Document no. 4077
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
Berlin, 23 March 1929

Summary
Pacelli berichtet über die Verhandlungen über ein Preußenkonkordat seit Juli 1928. Im August und September fanden informelle Verhandlungen statt, in denen der Nuntius Verbesserungen im Sinne von Gasparris Weisung vom Mai 1928 durchsetzen konnte. Ab November wurden die Beratungen in mehreren Kabinettssitzungen von der gesamten preußischen Staatsregierung weitergeführt, wobei die drei Kabinettsmitglieder der Zentrumspartei Hirtsiefer, Steiger und Schmidt im Gegensatz zum bestens vorbereiteten Finanzminister Höpker-Aschoff, einem fanatischen Liberalen, Pacellis Einschätzung nach der Situation nicht gewachsen waren. Ministerpräsident Braun beauftragte Kultusminister Becker mit der Fortsetzung der nunmehr offiziellen Verhandlungen über einen Vertrag zwischen Preußen und dem Apostolischen Stuhl, für den Becker am 22. Dezember entsprechende Vorschläge unterbreitete. Pacelli äußerte in Bezug auf die Schulfrage umgehend seine Bedenken, denn die preußische Regierung hatte im Kontext der Verhandlungen um ein Reichskonkordat 1921/22 erklärt, dass die Schulfrage in einem abzuschließenden Vertrag geregelt werden solle. Der Nuntius wies das Argument des Fehlens der Schulfrage in den Zirkumskriptionsbullen des 19. Jahrhunderts zurück und verwies auf die 1927 gefundene Minimalformulierung, die die Regierung nun aus dogmatischen Gründen gestrichen habe, da sie die Schule als alleinige Kompetenz des Staates ansehe. Auf seine energischen Proteste erhielt der Nuntius die Antwort, dass ein Vertrag oder Konkordat inklusive der Schulfrage keine Mehrheit im Landtag erhalten werde. Pacelli legte Becker in zwei Sitzungen im Januar 1929 dar, welche weiteren Artikel der preußischen Vorschläge für die Kirche inakzeptabel seien. Daraufhin sandte ihm Becker am 7. Februar 1929 überarbeitete Vorschläge, die der Nuntius trotz einiger Verbesserungen noch immer für vollkommen unzureichend erachtete. Braun fand viele von Pacellis Punkten, die er ihm in zwei Sitzungen am 11. und 12. Februar darlegte, begründet, doch auch er verwies auf die Notwendigkeit, dass im Landtag nicht nur die Stimmen der SPD, sondern auch die der liberalen Parteien benötigt würden. Trotz des in der Kabinettsrunde vom 26. Februar energisch auftretenden Hirtsiefer wurden die Zentrumsminister von der sozialistischen und liberalen Mehrheit im Kabinett mit ihren Forderungen überstimmt. Als Reaktion ließ Pacelli über den Zentrumsabgeordneten Linneborn verbreiten, dass der Heilige Stuhl sich unter diesen Umständen gezwungen sehen werde, das gemeine Kirchenrecht als in Preußen geltend und die preußische Regierung für mögliche Konflikte verantwortlich anzusehen. Dies führte genauso wie die Intervention des Zentrumsvorsitzenden Kaas bei Braun zum gewünschten Effekt und Becker legte nach einer weiteren Kabinettssitzung am 16. März 1929 erträglichere Vorschläge für einen Vertrag Preußens mit dem Apostolischen Stuhl vor.
