Dokument-Nr. 1033
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 18. August 1919

Regest
Von der neu in Kraft getretenen Weimarer Reichsverfassung kommentiert Pacelli diejenigen Bestimmungen, die das Verhältnis von Kirche und Staat betreffen. Nach Artikel 124 gilt für die religiösen Kongregationen das bürgerliche Vereinsrecht; nach Artikel 138 sind sie in Bezug auf den Eigentumsschutz den Religionsgesellschaften gleichgestellt. Artikel 135 und 136 bestimmen die Religionsfreiheit: Im Fall der Kindererziehung dürfen die Eltern davon jedoch abweichen. Die Beifügung einer religiösen Beteuerung bei der Eidesleistung sei nach Artikel 42 und 177 zulässig. Artikel 137 über die Abschaffung der Staatskirche schließt ein Eingreifen des Staates in religiöse Angelegenheiten aus; sehr wichtig erscheint der dritte Absatz, den die Verfassunggebende Nationalversammlung einstimmig angenommen hat. Die Präzisierung im Artikel 137 "innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes" ist eingefügt worden, um Ausnahmegesetze gegen die Konfessionen auszuschließen, wobei eine Regierung, die die Kirche verfolgen würde, diese Bestimmung zu ihren Zwecken ausnutzen könne. In diesem Zusammenhang gibt Pacelli die Behauptung des DDP-Abgeordneten Wilhelm Kahl wieder, das Staatsaufsichtsrecht bleibe unangetastet. Absatz 4 bestätigt die Anerkennung der katholischen Kirche als Körperschaft des öffentlichen Rechts, obwohl es Versuche gegeben hatte, sie als reinen Verein des bürgerlichen Rechts zu betrachten. Der Begriff "Körperschaft des öffentlichen Rechts" wird in der Reichsverfassung nicht näher präzisiert und den jeweiligen Landesverfassungen überlassen. Artikel 138 – der in Verbindung mit der Übergangsbestimmung im Artikel 173 angewendet werden soll – über das Eigentum und weitere Rechte der Religionsgesellschaften enthält keinen Hinweis auf freiwillige beziehungsweise fakultative Zuwendungen, die für die Kirche in Bayern immer von großer Bedeutung waren, sondern ausschließlich auf rechtsverbindliche Staatsleistungen. Artikel 139, 140 und 141 behandeln die Sonntagsruhe und Militärseelsorge. In der Sitzung des Verfassungsausschusses zur Prüfung der neuen Bamberger Verfassung behauptete der bayerische Ministerpräsident Hoffmann, die Kirche sei nun vom Staat frei, der Staat aber von der Kirche noch nicht ganz, und eine definitive Trennung zwischen Kirche und Staat würde noch viel Zeit in Anspruch nehmen. Ferner gibt Pacelli die pessimistische Haltung und die negative Beurteilung der Zentrumspartei wieder, die der Kirchenrechtler Joseph Hollweck in seinem Brief vom 7. August 1919 – von Pacelli an Gasparri mit Bericht vom 13. August übersendet –, äußerte. Pacelli aber würdigt den Verdienst der Partei, die trotz einer fehlenden Mehrheit in der Verfassunggebenden Nationalversammlung einen neuen Kulturkampf und die Erlassung neuer Ausnahmegesetze gegen die Kirche verhindern konnte.
Betreff
Relazioni fra Chiesa e Stato nella nuova Costituzione dell'Impero Germanico
Eminenza Reverendissima,
La nuova Costituzione dell'Impero Germanico è entrata in vigore il 13 corrente mediante la sua promulgazione nel Bollettino ufficiale dello Stato (Reichsgesetzblatt). Credo perciò mio dovere di dare qui appresso all'Eminenza Vostra Reverendissima, insieme al testo tedesco, la traduzione italiana degli articoli, i quali riguardano le relazioni fra Chiesa e Stato, aggiungendo qualche breve osservazione o schiarimento.
Articolo 124.
Testo tedesco.
