Dokument-Nr. 16455
Pacelli, Eugenio
an Gasparri, Pietro
[Berlin], 18. Dezember 1926
Regest
Pacelli antwortet auf Gasparris Anfrage anlässlich der Unstimmigkeiten zwischen der bayerischen Regierung und dem Würzburger Bischof Ehrenfried über die Berufung des Historikers Max Buchner an die Würzburger Universität. Der Nuntius erklärt zu der ihm weitergeleiteten Denkschrift aus dem bayerischen Kultusministerium, dass diese die verschiedenen Redaktionsschritte zu Artikel 4 § 2 des Bayernkonkordats erinnert. Er führt weiter aus, dass die endgültige Redaktion des Artikels von der Bayerischen Volkspartei verantwortet wurde, und dass der Heilige Stuhl dieser erst zustimmte, als weiterer Widerstand den Konkordatsabschluss als solchen gefährdet hätte. Pacellis Ansicht nach erinnert sich Ehrenfried, der den Artikel nun kritisiert, nicht mehr an die Angriffe, die von der Presse, aus Universitätskreisen und im Landtag selbst gegen diese modifizierte Fassung des Artikels erhoben wurden. Angesichts dieser Stimmung wurde die Auslegung des in Rede stehenden Artikels, die vorsieht, die Meinung des Diözesanbischofs vor der Besetzung der in Artikel 4 § 2 genannten Professuren einzuholen, auf Wunsch der Regierung in einer geheimen Note festgehalten, weshalb diese bisher unbekannt war.Für den Nuntius garantiert der vorgenannte Paragraph dem Heiligen Stuhl die Besetzung mit Professoren, die aus katholischer und kirchlicher Sicht nicht beanstandet werden, was durch die Einholung der Meinung des Ortsbischofs nochmals untermauert wird. Pacelli gibt zu, dass die Regierung nicht verpflichtet ist, der Einschätzung des Ortsbischofs zu folgen. Zugleich weist er jedoch Ehrenfrieds Kritik zurück, wonach die Beurteilung vom kirchlichen und katholischen Standpunkt aus letztlich dem Staat überlassen worden sei. Denn der Ortsbischof kann, falls sein negatives Urteil von der Regierung nicht gehört wird, beim Heiligen Stuhl Beschwerde einlegen. Außerdem würde die Regierung bei einer Besetzung im Alleingang eine Verletzung des Konkordats riskieren. Pacelli resümiert, dass solche Fälle von Unstimmigkeiten zwischen der Regierung und dem Ortsbischof an den Heiligen Stuhl übergeben werden sollen, der die Position des Ortsbischofs angemessen vertreten wird. Die Befürchtung, es sollen Konflikte vermieden und so wenig Ausnahmen wie möglich gemacht werden, weist der Nuntius als unbegründet zurück. Auch ruft er die Nichterfüllung der Bestimmung des Bayernkonkordats von 1817 in Erinnerung, wonach der Staat die Seminare zur Klerikerausbildung finanzieren sollte. Er erläutert, dass er sich deshalb bei den Konkordatsverhandlungen für die Aufnahme der Bestimmung einsetzte, wonach es an den Universitäten zumindest einen Professor für Philosophie und Geschichte geben soll, dessen Lehre für die Klerikerausbildung geeignet ist. Von daher würde die Regierung bei einem unilateralen Vorgehen Pacellis Ansicht nach das Konkordat verletzen.
Schließlich kommt der Nuntius auf Professor Buchner zu sprechen, den selbst der Würzburger Bischof als praktizierenden, guten Katholiken bezeichnet. Pacelli fügt hinzu, dass Buchner bei dem verstorbenen, vom Papst geschätzten Münchener Philosophieprofessor Grauert in Ansehen stand und dass er sich als Mitglied der Deutschnationalen Volkspartei in Bayern im Landtag für den Abschluss des Konkordats einsetzte. Zugleich betont der Nuntius, die vom Würzburger Bischof an Buchner geäußerte Kritik nicht in Zweifel ziehen oder Buchners Mitverantwortung für die in den "Historisch-politischen Blättern für das katholische Deutschland" erschienenen Artikel verneinen zu wollen, wenngleich er diese durch den Hinweis relativiert, dass es sich bei diesen um Veröffentlichungen anderer handelte.
Zum Schluss macht Pacelli hinsichtlich des Streitfalls Buchner drei Vorschläge: Er hält eine Zurücknahme der Ernennung für schwierig, zumal diese öffentliche Proteste der Deutschnationalen Volkspartei auslösen könnte. Daher empfiehlt er eine Überwachung der Lehrtätigkeit durch den Würzburger Bischof, der, falls er Lehrbeanstandungen findet, bei der bayerischen Regierung Beschwerde einlegen soll. Des Weiteren schlägt er vor, den Würzburger Bischof und den Münchener Erzbischof Kardinal Faulhaber über den wahren Sinn des Konkordatsartikels 4 § 2 zu instruieren und ihnen Verhaltensanweisungen für die dort thematisierten Professorenberufungen zu geben. Ferner soll bei der bayerischen Regierung Beschwerde dagegen eingelegt werden, dass diese die Ernennung trotz der Vorbehalte des Würzburger Bischofs unilateral vornahm. Zudem soll die authentische Interpretation des Konkordatsartikels fixiert werden.
Betreff
Sull'interpretazione dell'art. 4 § 2 del Concordato colla Baviera – Nomina
del Dr Buchner a professore di storia nella Università di Würzburg
Nel Memorandum del Ministero



149v
zione [sic] del clero










150r
re la presente formula del citato paragrafo,
contro cui egli rivolge la sue critiche. Occorre d'altronde riconoscere che il motivo,
addotto allora dal Governo e che determinò la condiscendenza della S. Sede, – vale
a dire l'opposizione forse insuperabile, che si sarebbe altrimenti incontrata nel Landtag

