TEI-P5
                        
                            Dokument-Nr. 4131
                         
                        
                        
                             
                        
                             
                        Eminenza Reverendissima, 
Finalmente, dopo ripetute e vive insistenze da me fatte a nome della Santa Sede, sia presso il Signor Ministro-Presidente ,
        come presso il Signor Matt
,
        come presso il Signor Matt , Ministro del Culto, ed i Consiglieri
        Ministeriali incaricati dell'affare, mi è giunta la mattina del 2 corrente una lettera
        del sullodato Signor Ministro del Culto da Gotteszell (ove egli si trovava in congedo
        estivo) in data del 26 Agosto 1920, relativa alle trattative per il
            Concordato bavarese
, Ministro del Culto, ed i Consiglieri
        Ministeriali incaricati dell'affare, mi è giunta la mattina del 2 corrente una lettera
        del sullodato Signor Ministro del Culto da Gotteszell (ove egli si trovava in congedo
        estivo) in data del 26 Agosto 1920, relativa alle trattative per il
            Concordato bavarese e della quale ho l'onore di qui accludere copia all'Eminenza
        Vostra Reverendissima (Allegato I).
 e della quale ho l'onore di qui accludere copia all'Eminenza
        Vostra Reverendissima (Allegato I).
Con essa il Signor Matt mi significa le sue vedute "personali e non impegnative" circa i noti punti da me comunicati al Governo bavarese fin dal 4 Febbraio del corrente anno (cfr. Rapporto Nr. 15640 del 22 Gennaio 1920 e Nr. 15788 del
 fin dal 4 Febbraio del corrente anno (cfr. Rapporto Nr. 15640 del 22 Gennaio 1920 e Nr. 15788 del  e dalla legislazione dell'Impero
        stesso, deve rimanere nei limiti fissati da queste ed evitare quindi qualsiasi formula od
        espressione non compatibile colle medesime. La nuova Convenzione dovrebbe inoltre
        comprendere unicamente materie di tal natura e regolarle in forma e misura tali, da evitare
        ulteriori discussioni nel Landtag circa i singoli punti e da renderne invece possibile
        l'accettazione globale; solo così si può sperare che essa abbia una lunga durata. Il Signor
        Matt ritiene pure raccomandabile di non includere nel Concordato punti, i quali sono già
        stati regolati nella Costituzione del Reich od almeno di introdurveli in una forma
        completamente corrispondente a quella della Costituzione medesima. Finché, invero, la
        Costituzione e la legislazione del Reich rimarranno in vigore, la Chiesa cattolica ne godrà
        i vantaggi indipendentemente dal fatto se le relative disposizioni sono ripetute o meno nel
        nuovo Concordato. Qualora invece gli avversari riuscissero ad ottenere una maggioranza, vi
 e dalla legislazione dell'Impero
        stesso, deve rimanere nei limiti fissati da queste ed evitare quindi qualsiasi formula od
        espressione non compatibile colle medesime. La nuova Convenzione dovrebbe inoltre
        comprendere unicamente materie di tal natura e regolarle in forma e misura tali, da evitare
        ulteriori discussioni nel Landtag circa i singoli punti e da renderne invece possibile
        l'accettazione globale; solo così si può sperare che essa abbia una lunga durata. Il Signor
        Matt ritiene pure raccomandabile di non includere nel Concordato punti, i quali sono già
        stati regolati nella Costituzione del Reich od almeno di introdurveli in una forma
        completamente corrispondente a quella della Costituzione medesima. Finché, invero, la
        Costituzione e la legislazione del Reich rimarranno in vigore, la Chiesa cattolica ne godrà
        i vantaggi indipendentemente dal fatto se le relative disposizioni sono ripetute o meno nel
        nuovo Concordato. Qualora invece gli avversari riuscissero ad ottenere una maggioranza, vi
         ), che altrimenti sarebbero rimaste nel possesso indisturbato
        della Chiesa cattolica, dei suoi istituti e dei suoi membri. – Ispirandosi a queste ed a
        simili considerazioni, ed astenendosi per ora dal formulare le controproposte ed i desideri
        dello Stato, il Sig. Ministro ha consegnato in un apposito Promemoria le sue osservazioni
        intorno ai succitati punti del 4 Febbraio 1920, delle quali mi ha inviato la prima
        parte (relativa ai primi cinque punti), promettendo di rimettermi il resto quanto prima.
        Vostra Eminenza troverà copia del menzionato Promemoria nell'Allegato II.
), che altrimenti sarebbero rimaste nel possesso indisturbato
        della Chiesa cattolica, dei suoi istituti e dei suoi membri. – Ispirandosi a queste ed a
        simili considerazioni, ed astenendosi per ora dal formulare le controproposte ed i desideri
        dello Stato, il Sig. Ministro ha consegnato in un apposito Promemoria le sue osservazioni
        intorno ai succitati punti del 4 Febbraio 1920, delle quali mi ha inviato la prima
        parte (relativa ai primi cinque punti), promettendo di rimettermi il resto quanto prima.
        Vostra Eminenza troverà copia del menzionato Promemoria nell'Allegato II.
Prima, tuttavia, di passare all'esame del medesimo mi sia permesso di osservare subordinatamente circa la surriferita lettera del Sig. Matt quanto segue:
1.) Sebbene senza dubbio anche una Convenzione concordataria sia esposta alle ingiuste violazioni di Governi
2.) Ma inoltre la S. Sede ha diritto di chiedere per la Baviera ancor più di quel che contenga la Costituzione del Reich. In primo luogo, infatti, potrebbe Essa affermare che il Concordato prevale alla stessa Costituzione a norma dei principi del diritto internazionale ricordati nell'articolo IV della medesima, ed esigere quindi la piena conservazione ed
        osservanza degli ampii diritti riconosciutile nel Concordato del
            1817
 della medesima, ed esigere quindi la piena conservazione ed
        osservanza degli ampii diritti riconosciutile nel Concordato del
            1817 . Ma, pur ammettendo, come asserisce il Sig. Matt, che la Baviera, facendo
        parte del Reich, si trova vincolata dalla Costituzione e dalla legislazione germanica,
        rimane tuttavia sempre vero che molte disposizioni, a cui la Chiesa ha diritto, anche perché
        comprese nell'antico Concordato, possono senza difficoltà
. Ma, pur ammettendo, come asserisce il Sig. Matt, che la Baviera, facendo
        parte del Reich, si trova vincolata dalla Costituzione e dalla legislazione germanica,
        rimane tuttavia sempre vero che molte disposizioni, a cui la Chiesa ha diritto, anche perché
        comprese nell'antico Concordato, possono senza difficoltà 
Se questi principi non venissero riconosciuti ed attuati dal Governo bavarese, non vedo in verità quale profitto ritrarrebbe la S. Sede dalla conclusione di un nuovo Concordato. Meglio varrebbe, a mio umile avviso, di rinunciarvi e di riprendere la piena libertà, facendo naturalmente ricadere sul Governo la responsabilità delle gravi conseguenze, che ne deriverebbero allo Stato stesso, ad esempio (come accennai già nella mia Nota al Sig. Hoffmann , allora Presidente del Consiglio dei Ministri, in data del
        9 Marzo scorso), per ciò che riguarda la questione dei cambiamenti dei confini
        diocesani, che potessero venire richiesti dall'Intesa
, allora Presidente del Consiglio dei Ministri, in data del
        9 Marzo scorso), per ciò che riguarda la questione dei cambiamenti dei confini
        diocesani, che potessero venire richiesti dall'Intesa . Ai buoni
        cattolici, intensificando la loro azione secondo le direttive della S. Sede e
        dell'Episcopato, rimarrebbe il compito non solo di tutelare le libertà ed i vantaggi
        accordati già dalla Costituzione, ma altresì di migliorare ancor più, in quanto è possibile,
        le condizioni del-
. Ai buoni
        cattolici, intensificando la loro azione secondo le direttive della S. Sede e
        dell'Episcopato, rimarrebbe il compito non solo di tutelare le libertà ed i vantaggi
        accordati già dalla Costituzione, ma altresì di migliorare ancor più, in quanto è possibile,
        le condizioni del-
Il primo dei suddetti punti, come Vostra Eminenza ricorderà senza dubbio, era così concepito: "Alla Chiesa spetta il diritto di piena e libera provvista di tutti gli uffici ecclesiastici senza cooperazione dello Stato o dei Comuni. Il patronato privato rimane nei limiti delle prescrizioni del diritto
        canonico".
 privato rimane nei limiti delle prescrizioni del diritto
        canonico".
Il Sig. Matt osserva che la prima parte di questo punto non riproduce in modo strettamente letterale la corrispondente disposizione dell'articolo 137 capoverso 3 della Costituzione del Reich; tuttavia non
        avrebbe contro di essa da sollevare obbiezioni. Ciò nondimeno lo Stato bavarese ha notevole
        interesse a che non siano nominate ai più importanti uffici ecclesiastici, particolarmente
        alle Sedi vescovili, persone, da cui possa temersi qualche pregiudizio agli interessi dello
        Stato medesimo, quali sarebbero, ad esempio, uno straniero od un soggetto politicamente
 della Costituzione del Reich; tuttavia non
        avrebbe contro di essa da sollevare obbiezioni. Ciò nondimeno lo Stato bavarese ha notevole
        interesse a che non siano nominate ai più importanti uffici ecclesiastici, particolarmente
        alle Sedi vescovili, persone, da cui possa temersi qualche pregiudizio agli interessi dello
        Stato medesimo, quali sarebbero, ad esempio, uno straniero od un soggetto politicamente
        