Pacelli geht im Folgenden lediglich auf einige besonders bedeutende Punkte ein wie die Schulfrage, die weiterhin ausgeklammert wird. In diesem Kontext verweist der Nuntius auf die Erklärung des Vorsitzenden der Fuldaer Bischofskonferenz betreffend die Minimalformulierung aus dem Jahr 1927, denn Bertram sprach sich dafür aus, die Schulfrage im Konkordat besser gar nicht zu thematisieren als sich mit einer unzureichenden Formulierung zufrieden zu geben, die späteren berechtigten Verbesserungsvorschlägen jede Aussicht auf Erfolg nehmen würde. In Artikel 1 ist die Errichtung eines Bistums in Berlin vorgesehen und die Besetzung der Weihbischöfe ist zufriedenstellender geregelt. Die Dotation für die Bistümer wird in Artikel 3 im Vergleich zum vorherigen Vorschlag verdoppelt, allerdings scheiterte Pacelli mit seiner Forderung, die Zuwendungen für die Pfarrer in das Konkordat aufzunehmen. Die in Artikel 5 behandelte Bischofsernennung führte zu großen Schwierigkeiten in Bezug auf das staatliche Nihil Obstat nach der Wahl, wofür die Regierung versuchte, verschiedene Gegenleistungen zu fordern. Pacelli schätzt die in Artikel 7 gemachten Zugeständnisse bezüglich der Besetzung der Dignitäten und Kanoniker der Domkapitel als geringer ein als im Bayernkonkordat. Er wies die preußische Forderung zurück, dass mit Blick auf Artikel 8 über die Vorbildung zur Übernahme eines Kirchenamtes in der erklärenden Note zum Konkordat das Theologiestudium an einer römischen Hochschule als Ausnahme bezeichnet wird. Allerdings konnte er eine ähnliche Formulierung wie im Bayernkonkordat über das Studium von Ordensgeistlichen an Ordenshochschulen außerhalb Deutschlands nicht durchsetzen, da die Sozialisten, Demokraten und Liberalen in ihrem blinden und ignoranten Fanatismus eine massenhafte Invasion vor allem von Jesuiten befürchten. Allerdings wird durch die Formulierung, dass Ordensgeistliche an Hochschulen deutscher Sprache studieren dürfen, ein Studium unter anderem an der Theologischen Fakultät in Innsbruck möglich. Artikel 9 regelt die Vorbildung bei Seelsorgsgeistlichen und fordert, dass die Regierung über die Ernennung von Pfarrern informiert wird, was günstiger ist als die entsprechende Regelung im Bayernkonkordat. Artikel 10 über das Staatspatronat ist ebenso wie Artikel 11 über die Theologischen Fakultäten und Seminare unverändert, auch wenn es für letztgenannten Artikel Verbesserungen in der erklärenden Note gibt. Dem in Artikel 12 behandelten Austausch der Ratifikationsurkunden und der Abschaffung dem Konkordat entgegenstehender Gesetze und Verordnungen wird sich Pacelli in einem späteren Bericht widmen. Zwar könnte der letzte Satz dieses Artikels nach Pacellis Einschätzung im Fall einer Kündigung des Vertrags auch für die Kirche vorteilhaft sein könnte, dennoch hält er ihn für ein zweischneidiges Schwert, weshalb er Becker bat, ihn zu streichen.
Nach Meinung des Nuntius ist es unmöglich, in dem mehrheitlich protestantischen und antikatholischen Preußen, das inmitten kommunistischer, sozialistischer, liberaler und nationalistischer Attacken seitens der Presse, Versammlungen und im Parlament steht, wesentlich mehr für die Kirche zu erreichen als im vorliegenden Vorschlag der Regierung. Das Zentrum als einzige vertrauenswürdige Partei bildet mit den beiden erklärt kirchenfeindlichen Parteien SPD und DDP eine Koalition, die nur über eine knappe Parlamentsmehrheit von vier Stimmen verfügt. Zu Pacellis Bedauern weigert sich Braun noch immer, dem Evangelischen Oberkirchenrat ähnlich wie in Bayern ebenfalls ein Verhandlungsangebot zu unterbreiten, denn durch eine gemeinsame Abstimmung könnte die Zustimmung der DNVP erlangt werden. Ob die wenigen Katholiken der DNVP und der Wirtschaftspartei für das Konkordat stimmen, ist noch unsicher. Der Nuntius bittet um eine schnelle Entscheidung seitens des Heiligen Stuhls, denn er befürchtet von einer Verzögerung weitere Schwierigkeiten. Er schlägt einen einleitenden und einen abschließenden Satz für das Konkordat vor und bittet um Instruktionen.
Subject
Trattative concordatarie colla Prussia
Eminenza Reverendissima,
Facendo seguito al mio rispettoso Rapporto N. 39771 del 14 Luglio s. a., compio il dovere di riferire all'Eminenza Vostra Reverendissima circa l'ulteriore svolgimento delle trattative concordatarie colla Prussia.
Nei giorni 15, 17 e 18 Agosto, e quindi il 13 Settembre 1928, ebbero luogo in questa Nunziatura nuove e laboriose conferenze, a cui presero parte come Commissari governativi i Signori Trendelenburg, Direttore ministeriale nel Ministero del Culto, e Professore Heyer, intervenendovi pure il Revmo Mons. Giovanni Linneborn, Preposto della Chiesa cattedrale di Paderborn e deputato al Landtag prussiano. In esse mi adoperai di ottenere miglioramenti nel senso delle istruzioni contenute nel venerato Dispaccio di Vostra Eminenza N. 1065/28 dell'8 Maggio s. a.
Terminato così le dette conferenze non impegnative, la questione del Concordato venne per la prima volta portata dinanzi all'intiero Gabinetto, che se ne occupò in varie sedute, la prima delle quali ebbe luogo nel pomeriggio del 7 Novembre s. a. Pur troppo i tre Ministri appartenenti al partito del Centro, Signori Hirtsiefer, Steiger e Schmidt, sebbene senza dubbio ani-
68v
mati dalle migliori intenzioni, non si dimostrarono in sì grave circostanza all'altezza della situazione, giacchè mancarono della necessaria preparazione e conoscenza della materia, di guisa che il Ministro democraticoHöpker Aschoff, irriducibile e fanatico nemico della Chiesa, per quanto accurato conoscitore della questione, di cui aveva seguito con sospettosa vigilanza tutte le fasi, poté ottenere il sopravvento, trascinando dietro di sé non solo i Colleghi del suo partito, ma anche i socialisti.