Alle Deutschen haben das Recht, zu Zwecken, die den Strafgesetzen nicht zuwiderlaufen, Vereine oder Gesell-
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schaften zu bilden. Dies Recht kann nicht durch Vorbeugungsmassregeln beschränkt werden. Für religiöse Vereine und Gesellschaften gelten dieselben Bestimmungen.
Der Erwerb der Rechtsfähigkeit steht jedem Verein gemäss den Vorschriften des bürgerlichen Rechtes frei. Er darf einem Verein nicht aus dem Grunde versagt werden, dass er einen politischen, sozialpolitischen oder religiösen Zweck verfolgt.
Traduzione italiana.
Tutti i tedeschi hanno il diritto di fondar unioni od associazioni per scopi che non siano in contraddizione colle leggi penali. Questo diritto non può esser limitato da misure preventive. Le medesime prescrizioni valgono per le unioni ed associazioni religiose.
Qualsiasi associazione è libera di acquistare la capacità giuridica in conformità delle prescrizioni del diritto civile. Tale capacità non può esser negata ad un'associazione per il motivo che essa mira ad uno scopo politico, sociale o religioso.
Questo articolo è assai importante per le Congregazioni religiose, giacché estende a queste senza limiti il diritto spettante ad ogni tedesco di fondare associa-
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zioni. Anche le molte restrizioni circa l'acquisto della capacità giuridica da parte delle Congregazioni medesime, vigenti finora in tutti gli Stati della Germania, sono rimaste abrogate dal capoverso secondo dell'articolo in discorso; esse acquistano ora tale capacità conformemente alle prescrizioni generali del diritto civile.
Inoltre nell'articolo 138 le Congregazioni suddette sono equiparate alle società religiose per ciò che concerne la garanzia della loro proprietà.
Capo terzo.
Religione e società religiose.
Articolo 135.
Testo tedesco.
Alle Bewohner des Reichs geniessen volle Glaubens- und Gewissensfreiheit. Die ungestörte Religionsübung wird durch die Verfassung gewährleistet und steht unter staatlichem Schutz. Die allgemeinen Staatsgesetze bleiben hievon [sic] unberührt.
Traduzione italiana.
Tutti gli abitanti dell'Impero Germanico godono piena
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libertà di fede e di coscienza. La Costituzione garantisce l'indisturbato esercizio del culto, che vien posto sotto la protezione dello Stato, ferme rimanendo le leggi generali della Repubblica.
Articolo 136
Testo tedesco
Die bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten werden durch die Ausübung der Religionsfreiheit weder bedingt noch beschränkt.
Der Genuss bürgerlicher oder staatsbürgerlicher Rechte sowie die Zulassung zu öffentlichen Aemtern sind unabhängig von dem religiösen Bekenntnis.
Niemand ist verpflichtet, seine religiöse Ueberzeugung zu offenbaren. Die Behörden haben nur soweit das Recht, nach der Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft zu fragen, als davon Rechte und Pflichten abhängen oder eine gesetzlich angeordnete statistische Erhebung dies erfordert.
Niemand darf zu einer kirchlichen Handlung oder Feierlichkeit oder zur Teilnahme an religiösen Uebungen oder zur Benutzung einer religiösen Eidesform gezwungen werden.
Traduzione italiana:
I diritti e doveri civili e politici non vengono né condizionati, né limitati dall'esercizio della libertà di culto. Il godimento dei diritti civili e politici, nonché
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l'ammissione alle pubbliche cariche sono indipendenti dalla confessione religiosa.
Nessuno è obbligato a manifestare le proprie convinzioni religiose. Le Autorità hanno il diritto di interrogare circa l'appartenenza ad una società religiosa, soltanto qualora da essa dipendano diritti o doveri, o lo richieda la compilazione di statistiche ordinate per legge.
Nessuno può esser costretto a compiere un atto od una solennità religiosa né a prender parte a pratiche religiose o a prestar giuramento con una formula religiosa.
