmanns für das Schulwesen, die er unter anderem durch die Berufung des Sozialisten Oskar Vogelhuber zum Lehrbildungsreferenten im bayerischen Kultusministerium für bestätigt hält.Betreff
Colloquio col Signor Ministro Hoffmann – Sui futuri rapporti fra Chiesa e Stato in
Baviera.
Nel pomeriggio di ieri il Signor Hoffmann

Il Signor Ministro ha cominciato col comunicar-
8v
mi essersi egli nella settimana scorsa recato a
Berlino, ove i vari Ministri del Culto erano stati convocati 
Per ciò che riguarda il primo punto, ossia i rapporti fra lo Stato e le cosidette società religiose (Religionsgesellschaften), il Signor Hoffmann mi ha detto che, contrariamente a quanto egli stesso si attendeva, è stato colà dichiarato esser bensì già entrato in vigore il capoverso secondo dell'articolo 137

9r
teriore regolamento da
parte della legislazione dei singoli Stati; regolamento che, a parere del Signor Hoffmann,
può essere effettuato sia per mezzo di semplice ordinanza ministeriale, sia per mezzo di
legge coll'intervento del Landtag. Inoltre nella stessa Conferenza è stato egualmente
dichiarato che i trattati internazionali, fra i quali <i
più>3 annoverano anche i Concordati,
rimangono in vigore, in quanto però le loro disposizioni non trovansi in opposizione con
quelle della Costituzione. Secondo questa autentica interpretazione


Ho risposto dichiarando che non avevo avuto ancora occasione di ricevere istruzioni in proposito e che quindi parlavo esclusivamente a mio nome, riservandomi di riferire, come di
9v
dovere, alla Santa Sede.
Non ho creduto opportuno di affermare la cessazione del Concordato suddetto per le seguenti
ragioni: l°) perché l'Eminenza Vostra, nel trasmettermi col sullodato dispaccio N. 95238 copia del dotto Voto di un Consultore



10r
la Santa Sede verso la nuova forma repubblicana di
Governo.Evitando quindi di rispondere direttamente alla questione della permanenza o cessazione del Concordato bavarese dopo le recenti mutazioni politiche, ho detto al Signor Hoffmann che, a mio avviso, converrebbe concludere una nuova convenzione od accordo e ho indicato altresì i punti




10v
re si propende piuttosto a favore della sentenza, la
quale sostiene il passaggio al Governo stesso del diritto di patronato

Tornando al mio colloquio col Signor Ministro Hoffmann, ho premesso che la Chiesa in seguito alle nuove Costituzioni dell'Impero e bavarese ha perduto la situazione privilegiata, che le competeva a norma dell'articolo I del Concordato

I. – La Chiesa nomina liberamente a tutti gli uffici ecclesiastici senza cooperazione dello Stato o dei Comuni. La [sic] Stato continua a prestare come finora le sue contribuzioni, comprese le cosiddette libere o volontarie (freiwillige), le quali dovranno essere calcolate nella somma per il loro svincolo.
Questo punto non abbisogna di spiegazioni dopo quanto ho avuto ad esporre circa gli articoli 137 e 138 della Costituzione dell'Impero (cfr. Rapporto N. 13822 del 18 Agosto scorso) e circa il parag. 18 della Costituzione bavarese

11r
detta Conferenza episcopale di Frisinga i
Vescovi sono stati, circa la questione delle prestazioni libere, di opinione alquanto
diversa, corrispondentemente alla differente condizione delle loro rispettive diocesi. I
Prelati, invero, nel cui territorio trovasi la Diaspora, vale a dire soprattutto Bamberga,
Spira e Würzburg, tengono molto più a quelle prestazioni, che non i Vescovi delle diocesi
puramente cattoliche della Baviera del Sud. Tutti però sono stati unanimi nel ritenere che,
data la crescente miseria ed il gravissimo sovraccarico di tasse, cui soggiace la
popolazione, sarebbe assurdo lo sperare di sostituire con libere offerte e con imposte
ecclesiastiche i sette milioni di Marchi annui, rappresentati finora da dette prestazioni, e
che quindi è indispensabile siano computati nello svincolo.II. – Per le nomine dei professori delle Facoltà teologiche nelle Università, lo Stato propone uno o più candidati idonei all'ordinario, del quale è necessario il consenso prima che la nomina da parte dello Stato
11v
III. – I Licei

