Document no. 7531
Pacelli, Eugenio to [De Lai, Gaetano]
[Berlin], 26 January 1926

Summary
Pacelli entschuldigt sich beim Sekretär der Konsistorialkongregation für seine späte Antwort bezüglich der Reglementierung der Bischofskonferenzen. Er wird sich in seinen Ausführungen nicht zur Zweckmäßigkeit und Nützlichkeit der Bischofskonferenzen im Allgemeinen äußern, sondern sich vor allem mit Blick auf Deutschland an das von Kardinalstaatssekretär Gasparri vorgelegte Schema halten. In Artikel 4 desselben heißt es, dass rein politische Angelegenheiten von der Konferenz ausgeschlossen werden müssen. Die deutschen Bischöfe hielten sich bisher nach Einschätzung Pacellis daran. Durch die Formulierung "von reiner Politik" werden solche Themen nicht von den Konferenzen ausgeschlossen, die zwar politisch sind, aber auch eine Beziehung zu Glauben, Moral oder religiösen Interessen haben. Darüber hinaus fügt der genannte Artikel hinzu, dass die Konferenz dem Heiligen Stuhl solche Fragen vorbehält, die die Beziehungen zwischen der Kirche zum Staat oder die allgemeine Politik des Staates betreffen, insofern der Heilige Stuhl diplomatische Beziehungen mit dem Staat unterhält. Der Nuntius hält diese Regelung für absolut notwendig, da mehrere deutsche Regierungen versuchten, bei Verhandlungen um die kirchliche Gesetzgebung den Heiligen Stuhl, der als auswärtige Macht angesehen wird, außen vor zu lassen und stattdessen mit den Bischöfen zu verhandeln. Pacelli schlägt vielmehr vor, entweder die Meinung respektive Mitwirkung des Episkopats einzuholen oder ihn nach Weisung des Heiligen Stuhls entsprechende Verhandlungen führen zu lassen. Schließlich kann es für den Heiligen Stuhl in dem Fall, dass kein angemessenes Konkordat abgeschlossen werden kann, zweckmäßig sein, nicht direkt zu handeln, um sich nicht zu kompromittieren. In solchen Fällen soll der Episkopat versuchen, Verbesserungen an einseitig erlassenen Kirchengesetzen zu erwirken. Nach Pacellis Einschätzung muss der besagte Artikel dahingehend verstanden werden, dass dem Heiligen Stuhl die Grundsatzfragen der Beziehungen zum Staat vorbehalten sind, also der Abschluss, die Auslegung und die Ausführung von Konkordaten. Bei Detailfragen ist die Beteiligung der Bischofskonferenzen seiner Meinung nicht in jedem Fall verboten. Seiner Meinung nach wäre es in Deutschland bei den zahlreichen Teilstaaten mit ihren komplizierten Gesetzen und Verordnungen für den Heiligen Stuhl sehr schwierig, wenn nicht unmöglich, die Zuständigkeit außer in den Grundsatzfragen für sich zu beanspruchen. Der Nuntius bezeichnet die Formulierung "die allgemeine Politik des Landes" aus dem genannten Artikel als klug. Er gibt aber zu bedenken, dass sie im protestantisch dominierten Deutschland, in dem an krankhaftes Misstrauen gegen den Papst herrscht, schwere Anfeindungen gegen den Heiligen Stuhl hervorrufen würde, sollte sie kirchenfeindlichen Kreisen zur Kenntnis gelangen. Artikel 5 des Schemas behandelt den Zeitpunkt der Konferenz, die in Deutschland jährlich stattfindet und sehr umfangreich ist. Ferner gibt Pacelli zu bedenken, dass es in Deutschland ausschließlich Bayerns, dessen Bischöfe sich in einer separaten Konferenz treffen, außer dem Vorsitzenden nur zwei weitere Erzbischöfe gibt, weshalb die vorgeschlagene Bestimmung über die Stellungnahme des Vorsitzenden und der vier ranghöchsten Erzbischöfe nicht angewandt werden kann. Der Nuntius weist darauf hin, dass laut Artikel 9 ausschließlich Bischöfe an den Konferenzen teilnehmen dürfen, dass an der Fuldaer Bischofskonferenz allerdings auch Prälaten teilnehmen, die keine Bischöfe sind. Bezüglich der Teilnahme des päpstlichen Repräsentanten an den Bischofskonferenzen verweist Pacelli auf die Stellungnahmen des Kardinals Boggiani und des Konsultors Ojetti. Der Nuntius zählt einige Vorteile auf, die die Beteiligung des päpstlichen Repräsentanten mit sich bringen würde: er könnte in ernsten Fragen, in denen nicht alle Bischöfe klare Vorstellungen haben, in die richtige Richtung lenken; er könnte die Gefahr, dass der Vorsitzende oder eine Gruppe von