Document no. 402
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
Munich, 14 February 1923

Summary
Kurzregest:
Pacelli berichtet von mehreren Verhandlungstreffen mit bayerischen Ministern und Landtagsabgeordneten zum Bayernkonkordat, die im Januar 1923 stattfanden. Er schildert die Stimmung bei den Treffen als durchaus konfrontativ und die Verhandlungen als schwierig. Penibel referiert der Nuntius die Änderungen, welche die Regierung in ihrem Gegenentwurf vornahm, wie er diese einschätzt, welche Ziele er in den Verhandlungen angestrebte und welche er erreichte. Besonders schwierig gestaltete sich die Diskussion um die Artikel X (Staatsleistungen), XII (Zirkumskription der Diözesen), XIII (staatliche Anforderungen an die Geistlichen) und XIV (Bischofsernennung, Präsentations- und Patronatsrechte). In seinem abschließenden Fazit betont er, dass die bayerische Regierung trotz aller Konfrontationspunkte ein Wohlwollen gegenüber der Kirche zeigt, das in den gegenwärtigen Zeiten schwer zu finden ist. Deshalb empfiehlt er, dem bayerischen Gegenentwurf zum Konkordat weitmöglichst entgegen zu kommen.
Ausführliches Regest:
Pacelli sandte den staatlichen Gegenentwurf zum Bayernkonkordat am 28. Dezember 1922 an Gasparri. Wie angekündigt fanden mittlerweile mehrere Besprechungen zum Thema statt. An einer Konferenz am 9. Januar 1923 nahmen der bayerische Außenminister und Ministerpräsident von Knilling, Kultusminister Matt, Finanzminister Krausneck, der bayerische Vatikangesandte Ritter von Groenesteyn und Pacelli selbst teil. Der Nuntius schickt voraus, dass er in den vorausgehenden Besprechungen vorgehalten bekommen habe, der Heilige Stuhl übernehme in seinem Entwurf aus dem Bayernkonkordat von 1817 die Punkte zu seinen Gunsten, während er dem Staat keine Zugeständnisse mache und vor allem finanzielle Forderungen stelle. In Reaktion hierauf verlas Pacelli zu Beginn der Besprechung eine Stellungnahme, in der er auf die unterschiedlichen situativen Kontexte des alten und des neuen Konkordats verwies und klar stellte, dass die staatlichen Finanzleistungen auf der einen und die kurialen Zugeständnisse auf der anderen Seite unabhängig voneinander betrachtet werden müssen. Er führte zusätzlich aus, dass auch die Kirche wichtige bisher konkordatär garantierte Rechte verliert und etwa bei der Klerikerausbildung neue Verpflichtungen erfüllen soll. Zudem prangerte er die im staatlichen Gegenentwurf vorgesehene Verringerung der Staatsleistungen für die katholische Kirche angesichts der gleichbleibenden Leistungen für die Protestanten an. Sowohl Krausneck wie auch von Knilling wiesen die Stellungnahme Pacellis energisch zurück. Krausneck insistierte auf die Unausgeglichenheit des kurialen Konkordatsentwurfs, der in der Öffentlichkeit und im Landtag auf heftigsten Widerspruch stoßen würde. Von Knilling erklärte, dass aus der Säkularisation keine bleibenden Verpflichtungen des Staates mehr erwüchsen. Damit distanzierte er sich offenkundig von seinen früheren Äußerungen und kehrte zu seinen alten liberalen Prinzipien zurück. Er forderte ein Konkordat, das mit hoher Wahrscheinlichkeit im Landtag angenommen werde. Pacelli konnte beiden Ministern sachlich widersprechen. Gegenüber von Knilling verzichtete er darauf, ihm die Diskrepanzen zwischen seinen Äußerungen vorzuhalten, um den weiteren Verhandlungsverlauf nicht zu stören, und betonte, dass auch der Heilige Stuhl die parlamentarischen Schwierigkeiten durchaus berücksichtigt. Im Anschluss ergriff Matt in ruhigerem und freundlicherem Ton das Wort. Seine Stellungnahme bewegte sich aber dennoch in dieselbe Richtung wie die der anderen Minister, als er etwa auf die aus staatlicher Sicht zu hohen kirchlichen Forderungen für die Pensionen der Kanoniker in Artikel X des römischen Konkordatsentwurfs vom September 1922 und danach auf die sogenannten fakultativen und widerruflichen Staatsleistungen zu sprechen kam. Um dieser kaum zielführenden Diskussion ein Ende zu setzen, schlug Pacelli vor, konkret über die einzelnen Konkordatsartikel zu sprechen. Den geschilderten Auftakt der Verhandlungen beurteilt der Nuntius als wenig erbaulich, vor allem angesichts der Tatsache, dass die Minister alle Katholiken und Mitglieder der Bayerischen Volkspartei sind. Für ihn wird hierin das Vorherrschen der alten liberalen und josephinistischen Ideen des Staatskirchentums bei den Staatsmännern und in der Bürokratie erkennbar. Pacelli konstatiert, dass sich der generelle Charakter der sich anschließenden Besprechung kaum vom Auftakt unterschied, obwohl er sich um eine gemäßigte und moderierende Haltung bemühte.
Weitere Besprechungen fanden am 15., 17. und 22. Januar statt. An diesen nahmen auch die BVP-Politiker Speck, Held und der Eichstätter Domkapitular Wohlmuth teil, von Knilling fehlte bei der letzten. Nach diesen Besprechungen verfasste die bayerische Regierung einen neuen Konkordatsentwurf, den Pacelli in deutscher Sprache beilegt. Matt sagte zu, eine authentische lateinische Übersetzung und eine erklärende Note anzufertigen, was jedoch trotz Nachfrage bisher nicht geschehen ist. Da Pacelli den Versand des Nuntiaturberichts nicht weiter verzögern möchte, wird er diese Dokumente nachreichen. Nachfolgend fasst der Nuntius die Diskussion zu den einzelnen Konkordatsartikeln zusammen.
Die Änderung des neuen staatlichen Gegenentwurfs in Artikel I stellt nach Pacellis Einschätzung kein Problem dar. In Artikel II wurde der Widerspruch zu Artikel XIII, § 2 beseitigt und die Terminologie unter impliziter Einbeziehung der in Artikel V, § 7 genannten ordensähnlichen Gemeinschaften vereinheitlicht. Bei der Besprechung der Artikel III und IV über die Theologischen Fakultäten, die Lyzeen bzw. die philosophisch-theologischen Hochschulen sowie über die Religionslehrer an Höheren Schulen konnte Pacelli die nie erfüllte Zusage des alten Konkordats, dass die Kirche ein Recht auf Seminare gemäß den Bestimmungen des Trienter Konzils hat, als Argument gegen den Vorwurf anbringen, dass dem Staat in der Materie nun neue Verpflichtungen auferlegt würden. Da die Priesteramtsanwärter an staatlichen Universitäten und Lyzeen studieren müssen, braucht die Kirche Garantien für die Rechtgläubigkeit der Professoren und für einen Unterricht gemäß den kanonischen Vorschriften. Auch wenn die Minister dem nicht widersprechen konnten, betonten sie nicht ohne Berechtigung, wie schwierig diese Punkte für die öffentliche Wahrnehmung des Konkordatsentwurfs sind. Deshalb wünschten sie für Artikel  III, §§ 1 und 2 andere Formulierungen. Pacelli kritisiert die Änderungen im zweiten Abschnitt von § 2. Er konnte hier zwar kleine Zugeständnisse erreichen, aber der Regierungsvorschlag sieht noch immer vor, dass ein vom Bischof beanstandeter Professor Mitglied der theologischen Fakultät bleibt, für den der Staat lediglich einen akzeptablen Ersatz stellen wird. Während der Nuntius die Änderungen im ersten Satz des Artikels IV, § 1 als annehmbar wertet, war er mit dem zweiten Satz des Paragrafen nicht einverstanden und erreichte dessen Streichung. Die Modifikationen in § 2 sieht er auf einer Linie mit dem ersten Paragrafen. Gegen die Streichung von § 3 als überflüssig durch die Regierung wiederholte Pacelli das Anliegen des Heiligen Stuhls, zumindest die Lehre der philosophischen Grundlagen für die Theologiestudenten von einem Kleriker vornehmen zu lassen. An die Entgegnung von Matt, dass diese Forderung zur Bekämpfung von § 2 durch die Kirchengegner führen werde, fügt der Nuntius gegenüber Gasparri die Beobachtung an, dass Philosophieprofessoren aus dem Klerikerstand nicht zwingend besser sind als Laien. Hierfür nennt er den Laien Clemens Bäumker in München als positives Beispiel und die Bonner Professoren im Klerikerstand Arnold Rademacher und Alois Müller als negative Beispiele. Wenngleich Pacelli die Artikel III und IV nicht für perfekte Lösungen hält, bedeuten sie seiner Ansicht nach für den Heiligen Stuhl und die Bischöfe eine deutliche Positionsverbesserung in Hinsicht auf die Theologischen Fakultäten und Lyzeen. Er fügt an, dass es Aufgabe der Nuntien ist, mit aller Klugheit und prompt die Umsetzung dieser Absprachen zu überwachen und, wo nötig, auch die Bischöfe vorsichtig dazu zu drängen, da diese den als unantastbar geltenden Professoren gegenüber nicht selten zu schwach auftreten.
Die Artikel V bis IX zur Schulfrage wurden bis auf unwesentliche Modifikationen im staatlichen Gegenentwurf kaum verändert, was Pacelli als sehr positiv bewertet. Zugleich rechnet er mit heftigen Attacken von den Sozialisten, den Liberalen und von vielen Lehrern. Die Änderungen in Artikel V, §§ 1 und 6 hält Pacelli für unbedeutend, gegen die in § 2 hat er nur geringe Bedenken. Die Einschränkung in § 4 zur Lehrerausbildung beurteilt der Nuntius zwar als ungünstig für die Kirche, hält sie aber für tolerabel. Bei § 5 steht die Änderung der Regierung vor dem Hintergrund, dass Matt einen Erhalt sämtlicher Ausbildungsstätten der Orden und religiösen Kongregationen aufgrund ihrer großen Zahl für unmöglich hält. Pacelli konnte zumindest eine Einfügung erreichen, die eine zu strikte Umsetzung des Paragrafen verhindern soll. Die Modifikationen in Artikel VI klassifiziert der Nuntius als rein formal. Indem er die Streichung des Begriffs Gemeinschaftsschule aus Artikel VII, § 1 des Gegenentwurfs durchsetzen konnte, verhinderte Pacelli deren indirekte Anerkennung durch das Konkordat. Aufgrund der gegenwärtigen Gesetzeslage zum Schulwesen musste § 2 des Artikels geändert werden. Er hält nun fest, dass der als privat geltende Religionsunterricht auf Kosten des Staats oder der Kommunen in den Räumlichkeiten der Schulen stattfinden darf. Wenngleich die von der Regierung überarbeitete Fassung von Artikel VIII, § 1 das Recht der Kirche auf Beaufsichtigung und Leitung des Religionsunterrichts nicht mehr expliziert, wird es für die Praxis jedoch garantiert, weshalb Pacelli die Änderung für annehmbar hält. Bei Artikel IX, § 2 konnte der Nuntius trotz seines Insistierens den Textentwurf des Heiligen Stuhls nicht durchsetzen, der den Ordensschulen eine mit den staatlichen Schulen vergleichbare Ausstattung garantieren sollte.
Zu Beginn der Diskussionen um den schwierigen Artikel X zu den Staatsleistungen schlug Pacelli gutbegründet eine Kürzung des umfangreichen § 1 vor, scheiterte jedoch damit, da nur Finanzminister Krausneck seine Einschätzung teilte. Zu § 1 weist der Nuntius den Kardinalstaatssekretär zudem auf die Ersetzung der Staatsleistungen des Konkordats von 1817 durch das neue hin, wodurch es künftig nicht mehr möglich sein wird, diese einzufordern. Absatz a) ist Pacelli mit seinem unspezifischen Verweis auf eine Finanzleistung, die vergleichbaren staatlichen Ausgaben entsprechen soll, nicht eindeutig genug, weshalb der Ministerpräsident ihm zusagte, in seiner angekündigten Erklärung zum Konkordat auf diesen Punkt einzugehen. Die Minister thematisierten darüber hinaus die geforderte Erhöhung der Gehälter für die Bischöfe von Passau, Eichstätt und Speyer. Der Abgeordnete Held ist jedoch davon überzeugt, dass dies keine Probleme im Landtag hervorrufen wird. Die von Krausneck vorgebrachte und von mehreren Mitgliedern der Delegation übernommene Interpretation, wonach die Erhöhung der Gehälter der Weihbischöfe nach internationalem Recht als neue kirchliche Forderung an den Staat zu verstehen sei, wurde im weiteren Verhandlungsverlauf korrigiert, womit die Delegation Pacellis Auslegung folgte. Bei Absatz b) wurde im staatlichen Gegenentwurf der Satz über einen der pastoralen Notwendigkeit entsprechenden Ausbau der Vikarsstellen an den Kapiteln gestrichen, weil dies als neue Staatsleistung interpretiert werden kann. Pacelli erklärte daraufhin, dass dieser Punkt ursprünglich auf den ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten von Lerchenfeld zurückgehe, der Heilige Stuhl jedoch bereit sei, darauf zu verzichten. Daraufhin änderten die Minister ihre Meinung und stimmten einer Beibehaltung des Satzes zu. Gegen die Reduzierung der Kanonikerstellen mit Wohnrecht in Absatz e) auf die im alten Konkordat festgeschriebene Zahl konnte Pacelli nichts ausrichten. In Absatz g) über die Güter der Domkirchen wurde der Dom von Freising aus dem Gegenentwurf gestrichen. Pacelli, der die Streichung als gegen jedes Recht bezeichnet, argumentierte nachdrücklich mit der Bulle „Dei ac Domini Nostri Jesu Christi" Pius‘ VII. gegen diese Änderung, fand jedoch kein Gehör, da die Regierung die Bulle als unilateralen Akt des Heiligen Stuhls ansieht. In Bezug auf den besonders wichtigen Absatz h) erläutert der Nuntius, dass der Staat Bayern seinen im alten Konkordat festgeschriebenen finanziellen Verpflichtungen gegenüber den Priesterseminaren nie nachgekommen ist, weshalb er in Rücksprache mit Gasparri eine zum römischen Konkordatsentwurf abgemilderte Fassung des Absatzes vorgelegt hatte, die für mindestens zehn Jahre eine staatliche Finanzierung nur des letzten Studienjahrs der Priesteramtskandidaten vorsieht. Obwohl die Regierung auch diese Textfassung ablehnte, legte sie im Gegenentwurf einen Text vor, der den Seminaren eine angemessene Unterstützung zusichert. Pacelli beurteilt diese Zusage als erhebliche Verbesserung im Vergleich zur bisherigen Situation, weshalb er den Gegenentwurf für annehmbar hält. Zudem erreichte er gemäß den Weisungen der Kongregation für die Außerordentlichen Kirchlichen Angelegenheiten die Einfügung, dass die finanzielle Unterstützung für die Umsetzung des im CIC/1917 festgeschriebenen mindestens sechsjährigen Studiums der Philosophie und Theologie ausreichen soll. Damit, so die Wertung Pacellis, würden die wirtschaftlichen Probleme der Seminare gelöst. In einer Note soll zudem die Zusage Matts festgehalten werden, wonach bei Schließung eines der in Rede stehenden Seminare die Zuschüsse für die anderen entsprechend erhöht werden sollen. Für den Sonderfall des Bistums Speyer, wo das Priesterseminar nur das letzte Studienjahr anbieten kann, erreichte Pacelli die Aufnahme der Versicherung in die erwähnte Note des Kultusministers, dass die Priesteramtskandidaten des Bistums gemeinsam in einem an eine Universität angeschlossenen Konvikt, etwa in München, ausgebildet werden. Bei Absatz i) hielt der Nuntius es für unnötig, gegen die von der Regierung vorgenommene Streichung vorzugehen. In Absatz k) werden die kontrovers diskutierten Staatsleistungen an die Pfarreien und Seelsorgegeistlichen thematisiert. Gegen die Interpretation der Regierung, wonach diese Leistung fakultativ und widerruflich sind, führte Pacelli mehrere Argumente an, die diese Deutung als falsch und unnachvollziehbar darstellten. Von Knilling hingegen berief sich auf das Konkordat von 1817, das keine Leistungen für die Seelsorgegeistlichen vorsah. Diese Lücke bereitet Pacelli nun Schwierigkeiten in den Verhandlungen, zumal der Ministerpräsident von seiner zuvor aufgeschlosseneren Haltung in diesem Punkt Abstand nahm. Trotz intensiver Bemühungen und des Hinweises, dass es in der Öffentlichkeit einen schlechten Eindruck mache, wenn das Konkordat die Zuwendungen an den höheren Klerus, nicht aber die an den niederen Klerus regele, konnte Pacelli nur erreichen, dass die Seelsorgegeistlichen generell als Empfänger von Staatsleistungen im Fall von neu errichteten oder umgewandelten Seelsorgestellen genannt werden. Ob sich der Heilige Stuhl mit der Formulierung einverstanden erklärt, soll der Kardinalstaatssekretär entscheiden. Darüber hinaus erklärt Pacelli die staatliche Einfügung „mit Einverständnis der Regierung" für unvermeidbar, erreichte aber eine weitere Ergänzung, die der Kirche die freie Errichtung und Umwandlung ihrer Stellen zusagt, wenn damit keine neuen Staatsleistungen verbunden sind. Der letzte Teilsatz von § 1 zu den Ausgleichszahlungen bei Ablösung oder Neuregelung der Staatsleistungen für die Kirche ist im staatlichen Gegenentwurf weniger vorteilhaft als in der römischen Fassung, sichert der Kirche aber dennoch eine vollständige Kompensation zu, weshalb der Nuntius der Modifikation keine besondere Bedeutung beimisst. Die staatliche Redaktion von § 2 (jetzt § 3 des Gegenentwurfs), die auf den Finanzminister zurückgeht, kann, so Pacellis Einschätzung, für die Kirche unabsehbare Schäden bedeuten, vor allem in der Einfügung „bis zur Ablösung der staatlichen Pflichtleistungen". Deshalb verlangte der Nuntius die Streichung des Teilsatzes, die er dank der Unterstützung der Abgeordneten Held und Wohlmuth auch erreichte. In § 3 (jetzt § 4) behält sich die Regierung neben der generellen Garantie des kirchlichen Besitzes das Recht vor, Kirchenbesitz aus Gründen der öffentlichen Nützlichkeit zu enteignen. Um diese Änderung aufzufangen, setzte Pacelli die Einfügung durch, dass zu einer derartigen Veräußerung die kirchliche Zustimmung nötig ist und dass die Kirche unter Garantie derselben Unverletzlichkeit neuen Besitz erwerben darf.