IV. – Se un Professore della Facoltà teologica (o dei Licei) è dall'Ordinario giudicato incapace di proseguire il suo insegnamento per ragioni di dottrina o di condotta morale, sarà rimosso.
Il Concordato del 1817 stabiliva all'articolo V

In Seminariis autem admittentur atque ad normam Sacri Concilii Tridentini efformabuntur atque instituentur adolescentes, quos Archiepiscopi et Episcopi pro necessitate vel utilitate dioecesium in iis recipiendos indicaverint. Horum Seminariorum ordinatio, doctrina, gubernatio et administratio Archiepiscoporum et Episcoporum auctoritati pleno liberoque iure subiectae erunt iuxta formas canonicas.
"Rectores quoque et professores Seminariorum ab Archiepiscopis et Episcopis nominabuntur et, quotiescumque necessarium
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aut utile ab ipsis iudicabitur, removebuntur".Queste disposizioni non vennero però osservate dal Governo bavarese, il quale non adempì la prestazione dei fondi convenuti; obbligò gli alunni dei Seminari a compiere i loro studi in pubblici istituti dello Stato, sulla cui direzione i Vescovi avevano spesso scarsa influenza ed i cui professori non potevano essere dai medesimi nominati od in caso di bisogno liberamente rimossi; pretese di sorvegliare e di limitare la nomina dei rettori e dei vice-rettori dei Seminari, l'ammissione degli alunni e l'amministrazione dei beni.
In seguito a ciò, anche presentemente i Seminari della Baviera non hanno scuole proprie dipendenti dai Vescovi. Gli alunni compiono i loro studi di umanità per nove anni nei pubblici Ginnasi dello Stato. Per lo studio della filosofia e della teologia essi debbono frequentare od una Università dello Stato, ove sia eretta la Facoltà teologica, o i cosidetti Licei. Facoltà teologiche in Baviera trovansi istituite a Monaco ed a Würzburg. L'insegnamento della filosofia nelle medesime Università anche per i futuri studenti di teologia non appartiene alla facoltà teologica, ma alla Facoltà filosofica laica; tuttavia, nella risposta del R. Ministero di Stato in data del 29 Marzo 1889

12v
a che in ciascuna di essa vi fosse, così per la
filosofia propriamente detta come per la storia, un professore (laico) di sicuri sentimenti
cattolici. Nell'Università di Monaco tale cattedra di filosofia è stata tenuta già dal
defunto Conte von Hertling


I Licei "sono scuole superiori per lo studio filosofico e teologico cattolico ed hanno come tali soprattutto lo scopo di provvedere alla formazione accademica dei Chierici, i quali non frequentano una Università" (Disposizioni organiche per i Licei bavaresi § l

Sebbene i detti Licei, come si è accennato, siano de-
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stinati anzitutto alla formazione scientifica dei
sacerdoti, tuttavia anche studenti laici possono frequentarne il corso filosofico ed il
tempo da essi ivi impiegato viene loro computato regolarmente (§31 degli
Statuti dei Licei – Novembre 1910
Per ciò che riguarda in particolare la summenzionata nomina dei professori, l'Episcopato della Baviera nel Memorandum

13v
e consenso
dell'Ordinario.Quantunque queste giustissime richieste dell'Episcopato non ottenessero l'effetto voluto, tuttavia, in virtù di ordine sovrano del 30 Marzo 1852


Allorché poi al tempo del Kulturkampf




14r
il dovuto peso", fu di nuovo riconosciuto il diritto dei
Vescovi in proposito. Difatti nella risposta del 28 Marzo 1889 al suddetto Memorandum
il Ministro von Lutz
I professori dei Licei ricevono il loro stipendio dallo Stato, come pure con mezzi da questo forniti si provvede al mantenimento degli Istituti stessi, sebbene a tale scopo vengano impiegate anche le rendite, relativamente però assai piccole, di speciali fondazioni. Così, ad esempio, la spesa annua per il Liceo di Bamberga ammonta a circa 80.000 Marchi; le rendite della fondazione importano poco più di 16.000 Marchi; i rimanenti 64.000
14v
Marchi sono dati dallo
Stato.In tempi recenti venne spesso proposta, alcune volte anzi richiesta tumultuosamente la soppressione dei Licei, i quali per la natura loro contano pochi alunni; ma poiché il Centro