Bischöfen die Konferenz dominiert, bannen; das Ansehen und die Autorität der päpstlichen Vertretung würde anwachsen. Allerdings müsste der Repräsentant über außerordentliche Begabungen verfügen und mit Blick auf Deutschland nicht nur über perfekte Kenntnisse der Sprache, sondern auch der komplizierten persönlichen, örtlichen und rechtlichen Verhältnisse verfügen. Nach Pacellis Einschätzung überwiegen die Gründe, die gegen eine Beteiligung des päpstlichen Repräsentanten an der Bischofskonferenz sprechen. Er unterstützt den Wortlaut des Artikels 8, der die Frage des Prinzips aufhebt und die Teilnahme des päpstlichen Repräsentanten unter außergewöhnlichen Umständen zulässt. In den meisten Fällen ist es in seinen Augen am ratsamsten, die Einladung, an der Konferenz teilzunehmen, abzulehnen. Bezüglich der Regelung in Artikel 9, das Programm der Konferenz dem Heiligen Stuhl im Voraus vorzulegen, verweist Pacelli auf das Votum von Kardinal Boggiani. Durch ein solches Vorgehen kann der Heilige Stuhl anordnen, dass die Konferenz bestimmte Angelegenheiten nicht behandelt oder ihr entsprechende Weisungen zu einzelnen Punkten zukommen. Pacelli hält die Formulierung in Artikel 11 für angemessen, nach welcher der übliche Ort für die Konferenz gewählt werden soll, in Deutschland also Fulda. Der Nuntius hält es nicht für ratsam, den Ort der Konferenz an den Ort zu koppeln, an dem der päpstliche Repräsentant residiert. In Deutschland wäre das Berlin, was Angriffe fanatischer Protestanten provozieren könnte. Mit Blick auf die Person des Vorsitzenden der Konferenz verweist Pacelli auf die Einschätzungen von Kardinal Boggiani und Konsultor Ojetti bezüglich die Unterscheidung eines Vorsitzenden und eines Ehrenvorsitzenden. Eine solche Regelung findet sich bereits in der Ordnung der Bischofskonferenzen Deutschlands, nach der der gewählte Vorsitzende bis zur nächsten Versammlung im Amt bleibt. Die Bestimmung, dass der Vorsitzende zwei Assistenten wählt, mit denen er ein Präsidium bildet, welches die nächste Konferenz vorbereitet, wird allerdings nicht mehr angewendet. Der derzeitige Vorsitzende Kardinal Bertram, ein Mann von bewundernswerter Aktivität, Lebensführung und von ebensolchem Eifer, aber auch von autoritärem Charakter, spricht auch in der konferenzfreien Zeit im Namen der in Fulda versammelten Bischöfe. Der Nuntius erkennt zwar an, dass es zweckmäßig und notwendig ist, unter bestimmten Umständen gemeinsame Schritte zu unternehmen. Doch er regt an, vorzuschreiben, dass allen Prälaten eine angemessene Zeit eingeräumt wird, im Voraus ihre Meinung zu äußern, und dass die wichtigen gemeinsamen Dokumente die Unterschrift aller Bischöfe tragen. Pacelli weist darauf hin, dass die Fuldaer Bischofskonferenzen gemäß der Ordnung der Bischofskonferenzen Deutschlands immer mit einem öffentlichen Gottesdienst beginnen und enden. Beim abschließenden Dankgottesdienst wird die Reliquie des heiligen Bonifatius ausgestellt. Der Nuntius bezeichnet die Vorschrift aus Artikel 13, dass die Gottesdienste nicht öffentlich abgehalten werden sollen, als weise. Dennoch gibt er zu bedenken, dass ein Verbot der öffentlichen Gottesdienste nach so langer Gewohnheit einen schmerzlichen Eindruck auf den Episkopat und das Volk machen würden. Darüber hinaus sollte Pacellis Meinung nach Artikel 16 verlangen, dass dem Heiligen Stuhl die Schlussfolgerungen der Konferenz durch den päpstlichen Repräsentanten vorgelegt werden. Darin sollte in lateinischer Sprache knapp, aber prägnant der Stand jeder Frage und die Gründe für die jeweilige Schlussfolgerung dargestellt werden. Der Nuntius rät davon ab, um positive Zustimmung des Heiligen Stuhls zu bitten. Das würde bei den zahlreichen Punkten zu unnötigen Verzögerungen führen, es wäre bei zweitrangigen oder noch nicht endgültig geklärten Fragen unangebracht und außerdem hätten die Schlussfolgerungen keine verbindliche Kraft. Für den Fall, dass der Heilige Stuhl keine spezifischen Weisungen erteilen muss, schlägt Pacelli ein einfaches "nulla osta" vor, wonach das Protokoll an die Bischöfe verteilt werden kann.