Während der Nuntius zu Artikel XI nur zwei kleinere Änderungen der Regierung zu berichten hat, referiert er zu den Artikeln XII bis XIV eine unnachgiebige Konfrontation zwischen den beiden Seiten. Deshalb erklärte er in der Verhandlung sogar, dass er bei einem solchen Verhalten der Regierung keinen Sinn in der Fortsetzung der Diskussion sehe, zumal er nicht autorisiert sei, über die Zusagen im römischen Konkordatsentwurf hinaus weitere Zugeständnisse an die im Gegenentwurf formulierten staatlichen Forderungen zu machen. In Artikel XII lehnte die Regierung den Teilsatz über eine etwaige Veränderung der politisch-territorialen Verhältnisse in Bayern kategorisch ab, um den für den Landtag und die Bevölkerung unakzeptablen Eindruck zu vermeiden, dass mit einer solchen Veränderung bereits gerechnet werde. Die alternative Einfügung von Regierungsseite löst für Pacelli die Schwierigkeiten nicht, weshalb auch diese gestrichen wurde. Seinen Vorschlag, das Thema außerkonkordatär in einem Notenwechsel zu lösen, lehnte die Delegation ab. Besonders ausführlich berichtet Pacelli über den ersten Paragrafen von Artikel XIII, in dem der Staat für die Kleriker die deutsche Staatsbürgerschaft und eigene Ausbildungsvoraussetzungen vorschreiben will, womit der Heilige Stuhl nicht einverstanden ist. Der von Matt erneut vorgebrachten Argumentation widersprach der Nuntius ausführlich und verwies unter anderem darauf, dass die Kirche eine längere Studienzeit von den Geistlichen verlangt als der Staat, womit dessen Forderung hinfällig ist, und stellte klar, dass solche über das alte Konkordat hinausgehenden Auflagen angesichts der in der Reichsverfassung festgeschriebenen Freiheiten der Religionsgemeinschaften völlig unverständlich sind. Mit seinen Ausführungen erreichte er jedoch nur einige formale und stilistische Veränderungen des Paragrafens, die den römischen Vorgaben besser entsprechen, sowie die Zusage, in einer Note das Erlöschen dieser Verpflichtungen für den Fall festzuschreiben, wenn der Staat die Bezahlung der Kleriker einstellen sollte. Die staatlichen Verhandlungsführer blockten alle weiteren Bemühungen Pacellis, weitere Modifikationen zu erreichen, mit dem Argument ab, dass das Konkordat nur mit diesem Paragrafen eine Chance hätte, den Landtag zu passieren. Der staatlichen Änderung in § 2 misst der Nuntius hingegen keine Bedeutung zu. Bei dem äußerst wichtigen Artikel XIV zur Besetzung der Bischofssitze hält der Gegenentwurf in § 1 an der Kapitelswahl und deren Bestätigung durch den Heilige Stuhl fest, was die Delegation energisch verteidigte, allen voran Kanoniker Wohlmuth, den Pacelli als glühenden Verfechter der Kapitelswahl charakterisiert. Nach Auffassung des Nuntius liegen die wahren Gründe für die nachdrückliche Forderung der Kapitelswahl seitens der Regierung und vieler Geistlichen auf einer doppelten Ebene: Zum einen besteht die Sorge, dass der Heilige Stuhl unzureichend informiert die Nomination vornimmt, möglicherweise von Fürsten in unguter Weise beeinflusst wird oder in Rom ausgebildete Geistliche bevorzugt. Zum anderen soll die Festschreibung der Kapitelswahl die Zustimmung des Landtags zum Konkordat erleichtern. Pacelli fügt noch an, dass viele Domkapitulare Druck auf die Regierung und die Abgeordneten ausgeübt hatten, um diese hohe Privileg zu erhalten. Auf das historisch-juristische Argument des Kultusministers, dass das Kapitelswahlrecht vor der königlichen Nomination der Bischöfe in Bayern üblich war, erwiderte Pacelli, dass die Päpste bereits im 14. Jahrhundert damit begonnen hätten, sich das Besetzungsrecht für die bischöflichen Stühle zu sichern und dass nun, nach Wegfall der königlichen Nomination, selbstverständlich die in CIC/1917 can. 329 § 2 fixierte gemeinrechtliche Bischofsernennung zur Anwendung komme. Zudem versicherte der Nuntius die Sorgfältigkeit, Unparteilichkeit und Unbeeinflussbarkeit des Heiligen Stuhls bei der Bischofsauswahl. Doch weder sein Hinweis auf die problemlose Praxis der römischen Bischofsernennung in den anderen Ländern wie auf die Ablehnung der direkten Wahl durch verschiedene Domkapitel noch die Betonung, dass der Heilige Stuhl sich vor einer Ernennung über die Kandidaten bei der Regierung informieren werde, ließ die Delegation von ihrem Gegenentwurf abrücken. Sie begründete ihren Standpunkt damit, dass sie die Kapitelswahl dem Landtag als Ersatz für das königliche Nominationsrecht präsentieren wolle, und mit der Sorge, Preußen könnte das Privileg der Kapitelswahl weiterhin erhalten, während es Bayern verweigert wird. Auch bei § 2 blieb die Position der Regierung unverändert. Da Pacelli die Weisung auf seinen Bericht zum Sachverhalt noch fehlte, kam es zu keinem Verhandlungsfortschritt. Als Hintergrundinformationen zu § 3, in dem der Staat das vormals königliche Patronats- und Präsentationsrecht für diverse Pfarreien und Benefizien einfordert, gab der Nuntius eine ausführliche Darstellung der geschichtlichen Entwicklung dieser Rechte. Seine Aufstellung ergab eine große Anzahl von Pfarreien und Benefizien, für die dieses Recht in der Praxis in Anspruch genommen wird. Damit konnte er belegen, dass die Forderungen der Regierung über die Zugeständnisse des alten Konkordats wie auch über die im Vorjahr von Matt gemachten Vorschläge hinausgehen. Pacelli erreichte eine Änderung des Paragrafens, die indirekt erneut die staatliche Verpflichtung zur Bezahlung der Seelsorgegeistlichen ausdrückt und die Einflussmöglichkeiten des Staates auf die Besetzung der nicht dem staatlichen Patronatsrecht unterliegenden Pfarreien und Benefizien im Vergleich zum Konkordat von 1817 einschränkt. Zugleich muss der Nuntius jedoch auch konstatieren, dass der neue Entwurf weiterhin Konfliktpotenzial enthält. Da er die kanonischen Vorgaben für etwaige Konfliktfälle aber für eindeutig hält, wertet er die gefundene Lösung als deutliche Verbesserung gegenüber dem staatlichen Gegenentwurf, zumal die Regierung ihre Besetzungen immer auf Basis einer vom Bischof vorgelegten Kandidatenliste vornehmen wird. Pacelli überlässt es Gasparri zu entscheiden, ob dieses Detail explizit in den Konkordatstext oder in eine erklärende Note aufgenommen werden soll.
In § 1 des Artikels XV wurden im Gegenentwurf die Teilsätze „in armonia col diritto canonico" und „o su questioni per avventura da essi non contemplate" gestrichen. Während Pacelli die erste Streichung nicht thematisierte, da der Heilige Stuhl dem Einschub keine besondere Bedeutung beigemessen hatte, versuchte er, gegen die zweite vorzugehen, jedoch ohne Erfolg. Da die staatliche Umformulierung von § 2 lediglich die Geltung des Konkordats von 1817 aufhob, verlangte und erreichte der Nuntius die Einfügung, dass auch die bayerischen Gesetze, die im Widerspruch zum neuen Konkordat stehen, aufgehoben werden. § 3, der die Absicherung des Konkordats durch die Reichsgesetzgebung ausspricht, wurde im Gegenentwurf mit der Begründung gestrichen, dass diese Zusage die Kompetenz der bayerischen Landesregierung übersteigt. Da der Heilige Stuhl in diesem Punkt auf einen Notenwechsel mit der Reichsregierung zurückgreifen kann, stellt die Streichung des Paragrafen kein Problem dar.
An die Schilderungen zu den Konkordatsverhandlungen schließt der Nuntius eine Situationseinschätzung des Abgeordneten Held an, die dieser Pacelli mit Schreiben vom 30.  Januar 1923 zukommen ließ. Held geht angesichts der Zusammensetzung des Landtags davon aus, dass das Konkordat dort selbst in der von der Regierung überarbeiteten Fassung auf erhebliche Schwierigkeiten stoßen wird. Der Abgeordnete schätzt die Positionen der im Landtag vertretenen Parteien zum Konkordat ein und hebt die Rolle der protestantisch dominierten Bayerischen Mitttelpartei für die Annahme des Konkordats hervor. Die Unterstützung des Konkordats durch die Bayerische Mittelpartei, aber auch durch die Bayerische Volkspartei und den Bayerischen Bauernbund, ist nach der Meinung Helds an folgende Punkte gebunden: an die Anforderungen des Gegenentwurfs an Nationalität und Ausbildung des Klerus wie der Ordensoberen, an eine Beteiligung der Kapitel an der Bischofs- und Kanonikerwahl sowie an eine staatliche Mitwirkung an der Besetzung der Seelsorgestellen. Wenn das Konkordat nicht gefährdet werden soll, müssen die Parteien, so der Abgeordnete, gegenüber den anderen Deputierten und der Öffentlichkeit deutlich machen können, dass die Kirche im Gegenzug zu den staatlichen Zusagen ebenfalls Zugeständnisse mache. Daher ersucht er Pacelli, in Rom auf die Annahme des staatlichen Gegenentwurfs in diesen Punkten hinzuwirken. Wenngleich der Nuntius die Einschätzung Helds nicht in allen Aspekten teilt, ist er dennoch davon überzeugt, dass sie ernsthaft in Erwägung zu ziehen ist. Des Weiteren berichtet Pacelli noch von einem erneuten Gespräch mit von Knilling und Krausneck, in dem ihm die beiden Minister versicherten, dass ihre Opposition in den Verhandlungen keine Kirchenfeindlichkeit ausdrückten, sondern der Sorge um die Mehrheitsverhältnisse im Landtag geschuldet seien.
Zum Schluss seines Berichts gibt der Nuntius eine Zusammenfassung zum Gegenentwurf der Regierung, wozu er das alte Konkordat von 1817 vergleichend heranzieht. Auf die unterschiedlichen Entwicklungen seit dem Abschluss des Konkordats von 1817 blickend kommt Pacelli zu dem Schluss, dass der Heilige Stuhl angesichts der gegenwärtigen politischen Lage zumindest einen Teil der konkordatären Vereinbarungen von 1817 für nicht mehr gültig erklären müsste, was auch alle anderen Absprachen des Konkordats in Frage stellen könnte. Wenngleich der Nuntius überzeugt ist, dass die staatlichen Zahlungen an die Kirche bei der jetzigen Zusammensetzung des Landtags auch ohne ein neues Konkordat fortgesetzt würden, könnten diese jedoch jederzeit verringert oder zurückgenommen werden, da ihnen dann die juristische Grundlage fehle. Mit Blick auf den Gegenentwurf der Regierung konstatiert er generell ein Wohlwollen gegenüber der Kirche, das in der gegenwärtigen Zeit kaum besser artikuliert werden könne. Als Beispiel hierfür führt er die Ausführungen zum Schulwesen und zu den Staatsleistungen sowie die Garantie der Rechte der Orden und religiösen Gemeinschaften wie auch die Interventionsmöglichkeiten des Heiligen Stuhls in den Theologischen Fakultäten an. Deshalb empfiehlt Pacelli dem Heiligen Stuhl, dem staatlichen Konkordatsentwurf möglichst weit entgegen zu kommen. Artikel XII zur Zirkumskription der Diözesen außen vor lassend, da ihm hierzu nicht alle dem Heiligen Stuhl bekannten Informationen vorliegen, erwartet der Nuntius die größten Schwierigkeiten beim Thema Bischofswahl. Zugleich hofft er aber, dass sich die Regierung am Ende mit der Vorlage einer Kandidatenliste seitens der Kapitel zufrieden geben wird. Zu Artikel XIII, § 1 b) schlägt Pacelli noch vor sich versichern zu lassen, dass die Seminaristen keine Gymnasien frequentieren müssen, an denen katholizismusfeindliche Lehrer unterrichten. An letzter Stelle weist er darauf hin, dass der Gegenentwurf auf Matt, Krausneck und von Knilling zurückgeht und dem gesamten Kabinett erst vorgelegt wird, wenn die Minister eine Einigung mit dem Heiligen Stuhl erreicht haben.
Subject
Trattative per il Concordato colla Baviera1
Eminenza Reverendissima,
Col mio rispettoso Rapporto N. 26105 in data del 28 Dicembre scorso mi feci un dovere d'inviare all'Eminenza Vostra Reverendissima un esemplare del controprogetto di Concordato redatto dal Ministero del Culto bavarese in seguito a tre conferenze, cui avevano preso parte, oltre i Ministri degli Esteri, del Culto e delle Finanze, alcuni deputati e funzionari governativi, aggiungendo che il Sig. Dr. Matt mi aveva al tempo stesso invitato a discuterlo in ulteriori conferenze, che sarebbero state tenute subito dopo la Festa della Epifania.
La prima di tali riunioni ebbe di fatti luogo il giorno 9 corrente <Gennaio p. p.>2 (dalle ore 6 alle 8 3/4 pom.) nel Ministero degli Esteri e vi presero parte i tre Ministri anzidetti, Signori von Knilling, Matt e Krausneck,
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l'ottimo Sig. Barone von Ritter zu Gruenstein, Ministro di Baviera presso la S. Sede (il quale però, data la sua posizione, ha assistito semplicemente alle discussioni senza prendervi parte, sebbene prestasse poi con zelo l'opera sua fuori delle medesime), e l'umile sottoscritto.
Debbo premettere che (come ebbi già l'onore di accennare nel mio ossequioso Rapporto N. 25550 del 27 Ottobre 1922) più volte, conversando coi sunnominati Signori Ministri, avevo udito muovere contro il progetto della S. Sede il rimprovero che, mentre lasciava allo Stato tutti i pesi, specialmente finanziari, fissati nel Concordato del 1817, toglieva invece ad esso quasi intieramente i corrispondenti diritti; in altri termini, (per ripetere una frase umoristica usata dal Sig. Ministro Presidente) che si erano aus dem alten Konkordate die Rosinen herausgenommen, senza concedere quasi nulla allo Stato. In particolar modo si citava a conferma di quanto sopra l'articolo IX del Concordato medesimo, ove l'indulto di nomina alle Sedi arcivescovili e vescovili veniva espressamente concesso "attenta utilitate, quae ex hac Conventione manat in ea, quae ad rea Ecclesiae et religionis pertinent", vale a dire (si aggiungeva) come corrispettivo alle prestazioni economiche dello Stato.
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Mi è sembrato quindi necessario di leggere in principio della seduta una breve dichiarazione, nella quale, dopo aver notato espressamente che non potevo prendere parte alla Conferenza se non in modo non impegnativo e ad referendum, proseguivo nei seguenti termini:
"Dopoché ebbi l'onore di rimettere al Governo bavarese il nuovo progetto della S. Sede, ho udito più volte pronunziare il giudizio che esso lascia allo Stato tutti i pesi, mentre gli toglie tutti i diritti. Mi sia quindi permesso di esporre a tale riguardo in modo amichevole quanto segue:
1° Le prestazioni finanziarie dello Stato bavarese alla Chiesa cattolica si fondano nella loro necessità ed obbligatorietà sulla secolarizzazione dei beni ecclesiastici, e non sono che un risarcimento relativamente piccolo della medesima. Senza la secolarizzazione la Chiesa avrebbe potuto rinunciare alle prestazioni dello Stato(1)
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2°. Le concessioni fatte nell'antico Concordato al Re dalla S. Sede non sono un compenso per le prestazioni finanziarie dello Stato bavarese, ma principalmente per l'abrogazione delle leggi anteriormente emanate contro i diritti della Chiesa cattolica. Ciò risulta dalla storia delle trattative per l'antico Concordato, come può vedersi, ad esempio, nell'opera "Staat und Kirche in Bayern" del Professore Dr. von Sicherer, pur così poco favorevole alla Chiesa, e vale in particolar modo riguardo all'articolo IX del Concordato, in cui le parole: "attenta
6r
utilitate, quae es hac Conventione manat in ea, quae ad rea Ecclesiae et religionis pertinent" si riferiscono in prima linea all'articolo XVI, che dichiara le anzidette leggi come abrogate (cfr. op. cit. pag. 136, Documenti pag. 41 art. 5 e pag. 44 art. 15).
3°. Se nel nuovo Concordato alcune delle anzidette concessioni vengono a cessare, ciò dipende dalla mutata situazione creata dalla rivoluzione, giacché quelle concessioni erano, anche a giudizio di insigni giuristi ed uomini di Stato(2), diritti strettamente personali
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del Re, i quali sono senz'altro cessati colla mutazione della forma di governo.
4°. D'altra parte anche la Chiesa cattolica in Baviera perde vari importanti diritti garantiti nel Concordato del 1817(3); che anzi, pure in ciò che concerne
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le prestazioni finanziarie, il controprogetto del Governo "bavarese contiene diminuzioni degli obblighi concordatari, ad es. relativamente ai Seminari, i quali invece di una dotazione in bonis fundisque stabilibus riceverebbero ora soltanto dei sussidi. (Questa riduzione delle prestazioni dello Stato apparisce particolarmente grave in vista degli articoli 138 e 173 della Costituzione del Reich, concernenti lo svincolo delle prestazioni medesime.
5°. Le prestazioni dello Stato rimangono pienamente le stesse per i Protestanti, senza che questi siano obbligati a fare alcuna concessione od a subire alcuna limitazione della loro libertà.
6. Oltre a ciò il controprogetto del Governo richiede dalla S. Sede delle concessioni, che non erano in alcun modo contenute nell'antico Concordato, ad esempio relativamente alla formazione del Clero".
Contro queste dichiarazioni insorse con impeto il giovane Ministro delle Finanze Dr. Krausneck, non solo negando gli obblighi derivanti allo Stato dalla secolarizzazione, ma soprattutto ripetendo che, contrariamente a quanto deve verificarsi in ogni trattato internazionale, il progetto della S. Sede importava unicamente obblighi per lo Stato e non conteneva se non una sola concessione da parte della S. Sede, vale a dire la domanda in occasione della nomina dei
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Vescovi, se contro il candidato vi siano difficoltà da parte del Governo (Il Ministro Presidente, interrompendo, osservò anzi che si trattava soltanto di difficoltà "di ordine politico"). Il Sig. Krausneck concluse che un simile progetto avrebbe incontrato la più viva opposizione nella pubblica opinione e nel Landtag. Alle di lui osservazioni il Ministro Presidente dichiarò (anch'egli in tono abbastanza forte) di associarsi pienamente. Mettendosi, a dire il vero, in aperta contraddizione con quanto aveva pubblicato (come ho più sopra riferito), appena tre anni or sono, nella Allgemeine Rundschau, negò egli pure recisamente la permanenza di qualsiasi obbligo derivante dalla secolarizzazione, di cui il Concordato del 1817 aveva fatto tabula rasa, e, riprendendo i vecchi suoi principi liberali, affermò che le domande del Governo bavarese, compresa quella concernente la formazione del Clero, non rappresentavano nulla di nuovo, ma trovavansi da lungo tempo attuate nella legislazione tuttora vigente; lo Stato aveva quindi per potestà propria (aus eigener Kraft) provveduto già alle medesime. Si diffuse poi a descrivere le straordinarie difficoltà, che il Concordato incontrerà nel Consiglio dei Ministri e nel Landtag, essendo la stessa Mittelpartei poco sicura, ed insiste sulla necessità di preparare un progetto tale, che lasci almeno una fondata probabilità di ottenere la maggioranza. – Da parte mia, risposi al Ministro delle Finanze facendo notare (in conformità delle istruzioni contenute nell'ossequiato Dispaccio N. 