In una situazione eccezionalmente favorevole si trova il Liceo di Eichstätt, fondato nel 1838 col consenso del Re Ludovico I


Ciò premesso, ben si comprende come i Vescovi bavaresi siano vivamente preoccupati per l'avvenire delle Facoltà teologiche e dei Licei. Il Memoriale di Monsignor Arcivescovo di Bamberga rileva infatti a quali gravissimi pericoli sarebbe esposta la formazione scientifica del clero, se al delicato ufficio di professori,
15r
così di teologia come di filosofia, in quegli istituti
venissero dal Governo chiamati insegnanti di sentimenti ostili alla Chiesa o di spirito
modernistico, ed aggiunge esservi da temere che l'attuale Ministro Signor Hoffmann si
proponga di attribuire ai Licei anche la funzione di scuole superiori popolari, costituendo
forse a tal fine un maggior numero di professori di filosofia, ma probabilmente imbevuti di
tendenze e di dottrine antireligiose. Quindi i Vescovi chieggono si ottenga nelle trattative
che nessun professore dei Licei sia nominato senza il previo consenso dell'ordinario. Lo
stesso domandano essi pure relativamente alla nomina dei professori delle Facoltà
teologiche, e per ciò che riguarda i professori di filosofia nelle Università medesime,
richiedono che ne venga nominato in ciascuna almeno uno di sicura dottrina a giudizio
dell'Ordinario.Essendo norma elementare in qualsiasi negoziato di presentare al principio il programma massimo, salvo poi a recedere da esso in caso di bisogno nei limiti del possibile, così i punti II, III e IV surriferiti vanno alquanto al di là di ciò che i Vescovi stessi hanno domandato come minimum. – Per la nomina dei professori delle Facoltà teologiche ho adottato la formula del Memorandum dell'Episcopato bavarese del 1850, ripetuta del resto nel recente Memoriale di Monsignor Arcivescovo
15v
di
Bamberga, e richiedente il previo consenso dell'Ordinario; e quanto ai due professori
cattolici nella Facoltà filosofica mi sono attenuto all'uso vigente, consacrato nella
summenzionata risposta del R. Ministero di Stato del 1889. Per i Licei mi è sembrato
opportuno di esigere in base al Concordato, – come fece pure l'Episcopato bavarese nel
medesimo Memorandum del 1850, – che essi siano non più istituti governativi, ma vescovili, e
quindi dipendenti dall'Ordinario, il quale possa così nominare liberamente i rettori ed i
professori; cosa tanto più necessaria ora, a causa della recente legislazione scolastica. In
questo caso nella somma per lo svincolo delle prestazioni dello Stato alla Chiesa dovrebbero
essere comprese anche le spese per i Licei in discorso, sia perché altrimenti mancherebbero
del tutto ai Vescovi i mezzi finanziari per sostenerle, sia perché si tratta di prestazione
espressamente contemplata nel succitato articolo del Concordato e che quindi rientra
nell'articolo 138 della Costituzione dell'Impero. – In via subordinata, qualora cioè
riuscisse impossibile di ottenere tale assoluta indipendenza dei Licei, ho chiesto che
l'Ordinario abbia il diritto non soltanto di essere richiesto del suo parere per la nomina
dei professori, ma bensì di proporre egli stesso i relativi candidati allo Stato, cui
spetterebbe la nomina.Finalmente ho creduto necessario di fissare altresì un punto riguardante la rimozione dei professori delle Facoltà
16r
teologiche (come pure dai Licei, qualora questi rimanessero istituti governativi), i quali
dall'Ordinario fossero giudicati incapaci di proseguire il loro insegnamento per ragione di
dottrina o di condotta morale. Una simile disposizione trovasi già espressa per ciò che
concerne le Università di Bonn, di Breslau e di Münster in Prussia nei rispettivi Statuti (cfr. Zeitschrift für Kirchenrecht