A questo riguardo sembrami subordinatamente che non sarebbe forse da escludersi qualche concessione simile a quella contenuta, ad esempio, nell'articolo quarto del Concordato colla Serbia
 del Concordato colla Serbia del 24 Giugno 1914, a condizione però (come si è
        già sopra accennato) che il Governo consenta da parte sua ad accordare in corrispettivo alla
        Chiesa altri considerevoli vantaggi5 non
 del 24 Giugno 1914, a condizione però (come si è
        già sopra accennato) che il Governo consenta da parte sua ad accordare in corrispettivo alla
        Chiesa altri considerevoli vantaggi5 non contenuti <compresi>6 nella Costituzione del Reich. Sarebbe
        infatti assurdo che la S. Sede accettasse una limitazione qualsiasi della sua libertà
        in materia così importante per lo stesso Governo, senza averne una proporzionata
        utilità.
Quanto alla seconda parte il Signor Ministro del Culto osserva che il nuovo Codex iuris canonici , cui si allude colla frase "nei limiti delle
        prescrizioni del diritto canonico", esclude i non cattolici dall'uso del giuspatronato
        privato (can. 1448
, cui si allude colla frase "nei limiti delle
        prescrizioni del diritto canonico", esclude i non cattolici dall'uso del giuspatronato
        privato (can. 1448 , 1453
, 1453 paragrafo 1 e
            1456
 paragrafo 1 e
            1456 ), mentre finora in Germania ed in Baviera sono ammessi ad
        esercitarlo anche non cattolici, appar-
), mentre finora in Germania ed in Baviera sono ammessi ad
        esercitarlo anche non cattolici, appar-
Il Sig. Ministro passa poi ad esaminare insieme, perché fra di loro connessi, i punti II, III, IV (parte seconda) e V. Essi sono del seguente tenore:7
"II. Per la nomina dei professori delle Facoltà teologiche nelle Università è necessario il previo consenso del Vescovo diocesano. Inoltre, per riguardo agli studenti di filosofia, i quali intendono di dedicarsi poi allo studio della teologia, vi dovranno essere nella Facoltà filosofica di ambedue le Università di Monaco e di Würzburg almeno un professore di filosofia ed uno di storia di sicura dottrina cattolica a giudizio del Vescovo.
III. I professori dei Licei sono nominati dal Governo su
        proposta del Vescovo diocesano. Nel loro ordinamento interno i Licei medesimi dipendono dal
        Vescovo.
 sono nominati dal Governo su
        proposta del Vescovo diocesano. Nel loro ordinamento interno i Licei medesimi dipendono dal
        Vescovo. 
IV. …I maestri di religione (nelle scuole medie) sono nominati su proposta del Vescovo dal Governo, il quale provvede i mezzi finanziari necessari.
V. I professori delle Facoltà teologiche o dei Licei ed i maestri di religione, i quali dal Vescovo diocesano fossero giudicati incapaci od inadatti a proseguire il loro insegnamento per ragioni di dottrina o di condotta morale, saranno rimossi dal loro ufficio".
Il promemoria comincia col notare che il Concordato del 1817 non conteneva disposizioni relativamente alle materie contemplate nei punti surriferiti. Tuttavia lo Stato sinora è stato solito per propria spontanea volontà di chiedere al Vescovo diocesano, in occasione della provvista degli uffici in questione, se avesse eventualmente delle obbiezioni contro i rispettivi candidati. Ora invece, secondo i punti in discorso, dovrebbe introdursi come legge in Baviera nel primo caso (nomina dei professori delle Facoltà teologiche <nelle Università> 8 ) il diritto di consenso, e negli altri due
        (nomina dei professori dei Licei e dei maestri di religione nelle scuole medie) il diritto
        di proposta da parte del Vescovo diocesano. Tali richieste (continua il Signor Ministro)
        verrebbero a toccare il diritto di proposta spettante
8 ) il diritto di consenso, e negli altri due
        (nomina dei professori dei Licei e dei maestri di religione nelle scuole medie) il diritto
        di proposta da parte del Vescovo diocesano. Tali richieste (continua il Signor Ministro)
        verrebbero a toccare il diritto di proposta spettante 
In particolare il Sig. Ministro osserva:
a) Circa il metodo seguito finora relativamente alla nomina dei professori nelle Facoltà teologiche delle Università di Monaco e di Würzburg
 e di Würzburg è da ricordare la decisione ministeriale del 28 Marzo 1889
 è da ricordare la decisione ministeriale del 28 Marzo 1889 , in cui si assicura che in
        occasione di dette nomine dovrà richiedersi, oltre il parere
, in cui si assicura che in
        occasione di dette nomine dovrà richiedersi, oltre il parere
        