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in data del 1° Giugno 1922) l'importanza delle singole concessioni già fatte dalla S. Sede. Al Sig. Ministro Presidente avrei potuto facilmente replicare colle <sue>3 stesse parole, tanto più che avevo con me i menzionati articoli; ma, poiché ciò lo avrebbe senza dubbio offeso ed irritato, preferii per prudenza di astenermene e mi restrinsi a rilevare che le leggi da lui citate, emanate sotto il passato regime, erano disposizioni puramente unilaterali, le quali non erano state mai riconosciute dalla S. Sede. Assicurai tuttavia ambedue i Signori Ministri che, per ciò che si riferiva invece alla difficoltà parlamentari [sic], la S. Sede medesima non avrebbe mancato di tenerne conto, nei limiti del ragionevole e del possibile.
Parlò infine il Sig. Ministro del Culto Dr. Matt, in forma senza dubbio più calma e cortese, ma pur egli svolgendo non dissimili concetti. Sebbene io gli avessi manifestato in precedenti colloqui (cfr., ad esempio, Rapporto N. 25550 del 27 Ottobre 1922) essere la S. Sede disposta ad accordare relativamente alle prestazioni finanziarie le necessarie agevolazioni, mas-
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sime in vista dell'attuale situazione economica, e benché, d'altra parte, avessi nella surriferita dichiarazione segnalato quale grave diminuzione degli obblighi concordatari il controprogetto del Governo contenesse soprattutto in riguardo ai Seminari, il Sig. Ministro asserì invece che la S. Sede aveva avanzato richieste superiori agli obblighi anzidetti e citò in proposito i punti concernenti le pensioni per i Canonici vecchi od inabili e gli assegni per i sacerdoti aventi cura d'anima (cfr. art. X del progetto di Concordato N. 1° lett. b e k). Costituendo esse, a suo avviso, nuove prestazioni dello Stato, importerebbero un mutamento del § 17 cap. IV della Costituzione bavarese (cfr. Rapporto N. 14369 del 6 Ottobre 1919) e quindi la necessità della maggioranza di due terzi, impossibile a raggiungersi nel Landtag per il nuovo Concordato. Parlò quindi delle prestazioni cosiddette facoltative e revocabili, delle quali più volte ho avuto occasione di discorrere nei miei ossequiosi Rapporti, affermando nuovamente tale carattere delle medesime, come egli aveva già fatto nel suo Promemoria, che formò oggetto del rispettoso Rapporto N. 23649 del 5 Aprile 1922. – Vedendo che la discussione minacciava così di dilungarsi inutilmente e forse di inasprirsi in irritanti discussioni teo-
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riche, dichiarai in genere che non potevo in alcun modo accettare le teorie espresse dai Signori Ministri, ma che proponevo intanto di passare all'esame pratico dei singoli articoli, riservandomi di replicare, ogni volta che fosse stato necessario, in locis suis alle affermazioni dei Signori Ministri.
Tale fu l'inizio di queste Conferenze, in verità non del tutto edificante, se si pensi che i Ministri in questione sono cattolici ed appartenenti al partito popolare bavarese, ma che dimostra quanto radicate siano qui ancora negli uomini di Stato e nella burocrazia le vecchie idee liberali e giuseppiniste ne<circa>4 i rapporti fra Stato e Chiesa e le ingerenze della potestà civile sulla ecclesiastica (Staatskirchentum). Il seguito della discussione, come l'Eminenza Vostra potrà rilevare dalla presente rispettosa relazione, non ebbe pur troppo in generale carattere molto diverso, benché da parte mia cercassi di portarvi (secondo che ebbe a riconoscere lo stesso Sig. Matt nella Commissione del Landtag per il bilancio del Ministero del Culto – cfr. Allegato N. I) il necessario spirito di conciliante moderazione.
Le susseguenti riunioni furono tenute nei giorni di Lunedì 15 (dalle ore 5 1/2 alle 8 3/4 pom.), Merco-
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ledì 17 (idem) e Lunedi 22 (dalle ore 9 alle 11 antim.) del passato mese di Gennaio, e vi intervennero altresì i deputati cattolici Speck, Held e Canonico Wohlmuth, parimenti del partito popolare bavarese. All'ultima seduta non poté prendere parte il Ministro Presidente Sig. von Knilling, perché assente da Monaco.
In seguito a tali conferenze il Governo bavarese ha preparato un nuovo controprogetto, di cui l'Eminenza Vostra troverà qui unito il testo nella lingua tedesca (Allegato N. II).5. Il Sig. Ministro del Culto mi aveva promesso pure una traduzione latina autentica del medesimo ed una Nota, esplicativa, ed io, nel desiderio di sottoporre all' Eminenza Vostra una relazione possibilmente completa, mi era proposto di attendere che gli anzidetti documenti mi fossero stati rimessi; siccome però, malgrado le mie molteplici e reiterate premure, ciò non si è sino ad oggi verificato, mi è parso più opportuno di non ritardare più oltre l'invio del presente rispettoso Rapporto, pur riservandomi di completarlo, non appena mi saranno pervenuti i documenti stessi.
Mi sia quindi ora permesso di riferire nei punti essenziali la discussione avvenuta circa i singoli articoli.6
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Articolo I
Il Governo bavarese riteneva superfluo il § 2 di questo articolo, ma io ho pregato che fosse conservato. È stato tuttavia proposto di porre: "… l'esercizio di questo diritto" anziché "… l'esercizio di questo potere"; il mutamento mi è sembrato che non presentasse inconvenienti.
Articolo II
Il controprogetto del Governo sopprimeva nel primo periodo le parole "ed alle qualità (dei loro membri)". Avendo io chiesto la ragione di tale soppressione, mi fu risposto che le parole medesime erano in contraddizione col susseguente articolo XIII § 2 sulla nazionalità dei Superiori degli Ordini e delle Congregazioni religiose. Replicai che, ad evitar ciò, bastava di aggiungere: "salvo il disposto dell'art. XIII § 2", e questa proposta venne accettata senza difficoltà.
Fu stabilito anche di fissare in modo uniforme la terminologia in questa materia, e si convenne di adottare l'espressione "Ordini e Congregazioni religiose", nella quale si intendono comprese anche le "società simili a queste", di cui era parola nell'art. V § 7
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del progetto della S. Sede.
Articoli III e IV
Gli articoli III e IV concernono la grave questione delle Facoltà teologiche e dei Licei (oltre che dei maestri di religione nelle scuole superiori). – Quando si cominciò la discussione dei medesimi, il Sig. Ministro Presidente osservò che nemmeno di questo punto si fa parola nell'antico Concordato del 1817, e che quindi gli articoli in questione costituivano per lo Stato nuove obbligazioni. – Mi fu facile di rispondere che l'articolo <quinto>7 di detto Concordato dava alla Chiesa il diritto di avere Seminari con scuole interne proprie dipendenti dai Vescovi per il corso filosofico-teologico a norma del Concilio Tridentino. Lo Stato bavarese però non adempì questa disposizione concordataria (come, del resto, parecchie altre), ed i giovani chierici furono obbligati a compiere i loro studi nelle Facoltà teologiche delle Università o nei Licei dello Stato.
In seguito a ciò è innegabile il diritto della S. Sede e degli Ordinari di avere almeno le garanzie necessarie che detto insegnamento sia ivi impartito da professori di sana dottrina e secondo le prescrizioni canoniche. – I Ministri non poterono impugnare l'evidenza di questo argomento; fecero tuttavia rilevare quanto scabrosa sia tale
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materia e quale viva agitazione ed opposizione i relativi articoli del progetto di Concordato potranno provocare nei circoli universitari e nella pubblica opinione. Simile considerazione (la quale, come ho avuto già occasione di riferire varie volte, non manca di fondamento) spiega le modificazioni introdotte nel controprogetto del Governo.
Articolo III § 1. – Alla forma positiva del progetto della S. Sede: "… avrà luogo da parte dello Stato soltanto se i relativi candidati abbiano ottenuto dal competente Vescovo diocesano la canonica approvazione" il controprogetto del Governo aveva sostituito una formula negativa: "avrà luogo da parte dello Stato soltanto se contro i relativi candidati non sia stata sollevata alcuna obbiezione da parte del competente Vescovo". Per quanto migliore fosse la prima redazione, non sembra tuttavia che praticamente la differenza sia essenziale.
Articolo III § 2. – Questo paragrafo era stato così modificato nel controprogetto del Governo: "Se alcuno dei suddetti insegnanti venisse dal Vescovo diocesano dichiarato inabile per motivi gravi concernenti la sua dottrina e condotta morale, il Governo, senza pregiudizio
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dei di lui diritti come funzionario dello Stato, provvederà in altro modo a dargli un adatto supplente (Vertretung) nel suo officio8 ". – La prima parte di questo periodo è migliorata nel senso che vi è stato eliminato l'inciso "in base ad un procedimento Canonico in via penale od amministrativa", sostituendolo colla frase più generale "per motivi gravi". Il mantenimento di tale inciso era stato da me subordinatamente raccomandato alla S. Sede in seguito al parere di persone competenti, ed in particolare di una relazione inviatami già dall'Emo Sig. Cardinale Bertram con foglio in data dell'8 Giugno 1920, nella quale si insisteva su questo punto, allo scopo di prevenire, in quanto è possibile, le suaccennate agitazioni. Siccome pero nella nota 2 pag. 2 del progetto a stampa inviatomi dall'Eminenza Vostra col venerato Dispaccio N. 6380 del 19 Agosto 1922 si manifestava qualche preoccupazione al riguardo, sono stato ben soddisfatto che l'inciso in questione sia rimasto soppresso. – Sfavorevole invece è la modificazione introdotta nella seconda parte del paragrafo in esame, giacché essa lascia nel suo ufficio il professore dichiarato inabile, sebbene il Governo si obblighi a dargli un supplente. Proposi quindi che si adottasse la formula usata già nella Convenzione del 5
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Dicembre 1902
per la Facoltà teologica nell'Università di Strasburgo: "… le Gouvernement pourvoira, sans délai, à son remplacement et prendra les mesures propres à faire cesser la participation du dit professeur aux affaires confiées à la faculté", ma nemmen questa fu accettata, avendo il Signor Ministro del Culto affermato che essa avrebbe prodotto troppo grave eccitazione nella pubblica opinione e non sarebbe stata approvata dal Landtag, anche perché non conforme ai diritti spettanti ai funzionari dello Stato (quali sono i professori di Università) in forza della legge. Avendo io replicato che la pubblica opinione non si era tuttavia opposta a detta formula per Strasburgo, il Dr. Matt rispose che ciò si doveva a ragioni di ordine politico per l'Alsazia-Lorena. In tal guisa i Ministri non consentirono se non ad aggiungere "alsbald", vale a dire "senza indugio", ed a sostituire (e ciò è importante) la parola "Ersatz", che indica più propriamente remplaçant, all'altra Vertretung9.Con tale redazione tuttavia un professore indegno continua a far parte della Facoltà teologica e potrebbe pure proseguire a tenere le sue lezioni; al
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quale riguardo, nondimeno, i Ministri osservarono che il Vescovo ha un mezzo facile di rimediare, vietando ai suoi chierici di assistere alle medesime, con che il professore stesso rimarrebbe ben presto kaltgestellt, perché senza scolari.
Articolo IV § 1. – Nel più volte menzionato controprogetto questo paragrafo era così concepito:
"L'insegnamento nelle Facoltà teologiche delle Università e nei Licei deve tener conto dei bisogni dei candidati allo stato sacerdotale secondo le prescrizioni ecclesiastiche. Il Vescovo ha diritto di presentare in caso di bisogno al Governo opportuni suggerimenti e proposte al riguardo". – Le modificazioni introdotte nel primo periodo non sembrano importanti. Sono infatti state tolte le parole "il programma degli studi", che tuttavia possono considerarsi come comprese nel termine generale "l'insegnamento". Inoltre i Signori Ministri hanno creduto che l'espressione "in modo corrispondente alle prescrizioni del diritto canonico" potesse essere male interpretata e suscitare negli acattolici difficoltà e sospetti ed hanno quindi sostituito l'altra "secondo le prescrizioni ecclesiastiche". Ma quanto al secondo periodo non potei non osservare che esso era meno che
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nulla, giacché toglieva o diminuiva tutta la forza obbligatoria del primo, riducendo il diritto del Vescovo a presentare suggerimenti e proposte al Governo. Aggiunsi quindi che, qualora non si volesse conservare la redazione del progetto della S. Sede, era, a mio avviso, preferibile, di sopprimere quel periodo completamente; in base alla prima parte, invero, la S. Sede ed i Vescovi avrebbero avuto già la facoltà non solo di dare suggerimenti o di fare proposte, ma di invigilare e di reclamare che l'insegnamento sia impartito "secondo le prescrizioni ecclesiastiche".
E così fu fatto.
Articolo IV § 2. – Analogamente alla modificazione introdotta all'articolo precedente § 1, anche qui il controprogetto del Governo presenta il seguente cambiamento: … almeno un professore di filosofia ed uno di storia, contro i quali il Vescovo non abbia alcuna obbiezione per ciò che si riferisce alla loro dottrina cattolica".
Articolo IV § 3. – Questo paragrafo era stato soppresso nel controprogetto del Governo, che lo riteneva superfluo (überflüssig) dopo il § 2. Feci notare come la S. Sede avrebbe desiderato in origine che il professore di filosofia, di cui è parola nel paragrafo precedente, fosse un ecclesiastico, e ne spiegai la ragione, in conformità
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della nota 2 pag. 3 del progetto a stampa. Aggiunsi tuttavia che, poiché sembrava difficile di ottenere tale assicurazione, la S. Sede si era poi limitata a chiedere che ai futuri studenti di teologia, come preparazione allo studio di questa disciplina, fosse dato modo di seguire nelle Università un corso di filosofia anche presso un libero docente ecclesiastico. Il Sig. Ministro del Culto dichiarò che non avrebbe avuto per sé difficoltà di accettare una simile proposta, ma fece osservare che in tal caso il mantenimento del professore ordinario cattolico di filosofia, di cui è parola al § 2, correrebbe grave pericolo con danno della Chiesa stessa, giacché i nemici di questa lo avrebbero combattuto come superfluo. – Mi sia, del resto, permesso di rilevare come pur troppo non sempre i professori ecclesiastici di filosofia sono migliori dei laici. Ad esempio, nella Università di Monaco detta cattedra è affidata al Professore Clemente Bäumker, il quale, pur valendosi anche della filosofia moderna, mostra tuttavia particolare propensione per la filosofia scolastica e tomistica. Invece, ad esempio, nella Università di Bonn –, senza parlare del sac. Rademacher, professore nella Facoltà teologica, le cui erronee teorie ebbi occasione di esporre specialmente nel mio ossequioso Rapporto N. 21690 del 4 Settembre 1921 –, il sacerdote Alois Müller, da circa
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due anni libero docente nella Facoltà filosofica, tiene nel suo insegnamento, secondo che mi venne riferito da persona competente e degna di fede, un atteggiamento cosi contrario alla dottrina scolastica, che ritenni mio dovere di richiamare su di esso la particolare attenzione dell'Ordinario, Emo Sig. Cardinale Schulte, Arcivescovo di Colonia.
Non so se l'Eminenza Vostra giudicherà ammissibili le surriferite modificazioni; ad ogni modo questi due articoli, per quanto non perfetti, rappresentano pur sempre, a mio subordinato avviso, un notevolissimo vantaggio di fronte al passato, giacché offrono alla S. Sede ed agli Ordinari una inoppugnabile base giuridica concordataria per intervenire nella questione delle Facoltà teologiche e dei Licei, mentre che nulla di simile si aveva per l'addietro. Sarà cura del Nunzio Apostolico di vigilare con ogni prudenza e sollecitudine, affinché tali disposizioni non rimangano lettera morta, e di spronare delicatamente, in caso di bisogno, all'azione anche i Revmi Vescovi, non di rado (sia detto con ogni rispetto) alquanto deboli di fronte agli intangibili professori. Anche in Baviera non mancano pur troppo (accanto ad elementi ottimi, co-
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me il Grabmann dell'Università di Monaco) insegnanti, che danno luogo a non lievi preoccupazioni quanto alla loro dottrina, fra i quali mi sia lecito di ricordare nuovamente l'Holzhey, professore di Esegesi dell'Antico Testamento nel Liceo di Frisinga; il Merkle, professore di storia ecclesiastica, e l'Hehn, Professore di esegesi dell'Antico Testamento, nella Università di Würzburg (cfr. Rapporto Nr. 24298 dell'8 Giugno 1922); l'Happel, professore di Esegesi dell'Antico Testamento nel Liceo di Passavia.
Articoli V-IX
Questi articoli riguardano la importantissima questione scolastica e sono rimasti nel controprogetto del Governo sostanzialmente immutati, salvo secondarie modificazioni. Essi appariscono veramente preziosi, massime se si considerino i pericoli, cui la scuola è esposta ai nostri giorni, e se si rifletta, d'altro canto, che lo Stato moderno considera la scuola stessa come una materia soggetta esclusivamente alla sua potestà; solleveranno perciò con ogni probabilità i più aspri attacchi contro il Governo da parte dei socialisti, dei democratici e di un gran numero di maestri.
Articolo V. – Il controprogetto pone "scuole elementari cattoliche". Tale correzione non sembra offri-
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re difficoltà, perché è di esse che si tratta nell'articolo in questione. – Al § 2, invece delle parole: "I maestri e le maestre, che abbiano ad essere impiegati nelle scuole elementari cattoliche, …" si legge: "I maestri e le maestre, che vogliono essere impiegati…" Questa modificazione aveva in me suscitato qualche preoccupazione, in quanto che un maestro, il quale non per sua domanda o volontà, ma per disposizione delle Autorità governative, venisse addetto ad una scuola elementare cattolica, potrebbe pretendere di non essere obbligato all'adempimento della prescrizione del paragrafo in discorso. Debbo, nondimeno, riconoscere, che simile timore non è grave, data la disposizione del precedente § 1. – Nel § 4 alle parole: "Le Superiori Autorità ecclesiastiche saranno convenientemente rappresentate, per ciò che si riferisce all'istruzione religiosa ed alle summenzionate materie, nelle Commissioni esaminatrici …" il controprogetto ha sostituito le altre: "… rappresentate, almeno per ciò che si riferisce all'istruzione religiosa, …". È una restrizione senza dubbio sfavorevole, ma forse, nelle attuali circostanze, tollerabile. – Al § 5 si ha una nuova limitazione. Difatti in luogo della espressione "… avrà riguardo a quelli già esistenti degli Ordini
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e delle Congregazioni religiose" il controprogetto aveva posto: "… avrà riguardo anche ad Istituti esistenti degli Ordini e delle Congregazioni religiose". Alle mie osservazioni il Sig. Ministro del Culto rispose essergli assolutamente impossibile a causa del loro numero di mantenere tutti i detti Istituti già esistenti; chiesi allora ed ottenni che venisse almeno aggiunta la parola "convenientemente", per impedire, in quanto fosse possibile un'applicazione troppo restrittiva. – Al § 6 nel controprogetto si trova: "Gli alunni, che hanno frequentato tali Istituti privati …", affine d'indicare che trattasi di quelli, di cui si fa sopra parola. Quest'aggiunta non sembra presenti difficoltà.