V. – Anche i maestri di religione nelle scuole medie sono nominati dallo Stato su proposta del Vescovo e verranno rimossi a domanda di questo per le ragioni indicate al numero precedente.
I posti di maestro di religione nelle scuole medie erano finora sempre istituiti su proposta del Governo dal Landtag, il quale votava i fondi necessari. In conseguenza di ciò lo Stato esercitava anche il diritto di nomina dei sacerdoti a detto ufficio e li trattava come suoi impiegati. Tuttavia la nomina aveva luogo d'intesa col Vescovo. Il Ministero del Culto interrogava previamente il rispettivo Ordinario, se avesse con-
16v
tro il candidato in questione obbiezioni dal punto di
vista ecclesiastico, e la prassi al riguardo era varia: talvolta il Ministero anzidetto
presentava al Vescovo la lista di tutti i concorrenti ad un posto di maestro di religione e
chiedeva che si pronunziasse in proposito; tal altra, ne comunicava soltanto alcuni; altre
volte, infine, domandava il giudizio dell'Ordinario sopra un sol candidato proposto per
quell'insegnamento.Un simile procedimento corrispondeva del resto altresì alle pubbliche dichiarazioni del Governo bavarese. – Così infatti si espresse, ad esempio, il Ministro del Culto Dr. von Müller




17r
posta, tanto più
che esse sarebbero di regola meglio in grado di giudicare in proposito".Oltre alla suaccennata partecipazione nella nomina dei menzionati maestri, lo Stato riconosceva altresì il diritto degli Ordinari di sorvegliarli, anche per mezzo di speciali Commissari vescovili, relativamente al detto insegnamento ed alla celebrazione del culto divino per le scuole, di dar loro prescrizioni al riguardo e di chiedere rapporti sulle condizioni dello studio della religione e della educazione morale nei singoli Istituti. I Vescovi potevano esercitare liberamente tale diritto sull'insegnamento religioso nelle scuole medie; così, ad esempio, emanarono il 1.°Ottobre 1885 una Istruzione pastorale

Ciò premesso, i Vescovi della Baviera, come risulta dal suddetto Memoriale, temono vivamente che lo Stato voglia per il futuro procedere alla nomina dei maestri di religione nelle scuole medie – i quali avranno da adempiere nell'avvenire un ben più arduo e grave compito – senza interrogar prima il rispettivo Ordinario. A questo rimarrebbe bensì, malgrado ciò, la potestà di impartire o di negare la missio canonica