Gli articoli 135 e 136 riguardano la sfera personale del diritto e sanzionano la libertà individuale di fede e di coscienza. I diritti ed i doveri civili e politici sono indipendenti dalla confessione religiosa; in particolar modo poi è stabilito che tutti senza distinzione di religione possono essere egualmente ammessi alle pubbliche cariche. Nessuno è obbligato a manifestare le proprie convinzioni religiose; tuttavia le Autorità civili possono interrogare circa l'appartenenza ad una società religiosa "quando da essa dipendano diritti e doveri". Questa clausola trova la sua applicazione in ciò che riguarda l'educazione dei fanciulli (tutela, scuola), le imposte ecclesiasti-
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che, ecc. Tale interrogazione è inoltre, com'è chiaro, altresì ammessa, quando si tratti di compilare statistiche ordinate per legge. Finalmente è da notare che il diritto di coazione ad atti religiosi non esclude quella esercitata a riguardo dei fanciulli da parte di coloro cui spetta la loro educazione, né impedisce i procedimenti disciplinari ecclesiastici verso coloro che liberamente appartengono ad una confessione religiosa. Quanto alla forma religiosa del giuramento, nessuno può esservi costretto; tuttavia essa è permessa a norma degli articoli 42 e 177.
Articolo 137.
Testo tedesco:
Es besteht keine Staatskirche.
Die Freiheit der Vereinigung zu Religionsgesellschaften wird gewährleistet. Der Zusammenschluss von Religionsgesellschaften innerhalb des Reichsgebiets unterliegt keinen Beschränkungen.
Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Sie verleiht ihre Aemter ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinde.
Religionsgesellschaften erwerben die Rechtsfähigkeit nach den allgemeinen Vorschriften des bürgerlichen Rechtes.
Die Religionsgesellschaften bleiben Körperschaften
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des öffentlichen Rechtes, soweit sie solche bisher waren. Anderen Religionsgesellschaften sind auf ihren Antrag gleiche Rechte zu gewähren, wenn sie durch ihre Verfassung und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer bieten. Schliessen sich mehrere derartige öffentlichrechtliche Religionsgesellschaften zu einem Verband zusammen, so ist auch dieser Verband eine öffentlichrechtliche Körperschaft.
Die Religionsgesellschaften, welche Körperschaften des öffentlichen Rechtes sind, sind berechtigt, auf Grund der bürgerlichen Steuerlisten nach Massgabe der landesrechtlichen Bestimmungen Steuern zu erheben.
Den Religionsgesellschaften werden die Vereinigungen gleichgestellt, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer Weltanschauung zur Aufgabe machen.
Soweit die Durchführung dieser Bestimmungen eine weitere Regelung erfordert, liegt diese der Landesgesetzgebung ob.
Traduzione italiana:
Non esiste alcuna Chiesa di Stato.
La libertà di riunirsi in società religiose è garantita. Tale facoltà entro i confini della Repubblica non è sottoposta a restrizioni di sorta.
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Ogni società r eligiosa ordina ed amministra i propri affari indipendentemente nell'ambi to del diritto comune. Essa conferisce i suoi uffici senza cooperazione dello Stato o dei Comuni.
Le società religiose acquistano la capacità giuridica secondo le prescrizioni generali del diritto civile.
Le società religiose rimangono corporazioni di diritto pubblico, se lo sono state sin qui. Anche ad altre società religiose dovranno essere accordati, dietro loro richiesta, uguali diritti, se per il loro Statuto e per il numero dei loro membri offrano garanzia di durata. Qualora più società religiose di diritto pubblico si stringano in confederazione, anche questa costituisce una corporazione di diritto pubblico.
Le società religiose, che sono corporazioni di diritto pubblico, sono autorizzate a riscuotere imposte in base alle liste civili delle tasse conformemente alle prescrizioni l egislative dei singoli Stati.
Alle società religiose vengono eq uiparate quelle associazioni che si propongono il compito di coltivare in comune un sistema filosofico.
In quanto l'esecuzione di queste disposizioni richieda un ult eriore regolamento, esso è di competenza della legislazione dei singoli Stati.