Con Foglio del 12 Dicembre seguente il Ministro Presidente, Sig. Braun, mi comunicò che il Ministero prussiano nella seduta del giorno innanzi aveva deciso di deputare per le trattative concernenti una Convenzione della Prussia colla Sede Apostolica il Ministro per la scienza, l'arte e l'istruzione pubblica, Sig. Dr. Becker. – Con ciò i negoziati, i quali erano stati sino ad allora confidenziali e non impegnativi, assumevano un carattere ufficiale.
All'una pomeridiana di Sabato 22 dello stesso mese di Dicembre il Dr. Becker venne a farmi visita e, nel consegnarmi le qui accluse "Proposte per una Convenzione della Prussia colla Sede Apostolica" (Allegato I), deliberate nel Consiglio dei Ministri, disse che il Governo aveva cercato di formulare uno schema, per il quale vi fosse speranza di ottenere una maggioranza nel Landtag. Da parte mia risposi che mi riservavo di esaminare attentamente dette "Proposte", ma che sopra un punto assai grave intendevo di manifestargli senza indugio il mio sentimento, vale a
69r
dire intorno all'articolo sulla scuola, che nelle medesime trovavasi del tutto soppresso. Gli ricordai come con Nota a me diretta dal Ministro del Culto Signor Dr. Boelitz in data del 6 Gennaio 1922 il Governo prussiano aveva dichiarato che "su domanda del Reich esso sarebbe entrato con questo in trattative circa il regolamento della parte religiosa della questione scolastica nel Concordato". È vero che il passo surriferito riguardava un futuro Concordato per il Reich, e ciò si spiega col fatto che in quell'epoca di questo, almeno principalmente, si parlava, come apparisce dalla Nota indirizzatami poco prima, cioè nel Novembre 1921, dal Signor Dr. Wirth, allora Cancelliere e Ministro degli Esteri del Reich, nella quale egli mi invitava ad esporgli i desideri della S. Sede relativamente ad un Concordato col Reich; ma è pure, d'altra parte, innegabile che colla surriferita dichiarazione il Governo prussiano aveva ammesso esplicitamente il principio di "regolare in un Concordato la parte religiosa della questione scolastica". È vero altresì che nelle antiche Bolle di circoscrizione nulla si conteneva al riguardo; ma anche il Governo aveva voluto introdurre vari punti non compresi nelle Bolle medesime, ad esempio, quelli relativi alla formazione del Clero; ora esso non poteva senza contraddizione rifiutare alla S. Sede ciò che reclamava per sé stesso. Nelle discussioni coi Commissari governativi (aggiunsi) l'articolo sulla scuola fu per la resistenza dei medesimi ridotto ad una formula minima (Rapporto N. 37821 del
69v
19 Luglio 1927), la quale non venne accettata dalla S. Sede se non con profondo rincrescimento ed in via di estrema condiscendenza, soprattutto perché fu fatto allora valere l'argomento estrinseco che tale materia è di competenza del Reich. Ma se adesso il Governo pretendesse di togliere anche quella così misera formula, e ciò per ragioni dottrinali, vale a dire perché afferma che la scuola è materia di competenza esclusiva dello Stato, non vedevo come la S. Sede potrebbe tollerare una simile attitudine. – Questi concetti sono stati in seguito da me ripetuti con ogni energia anche al Ministro Presidente Dr. Braun, come pure ad altri Ministri e deputati; ma la unanime convinzione, eziandio dei personaggi cattolici, è che per un Concordato o Convenzione, che contenga una qualsiasi disposizione concernente la scuola, non si otterebbe [sic] giammai una maggioranza nel Parlamento, giacché tutti i partiti, all'infuori del Centro, voterebbero contro, e quindi naufragherebbe inevitabilmente l'intiero progetto.1
Siccome poi, prescindendo da detto articolo sulla scuola, le "Proposte" del Governo contenevano molti altri punti, a mio avviso, inaccettabili, esposi dettagliatamente le varie obbiezioni al Sig. Ministro Dr. Becker in due colloqui avuti con lui nel Ministero del Culto i giorni 12 Gennaio (dalle ore 10¼ alle 11¾ antim.) e 16 Gennaio (dalle ore 11 antim. all'1½) del corrente anno. Egli mi promise di tenerne conto e, dopo discus-
70r
