Dokument-Nr. 408
Pacelli, Eugenio
an Gasparri, Pietro
München, 04. August 1923
Regest
Pacelli übersendet eine Denkschrift vom 21. Juli 1923 samt italienischer Übersetzung, mit welcher der bayerische Kultusminister Matt in Absprache mit Ministerpräsident von Knilling und Finanzminister Krausneck auf Pacellis Noten vom 26. Mai und 16. Juni 1923 betreffend die Verhandlungen um ein Bayernkonkordat antwortet. Zur Denkschrift macht der Nuntius folgende Beobachtungen: Bei Artikel III, § 1 hält er ein weiteres Insistieren auf Änderung für zwecklos und empfiehlt, den Textvorschlag der Regierung unter Betonung des damit gemachten Zugeständnisses anzunehmen, zumal von Regierungsseite hervorgehoben wird, dass in diesem Punkt faktisch keine Divergenzen bestehen. Da der Konkordatstext nicht in lateinischer, sondern in deutscher und italienischer Sprache verabschiedet wird, hält Pacelli es für taktisch klug, die Unterschiede zwischen der deutschen und der lateinischen Fassung von Artikel III, § 2 hinzunehmen, weshalb er sie in seiner Note an den Kultusminister nicht hervorhob. Pacelli ist von den Ausführungen der Denkschrift zu Artikel X und konkret zur Freiwilligkeit verschiedener staatlicher Leistungen nicht überzeugt. Gegen Argumentation und Praxis der Regierung führt er verschiedene Dokumente des 19. Jahrhunderts an und hält die fehlende kirchliche Zustimmung zu diesem Vorgehen fest. Nichtsdestotrotz rät er davon ab, auf die Modifikation der lateinischen Fassung von Artikel XIII, § 1 zu bestehen, da dies die Diskussionen nur verlängert und nicht zum gewünschten Ergebnis führt. Er schlägt stattdessen eine Antwort genereller Art vor, in der der Heilige Stuhl unter Würdigung des Entgegenkommens, das die gegenwärtige bayerische Regierung gegenüber der Kirche zeigt, einerseits klar macht, dass er die Ausführungen der Denkschrift zu diesem Punkt nicht annehmen kann und seinen Standpunkt beibehält. Andererseits empfiehlt Pacelli als Zugeständnis zum Erreichen des Konkordatsabschlusses zu erklären, dass der Heilige Stuhl angesichts der gegenwärtigen Finanzsituation für den Moment auf diesen Punkt nicht weiter insistiert, sich aber das Einfordern seiner Rechte für die Zukunft vorbehält. In Artikel X, § 1 h hält der Nuntius ein Beharren auf die Streichung von "nunc existentibus" für vergeblich. Er rät, dass der Heilige Stuhl zwar generell an dem rechtmäßigen Anspruch der Diözese Speyer auf ein Seminar festhält, sich aber bereit erklärt, die Behandlung des Themas auf einen besseren Zeitpunkt zu verschieben. Hinsichtlich Artikel X, § 2 bittet Pacelli um Weisung, in welcher Form er dem Kultusminister die hier vom Heilige Stuhl gewünschte Einfügung von "et instituta" begründen soll. Mit Blick auf die Einleitung zu Artikel XIII, § 1 verweist er auf seine vorstehenden Ausführungen. Da in der Denkschrift nicht alle Rückmeldungen des Heiligen Stuhls zum Buchstaben b desselben Paragrafen berücksichtigt wurden, legte Matt auf Nachfrage Pacellis mit Datum vom 25. Juli weitere Ausführungen vor, die der Nuntius samt italienischer Übersetzung an Gasparri weiterleitet. Während Pacelli die Darlegung der Denkschrift, dass nur die Ablegung der Reifeprüfung und nicht der Besuch der Kurse gefordert wird, für hinlänglich hält, bittet er Gasparri zu entscheiden, ob auch die nachgereichte Erklärung zur Möglichkeit, die Reifeprüfung auch an nicht vom Staat unterhaltenen, aber staatlich anerkannten Gymnasien abzulegen, als ausreichend anzusehen ist. Bei der in Artikel XIV, § 1 thematisierten Bischofsernennung hat die Regierung den als Maximalkonzession deklarierten Vorschlag des Heiligen Stuhls leider nicht vollständig angenommen, weshalb Pacelli Kultusminister Matt bereits bedeutete, dass dies zu einem Abbruch der Verhandlungen führen kann. Der Nuntius führt aus, dass die Regierung auf die Bischofswahl durch die Kapitel besteht und ihr Insistieren damit begründet, dass der Heilige Stuhl in den Verhandlungen zum Konkordat von 1817 selbst diese Form der Bischofsernennung favorisiert hatte. Der Nuntius weist diese Rechtfertigung mit drei Gegenargumenten zurück und hält es angesichts der vom Heiligen Stuhl für die Auswahl der Bischofskandidanten gewährten Garantien für unverständlich und irrational, dass der Landtag große Schwierigkeiten haben soll, die vom Heiligen Stuhl geforderte Bischofsernennung anzunehmen. Im Konkordatsentwurf der Regierung zeigt sich für Pacelli zudem die seiner Ansicht nach völlig absurde Tendenz, die Bischöfe systematisch aus den Ernennungsprozessen für die Bischofs- und Kanonikatssitze auszuschließen. Die römische Forderung, Kandidatenlisten sowohl von den Kapiteln wie auch von den Bischöfen einreichen zu lassen, ist für den Nuntius im Gegenteil ein gutes Kontrollinstrument, da das Auftauchen eines Kandidaten auf beiden Listen dessen große Wertschätzung belegt. Pacelli hebt hervor, dass der Heilige Stuhl bei Ablehnung dieses Vorschlags von Seiten des Staats diesem mit Recht ein nur geringes Interesse am Abschluss des Konkordats vorwerfen kann. Den Regierungsantrag, auch Vorschlagslisten der Kapitel mit nur zwei Kandidaten zuzulassen, entkräftet Pacelli. Mit Bitte um äußerstes Geheimhaltung berichtet er im Anschluss von einer von ihm verdeckt organisierten Sondierung bei Justizminister Gürtner von der Bayerischen Mittelpartei. Diese zeigte, wie unaufgeregt das Thema der Bischofsernennung in den Kreisen der Partei wahrgenommen wird, da diese die Bischofsernennung als innerkirchliche Angelegenheit betrachtet. Außerdem stellt Pacelli den Vorschlag des Abgeordneten der Bayerischen Volkspartei und Professors für Kirchenrecht Scharnagl zur Entscheidung, demnach die von den Kapiteln und den Bischöfen vorzulegenden Kandidatenlisten nicht alle drei Jahre, sondern bei Vakanz eines Bischofssitzes eingereicht werden sollen. Bei Artikel XIV, § 2 sieht Pacelli zur Annahme der von der Regierung vorgelegten Formulierung keine Alternative und bittet Gasparri darum, auch über die vorgelegte lateinische Fassung des Paragrafen zu entscheiden. Weil die für Artikel XIV, § 3 gewünschte Änderung von der Regierung nicht umgesetzt wurde, bat Pacelli Kultusminister Matt um Erklärung. Die Antwort des Ministers und weiteres Material fügt der Nuntius diesem Schreiben bei und bittet Gasparri um Weisung. Darüber hinaus scheint es ihm unvermeidlich, die Forderungen der Regierung zu den staatlichen Patronat- oder Präsentationsrechten in diesen Artikel aufzunehmen, und bittet um Entscheidung, ob die Erklärungen der Regierung zu diesem Punkt als ausreichend anzusehen sind.Betreff
Trattative per il Concordato colla Baviera
Col mio rispettoso Rapporto N. 27780 ebbi l'onore d'inviare all'Eminenza Vostra Reverendissima, nel testo tedesco e nella traduzione italiana, copia delle Note da me indirizzate in data del 26 Maggio e del 16 Giugno scorso a questo Signor Ministro del Culto