Articolo VI. – Questo importante articolo presenta nel testo tedesco del controprogetto alcune modificazioni, le quali sono però di pura forma.
Articolo VII. – Il § 1 era stato così modificato nel controprogetto: "Nelle scuole confessionali (Bekenntnis-) e comuni (Gemeinschaftsschule) l'istruzione religiosa rimane come materia ordinaria d'insegnamento …". Sebbene il cambiamento fosse per sé soltanto di redazione, notai tuttavia non essere conveniente di nominare e quasi di consacrare nel Concordato la Gemeinschaftsschule; domandai quindi
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che fosse conservato il testo primitivo; il che venne fatto. Fu tuttavia necessario di correggere il secondo periodo del paragrafo medesimo; infatti, sebbene le scuole laiche dovranno pur troppo essere un giorno introdotte anche in Baviera in forza e nei limiti della Costituzione del Reich, tuttavia, secondo il diritto ora vigente, esse non esistono sino ad oggi, in questo Paese, giacché, in virtù dell'articolo 174 della Costituzione stessa, coll'entrata in vigore della medesima (11 Agosto 1919) lo stato <la situazione>10 di diritto esistente in quel giorno nei singoli Stati particolari deve rimanere inalterato<a>11 fino all'emanazione della futura legge scolastica del Reich (cfr. Rapporto N. 18421 del 30 Ottobre 1920). Il detto periodo secondo è rimasto quindi così concepito: "Qualora lo Stato bavarese non si trovasse giuridicamente in grado di dare(4) all'i-
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struzione religiosa il carattere di materia ordinaria d'insegnamento, essa potrà essere impartita privatamente, ed a tale scopo verranno messi a disposizione i locali della scuola con riscaldamento ed illuminazione a spese dello Stato o dei Comuni".
Articolo VIII. – Il § 1 è così modificato: "Sono garantite alla Chiesa la sorveglianza e la direzione dell'istruzione religiosa …". Questa redazione non esprime, come quella del progetto della S. Sede, che la sorveglianza e la direzione anzidetta spettano alla Chiesa per diritto proprio e nativo; siccome tuttavia di fatto essa garantisce egualmente l'esercizio di tale facoltà, sembra praticamente accettabile.
Articolo IX. – Al § 2 il controprogetto del Governo ha soppresso la restrizione "quanto all'insegnamento", la quale era stata apposta per impedire che un Governo ostile renda difficile o impossibile la conservazione od il conseguimento del carattere di scuole pubbliche per gli Istituti in discorso con pretesti tratti, ad esempio, dai locali, dagli stipendi dei maestri, ecc. Nonostante le mie premure, non si è potuto però conservare quell'inciso, giacché, a parere dei Signori Ministri, esso avrebbe costituito a favore degli Ordini e le Congregazioni religiose una eccezione inammissibile.
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Articolo X
Esso regola la difficile materia delle prestazioni finanziarie dello Stato alla Chiesa.
Al principio della discussione proposi di ridurre il § 1 di questo articolo (salvo l'ultimo capoverso concernente lo svincolo) alla sola introduzione generale, facendo cioè punto dopo le parole "principalmente nel Concordato del 1817" del progetto della Santa Sede. Le ragioni di tale proposta erano: 1.) perché essa mi sembrava conforme alle istruzioni contenute nella nota a pag. 7 del progetto a stampa; 2.) perché si sarebbe così evitata la lunga enumerazione degli oneri economici del Governo, la quale poteva temersi che producesse sfavorevole impressione nella pubblica opinione e nel Landtag; 3.) perché il testo così ridotto rappresentava una formula inoppugnabile, giacché pienamente conforme alla Costituzione del Reich; 4.) perché si eliminava in tal guisa intieramente l'ingiusto rimprovero mosso dai Signori Ministri (come ho accennato in principio) che la S. Sede esiga prestazioni superiori a quelle fissate nell'antico Concordato; 5.) perché, mentre non avrebbe escluso temporanee mitigazioni degli obblighi dello Stato, attese le straordinarie circostanze attuali, manteneva, d'altra parte, integri
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per l'avvenire i diritti della Chiesa. – Il Sig. Ministro delle Finanze aderì a questa mia proposta, ma gli altri (conformemente a quanto il Sig. Ministro del Culto aveva espresso nel Promemoria che formò l'oggetto del mio rispettoso Rapporto N. 23649 del 5 Aprile 1922) dichiararono di preferire la redazione dettagliata, giacché altrimenti (fu osservato) sarebbero rimasti i dubbi e le controversie, cui aveva dato luogo l'antico Concordato del 1817, mentre doveva invece profittarsi delle presenti trattative per risolverli ed ottenere in tal modo una chiara situazione. Il Sig. Held, capo della frazione del partito popolare bavarese, giunse anzi perfino ad esprimere la convinzione che un testo particolareggiato avrebbe potuto meglio sostenersi di fronte al Landtag, mentre che la formula generale si sarebbe facilmente prestata a sospetti e ad attacchi. – In seguito a ciò si passò all'esame delle singole parti del paragrafo in discorso.
§ 1. - Il secondo periodo di questo paragrafo è così formulato nel controprogetto del Governo: "Le obbligazioni patrimoniali fissate nel Concordato del 1817 vengono sostituite dal seguente accordo"; ove è da notare specialmente la parola "sostituite" (ersetzt), in forza della quale non sarà più possibile per l'avvenire di fare appello alle disposizioni del-
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l'antico Concordato.
a) Il controprogetto ha modificato il primo capoverso di questo punto nel modo seguente: "Lo Stato provvederà alla dotazione delle Sedi arcivescovili e vescovili e dei Capitoli metropolitani e cattedrali in bonis fundisque stabilibus, i cui redditi annui netti saranno calcolati in base a quelli fissati nel menzionato Concordato, tenendo conto del valore della moneta nell'anno 1817. A questo riguardo si avrà cura di stabilire una libera amministrazione ecclesiastica dei beni costituenti la dotazione. Finché tale dotazione non potrà essere effettuata nel modo anzidetto, lo Stato corrisponderà una rendita annua, adattata alle condizioni economiche di ciascun tempo analogamente alle corrispondenti spese dello Stato per i suoi propri scopi". Osservai che questa ultima frase "analogamente alle corrispondenti spese dello Stato per i suoi propri scopi" non sembrava formulata in termini abbastanza chiari. Non potendosi, d'altra parte, entrare nel Concordato stesso in maggiori dettagli, il Sig. Ministro Presidente promise di spiegarla nella Nota, d'accompagno.
Il secondo capoverso è così redatto: "Le prestazioni finanziarie ai sei Vescovi diocesani di Augsburg, Regensburg,
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Würzburg, Passau, Eichstätt e Spira dovranno essere eguali". Fu rilevato dai Signori Ministri che ciò costituiva un aumento di fronte all'antico Concordato (art. IV), il quale accordava ai Remi Vescovi di Passavia, Eichstätt e Spira una dotazione inferiore a quelli di Augsburg, Regensburg e Würzburg. Il Sig. Held osservò nondimeno che esso non avrebbe incontrato nel Landtag eccessive difficoltà.
12 Al terzo capoverso circa i Vescovi ausiliari il Sig. Ministro delle Finanze affermò che trattavasi anche qui di una nuova prestazione dello Stato. Da parte mia risposi che non potevo aderire a tale concetto, giacché l'onorario dei Vescovi medesimi era stato fissato in una formale Convenzione conclusa nell'anno 1910. Il menzionato Sig. Ministro replicò tuttavia che secondo il diritto internazionale ciò non importava un obbligo per lo Stato, ed a lui si associarono incondizionatamente, con leggerezza sorprendente, il Sig. Ministro del Culto, il Sig. Held e lo stesso Canonico Wohlmuth, i quali pure asserirono che la prestazione in discorso rientrava anch'essa fra quelle cosiddette volontarie (freiwillige). Qualche giorno dopo, però, riesaminata la posizione, hanno dovuto arrendersi all'evidenza e riconoscere che avevano errato.
b) Al primo capoverso è stata nel controprogetto
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soppressa la parola "almeno" ed il numero dei Vicari trovasi nuovamente ridotto a sei.
Al secondo capoverso circa la nomina di Coadiutori con o senza diritto di successione per i Canonici, i quali abbiano compiuto l'età di settanta anni o non siano più abili a prestare il loro servizio, il controprogetto ha aggiunto l'inciso "d'intesa col Governo"; al che è difficile di opporsi, dal momento che esso si obbliga a pagare ai detti Coadiutori lo stesso onorario del Canonici statutari.È rimasta inoltre soppressa l'ultima parte: "Egualmente sarà aumentato secondo il bisogno il numero dei Vicari". – A proposito del presente capoverso fu ancora una volta ostentatamente rilevato dai Ministri che esso importava un nuovo obbligo dello Stato non compreso nell'antico Concordato. Per mettere un termine a questo persistente sfruttamento di una concessione relativamente piccola in confronto alle molte inadempienze dello Stato, dissi che, per quanto era a mia conoscenza, la S. Sede non dava a tal punto speciale importanza. Aggiunsi che il primo impulso all'inclusione del capoverso in discorso nel progetto della S. Sede era venuto precisamente dal Capo del Governo bavarese, che era allora il Sig. Conte von Lerchenfeld, il quale aveva richiamato in modo
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del tutto particolare la mia attenzione sul fatto che i Capitoli metropolitani e cattedrali, sono spesso composti di ecclesiastici troppo vecchi per poter prestare efficacemente l'opera loro nell'amministrazione diocesana, massime ora che il lavoro delle Curie è in continuo aumento. Il Sig. Conte insistette quindi sulla necessità di rimediare a siffatto inconveniente, soggiungendo che anche il Governo era a ciò interessato. In seguito una eguale domanda mi fu rivolta anche da altri personaggi, fra i quali dovevo ricordare il Canonico Wohlmuth presente alla Conferenza. Conchiusi che, se, malgrado ciò, il Governo credeva ora invece di dover sopprimere questo punto, non mi sarei opposto. I Signori Ministri però si dichiararono spontaneamente favorevoli a mantenerlo.
e) Il numero dei Canonici, che hanno diritto all'abitazione, è stato di nuovo ridotto nel controprogetto a 5 nei Capitoli metropolitani e 4 nei cattedrali conforme all'antico Concordato ed all'uso vigente. Non ho potuto quindi oppormi a tale riduzione.
g) In questo punto è rimasto soppresso nel controprogetto l'inciso "compreso il Duomo di Frisinga". È desso un celebre monumento di arte religiosa, situato presso il Seminario ed il palazzo degli antichi Principi-Vescovi, ed ivi
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sono – ancora attualmente tenute dall'Arcivescovo di Monaco-Frisinga, le sacre ordinazioni. Per assicurare quindi nel nuovo Concordato la manutenzione di un così venerando tempio e la decorosa celebrazione nel medesimo del culto divino, chiesi che quell'inciso fosse restituito, e citai al riguardo la Bolla di circoscrizione per le diocesi di Baviera "Dei ac Domini Nostri Jesu Christi" emanata dal Santo Padre Pio VII in data del 1. Aprile 1818 in, esecuzione dell'articolo II del Concordato, e nella quale il Sommo Pontefice dichiara di procedere "ad infra dicendam novam erectionem atque circumscriptionem, cum hoc tamen quod praefato Regi onus incumbat divini cultus expensis in suppressis tam Cathedralibus, Frisingensi et Chiemensi quam abbatiali Campidunensi et praepositurali Berchtolgadensi Ecclesiis opportune ac stabiliter providendi". Mi fu risposto dai Signori Ministri che la citata Bolla era un atto unilaterale della S. Sede; al che io però replicai che, se il Governo non ne riconosceva il valore, l'articolo XII del progetto del nuovo Concordato sul mantenimento dell'attuale circoscrizione delle diocesi, fissata appunto in detta Bolla, perdeva la sua base giuridica. Siccome tuttavia, malgrado ciò, i Ministri persistette-
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ro, pur contro ogni giustizia, nel loro rifiuto, dovetti rinunciare ad insistere più oltre nella mia richiesta.
h) Questo capoverso si riferisce alla importantissima questione della dotazione dei Seminari. – Più volte, ed anche ultimamente nel rispettoso Rapporto N. 25550 del 27 Ottobre scorso ho avuto occasione di riferire all'Eminenza Vostra come lo Stato bavarese pur sotto il regime monarchico, in base ad un'assurda interpretazione dell'articolo V del Concordato del 1817, non aveva adempiuto ai suoi obblighi nel presente argomento, ed anzi non pagava intieramente le spese neppure per l'ultimo anno, detto Alumnatsjahr o Seminarium praeticum. In conformità delle venerate istruzioni impartitemi dall'Eminenza Vostra col venerato Dispaccio N. 9858 del 10 Novembre scorso, presentai al Sig. Ministro del Culto una nuova redazione del capoverso in esame, nella quale al testo primitivo del progetto della S. Sede era aggiunto che, "per riguardo alle attuali condizioni economiche, nei primi dieci anni dopo la firma del Concordato il Governo bavarese si sarebbe limitato a corrispondere le spese soltanto per l'ultimo corso (Alumnatskurs)" e che "qualora la situazione economica lo richiedesse, detto termine avrebbe potuto essere prolungato". Il Governo però non ha creduto possibile di accettare nemmeno questa nuova formula; tuttavia nel
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controprogetto aveva adottato un testo, il quale, nella impossibilità di ottenere ora, dopo una inadempienza di oltre un secolo, la integrale esecuzione delle obbligazioni concordatarie dello Stato, sembrava importare un notevole miglioramento della condizione attuale e costituire cosi una base accettabile per le trattative. Esso era del seguente tenore: "Lo Stato corrisponderà ai Seminari esistenti minori e maggiori convenienti sussidi". Tenendo presente la sapiente istruzione contenuta nella nota a pag. 9 del progetto a stampa, chiesi con molto impegno che questi sussidi fossero tali da permettere l'applicazione delle norme del Codice di diritto canonico, in virtù delle quali i chierici sono obbligati a compiere un corso filosofico-teologico di almeno sei anni; ed i Ministri, accogliendo questa domanda, consentirono ad aggiungere l'inciso: "… ai Seminari … ordinati secondo le prescrizioni del Codex iuris canonici". In tal guisa, se si giungerà alla conclusione del Concordato, la difficoltà economica, la quale si opponeva finora all'osservanza dell'anzidetta legge, può ritenersi felicemente eliminata. Il Sig. Ministro del Culto ammise pure – e ciò dovrà essere dichiarato espressamente nella Nota esplicativa – che, qualora l'uno o l'altro dei Licei esistenti venisse ad essere soppresso, lo Stato aumenterebbe in proporzione i sussidi
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anzidetti. – Richiamai altresì l'attenzione del Governo sulla diocesi di Spira, la quale, come è già ben noto all'Eminenza Vostra, ha soltanto il cosiddetto Seminario pratico per l'ultimo anno destinato alla teologia pastorale, mentre per tutti i precedenti studi di filosofia e di teologia i rispettivi chierici sono obbligati ad andare qua e là in altre diocesi. Non essendo pur troppo possibile di fondare in detta diocesi un Seminario completo proprio, il Sig. Ministro del Culto promise di provvedere a che gli anzidetti chierici siano convenientemente riuniti in un Convitto presso una Università, ad es. in Monaco; ed io ho chiesto che anche ciò venga espresso nella summenzionata Nota.13
i) Il controprogetto ha soppresso l'ultima proposizione "che permetta ad essi di vivere conforme al loro stato". Non mi è sembrato di dover insistere per il mantenimento della medesima.
