Document no. 406
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
Munich, 10 March 1923

Summary
Pacelli übersendet die definitive Fassung des von den Ministern Matt, Krausneck und von Knilling verantworteten Gegenentwurfs zum Bayernkonkordat, zusammen mit dessen italienischer wie lateinischer Übersetzung und samt erklärender Ausführungen zu einzelnen Artikeln. Der Nuntius stellt folgende Überlegungen zu dem Gegenentwurf an. In Artikel III, § 2 schlägt er Änderungen in der lateinischen Übersetzung vor, mit denen unter anderem vermieden werden soll, dass der für das von bischöflicher Seite beanstandeten Lehrpersonal zu findende Ersatz als bloße Vertretung verstanden werden könnte. Die Modifikation von Artikel IV, § 2 scheint seiner Ansicht gut begründet. Die Erklärung der Regierung, dass die in Artikel X und XIII behandelten Staatsaufwendungen für die Bezüge der Geistlichen als freiwillig zu gelten haben, zumal die finanziellen Zusagen des Staates die des Konkordats von 1817 überstiegen, qualifiziert der Nuntius erneut als falsch. Er empfiehlt dem Heiligen Stuhl, diese Behauptungen in einer Antwortnote klar zurückzuweisen oder zumindest Vorbehalte zu äußern. Die Aussage der Regierung, dass die Errichtung eines Lyzeums oder Seminars im Bistum Speyer in der gegenwärtigen Situation auf Kosten des Staates nicht möglich sei, beurteilt Pacelli als akzeptabel, möchte aber festgehalten wissen, dass sich dies in Zukunft ändern kann. Mit Blick auf das schwierige Thema der Bischofswahl durch das Kapitel weist er die Behauptung der Regierung, wonach die direkte Wahl durch das Kapitel dem Wunsch der Mehrheit des Klerus und der Gläubigen in Bayern entspreche, als unrichtig zurück. Die Annahme der im deutschen Text fehlenden Klausel "salva confirmatione" in Artikel XIV, § 2 der lateinischen Konkordatsfassung sieht der Nuntius als unproblematisch an. Mit Blick auf § 3 desselben Artikels zeigt er sich zufrieden mit der Änderung in der lateinischen Übersetzung hinsichtlich etwaiger Erinnerungen staatlicherseits gegen designierte Pfarrer. Nach ausführlichem Hinweis auf das Konfliktpontential, das sich bei Anwendung der staatlichen Patronats- und Präsentationsrechte ergeben kann, empfiehlt Pacelli, die Klausel "in forma usitata" dahingehend zu präzisieren, dass die Regierung den Kleriker aus drei vom Bischof vorgeschlagenen Kandidaten auswählt. Da die Regierung sich mehrfach bereit erklärt habe, im Kontext der Ratifizierung weitere Erklärungen zu Einzelpunkten des Konkordates zu erlassen, hebt der Nuntius deren Nicht-Verbindlichkeit für spätere Regierungen hervor. Abschließend bittet er Gasparri um eine Entscheidung darüber, ob die lateinische Übersetzung in Rom einer formalen Überarbeitung unterzogen werden soll.
Subject
Trattative per il Concordato colla Baviera
Eminenza Reverendissima,
Facendo seguito al mio rispettoso Rapporto N. 26515 del 14 Febbraio scorso, ho l'onore d'inviare ora all'Eminenza Vostra Reverendissima il testo definitivo del controprogetto di Concordato presentato dai Ministeri del Culto, delle Finanze e degli Esteri colla traduzione latina ufficiale (Allegato I), nonché le Note esplicative agli articoli IV § 2, X, XIII e XIV (Allegati II, III, IV e V) insieme alla versione italiana delle medesime da me compilata (Allegati VI, VII, VIII e IX). – L'anzidetta traduzione latina mi fu in precedenza confidenzialmente mostrata dal Consigliere ministeriale nel Dicastero del Culto Sig. Goldenberger, ed io notai alcuni punti, in cui essa non corrispondeva esattamente al testo tedesco. Fu tenuto in generale conto delle mie osservazioni, salvo per ciò che concerne l'articolo III § 2, di cui parlerò in appresso.