Nel pomeriggio del 23 Luglio p. p. mi è stato rimesso un Foglio in data del 21 s. m., col quale il Sig.
184v
Dr. Matt mi comunicava un Memorandum di
risposta alle due menzionate Note, compilato d'accordo col sunnominato Presidente del
Consiglio e col Sig. Ministro delle Finanze
Art. III § 1
A mio subordinato avviso, ogni ulteriore insistenza in questo argomento, per quanto giustificatissima, non avrebbe alcuna probabilità di successo e non farebbe che prolungare indefinitamente le trattative. Non rimane quindi che accogliere la redazione governativa, pur facendo pesare la concessione, come Vostra Eminenza rilevava nel sullodato Dispaccio. Tale condiscendenza è resa in certo modo alquanto meno gravosa dalla dichiarazione del Memorandum, che cioè "non esiste in questo punto una reale divergenza tra il modo di vedere della S. Sede e quello del Governo".
Art. III § 2
Le differenze fra la traduzione latina ed il testo tedesco (rilevate nell'ossequioso Rapporto N. 26843 del 10 Marzo c. a.) non furono da me particolarmente espres-
185r
se nella Nota al Sig. Ministro del
Culto, dovendosi, secondo la decisione del S. Padre
Per ragioni tattiche occorrerà anche qui, a mio umile parere, tollerare che rimanga l'inciso "salvis iuribus …".
Art. X
La esposizione del Memorandum, in cui si afferma ancora una volta il preteso carattere libero o volontario (freiwillig) di varie prestazioni dello Stato verso la Chiesa, non riesce, a mio umile giudizio, a togliere la forza degli argomenti addotti nella Nota del 16 Giugno. – Il fatto che anche negli altri Stati della Germania non sia stata eseguita la dotazione nei termini prescritti dalle solenni Convenzioni concluse colla S. Sede, prova soltanto che queste venivano trattate dai rispettivi Governi (sit venia verbo) come chiffons de papier. Per ciò, poi, che riguarda più particolarmente la Baviera, l'asserita impossibilità di effettuare la dotazione medesima in bonis fundisque stabilibus, con cui il Memorandum cerca di rispondere alla suddetta Nota, è smentita dai numerosi documenti in essa citati. Mi limiterò qui a riprodurre
185v
il seguente passo del Rapporto N. 458
(15 Giugno 1831)