sa la cosa coi suoi funzionari, di formulare un nuovo progetto. Questo mi venne infatti da lui consegnato il 7 Febbraio, insieme a due Allegati relativi alle parrocchie di patronato dello Stato ed al computo del tempo di studio passato da studenti cattolici di teologia in Università austriache (Allegati II - IV). Siccome però il progetto medesimo (il quale, del resto, non era stato sottoposto al Consiglio dei Ministri, ma preparato dal Dr. Becker coll'approvazione soltanto del Ministro Presidente Dr. Braun) in parte non aveva tenuto conto delle mie osservazioni, in parte presentava bensì alcuni miglioramenti, ma questi venivano poi paralizzati da peggioramenti che non si riscontravano nel primo schema, mi dichiarai ancora una volta del tutto insoddisfatto. In seguito a ciò il Sig. Ministro Presidente volle egli stesso personalmente discutere con me la cosa; il che avvenne, alla presenza del Segretario di Stato Sig. Weismann, in due colloqui nei giorni 11 (dalle 12 all'1 pom.) e 13 (dall'11 alle 12½) Febbraio p. p. Il Dr. Braun, socialista, sembrò trovare almeno molte delle mie obbiezioni ragionevoli e fondate, ma ricordò l'attuale situazione parlamentare, osservando che, se i membri del suo partito sarebbero per sé pronti a lasciare maggior libertà alla Chiesa, invece i liberali (democratici ed eventualmente Deutsche Volkspartei), i cui voti sono tuttavia indispensabili per ottenere l'accettazione del Concordato nel Landtag, tendono ancora sempre ad immischiarsi nelle cose ecclesiastiche ed oppongono quindi la
70v
più tenace resistenza. Dopo altre lunghe conferenze da me avute nella Nunziatura, prima la sera del 22 s. m. col Ministro del Culto, Dr. Becker, il quale si mostrò abbastanza conciliante, e poi la mattina del 25 col Ministro della pubblica assistenza, Dr. Hirtsiefer, membro del Centro, si tenne nel pomeriggio del 26 una nuova seduta del Gabinetto. Malgrado, però, le speranze che mi avevano fatto concepire i suddetti colloqui, e quantunque questa volta i Ministri del Centro, massime il menzionato Dr. Hirtsiefer, avessero dimostrato la necessaria energia, essi rimasero isolati e sopraffatti dalla maggioranza socialista e democratica sotto la influenza dell'Höpker Aschoff. La sera seguente il deputato Mons. Linneborn venne, profondamente abbattuto, a comunicarmi confidenzialmente, che la massima parte delle richieste modificazioni erano state respinte. Gli risposi che, per quanto potevo prevedere, la S. Sede avrebbe fatto alla sua volta un controprogetto sotto forma di ultimatum, essendo ormai divenuta inutile, ed anzi indecorosa, ogni ulteriore discussione; se il Governo non l'accettasse, la S. Sede dichiarerebbe senz'altro vigente in Prussia il diritto comune e si andrebbe incontro ad un conflitto, che Essa non aveva in nessun modo provocato, ma che era pronta a sostenere senza timore, mentre lo Stato e la intiera popolazione in Germania ne avrebbero risentito il maggior danno, di cui la responsabilità ricadrebbe esclusivamente sul Governo stesso. Queste dichiarazioni, che furono dal
71r
mio interlocutore ripetute nei circoli politici, non mancarono di produrre la desiderata impressione; si cercò così di correre ai ripari; coll'intervento dello stesso Mons. Linneborn, e soprattutto grazie all'abilità del Revmo Mons. Kaas, capo del Centro, – il quale seppe destramente profittare, massime in un colloquio col Dr. Braun, delle difficoltà esistenti in seno alla coalizione governativa, per esercitare una forte pressione –, il Ministero redasse un altro progetto più tollerabile, che, approvato all'unanimità e senza discussione in un nuovo Consiglio dei Ministri, tenutosi nel pomeriggio del 14 corrente, mi fu consegnato il 16 s. m. del [sic] Signor Ministro del Culto, venuto a tal uopo in Nuntiatura alle ore 12½. L'Eminenza Vostra lo troverà parimenti qui compiegato insieme ai fogli annessi (Allegati V-VII) ed alla relativa traduzione italiana (Allegati VIII-X).
Il progetto si compone di due parti: del "Vertrag" o "Convenzione solenne" propriamente detta, e dello "Schlußprotokoll" o Nota esplicativa, anch'essa pubblica e dello stesso valore giuridico. Senza entrare in tutti i particolari, mi limiterò qui ad alcune osservazioni, che mi paiono di speciale importanza.