150v
Per venire ora alla interpretazione
del paragrafo in questione, sembrami evidente che esso dà alla S. Sede un diritto
incontestabile a che i suddetti professori siano tali, che nulla possa eccepirsi contro di
essi dal punto di vista cattolico ed ecclesiastico. La dichiarazione della summenzionata
Nota segreta, che cioè nei casi indicati il Governo richiederebbe il parere del Vescovo
competente, nulla toglie a quel diritto, ma piuttosto aggiunge una nuova assicurazione e
garanzia, la quale è al tempo stesso un atto di doveroso riguardo verso l'Ordinario. È vero
che, trattandosi di parere, – che il Vescovo non è per sé tenuto a
motivare –, il Governo non è, assolutamente parlando, obbligato a seguirlo; il giudizio
dell'Ordinario non è quindi più così decisivo, come lo sarebbe stato secondo il progetto
della S. Sede; ma da ciò non ne segue in alcun modo, come sembra di credere
Mons. Ehrenfried, che "la decisione definitiva intorno al punto di vista cattolico ed
ecclesiastico starà nelle mani dello Stato, che si fa giudice", o che "il Vescovo sarà
rimesso intieramente all'arbitrio del Ministero". Qualora, infatti, il Governo non acceda
all'avviso sfavorevole del Vescovo, questo può – ed anzi se i motivi della
sua151r
opposizione sono gravi, deve – ricorrere alla
S. Sede; dal canto suo il Governo stesso, trattandosi di un parere negativo autorevole
e qualificato in virtù anche della più volte ricordata dichiarazione, non può procedere
senz'altro ed unilateralmente alla nomina del professore, giacché con ciò correrebbe per lo
meno un serio pericolo di violare la disposizione del paragrafo in discorso, la quale esige,
come si è visto, che contro il professore nulla possa eccepirsi dal punto di vista cattolico
ed ecclesiastico.(1) La cosa dovrà quindi essere trattata
d'accordo colla S. Sede, la Quale senza dubbio terrà nel debito conto le osservazioni
dell'Ordinario e ne tutelerà la dignità ed il prestigio. È poi superfluo di notare come in
tutto il procedimento così il Vescovo, come la S. Sede, hanno il diritto a che venga
mantenuto il segreto. D'altra parte,151v
i Revmi Vescovi
della Baviera sono troppo degni di venerazione e di stima, e troppo compresi della
responsabilità del loro ufficio, per supporre che possano in qualsiasi ipotesi "assentire al
più presto per evitare degli impicci, o restringere il caso delle eccezioni al minimo, con
nocumento della Chiesa".Non sarà forse infine superfluo di aggiungere un'altra osservazione, che ha valore soprattutto per il professore di filosofia. Secondo l'antico Concordato del 1817



Per venire ora alla nomina del Professore Buchner







152r
questa scissione è bensì assai
triste e dannosa, ma almeno per ora irrimediabile. Durante le trattative concordatarie, ed
in particolar modo in occasione della discussione

152v
Ciò premesso, poiché l'E.V. mi ha ordinato
di esporre il mio umilissimo e povero avviso circa la condotta che la S. Sede dovrebbe
tenere in questo delicato affare, mi permetto di proporre subordinatamente i seguenti
provvedimenti:1º) Dopo il fatto compiuto della nomina del Prof. Buchner, è difficile (non parmi anzi nemmeno del tutto chiaro, se sarebbe giusto) di esigerne senz'altro la rimozione, tanto più che ciò potrebbe produrre turbamenti e pubbliche proteste del partito tedesco-nazionale, il quale fa parte in Baviera dell'attuale coalizione governativa. Mons. Ehrenfried tuttavia sorvegli il di lui insegnamento e, qualora esso non fosse realmente conforme alla dottrina ed ai principi della Chiesa, reclami presso il Governo o direttamente o per il tramite della S. Sede, la quale ha diritto di agire a norma del Concordato.
2º) Si istruiscano i due Revmi Ordinari di Monaco

3º) Si muovano, preferibilmente con Nota scritta, rimostranze presso il Governo bavarese per aver proceduto, nonostante le obbiezioni mosse dall'Ordinario, unilateralmente e senza intesa colla S. Sede alla nomina in questione, e si fissi, come sopra, la interpretazione genuina

Salvo meliori iudicio.
Chinato
(1)↑Per questo motivo sembra per lo meno assai
equivoco il passo del succitato Memorandum del Ministero dell'Istruzione e del Culto,
che comincia colle parole "In apprezzamento di questo stato di diritto". In esso infatti
si afferma che "la partecipazione della Chiesa" 1º) non ha luogo in virtù
del Concordato stesso, ma per disposizione extra-contrattuale, e 2º) non ha la
forza né di un giudizio, né di un veto, ma soltanto di un parere. Donde si potrebbe
dedurre che il giudizio definitivo sui sentimenti cattolici del Professore spetta
esclusivamente allo Stato.
(1)↑153r Il Governo bavarese non ammise mai questo
punto di vista, che sembra tuttavia pienamente giustificato dai termini dell'articolo V
dell'antico Concordato del 1817, il quale, dopo
aver fissato nel capoverso primo l'obbligo della congrua dotazione in bonis fundisque
stabilibus a favore dei Seminari, spiega nei capoversi secondo e terzo che cosa si deve
intendere per i Seminari medesimi: "In Seminariis autem admittentur atque ad normam
Sacri Concilii Tridentini
efformabuntur et instituentur adolescentis... Rectores quoque et
Professores Seminariorum ab Archiepiscopis et Episcopis
nominabuntur...".

