Document no. 1176
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
Munich, 19 December 1921

Summary
Der Rottenburger Bischof Paul Wilhelm von Keppler informierte Pacelli frühzeitig über die Vorbereitungen eines württembergischen Kirchengesetzes, woraufhin der Nuntius ihn bat, sich dafür einzusetzen, dass keine für die Kirche nachteiligen Bestimmungen verabschiedet werden, die für den Abschluss eines Reichskonkordats hinderlich sein könnten. Von Keppler übermittelte dem Nuntius nun den Text des Gesetzentwurfs, der in den Württembergischen Landtag eingebracht werden soll. Insgesamt haben die Bemühungen des Bischofs nach Pacellis Einschätzung zu guten Ergebnissen geführt. Dennoch muss der Nuntius bei zwei Punkten, nämlich bei der Neuordnung der Diözesangrenzen und bei der Frage der Fortgeltung der Übereinkünfte aus dem 19. Jahrhundert, um Weisung Gasparris bitten. Nach § 1 Absatz 3 des Gesetzentwurfs ist bei der Neuordnung der Diözesangrenzen die Einwilligung der Regierung notwendig. Durch § 68 Absatz 2 des Gesetzentwurfs wird Artikel 4, Absatz 2 des Gesetzes vom 30. Januar 1862 abgeschafft, in dem die Fortgeltung der Vereinbarungen zwischen dem Königreich Württemberg und dem Heiligen Stuhl (Bulle "Ad Dominicis gregis custodiam" von 1827, Breve "Re sacra" von 1828, Bulle "Provida solersque" von 1821 sowie das entsprechende königliche Reskript von 1827) festgeschrieben war. In der Begründung zum Gesetzentwurf wird darauf hingewiesen, dass die Regierung hierdurch in die Lage gesetzt wird, neue Vereinbarungen abzuschließen und Abweichungen von den bisherigen zuzulassen. Dabei soll weiterhin Wert auf den Fortbestand des Bischofswahlrechts der Domkapitel und auf das Recht zur Besetzung der Kanonikate durch den Bischof und die Domkapitel gelegt werden, während auf die Vorlegung der Kandidatenliste verzichtet werden könne. Pacellis schlägt vor, dass Keppler einen ausdrücklichen Vorbehalt gegen diese Punkte formuliert und darauf hinweist, dass die Zuständigkeit hierfür ausschließlich beim Heiligen Stuhl liege. Sollte das keine Wirkung zeigen, soll ein Mitglied der Zentrumsfraktion den Vorbehalt im württembergischen Landtag wiederholen. Da Keppler seine Anmerkungen am 15. Januar 1922 im Kultusministerium vorlegen soll, bittet Pacelli zeitnah um Instruktionen.
Subject
Legislazione ecclesiastica nel Württemberg
Eminenza Reverendissima,
Il Governo del Württemberg ha da tempo il proposito di regolare nuovamente in via legislativa la situazione giuridica delle Chiese, cattolica e protestante, dopo la rivoluzione. Avvertito al riguardo da quell'ottimo e Reverendissimo Vescovo, Mons. de Keppler, mi sono per di lui mezzo con ogni cura adoperato per far possibilmente eliminare dal progetto in preparazione, il quale era stato confidenzialmente comunicato dal Ministero del Culto alla Curia vescovile di Rottenburg, tutto ciò che potesse nuocere alla libertà della Chiesa od altresì pregiudicare la conclusione del futuro Concordato generale per il Reich.
Ora mi è stato trasmesso dal sullodato Vescovo il testo stampato del progetto in discorso, che dovrà essere prossimamente presentato al Landtag (Allegati I e II). Dal-
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l'esame del medesimo risulta che gli sforzi suaccennati non sono rimasti senza successo, salvo qualche particolare disposizione, ivi ancora rimasta, e sulla quale richiamerò senza indugio allo stesso scopo l'attenzione di Mons. de Keppler. Su due punti tuttavia mi è necessario d'implorare le superiori istruzioni dell'Eminenza Vostra Reverendissima, vale a dire sul § 1 capoverso 3 e sul § 68.
Il § 1 capov. 3 è del seguente tenore: "Per cambiamenti dei limiti territoriali delle Chiese è necessario il consenso dello Stato"; il che, come risulta dalla Motivazione del progetto stesso (pag. 9) concerne, per ciò che si riferisce alla Chiesa cattolica, la circoscrizione della diocesi di Rottenburg, in quanto alla Chiesa stessa son riconosciuti il carattere ed i diritti di pubblica corporazione.