[no subject]
Il venerato Dispaccio N. 229/24 in data del 21 Dicembre p. p. insieme ai relativiAllegati, che qui acclusi compio il dovere di ritornare all'Eminenza Vostra Reverendissima, mi è pervenuto il 1.° del corrente mese di Gennaio. Debbo innanzi tutto chiedere umilmente venia a Vostra Eminenza, se, a causa dei molti lavori cui debbo attendere attualmente, non mi è stato possibile di rispondere con quella sollecitudine e con quell'ampiezza, che il grave argomento, delle Conferenze generali dell'Episcopato avrebbe richiesto. Poiché, come si rileva dalla Ponenza e dallo stesso sullodato Dispaccio, si tratta non di interdire o di sospendere le Conferenze medesime, ma di disciplinarle, vale a dire di fissare i limiti entro cui si debbono muovere, così, omessa qualsiasi osservazione sulla loro convenienza ed utilità in generale, prenderò per base delle mie rispettose e subordinate osservazioni, che avranno in vista soprattutto la Germania, l'opportuno schema del Card. C.
Nell'Art. 4. del menzionato schema si stabilisce che "dalla Conferenza debbono esulare gli argomenti di pura politica". Per quanto è a mia conoscenza, i Revmi Vescovi della Germania si sono attenuti a tale principio. Così anche recentemente, avendo i Signori Conti Praschma e Magnis rimesso il 19 Giugno dello scorso anno all'Eminentissimo Bertram un Pro-Memoria sulla politica del Centro, affinché l'Episcopato lo prendesse ad esame nella Conferenza di Ful-
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da, il menzionato Signor Cardinale, nel darmene notizia con Foglio in data del 23 di quello stesso mese da me alla mia volta comunicato all'Eminentissimo Segretario di Stato - Rapporti N. 33513), [sic] mi scriveva fra l'altro: "Consultum mihi videtur, ut Episcopalis Conferentia Fuldensis a suis deliberationibus officialibus, uti semper cautissime observavit, excludat quamvis deliberationem de quavis fractione politica". – Ove è pure da notare che, dicendosi "di pura politica", non rimarrebbero esclusi quegli argomenti, i quali, pur essendo politici, hanno tuttavia colla fede o colla morale o cogl'interessi religiosi un qualche rapporto.
Il medesimo Articolo aggiunge, che "se la Santa Sede ha relazioni diplomatiche con il Governo della nazione, la Conferenza riserverà alla S. Sede le questioni, che toccano o i rapporti della Chiesa collo Stato o la politica generale del paese".
Per ciò che riguarda i rapporti fra Chiesa e Stato, tale prescrizione sembra a me del tutto necessaria e conveniente. Da parte di vari Governi in Germania si è, invero, più volte tentato di sfuggire, in quanto fosse possibile, la via di Roma, riguardata quale Potere straniero, nel regolamento di alcuni punti di legislazione ecclesiastica, preferendo di consultare piuttosto i Vescovi, come accadde, ad esempio, per il progetto di legge sull'amministrazione dei beni ecclesiastici in Prussia, cui ebbi già occasione di accennare nel mio precedente rispettoso Rapporto N. 30154 del 28 Maro 1924. Dovrebbe tuttavia, se non m'inganno, essere eccettuato il caso, in cui o la Santa Sede domandi il parere o la cooperazione dell'Episcopato od anche in cui i relativi negoziati siano condotti dai Revmi Vescovi coll'intesa e secondo le istruzioni della S. Sede, come si verificò, ad es., per la recente legge del Württemberg del 3 Marzo 1924. Allorché, infatti, non è possibile di giungere, nell'or-
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dinamento dei rapporti fra Chiesa e Stato, ad un vero e proprio accordo, vale a dire ad una Convenzione concordataria, può essere opportuno per la S. Sede, affine di non compromettersi e di mantenere la piena sua libertà, di non agire direttamente, ma di ottenere, colle necessarie proteste e riserve, per mezzo dell'Episcopato miglioramenti a progetti di leggi ecclesiastiche unilaterali, la cui emanazione sia impossibile di evitare e che, d'altra parte, contengano disposizioni non in tutto positivamente accettabili.