b) Per ciò che riguarda le cattedre di filosofia e di storia da affidarsi a professori di dottrina cattolica nelle Università di Monaco e di Würzburg, servono attualmente di norma la decisione del Landtag del 28 Aprile 1872 parag. 28
parag. 28 e le discussioni del Landtag medesimo negli anni
        1882-1886. Finché ivi rimarrà una maggioranza favorevole alla Chiesa cattolica, gli
        interessi di questa a tale riguardo appariscono tutelati. Se invece essa venisse a mancare,
        allora un Landtag meno ben disposto verso la Chiesa potrebbe sempre render vana anche una
        disposizione concordataria, negando i fondi per le cattedre suddette.
 e le discussioni del Landtag medesimo negli anni
        1882-1886. Finché ivi rimarrà una maggioranza favorevole alla Chiesa cattolica, gli
        interessi di questa a tale riguardo appariscono tutelati. Se invece essa venisse a mancare,
        allora un Landtag meno ben disposto verso la Chiesa potrebbe sempre render vana anche una
        disposizione concordataria, negando i fondi per le cattedre suddette.
c) Circa la nomina dei professori dei Licei vale la
La frase della parte seconda del punto III "innerer Betrieb" (ordinamento interno) avrebbe bisogno di una retta interpretazione. La espressione del Concordato del 1817 articolo V "horum seminariorum
            ordinatio", che fu tradotta "innere Einrichtung" ha portato in passato a
        discrepanze di opinioni circa i limiti delle facoltà dello Stato.
 "horum seminariorum
            ordinatio", che fu tradotta "innere Einrichtung" ha portato in passato a
        discrepanze di opinioni circa i limiti delle facoltà dello Stato.
Sebbene, però, i Licei siano amministrati come Istituti dello Stato, tuttavia le Autorità ecclesiastiche erano e sono pienamente autorizzate a far valere le loro osservazioni presso il Governo, il quale ha tenuto sempre nel debito conto i loro desideri.
Se i Licei debbono mantenere il loro carattere di Istituti dello Stato, sussistono gravi difficoltà contro la concessione alla Chiesa cattolica di così larghi poteri, quali
d) Quanto ai maestri di religione nelle scuole medie (chiamate ufficialmente col nome di "höhere Lehranstalten"), la scelta dei medesimi, – la quale deve cadere fra i sacerdoti muniti della missio canonica , – se si tratta di Istituti non governativi, spetta a coloro, cui gl'Istituti stessi
        appartengono (Comuni, Fondazioni, Ordini o Congregazioni religiose, persone private, ecc.)
        od ai loro rappresentanti. Lo Stato esercita un controllo sulla idoneità del prescelto per
        l'esercizio del suo ufficio. Il Vescovo diocesano viene richiesto se abbia eccezioni da
        opporre al riguardo.
, – se si tratta di Istituti non governativi, spetta a coloro, cui gl'Istituti stessi
        appartengono (Comuni, Fondazioni, Ordini o Congregazioni religiose, persone private, ecc.)
        od ai loro rappresentanti. Lo Stato esercita un controllo sulla idoneità del prescelto per
        l'esercizio del suo ufficio. Il Vescovo diocesano viene richiesto se abbia eccezioni da
        opporre al riguardo.
Se si tratta invece di Istituti dello Stato, la creazione di posti di maestri di religione nei medesimi e la fissazione dei relativi stipendi sono di competenza del Landtag. La scelta fra i concorrenti a detti posti spetta in ogni caso, previa intesa col Vescovo diocesano – al Governo, il quale, sebbene possa per se eleggere liberamente fra tutti gli idonei, tuttavia in pratica ha naturalmente di regola riguardo nella sua decisione al diverso grado di idoneità ed ai meriti dei concorrenti. I maestri di religione negli Istituti in discorso sono funzionari dello Stato; la loro nomina deve quindi essa pure esser riservata allo Stato, il che non impedisce la menzionata previa intesa col Vescovo, rispondente alla natura stessa
Se venisse accordato alla Chiesa cattolica il richiesto diritto di proposta per i maestri di religione negli Istituti dello Stato, dovrebbe concedersi egualmente alle altre società religiose riconosciute come pubbliche corporazioni. – Ma contro tale concessione esistono difficoltà di massima a causa del carattere governativo degli Istituti in questione.
e) Non si vuole in alcun modo disconoscere la gravità delle considerazioni, che hanno dato motivo al quinto punto.
Si può tuttavia notare che il diritto sinora vigente in Baviera permette già in simili casi l'intervento dello Stato in via amministrativa, salvi naturalmente i diritti acquisiti dal professore secondo i regolamenti concernenti i pubblici funzionari. Questa tutela dei iura quaesita dovrebbe rimanere intatta, anche qualora fosse in qualche modo possibile di includere il punto in discorso nella nuova Convenzione.
Il Signor Matt, ciò nondimeno, non può omettere di osservare che il solo tentativo di fissare tale materia in una legge concordata solleverebbe certamente nella pubblica opinione viva agitazione e provocherebbe nel Landtag violenti
Fin qui il Signor Matt. La sua esposizione contiene non poche affermazioni, le quali richiedono alcuni schiarimenti.
1.) Il Sig. Ministro del Culto asserisce in principio del suo Promemoria che il Concordato del 1817 non contiene disposizioni relativamente ai punti in discorso. È bensì vero che in esso non si parla né delle Facoltà teologiche <nelle Università>9 né dei Licei; ma la spiegazione di tale omissione si trova in ciò che il Governo bavarese, malgrado le rimostranze dell'Episcopato (cfr. Memorandum del 20 Ottobre 1850 ), non eseguì l'obbligo derivantegli dall'articolo V del Concordato
        medesimo, di fornire cioè alla Chiesa i fondi per erigere nei Seminari stessi le scuole
        destinate alla formazione del chierici, conformemente a quando ebbi ad esporre ampiamente
        nel mio rispettoso Rapporto Nr. 14583 del 30 Ottobre 1919.
        La Santa Sede ha quindi, anche in base al Concordato, diritto di
        recla-
), non eseguì l'obbligo derivantegli dall'articolo V del Concordato
        medesimo, di fornire cioè alla Chiesa i fondi per erigere nei Seminari stessi le scuole
        destinate alla formazione del chierici, conformemente a quando ebbi ad esporre ampiamente
        nel mio rispettoso Rapporto Nr. 14583 del 30 Ottobre 1919.
        La Santa Sede ha quindi, anche in base al Concordato, diritto di
        recla-
2.) È inesatto che i Licei siano semplicemente Istituti dello Stato "per la istruzione generale", giacché, quantunque anche studenti laici e studentesse ne frequentino il corso filosofico, tuttavia essi sono, massime per ciò che concerne il corso teologico, destinati principalmente alla formazione scientifica degli ecclesiastici, come risulta dal § 31 dei relativi Statuti ; ed è appunto perciò che, sebbene
        non si trovino, in quanto Istituti governativi, sotto la dipendenza dei Vescovi, nondimeno
        questi hanno esercitato finora su di essi una più o meno larga influenza.
; ed è appunto perciò che, sebbene
        non si trovino, in quanto Istituti governativi, sotto la dipendenza dei Vescovi, nondimeno
        questi hanno esercitato finora su di essi una più o meno larga influenza.
3.) Non si può negare che le Università bavaresi hanno goduto sinora una assai più larga indipendenza delle prussiane, e ciò spiega il timore del Sig. Ministro, che cioè il solo tentativo di fissare in una legge concordata il punto relativo alla rimozione dei professori, i quali siano incapaci od inadatti a proseguire il loro insegnamento per ragioni di dottrina o di condotta morale, possa sollevare violente agitazioni. Tuttavia non sarà inutile ricordare come una simile disposizione si trova non soltanto negli Statuti delle
        Università di Bonn
 si trova non soltanto negli Statuti delle
        Università di Bonn e di Münster
 e di Münster , ma altresì
        nella Convenzione
, ma altresì
        nella Convenzione per la Facoltà teologica di
            Strasburgo
 per la Facoltà teologica di
            Strasburgo del 5 Dicembre 1902.
 del 5 Dicembre 1902.
4.) Il Sig. Matt sembra un po' ottimista, allorché , che
        tante difficoltà procurò alla Santa Sede ed a questa Nunziatura
, che
        tante difficoltà procurò alla Santa Sede ed a questa Nunziatura negli anni 1908-1918, basterà ricordare come anche attualmente continuano ad insegnare il
            Merkle
        negli anni 1908-1918, basterà ricordare come anche attualmente continuano ad insegnare il
            Merkle e l'Hehn
 e l'Hehn a Würzburg, l'Holzhey
 a Würzburg, l'Holzhey a Frisinga, l'Happel
 a Frisinga, l'Happel a Passau, –
        professori non incensurabili –, per dimostrare la fondatezza delle preoccupazioni della
        Santa Sede al riguardo.
 a Passau, –
        professori non incensurabili –, per dimostrare la fondatezza delle preoccupazioni della
        Santa Sede al riguardo.
5.) La necessità di sufficienti garanzie apparisce anzi tanto più impellente ora, dopo i recenti sconvolgimenti politici. Mentre infatti l'antico regime con un Monarca cattolico costituiva in proposito per la Chiesa un motivo di relativa sicurezza, lo stesso non può dirsi col presente ordinamento dello Stato, il quale rende sempre possibile il ritorno di Ministri del Culto ostili alla Chiesa. Che cosa od apostata. È vero che in simili contingenze il Vescovo può rimediare vietando ai chierici
        di frequentarne le lezioni, ma è chiaro come ciò non possa farsi se non in casi estremi e
        sia motivo di disordini e di conflitti.
        od apostata. È vero che in simili contingenze il Vescovo può rimediare vietando ai chierici
        di frequentarne le lezioni, ma è chiaro come ciò non possa farsi se non in casi estremi e
        sia motivo di disordini e di conflitti.
6.) Siccome, tuttavia, malgrado le suesposte osservazioni, i timori e le difficoltà esposte dal Signor Matt, personaggio di profondi e notori sentimenti cattolici, non mancano di serio fondamento, occorrerà, a mio umile parere, di escogitare, come ebbi già ad osservare subordinatamente nel mio ossequioso Rapporto Nr. 17406 del 19 Luglio scorso, formule caute e ponderate, che, pur salvando la sostanza della cosa,
A tal fine ho preparato la seguente nuova redazione, la quale ho speranza, anche dopo un colloquio avuto stamane col Signor Ministro del Culto, che possa venire accettata senza troppe difficoltà:
"La nomina o l'ammissione dei professori o dei docenti nelle Facoltà teologiche delle Università o nei Licei, come pure dei maestri di religione nelle scuole superiori, avrà luogo da parte dello Stato soltanto se i relativi candidati abbiano ottenuto dal competente Vescovo diocesano la canonica approvazione.
Se ad alcuno dei suddetti insegnanti è revocata dal Vescovo diocesano la concessa approvazione per motivi di dottrina o di condotta morale in base ad un procedimento canonico in via penale od amministrativa, il Governo lo esonererà dal suo ufficio.
Il programma degli studi e l'insegnamento nelle Facoltà teologiche <delle Università>11 e nei Licei debbono essere ordinati in modo corrispondente alle prescrizioni del diritto canonico ed ai bisogni dei candidati allo stato ecclesiastico. Il Vescovo ha diritto di assicurarsene in maniera opportuna.
Nelle Facoltà filosofiche di ambedue le Università di Monaco e di Würzburg vi dovranno essere almeno un professore di filosofia ed uno di storia di dottrina cattolica a giudizio dell'Ordinario".
Nel primo capoverso è evitata la parola "consenso" (Zustimmung) del Vescovo per la nomina dei professori delle Facoltà teologiche nelle Università e si rinunzia alla innovazione implicante la proposta diretta da parte del Vescovo medesimo per i professori dei Licei e per i maestri di religione nelle scuole superiori. Si stabilisce tuttavia che l'approvazione canonica dell'Ordinario (cfr. can. 1381 § 3 : "Eisdem (Ordinariis
        locorum) ius est approbandi religionis magistros") [sic] costituisca una condizione
        indispensabile per le nomine suddette da parte dello Stato; in tal guisa il Vescovo può
        sempre impedirle, negando l'approvazione. Ciò equivale in sostanza al diritto di
        consenso.
: "Eisdem (Ordinariis
        locorum) ius est approbandi religionis magistros") [sic] costituisca una condizione
        indispensabile per le nomine suddette da parte dello Stato; in tal guisa il Vescovo può
        sempre impedirle, negando l'approvazione. Ciò equivale in sostanza al diritto di
        consenso.
Il secondo capoverso concernente la rimozione dei professori è correlativo al precedente. Come la concessione dell'approvazione canonica è condizione per la nomina, così la revoca della medesima deve avere per conseguenza l'allontanamento dell'insegnante. Pur troppo, come dimostrò il caso Schnitzer e trovasi pure accennato nel Promemoria del Sig. Matt, è impossibile d'impedire che l'insegnante me- e seg.) ovvero in via semplicemente
        amministrativa, per la quale non è prescritto un certus procedendi modus, sebbene il
        relativo decreto non possa essere emanato se non ex iusta causa, naturali
            aequitate servata, e salvo il diritto di ricorso in devolutivo alla
        S. Sede (can. 192 § 3
 e seg.) ovvero in via semplicemente
        amministrativa, per la quale non è prescritto un certus procedendi modus, sebbene il
        relativo decreto non possa essere emanato se non ex iusta causa, naturali
            aequitate servata, e salvo il diritto di ricorso in devolutivo alla
        S. Sede (can. 192 § 3 ).
).
Il capoverso terzo tende ad assicurare che il programma degli studi e l'insegnamento nelle Facoltà teologiche delle Università e nei Licei sia ordinato in modo corrispondente alle prescrizioni canoniche ed ai bisogni dei candidati al sacerdozio, e riconosce, pur in termini necessariamente moderati, al Vescovo il diritto di intervenire al riguardo.
Il capoverso quarto riproduce la seconda parte del punto II della precedente redazione e fissa stabilmente nel Concordato stesso la decisione del Landtag citata dal Sig.
Da quanto sono venuto rispettosamente esponendo circa i suindicati punti apparisce già chiaramente come gravi siano le difficoltà che presenta la conclusione del Concordato bavarese, tanto più che esse non faranno difetto neppure per gli altri punti, massime in ciò che si riferisce alla questione della scuola, dati i principi stabiliti al riguardo dalla Costituzione del Reich ed i propositi manifestati nella recente Conferenza di Berlino (11-18 Giugno 1920).
                            Ad ogni modo In attesa <pertanto>12 delle venerate istruzioni, che l'Eminenza Vostra vorrà degnarsi
        d'impartirmi, m'inchino 
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico 
                        71r, hds. über dem Briefkopf: "Sommario I / Rapporto di Mons. Pacelli / n. 17896 in data
        11 settembre 1920". 
                        