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Il capoverso primo di questo articolo "Non esiste alcuna Chiesa di Stato" è rivolto essenzialmente contro le Chiese nazionali protestanti e contro l'amalgama loro proprio delle cose politiche ed ecclesiastiche, aspramente combattuto e respinto dalla tendenza socialista. Esso colpisce però anche molte delle ingerenze dello Stato nella vita ecclesiastica cattolica, quali si sono avute sinora specialmente in Baviera.
Assai importante è il capoverso terzo, il quale afferma il diritto delle società religiose di ordinare ed amministrare indipendentemente i propri affari ed in conseguenza sancisce che esse conferiscono i loro uffici senza cooperazione dello Stato o dei Comuni. Tale disposizione fu accettata all'unanimità così nella Commissione come nell'Assemblea Nazionale, malgrado la opposizione di alcuni Governi di Stati particolari, massime del Governo bavarese, presieduto dal Signor Hoffmann. L'inciso "nell'ambito del diritto comune" o più letteralmente tradotto "nell'ambito delle leggi vigenti per tutti" (innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes) non dovrebbe essere logicamente inteso in guisa da introdurre nuovamente di traverso la supremazia e1 la ingerenza dello Stato sulla Chiesa. Anzi l'espressione "delle leggi vigenti per tutti" è stata espressamente adoperata
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per escludere "leggi di eccezione" contro le confessioni religiose. Non vi è dubbio però che un Governo persecutore potrebbe abusare anche di quelle parole per vessare ed opprimere la Chiesa e che, di fatto, l'impenitente liberalismo e la persistente burocrazia, soprattutto bavarese, intende mantenere diritti di vigilanza e di ispezione (sebbene in misura necessariamente più limitata che per il passato) almeno sui beni ecclesiastici.(1)
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Mentre il capoverso quarto di questo articolo tratta della capacita giuridica delle società religiose ossia
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della loro posizione nel diritto privato, il capoverso quinto concerne invece la loro situazione come corporazioni di diritto pubblico.(1) Tale privilegio competeva sinora in Germania alle due confessioni cristiane (cattolica e protestante), ed in alcuni luoghi anche in misura limitata agli Israeliti. I partigiani della piena separazione dello Stato dalla Chie-
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sa cercarono dì eliminare questo pubblico riconoscimento delle società religiose cristiane, le quali sarebbero state in tal guisa ridotte al livello di associazioni di diritto privato, ma non riuscirono nei loro sforzi. Così anche la Chiesa cattolica colle sue istituzioni rimane riconosciuta in Germania come una corporazione di diritto pubblico. In compenso i partiti di sinistra ottennero che i diritti di pubbliche corporazioni debbano essere accordati anche a sette od a società religiose, che finora non li godevano, se per il loro Statuto e per il numero dei loro membri offrano garanzia di durata. A quanto mi è stato affermato, questa aggiunta avrebbe un'importanza piuttosto teorica che pratica.
Articolo 138.
Testo tedesco:
Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften werden durch die Landesgesetzgebung abgelöst. Die Grundsätze hierfür stellt das Reich auf.
Das Eigentum und andere Rechte der Religionsgesellschaften und religiösen Vereine an ihren für Kultus-, Unterrichts- und Wohltätigkeitszwecke bestimmten Anstalten, Stiftungen und sonstigen Vermögen werden gewährleistet.
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Traduzione italiana:
Le prestazioni dello Stato alle società religiose dovute per legge, convenzione o speciali titoli giuridici saranno svincolate in via legislativa dai singoli Stati, su basi che verranno fissate con legge dell'Impero.
La proprietà e gli altri diritti delle società ed unioni religiose sui loro stabili, fondazioni ed altri beni, destinati a scopi di culto, di istruzione e di beneficenza, sono garantiti.