Come si è già sopra notato, l'articolo sulla scuola è rimasto soppresso. Occorre, d'altra parte, riconoscere che la formula già presa in considerazione era ben poca cosa. Avendola comunicata lo scorso anno sub secreto ai Revmi Vescovi riuniti
71v
nella Conferenza di Fulda, l'Eminentissimo Sig. Cardinale Bertram, Presidente della medesima, mi significava al riguardo con Foglio in data del 22 Agosto 1928 quanto segue: "La dichiarazione concernente le scuole cattoliche e l'istruzione religiosa cattolica è, rigorosamente parlando, priva di contenuto. La mia opinione personale è: meglio nessuna menzione della questione scolastica, che una del tutto insufficiente. Se si accetta una dichiarazione insufficiente, è da temersi che, qualora i cattolici in seguito chieggano di più, venga loro opposto aver la Santa Sede riconosciuto che essi non hanno da esigere più di quanto si trova nell'insufficiente e vano articolo, ammesso nelle trattative concordatarie. Ad ogni modo, se la Santa Sede si contenta di una insufficiente concessione o dichiarazione, lo Stato ne ricaverà un'arma contro giuste maggiori richieste".
All'articolo 1 è prevista la erezione di una diocesi in Berlino voluta dalla S. Sede (cfr. il sullodato Dispaccio N. 1065/28 – articolo VII); occorrerebbe tuttavia che fosse più chiaramente indicato il nome della medesima (diocesi di Berlino). – Al capov. 10 concernente i Vescovi ausiliari si ha: "ad istanza del Vescovo" anziché "su proposta"; il noto accordo del 1914 è caduto totalmente e non si continuerà così più nemmeno di fatto – al che la S. Sede, attese le gravi difficoltà mosse finora dal Governo prussiano, non si sarebbe opposta – la prassi seguita in passato dai Vescovi di Prussia, di rivolgersi cioè confidenzialmente al Gover-
72r
no medesimo prima di proporre alla S. Sede un ecclesiastico per quell'ufficio (cfr. citato Dispaccio – articolo II). Che anzi, anche per i Vescovi Ausiliari residenti in un luogo diverso dalla sede del Vescovo diocesano si ha un notevole miglioramento in confronto del testo già ammesso nel Dispaccio medesimo, giacché invece di "se non d'intesa (im Einvernehmen) col Governo" si ha ora soltanto "se non dopo udito (nach Benehmen) il Governo", il che non importa la necessità del previo consenso del medesimo.
L'articolo 2 è nuovo ed in sostanza favorevole alla Chiesa. A qualche obbiezione, almeno di forma, sembra tuttavia dare luogo il periodo secondo.
L'articolo 3 capov. 1 fissa la somma dell'annua dotazione per le Sedi vescovili e gli istituti diocesani a Marchi 2.800.000, vale a dire al doppio di quella stabilita finora (M. 1.400.000). Nella Nota esplicativa è espresso il principio dell'adattamento della medesima alle corrispondenti spese dello Stato per i suoi propri scopi personali e reali. Detta somma non comprende gli assegni per i parroci, che ascendono annualmente ad oltre venti milioni di Marchi, come può vedersi dall'Allegato XI. Il Governo considera questi assegni come prestazioni volontarie, e, siccome di essi non si ha alcun accenno nelle antiche Bolle di circoscrizione, non mi è stato possibile, nonostante le più vive insistenze, di ottenere che se ne facesse menzione nel futuro
72v
Concordato.
Il capov. 2 è nuovo e favorevole.
Il capov. 3 ammette la permanenza dei diritti contenuti nelle Bolle di circoscrizione relativamente alla dotazione delle diocesi (compreso quindi quello concernente i beni e fondi stabili) per il caso dello svincolo delle prestazioni finanziarie dello Stato a norma dell'articolo 138 capov. 1 della Costituzione del Reich.
L'articolo 4 è nuovo e vantaggioso per la Chiesa.
L'articolo 5 ha presentato gravissime difficoltà. – Viva opposizione incontrò innanzi tutto la modificazione da me richiesta a norma delle istruzioni impartitemi nel più volte menzionato Dispaccio N. 1065/28, cioè che il nulla osta politico sia domandato soltanto dopo la elezione capitolare. Allorché i Commissari Governativi si videro obbligati ad accettare questo mutamento, dichiararono che esso rappresentava per lo Stato un peggioramento essenziale della formula primitiva e chiesero quindi in compenso numerosi altri cambiamenti, massime quello che la S. Sede fosse, come nel Concordato bavarese, legata alle liste dei Vescovi e del Capitolo. Essendo state tali proposte da me respinte, il Governo ha domandato 1o) che almeno l'inciso "senza tuttavia essere vincolata alle medesime" non figuri nel Concordato, costituendo un serio pericolo per l'approvazione del medesimo nel Landtag. Il Governo però è pronto a dichiarare il senso del-
73r
le parole "Unter Würdigung dieser Listen" (le quali già per sé stesse escludono l'idea di un vincolo) in una Nota separata secondo i termini dell'Allegato VI (IX nella traduzione italiana). 2o) che il nulla osta politico sia chiesto dopo la elezione(1) non dalla S. Sede, ma dal Capitolo stesso, affermando che ciò è conforme al diritto finora vigente in forza delle Bolle di circoscrizione e dei relativi Brevi.