Avendo già nel citato Rapporto riferito all'Eminenza Vostra circa il menzionato controprogetto, mi limiterò ora alle poche seguenti considerazioni:
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Articolo III § 2
In questo paragrafo le parole "so wird die Staatsregierung … alsbald auf andere Weise für einen entsprechenden Ersatz sorgen" sono state così tradotte: "gubernii ministri quam primum curabunt, ut officium illius ab alio idoneo viro suppleatur". – Durante le conferenze sul controprogetto di Concordato chiesi ed ottenni, come ebbi occasione di notare nel menzionato Rapporto N. 26515, che nel paragrafo in discorso fosse almeno sostituita la parola "Ersatz" all'altra "Vertretung", la quale indica un semplice supplente. La traduzione esatta del testo tedesco sarebbe quindi: "… curabunt, ut alius idoneus vir in eius locum substituatur ( o sufficia tur)." Sebbene questa versione, da me già proposta al Sig. Goldenberger, non sia stata finora accolta dal Governo, si può tuttavia sperare che, qualora la Santa Sede credesse di dover insistere nella medesima od in altra simile, esso finirebbe col cedere. – Egualmente sembrami che le parole "beanstandet werden" sarebbero meglio tradotte "non iam idoneus declaretur" anziché "incusetur".
Articolo IV § 2
L'ultima proposizione di questo paragrafo trovasi così definitivamente concepita nel controprogetto: "co ntra quem ex ratione catholica et ecclesiastica nihil est ad excipiendum". Le
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ragioni del mutamento sono indicate nella corrispondente Nota esplicativa e sembrano non prive di serio fondamento.
Articoli X e XIII
Nella Nota esplicativa all'articolo X il Governo qualifica1 per volontari (freiwillig) gli aumenti di onorario concessi, a causa del deprezzamento della valuta tedesca, agli Arcivescovi, Vescovi, Dignità, Canonici e Vicari, di cui espressamente si parla nel Concordato del 1817; ed in quella concernente l'articolo XIII non solo si dà la stessa qualificazione ai supplementi di congrua per il Clero avente cura d'anime (il che vien ripetuto altresì nella Nota concernente l'articolo XIV), ma si afferma pure che gli impegni finanziari previsti nel controprogetto oltrepassano quelli dell'antico Concordato del 1817. Dopo quanto ho varie volte rispettosamente esposto nei miei ossequiosi Rapporti (ad esempio: N. 21871 del 15 Settembre 1921, N. 23548 del 12 Marzo 1922, N. 23649 del 5 Aprile 1922, e N. 26515 sopra menzionato), non ho bisogno di dimostrar nuovamente la falsità di tali asserzioni; sarebbe perciò, a mio subordinato avviso, conveniente che la S. Sede nella Nota di risposta al Governo le respinga chiaramente o faccia almeno esplicite ri-
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serve in proposito (1).
Quanto alla diocesi di Spira può bene ammettersi che attualmente "la situazione finanziaria dello Stato (come dicesi
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nella Nota all'articolo X) vieta in essa la erezione di un Liceo o di un completo Seminario clericale a spese dello Stato stesso"; ciò non vuol dire però che tale condizione di cose debba durare per sempre, e non sarebbe quindi giusto di privare per tutti i tempi la diocesi in questione dell'incontestabile diritto che ha, al pari delle altre, in forza dell'articolo V del Concordato del 1817. La proposta del Governo su questo punto potrebbe quindi essere accettata praesentibus perdurantibus circumstantiis, con una opportuna riserva per il futuro.2
Articolo XIV § 1
Dopo quanto ho riferito nei rispettosi Rapporti N. 23740 del 15 Aprile 1922 e N. 26515 del 14 Febbraio scorso, sarebbe superfluo di tornare ora sulla discussione del gravissimo argomento della elezione capitolare dei Vescovi. Mi sia tuttavia permesso di ripetere non essere esatta l'affermazione del Governo che il ritorno alla medesima (almeno in quanto importa una vera e propria elezione, e non soltanto, ad esempio, la presentazione di una lista di candidati) corrisponde "ai desideri ed alle aspettazioni non solo dei Capitoli cattedrali bavaresi, ma anche del rimanente Clero e di grandissima parte della popolazione cattolica in Baviera".
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Articolo XIV § 2
Nella traduzione latina trovasi aggiunta la clausola, del resto favorevole, "salva confirmatione", che non si riscontra nel testo tedesco. L'accoglimento di questo punto per via di concessione della S. Sede sembrami subordinatamente che non presenterebbe troppo gravi inconvenienti, tanto più che esso trova forse un qualche punto d'appoggio nell'antica lex fundationis dei Capitoli (cfr. Rapporto N. 25904 dell'8 Dicembre 1922).
Articolo XIV § 3
Nel primo periodo di questo paragrafo si ha una vantaggiosa modificazione in confronto dell'antecedente controprogetto del Governo, giacché alle parole "prima della nomina agli offici con cura d'anime" sono state sostituite le altre "ante collationem parochiarum". In tal guisa l'obbligo di dare "gubernio Status occasionem ad excipiendum contra candidatos" è ristretto ai soli parroci, e cadono così le obbiezioni da me espresse al riguardo nel più volte citato Rapporto N. 26515.