k) Questo punto riguarda la controversa questione degli assegni governativi per le parrocchie e per il clero avente cura d'anime. Secondo che, infatti, ho avuto più volte l'onore di riferire all'Eminenza Vostra nei miei rispettosi Rapporti, il Governo bavarese, compreso l'attuale, ha sempre considerato e qualificato tali prestazioni come facoltative e revocabili, ed è perciò che anche le recenti
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leggi per il supplemento di congrua contenevano la riserva che la nuova sistemazione di detti assegni non alterava la natura giuridica finora riconosciuta alle prestazioni medesime (cfr. Rapporti N. 21871 del 15 Settembre 1921 e 23548 del 19 [sic] Marzo 1922). Quanto ingiusta sia tuttavia una tale dottrina, dimostrano, a mio subordinato avviso, le seguenti brevi considerazioni: 1.) Prima della secolarizzazione tutte le parrocchie avevano una ricca dotazione in beni immobili, che costituivano il più stabile e sicuro reddito del beneficio. Ora lo Stato si appropriò colla secolarizzazione una grandissima parte di questa ingente proprietà, vale a dire quella di tutte le parrocchie incorporate agli antichi Capitoli collegiali, Abazie e Monasteri della Baviera o sulle quali i medesimi esercitavano il diritto di presentazione. È quindi evidente che per tutti questi benefici lo Stato ha il dovere di corrispondere, quale tenue indennizzo per i beni usurpati, una sufficiente rendita, proporzionata alle condizioni economiche di ciascun tempo; simili prestazioni non possono dunque considerarsi come volontarie e revocabili, ma sono strettamente obbligatorie. 2.) Oltre i detti fondi stabili, le parrocchie
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godevano larghi diritti di decime, censi, diritti forestali, ecc., i quali egualmente nel corso del secolo decimonono per opera dello Stato, soprattutto in forza della legge del 4 Giugno 1848, andarono nella massima parte perduti. Il gravissimo danno subito in tal guisa dai benefici obbliga parimenti il Governo ad un corrispondente indennizzo. 3.) I benefici possedevano altresì notevoli capitali di fondazione, che lo Stato, in virtù del suo preteso diritto di curatela e di ispezione sul patrimonio beneficiario, costrinse a convertire in effetti, i quali sono ora divenuti quasi di nessun valore. Essendo dunque lo Stato responsabile altresì di queste enormi perdite subite dagli anzidetti capitali di fondazione, è difficile di comprendere, anche sotto questo punto di vista, come esso possa chiamare volontari i supplementi di congrua concessi agli ecclesiastici. 4.) Se poi, prescindendo dalle dotazioni speciali dei benefici parrocchiali o semplici, si considerano in generale gli immensi beni ecclesiastici indemaniati dallo Stato colla secolarizzazione, apparisce ancor più chiaramente quanto sia ingiusto il rappresentare le prestazioni in discorso quasi come una elemosina, che il Governo per sua grazia e degnazione fa agli ecclesiastici cattolici. Nella Baviera situata ad est del Reno vennero secolarizzati sette vescovati e capitoli
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cattedrali, 34 capitoli collegiali, 352 Abazie, Monasteri, Ospizi, Prepositure e Commende, 84 Abazie e Monasteri femminili, ecc. ecc. Il valore di questi beni ecclesiastici secolarizzati (fondi, edifici, foreste, diritti, danaro, oggetti preziosi ed artistici, biblioteche, archivi) è incommensurabile. In un suo recente discorso sul bilancio il Sig. Ministro delle Finanze ha calcolato il reddito netto delle foreste di proprietà dello Stato bavarese a 12 miliardi; ora almeno i 4/5 delle medesime sono beni ecclesiastici secolarizzati, i quali soli sarebbero quindi stati più che sufficienti a provvedere a tutti i bisogni della Chiesa in Baviera. – Durante la discussione di questo punto, il Sig. Ministro Presidente replicò alle mie osservazioni obbiettando che il Concordato del 1817 non impone allo Stato alcun obbligo riguardo al Clero avente cura d'anime. Bisogna pur riconoscere che il Concordato stesso, il quale aveva così dettagliatamente fissato gli onorari per i Vescovi, i Capitoli cattedrali, ecc., presenta a quel riguardo una lacuna, che rende attualmente difficile la posizione della Chiesa. Tuttavia il prelodato Sig. Ministro dimenticava che nei citati articoli della Allgemeine Rundschau (N. 12/13, 27 Marzo 1920, pag. 171) aveva già dato una conveniente risposta a tale obbiezione: "Anche riguardo ai supplementi di congrua per gli ecclesiastici, corrisposti dallo Stato, (così egli
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scriveva) potrebbe tentarsi in base al Concordato la dimostrazione che il trattare siffatte prestazioni come puramente volontarie e revocabili non corrisponde almeno allo spirito di quel<la> trattato <Convenzione>14.A tale riguardo offrono un punto di appoggio le disposizioni dell'articolo XII e soprattutto dell'articolo IV capoverso 12, in cui si prescrive: =Alia beneficia, ubi extant, conservabuntur=. Questa disposizione, la quale si riferisce soprattutto ai benefici parrocchiali, ha, secondo che risulta dalla storia delle trattative concordatarie, una portata ben più grande di quel che sembra a prima vista. Ad ogni modo può difendersi il concetto che lo Stato bavarese si è con ciò obbligato non soltanto a non intaccare i benefici in discorso nel loro stato all'epoca del Concordato, ma altresì di mantenerli anche per l'avvenire in condizione da soddisfare agli scopi intesi nella loro fondazione. Dunque la posteriore concessione di miglioramenti adattati alla situazione economica di ciascun tempo è del tutto conforme al senso del Concordato. Inoltre anche l'articolo XII lett. f: = Pro regimine diocesium Archiepiscopis et Episcopis liberum erit …, collatis cum Regia Majestate, praesertim pro convenienti reddituum assignatione, consiliis, Parochias erigere, dividere vel unire = può essere addotto per confermare che lo Stato nel Concordato non voleva in alcun modo rendersi libero da qual-
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siasi obbligazione per ulteriori prestazioni a vantaggio degli ecclesiastici. – Che se nondimeno dovesse realmente affacciarsi l'intenzione di escludere dal futuro svincolo le prestazioni alla Chiesa indicate finora come volontarie e revocabili, potrebbe allora opporsi l'efficace argomento che lo Stato bavarese non ha sino ad oggi adempiuto nemmeno approssimativamente agli obblighi di natura patrimoniale assunti contrattualmente nel Concordato e che per conseguenza la concessione di prestazioni cosiddette facoltative per scopi ecclesiastici non costituisce se non un modico compenso per il mancato adempimento di obbligazioni contrattuali". – Malgrado tutto ciò, nel controprogetto del Governo trovavasi soltanto la seguente disposizione: "Se d'intesa col Governo verranno eretti nuovi offici con cura d'anime o mutati i già esistenti, lo Stato metterà a disposizione dell'ecclesiastico, che lo ricopre pro tempore, i mezzi per un conveniente complemento della rispettiva rendita". Nonostante le mie premure, e sebbene non mancassi di far rilevare altresì che avrebbe prodotto nel pubblico sfavorevole impressione, se il Concordato provvedesse agli assegni degli ecclesiastici altolocati, trascurando invece il cosiddetto basso clero, il massimo che potei ottenere fu la seguente aggiun-
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ta proposta dal Sig. Ministro delle Finanze: "nel quadro delle prestazioni finora in uso per gli ecclesiastici aventi cura d'anime in generale", colle quali parole vengono menzionate ed in qualche modo fissate nel Concordato le prestazioni in discorso. Vostra Eminenza giudicherà, se la S. Sede possa contentarsi di tale redazione o se convenga invece esigere un testo più chiaramente e direttamente impegnativo. – Nella surriferita redazione del controprogetto è da notarsi altresì l'inciso "d'intesa del Governo", il quale tuttavia sembra difficilmente evitabile, dal momento che lo Stato si obbliga a fornire il supplemento di congrua, e corrisponde del resto altresì alla disposizione del succitato articolo XII dell'antico Concordato "collatis cum Regia Maiestate consiliis". Siccome, tuttavia, mi era stato riferito che non di rado i funzionari del Ministero del Culto oppongono ostacoli alla erezione di nuove parrocchie od alla elevazione a parrocchie di benefici curati (chiamati qui exposituree) già esistenti, anche qualora sia altrimenti provveduto alla loro dotazione, chiesi ed ottenni che fosse aggiunto un paragrafo così concepito: "Se non sono necessari sussidi o maggiori spese da parte dello Stato, gli uffici ecclesiastici possono essere liberamente eretti o mutati".
L'ultimo capoverso del presente paragrafo, riguardan-
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te lo svincolo delle prestazioni finanziarie dello Stato verso la Chiesa, è stato nel controprogetto del Governo bavarese modificato nei seguenti termini: "Qualora si addivenisse ad uno svincolo o ad un nuovo ordinamento delle prestazioni dello Stato alla Chiesa fondate su legge, convenzione o particolari titoli giuridici, lo Stato bavarese assumerà <assicurerà>15 gl'interessi della Chiesa mediante compensi, i quali, corrispondentemente al contenuto ed alla estensione del rapporto giuridico, e tenendo conto del valore del danaro, costituiscano un pieno surrogato del cessato diritto". Questa nuova redazione, meno vantaggiosa di quella proposta nel progetto della S. Sede, è opera del Sig. Dr. Krausneck, Ministro delle Finanze. Notevole è pure in essa la soppressione dell'inciso "d'intesa colle Autorità ecclesiastiche"; siccome tuttavia la S. Sede avrà sempre diritto di reclamare in base a questo capoverso un pieno compenso, sembra che detto inciso non abbia una importanza essenziale.
§ 2 (ora § 3). – Questo paragrafo era rimasto così redatto nel controprogetto del Governo per iniziativa del Sig. Ministro delle Finanze: "Gli edifici ed i fondi dello Stato, che al presente servono immediatamente o mediatamente a scopi ecclesiastici, compresi quelli goduti dagli Ordini e dalle Congregazioni religiose, sono lasciati a detti scopi anche in avvenire sino allo svincolo delle prestazioni obbligatorie del-
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lo Stato, avendo riguardo ai contratti eventualmente esistenti". – Particolarmente grave era in tale redazione la limitazione di tempo "sino allo svincolo delle prestazioni obbligatorie dello Stato". Avendo infatti richiesto lo scorso anno in occasione delle pendenti trattative concordatarie a ciascuno dei Revmi Ordinari della Baviera un elenco dei menzionati edifici e fondi esistenti nelle rispettive diocesi, affine di avere una idea esatta della loro importanza, dovetti constatare che essi erano numerosi e rilevanti. In vista quindi dell'incalcolabile danno, che sarebbe potuto venire alla Chiesa, se al momento dello svincolo il Governo bavarese le avesse negato l'ulteriore godimento dei medesimi, dichiarai che tale limitazione era inammissibile. Il Ministro delle Finanze si oppose in principio energicamente alla soppressione di quell'inciso, affermando che altrimenti il paragrafo in discorso si sarebbe trovato in contraddizione colla Costituzione del Reich; ma essendogli stata dimostrata la erroneità di tale opinione (ed in ciò fui, per una volta tanto, efficacemente coadiuvato dal Sig. Held e dal Canonico Wohlmuth), il Dr. Krausneck dovette infine consentire a cancellarlo, pur non senza mostrarsi contrariato ed asserendo che, però, doveva in ogni modo rimanere l'altro inciso: "avendo riguardo ai contratti eventualmente esistenti"; il che non fu contestato. – È rimasto anche pur troppo soppresso nel contropro-
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getto il secondo periodo del testo proposto dalla S. Sede, concernente l'obbligo dello Stato alla manutenzione di detti edifici.
§ 3 (ora § 4). – Nel controprogetto del Governo il presente paragrafo era stato ridotto ai seguenti termini: "I beni dei Seminari, delle parrocchie, dei benefici, delle fabbriche e di tutte le altre fondazioni ecclesiastiche vengono garantiti nei limiti del diritto comune". Il Sig. Ministro spiegò che lo Stato non poteva privarsi della facoltà di espropriare per ragioni di pubblica utilità (ad es. per la costruzione di una via) beni ecclesiastici. Riferendomi, tuttavia, al corrispondente articolo VIII dell'antico Concordato, ottenni che questo paragrafo venisse almeno nuovamente completato colla seguente aggiunta: "né possono venire alienati senza il consenso della competente Autorità ecclesiastica. La Chiesa ha il diritto di acquistare e possedere nuovi beni, e le cose così acquistate saranno parimenti inviolabili".
Articolo XI Questo articolo presenta nel controprogetto del Governo soltanto due variazioni. Nel primo periodo, invece che "Lo Stato bavarese si obbliga a provvedere …", si legge:
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"Lo Stato bavarese provvederà …". Nel secondo, in luogo della parola "d'intesa (Einverständnis) col Vescovo diocesano", è stata posta l'altra alquanto più debole "d'intelligenza (Benehmen) col Vescovo diocesano".
I seguenti articoli XII-XIV concernono le domande del Governo bavarese. La trattazione dei medesimi è stata assai penosa, perché i Ministri ed i deputati intervenuti alle riunioni mostrarono tutti sin dal principio una resistenza così ostinata ed aspra ad ammettere qualsiasi benché minima modificazione nel testo del controprogetto, che mi trovai una volta costretto a dichiarare che, se il Governo rifiutava qualunque condiscendenza e dava in tal guisa alle sue richieste quasi il tono di un ultimatum, non vedevo quale scopo avesse più la discussione, cui ero stato invitato dai Signori Ministri, ed i negoziati, pur col massimo mio rincrescimento, non avrebbero potuto, per quanto riguardava la mia persona, procedere più oltre. Ad ogni modo, ripetei, per ogni buon fine, esplicitamente che la mia partecipazione alla discussione stessa non era se non ad referendum, che non avevo istruzioni per accettare ulteriori modificazioni nel testo delle concessioni già fatte dalla S. Sede, e che quindi il Governo aveva l'intiera ed esclusiva responsabilità della redazione definitiva del controprogetto. – Ciò pre-
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messo in linea generale, ecco come si è svolta la conferenza circa i singoli punti.
Articolo XII
Il controprogetto aveva soppresso completamente l'inciso: "Se la situazione politico-territoriale della Baviera non subirà cambiamenti16 ". I Signori Ministri affermarono che esso è del tutto inammissibile, perché darebbe l'impressione che il Governo bavarese già conta con tali mutamenti di territorio ed è in certo modo ad essi preparato; il solo accenno a simile possibilità, massime nel momento attuale, solleverebbe il più vivo sdegno nel Landtag e nella popolazione. Da parte mia dissi che non avevo bisogno di ripetere il motivo, a cagione del quale la S. Sede aveva giudicato necessario d'introdurre quella clausola, perché già pienamente noto al Governo bavarese dai rapporti del Sig. Barone de Ritter; rilevai pure che l'aggiunta "senza il consenso dello Stato bavarese", con cui il Governo aveva creduto di risolvere la difficoltà, non giovava, a mio avviso, allo scopo ed anzi rendeva il testo forse anche più duro (per il che essa è rimasta soppressa). Chiesi se i Signori Ministri avrebbero consentito ad accettare quell'inciso od altra simile dichiarazione fuori del Concordato, ad esempio in uno scambio di Note separate; ma neppur questo fu ammesso.
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Articolo XIII
§ 1. – Questo paragrafo era così formulato nel controprogetto del Governo:
"In considerazione delle spese dello Stato bavarese per gli assegni degli ecclesiastici la Chiesa non assumerà alla direzione ed amministrazione delle diocesi, nonché degli Istituti diocesani di educazione, come pure alla cura parrocchiale ed all'insegnamento religioso nelle scuole elementari, se non ecclesiastici, i quali
a) abbiano la cittadinanza bavarese o quella di un altro Stato germanico,
b) posseggano l'attestato di maturità conseguito in un Ginnasio umanistico germanico dello Stato o riconosciuto dallo Stato,
c) abbiano compiuto con successo un corso di almeno tre anni di studi teologici nelle Università germaniche, nei Licei bavaresi dello Stato o riconosciuti dallo Stato, ovvero negli Istituti ecclesiastici in Roma. Eccezioni al riguardo saranno ammesse soltanto col consenso dello Stato bavarese".
Il Sig. Ministro del Culto, – accompagnato dai segni della più viva approvazione da parte di tutti gli altri Ministri e deputati presenti alla conferenza, ed in particolar modo del Canonico Wohlmuth –, svolse i motivi, i quali avevano
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spinto il Governo a mantenere integralmente questo paragrafo, che esso considerava d'importanza capitale e come assolutamente indispensabile per far approvare dal Landtag il progetto di Concordato. Le ragioni da lui adotte [sic] furono in sostanza le stesse esposte già nella lettera del 30 Marzo 1922, della quale feci parola nel mio ossequioso Rapporto N. 23740 del 15 Aprile di quello stesso anno; specialmente rilevò il Dr. Matt che le disposizioni ivi contenute sono tutte a profitto della Chiesa ed ispirate dall'intenzione di mantenere il prestigio e la posizione sociale del Clero cattolico. – Da parte mia, tenendo presenti le venerate istruzioni impartitemi dall'Eminenza Vostra col Dispaccio N. 4445 del 1. Giugno 1922 opposi agli argomenti del Sig. Ministro le seguenti osservazioni: 1.) La Chiesa usa la massima cura perché gli ecclesiastici ricevano una formazione intellettuale e morale, che li renda idonei al ministero loro affidato. Se i Signori Ministri si compiacessero di prender cognizione delle prescrizioni emanate al riguardo nel Codice di diritto canonico e nei Decreti della S. Congregazione dei Seminari e delle Università, si persuaderebbero facilmente della verità di tale affermazione e constaterebbero anzi che la S. Sede richiede per la istruzione filosofico-teo
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logica dei giovani chierici molto più di quel che non domandi il Governo bavarese, vale a dire un corso di almeno sei anni. Ma la S. Sede medesima giudica che tale materia non riguarda lo Stato, sebbene unicamente le competenti Autorità ecclesiastiche, cui spetta di assicurare e tutelare il prestigio del Clero. 2.) Nel Concordato del 1817 non si trova la minima traccia di un simile obbligo, il quale rappresenterebbe quindi per la S. Sede un vincolo assolutamente nuovo; che anzi ivi si rimanda sempre ed unicamente alle prescrizioni del diritto canonico. Così, ad esempio, all'articolo IX si stabilisce che per le vacanti Sedi arcivescovili e vescovili del Regno di Baviera la nomina debba cadere sopra "dignos et idoneos ecclesiasticos viros, iis dotibus p raeditos, quas sacri canones req uirunt". Egualmente, secondo l'articolo X capov. 2, "in Capitula Ecclesiarum tam metropolitanarum quam cathedralium in posterum alii non admittentur quam indigeni, qui, praeter qualitates a Sacro Concilio Tridentino requisitas in animarum cura et sacris ministeriis cum laude versati sint etc.". E parimenti i benefici minori debbono conferirsi, a norma dell'articolo XII capoverso 4, ad ecclesiastici "debita requisita habentibus, praemisso circa doctrinam et mores examine ab ipsis Ordinariis instituendo, si de parochialibus et curatis beneficiis agatur". Ora è veramente incomprensibile che, dopoché la Costituzione
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del Reich ha voluto riconoscere alle società religiose il libero ordinamento dei propri affari (art. 137 capoverso 3), il Governo bavarese voglia invece imporre alla Chiesa legami non contenuti nell'antico Concordato. È ben vero che simili restrizioni erano già state imposte dallo Stato con decreti propri (citati, ad esempio, in Geiger, Handbuch für die gesamte Pfarramtsverwaltung im Königreich Bayern, Regensburg 1910, pag. 290 e seg.) ma, come già avevo avuto occasione di rilevare in principio, si trattava di disposizioni unilaterali, mai riconosciute od accettate dalla S. Sede. Oltre queste considerazioni generali, rilevai in particolare circa il testo del controprogetto: 1.) che esso, lungi dal restringere, ampliava la domanda presentata dal Sig. Ministro del Culto nella succitata lettera del 30 Marzo 1922. Ivi infatti si parlava solo degli ecclesiastici destinati alla direzione ed amministrazione delle diocesi ed alla cura parrocchiale, mentre ora sono stati aggiunti altresì i direttori degli Istituti diocesani di educazione ed i catechisti delle scuole elementari. 2.) Anche per ciò che riguarda il clero parrocchiale, la domanda del Governo oltrepassa la prassi attuale, la quale esige tali requisiti per i beneficiati, ed in particolare per i parroci, ma non per i semplici vicari cooperatori. 3.) In queste stesse Conferenze i Signori Ministri hanno <avevano>17 sostenuto la dottrina che gli assegni dello Stato agli
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ecclesiastici aventi cura d'anime ecc. sono non obbligatori, ma volontari e revocabili. Potrà quindi avvenire che il Governo cessi un giorno di corrispondere tali assegni, mentre la Chiesa resterebbe egualmente vincolata nelle nomine da tutte le limitazioni del presente paragrafo del Concordato. 4.) La forma stessa, con cui questo trovavasi concepito nel controprogetto, sembravami poco felice, giacché in esso si insisteva tanto sul carattere statale dei Ginnasi e dei Licei, sul bisogno del consenso dello Stato per le eventuali eccezioni, ecc. – Dopo lunga discussione fu dai Signori Ministri tenuto conto della terza e della quarta di queste ultime osservazioni. Della terza: in quanto che venne dichiarato che, qualora venissero a cessare gli assegni dello Stato, cesserebbe pure il corrispondente obbligo della Chiesa; ciò sarà anzi espresso nella Nota esplicativa. Fu del resto notato che le parole: "In considerazione delle spese dello Stato per gli assegni degli ecclesiastici" erano state introdotte su proposta del Canonico Wohlmuth per indurre copertamente ed indirettamente (come già coll'aggiunta all'articolo X capov. 1,. lett. k, di cui si è sopra discorso) un quasi-vincolo concordatario nello Stato relativamente agli assegni medesimi. Della quarta: adottando alcuni miglioramenti di forma; vale a dire alla lettera b), invece di "Ginnasio umanistico germanico dello Stato o riconosciuto dallo Stato", ven-
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ne posto "Ginnasio umanistico germanico, che abbia tutti i requisiti voluti", e la lettera c) fu così modificata: "abbiano compiuto con successo gli studi filosofico-teologici prescritta dalla Chiesa in un Istituto germanico o <od in un Istituto>18 pontificio in Roma", ove le parole "prescritti dalla Chiesa" includono nuovamente l'obbligo del biennio filosofico e quadriennio teologico richiesti dal diritto canonico. Rimase infine soppresso l'ultimo periodo: "Eccezioni al riguardo verranno ammesse soltanto col consenso dello Stato bavarese". Ma quanto alla sostanza del paragrafo, fu vano ogni mio sforzo per far desistere i Signori Ministri dal loro proposito; anzi tanto (questi quanto i summenzionati deputati affermarono ripetutamente e con calore che senza di esso riuscirebbe loro impossibile di difendere il progetto di Concordato nel Landtag. Provai altresì a proporre, quale mio suggerimento personale, a norma degli ordini impartitimi nel sullodato Dispaccio N. 4445, che alla <lettera>19 b) venisse aggiunta la clausola "o almeno abbiano sostenuto favorevolmente presso la Curia diocesana un esame equipollente a giudizio dell'Ordinario"; ma tale idea venne senz'altro scartata con gesti, i quali indicavano che i Signori Ministri non la ritenevano nemmeno come discutibile.