17v
conseguenze. I Vescovi quindi, attesa la somma
importanza che vengano chiamati a quell'ufficio soltanto sacerdoti veramente atti sia per i
loro sentimenti ecclesiastici e per la loro vita sacerdotale, come per la scienza teologica
e la capacità pedagogica, ritengono esser vivamente desiderabile che nelle trattative col
Governo si ottenga che esso s'impegni ad interrogare ogni volta previamente l'Ordinario e
non nomini alcuno, il quale non sia da questo indicato come idoneo.Nella redazione da me presentata si chiede anzi che l'Ordinario stesso proponga il candidato allo Stato ed abbia inoltre il diritto di esigere la rimozione di quei maestri di religione, che egli giudicasse incapaci di proseguire tale insegnamento per ragioni di dottrina o di condotta morale.
VI. – La Chiesa è autorizzata ad amministrare liberamente i suoi beni. Ad essa spetta il diritto di riscuotere imposte dai suoi membri e di disporre liberamente circa l'impiego delle medesime. Lo Stato esigerà insieme alle sue le dette imposte ecclesiastiche dietro equo compenso.
VII. – Gli edi fizi ed i fondi dello Stato, che attualmente servono a scopi ecclesiastici, vengono trasferiti in proprietà della Chiesa; l'obbligazione gravante finora sullo Stato a tale riguardo, come pure le spese di manutenzione saranno con-
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venientemente svincolate.I due punti VI e VII riguardano la situazione giuridico-patrimoniale della Chiesa in Baviera.
A questo riguardo i postulati contenuti nel Memoriale di Monsignor Arcivescovo di Bamberga erano i seguenti:
a) Che la Chiesa sia autorizzata ad amministrare liberamente i suoi beni. La soprintendenza dello Stato (osserva il Memoriale medesimo) può essere tollerabile soltanto finché lo Stato non sia separato dalla Chiesa, ed unicamente in quanto compete allo Stato medesimo di assicurarsi, che le somme da esso date (per esempio, i versamenti addizionali, facoltativi per gli edifizi ecclesiastici, per la dotazione delle parrocchie,ecc.) o i beni acquistati col suo appoggio (per esempio, il profitto ritratto da lotterie approvate dallo Stato) siano impiegati in conformità della loro destinazione. – Le collette ecclesiastiche non dovrebbero abbisognare di nessuna approvazione da parte dello Stato, né il loro ricavato soggiacere alla ispezione del medesimo.
Su la natura e la portata della soprintendenza dello Stato a norma sia della nuova Costituzione dell'Impero che di quella bavarese, ho già trattato nei miei ossequiosi succitati Rapporti NN. 13822 e 14369. Sarebbe senza dubbio assai desiderabile che in virtù del futuro accordo col Governo bavarese la Chiesa potesse amministrare indipendentemente i suoi beni e che perciò il controllo e la conferma degli atti di amministrazione
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spettasse ai Superiori ecclesiastici, salvo a darne
comunicazione alle Autorità governative nei limiti ed allo scopo sopra indicati.b) Che alla Chiesa spetti il diritto di riscuotere imposte dai suoi membri e di disporre liberamente delle medesime. Lo Stato dovrebbe esser pronto ad esigere insieme alle sue le dette imposte ecclesiastiche dietro equo compenso, giacché rappresenterebbe per la Chiesa una spesa troppo forte, se dovesse impiantare e mantenere uffici propri per tale esazione, ed inoltre le mancano i mezzi, coercitivi dello Stato.
Questa modalità nella riscossione avrebbe forse anche il vantaggio di mitigare alquanto la odiosità delle imposte ecclesiastiche, le quali però sono già in uso in Germania ed a cui sembra che i Vescovi non potrebbero rinunziare, almeno nelle attuali condizioni economiche di varie diocesi. Del resto l'Eminenza Vostra giudicherà se e come convenga mantenere un tal punto in una eventuale Convenzione colla Santa Sede.
c) Che siano conservate non solo le prestazioni obbligatorie dello Stato alla Chiesa, ma anche le cosidette facoltative (cfr. Rapporti succitati). Il loro svincolo, previsto dall'articolo 138 della Costituzione dell'Impero, riuscirebbe vantaggioso alla indipendenza della Chiesa. Il relativo importo dovrebbe essere rimesso alle singole diocesi in beni stabili od in rendita fondiaria; in caso di bisogno potrebbe anche convenirsi per il pagamento dell'ammontare degli interessi annui corrispondenti alla som-
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ma di svincolo. Ciascuna diocesi dovrebbe poi istituire
l'amministrazione dei suoi beni a norma del can. 1520
Questo postulato è già compreso in massima nel punto I da me sopra proposto, e quanto alle basi per lo svincolo, non è possibile per ora stabilire alcun che di concreto, giacché esse dovranno essere fissate da una legge dell'Impero a norma dell'articolo 138 capoverso 1. della Costituzione.
d) Un altro punto, che, sebbene non indicato nel Memoriale, è a mio avviso di notevole importanza, concerne gli edifici ecclesiastici. Nell'articolo IV del Concordato


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Per regolare questo punto potrebbe prendersi a modello la
Costituzione del Württemberg

VIII. – Lo Stato si obbliga a riconoscere ed in caso di bisogno ad eseguire i decreti delle Autorità ecclesiastiche nell'ambito della loro competenza.
Nel più volte menzionato Memoriale si esprime il timore che possano sorgere in avvenire difficoltà nell'esecuzione dei decreti emanati dai Vescovi, ad esempio nel caso della amozione di un parroco. Qualora infatti il soggetto colpito dal decreto non volesse ad esso sottomettersi,ad esempio, se il parroco rimosso si rifiutasse di lasciare la casa parrocchiale e l'amministrazione della parrocchia, l'Ordinario non avrebbe ora forse più come prima il sostegno del braccio secolare e si vedrebbe quindi costretto a rivolgersi ai tribunali civili.
20r
Sarebbe quindi di grandissimo vantaggio per l'amministrazione delle diocesi, se lo Stato riconoscesse il valore delle disposizioni delle Autorità ecclesiastiche nell'ambito della loro competenza e si prestasse in caso di bisogno a dare alle medesime esecuzione. Ciò del resto corrisponde al carattere di corporazione di diritto pubblico riconosciuto alle società religiose, secondo che ho avuto occasione di esporre nei più volte citati Rapporti NN. 13822 e 14369.
IX. – Nell'esercito, nelle carceri, nelle case di cura e negli ospedali sarà costituita una regolare assistenza religiosa e lo Stato fornirà i mezzi finanziari a ciò necessari, come pure i locali ed i paramenti sacri occorrenti.
Secondo il medesimo Memoriale, sarebbe assai utile che in detti istituti non solo fossero permessi gli atti di culto a norma dell'articolo 141 della Costituzione dell'Impero