Nel secondo periodo si parla di "iura patronatus seu praesentationis". Come risulta dalla Nota esplicativa e mi venne dichiarato pure dal Consigliere ministeriale Sig. Goldenberger in una visita da lui fattami la mattina del 4 corrente, coll'espressione "iura patronatus" si sono voluti comprendere le
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parrocchie ed i benefici curati e semplici, cui si riferisce il capoverso 1º dell'articolo XI del Concordato del 1817, ovvero che furono fondati posteriormente dallo Stato sino all'entrata in vigore del Codice di diritto canonico; coll'altra "iura praesentationis" i benefici contemplati nel capoverso 2º dell'articolo medesimo. I benefici di questa seconda categoria, come mi permisi di notare nel Rapporto N. 26515, sono quelli a cui presentavano le Corporazioni ecclesiastiche secolarizzate nel 1803. Ora, che la secolarizzazione non sia un titolo canonico per la successione nel ius praesentandi, è un incontrovertibile principio, insegnato, ad esempio, dal Wernz, Jus decretalium, tom. II p. II N. 422, dal Phillips, Kirchenrecht, Regensburg 1872, t. VII, p. II pag. 693 sg., dal Silbernagl, Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts, Regensburg 1890, p. I pag. 236 sg. – Quest'ultimo giurista, il quale fu Professore ordinario di diritto canonico nella Università di Monaco, e la cui autorità non può quindi essere negata dal Governo bavarese, così scrive nel luogo sopra citato: "In occasione della grande secolarizzazione dell'anno 1803 sorse in Germania la questione, a chi fossero passati i patronati dei Capitoli collegiali, Abazie e Monasteri secolarizzati, e per la soluzione della medesima fu addotto il concetto, nato in terreno protestante, del landesherrliches Patronat. Prescindendo dalla idea, del tutto insostenibile secondo i principi cattolici, che il
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patronato sia una derivazione della sovranità territoriale, i Principi non potevano succedere nei patronati dei Capitoli e dei Monasteri secolarizzati, perché questi patronati erano congiunti come annexa alle Corporazioni ecclesiastiche, ed i Principi in forza della secolarizzazione erano bensì succeduti nei beni di dette Corporazioni, ma non nei loro diritti. La secolarizzazione infatti può essere riconosciuta come un modo civile di acquisto del patrimonio, ma non del patronato." Ai Re di Baviera quel ius praesentandi fu dunque concesso nel Concordato del 1817 ex novo indulto, il quale è di stretta interpretazione a norma del canone 1471. Che se lo Stato continua le prestazioni per tali benefici, ciò è un obbligo derivante dalla secolarizzazione, ma non costituisce un fondamento giuridico per il diritto di presentazione senza un nuovo indulto della Santa Sede, né il Governo potrebbe per conseguenza ritenersi svincolato dai relativi oneri, quand'anche tale diritto non gli venisse più riconosciuto. Queste considerazioni sembrano così inoppugnabili, che allo stesso Sig. Goldenberger, durante l'anzidetto colloquio, sfuggì la confessione che circa tali diritti di presentazione, non fondati su legittimo patronato, vale a dire su vera e reale dotazione, la posizione del Governo è debole. – Per ciò, poi, che riguarda la clausola "in forma usitata", in un'ulteriore conversazione avuta nel Ministero del Culto col sunnominato Consigliere ministeriale e col Canonico Wohlmuth, venne da ambedue af-
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fermato che l'uso importa bensì la proposta della terna da parte del Vescovo, ma che il Governo, sebbene sia solito di scegliere fra i due candidati ivi indicati, ed anzi prenda quasi sempre il primo, nondimeno, assolutamente parlando, avrebbe, come qualsiasi altro patrono, il diritto di presentare un ecclesiastico idoneo anche non incluso nella terna medesima. Una tale asserzione corrisponde alla decisione ministeriale del 20 Novembre 1873, ove si legge: "Nella provvista delle parrocchie di patronato regio deve essere chiesto, come finora, il parere dei Vescovi, senza tuttavia che con questo la competente Autorità governativa venga limitata nel proprio giudizio circa i singoli candidati o Sua Maestà il Re sia in alcun modo impedito nel libero esercizio del suo diritto di provvista" (Cfr. Systematische Zusammenstellung der Verhandlungen des bayerischen Episkopates mit der K. Bayerischen Staatsregierung von 1850 bis 1889 über den Vollzug des Konkordates, Freiburg im Breisgau 1905, pag. 56; Silbernagl, Verfassung und Verwaltung sämtlicher Religionsgesellschaften in Bayern, Regensburg 1900 pagg. 75-77). Ciò non presenta in pratica inconvenienti, finché è al potere un Governo desideroso di mantenere la buona armonia colla Chiesa; ma potrebbe eventualmente provocare conflitti, allorché si avessero Ministri ostili alla religione.