                             
                        
                             
                        Online seit 14.01.2013, letzte Änderung am 20.01.2020. 
                    
    Dokument-Nr. 4131
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
 an Gasparri, Pietro
München, 11. September 19203
                            
                        Regest
Pacelli übermittelt Gasparri das Schreiben und die dazugehörige Denkschrift des bayerischen Kultusministers Franz Matt vom 26. August 1920 zu den Konkordatsverhandlungen, in denen dieser seine persönliche Meinung in Bezug auf die notwendige Kompatibilität des zukünftigen Konkordats mit der Weimarer Reichsverfassung und die vom Nuntius vorgeschlagenen ersten fünf Punkte der sogenannten Pacelli-Punktation II vom 4. Februar 1920 darlegt. Im Gegensatz zu Matt hält Pacelli die Wiedergabe von kirchengünstigen Bestimmungen der Weimarer Reichsverfassung im zukünftigen Konkordat für vorteilhaft, weil eine neue Regierung die Verfassung einseitig ändern könnte, während ein Konkordat als bilaterale Vereinbarung voraussichtlich länger Bestand haben werde. Überdies habe der Heilige Stuhl sogar das Recht, mehr zu verlangen als das, was die Reichsverfassung zusichert, dahingehend dass viele im Konkordat mit Bayern von 1817 enthaltene Vorschriften in das neue umgesetzt werden sollten, weil es sich um Normen handele, die ausschließlich "praeter legem" und nicht "contra legem" zu betrachten seien. Sollte die bayerische Regierung darauf nicht eingehen, sieht Pacelli keinen Vorteil für die katholische Kirche aus einem Konkordat mit Bayern, weshalb er dann dafür plädieren würde, auf ein solches zu verzichten und der Regierung die Verantwortung für die Konsequenzen zuzuschreiben, so zum Beispiel mit Blick auf die von der Entente geforderte Änderung der Diözesangrenzen. Pacelli geht allerdings nicht davon aus, dass es so weit kommen werde, und hält den Abschluss eines Konkordats wegen der guten Absichten des bayerischen Ministerpräsidenten Gustav Ritter von Kahr und Matts für wahrscheinlich. Bezüglich des ersten Punktes der sogenannten Pacelli-Punktation II über das freie Besetzungsrecht der Kirchenämter und der entsprechenden Anmerkungen Matts schlägt der Nuntius mit Blick auf die Besetzung der Bischofsstühle eine ähnliche Konzession wie in Artikel 4 des Konkordats mit Serbien vom 24. Juni 1914 vor, wofür die Regierung ihrerseits bedeutende Zugeständnisse zu machen habe. Die Punkte 2 bis 5 der Pacelli-Punktation II über die Ernennung von Professoren und Lehrpersonal an Universitäten, Lyzeen, Schulen und katholisch-theologischen Fakultäten waren im Konkordat von 1817 nicht enthalten und stellen für Matt schwerwiegende Forderungen dar. Pacelli bezieht zu den jeweiligen Anmerkungen des Kultusministers Stellung. Zwar seien die Katholisch-Theologischen Fakultäten an Universitäten und die Lyzeen tatsächlich nicht im Konkordat von 1817 genannt, was allerdings daran läge, dass Artikel V desselben von der bayerischen Regierung nicht eingehalten worden sei. Es sei außerdem nicht korrekt, dass die Lyzeen in Bayern staatliche Anstalten für die allgemeine Bildung darstellen, weil diese hauptsächlich der Ausbildung katholischer Geistlicher dienen. Den Einwänden des Kultusministers gegen die widerrufliche Missio canonica von Professoren und Lehrern hält Pacelli entgegen, dass diese bereits in den Statuten der Universitäten Bonn und Münster sowie in der Konvention betreffend die Errichtung einer katholisch-theologischen Fakultät an der Kaiser-Wilhelms-Universität in Straßburg vorhanden ist. Die Behauptung Matts, dass in der Vergangenheit keine Probleme in Bezug auf die Professoren aufgetreten seien, bezeichnet Pacelli als zu optimistisch. Es gebe nämlich schmerzliche Ausnahmen und er erinnert an Joseph Schnitzer, Sebastian Merkle, Johannes Hehn, Karl Holzhey und Otto Happel. Laut Pacelli sind in dieser Frage Garantien für die katholische Kirche dringender den je, denn während ein katholischer Monarch eine gewisse Sicherheit versprochen habe, sei dies gegenwärtig in der Demokratie anders. So sei es einem kirchenfeindlichen Kultusminister nach der Ministerial-Entschließung vom 28. März 1889 möglich gewesen, zum Beispiel einen Modernisten oder einen abtrünnigen Priester zum Professor zu ernennen, da er den Bischof lediglich anhören müsse, aber nicht seine Zustimmung benötige. Trotz der dargelegten Punkte spricht Pacelli den Äußerungen des guten Katholiken Matt eine ernsthafte Berechtigung zu. Der Nuntius wiederholt die Notwendigkeit, wohlbedachte Formulierungen für das zukünftige Konkordat zu finden, damit es im Landtag nicht zu Fall gebracht werde. Daher erarbeitete er eine neue Fassung des vorgeschlagenen Punktes über die Ernennung beziehungsweise Enthebung von Professoren. Bei den Änderungen in Absatz 1 und 2 sei der Hinweis auf die bischöfliche Zustimmung ausgelassen und lediglich die kanonische Genehmigung genannt, was letztendlich dem Zustimmungsrecht entspreche. Die Enthebung würde außerdem nur infolge eines Straf- oder Verwaltungsverfahrens gültig sein. Das Studienprogramm theologischer Fakultäten beziehungsweise Lyzeen müsse den kanonischen Vorschriften entsprechen und in den Universitäten München und Würzburg müsse es zumindest jeweils einen Professor für Philosophie und einen für Geschichte geben, die die katholische Lehre überzeugt und treu befolgen und vom Bischof ausgesucht werden. Der Nuntius hebt die Schwierigkeiten der Verhandlungen über das neue Konkordat hervor und bittet Gasparri um Weisungen.Betreff
Trattative per il Concordato bavarese4
                            