Il § 68 capov. 2 poi dispone che "coll'abrogazione dell'articolo 4 capov. 2 dellalegge del 30 Gennaio 1862 le Convenzioni colla S. Sede, sulle quali è basata la erezione della diocesi anzidetta, rimangono intatte in rapporto alla S. Sede medesima". Al qual proposito nella summenzionata Motivazione (pag. 5) si legge: "La partecipazione dello Stato alla provvista della Sede vescovile e dei Canonicati è stata regolata in occasione della erezione della diocesi di Rottenburg mediante Convenzioni del Governo colla S. Sede (cfr. la Bolla
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Ad Dominici gregis custodiam dell'11 Aprile 1827 coll'annesso Breve del 22 Marzo 1828, nonché la Bolla Provida solersque del 16 Agosto 1821, ed il regio Rescritto del 24 Ottobre 1827 circa la pubblicazione delle Bolle pontificie di erezione dell'Archidiocesi di Friburgo e della diocesi di Rottenburg). Secondo queste Convenzioni la provvista delle Sede [sic] vescovili avviene per elezione del Capitolo cattedrale, mentre il Decano, i Canonici ed i beneficiati del Duomo sono nominati alternativamente dal Vescovo e dal Capitolo stesso; prima della elezione o della nomina il Capitolo od il Vescovo debbono presentare al Governo una lista di candidati, dalla quale il Governo può cancellare le persone minus gratae. Queste Convenzioni, data la condizione giuridica internazionale riconosciuta al Papa, debbono essere equiparate alle Convenzioni fra due Stati da trattarsi secondo le norme del diritto internazionale. Esse quindi, in virtù dell'articolo 4 della Costituzione del Reich, il quale dichiara le regole generalmente ammesse del diritto internazionale come parti integranti ed obbligatorie del diritto germanico, non sono state immediatamente toccate dalla Costituzione del Reich. Esse quindi <Le medesime>1 non debbono <per conseguenza>2 essere toccate nemmeno da questa legge. – L'articolo 4 capov. 2 della legge
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del 30 Gennaio 1862 imponeva al Governo l'obbligo legale di mantenere e di applicare i diritti dello Stato derivanti dalle dette Convenzioni. Col § 68 del progetto, il quale propone l'abrogazione del succitato art. 4 capov. 2, tale obbligo viene a cadere. Il Governo quindi è posto in grado di concludere nuove Convenzioni, e di ammettere modificazioni delle Convenzioni, senza intervento del Parlamento. Poiché le Convenzioni esistenti, le quali importano una deroga al diritto comune della Chiesa (Codex juris canonicican. 329 § 2 e can. 396 § 1 unito al can. 3), lasciano l'elezione del Vescovo al Capitolo cattedrale e la nomina dei Canonici e beneficiati al Vescovo ed al Capitolo, si dovrà anche per l'avvenire dare importanza al mantenimento di questo privilegio, mentre che la presentazione della lista dei candidati, senza pregiudizio del valore giuridico delle vigenti Convenzioni, non dovrà essere più richiesta nel frattempo sino alla modificazione delle Convenzioni medesime".
A mio umile avviso, converrebbe che Mons. Vescovo di Rottenburg, senza pronunziarsi in materia ed evitando da parte sua qualsiasi apparenza di approvazione o di consenso, facesse una esplicita riserva circa i punti surriferiti, dichiarando essere i medesimi di competenza esclusiva della
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S. Sede, e che, qualora malgrado ciò essi rimanessero nel progetto, una simile riserva e dichiarazione venisse rinnovata al Landtag dal rappresentante della frazione del Centro.
Ad ogni modo, siccome Mons. de Keppler può presentare al Ministero del Culto eventuali osservazioni non oltre il 15 del prossimo mese di Gennaio, oso supplicare l'Eminenza Vostra a farmi pervenire colla maggior possibile sollecitudine le Sue venerate istruzioni sull'argomento.
In tale attesa, m'inchino umilmente al bacio della Sacra Porpora e con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
1Hds. gestrichen und eingefügt, vermutlich von Pacelli.
2Hds. eingefügt von Pacelli.
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro from 19 December 1921, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 1176, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/1176. Last access: 30-12-2024.
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