L'articolo 6 riguarda il nulla osta politico. Esso – prescindendo dagli Arcivescovi e Vescovi residenziali, di cui è parola nell'articolo precedente – è ristretta, a norma del succitato Dispaccio dell'Eminenza Vostra, ai Prelati nullius ed ai Coadiutori con futura successione.
L'articolo 7 regola la provvista delle Dignità e dei Canonicati. I privilegi, ivi previsti a favore dei Capitoli nei capoversi 1 e 2, ed ai quali il Governo dà non poca importanza, sembrano, tutto sommato, minori di quelli concessi nel Concordato bavarese (art. 14 § 2). – Il capov. 3 concernente la nomina dei Vicari della Cattedrale è conforme al diritto comune (can. 403).
L'articolo 8 capov. 1 fissa le condizioni per il conferimento degli uffici ecclesiastici (non compresi però i parroci, di cui tratta l'articolo seguente). La lettera b circa gli studi secondari è generalissima, giacché richiede soltanto un attestato di maturità che abiliti allo studio in una Università tedesca. La lettera c ammette senza alcuna limitazione (il che
73v
non si è ottenuto se non con grave difficoltà) lo studio nelle alte scuole Pontificie in Roma. Il Governo avrebbe voluto che nella Nota esplicativa si dicesse: "Si suppone che lo studio nelle alte scuole in Roma abbia luogo, come finora, soltanto in casi speciali e che vi si tenga conto dei particolari bisogni degli studenti tedeschi" (cfr. Allegati I e II); in seguito tuttavia alla mia recisa opposizione ha rinunziato infine a simile richiesta. Per una strana coincidenza, però, qualche Vescovo della Prussia, forse senza rendersi conto dell'abuso che potrebbe farne il Governo, si è dato premura di esprimere in recentissime ordinanze il primo di tali concetti. Così, ad esempio, un decreto apparso nel Bollettino ufficiale della diocesi di Treviri del 16 corrente dispone che gli studenti di teologia siano di regola obbligati ad entrare in quel Seminario diocesano ed aggiunge: "Il permesso di compiere gli studi in Roma od in Innsbruck si concede soltanto in casi, in cui si abbiano speciali motivi". – La restrizione dell'obbligo dello studio filosofico-teologico ad un triennio ha unicamente lo scopo di lasciare piena libertà di fronte allo Stato per i rimanenti tre anni prescritti dal canone 1365, e non già di dispensare dai medesimi.
Nonostante le più energiche pressioni, non mi è stato possibile di far riconoscere, come nel Concordato bavarese (art. 13 § 2), agli effetti del conferimento degli uffici ecclesiastici gli studi filosofici e teologici compiuti dai religiosi nelle scuole del loro Istituto. Socialisti, democratici e liberali han-
74r
no accanitamente respinto qualsiasi menzione degli Ordini e delle Congregazioni religiose nel Concordato, temendo nel loro cieco ed ignorante fanatismo non si sa quale invasione in massa da parte dei religiosi, soprattutto dei Gesuiti, nei Vescovati, nelle istituzioni diocesane e nelle parrocchie. Invano ho fatto loro osservare che i Gesuiti sono precisamente gli unici che non rimarrebbero colpiti, avendo essi la loro alta scuola filosofico-teologica in Francoforte, riconosciuta già dallo Stato come Seminario vescovile nella diocesi di Limburgo. Di fronte alla impossibilità di vincere questo miserevole ed incurabile stato d'animo dei miei oppositori, altro non rimaneva che di girare la posizione e di ottenere per altra via mitigazioni atte a paralizzare le conseguenze della mancanza dell'anzidetto generale riconoscimento. A tale scopo – oltre la limitazione ad un triennio di studi (di cui sopra) ed al seguente articolo sugli uffici con cura d'anime, – <è diretto>3, il capov. 2 dell'articolo in esame, il quale ammette espressamente la possibilità che si prescinda dai requisiti suindicati mediante accordo fra le due Autorità, ecclesiastica e civile, ed allude anzi più specialmente ad altre alte scuole filosofico-teologiche, fra cui sono comprese altresì, quelle degli Ordini e delle Congregazioni religiose. La formula poi "alte scuole di lingua tedesca" include pure gli Istituti fuori della Germania; il che era importante soprattutto per la rinomata Facoltà teologica di Innsbruck in Austria, tenuta dai RR. PP.
74v
della Compagnia di Gesù. Sarebbe anzi a tale riguardo opportuno di avere dal Governo l'assicurazione esplicita che, qualora le Università dell'Austria venissero completamente equiparate a quelle della Germania, ciò valesse in ogni caso eziandio per le Facoltà teologiche.