                        Finalmente, dopo ripetute e vive insistenze da me fatte a nome della Santa Sede, sia presso il Signor Ministro-Presidente
 ,
        come presso il Signor Matt
,
        come presso il Signor Matt , Ministro del Culto, ed i Consiglieri
        Ministeriali incaricati dell'affare, mi è giunta la mattina del 2 corrente una lettera
        del sullodato Signor Ministro del Culto da Gotteszell (ove egli si trovava in congedo
        estivo) in data del 26 Agosto 1920, relativa alle trattative per il
            Concordato bavarese
, Ministro del Culto, ed i Consiglieri
        Ministeriali incaricati dell'affare, mi è giunta la mattina del 2 corrente una lettera
        del sullodato Signor Ministro del Culto da Gotteszell (ove egli si trovava in congedo
        estivo) in data del 26 Agosto 1920, relativa alle trattative per il
            Concordato bavarese e della quale ho l'onore di qui accludere copia all'Eminenza
        Vostra Reverendissima (Allegato I).
 e della quale ho l'onore di qui accludere copia all'Eminenza
        Vostra Reverendissima (Allegato I).Con essa il Signor Matt mi significa le sue vedute "personali e non impegnative" circa i noti punti da me comunicati al Governo bavarese
 fin dal 4 Febbraio del corrente anno (cfr. Rapporto Nr. 15640 del 22 Gennaio 1920 e Nr. 15788 del
 fin dal 4 Febbraio del corrente anno (cfr. Rapporto Nr. 15640 del 22 Gennaio 1920 e Nr. 15788 del 71v
 5 Febbraio 1920). Il Signor
        Ministro soggiunge di non aver ancora portato la cosa alla discussione del Consiglio dei
        Ministri, ritenendo opportuno di chiarire prima le varie questioni e di eliminare le più
        gravi difficoltà in maniera da non urtare sin dal principio in insormontabili opposizioni.
        Ricorda egli poi come, facendo la Baviera parte del Reich germanico, e trovandosi in quanto
        tale vincolata dalla Costituzione e dalla legislazione dell'Impero
        stesso, deve rimanere nei limiti fissati da queste ed evitare quindi qualsiasi formula od
        espressione non compatibile colle medesime. La nuova Convenzione dovrebbe inoltre
        comprendere unicamente materie di tal natura e regolarle in forma e misura tali, da evitare
        ulteriori discussioni nel Landtag circa i singoli punti e da renderne invece possibile
        l'accettazione globale; solo così si può sperare che essa abbia una lunga durata. Il Signor
        Matt ritiene pure raccomandabile di non includere nel Concordato punti, i quali sono già
        stati regolati nella Costituzione del Reich od almeno di introdurveli in una forma
        completamente corrispondente a quella della Costituzione medesima. Finché, invero, la
        Costituzione e la legislazione del Reich rimarranno in vigore, la Chiesa cattolica ne godrà
        i vantaggi indipendentemente dal fatto se le relative disposizioni sono ripetute o meno nel
        nuovo Concordato. Qualora invece gli avversari riuscissero ad ottenere una maggioranza, vi
 e dalla legislazione dell'Impero
        stesso, deve rimanere nei limiti fissati da queste ed evitare quindi qualsiasi formula od
        espressione non compatibile colle medesime. La nuova Convenzione dovrebbe inoltre
        comprendere unicamente materie di tal natura e regolarle in forma e misura tali, da evitare
        ulteriori discussioni nel Landtag circa i singoli punti e da renderne invece possibile
        l'accettazione globale; solo così si può sperare che essa abbia una lunga durata. Il Signor
        Matt ritiene pure raccomandabile di non includere nel Concordato punti, i quali sono già
        stati regolati nella Costituzione del Reich od almeno di introdurveli in una forma
        completamente corrispondente a quella della Costituzione medesima. Finché, invero, la
        Costituzione e la legislazione del Reich rimarranno in vigore, la Chiesa cattolica ne godrà
        i vantaggi indipendentemente dal fatto se le relative disposizioni sono ripetute o meno nel
        nuovo Concordato. Qualora invece gli avversari riuscissero ad ottenere una maggioranza, vi
        72r
 sarebbe il pericolo che essa voglia liberarsi totalmente da
        un Concordato, il quale contenga anche questi punti ad essa sgraditi; in tal modo andrebbero
        perdute non solo le disposizioni del Concordato, alle quali avrebbe potuto rinunziarsi senza
        danno, ma al tempo stesso anche quelle altre (ad esempio, le concessioni di
            ordine finanziario ), che altrimenti sarebbero rimaste nel possesso indisturbato
        della Chiesa cattolica, dei suoi istituti e dei suoi membri. – Ispirandosi a queste ed a
        simili considerazioni, ed astenendosi per ora dal formulare le controproposte ed i desideri
        dello Stato, il Sig. Ministro ha consegnato in un apposito Promemoria le sue osservazioni
        intorno ai succitati punti del 4 Febbraio 1920, delle quali mi ha inviato la prima
        parte (relativa ai primi cinque punti), promettendo di rimettermi il resto quanto prima.
        Vostra Eminenza troverà copia del menzionato Promemoria nell'Allegato II.
), che altrimenti sarebbero rimaste nel possesso indisturbato
        della Chiesa cattolica, dei suoi istituti e dei suoi membri. – Ispirandosi a queste ed a
        simili considerazioni, ed astenendosi per ora dal formulare le controproposte ed i desideri
        dello Stato, il Sig. Ministro ha consegnato in un apposito Promemoria le sue osservazioni
        intorno ai succitati punti del 4 Febbraio 1920, delle quali mi ha inviato la prima
        parte (relativa ai primi cinque punti), promettendo di rimettermi il resto quanto prima.
        Vostra Eminenza troverà copia del menzionato Promemoria nell'Allegato II.Prima, tuttavia, di passare all'esame del medesimo mi sia permesso di osservare subordinatamente circa la surriferita lettera del Sig. Matt quanto segue:
1.) Sebbene senza dubbio anche una Convenzione concordataria sia esposta alle ingiuste violazioni di Governi
72v
 ostili alla Chiesa, è nondimeno certo
        che le disposizioni contenute in un Concordato, assimilato nel diritto ai trattati
        internazionali, hanno una relativamente più stabile consistenza di quelle, le quali sono
        garantite soltanto dalla Costituzione e dalla legislazione dello Stato. Mentre infatti
        questo può in ogni momento mutare liberamente la propria Costituzione o legislazione,
        maggiore difficoltà e complicazioni incontra invece di regola, a meno che non si tratti di
        una Nazione apertamente anticlericale ed in lotta colla S. Sede, per abrogare una
        Convenzione. Non è dunque superfluo di riprodurre nel Concordato disposizioni favorevoli
        alla Chiesa contenute nella Costituzione.2.) Ma inoltre la S. Sede ha diritto di chiedere per la Baviera ancor più di quel che contenga la Costituzione del Reich. In primo luogo, infatti, potrebbe Essa affermare che il Concordato prevale alla stessa Costituzione a norma dei principi del diritto internazionale ricordati nell'articolo IV
 della medesima, ed esigere quindi la piena conservazione ed
        osservanza degli ampii diritti riconosciutile nel Concordato del
            1817
 della medesima, ed esigere quindi la piena conservazione ed
        osservanza degli ampii diritti riconosciutile nel Concordato del
            1817 . Ma, pur ammettendo, come asserisce il Sig. Matt, che la Baviera, facendo
        parte del Reich, si trova vincolata dalla Costituzione e dalla legislazione germanica,
        rimane tuttavia sempre vero che molte disposizioni, a cui la Chiesa ha diritto, anche perché
        comprese nell'antico Concordato, possono senza difficoltà
. Ma, pur ammettendo, come asserisce il Sig. Matt, che la Baviera, facendo
        parte del Reich, si trova vincolata dalla Costituzione e dalla legislazione germanica,
        rimane tuttavia sempre vero che molte disposizioni, a cui la Chiesa ha diritto, anche perché
        comprese nell'antico Concordato, possono senza difficoltà 73r
        essere incluse nella nuova Convenzione, in quanto che, essendo non contra, ma
        soltanto praeter la Costituzione medesima, non esorbiterebbero mai dai limiti di
        essa. – Qualora poi la S. Sede s'inducesse a fare da parte sua qualche concessione allo
        Stato, ciò costituirebbe, com'è evidente, un nuovo titolo a proporzionati compensi.Se questi principi non venissero riconosciuti ed attuati dal Governo bavarese, non vedo in verità quale profitto ritrarrebbe la S. Sede dalla conclusione di un nuovo Concordato. Meglio varrebbe, a mio umile avviso, di rinunciarvi e di riprendere la piena libertà, facendo naturalmente ricadere sul Governo la responsabilità delle gravi conseguenze, che ne deriverebbero allo Stato stesso, ad esempio (come accennai già nella mia Nota al Sig. Hoffmann
 , allora Presidente del Consiglio dei Ministri, in data del
        9 Marzo scorso), per ciò che riguarda la questione dei cambiamenti dei confini
        diocesani, che potessero venire richiesti dall'Intesa
, allora Presidente del Consiglio dei Ministri, in data del
        9 Marzo scorso), per ciò che riguarda la questione dei cambiamenti dei confini
        diocesani, che potessero venire richiesti dall'Intesa . Ai buoni
        cattolici, intensificando la loro azione secondo le direttive della S. Sede e
        dell'Episcopato, rimarrebbe il compito non solo di tutelare le libertà ed i vantaggi
        accordati già dalla Costituzione, ma altresì di migliorare ancor più, in quanto è possibile,
        le condizioni del-
. Ai buoni
        cattolici, intensificando la loro azione secondo le direttive della S. Sede e
        dell'Episcopato, rimarrebbe il compito non solo di tutelare le libertà ed i vantaggi
        accordati già dalla Costituzione, ma altresì di migliorare ancor più, in quanto è possibile,
        le condizioni del-73v
la Chiesa. – Confido tuttavia che non sarà
        necessario di addivenire a tale estremo e che, grazie alle buone intenzioni dalle quali sono
        senza dubbio animati tanto il Sig. Ministro Presidente von Kahr come il Sig. Ministro del
        Culto, sarà possibile, malgrado le molte e gravi difficoltà derivanti soprattutto
        dall'attuale regime parlamentare e dalla costituzione del Landtag di raggiungere un
        soddisfacente accordo.Il primo dei suddetti punti, come Vostra Eminenza ricorderà senza dubbio, era così concepito: "Alla Chiesa spetta il diritto di piena e libera provvista di tutti gli uffici ecclesiastici senza cooperazione dello Stato o dei Comuni. Il patronato
 privato rimane nei limiti delle prescrizioni del diritto
        canonico".
 privato rimane nei limiti delle prescrizioni del diritto
        canonico".Il Sig. Matt osserva che la prima parte di questo punto non riproduce in modo strettamente letterale la corrispondente disposizione dell'articolo 137 capoverso 3
 della Costituzione del Reich; tuttavia non
        avrebbe contro di essa da sollevare obbiezioni. Ciò nondimeno lo Stato bavarese ha notevole
        interesse a che non siano nominate ai più importanti uffici ecclesiastici, particolarmente
        alle Sedi vescovili, persone, da cui possa temersi qualche pregiudizio agli interessi dello
        Stato medesimo, quali sarebbero, ad esempio, uno straniero od un soggetto politicamente
 della Costituzione del Reich; tuttavia non
        avrebbe contro di essa da sollevare obbiezioni. Ciò nondimeno lo Stato bavarese ha notevole
        interesse a che non siano nominate ai più importanti uffici ecclesiastici, particolarmente
        alle Sedi vescovili, persone, da cui possa temersi qualche pregiudizio agli interessi dello
        Stato medesimo, quali sarebbero, ad esempio, uno straniero od un soggetto politicamente
        74r
 non incensurabile. Dovrebbe quindi esaminarsi se a tale
        scopo possa provvedersi con determinate garanzie, ad esempio, cooperazione del Capitolo
        cattedrale nella nomina dei Vescovi, previa comunicazione al Governo dei nomi dei candidati
        per eventuali obbiezioni da parte di esso, ecc.A questo riguardo sembrami subordinatamente che non sarebbe forse da escludersi qualche concessione simile a quella contenuta, ad esempio, nell'articolo quarto
 del Concordato colla Serbia
 del Concordato colla Serbia del 24 Giugno 1914, a condizione però (come si è
        già sopra accennato) che il Governo consenta da parte sua ad accordare in corrispettivo alla
        Chiesa altri considerevoli vantaggi5 non
 del 24 Giugno 1914, a condizione però (come si è
        già sopra accennato) che il Governo consenta da parte sua ad accordare in corrispettivo alla