X. – Gli Ordini e le Congregazioni religiose possono essere liberamente fondati, godono della capacità giuridica a norma del diritto vigente per tutti cittadini ed associazioni, hanno di fronte allo Stato il regolamento e l'amministrazione indipen-
20v
dente dei loro affari. La loro proprietà e gli
altri loro diritti sono garantiti.Sebbene la libertà degli Ordini e delle Congregazioni religiose sia già sufficientemente espressa nell'articolo 124 della Costituzione dell'Impero

Il Signor Hoffmann ha ascoltato attentamente la mia esposizione, e quantunque non siasi pronunziato su tutti i suddetti argomenti, – la cui soluzione, del resto, dipende dalla volontà dell'intiero Gabinetto e del Landtag, – mi ha nondimeno intrattenuto sul più urgente di essi, vale a dire sulla provvista delle parrocchie di patronato. In seguito alla discussione avuta con lui su tale soggetto, parmi di poter sperare con fondamento che il Signor Ministro non sarà alieno dall'ammettere la definitiva rinunzia a tutti i diritti di patronato sulle parrocchie, che l'attuale Governo sembrava pretendesse di avere ereditato dai Re di Baviera, come sostenne di fatto il plenipotenziario bavarese Signor von Preger

21r
presa sull'animo del Signor
Hoffmann, – è agevole notare che tali parrocchie sono di giuspatronato o pubblico o privato;
nel primo caso, il diritto di presentazione è caduto in forza del succitato articolo; nel
secondo caso, il giuspatronato sarebbe tutt'al più rimasto nella Famiglia
dei Wittelsbach
21v
mevo che un simile procedimento potrebbe costituire un
precedente, il quale comprometterebbe a danno della libertà della Chiesa il futuro
ordinamento della vertenza; egli però ha affermato che no, dicendosi pronto ad accettare una
analoga dichiarazione. In seguito a ciò ho inviato oggi senza indugio all'Eminenza Vostra il
mio rispettoso cifrato N. 331.Quanto alle prestazioni dello Stato – obbligatorie e libere – il Signor Hoffmann ha notato che su tal punto (come ho avuto già a ricordare più sopra) dovrà essere emanata una speciale legge dell'Impero; si è mostrato tuttavia disposto a convenire che fino a quell'epoca le cose rimangano immutate.
Per ciò che riguarda i Licei, non mi è parso contrario alla loro trasformazione in istituti vescovili. – Circa la libera provvista delle Sedi vescovili da parte della Santa Sede egli ha fatto qualche vaga ed oscura riserva, senza però esprimere chiaramente il suo pensiero al riguardo.
Infine ho creduto necessario d'interrogarlo sullo spinoso argomento della ispezione della Chiesa nelle scuole

22r
sce alla fede ed alla
morale, la cui soppressione rappresentava una violazione di un diritto nativo della Chiesa e
di una esplicita disposizione concordataria. Egli ha risposto – e non mi ha certo sorpreso
di udire una tale affermazione da lui, antico maestro di scuola, ed anticlericale convinto,
il cui supremo ideale nella vita passata è stato appunto la lotta contro l'ispezione
ecclesiastica nelle scuole – che non ammetteva una siffatta ispezione o vigilanza sulle
materie profane, ma ha aggiunto – ed in ciò son rimasto meravigliato – che non avrebbe avuto
difficoltà di riconoscerla quanto all'insegnamento religioso. Senonché, (così mi ha egli
narrato), andato alla summenzionata Conferenza di Berlino per sostenere questo punto di
vista, gli fu opposto, specialmente dal Ministro del Culto di
Sassonia