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§ 2. - Il primo periodo di questo paragrafo è stato redatto nel controprogetto nei seguenti termini, i quali, tuttavia, non sembrano importare una modificazione essenziale: "Parimenti negli Ordini e nelle Congregazioni religiose come pure nelle loro case i Superiori, che hanno la loro residenza (è soppressa la parola: "abituale") in Baviera, debbono avere le cittadinanza bavarese o quella di un altro Stato germanico".
Articolo XIV
§ 1. – Sull'importantissimo argomento della provvista delle Sedi arcivescovili e vescovili il controprogetto del Governo riproduce invariato il testo proposto già dal Sig. Ministro del Culto nella più volte citata lettera del 30 Marzo 1922: "La provvista delle Sedi arcivescovili e vescovili ha luogo mediante l'elezione capitolare, salva la conferma (istituzione) spettante alla Santa Sede. Questa prima della conferma medesima si accerterà se da parte del Governo nulla osti contro l'eletto".
Anche questo paragrafo fu difeso colla massima energia dai suddetti Ministri e deputati, in particolar modo dal Canonico Wohlmuth, che è uno dei più ardenti sostenitori della elezione capitolare dei Vescovi. I motivi reali, per cui il Governo e non pochi ecclesiastici tengono così vivamente al conseguimento di tale concessione, sono: 1.) uno di ordine
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interno, in quanto temono che la Santa Sede proceda alla nomina dei Vescovi senza essere bene informata, o cedendo a non rette influenze di Principi, di religiosi, ecc., o preferendo gli ecclesiastici che hanno fatto i loro studi in Roma, massime al Collegio Germanico; e 2.) uno di ordine esterno, per rendere più agevole l'approvazione del progetto di Concordato nel Landtag. Si aggiunga altresì che vari membri dei Capitoli hanno fatto forti pressioni sui Ministri e sui deputati affine di ottenere per loro mezzo un così insigne privilegio.
Nella discussione il Sig. Matt cominciò coll'esporre il lato storico-giuridico della questione. Disse che fino al Concordato del 1817 vigeva anche in Baviera il diritto comune della elezione dei Vescovi da parte dei Capitoli cattedrali. È dunque naturale che, caduto il diritto particolare della nomina regia, si torni a quel sistema. Aggiunse che questo <il medesimo>20 presenta le migliori garanzie per la scelta del miglior <più idoneo>21 candidato e corrisponde al desiderio dei Capitoli e del Clero, mentre che assicura anche gl'interessi della S. Sede, cui è riservata la conferma della elezione. – Contro tali argomenti rilevai da mia parte che l'elezione capitolare costituiva bensì il diritto comune nei secoli XII e XIII, come risulta dalle collezioni delle Decretali di Gregorio IX e di Bonifacio
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; ma sin dal secolo XIV i Romani Pontefici cominciarono a riservarsi la provvista delle Sedi vescovili, ed in tal guisa il diritto delle Decretali si mutò nella disciplina della nomina dei Vescovi da parte della S. Sede, sanzionata dalla regola seconda della Cancelleria Apostolica. All'epoca quindi dell'antico Concordato l'elezione capitolare non rappresentava il gius comune, ma un diritto particolare vigente soltanto in alcune regioni. Durante le trattative per il Concordato anzidetto la S. Sede offrì allo Stato bavarese, in un primo progetto, di lasciare ai Capitoli il detto privilegio di vera e propria elezione (Sicherer, op. cit., Urk. N. 9 pag. 27 art. 9, e N. 11 pag. 34 art. 4), e poi che i Capitoli nella vacanza della Sede designassero "quatuor habiles et dignos ecclesiasticos viros, partim de gremio capituli, partim ex reliquo clero sive saeculari sive regulari, ex quibus quatuor viris Majestas Sua indicabit illum, quem prae caeteris ad vacantem Sedem promoveri cupiet" (ib. Urk. N. 17 pag. 59 art. 9 e N. 18 pag. 68 art. 9 capov. Quotiescumque); ma infine dovette cedere ed accordare il diritto di nomina regia(5). Venuto questo a cessare dopo il cambiamento della
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forma di Governo, entra naturalmente in vigore il diritto comune confermato nel nuovo Codice di diritto canonico (can. 329 § 2). Dopo di ciò, assicurai i Signori Ministri che la S. Sede pone nella scelta dei Vescovi la più scrupolosa cura ed imparzialità, prende tutte le possibili informazioni, né si lascia in alcun modo guidare da indebita influenza; notai che il sistema della nomina diretta da parte del Sommo Pontefice vige nella massima parte delle Nazioni con piena e comune soddisfazione, né si vede perché soltanto in Germania essa incontri ostacoli; che inoltre, come a me direttamente constava, il Clero e gli stessi Capitoli sono ben lungi dall'essere unanimi nel desiderare l'elezione capitolare, mentre molti vi sono invece apertamente contrari; e che per il Governo rappresentava già una sufficiente concessione e garanzia l'essere previamente interpellato circa il candidato, essendo invece il metodo della scelta del medesimo un affare ecclesiastico interno, che non riguarda
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lo Stato. Invocai infine l'esempio degli ultimi Concordati colla Serbia (art. 4) e colla Lettonia (art. IV). – Malgrado ciò, i Ministri ed i deputati furono concordi nel volere il mantenimento della surriferita redazione, per la quale sono stati fatti valere anche i due seguenti motivi: 1.) che per difendere il progetto di Concordato dinanzi al Landtag era indispensabile di poter mostrare che il Governo aveva ottenuto un surrogato (Ersatz) al cessato diritto di nomina regia, e 2.) che riuscirebbe insopportabile, se la S. Sede, la quale dicesi sia disposta a mantenere nella Prussia protestante il privilegio in discorso, lo neghi invece alla cattolica Baviera.
Nonostante, poi, che avessi presentato già al Governo la nuova redazione di questo paragrafo, che l'Eminenza Vostra si degnò di comunicarmi col venerato Dispaccio N. 9858 del 10 Novembre scorso, si mossero nuove eccezioni contro la frase "prima della pubblicazione della Bolla", ed in particolare contro la restrizione "di ordine politico", che è rimasta soppressa nel controprogetto.
§ 2. – Questo paragrafo, nel quale parimenti il Governo bavarese ha mantenuto sostanzialmente invariata la sua primitiva richiesta circa la provvista dei Canonicati, e nel controprogetto formulato così: "La provvista dei Canonicati nei Capitoli metropolitani e cattedrali si effettua alternativa-
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mente per libera collazione da parte del Vescovo diocesano e mediante l'elezione del Capitolo. Le dignità vengono conferite a norma del diritto canonico comune". Il Sig. Ministro del Culto osservò al riguardo che secondo l'antico Concordato la nomina ad una metà dei Canonicati (o per dir meglio in sei mesi dell'anno) spettava al Re, mentre che per l'altra metà (vale a dire per gli altri sei mesi) essa era divisa fra il Vescovo ed il Capitolo (art. X capov. 1). Colla proposta redazione (egli aggiunse) si ha in qualche maniera anche in questo punto un surrogato dell'antico privilegio spettante al Sovrano, col vantaggio che in tal guisa la provvista dei Canonicati non avviene in modo del tutto unilaterale; il Governo, d'altra parte, rinuncia a qualsiasi diritto circa le Dignità, le quali saranno quindi conferite secondo il diritto canonico comune. L'accettazione di questo paragrafo (concluse il Dr. Matt) ha essa pure grande importanza per conseguire l'approvazione del progetto da parte del Landtag. – Da parte mia, non essendomi tuttavi<or>a23 pervenuta la decisione della S. Sede circa la istanza trasmessa col rispettoso Rapporto N. 25904 dell'8 Dicembre scorso, mi limitai a significare che avevo inviato alla S. Sede una analoga domanda dei Capitoli basata sulla clausola del can. 403 "firma contraria fundationis lege".
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§ 3. – Il presente paragrafo concerne i diritti di presentazione alle parrocchie, ai benefici curati ed ai benefici semplici, ed era stato nel controprogetto redatto nei seguenti termini: "Rimangono conservati i diritti di presentazione alle parrocchie, ai benefici curati ed ai benefici semplici, che spettavano allo Stato bavarese all'epoca dell'entrata in vigore del Codex iuris canonici (Pentecoste del 1918)". In tal guisa il Governo bavarese domandava puramente e semplicemente la conservazione di tutti i diritti di presentazione ai suddetti benefici vigenti prima della rivoluzione. Per conoscere quindi la portata di questo paragrafo, occorre ricercare su quali parrocchie e per qual titolo i Re di Baviera esercitavano il jus praesentandi. Esse erano di quattro specie:
l.) Come è ben noto all'Eminenza Vostra, i Romani Pontefici cominciarono a riservare sin dal secolo decimoquarto alla Santa Sede i benefici vacanti nei mesi papali o dispari (Wernz, Jus Decretalium, 1906, Tom. II Pars secunda, N. 331); al quale riguardo, per ciò che concerne la Germania, merita speciale considerazione il Concordato di Vienna del 1447 (Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche fra la Santa Sede e le Autorità civili, Roma 1919, pag. 184). In Baviera però i Duchi e Principi elettori vennero in seguito arrogandosi per via di praescriptio immemorialis il diritto di presentazione nei mesi
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suddetti (Kreittmayr, Anmerkungen über den Codicem Maximilianeum Bavaricum civilem, München 1768, Part. V Capit. 19 N. 8 pag. 2.036), diritto che venne almeno indirettamente riconosciuto nei Concordati conclusi in Monaco il 5 Settembre 1583, alla presenza e coll'approvazione del Nunzio Apostolico, fra i rappresentanti dei Vescovi della Baviera ed i delegati del Duca Guglielmo, e nei quali al capitolo IV "De collatione beneficiorum ecclesiasticorum" si legge: "Pontificii quoque mensis ius praescriptum non extendet Serenissimus Dux ad ea beneficia, in quibus alteri ius patronatus competit" (cfr. Copia recessus Monachiensis Concordatorum cum Ordinariis Bavariae celebrati anno MDLXXXIII, Freysing, bei Johann Carl Gran, 1769). Si è citato altresì al riguardo un indulto Pontificio del 1563, a cui allude anche l'Hinschius (System des katholischen Kirchenrechtes, t. III § l41 pag. 101 not. 2); ma il Kreittmayr nel luogo sopra indicato attesta di non aver nulla letto di tale indulto, della cui esistenza egli dubita fortemente ed afferma quindi che il diritto in discorso era fondato unicamente sulla prescrizione immemoriale. Coll'andare del tempo tale diritto di presentazione nei mesi papali si mutò in un diritto di alternativa nel senso che la presentazione del Sovrano e la li-
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bera collazione del Vescovo si alternavano non più secondo i mesi, ma secondo i casi di vacanza, di guisa che il Sovrano presentava in ogni seconda vacanza; in tal modo sorsero le cosiddette Wechselpfarreien (cfr. Freyberg, Pragmatische Geschichte der bayerischen Gesetzgebung und Staatsverwaltung in Gegenständen des Cultus und Unterrichts, Leipzig 1838, 4. Capit. § 3, pag. 33-35), il cui numero è assai elevato. Per esempio, nell'elenco dell'anno 1601 riportato del Deutinger (Die älteren Matrikel des Bistums Freysing, t. III pag. 478 e seg.) figurano per l'antica diocesi di Frisinga ben 89 parrocchie, circa le quali i Duchi di Baviera esercitavano nei mesi papali il diritto di presentazione; al principio dello scorso secolo XIX il loro numero era ancora di 70. Nel Concordato del 1817 non si fa parola alcuna dell'anzidetto diritto di presentazione per tali parrocchie (e ciò sebbene il Governo bavarese nel suo primo progetto del 1803 avesse proposto il seguente testo: "L'indult dont son altesse sérénissime électorale jouit déjà pour les mois papaux dans ses anciens états, sera étendu aux nouveaux" – cfr. Sicherer, op. cit., Urk. N. 4 pag. 15); tuttavia i Re di Baviera continuarono ad esercitarlo per le parrocchie medesime, che sono così rimaste sino ad oggi (ad eccezione di poche) Wechselpfarreien.
2.) Una seconda categoria di parrocchie, sulle quali
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la Corona di Baviera godeva del giuspatronato, trovasi menzionata nel Concordato del 1817 art. XI capov. 1.: "Rex Bavariae ad ea beneficia tam parochialia quam curata ac simplicia praesentabit, ad quae ex legitimo iure patronatus sive per dotationem sive per fundationem sive per constructionem acquisito eius antecessores Duces et Electores praesentabant". Il numero di queste parrocchie, a differenza delle prime, era ben piccolo. Secondo il succitato elenco del 1601 i Duchi di Baviera avevano, sempre per la diocesi di Frisinga, l'esclusivo diritto di presentazione su 8 parrocchie; al principio dello scorso secolo erano 7 ed oggi sono ridotte a 5. – Devesi ricordare tuttavia che questo capoverso del Concordato diede luogo a vive divergenze nella sua interpretazione, giacche i Re di Baviera pretesero il diritto di presentazione anche per tutti quei benefici che erano liberamente conferiti dagli antichi principi vescovi dei territori annessi al Regno di Baviera, come successori dei vescovi stessi nella potestà temporale (cfr. Seydel, Bayerisches Kirchen-Staatsrecht, Freiburg i. B. 1892 pag. 240-243).
3.) Molto più ampio era invece il diritto che il medesimo articolo XI del Concordato del 1817 concedeva ai Re di Baviera nel capoverso 2; "Praeterea Maiestas Sua praesentabit ad ea beneficia, ad quae Corporationes ecclesiasticae actu non existentes praesentabant". – A tale proposito giova ricordare
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come nel secolo XVIII sotto l'influsso delle dottrine territorialistiche e gallicane sorse il principio che la provvista dei benefici fosse un diritto derivante dalla potestà del Sovrano territoriale nelle cose ecclesiastiche, ed in particolare dallo ius cavendi; in altri termini, (come si legge nel Breve Pontificio ai Vescovi di Bressanone, Coira e Trento del 1. Agosto 1807, che lo condanna come un errore) "ius patronatus beneficiorum omnium principibus competere vi et ex natura supremi principatus". Tale preteso diritto, cui al principio del secolo XIX fu dato il nome di landesherrliches Patronatsrecht, ebbe una vasta applicazione pratica dopo la secolarizzazione dei principati ecclesiastici in virtù del Reichsdeputationshauptschluss del 1803 (cfr. Hinschius, 1. cit. III, § 151 pag. 177 e segg.). In particolare per la Baviera un decreto del 26 Agosto di quello stesso anno 1803 dichiaro che, dopo i cambiamenti indotti dalla secolarizzazione, ai Principi elettori spettava il patronato su tutte quelle parrocchie ed altri benefici, i quali non fossero soggetti ad alcun ius patronatus laicale privatum (cfr. Sicherer, Staat und Kirche in Bayern, pag. 38). Durante le trattative per il Concordato del 1817 vi furono lunghe dispute circa questo argomento. Mentre infatti il Governo bavarese aveva preteso che si stabilisse: "Quant au patronage des bénéfices mineurs … celui que les
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évêques exerçaient ci-devant, est reconnu appartenir au souverain comme successeur et représentant naturel des ci-devant princes évêques", invece nel primo progetto presentato dal Nunzio Apostolico Mons. Annibale della Genza [sic] l'8 Agosto 1806 il diritto di presentazione alle parrocchie delle corporazioni secolarizzate veniva negato al Sovrano e riservato ai Vescovi, giacché si diceva all'art. l9: "Les évêques conféreront les cures et bénéfices de leurs diocèses respectifs aux quels présentaient les chapitres des églises collégiales, les abbayes et monastères qui ne sont plus". Egualmente in un nuovo progetto rimesso dallo stesso Nunzio il 6 Febbraio 1807 all'art. 9 capoverso 3 si leggeva: "Eorum autem beneficiorum cuiuscumque pariter naturae collatio, quae antea pertinebat ad capitula collegiatarum ecclesiarum, abbatias, monasteria in praesens de facto non existentia, ad dioecesanos respective episcopos in posterum spectabit". In seguito però, – sotto le pressioni governative, e, se si deve credere al Sicherer (op. cit. pag. 139), sempre per il desiderio della S. Sede di ottenere l'abrogazione delle precedenti leggi lesive dei diritti della Chiesa cattolica –, nel progetto rilasciato al Ministro di Baviera in Roma nell'Ottobre 1816 si trovava già una prima con-
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cessione su questo punto all'art. 11 capoverso 3: "Ad ea autem beneficia, quae antea pertinebant ad capitula collegiatarum ecclesiarum, ad abbatias et monasteria in praesens de facto non existentia quaeque non restituantur, si simplicia fuerint, Sanctitas Sua de speciali indulto concedet Maiestati Regis Bavariae ius ad ea nominandi; si vero fuerint parochialia, Archiepiscopi aut Episcopi indicent concursum ad formarm Concilii Tridentini et tres personas idoneas in concursu approbatas Regiae Maiestati proponent, ut ex iis unam Archiepiscopo et Episcopo praesentet, cui Archiepiscopus vel Episcopus canonicam dabit institutionem". Infine, dopo altre varie vicende, che sarebbe qui troppo lungo dì esporre, si giunse alla redazione definitiva sopra riportata.