Riservando, inoltre, l'articolo in esame alla Santa Sede la materia concernente i rapporti della Chiesa collo Stato, parmi subordinatamente che ciò debba intendersi delle questioni di principio, ed in primo luogo della conclusione, interpretazione ed esecuzione dei Concordati. Per ciò, invero, che concerne le questioni secondarie e di dettaglio, sembra, salvo errore, che esse non siano sempre escluse dalla competenza dei Vescovi e che quindi non sia in ogni caso vietato di discuterne nelle Conferenze episcopali. Almeno in Germania, ove ognuno dei numerosi Stati particolari regola separatamente, nell'ambito delle norme fissate dalla Costituzione del Reich, molte simili materie con complicatissime leggi ed ordinanze, sarebbe ben difficile, ed anzi in pratica forse impossibile, per la S. Sede di avocarne a sé la trattazione, salvo sempre, come si è accennato, le linee generali e le questioni di massima. Tale è del resto, se non erro, il criterio seguito sinora dalla S. Sede medesima. Anche di recente Essa ha fissato, ad esempio, i principii del nuovo regolamento dell'assistenza religiosa dei militari in Germania (Dispaccio dell'Eminentissimo Sig. Card. Segretario di Stato N. 46322 del 13 Novembre 1925), aggiungendo però che "per gli affari, che riguardano tutti i militari cattolici della Germania, ed in genere per tutti gli affari col Governo centrale di Berlino, i Vescovi di Germania
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daranno ad uno dei loro Colleghi, per esempio al Vescovo di Paderborn, il mandato di trattare col Governo e a lui esporranno i proprii casi, i quali, invero, non possono essere molto numerosi, dato lo scarso numero dei militari stessi. Il Vescovo Delegato può anche servirsi, per gli affari di poca importanza, di un sacerdote dimorante in Berlino".
Sapiente è parimenti la riserva circa "la politica generale del paese", della quale è pure parola nell'Art. 4 del progetto. Se tuttavia il regolamento fosse reso di pubblica ragione od in altro modo venisse a conoscenza di elementi ostili alla Chiesa, esso potrebbe provocare - mi riferisco sempre alla Germania, ove il protestantesimo con morbosa diffidenza persegue l'azione Pontificia in tale materia - gravi sospetti ed aspri attacchi contro la S. Sede, che verrebbe accusata di volersi ingerire nelle cose politiche della Nazione.
Circa l'Art. 5 concernente il tempo, in cui debbano riunirsi le Conferenze, mi sia permesso di ricordare che in Germania esse sono state finora annuali, essendo le materie da discutersi sempre assai copiose. Anche nell'ultima Conferenza dell'Agosto 1925, la quale meritò speciali elogi dal Sovrano Pontefice (Cfr. Dispaccio dell'Emo Sig. Cardinale Segretario di Stato N. 46323 del 30 Settembre s. a.), furono, come risulta dal relativo Protocollo, ben sessantaquattro i punti trattati.
Rilevo altresì rispettosamente che nella Germania (senza la Baviera, ove il Revmo Episcopato si riunisce a parte, come all'Art. 7), si hanno soltanto due Arcivescovi (Colonia e Friburgo). Non potrebbe quindi ad essa applicarsi la proposta disposizione concernente il parere del Presidente e dei quattro Arcivescovi più anziani.
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Alla Conferenza di Fulda, oltre tutti i Vescovi residenziali della Germania ed un rappresentante dell'Episcopato bavarese, vengono pure invitati, sebbene non insigniti del carattere vescovile, i Vicari capitolari, sede vacante, l'Amministratore Apostolico di Tütz, i Vicari generali della parte prussiana delle Archidiocesi di Praga e di Olmütz. L'Eminenza Vostra giudicherà se convenga tenerne conto nella redazione dell'Art. 9, ove si parla di "tutti e soli i Vescovi della Nazione".
Allorché vi era un Vicario castrense per l'esercito prussiano, prendeva anche esso parte alle riunioni. Gli altri Vescovi titolari non vi sono inclusi.