Il capov. 3 richiede la previa comunicazione delle nomine dei membri dei Capitoli cattedrali, dei direttori e degli insegnanti nei Seminari diocesani. Per ciò che riguarda questi ultimi, vale a dire i professori dei Seminari, ciò era stato già ammesso della [sic] S. Sede (cfr. il citato Dispaccio N. 1065/28, art. 5, B, in fine). Tale comunicazione non importa alcun diritto di veto da parte dello Stato, come è esplicitamente dichiarato nella Nota esplicativa. – Per gli Amministrazioni [sic] provvisori delle diocesi e della Prelatura nullius, i Vescovi ausiliari ed i Vicari generali si domanda soltanto una notificazione dopo la nomina.
L'articolo 9 concerne gli uffici con cura d'anime. Nel capov. l si richiedono soltanto per i parroci propriamente detti i requisiti indicati nel precedente articolo 8 capov. 1, mentre che per gli altri sacerdoti impiegati (in modo permanente, non soltanto provvisorio) nel ministero parrocchiale (ad es., curati, vicari cooperatori stabili anche nel senso del canone 476) si esigono soltanto la cittadinanza tedesca e l'attestato di maturità. Per ambedue i casi vi è inoltre la possibilità di dispen-
75r
sa a norma del capov. 2 dell'art. 8. Ora siccome gli Ordini religiosi in Prussia hanno, salvo rarissimi casi (ad es., in Treviri la chiesa di S. Mattia), non vere e proprie parrocchie, ma semplici "curazie", la difficoltà derivante dagli studi compiuti nelle loro alte scuole filosofico-teologiche rimane praticamente eliminata. – Inoltre le parole "col consenso della Sede Apostolica" possono essere, a mio avviso, interpretate nel senso "rebus sic stantibus", in quanto che, qualora (ipotesi, nelle circostanze attuali, inverosimile) lo Stato sopprimesse le prestazioni finanziarie a favore dei parroci, la S. Sede potrebbe ritirare il suo consenso e cadrebbe così la disposizione del presente articolo.
Il capov. 2 si riferisce alla notificazione della nomina dei parroci da farsi al Governo. Tale notificazione, a differenza di quanto era previsto nel primitivo schema (cfr. il più volte citato Dispaccio N. 1065/28 art. 6), deve essere fatta non già prima della nomina, ma soltanto contemporaneamente; è quindi in realtà una semplice comunicazione della nomina già avvenuta. In questo senso il futuro Concordato prussiano è più favorevole alla libertà della Chiesa di quello bavarese (art. 14 § 3) e di altri, anche fra i migliori, Concordati recenti.4
L'articolo 10, relativo alle parrocchie di patronato dello Stato, e rimasto sostanzialmente immutato. La lista, cui si allude al num. 3 della Istruzione (cfr. Allegato III), è stata da
75v
me inviata agli Ordinari interessati, affinché possano esprimere il loro parere al riguardo.
L'articolo 11 concernente le Facoltà teologiche ed i Seminari è rimasto sostanzialmente invariato nel testo della Convenzione. Ma notevolissimi miglioramenti sono stati potuti introdurre nella Nota esplicativa, massime quanto alla nomina dei professori delle Facoltà anzidette, con che diverrà più facile la esecuzione dei Decreti riservati della S. Congregazione dei Seminari e delle Università del 16 Luglio 1927 e del 14 Gennaio 1928. – Inoltre, mentre nel primo schema del Governo si richiedeva per i professori dei Seminari la laurea conseguita in una Facoltà teologica tedesca, ora invece si parla di "laurea teologica" in generale, con che viene incluso anche il dottorato ottenuto in Roma.
L'articolo 12 riguarda lo scambio delle ratifiche e l'abrogazione delle leggi ed ordinanze governative in opposizione colla nuova Convenzione. Su questo ultimo argomento il Signor Ministro del Culto mi consegnò, come ho riferito più sopra, un Appunto (Allegati VII e X), che può dar luogo a vari dubbi ed obbiezioni e sul quale mi riservo di ritornare in separato Rapporto.
L'ultimo periodo, sebbene potrebbe essere vantaggioso anche per la Chiesa nel caso di denunzia della presente Convenzione, è tuttavia una spada a due tagli, e quindi pericoloso. Ho perciò già detto al Sig. Ministro del Culto che, a mio avviso, esso deve
76r
essere soppresso, ed ho avuto l'impressione che egli non farebbe troppo grande opposizione a tale richiesta.