186r
Alumnatsjahr(1). – Quanto alla
legge del 4 Giugno 1848







186v
dovute dotare anche le parrocchie, che si
sapevano fornite di rendite sufficienti, ed i cui beni si supponevano amministrati, come di
ragione, dai parroci. Del resto (si aggiunge nelle dette Istruzioni) "ad assicurare la
libera amministrazione anche ai parrochi delle rendite della loro parrocchia, serve ancora,
anzi è assolutamente decisivo l'articolo XVII, col quale si dispone che tutti quegli
oggetti, dei quali non si è fatta espressa menzione nel Concordato, debbano essere regolati
secondo la vigente disciplina dalla Chiesa". La S. Sede, da parte sua, non ha mai
approvato, né tanto meno encomiato tale curatela, la quale è stata così lungi dal portare ai
benefici
187r
quindi occorra limitarsi nella risposta a rilevar e, presso
a poco, in genere: che la S. Sede, pur riconoscendo volentieri quanto l'attuale Governo
Art. X § 1 lett. h
Non sembra possibile di insistere sulla soppressione delle parole "nunc existentibus".
Per ciò che concerne il Seminario della diocesi di Spira, potrebbesi rispondere che la S. Sede accondiscende a rinviare a tempo più propizio le trattative su questo punto, ma mantiene anche qui in massima il suo punto di vista, basato sopra un incontrastabile diritto.
187v
Art. X § 2
Prego Vostra Eminenza a volersi degnare di significarmi la risposta che debbo dare al Sig. Ministro circa il senso preciso dell'aggiunta "et instituta" richiesta dalla S. Sede.
Art. XIII § 1 introduzione
La domanda di sostituire la parola ponit colle altre ponendos suscipit cadrebbe dopo quanto si è sopra esposto circa l'art. X.
Art. XIII § 1 lett. b
La dichiarazione del Memorandum sembrami soddisfare alla prima richiesta dalla S. Sede, giacché esprime sufficientemente che si tratta di semplice esame e che non è obbligatoria la frequenza ai corsi. Il Governo aveva invece omesso di dare una esplicita risposta alla seconda domanda, vale a dire "se si tratta di esami presso i Ginnasi di Stato ovvero presso qualsiasi Istituto pareggiato". Avendo però incontrato il Sig. Ministro dal Culto il giorno seguente alla consegna del Memorandum stesso, gli feci notare tale mancanza. Il Dr. Matt rimase sul principio alquanto perplesso, ma poi consentì ad inviarmi una ulteriore dichiarazione al riguardo; ciò che ha fatto in realtà col Foglio
188r
in data del 25 Luglio u. s., di cui parimenti mi onoro
di trasmettere qui unita copia (Allegato III) colla rispettiva traduzione italiana (Allegato IV). Vostra Eminenza giudicherà se le spiegazioni ivi contenute possano essere
considerate come sufficienti.Art. XIV § 1
Sull'argomento della provvista delle Sedi vescovili