Per comprendere il contenuto e la estensione del diritto concesso ai Re di Baviera nel menzionato capov. 2 dell'articolo XI del Concordato del 1817, è utile notare come assai rilevante era il numero delle parrocchie e dei benefici, incorporati agli antichi Capitoli collegiali, Abazie e Monasteri della Baviera o sui quali questi esercitavano il diritto di presentazione. Per l'antica diocesi di Frisinga ciò si ricava dal menzionato elenco del Deutinger, dal quale apparisce che quel Capitolo cattedrale aveva la plena dispositio su 9 parrocchie, il Decano del Capitolo su 2, il Canonico scolastico
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su 1, il Vicario generale su 12, il Capitolo della Chiesa collegiale di S. Andrea in Frisinga su 5, il Capitolo di S. Vito su 1, il Capitolo collegiale della B. V. Maria in Monaco su 5, quello dei SS. Martino e Castulo in Landshut su 7, quello di Isen su 1, ed inoltre vari Monasteri su 37. Oltre a ciò, il sunnominato Capitolo cattedrale ed i diversi Capitoli collegiali e Monasteri avevano il diritto di presentazione su 37 parrocchie. Al principio del Secolo XIX il Capitolo cattedrale, le Dignità, i Capitoli collegiali ed i Monasteri nella diocesi di Frisinga avevano la plena dispositio od il diritto di presentazione complessivamente su circa 140 parrocchie. Ora è da notare che su tutte queste parrocchie, ad eccezione di 6, i Re di Baviera hanno esercitato sino agli ultimi tempi il diritto di presentazione (in tre casi alternis vicibus coll'Ordinario diocesano). Sembra quindi che essi siano andati oltre i termini del Concordato del 1817, il quale, come si è accennato, concedeva nel capov. 2 ai detti Sovrani di presentare soltanto a quei benefici "ad quae Corporationes ecclesiasticae actu non existentes praesentabant". Corporationes ecclesiasticae actu non existentes: dunque non erano inclusi i benefici, cui presentavano Corporazioni o Dignità tuttora esistenti, ad es., il Capitolo di Monaco-Frisinga, il Preposto del Capitolo medesimo, ecc. Praesentabant: dunque non erano a
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rigore contemplate le parrocchie sulle quali le dette Corporazioni avevano la plena dispositio. Senza questa estensione della disposizione concordataria il numero delle parrocchie di presentazione del Re si sarebbe rimasto ridotto a circa la metà.
4.) L'ultima categoria è finalmente costituita da quelle parrocchie e benefici curati, che furono fondati coi beni dello Stato dall'epoca della conclusione del Concordato del 1817 sino all'entrata in vigore del nuovo Codice di diritto canonico. Per alcune di queste parrocchie il Re ottenne il diritto di presentare in ogni caso di vacanza, per altre soltanto alternis vicibus col Vescovo diocesano.
Non sarà forse inutile di illustrare ricapitolando quanto sopra si è esposto con alcune cifre. All'epoca anzidetta dell'entrata in vigore del Codice di diritto canonico il diritto di presentazione regia si estendeva nell'Archidiocesi di Monaco-Frisinga su 205 parrocchie, nella diocesi di Augsburg su 553, in quella di Regensburg su 332. La presentazione regia si alternava colla libera collazione dell'Ordinario nell'Archidiocesi di Monaco per 72 parrocchie, nella diocesi di Augsburg per 3, in quella di Regensburg per 39. Il libero diritto di provvista spettava all'Arcivescovo di Monaco su 72 parrocchie, al Vescovo di Augsburg su 109, a quello di Regensburg
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su 24. Dopo l'epoca summenzionata sona state erette altre parrocchie e benefici curati (circa 150 – si deve per giustizia riconoscerlo ad onore dell'attuale Sig. Ministro del Culto –<)> oltre cento)24, i quali erano sinora rimasti di libera collazione dell'Ordinario.
In base a questi dati mi fu agevole di provare come l'attuale richiesta del Governo bavarese –pur prescindendo dai genuini principi del diritto canonico (esposti recentemente nella Civiltà cattolicaanno 71, 1920, vol. 2 pag. 319 e vol. 3 pag. 123) – andava molto al di là delle concessioni fatte dalla S. Sede ai Re di Baviera nell'antico Concordato e non corrispondeva anzi nemmeno più al principio, formulato dallo stesso Sig. Ministro del Culto nella più volte menzionata lettera del 30 Marzo dello scorso anno, in cui si distingueva fra i diritti di presentazione fondati su titoli ammessi dal giure canonico e quelli basati invece su pretese del potere statale. In seguito a ciò nel testo definitivo del controprogetto il paragrafo in discorso è rimasto modificato nel modo seguente: "In considerazione delle spese dello Stato bavarese per gli assegni degli ecclesiastici la Chiesa prima della nomina agli offici con cura d'anime darà al Governo25 la
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possibilità di esprimere le sue osservazioni. – I diritti di presentazione dello Stato(6) fondati su particolari titoli canonici rimangono intatti nella forma sinora in uso". Nel primo periodo le parole "In considerazione delle spese dello Stato per gli assegni degli ecclesiastici" sono state aggiunte su proposta del Canonico Wohlmuth, come già nella introduzione all'articolo XII, per affermare di nuovo, almeno in via velata ed indiretta, l'obbligo dello Stato agli assegni per gli ecclesiastici aventi cura d'anime. Parimenti la formula "darà al Governo la possibilità di esprimere le sue osservazioni" rappresenta un qualche miglioramento della disposizione dell'articolo XI capoverso ultimo del Concordato del 1817, il quale prescriveva che le parrocchie e gli altri benefici curati e semplici, non soggetti a diritto di patronato, venissero conferiti "personis Majestati Suae gratis" ed imponeva in tal modo l'obbligo, sino ad oggi in vigore, di chiedere il previo gradimento (Genehmigung) governativo. D'altra parte, però, le parole "prima della nomina agli offici con cura d'anime" costituiscono una estensione del diritto e della prassi attuale, giacché comprendono altresì gli ecclesiastici addetti alla cura delle anime, ma senza beneficio propriamente detto, come pure i Vicari parrocchiali,
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la cui nomina era sinora del tutto libera, salva la notificazione al Governo per il conseguimento del relativo assegno. Ciò ha una speciale importanza per il caso di conflitto col Governo, durante il quale può riuscire necessario di ricorrere alla nomina provvisoria di economi spirituali a norma dei canoni 458 e 473, come si verificò di fatto in Baviera nei primi tempi dopo la rivoluzione (cfr. cifrato dell'Eminenza Vostra Reverendissima N. 195 del 16 Agosto 1919). – Quanto al secondo periodo la frase "fondati su particolari titoli canonici" darà probabilmente luogo a controversie nella interpretazione della medesima, giacché lo Stato sosterrà che tali sono tutti i diritti di presentazione contemplati nel succitato articolo XI capoversi 1 e 2 del Concordato del 1817, nonché quelli posteriormente acquisiti in seguito a dotazione di benefici; ma la Santa Sede, se lo giudicherà opportuno, potrà in base ai veri principi canonici dimostrare il contrario, e ad ogni modo detta formula, come risulta da quanto si è venuto esponendo, è già assai migliore della prima surriferita redazione del controprogetto del Governo. È inoltre da ricordare (cfr. ad es. il Rapporto N. 25530) che secondo l'uso vigente il Governo sceglie il presentando da una terna liberamente formata dal Vescovo fra i concorrenti alle parrocchie; il che costituisce una garanzia essenziale, spe-
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cialmente nel caso in cui venissero al potere uomini ostili alla Chiesa. Avendo io quindi chiesto che tale uso venisse sanzionato nel Concordato, i Signori Ministri consentirono ad aggiungere la clausola "nella forma sinora in uso". L'Eminenza Vostra giudicherà se la Santa Sede possa contentarsi di questa formula, o se invece, a prevenire per il futuro abusive interpretazioni, convenga di insistere perché almeno nella Nota esplicativa sia fatta espressa menzione della presentazione della terna da parte del Vescovo.
È da notare infine che, ad eccezione delle Dignità di cui è questione nel precedente paragrafo, non si fa parola della collazione dei benefici riservata alla Santa Sede a norma dei canoni 1432 § 3, 1433-1435. Dette riserve non erano però sinora in vigore nella Baviera per i benefici curati e semplici, come ebbi ad osservare nel Rapporto N. 24302 dell' 11 Giugno 1922.
Articolo XV
§ 1. – Il controprogetto del Governo ha soppresso la clausola "in armonia col diritto canonico". Siccome, però, nella nota 3 a pag. 12 del progetto a stampa la Santa Sede non sembrava annettere ad essa importanza, mi sono astenuto dell'insistere per il mantenimento della medesima. – Egualmente è rimasto cancellato l'inciso "o su questioni per av-
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ventura da essi non contemplate". A tale riguardo non mancai di richiamare l'attenzione sulla prima parte dell'articolo XVII del Concordato del 1817; ma il Sig. Ministro del Culto dichiarò trattarsi di disposizione antiquata ed impossibile a conservarsi nel nuovo Concordato.
§ 2. Il controprogetto aveva sostituito al corrispondente paragrafo proposto dalla Santa Sede la seguente disposizione: "Coll'entrata in vigore del presente Concordato cessa quello dell'anno 1817". – Da parte mia rilevai essere inammissibile che si dichiarasse la decadenza dell'antico Concordato, e non anche quella delle leggi e decreti, ancora vigenti in Baviera ed in opposizione col nuovo, quali sono, ad esempio, le leggi di ammortizzazione. I Signori Ministri consentirono quindi ad aggiungere il seguente periodo: "Leggi dello Stato bavarese, ordinanze e decreti, sinora emanati ed ancora in vigore, che si trovino in contraddizione colle disposizioni della presente Convenzione, saranno abrogati."
§ 3. – Questo paragrafo del progetto della Santa Sede è stato soppresso, esorbitando esso, a giudizio dei Signori Ministri, dalla competenza dello Stato bavarese, che è una delle due Parti contraenti. Rimane tuttavia integro il diritto del-
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la Santa Sede medesima di far valere, in caso di bisogno, la nota dichiarazione rilasciatami già al riguardo dal Governo di Berlino nel Novembre 1920, secondo che ebbi l'onore di riferire nell'ossequioso Rapporto N. 18532 del 14 d. m., e confermata poi altresì con scambio di Note officiali, come mi feci pure un dovere di significare all'Eminenza Vostra col successivo Rapporto N. 19556 del 7 Febbraio 1921.
Dopo aver così indicato le varie modificazioni introdotte dal controprogetto del Governo e riferito circa le conferenze avute in proposito coi sunnominati Signori Ministri, parmi utile di riprodurre qui appresso i concetti, che il più volte menzionato Sig. Held, capo della frazione del partito popolare bavarese nel Landtag, mi ha recentemente esposti circa la situazione parlamentare in ordine al futuro Concordato, in una lettera da lui direttami al riguardo in data del 30 Gennaio scorso.
In essa il detto Signore, pur esprimendo la sua viva soddisfazione per i felici progressi ottenuti già nell'argomento in seguito a così lunghe e laboriose trattative, manifesta tuttavia in pari tempo il timore che, data la eterogenea costituzione del Landtag bavarese, dovranno ancora
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superarsi gravissime difficoltà, anche qualora la Santa Sede accetti le controproposte del Governo bavarese come base per il nuovo Concordato.
Il Landtag bavarese, cui secondo l'attuale Costituzione spetta esclusivamente il diritto di ratificare i pubblici trattati, conta invero 158 membri. Poiché i trattati medesimi richiedono per la loro validità l'approvazione della semplice maggioranza, dovrebbero votare in favore almeno 80 deputati. Ora il Landtag è diviso in sei partiti, oltre due membri non appartenenti ad alcun partito. Soltanto per ciò che riguarda il partito popolare bavarese – Bayerische Volkspartei – si può contare con assoluta sicurezza che voterà in favore; esso però non dispone che di 64 membri; mancano quindi 16 voti per raggiungere la maggioranza. I partiti socialisti –Vereinigte Sozialistische Parteien – ed i Comunisti – Kommunistische Partei – contano 48 deputati, i quali respingono in massima il Concordato e combatteranno nel modo più aspro qualsiasi Convenzione colla Santa Sede. Accanto ai socialisti deve considerarsi come avversario del Concordato il partito democratico – Deutsche Demokratische Partei –, che dispone di 13 voti. Questo, conformemente al suo programma, si opporrà pure recisamente soprattutto alle disposizioni concernenti la scuola elementare e le prestazioni dello Stato alla Chiesa
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non contenute nell'antico Concordato, ed in conclusione per tali motivi voterà esso pure contro. È incerto, se forse i tre membri cattolici di detto partito si asterranno dal voto; ad ogni modo si può prevedere come indubitato che almeno dieci membri del medesimo respingeranno insieme ai socialisti il Concordato, di guisa che si avranno certamente 58 voti contrari. Il quinto partito è costituito dalla Lega dei contadini – Bayerischer Bauernbund –, che ha 12 seggi nel Landtag ed i cui aderenti sono bensì cattolici, però non solo nelle questioni economiche e politiche, sibbene spesso anche nelle materie religiose ed ecclesiastiche, propendono verso il radicalismo. Sebbene <Quantunque>26 possa supporsi che i membri di questo partito, pur riguardo ai loro elettori, i quali sono nella maggior parte cattolici e molti anche fedeli alla Chiesa, non oseranno in ultima analisi di votare contro il Concordato, è tuttavia da attendersi per le già fatte esperienze che essi pure muoveranno non lievi difficoltà, specialmente a causa degli oneri finanziari, in parte nuovi ed assai rilevanti, che il Concordato medesimo impone allo Stato. Finalmente deve prendersi in considerazione il contegno, – ancora affatto dubbio e su cui non possono farsi che congetture, del partito di mezzo – Bayerische Mittelpartei –, il quale dispone in tutto di 20 voti. Esso, ad eccezione di due cattolici e di un vecchio-catto-
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, comprende quasi esclusivamente protestanti più o meno religiosi, si trova sotto la guida di un professore protestante conservatore e di un maestro di religione pure protestante, ed è in sostanza reputato come il sostenitore degli interessi politici ed ecclesiastici del protestantesimo. È quindi evidente che da siffatto gruppo non è possibile di ripromettersi nessuna cordiale simpatia per il Concordato, ma piuttosto non poche, aperte ed occulte, opposizioni. Soltanto il riflesso, che le prestazioni dello Stato alle chiese protestanti non possono essere conseguite senza l'appoggio del partito popolare bavarese, è da prevedere che determinerà alla fine il partito di mezzo a non votare contro la conclusione del Concordato. Forse però esso creerà ancora nuove difficoltà, in quanto che probabilmente sfrutterà l'occasione delle discussioni intorno al Concordato per ottenere quanto più potrà di concessioni e prestazioni dello Stato in favore delle chiese protestanti. Il partito di mezzo non è quindi un fattore assolutamente sicuro per la riuscita del Concordato. La situazione parlamentare riguardo al Concordato medesimo è adunque la seguente: Favorevoli saranno il partito popolare bavarese e, se tutti gl'indizi non ingannano, la Lega dei conta-
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dini, cioè 76 voti, cui deve aggiungersi il voto d'un deputato non iscritto ad alcun partito; in tutto 77 voti. Avversari dichiarati saranno tutti i deputati socialisti ed almeno dieci democratici; in tutto 58 voti. La decisione per l'accettazione o meno del Concordato dipende quindi dal partito di mezzo. Se esso voterà in favore, si aggiungeranno altri 20 voti, e si avranno allora per l'approvazione 97 voti, vale a dire 17 in più della maggioranza necessaria.
La cooperazione del partito di mezzo, però, non potrà guadagnarsi, a giudizio del Sig. Held, che se il Concordato stesso conterrà disposizioni, le quali, per così dire, saltino agli occhi come importanti compensi della Chiesa allo Stato per le prestazioni da questo nuovamente assunte. Tali sono, sempre a di lui parere, quelle relative alla nazionalità ed alla formazione degli ecclesiastici cattolici e dei Superiori degli Ordini e delle Congregazioni religiose residenti in Baviera, la cooperazione dei Capitoli cattedrali nella elezione dei Vescovi e dei Canonici, e non in ultima linea una certa ingerenza dello Stato nella provvista degli offici con cura d'anime. Queste disposizioni sono anche per il partito popolare bavarese e per la Lega dei contadini della più grande importanza allo scopo di poter difendere il Concordato dinanzi al pubblico. Il progetto del Governo – prosegue il Sig.
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Held – oltre alle antiche prestazioni concordatarie ed al loro adattamento al deprezzato valore del danaro, fissa per l'avvenire come quasi obbligatorie quelle sinora dette volontarie, ed inoltre contiene così ampie e vistose concessioni circa le prestazioni per i Seminari, i coadiutori per i Canonici divenuti inabili e le scuole confessionali, che i deputati cattolici nelle discussioni al Landtag, di fronte sia agli altri partiti come alla pubblica opinione, debbono essere in grado di poter dimostrare che anche la Chiesa ha fatto in compenso da parte sua allo Stato evidenti concessioni, se non si vuole esporre al più serio pericolo la sorte del Concordato. Egli conchiude perciò chiedendomi istantemente di manifestare alla Santa Sede il vivissimo ed urgente desiderio dei suoi amici politici, che cioè le disposizioni circa l'elezione dei Vescovi e dei Canonici, sulla nomina degli ecclesiastici aventi cura d'anime, e non in ultimo luogo anche quelle relative alla nazionalità ed alla formazione del Clero vengano accettate così come si trovano formulate nelle controproposte del Governo.
Dopo quanto ho sopra ampiamente esposto, non ho qui bisogno di rettificare alcune affermazioni del Sig. Held circa il valore e la portata delle nuove prestazioni finanziarie, che lo Stato assumerebbe nel futuro Concordato. D'al-
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tra parte, non è facile di comprendere come il partito di mezzo, da cui dipende la decisione, potrebbe pretendere così importanti compensi da parte della Chiesa cattolica, mentre i protestanti, secondo che si è pure accennato in principio, si sono resi completamente liberi, eppure non solo continuano a godere delle antiche prestazioni della Stato, adattate naturalmente al progressivo deprezzamento della valuta, ma profitteranno altresì assai probabilmente delle trattative concordatarie per strappare anche ulteriori concessioni a loro vantaggio. Malgrado ciò, l'esposizione del Sig. Held è importante per l'apprezzamento della situazione parlamentare in ordine al Concordato e merita quindi seria considerazione.
È mio dovere altresì di aggiungere avermi il Sig. Ministro Presidente ed il Sig. Ministro delle Finanze, coi quali ho avuto nuovamente occasione di intrattenermi, dichiarato che la loro opposizione durante le anzidette conferenze era ispirata non da sentimenti ostili verso la Chiesa, ma principalmente dalle preoccupazioni che ispira la composizione del Landtag.
Mi sia lecito in fine di questo rispettoso Rapporto di dare un breve sguardo riassuntivo all'attuale controprogetto di Concordato, considerato sia in sé stesso che in
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confronto così dell'antico Concordato del 1817 come della situazione quale si presenterebbe in caso di mancanza di qualsiasi Concordato.