Tale è l'ultimo progetto del Governo, frutto di tante lotte, maturato, in un Paese a maggioranza (2/3) protestante ed a5 tradizioni anticattoliche come la Prussia, in mezzo ai più aspri attacchi di comunisti, socialisti, demo-liberali, nazionalisti, nella stampa, nelle assemblee, nel Parlamento. Ottenere di più, salvo forse piccole modificazioni accidentali, sembra impossibile. Vostra Eminenza se ne potrà facilmente convincere, ricordando l'attuale composizione del Landtag prussiano, già dall'umile sottoscritto indicata nel rispettoso Rapporto N. 39771 del 14 Luglio s. a., citato in principio. Esso comprende 450 deputati, fra i quali soltanto 71 appartengono al Centro, vale a dire all'unico partito, su cui può farsi sicuro assegnamento. La presente coalizione governativa è formata, oltre che da questo, dai socialisti (con 137 deputati) e dai democratici (con 21 deputati), gli uni e gli altri dichiarati nemici della Chiesa. Il Governo dispone quindi in tutto di 229 voti, ossia di una maggioranza debolissima di soli 4 voti. Occorre perciò che, non solo il Centro, ma anche i socialisti ed i democratici, fra i quali vi sono elementi estremamente radicali (si pensi, per esempio, ad un Adolfo Hoffmann, Ministro del Culto dopo la rivoluzione!) votino compatti per il Concordato. Se il Governo avesse consentito, come in Baviera, a concludere al tempo stesso Convenzioni anche
76v
colle "Chiese" protestanti, si sarebbero potuti avere i voti anche del partito tedesco-nazionale (con 82 deputati); ma il Ministro-Presidente si è, fino ad ora, rifiutato a farlo, almeno contemporaneamente. Egli ha bensì in una lettera al "Supremo Concistoro Evangelico" dichiarato che il Ministero non intende di offendere i principi della parità (die Grundsätze der Parität zu verletzen), ma le anzidette "Chiese" non si sono contentate di una così vaga promessa. Se i pochi deputati cattolici del menzionato partito tedesco-nazionale (una diecina) e della Wirtschaftspartei (circa cinque) voteranno per il Concordato, è ancora ben dubbio. Siccome, però, l'intiero Gabinetto ha approvato l'attuale progetto, impegnando così il suo prestigio, è da sperare che troverà modo di farlo passare nel Landtag. In ogni caso, si desidera ormai di ottenere una pronta decisione, potendo ogni ritardo complicare ancor più la situazione, e perciò mi permetto di pregare rispettosamente l'Eminenza Vostra a volersi degnare di parteciparmi quanto prima la decisione della S. Sede al riguardo.
Mi sia infine lecito di notare – ed ho fatto osservare la cosa anche al Sig. Ministro del Culto – che il progetto governativo manca della consueta introduzione. Essa potrebbe essere, a mio subordinato parere, redatta nei termini seguenti: "Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e lo Stato Prussiano, animati del [sic] desiderio di regolare nuovamente, in mo-
77r
dostabile6 e corrispondente alle mutate condizioni dei tempi, la situazione della Chiesa cattolica in Prussia, hanno risoluto di concludere una solenne Convenzione.
A tale effetto Sua Santità ha nominato Suo Plenipotenziario... ed il Governo di Prussia ha nominato..., i quali, scambiati i loro rispettivi pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, sono convenuti negli articoli seguenti:"
Potrebbe inoltre tentarsi di aggiungere – senza tuttavia farne una condizione sine qua non, perché non sembrano per sé necessari – un articolo primo così concepito:
"Lo Stato Prussiano garantisce il libero e pubblico esercizio della religione cattolica. Agli ecclesiastici è assicurata la protezione dello Stato negli atti del loro ufficio".
ed un articolo finale del seguente tenore:
"Se in avvenire sorgesse qualche difficoltà sulla interpretazione dei precedenti articoli, la Sede Apostolica e lo Stato Prussiano procederanno, di comune intelligenza, ad un'amichevole soluzione".
Non sarà sfuggito all'Eminenza Vostra che il progetto governativo adopera sempre l'espressione "la Sede Apostolica" e giammai "la Santa Sede". Può ciò ammettersi senza obbiezione?
In attesa pertanto delle venerate istruzioni dell'Eminenza Vostra, m'inchino umilmente al bacio della Sacra Porpora, e con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
(1)Le parole 'dopo la elezione' (nach der Wahl) dovrebbero in ogni modo, per togliere qualsiasi dubbio, essere aggiunte esplicitamente nel testo.2
1"Questi concetti ... l'intiero progetto" am linken Seitenrand hds.von unbekannter Hand angestrichen, vermutlich vom Empfänger.
2Hds. nachträglich eingefügt von Pacelli.
3Hds. eingefügt von Pacelli.
4"anche ... recenti" hds. angestrichen und zudem notiert: "a. 21"
5"Tale ... protestante" am linken Seitenrand hds. von unbekannter Hand angestrichen, vermutlich vom Empfänger.
6Hds. unterstrichen, vermutlich vom Empfänger.
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro from 23 March 1929, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 4077, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/4077. Last access: 21-12-2024.
Online since 02-11-2015, last modification 20-01-2020.
Linked short biographies