Riguardo alla delicata questione dell'intervento del Rappresentante della S. Sede alle Conferenze, le ragioni, che lo sconsigliano, sono già opportunamente esposte nel Voto del Card. L. (pag. 20) ed in quello del Consultore (pag. 29). Certamente la presenza del Nunzio importerebbe per sé notevolissimi vantaggi; egli in molte gravi questioni, nelle quali non tutti i Vescovi hanno sempre concetti pienamente esatti (ad esempio, circa la istruzione e la educazione del Clero) potrebbe dare il retto indirizzo secondo la mente della S. Sede; si eviterebbe il pericolo che il Presidente od un gruppo di Vescovi si imponga e domini sugli altri; il prestigio e l'autorità della Rappresentanza Pontificia ne rimarrebbero grandemente accresciuti. Ma, d'altra parte, si richiederebbe per tale compito che il Nunzio medesimo possedesse doti eccezionalissime di scienza e di prudenza, ed inoltre, per quanto riguarda la Germania,
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avesse una perfetta conoscenza della difficile lingua e delle complicate condizioni personali, locali, giuridiche del Paese. Pare quindi anche a me sommessamente che le ragioni contro prevalgano e che ben appropriata sia la redazione dell'Art. 8 dello schema, la quale, pur salvando la questione di principio e lasciando integra la possibilità dell'intervento in qualche circostanza straordinaria, permette al Rappresentante Pontificio di declinare l'invito; il che, se non erro, sarà nella massima parte dei casi la condotta più consigliabile.
Per ciò che riguarda il programma della Conferenza, di cui è parola nell'Art. 9, se si giudicasse necessario che esso venga in precedenza trasmesso alla S. Sede, sembrerebbemi conveniente la formula proposta nel Voto del Card. L. al n. V (pag. 20). Questa infatti, mentre prescrive tale comunicazione, non esige la previa positiva approvazione da parte della stessa S. Sede, la Quale potrà, tuttavia, qualora lo ritenga del caso, ordinare ai Revmi Vescovi di astenersi dal trattare l'una o l'altra questione o far pervenire loro su qualche punto le Sue superiori istruzioni.
Quanto al luogo della Conferenza sembrami pure adatta la redazione dell'Art. 11, secondo la quale esso è quello usuale, pur rimanendo libera l'Assemblea di sceglierne un altro a maggioranza di voti. In Germania, come è noto e mi permisi di spiegare nel succitato ossequioso Rapporto N. 30154, le Conferenze hanno luogo in Fulda, città cattolica, ove trovasi la tomba di S. Bonifazio, e che ha già locali adatti e
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preparati per ospitare i Revmi Prelati. Anche nel "Regolamento per le Conferenze Vescovili" (Geschäftsordnung für die bischöflichen Conferenzen ), proposto prima in via provvisioria e poi dai Vescovi definitivamente approvato nella seduta del 2 Settembre 1869, al § 2 si leggeva: "Il luogo della riunione è in Fulda presso la tomba di S. Bonifazio, salvo che ai Vescovi nella precedente Conferenza non piaccia di stabilirne un altro". Sarebbe, se pur non m'inganno, poco consigliabile, sempre per ciò che riguarda la Germania, di prescrivere il luogo, ove risiede il Rappresentante Pontificio, vale a dire Berlino. Tale mutamento potrebbe dare sull'occhio e provocare gli attacchi dei protestanti fanatici, i quali già tanto scalpore hanno menato in seguito alla erezione della Nunziatura Apostolica ed alla nomina di un Vescovo ausiliare in questa Capitale.
Per ciò che si riferisce alla determinazione di colui che deve presiedere all'Assemblea (Art. 12), sembrerebbe espediente, per evitare gl'inconvenienti accennati nella Ponenza, la distinzione fra Presidente onorario e Presidente effettivo, di cui è parola nel Voto del Card. L. N. VII (pagg. 21-22) ed in quello del Consultore (pagg. 28-29). Essa si trovava già, come ebbi altra volta occasione di rilevare (cfr. il più volte menzionato Rapporto N. 30154) nell'anzidetto Regolamento per le Conferenze vescovili" della Germania, il cui § 3 capov. 1 era così concepito: "Il Presidente della prossima Assemblea viene eletto a maggioranza di voti. La presidenza onoraria è tenuta dal Prelato costituito in maggior dignità ecclesiastica". In seguito venne aggiunta la disposizione che il Presidente ogni volta eletto rimanesse in funzione
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sino alla futura Assemblea e che allora si procederebbe alla nuova elezione.