22v
funzionario protestante dovrà compiere la sua ispezione
sull'insegnamento religioso dato nelle scuole dal sacerdote cattolico, fare eventualmente al
medesimo osservazioni sul modo di impartirlo, ecc., e viceversa lo stesso avverrà in altri
luoghi per un ispettore cattolico di fronte al ministro protestante. Alle mie rimostranze ha
replicato che tutto ciò, che egli potrà fare, sarà di studiare una qualche via, per dare, in
quanto è possibile, alla Chiesa una certa parte nella sorveglianza di detto insegnamento in
base al succitato articolo 149. Credo che, se una così assurda interpretazione sarà
conservata, essa solleverà, allorché verrà conosciuta, la più viva agitazione fra i
cattolici; intanto, trovandomi pur troppo nell'impossibilita di agire direttamente sul
Ministero dell'Interno di Berlino, competente nella materia, mi propongo di richiamare
quanto prima sull'estrema gravità della cosa l'attenzione di questo Incaricato d'Affari di
Prussia, Signor Conte von Zech

Nel congedarmi, ho espresso la mia viva speranza che, malgrado le profonde divergenze teoriche, si sarebbe trovato un modo pratico per regolare convenientemente i rapporti fra Chie-
23r
sa
e Stato in Baviera ed ho dimostrato al Signor Hoffmann quanto ciò riuscirebbe giovevole, nei
torbidi tempi attuali, a ricondurre nella popolazione quella pace e tranquillità, di cui la
Nazione ha così urgente bisogno, onde risollevarsi dalle rovine accumulate dalla guerra.
Egli, pur ringraziando per tali sentimenti, si è dimostrato però pessimista; prevede gravi,
aspre lotte fra i partiti su queste difficilissime questioni. Anche circa la situazione
interna egli vede assai nero per l'entrante inverno: manca il carbone, la raccolta delle
patate, alimento di prima necessità per il popolo, è stata miserabilissima; gli operai,
affamati e tormentati dal freddo, si getteranno sulle campagne per trovare viveri, e si avrà
la guerra civile. – Ha soggiunto nel salutarmi che ad ogni modo è sempre a mia disposizione,
se io avessi desideri da manifestargli circa le suddette vertenze; per Martedì
11 Novembre prossimo egli ha fatto convocare la speciale Commissione del Landtag,
affine di averne il parere in proposito.Sarei perciò ben grato all'Eminenza Vostra, se si degnasse di farmi pervenire colla maggior possibile sollecitudine quelle istruzioni, che nel Suo superiore giudizio stimerà del caso. Intanto continuo a valermi altresì dell'opera di alcuni fra i migliori deputati cattolici della Bayerischen Volkspartei, dei quali ho richiamato l'attenzione anche sopra un altro punto d'importanza capitale per l'avvenire del-
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la Chiesa in
Baviera, ossia sulle scuole magistrali o Lehrerseminare, ove si formano i futuri
maestri. È un fatto dolorosissimo che i giovani insegnanti, i quali escono da tali istituti,
sono per la maggior parte di idee e di tendenze radicali; il che costituisce un pericolo
gravissimo per l'educazione futura della gioventù in Baviera. E la cosa desta tanto più viva
preoccupazione in quanto che il Signor Hoffmann, il quale, con pervicace ostinazione
persegue l'opera sua deleteria nella scuola, ha nominato recentemente a relatore (Referent)
nel Ministero del Culto appunto per gl'istituti di magistero anzidetti il Signor Vogelhuber
In attesa pertanto delle venerate istruzioni dell'Eminenza Vostra, m'inchino umilmente al bacio della Sacra Porpora e con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli
Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
(l) Monsignor Professore Mausbach

9r
cuzione alla legislazione dei singoli Stati, si
riferisce ai capoversi 5-7 immediatamente precedenti, e non tocca la cessazione dei
diritti dello Stato nella provvista degli uffici ecclesiastici, che non richiede alcun
ulteriore regolamento".9v
(1) Cfr. Systematische Zusammenstellung der Verhandlungen des bayerischen Episkopates mit der Königlich Bayerischen Staatsregierung von l850 bis 1889 über den Vollzug des Konkordates, Freiburg in Breisgau 1905, pag. 73-78, 82-83, 94-95.
14r
(1) "Die Gebäude und Grundstücke des Staates, die derzeit kirchlichen Zwecken dienen, werden in das Eigentum der Kirche übertragen".
19v
1↑Hds. durchgestrichen, vermutlich vom Verfasser,
2↑Hds. eingefügt von
Pacelli.
3↑Masch. eingefügt.
4↑Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.