        Chiesa altri considerevoli vantaggi5 non Quanto alla seconda parte il Signor Ministro del Culto osserva che il nuovo Codex iuris canonici
 , cui si allude colla frase "nei limiti delle
        prescrizioni del diritto canonico", esclude i non cattolici dall'uso del giuspatronato
        privato (can. 1448
, cui si allude colla frase "nei limiti delle
        prescrizioni del diritto canonico", esclude i non cattolici dall'uso del giuspatronato
        privato (can. 1448 , 1453
, 1453 paragrafo 1 e
            1456
 paragrafo 1 e
            1456 ), mentre finora in Germania ed in Baviera sono ammessi ad
        esercitarlo anche non cattolici, appar-
), mentre finora in Germania ed in Baviera sono ammessi ad
        esercitarlo anche non cattolici, appar-74v
tenenti ad una
        confessione cristiana. Lo Stato in quanto tale non avrebbe difficoltà da opporre al
        cambiamento in questione. Il Sig. Ministro crede tuttavia di dover richiamare l'attenzione
        sulle conseguenze che potrebbero derivarne, per esempio il rifiuto delle prestazioni da
        parte dei patroni, i quali venissero in tal guisa privati di quel diritto, ed aggiunge che
        simili contese dovrebbero, presentandosene il caso, essere portate dinanzi ai tribunali
        civili.Il Sig. Ministro passa poi ad esaminare insieme, perché fra di loro connessi, i punti II, III, IV (parte seconda) e V. Essi sono del seguente tenore:7
"II. Per la nomina dei professori delle Facoltà teologiche nelle Università è necessario il previo consenso del Vescovo diocesano. Inoltre, per riguardo agli studenti di filosofia, i quali intendono di dedicarsi poi allo studio della teologia, vi dovranno essere nella Facoltà filosofica di ambedue le Università di Monaco e di Würzburg almeno un professore di filosofia ed uno di storia di sicura dottrina cattolica a giudizio del Vescovo.
III. I professori dei Licei
 sono nominati dal Governo su
        proposta del Vescovo diocesano. Nel loro ordinamento interno i Licei medesimi dipendono dal
        Vescovo.
 sono nominati dal Governo su
        proposta del Vescovo diocesano. Nel loro ordinamento interno i Licei medesimi dipendono dal
        Vescovo. 75r
IV. …I maestri di religione (nelle scuole medie) sono nominati su proposta del Vescovo dal Governo, il quale provvede i mezzi finanziari necessari.
V. I professori delle Facoltà teologiche o dei Licei ed i maestri di religione, i quali dal Vescovo diocesano fossero giudicati incapaci od inadatti a proseguire il loro insegnamento per ragioni di dottrina o di condotta morale, saranno rimossi dal loro ufficio".
Il promemoria comincia col notare che il Concordato del 1817 non conteneva disposizioni relativamente alle materie contemplate nei punti surriferiti. Tuttavia lo Stato sinora è stato solito per propria spontanea volontà di chiedere al Vescovo diocesano, in occasione della provvista degli uffici in questione, se avesse eventualmente delle obbiezioni contro i rispettivi candidati. Ora invece, secondo i punti in discorso, dovrebbe introdursi come legge in Baviera nel primo caso (nomina dei professori delle Facoltà teologiche <nelle Università>
 8 ) il diritto di consenso, e negli altri due
        (nomina dei professori dei Licei e dei maestri di religione nelle scuole medie) il diritto
        di proposta da parte del Vescovo diocesano. Tali richieste (continua il Signor Ministro)
        verrebbero a toccare il diritto di proposta spettante
8 ) il diritto di consenso, e negli altri due
        (nomina dei professori dei Licei e dei maestri di religione nelle scuole medie) il diritto
        di proposta da parte del Vescovo diocesano. Tali richieste (continua il Signor Ministro)
        verrebbero a toccare il diritto di proposta spettante 75v
 alle
        Università ed il principio del diritto, appartenente allo Stato, di provvista, in tutto il
        resto libera, delle cattedre nelle Università, nei Licei e nelle scuole superiori, e per
        conseguenza il diritto amministrativo bavarese, e potrebbero avere delle ripercussioni anche
        nel bilancio dello Stato. Si tratta quindi di innovazioni assai gravi. – Il Ministero
        dell'Istruzione e del Culto non divide l'opinione che la prassi seguita finora nella
        provvista delle cattedre in questione abbia causato alla Chiesa cattolica pregiudizi, i
        quali costituiscano un sufficiente motivo per abbandonarla ed aderire alle nuove richieste.
        Queste anzi, qualora venissero conosciute, solleverebbero senza dubbio nei circoli
        universitari ed in larghi circoli politici la più aspra opposizione. Gli avversari politici
        non mancherebbero particolarmente di far risaltare la incompatibilità della concessione alle
        Autorità ecclesiastiche dei suaccennati diritti colla piena libertà concessa dalla recente
        Costituzione alle società religiose nella provvista degli offici ecclesiastici.In particolare il Sig. Ministro osserva:
a) Circa il metodo seguito finora relativamente alla nomina dei professori nelle Facoltà teologiche delle Università di Monaco
 e di Würzburg
 e di Würzburg è da ricordare la decisione ministeriale del 28 Marzo 1889
 è da ricordare la decisione ministeriale del 28 Marzo 1889 , in cui si assicura che in
        occasione di dette nomine dovrà richiedersi, oltre il parere
, in cui si assicura che in
        occasione di dette nomine dovrà richiedersi, oltre il parere
        76r
 della Facoltà teologica e del Senato dell'Università, anche
        quello del Vescovo diocesano per ciò che si riferisce alla dottrina ed alla condotta morale
        del candidato. L'osservanza di questa disposizione ha avuto per effetto che d'allora in poi
        venissero regolarmente chiamati alle cattedre di teologia nelle Università ecclesiastici
        superiori ad ogni eccezione. Nei pochi casi, in cui detti professori hanno dato in seguito
        motivo a lagnanze da parte delle Autorità ecclesiastiche, lo Stato vi ha portato, in quanto
        poteva, rimedio.b) Per ciò che riguarda le cattedre di filosofia e di storia da affidarsi a professori di dottrina cattolica nelle Università di Monaco e di Würzburg, servono attualmente di norma la decisione del Landtag del 28 Aprile 1872
 parag. 28
parag. 28 e le discussioni del Landtag medesimo negli anni
        1882-1886. Finché ivi rimarrà una maggioranza favorevole alla Chiesa cattolica, gli
        interessi di questa a tale riguardo appariscono tutelati. Se invece essa venisse a mancare,
        allora un Landtag meno ben disposto verso la Chiesa potrebbe sempre render vana anche una
        disposizione concordataria, negando i fondi per le cattedre suddette.
 e le discussioni del Landtag medesimo negli anni
        1882-1886. Finché ivi rimarrà una maggioranza favorevole alla Chiesa cattolica, gli
        interessi di questa a tale riguardo appariscono tutelati. Se invece essa venisse a mancare,
        allora un Landtag meno ben disposto verso la Chiesa potrebbe sempre render vana anche una
        disposizione concordataria, negando i fondi per le cattedre suddette.c) Circa la nomina dei professori dei Licei vale la
76v
 già citata decisione
        ministeriale del 28 Marzo 1889. Ad eccezione del Liceo vescovile di Eichstätt, tutti
        gli altri Licei in Baviera sono Istituti non diocesani, ma dello Stato per la istruzione
        generale, mantenuti totalmente od in parte coi fondi dello Stato medesimo. I professori sono
        funzionari dello Stato e ne hanno anche i diritti. L'affermazione che i Licei in discorso
        siano stati in alcun tempo riconosciuti come istituti destinati unicamente alla istruzione
        dei chierici cattolici, non trova alcun fondamento nelle fonti sia giuridiche che
        storiche.La frase della parte seconda del punto III "innerer Betrieb" (ordinamento interno) avrebbe bisogno di una retta interpretazione. La espressione del Concordato del 1817 articolo V
 "horum seminariorum
            ordinatio", che fu tradotta "innere Einrichtung" ha portato in passato a
        discrepanze di opinioni circa i limiti delle facoltà dello Stato.
 "horum seminariorum
            ordinatio", che fu tradotta "innere Einrichtung" ha portato in passato a
        discrepanze di opinioni circa i limiti delle facoltà dello Stato.Sebbene, però, i Licei siano amministrati come Istituti dello Stato, tuttavia le Autorità ecclesiastiche erano e sono pienamente autorizzate a far valere le loro osservazioni presso il Governo, il quale ha tenuto sempre nel debito conto i loro desideri.
Se i Licei debbono mantenere il loro carattere di Istituti dello Stato, sussistono gravi difficoltà contro la concessione alla Chiesa cattolica di così larghi poteri, quali
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 sono quelli
        richiesti nel punto III.d) Quanto ai maestri di religione nelle scuole medie (chiamate ufficialmente col nome di "höhere Lehranstalten"), la scelta dei medesimi, – la quale deve cadere fra i sacerdoti muniti della missio canonica
 , – se si tratta di Istituti non governativi, spetta a coloro, cui gl'Istituti stessi
        appartengono (Comuni, Fondazioni, Ordini o Congregazioni religiose, persone private, ecc.)
        od ai loro rappresentanti. Lo Stato esercita un controllo sulla idoneità del prescelto per
        l'esercizio del suo ufficio. Il Vescovo diocesano viene richiesto se abbia eccezioni da
        opporre al riguardo.
, – se si tratta di Istituti non governativi, spetta a coloro, cui gl'Istituti stessi
        appartengono (Comuni, Fondazioni, Ordini o Congregazioni religiose, persone private, ecc.)
        od ai loro rappresentanti. Lo Stato esercita un controllo sulla idoneità del prescelto per
        l'esercizio del suo ufficio. Il Vescovo diocesano viene richiesto se abbia eccezioni da
        opporre al riguardo.Se si tratta invece di Istituti dello Stato, la creazione di posti di maestri di religione nei medesimi e la fissazione dei relativi stipendi sono di competenza del Landtag. La scelta fra i concorrenti a detti posti spetta in ogni caso, previa intesa col Vescovo diocesano – al Governo, il quale, sebbene possa per se eleggere liberamente fra tutti gli idonei, tuttavia in pratica ha naturalmente di regola riguardo nella sua decisione al diverso grado di idoneità ed ai meriti dei concorrenti. I maestri di religione negli Istituti in discorso sono funzionari dello Stato; la loro nomina deve quindi essa pure esser riservata allo Stato, il che non impedisce la menzionata previa intesa col Vescovo, rispondente alla natura stessa
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 della cosa.
        Mediante tale prassi gli interessi della Chiesa sono rimasti pienamente tutelati né hanno
        avuto a soffrire alcun pregiudizio.Se venisse accordato alla Chiesa cattolica il richiesto diritto di proposta per i maestri di religione negli Istituti dello Stato, dovrebbe concedersi egualmente alle altre società religiose riconosciute come pubbliche corporazioni. – Ma contro tale concessione esistono difficoltà di massima a causa del carattere governativo degli Istituti in questione.
e) Non si vuole in alcun modo disconoscere la gravità delle considerazioni, che hanno dato motivo al quinto punto.
Si può tuttavia notare che il diritto sinora vigente in Baviera permette già in simili casi l'intervento dello Stato in via amministrativa, salvi naturalmente i diritti acquisiti dal professore secondo i regolamenti concernenti i pubblici funzionari. Questa tutela dei iura quaesita dovrebbe rimanere intatta, anche qualora fosse in qualche modo possibile di includere il punto in discorso nella nuova Convenzione.
Il Signor Matt, ciò nondimeno, non può omettere di osservare che il solo tentativo di fissare tale materia in una legge concordata solleverebbe certamente nella pubblica opinione viva agitazione e provocherebbe nel Landtag violenti
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 attacchi contro il
        Governo. Egli teme quindi che il pregiudizio, il quale ne verrebbe alla riuscita delle
        trattative concordatarie, potrebbe esser più grave del vantaggio che si spera di ottenere
        per la Chiesa col proposto articolo. Del resto, anche includendo nel Concordato una simile
        disposizione, difficilmente ne deriverebbe un reale miglioramento in confronto allo stato
        attuale.Fin qui il Signor Matt. La sua esposizione contiene non poche affermazioni, le quali richiedono alcuni schiarimenti.