L'articolo 138 tratta dei beni delle società religiose. Il capoverso primo stabilisce che le prestazioni dello Stato alle dette società, dovute per legge, convenzione o speciali titoli giuridici, dovranno essere svincolate, ossia sostituite col pagamento di un capitale o di una rendita, su basi che verranno fissate con legge dell'Impero. Fra le sunnominate convenzioni debbono essere soprattutto annoverate quelle concluse colla Santa Sede. Non sono, però, com'è chiaro, comprese nel capoverso in discorso le libere o facoltative prestazioni dello Stato a favore della Chiesa, le quali, almeno in Baviera, erano fino ad ora assai rilevanti. – Nelle disposizioni transitorie (art. 173) è poi stabilito che sino all'emanazione della suaccennata legge dell'Impero le anzidette prestazioni obbligatorie dovranno essere mantenute quali sono state per il passato.
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In virtù del capoverso secondo rimane assicurata la proprietà delle società religiose, come pure gli altri loro diritti, ad es. il diritto di uso degli edifici posti a loro disposizione dallo Stato.
La menzionata Commissione per l'esame del progetto di Costituzione <dell'Impero>4 discusse anche la questione del patronato (privato); ma, in vista delle molteplici difficoltà che presentava una tale materia, decise di non toccarla nella Costituzione dell'Impero <anzidetta>5, lasciandola invece alla legislazione dei singoli Stati.
Articolo 139.
Testo tedesco:
Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt.
Traduzione italiana:
Le domeniche e le altre feste riconosciute dallo Stato rimangono sotto la tutela della legge quali giorni di riposo e di elevazione spirituale.
Articolo 140.
Testo tedesco:
Den Angehörigen der Wehrmacht ist die nötige freie Zeit zur Erfüllung ihrer religiösen Pflichten zu gewähren.
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Traduzione italiana:
Ai membri della milizia dovrà esser concessa il tempo libero necessario per l'adempimento dei loro doveri religiosi.
Articolo 141.
Testo tedesco:
Soweit das Bedürfnis nach Gottesdienst und Seelsorge im Heer, in Krankenhäusern, Strafanstalten oder sonstigen öffentlichen Anstalten besteht, sind die Religionsgesellschaften zur Vornahme religiöser Handlungen zuzulassen, wobei jeder Zwang fernzuhalten ist.
Traduzione italiana:
Se vi sia bisogno di funzioni religiose e di assistenza spirituale nell'esercito, negli ospedali, nelle carceri od in altri stabilimenti pubblici, le società religiose saranno ammesse ad esercitarvi gli atti di culto, colla esclusione, però, di qualsiasi coercizione.
Gli articoli 140 e 141 riguardano l'esercizio delle pratiche religiose e dell'assistenza spirituale nell'esercito, negli ospedali, nelle carceri e negli altri pubblici stabilimenti. Per ciò che riguarda l'esercito, non è stata accettata la proposta di sanzionare espressamente nella Costituzione la cura spirituale dei militari, quale era sinora; ciò tuttavia
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è da sperare non porti come conseguenza che l'istituto stesso ne rimanga colpito.(1)
La Costituzione assicura a tutti membri della milizia la libertà di adempiere i loro doveri religiosi; d'altra parte, le società religiose debbono essere ammesse, in quanto ve ne sia bisogno e con esclusione di qualsiasi coercizione, ad esercitare gli atti del culto e della cura delle anime così nell'esercito come nelle altre pubbliche istituzioni summenzionate.
Disposizioni transitorie.
Articolo 173.
Testo tedesco:
Bis zum Erlass eines Reichsgesetzes gemäss Artikel 138 bleiben die bisherigen auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften bestehen.
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Traduzione italiana.
Finchè non sarà emanata la legge dell'Impero prevista all'articolo 138, lo Stato continuerà a corrispondere come per il passato le sue prestazioni alle società religiose, dovute per legge, convenzione o speciali titoli giuridici.
A complemento di questo rispettoso Rapporto mi sia permesso di aggiungere due giudizi intorno alla nuova Costituzione dell'Impero.