Il Concordato del 1817 conteneva senza dubbio <importanti disposizioni a garanzia>27 dei diritti della Chiesa; accanto a questi<e>28 però, come giustamente notava l'Episcopato bavarese nella introduzione al Memorandum di Frisinga del 20 Ottobre 1850, esso faceva al Sovrano concessioni tali, quali non aveva goduto nessuno dei suoi Predecessori cattolici e, per ciò che riguarda la dotazione, la riduceva ad una ben modesta misura in paragone delle ricchezze, che la Chiesa possedeva prima della secolarizzazione. Ma, ciò che è ancor più grave, quella solenne Convenzione, conclusa da parte dello Stato colla tacita riserva dei cosiddetti inalienabili diritti majestatici, non fu eseguita se non nel modo più incompleto, massime a causa del noto Editto di religione del 1818, il quale, promulgato come seconda Appendice alla Costituzione, in parte tolse, in parte limitò e restrinse i diritti assicurati alla Chiesa nel Concordato (cfr. succitato Memorandum), importando violazioni così gravi della libertà ecclesiastica, che lo stesso Hinschius, giurista tutt'altro che favorevole al-
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la religione cattolica, ebbe a dichiararle inconciliabili coi principi dello Stato moderno (Allgemeine Darstellung des Verhältnisses von Kirche und Staat, pag. 212). La Santa Sede e l'Episcopato non mancarono di elevare ripetutamente la voce contro tali soprusi, ma con ben scarso successo; e soltanto una più mite e benevola applicazione di quelle disposizioni, rimaste pur sempre giuridicamente in vigore, rese nell'ultimo periodo del regime monarchico più tollerabile la situazione della Chiesa in Baviera.
Dopo la caduta della Monarchia, sebbene l'Editto di religione sia rimasto abrogato, come ebbi già occasione di esporre nel mio ossequioso Rapporto N. 14369 del 6 Ottobre 1919, tuttavia la nuova forma di Governo ed i principii, su cui sono fondate le Costituzioni germanica e bavarese, sembra che rendano impossibile il mantenimento dell'antico Concordato. Non apparisce invero probabile che la Santa Sede consenta ad estendere al Governo repubblicano, a capo del quale possono trovarsi e si sono di fatto già trovati uomini non solo acattolici, ma anche positivamente ostili alla Chiesa, come l'Hoffmann, l'insigne privilegio di nomina alle Sedi arcivescovili e vescovili, concesso in altri tempi e dopo
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lunghi negoziati "Majestati Regis Mazimiliani Josephi eiusque Successoribus catholicis" (art. IX). Una analoga considerazione vale altresì per la nomina ai Canonicati (art. X) e per gli amplissimi diritti di presentazione alle parrocchie ed ai benefici curati e semplici, di cui si è sopra discorso. Che se la Santa Sede, a causa delle circostanze, credette già di dover concedere per i Canonicati e le parrocchie che la nomina o presentazione continuasse provvisoriamente ad aver luogo de facto come per l'addietro, sebbene colla esplicita riserva che ciò non costituisse un precedente per il definitivo regolamento della questione, sembra nondimeno che un tale stato transitorio non potrebbe prolungarsi indefinitamente. Qualora quindi non si addivenisse alla conclusione di un nuovo Concordato, la Santa Sede medesima si verrebbe alla fine a trovare nella necessità di dichiarare positivamente decaduti tutti od almeno alcuni di quei privilegi; il che condurrebbe probabilmente a far considerare come non più in vigore l'intiero Concordato. Quale sarebbe allora la situazione della Chiesa in Baviera?
Senza dubbio la Santa Sede potrebbe rivendicare la libertà nella provvista degli offici ecclesiastici, pur
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non rifiutandosi di partecipare al Governo, a titolo di cortesia, prima della pubblicazione della nomina dei Vescovi, la persona del candidato liberamente scelto, per conoscere se vi sia contro di esso qualche obbiezione d'indole politica (Dispaccio N. 6964 del 26 Agosto 1922). – Quanto alle prestazioni finanziarie, a mio umile avviso, e conformemente anche a quanto era almeno indirettamente accennato nella lettera del Sig. Ministro del Culto prussiano Dr. Boelitz in data del 16 Febbraio 1922 (cfr. Rapporto N. 24192 del 26 Maggio dello stesso anno), lo Stato bavarese sarebbe egualmente tenuto, in virtù degli articoli 138 e 172 della Costituzione del Reich, a continuare ad adempiere sino al momento dello svincolo i suoi oneri fondati su legge, contratto o particolare titolo giuridico. Infatti, la mente dell'Assemblea Costituente di Weimar del 1919 fu di attuare in massima la separazione (sebbene non totale) della Chiesa dallo Stato, e perciò, da un lato, escluse per l'avvenire la cooperazione di questo nella provvista degli uffici ecclesiastici e, dall'altro, prescrisse lo svincolo delle prestazioni economiche obbligatorie, pur mantenendole sino all'attuazione dello svincolo medesimo. Durante, tuttavia, le surriferite conferenze, dovetti constatare che tale teoria non era divisa dai Signori Ministri bavaresi. In special modo il Signor Ministro delle Finanze dopo aver notato
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che la Costituzione del Reich non determina quali contratti siano compresi nei succitati articoli, sostenne che anche per il Concordato, come per qualsiasi contratto, vale il principio che, cessato l'adempimento degli obblighi da parte di uno dei contraenti, cessano gli oneri corrispondenti pure per l'altro. – Ciò posto, la Chiesa potrebbe, è vero, in caso di bisogno fare appello anche alla secolarizzazione come a "particolare titolo giuridico" per rivendicare i suoi diritti; è però problematico se ciò avrebbe esito favorevole dinanzi ai tribunali, ed è stato in ogni modo negato dal medesimo Dr. Krausneck. Senza dubbio l'attuale Governo bavarese proseguirebbe (né, anche volendo, potrebbe fare altrimenti, data l'attuale composizione del Ministero e del Landtag) i pagamenti alla Chiesa; ma si tratterebbe di prestazioni libere e prive di fondamento giuridico, le quali quindi verrebbero senza difficoltà revocate o diminuite da un futuro Governo non benevolo alla Chiesa, la cui situazione diverrebbe in tal guisa oltremodo precaria ed incerta.
Se si considera ora l'attuale controprogetto di Concordato, è giusto di riconoscere, malgrado tutte le pecche sopra segnalate, che esso, avendo in molti punti lasciato al-
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meno sostanzialmente intatti i corrispondenti articoli delle proposte della Santa Sede, contiene al riguardo disposizioni così favorevoli alla Chiesa, quali difficilmente, nei tempi moderni, potrebbero concepirsi migliori. Specialmente gli articoli concernenti la scuola costituiranno nella grande ed aspra lotta, che i cattolici tedeschi debbono sostenere in questo campo, un valido baluardo e potranno eventualmente servire di modello pure fuori della Baviera e della Germania. Anche la parte relativa alle prestazioni finanziarie rappresenta in pratica, date le incertezze nella interpretazione dell'antico Concordato e soprattutto le inadempienze dello Stato per oltre un secolo, un miglioramento della situazione e, come si è già osservato, elimina, per ciò che riguarda i Seminari, gli ostacoli d'indole economica, i quali si opponevano sinora all'attuazione delle sapienti prescrizioni del Codice di diritto canonico e della S. Congregazione dei Seminari e delle Università relativamente agli studi filosofici e teologici dei giovani chierici. Gli Ordini e le Congregazioni religiose sono tutelati nella loro libertà e nei loro diritti; ed anche in ciò che si riferisce alla spinosissima questione delle Facoltà teologiche nelle Università e dei Licei, la Santa Sede, nonostante le sfavorevoli modificazioni introdotte nel controprogetto, conquista in virtù del patto concordatario
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un incontestato<bile>29 diritto di intervento, che finora Le aveva fatto difetto.
In considerazione di così notevoli vantaggi parmi subordinatamente consigliabile che la Santa Sede nella risposta al controprogetto del Governo giunga nella sua condiscendenza sino agli estremi limiti compatibili colla Sua dignità e cogl'interessi della Chiesa. È ben vero che le concessioni già fatte erano almeno qualitativamente notevolissime. Lo Stato del resto ritrae dai suoi buoni rapporti colla Chiesa un compenso, il quale non figura in nessuno degli articoli del progetto (sebbene potrebbe essere forse accennato con cautela nella introduzione al Concordato), ma che è pure, massime in tempi così anormali, di un valore incomparabile; vale a dire l'azione efficacissima che la Chiesa esercita per la tranquillità, l'ordine, la moralità, l'amore al lavoro, la conservazione della famiglia, il rispetto e l'obbidienza alle autorità, e quindi per il benessere stesso della società civile(7). È pure indubitato
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che le prestazioni dello Stato previste nel controprogetto sono strettamente dovute per molteplici titoli, e perciò non darebbero diritto a reclamare compensi. Per riguardo, nondimeno, alla situazione parlamentare suesposta ed alla pubblica opinione, malauguratamente troppo inclinata a giudicare dalle apparenze, sembra indispensabile che il Governo possa dimostrare in modo tangibile di aver ottenuto degli equivalenti sia per i vantaggi riconosciuti alla Chiesa nella nuova Convenzione, come per i privilegi contenuti già nell'antico Concordato e che vengono ora a cadere. – Prescindendo dall'articolo 12 circa la circoscrizione delle diocesi, in merito al quale sarebbe per me malagevole di esprimere un parere, non conoscendo il testo della Nota di cotesta Ambasciata di Francia, cui si alludeva a pagina 11 del progetto a stampa rimessomi già dall'Eminenza Vostra; il punto, che a me sembra presentare la maggiore difficoltà, è quello relativo alla elezione capitolare dei Vescovi. Vi è infatti da temere che un tale procedimento
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darebbe Pastori, senza dubbio per sé degni ed idonei a norma dei sacri canoni ed ai quali quindi la Santa Sede non potrebbe negare la conferma, ma in generale mediocri, mentre invece rimarrebbero il più delle volte esclusi coloro, i quali hanno compiuto in Roma gli studi filosofici e teologici, specialmente al Collegio germanico, e che quindi, meno idolatri dei metodi qui in uso (pur senza disconoscerne i pregi), sarebbero meglio in grado di por mano alle necessarie riforme. Se, tuttavia, debbo credere a quanto mi ha detto il Sig. Held, che è pure energico difensore dell'elezione anzidetta, il Governo in ultima analisi finirebbe col contentarsi anche se i Capitoli potessero presentare una lista di più candidati; nel qual caso sarebbe forse opportuno di aggiungere, come già nel progetto della Santa Sede per l'antico Concordato, che essi debbono essere presi "partim de gremio capituli, partim ex reliquo clero sive saeculari sive regulari", od altra simile frase, affinché i Canonici non pretendano che il nuovo Vescovo sia sempre scelto fra di loro. – Egualmente all'articolo XIII § 1 lett. b), sebbene siano state eliminate le parole "dello Stato o riconosciuto dallo Stato", dovrebbe forse, a mio umile avviso, esigersi la garanzia che i Seminaristi non siano
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eventualmente obbligati a frequentare un Ginnasio, ove insegnino professori anticattolici.
Debbo in ultimo non omettere di rilevare esplicitamente che il tante volte menzionato controprogetto, il quale anche da me è stato per maggior brevità chiamato semplicemente "del Governo", è propriamente soltanto il "controprogetto dei Ministri del Culto, delle Finanze e degli Esteri", come viene qualificato nell'Allegato II. Infatti l'intiera Gabinetto bavarese non ha preso in alcun modo parte alla preparazione ed allo studio del medesimo, ma soltanto i tre Ministri competenti; all'intiero <Gabinetto>30 esso verrà sottoposto, dopoché sarà stato raggiunto l'accordo fra i detti Ministri e la Santa Sede.
Dopo di ciò, chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
(1)È da notare che molti dotti Autori cattolici, come il Sägmüller(Der Rechtsanspruch, der kath. Kirche in Deutschland auf finanzielle Leistungen seitens des Staates, Freiburg 1913 pag. 25 e 107), lo Schmitt(Staat und Kirche. Bürgerlich-rechtliche Beziehungen infolge von Säkularisation, Freiburg 1919, e Die Ablösung der Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften,
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Freiburg 1921), sostengono contro il Nieder [sic] e lo Stutz, che la secolarizzazione rappresenta ancora un titolo di obbligazione giuridica immediata per gli Stati di fronte alla Chiesa. Ad ogni modo è indubitato che essa fu il fondamento e la ragione delle prestazioni finanziarie, cui si vincolarono gli Stati medesimi negli antichi Concordati. Lo stesso attuale Presidente del Consiglio dei Ministri in Baviera Sig. von Knilling così scriveva nell'Allgemeine Rundschau (27 Marzo 1920, N. 12/13, pag. 172): "Lo Stato non deve dimenticare che i suoi obblighi concordatari, da esso neppure pienamente eseguiti, non sono che una scarsa indennizzazione per i beni violentemente tolti alla Chiesa per mezzo della secolarizzazione e che, se veramente ha accordato alla Chiesa prestazioni non previste strettamente nel Concordato, esso non aveva forse per ciò uno stringente obbligo giuridico, ma bensì una naturalis obligatio".
(2)Il medesimo Sig. von Knilling così si esprimeva in proposito nella succitata Rivista (6 Marzo 1920 N. 10 pag. 136): "Sarebbe da considerarsi se il Governo dello Stato libero bavarese, anche se non vi si opponesse la Costituzione del Reich, potrebbe pretendere agli ampi diritti concessi nel Concordato al Re di Baviera relativamente alla provvista degli offici ecclesiastici. Ciò dovrebbe in ogni caso negarsi per ciò che concerne il diritto di nomina alle Sedi arcivescovili e vescovili, essendo esso stato espressamente accordato come indulto al Re di Baviera ed ai suoi successori cattolici. Ma potrebbe pure ben affermarsi che anche i diritti fissati negli articoli X e XI del Concordato circa la provvista dei Canonicati, delle parrocchie e degli altri benefi-
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ci erano riservati alla Persona del Re pro tempore ed in nessun modo sono trasmissibili ai nuovi reggitori della Baviera. Lo Stato libero bavarese non può in alcuna guisa stendere la mano a diritti strettamente personali (höchstpersönliche Rechte), la cui concessione alla Casa reale di Baviera non ebbe certamente come ultimo motivo il secolare e provato attaccamento della stirpe principesca dei Wittelsbach verso la Chiesa cattolica. Sarebbe un assurdo giuridico il voler far derivare a favore dell'attuale Governo dello Stato libero di Baviera una successione legale di fronte al Re spodestato".
(3)Cfr., ad es., art. I circa i diritti e le prerogative spettanti alla Chiesa cattolica ex Dei ordinatione et canonicis sanctionibus; art. V capov. ultimo concernente il diritto d'ispezione su tutte le scuole pubbliche; art. XIII relativo alla proibizione dei libri contrari alla fede, ai buoni costumi od alla disciplina della Chiesa.
(4)Ho chiesto al Sig. Ministro del Culto che vengano qui aggiunte le parole restrittive "in alcune scuole", affine di indicare in modo più chiaro, corrispondentemente al § 1, che si tratta di una eccezione.
(5)Secondo il parere del <dell'allora>22 Ministro delle Finanze Barone von Lerchenfeld, il diritto di nomina della Corona agli Arcivescovati e Vescovati fu voluto "perché soltanto con tal mezzo poteva essere evi-
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tato l'influsso della Curia romana nella provvista dei Vescovati vacanti e garantito nel miglior modo possibile il buon accordo dei Vescovi colle Autorità del Paese" (Sicherer, op. cit., pag. 238).
(6)Nel testo tedesco del controprogetto si legge "Besetzungsrechte" vale a dire "diritti di provvista"; ma ho già fatto notare al Sig. Ministro del Culto che tale parola deve essere corretta coll'altra "Präsentationsrechte" o "diritti di presentazione".
(7)Questo concetto – è doveroso di rilevarlo – trovo espresso (sebbene in senso paritario e non puramente cattolico) in un notevole discorso pronunziato oggi stesso, 14 Febbraio, nel Landtag dal Sig. Ministro del Culto Dr. Matt. Dopo avere infatti accennato ai problemi concernenti la educazione della gioventù, egli così ha detto: "La evoluzione storica ed i sentimenti della grande maggioranza del popolo tedesco esigono la base religiosa nella pubblica educazione della gioventù. Ma anche per la vita comune degli adulti nello Stato la orientazione cristiana rimarrà sempre di fondamentale importanza. Pur col pieno rispetto per la libertà di coloro, che pensano diver-
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samente, la nostra vita pubblica dovrà, adesso come prima, professarsi cristiana. Per siffatti motivi lo Stato manterrà sempre amichevoli relazioni colle società delle Chiese cristiane e vorrà per gli stessi suoi propri scopi trarre profitto dalle vitali forze costruttrici, che posseggono queste importanti comunità culturali. A tali considerazioni è pure ispirato il proposito di rinnovare colla Santa Sede il Concordato su basi rispondenti al diritto pubblico attuale; ed in connessione con esso dovrà cercarsi di ristabilire simili rapporti anche colle altre società religiose cristiane". (cfr. Allegato III). Forse in occasione di queste eventuali trattative anche ai Protestanti verrà imposta qualche limitazione alla completa libertà nella nomina ai loro uffici, da essi al presente goduta.
4r, oberhalb des Textes hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger, notiert: "Sommario N. 3 Rapporto di Mons. Pacelli N. 26515".
1Betreff hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger, gestrichen.
2Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
3 Hds. eingefügt von Pacelli.
4Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
5"(Allegato N. II)" hds. von unbekannter Hand gestrichen, vermutlich vom Empfänger.
6"Il resto del presente Rapporto è riportato nella Relazione" hds. an dieser Stelle unterhalb des Textes von unbekannter Hand notiert, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten.
7Hds. eingefügt von Pacelli.
8 "venisse dal […]suo officio" hds. von unbekannter Hand unterstrichen, vermutlich vom Empfänger.
9Hds. von unbekannter Hand an dieser Stelle notiert, vermutlich vom Empfänger: "(1) In conseguenza Mons. Pacelli (Rapp. n. 26843 del 10 marzo a. s.) osserva che "la traduzione esatta del testo tedesco sarebbe: "curabunt ut alius idoneus vir in eius locum substituatur (e sufficiatur). Sebbene questa versione, da me già proposta al sig. Goldenberger non sia stata finora accolta dal Governo, si può tuttavia sperare che, qualora la Santa Sede credesse di dovere insistere nella medesima od in altra simile, esso finirebbe col cedere."
10Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
11Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
12An dieser Stelle hds. von unbekannter Hand eingefügt: "lettera a) capov. 3° -".
13An dieser Stelle hds. von unbekannter Hand eingefügt: "Simile Nota trovasi inserita nel Sommario N. 5".
14Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
15 Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
16"Se la […] cambiamenti" hds. von unbekannter Hand unterstrichen, vermutlich vom Empfänger.
17Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
18Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
19Hds. eingefügt von Pacelli.
20Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
21Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
22Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
23Hds. korrigiert von Pacelli.
24Hds. korrigiert von Pacelli.
25Textpassage "In considerazione […] darà al Governo" hds. am linken Seitenrand von unbekannter Hand markiert, vermutlich vom Empfänger.
26Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
27Hds. eingefügt von Pacelli.
28Hds. korrigiert von Pacelli.
29Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
30Hds. eingefügt von Pacelli.
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro from 14 February 1923, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 402, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/402. Last access: 21-12-2024.
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