1.) Il Sig. Ministro del Culto asserisce in principio del suo Promemoria che il Concordato del 1817 non contiene disposizioni relativamente ai punti in discorso. È bensì vero che in esso non si parla né delle Facoltà teologiche <nelle Università>9 né dei Licei; ma la spiegazione di tale omissione si trova in ciò che il Governo bavarese, malgrado le rimostranze dell'Episcopato (cfr. Memorandum del 20 Ottobre 1850
 ), non eseguì l'obbligo derivantegli dall'articolo V del Concordato
        medesimo, di fornire cioè alla Chiesa i fondi per erigere nei Seminari stessi le scuole
        destinate alla formazione del chierici, conformemente a quando ebbi ad esporre ampiamente
        nel mio rispettoso Rapporto Nr. 14583 del 30 Ottobre 1919.
        La Santa Sede ha quindi, anche in base al Concordato, diritto di
        recla-
), non eseguì l'obbligo derivantegli dall'articolo V del Concordato
        medesimo, di fornire cioè alla Chiesa i fondi per erigere nei Seminari stessi le scuole
        destinate alla formazione del chierici, conformemente a quando ebbi ad esporre ampiamente
        nel mio rispettoso Rapporto Nr. 14583 del 30 Ottobre 1919.
        La Santa Sede ha quindi, anche in base al Concordato, diritto di
        recla-78v
mare in un argomento così importante le necessarie
        garanzie. 2.) È inesatto che i Licei siano semplicemente Istituti dello Stato "per la istruzione generale", giacché, quantunque anche studenti laici e studentesse ne frequentino il corso filosofico, tuttavia essi sono, massime per ciò che concerne il corso teologico, destinati principalmente alla formazione scientifica degli ecclesiastici, come risulta dal § 31 dei relativi Statuti
 ; ed è appunto perciò che, sebbene
        non si trovino, in quanto Istituti governativi, sotto la dipendenza dei Vescovi, nondimeno
        questi hanno esercitato finora su di essi una più o meno larga influenza.
; ed è appunto perciò che, sebbene
        non si trovino, in quanto Istituti governativi, sotto la dipendenza dei Vescovi, nondimeno
        questi hanno esercitato finora su di essi una più o meno larga influenza.3.) Non si può negare che le Università bavaresi hanno goduto sinora una assai più larga indipendenza delle prussiane, e ciò spiega il timore del Sig. Ministro, che cioè il solo tentativo di fissare in una legge concordata il punto relativo alla rimozione dei professori, i quali siano incapaci od inadatti a proseguire il loro insegnamento per ragioni di dottrina o di condotta morale, possa sollevare violente agitazioni. Tuttavia non sarà inutile ricordare come una simile disposizione
 si trova non soltanto negli Statuti delle
        Università di Bonn
 si trova non soltanto negli Statuti delle
        Università di Bonn e di Münster
 e di Münster , ma altresì
        nella Convenzione
, ma altresì
        nella Convenzione per la Facoltà teologica di
            Strasburgo
 per la Facoltà teologica di
            Strasburgo del 5 Dicembre 1902.
 del 5 Dicembre 1902.4.) Il Sig. Matt sembra un po' ottimista, allorché
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 asserisce che per il passato tutto è
        andato così bene e senza pregiudizio per la Chiesa cattolica. Pur ammettendo, infatti, che i
        professori delle Facoltà teologiche <nelle Università>10 e dei Licei siano generalmente ecclesiastici degni e di sana
        dottrina, è tuttavia innegabile che non sono mancate e non mancano dolorose eccezioni, nelle
        quali inoltre non di rado riesce al Vescovo assai difficile od impossibile di allontanare
        dall'insegnamento soggetti inadatti o pericolosi. Senza riandare, invero, a casi di un
        passato pur abbastanza prossimo, quale quello dello Schnitzer , che
        tante difficoltà procurò alla Santa Sede ed a questa Nunziatura
, che
        tante difficoltà procurò alla Santa Sede ed a questa Nunziatura negli anni 1908-1918, basterà ricordare come anche attualmente continuano ad insegnare il
            Merkle
        negli anni 1908-1918, basterà ricordare come anche attualmente continuano ad insegnare il
            Merkle e l'Hehn
 e l'Hehn a Würzburg, l'Holzhey
 a Würzburg, l'Holzhey a Frisinga, l'Happel
 a Frisinga, l'Happel a Passau, –
        professori non incensurabili –, per dimostrare la fondatezza delle preoccupazioni della
        Santa Sede al riguardo.
 a Passau, –
        professori non incensurabili –, per dimostrare la fondatezza delle preoccupazioni della
        Santa Sede al riguardo.5.) La necessità di sufficienti garanzie apparisce anzi tanto più impellente ora, dopo i recenti sconvolgimenti politici. Mentre infatti l'antico regime con un Monarca cattolico costituiva in proposito per la Chiesa un motivo di relativa sicurezza, lo stesso non può dirsi col presente ordinamento dello Stato, il quale rende sempre possibile il ritorno di Ministri del Culto ostili alla Chiesa. Che cosa
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 sarebbe accaduto, se, ad esempio, sotto il Ministro
        Hoffmann vi fosse stata occasione di procedere alla nomina di un professore di teologia
        nelle Università o nei Licei? Secondo l'attuale prassi, consacrata nella decisione
        ministeriale del 28 Marzo 1889, si suole richiedere in tali casi il parere del Vescovo,
        ma in nessun luogo, per quanto io sappia, è detto che il Governo sia obbligato ad
        attenervisi ed a rinunziare quindi alla progettata nomina, se quel parere è contrario; si
        ha, in altri termini, l'audito Episcopo, non il de consensu Episcopi. In tal
        guisa l'Hoffmann avrebbe potuto nominare come professore, ad esempio, di teologia dommatica,
        malgrado l'avviso contrario dell'Ordinario, un sacerdote modernista od apostata. È vero che in simili contingenze il Vescovo può rimediare vietando ai chierici
        di frequentarne le lezioni, ma è chiaro come ciò non possa farsi se non in casi estremi e
        sia motivo di disordini e di conflitti.
        od apostata. È vero che in simili contingenze il Vescovo può rimediare vietando ai chierici
        di frequentarne le lezioni, ma è chiaro come ciò non possa farsi se non in casi estremi e
        sia motivo di disordini e di conflitti.6.) Siccome, tuttavia, malgrado le suesposte osservazioni, i timori e le difficoltà esposte dal Signor Matt, personaggio di profondi e notori sentimenti cattolici, non mancano di serio fondamento, occorrerà, a mio umile parere, di escogitare, come ebbi già ad osservare subordinatamente nel mio ossequioso Rapporto Nr. 17406 del 19 Luglio scorso, formule caute e ponderate, che, pur salvando la sostanza della cosa,
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 non
        sollevino troppo vive polemiche ed opposizioni, le quali rischierebbero, soprattutto nel
        Landtag, di far naufragare l'intiero Concordato.A tal fine ho preparato la seguente nuova redazione, la quale ho speranza, anche dopo un colloquio avuto stamane col Signor Ministro del Culto, che possa venire accettata senza troppe difficoltà:
"La nomina o l'ammissione dei professori o dei docenti nelle Facoltà teologiche delle Università o nei Licei, come pure dei maestri di religione nelle scuole superiori, avrà luogo da parte dello Stato soltanto se i relativi candidati abbiano ottenuto dal competente Vescovo diocesano la canonica approvazione.
Se ad alcuno dei suddetti insegnanti è revocata dal Vescovo diocesano la concessa approvazione per motivi di dottrina o di condotta morale in base ad un procedimento canonico in via penale od amministrativa, il Governo lo esonererà dal suo ufficio.
Il programma degli studi e l'insegnamento nelle Facoltà teologiche <delle Università>11 e nei Licei debbono essere ordinati in modo corrispondente alle prescrizioni del diritto canonico ed ai bisogni dei candidati allo stato ecclesiastico. Il Vescovo ha diritto di assicurarsene in maniera opportuna.
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Nelle Facoltà filosofiche di ambedue le Università di Monaco e di Würzburg vi dovranno essere almeno un professore di filosofia ed uno di storia di dottrina cattolica a giudizio dell'Ordinario".
Nel primo capoverso è evitata la parola "consenso" (Zustimmung) del Vescovo per la nomina dei professori delle Facoltà teologiche nelle Università e si rinunzia alla innovazione implicante la proposta diretta da parte del Vescovo medesimo per i professori dei Licei e per i maestri di religione nelle scuole superiori. Si stabilisce tuttavia che l'approvazione canonica dell'Ordinario (cfr. can. 1381 § 3
 : "Eisdem (Ordinariis
        locorum) ius est approbandi religionis magistros") [sic] costituisca una condizione
        indispensabile per le nomine suddette da parte dello Stato; in tal guisa il Vescovo può
        sempre impedirle, negando l'approvazione. Ciò equivale in sostanza al diritto di
        consenso.
: "Eisdem (Ordinariis
        locorum) ius est approbandi religionis magistros") [sic] costituisca una condizione
        indispensabile per le nomine suddette da parte dello Stato; in tal guisa il Vescovo può
        sempre impedirle, negando l'approvazione. Ciò equivale in sostanza al diritto di
        consenso.Il secondo capoverso concernente la rimozione dei professori è correlativo al precedente. Come la concessione dell'approvazione canonica è condizione per la nomina, così la revoca della medesima deve avere per conseguenza l'allontanamento dell'insegnante. Pur troppo, come dimostrò il caso Schnitzer e trovasi pure accennato nel Promemoria del Sig. Matt, è impossibile d'impedire che l'insegnante me-
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desimo possa essere trasferito ad altra Facoltà e che
        conservi i diritti acquisiti in conformità dei regolamenti concernenti i funzionari dello
        Stato. – Ad evitare poi l'obbiezione che la sorte dei professori verrebbe lasciata
        all'arbitrio del Vescovo (il che darebbe luogo a vivi attacchi) provvede la clausola: "in
        base ad un procedimento canonico in via penale od amministrativa"; ciò importa che la revoca
        in discorso debba aver luogo, secondo i casi, in seguito ad un giudizio criminale (a norma
        dei can. 1933 e seg.) ovvero in via semplicemente
        amministrativa, per la quale non è prescritto un certus procedendi modus, sebbene il
        relativo decreto non possa essere emanato se non ex iusta causa, naturali
            aequitate servata, e salvo il diritto di ricorso in devolutivo alla
        S. Sede (can. 192 § 3
 e seg.) ovvero in via semplicemente
        amministrativa, per la quale non è prescritto un certus procedendi modus, sebbene il
        relativo decreto non possa essere emanato se non ex iusta causa, naturali
            aequitate servata, e salvo il diritto di ricorso in devolutivo alla
        S. Sede (can. 192 § 3 ).
).Il capoverso terzo tende ad assicurare che il programma degli studi e l'insegnamento nelle Facoltà teologiche delle Università e nei Licei sia ordinato in modo corrispondente alle prescrizioni canoniche ed ai bisogni dei candidati al sacerdozio, e riconosce, pur in termini necessariamente moderati, al Vescovo il diritto di intervenire al riguardo.
Il capoverso quarto riproduce la seconda parte del punto II della precedente redazione e fissa stabilmente nel Concordato stesso la decisione del Landtag citata dal Sig.
81v
        Ministro del Culto, in virtù della quale nella Facoltà filosofica delle Università di Monaco
        e di Würzburg vi debbono essere almeno un professore di filosofia ed uno di storia di
        dottrina cattolica a giudizio dell'Ordinario. A togliere tuttavia l'apparenza che un solo
        professore di filosofia sia considerato dalla S. Sede come sufficiente per la
        formazione filosofica dei chierici, mi è sembrato opportuno di sopprimere le parole, del
        resto superflue, "Per riguardo agli studenti di filosofia, i quali intendono di dedicarsi
        poi allo studio della teologia".Da quanto sono venuto rispettosamente esponendo circa i suindicati punti apparisce già chiaramente come gravi siano le difficoltà che presenta la conclusione del Concordato bavarese, tanto più che esse non faranno difetto neppure per gli altri punti, massime in ciò che si riferisce alla questione della scuola, dati i principi stabiliti al riguardo dalla Costituzione del Reich ed i propositi manifestati nella recente Conferenza di Berlino (11-18 Giugno 1920).
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 umilmente al bacio della Sacra
        Porpora e con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmiDi Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
1↑Protokollnummer hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger,
            gestrichen.
                            