Qualora quindi la Santa Sede, affine di facilitare la conclusione del Concordato, credesse per speciale concessione di accettare
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la formula proposta dal Governo quanto ai diritti così di patronato come di presentazione nei loro debiti limiti, sarebbe opportuno, a mio subordinato avviso, d'insistere che venga chiarito, preferibilmente nel testo stesso del Concordato, il significato della clausola "in forma usitata", nel senso cioè che il Governo "clericum seligat inter tres ab Ordinario loci designatos" analogamente a quanto si prescrive nel can. 1452 per le pres<en>tazioni3 popolari.
In vari luoghi degli acclusi Fogli il Governo si dice pronto a rilasciare, se la Santa Sede lo desidera, all'atto della ratifica del Concordato, delle speciali Note o dichiarazioni su determinati punti del Concordato stesso. Affinché tuttavia la Santa Sede abbia una precisa idea del valore di simili Note, è mio dovere di riferire essere stato più volte affermato dai Signori Ministri, nelle conferenze di cui feci parola nel rispettoso Rapporto N. 26515, che esse costituiscono bensì una interpretazione autentica, ma non obbligano se non il Governo che le rimette. Un futuro Ministero potrebbe quindi ritenersi come non vincolato dalle medesime.
L'Eminenza Vostra giudicherà infine se sia opportuno che la suddetta traduzione latina venga in Roma debitamente riveduta e corretta, per ciò che concerne la forma, da persona competente.
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Dopo di ciò, chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico

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(1)Dai documenti esistenti nell'Archivio di questa Nunziatura (ad esempio, dal Dispaccio dell'Emo Card. Bernetti, Segretario di Stato, del 2 Giugno 1831, e dal Rapporto di Mons. Nunzio Apostolico di Monaco N. 458 in data del 15 dello stesso mese) risulta aver la S. Sede insistito per la dotazione prescritta dal Concordato in bonis fundisque stabilibus liberae Episcoporum administrationi tradendis. Se il Governo bavarese, di cui il summenzionato Nunzio doveva constatare la "poco buona volontà" e la "poco buona fede", avesse adempiuto i suoi obblighi solennemente sanciti nel Concordato, la Chiesa in Baviera si troverebbe in possesso di una proprietà la quale rappresenterebbe ora un inestimabile valore, potrebbe provvedere a tutte le sue necessità senza bisogno dei supplementi governativi, e godrebbe la sua piena indipendenza, giacché, come ben osservava in detto Dispaccio il prelodato Eminentissimo, "se si volle nel Concordato la dotazione del Clero in beni stabili da amministrarsi da esso liberamente, ciò fu per rendergli la necessaria indipendenza e per emanciparlo dalla ignominiosa servitù, in cui il vediamo infelicemente tenersi, ove i Governi lo hanno accomunato alla sorte de'stipendiati e de'Mercenari".
99r, links am oberen Seitenrand hds. von unbekannter Hand notiert, vermutlich vom Empfänger: "aggiunta a p. 27"; oben mittig hds. von unbekannter Hand vermerkt, vermutlich vom Empfänger: "II"; rechts am oberen Seitenrand hds. von unbekannter Hand vermerkt, vermutlich vom Empfänger: "1"; 99v, links am oberen Seitenrand hds. von unbekannter Hand vermerkt, vermutlich vom Empfänger: "2"; 100r, rechts am oberen Seitenrand hds. von unbekannter Hand vermerkt, vermutlich vom Empfänger: "3"; 100v, links am oberen Seitenrand hds. von unbekannter Hand vermerkt, vermutlich vom Empfänger: "4"; 101r, rechts am oberen Seitenrand hds. von unbekannter Hand vermerkt, vermutlich vom Empfänger: "5"; 101v, links am oberen Seitenrand hds. von unbekannter Hand vermerkt, vermutlich vom Empfänger: "6".
1Das Wort "qualifica" hds. von unbekannter Hand notiert, vermutlich vom Empfänger.
2Nach dem Wort "futuro" hds. von unbekannter Hand notiert, vermutlich vom Empfänger.
3Hds. korrigiert von Pacelli.
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro from 10 March 1923, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 406, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/406. Last access: 21-12-2024.
Online since 24-10-2013, last modification 25-02-2019.