Nella seduta della Commissione per l'esame della nuova Costituzione bavarese tenutasi il 23 Luglio scorso in Bamberga, il Ministro Presidente Signor Hoffmann così disse: "Senza dubbio la grande tendenza della rivoluzione è stata di rendere la Chiesa libera dallo Stato e lo Stato libero dalla Chiesa; essa però non e stata interamente attuata nella Costituzione dell'Impero. Questa rende rende la6 Chiesa libera dallo Stato, ma pur troppo non, viceversa, lo Stato libero dalla Chiesa. La piena separazione fra Stato e Chiesa richiede ancor tempo".
Monsignor Hollweck nell'ultima parte della sua lettera in data del 7 corrente, da me già trasmessa all'Eminenza Vostra col mio ossequioso Rapporto N. 13699 in data del 13 corrente, scrive quanto segue: "Anche a me è stato fatto notare che
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(nelle nuove Costituzioni dell'Impero, del Baden, del Württemberg, ecc.) è riconosciuta la completa libertà di coscienza e di fede. Certamente l'individuo è in esse dichiarato libero nelle cose religiose, ma soltanto perché egli possa senza impedimenti voltar le spalle alla religione, ed anzi a tutte le religioni. Quelle disposizioni non hanno il significato e l'intenzione di eliminare qualsiasi violenza in fatto di religione, ma sono piuttosto un invito all'individuo <di>7 liberarsi da ogni religione. Lo stesso pensiero sostennero già i rivoluzionari del 1848, che lo introdussero nei diritti fondamentali del popolo tedesco, e se ne sono potute vedere le conseguenze nella prassi del liberalismo. La Chiesa ed i cattolici non possono attendere da esso alcuna salvezza.
La Chiesa di Stato non esisteva già più da lungo tempo. Essa non costituiva dunque più alcun pericolo e la eliminazione di questo pericolo per l'avvenire non rappresenta quindi nessun guadagno, per il quale valga la pena di sacrificare alcunché. Al contrario il principio della subordinazione della Chiesa alle leggi dello Stato – "nell'ambito del diritto comune" –, accettato anche dai cattolici e dai loro capi e rappresentanti, è un grave errore e un così grande pericolo, in confronto del quale scompaiono affatto tutti gli altri cosidetti [sic] vantaggi, come il diritto di riscuotere imposte, il man-
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tenimento delle facoltà teologiche nelle Università, il riconoscimento della Chiesa come società di diritto pubblico, la libera provvista dei benefici, ecc. Tutto ciò può essere e sarà di fatto cambiato in futuro, e i Vescovi della Germania, i rappresentanti dei cattolici tedeschi si troveranno disarmati di fronte a tale evenienza. Essi hanno acconsentito senza protesta alla massima della sottomissione della Chiesa allo Stato. Voglia Iddio che la Santa Sede salvi il principio ecclesiastico! I cattolici tedeschi hanno posto in salvo la "Chiesa" protestante, ossia il cosidetto [sic] Cristianesimo, se stessi e la loro posizione come professori ben pagati di teologia, ma hanno lasciato in asso la Chiesa. Essa deve salvarsi da se stessa. I cattolici hanno tutto subìto e sono ora perciò lodati dai giuristi e dai teologi protestanti come "lungimiranti" ed "amanti della pace". Ma io divengo amaro. Le esperienze di questi ultimi tempi mi hanno reso tale, perché vengono meno anche coloro, nei quali avevo riposto la mia speranza: i Vescovi ed i teologi. Essi erano chiamati in prima linea a sostenere con ogni forza la causa della Chiesa; ma tutti tacciono e si cerca adesso di far credere al mondo che il "Centro" ha ancora una volta salvato tutto".
Così Monsignor Hollweck. Pur riconoscendo le deficienze e le debolezze del Centro in Germania e pur deplorando i
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difetti teorici e pratici della nuova Costituzione, specialmente per ciò che riguarda la questione scolastica, occorre però non dimenticare che quel partito non ha la maggioranza nell'Assemblea Nazionale, e quindi non può tutto ottenere. Esso almeno per ora ha impedito coi suoi sforzi che si addivenisse in Germania ad un nuovo Kulturkampf, ad una separazione ostile tra i due Poteri, quale si ha in altre Nazioni di Europa, ed ha scongiurato il minacciante pericolo che si emanassero leggi di eccezione contro la Chiesa, di cui anzi sono stati garantiti i beni ed affermata la liberta nella provvista dei suoi offici.