                            2↑Hds. durchgestrichen, vermutlich vom Empfänger. 
                            
                            3↑Hds. durchgestrichen, vermutlich vom Empfänger. 
                            
                            4↑Hds. durchgestrichen, vermutlich vom
            Empfänger. 
                            
                            5↑Linker Seitenrand hds. mit einem "x" markiert,
            vermutlich vom Empfänger.
                            
                            6↑Hds.
            gestrichen und eingefügt von Pacelli. 
                            
                            7↑Linker
            Seitenrand hds. mit einem "x" markiert, vermutlich vom Empfänger.
                            
                            8↑Hds. eingefügt von Pacelli.
                            
                            9↑Hds. eingefügt von Pacelli.
                            
                            10↑Hds. eingefügt von
            Pacelli.
                            
                            11↑Hds. eingefügt von Pacelli.
                            
                            12↑Hds. gestrichen und eingefügt von
            Pacelli.
                            
                        Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 11. September 19203, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 4131, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/4131. Letzter Zugriff am: 31.10.2025.Verlinkte Schlagwörter
                            
                                
            
            
            
        - Apostolische Nuntiatur in München14001
- Bayerische Regierung (1920-07-16 – 1921-09-11) Kabinett Kahr II2008
- CIC/1917, Codex Iuris Canonici 19173000
- CIC/1917, can. 019225067
- CIC/1917, can. 13813019
- CIC/1917, can. 144827002
- CIC/1917, can. 14533049
- CIC/1917, can. 145627003
- CIC/1917, can. 193325064
- Entente5000
- Entscheidung des bayerischen Landtags vom 28. April 187227029
- Entscheidung des bayerischen Landtags vom 28. April 1872, § 2827024
- Enzyklika Pius' X. "Pascendi dominici gregis" vom 8. September 1907 und Modernismus5028
- Katholisch-theologische Fakultät der Universität München11017
- Katholisch-theologische Fakultät der Universität Straßburg11022
- Katholisch-theologische Fakultät der Universität Würzburg11014
- Konkordat mit Bayern von 181711044
- Konkordat mit Bayern von 1817, Artikel 0511088
- Konkordat mit Bayern von 192411169
- Konkordat mit Serbien von 191411127
- Konkordat mit Serbien von 1914, Artikel 0427034
- Konvention betreffend die Errichtung einer katholisch-theologischen Fakultät an der Kaiser-Wilhelms-Universität in Straßburg vom 5. Dezember 190224007
- Königlich-bayerische Lyzeen / Philosophisch-theologische Hochschulen8101
- Memorandum des bayerischen Episkopats vom 20. Oktober 185018120
- Ministerialentschließung vom 28. März 18898108
- Missio canonica1486
- Möglichkeit des Widerrufs der missio canonica von Professoren und Dozenten in den Statuten der Universitäten Bonn und Münster sowie in der Konvention betreffend die Errichtung einer katholisch-theologischen Fakultät in Straßburg23033
- Patronatsrecht2045
- Priesterausbildung6047
- Satzung der Königlichen Universität Münster vom 18. Oktober 190227008
- Satzungen für die Studierenden an den königlich bayerischen Lyceen vom 1. Juni 1891, § 3119069
- Staatsleistungen an die katholische Kirche in Bayern19018
- Statuten der Königlich Preussischen Rhein-Universität Bonn vom 1. September 182727025
- Weimarer Reichsverfassung25009
- Weimarer Reichsverfassung, Artikel 00425058
- Weimarer Reichsverfassung, Artikel 13725002