Secondo il capov. 2 dello stesso § 3 "il Presidente doveva scegliere alla sua volta due Assistenti, insieme ai quali formava la Presidenza, che aveva il compito di preparar tutto per la prossima Assemblea". Tale disposizione non viene più applicata, e l'attuale Presidente, Emo Bertram, Principe della Chiesa; [sic] di ammirevole attività, zelo e santità di vita, ma di carattere autoritario, continua, anche fuori dall'Assemblea, a parlare e trattare in nome dei Vescovi, che fanno parte delle Conferenze vescovili di Fulda. Senza dubbio molte volte è necessario ed opportuno, massime ai nostri tempi, che l'Episcopato tedesco in determinate circostanze emani Atti o compia passi collettivi, per dare maggior autorità ed efficacia alla sua azione; ma sarebbe forse, a mio umilissimo giudizio, non inutile di prescrivere che ciascun Prelato sia ogni volta precedentemente interrogato ed abbia il tempo conveniente per esprimere il suo avviso, e di suggerire anzi che i Documenti collettivi importanti portino sempre la firma di tutti i vescovi.
Sull'Art. 13 dello schema mi sia permesso di notare rispettosamente come già il sunnominato Regolamento del 1869 stabiliva al § 10 che "la Conferenza cominci con una Messa solenne per implorare la benedizione divina. Ogni seduta si inizia e termina colla preghiera". Anche al presente l'Assemblea ha principio con una solenne funzione nella cripta di S. Bonifazio per invocare lo Spirito Santo, e con una solenne funzione di azione di grazie parimenti si chiude. In quest'ultima viene esposta la reliquia del capo di S. Bonifazio, che il Presidente della Confe-
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renza impone poi sulla testa di tutti i Vescovi, quasi per significare simbolicamente che lo spirito del grande Apostolico della Germania deve animare l'attività pastorale di ognuno di loro. Grande moltitudine di popolo assiste alla cerimonia, la quale, come diceva recentemente l'Emo Bertram ad un religioso di Berlino, riesce profondamente commovente. Certamente sono sapientissime le ragioni, per le quali la S. Sede intenderebbe ora di prescrivere che queste Assemblee episcopali siano inaugurate e chiuse senza pubbliche funzioni religiose; è tuttavia da prevedere che tale proibizione dopo una lunga consuetudine produrrebbe dolorosa impressione nell'Episcopato e nel popolo.
All'Art. 16 converrebbe, a mio modestissimo avviso, indicare che le conclusioni dell'Assemblea debbano essere sottoposte alla S. Sede per mezzo del Rappresentante Pontificio. In vista di ciò, siccome attualmente il Protocollo o verbale delle Conferenze di Fulda viene spesso redatto in modo assai sommario e conciso, sarebbe, se non erro, espediente di pregare i Revmi Vescovi di compilarlo per la S. Sede in lingua latina ed esponendo brevemente, ma sufficientemente lo stato di ciascuna questione ed i motivi della relativa conclusione. Dubito se sarebbe opportuno di richiedere una positiva approvazione della S. Sede medesima, sia perché, a differenza di quel che accadeva nei primi anni, i punti discussi nelle Conferenze di Fulda sono ora sempre assai numerosi (54 nel 1920, 57 nel 1921, 63 nel 1922, 54 nel 1923, 51 nel 1924, 64 nel 1925) e quindi il loro esame particolareggiato potrebbe esigere un tempo notevole e causare lunghi ritardi, sia perché si tratta talvolta anche di argomenti minuti o d'importanza secondaria ovvero di questioni non ancora abbastanza chiarite, sulle
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quali per la S. Sede sarebbe forse inopportuno o prematuro di pronunciarsi, sia perché le conclusioni stesse non sono destinate ad avere forza obbligatoria. Basterebbe perciò, se non m'inganno, – salvo sempre le istruzioni, che la S. Sede giudicasse di dover impartire su qualche materia speciale – un nulla osta, avuto il quale, il Protocollo medesimo potrà essere comunicato confidenzialmente ai singoli Vescovi e sarà lecito di procedere alla pubblicazione degli Atti o documenti, di cui l'Assemblea avesse eventualmente deliberato la divulgazione.
Der Bericht ist abgedruckt in einer Tischvorlage der Konsistorialkongregation.
1Protokollnummer rekonstruiert aus Entwurf.
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to [De Lai, Gaetano] from 26 January 1926, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 7531, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/7531. Last access: 21-12-2024.
Online since 29-01-2018, last modification 01-02-2022.