Dopo di ciò, chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
(1)Così, ad esempio, si espresse in proposito il 17 Luglio scorso nell'Assemblea Nazionale di Weimar il deputato democratico Dr. Kahl: "Rimane giuridicamente anche per l'avvenire un diritto di soprintendenza dello Stato (Staatsaufsichtsrecht), una supremazia dello Stato sulla Chiesa? La risposta a questo quesito non si ricava dalla Costituzione dell'Impero; ma poiché l'ultimo capoverso lascia alla legislazione particolare dei singoli Stati l'esecuzione delle norme contenute nell'articolo in discorso, a questi spetta in prima linea di risolverlo. Io ritengo che anche colla nuova Costituzione perdura quella soprintendenza, in quanto è richiesta dal bisogno del mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato. Una tale soprintendenza deriva per necessaria conclusione <correlazione>2 da ciò che le società religiose sono pubbliche corporazioni, da ciò che le prestazioni dello Stato alle medesime ancora rimangono e dovranno essere svincolate, e infine da ciò che conti-
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nua una protezione dello Stato a loro favore. Tutto questo esige dall'altra parte la continuazione di una soprintendenza dello Stato… In quale ambito poi debba essa svolgersi per l'avvenire, potrà essere determinato dalla legislazione dei singoli Stati e dalla scienza del diritto. Io mi rallegro coi miei giovani colleghi nell'insegnamento del diritto ecclesiastico, che scriveranno commenti alla Costituzione, giacché essi troveranno qui un vasto campo per mostrar l'acume del loro ingegno. A me basta ora di affermare in massima che, senza pregiudizio delle ulteriori speciali determinazioni, la soprintendenza dello Stato rimane, in quanto è indispensabile all'interesse dello Stato e deriva dall'essenza dello Stato stesso."
Anche nelle discussioni del Landtag in Bamberga sul progetto della nuova Costituzione bavarese è stata tenacemente affermata dal partito liberale-democratico e socialista e dai Consiglieri ministeriali per <la>3 persistenza di un diritto d'ispezione dello Stato (sebbene non nella forma di una curatela) sull'amministrazione dei beni delle società religiose, corrispondentemente al loro
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carattere di pubbliche corporazioni, ai mezzi finanziari che lo Stato continua a prestare alle medesime ed ai servigi che loro rende soprattutto nella riscossione delle imposte. Ma della nuova Costituzione bavarese tratterò in uno speciale Rapporto.
(1)Il concetto di corporazione di diritto pubblico non risulta chiaro e preciso dalla Costituzione. La Commissione incaricata dell'esame del relativo progetto riconobbe che almeno in Germania non era possibile darne una espressa definizione, perché detto concetto trova la sua determinazione soltanto nel diritto particolare dei singoli Stati; ritenne tuttavia che "ogni corporazione di diritto pubblico deve possedere una speciale importanza per lo Stato e per la vita pubblica e sociale, ed in base a ciò può anche esigere un peculiare riguardo nel diritto pubblico, come, ad esempio, un'apposita protezione della legge penale ed il diritto di riscuotere imposte."
(1)Ho appreso anzi, ad esempio, che qui in Monaco, per espresso desiderio delle Autorità militari, non solo il servizio religioso per le truppe è stato mantenuto, ma anzi il numero dei sacerdoti ad esso addetti è stato aumentato e molti sono i soldati che liberamente lo frequentano.
1Hds. durchgestrichen.
2Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
3Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
4Hds. eingefügt.
5Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
6Hds. gestrichen.
7Hds. eingefügt.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 18. August 1919, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 1033, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/1033. Letzter Zugriff am: 27.11.2024.
Online seit 04.06.2012, letzte Änderung am 20.01.2020.