Nel Memorandum stesso il Governo bavarese si richiama alle trattative per il Concordato del 1817, durante le quali, esso osserva, la S. Sede chiese il mantenimento a favore dei Capitoli cattedrali del diritto allora comune di elezione alle Sedi vescovili. Non ho bisogno d'intrattenermi su questo punto che fu da me già trattato nell'ossequioso Rapporto N. 26515 del 14 Febbraio c. a. Mi limi-
188v
terò quindi a rilevare 1°.) che al tempo della
conclusione dell'antico Concordato l'elezione capitolare dei Vescovi non era diritto comune
Confesso poi che non riesco a comprendere perché il Landtag dovrebbe avere tanta difficoltà ad accogliere la proposta della S. Sede. Gli ecclesiastici invero da preporsi alle Sedi vescovili debbono essere cittadini tedeschi (art. XIII § 1, lett. a); debbono aver avuto una formazione scientifica tedesca (Ginnasio tedesco; studi filosofico-teologici in un Istituto tedesco, oltre che in Roma – art. XIII § 1 lett. b e c); le liste dei candidati vengono formate dai Capitoli e dall'Episcopato, ambedue tedesco-bavaresi; la S. Sede, prima di procedere alla
189r
nomina definitiva, chiede al Governo se ha obbiezioni di
natura politica. Tutte queste condizioni rappresentano per il Governo ed il Landtag dal
punto di vista politico o della "ragione di Stato" una serie di garanzie, che nulla lasciano
a desiderare. – Incomprensibile è per me altresì la tendenza sistematica di escludere (così
in questo paragrafo, come nel susseguente relativo alle nomine dei Canonici) il più che sia
possibile l'Episcopato, il quale è pure tedesco-bavarese e non si sa in che cosa abbia
demeritato della patria per avere un simile trattamento di sfiducia. – Che anzi la doppia
lista importa un assai utile controllo; qualora il nome di un ecclesiastico si trovasse in
ambedue, ciò costituirebbe una prova della stima generale, di cui esso gode. – L'eventuale
opposizione del Landtag sarebbe quindi del tutto irragionevole, e la S. Sede ben
potrebbe ritorcere l'ingiusta insinuazione mossa contro di Essa nel Memorandum ed affermare
con ogni fondamento che, se il Governo ed il Landtag si rifiutassero di accettare
l'anzidetta proposta, ciò manifesterebbe la loro scarsa volontà di concludere il nuovo
Concordato, massime dopoché la S. Sede stessa la mostrato sugli altri punti tanto
spirito di conciliazione. 189v
Domandai pure al Sig. Dr. Matt per qual motivo il Governo proponeva che i Capitoli potessero presentare una lista anche di soli due nomi, ed egli rispose che ciò era stato posto, perché spesso difficilmente si troverebbe un maggior numero di candidati idonei. Replicai alla mia volta non essere in alcun modo necessario che i candidati stessi siano scelti unicamente tra i membri del Capitolo, anzi nemmeno fra gli ecclesiastici di una sola diocesi; ora non è credibile che in tutta la Baviera non vi siano se non due sacerdoti atti all'Episcopato.
Siccome poi i sunnominati Ministri ed i deputati Held







190r
pitolare gli era completamente indifferente, trattandosi
di affare interno della Chiesa, e che riteneva che anche il suo partito non muoverebbe
ostacoli in questa materia; ha anzi aggiunto che, al posto della S. Sede, egli non
lascerebbe la scelta dei Vescovi ai soli Capitoli. Se tutto ciò è vero, l'argomento, tratto
dalla situazione parlamentare non avrebbe almeno tutta quella forza che si vorrebbe ad esso
attribuire su questo punto. – Supplico ad ogni modo Vostra Eminenza di tenere questa
informazione come strettamente riservata.Mi sia infine lecito di aggiungere che il deputato Sac. Prof. Scharnagl

190v
Art. XIV § 2
Poiché la proposta della S. Sede circa la provvista dei Canonicati doveva essere fatta senza troppo insistervi, parmi che altro non resti se non di accettare il progetto del Governo. – Il Memorandum chiede anche la soppressione delle parole "salva confirmatione", che figuravano nella traduzione latina, ma non nel testo tedesco del controprogetto. Voglia l'Eminenza Vostra degnarsi di manifestarmi la Sua mente anche a questo riguardo.
Art. XIV § 3
Il Memorandum non rispondeva nemmen qui alla proposta della S. Sede di adottare, invece dell'espressione troppo vaga "occasionem praebebit", il metodo in uso nei paesi austriaci



191r
pertanto imploro su tale oggetto le
venerate istruzioni dell'Eminenza Vostra, mi permetto di osservare come la conferma
governativa per i benefici di patronato privato, pretesa già dal Governo bavarese (secondo
che risulta dalle ordinanze del 12 Novembre 1808




Il Governo ha consentito a dichiarare espressamente che la disposizione medesima vale soltanto per i parroci propriamente detti, ad esclusione degli altri ecclesiastici addetti al servizio delle parrocchie, ed in particolar modo dei Vicari parrocchiali, cui si riferisce il can. 458

191v
Quanto alla "forma usitata" del periodo secondo, prego Vostra Eminenza a volersi compiacere di significarmi se la dichiarazione del Governo in proposito possa ritenersi come accettabile.
Dopo di ciò, chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
(1)↑La questione della interpretazione del suddetto articolo V
trovasi ampiamente esposta in una Ponenza della S. Congregazione
degli Affari Ecclesiastisci Straordinari
dell'anno 1865 intitolata: "Vertenza fra il Governo bavarese e il Vescovo di Spira relativamente
alle scuole teologiche di quel Seminario"
.


1↑Hds. gestrichen, vermutlich vom Sender.
2↑Von Fol. 187v "La
dichiarazione del Memorandum" bis "la sua condiscendenza" hds. am linken Seitenrand von
unbekannter Hand angestrichen, vermutlich vom Empfänger.