Document no. 4131
Pacelli, Eugenio
to Gasparri, Pietro
Munich, 11 September 19203
Summary
Pacelli übermittelt Gasparri das Schreiben und die dazugehörige Denkschrift des bayerischen Kultusministers Franz Matt vom 26. August 1920 zu den Konkordatsverhandlungen, in denen dieser seine persönliche Meinung in Bezug auf die notwendige Kompatibilität des zukünftigen Konkordats mit der Weimarer Reichsverfassung und die vom Nuntius vorgeschlagenen ersten fünf Punkte der sogenannten Pacelli-Punktation II vom 4. Februar 1920 darlegt. Im Gegensatz zu Matt hält Pacelli die Wiedergabe von kirchengünstigen Bestimmungen der Weimarer Reichsverfassung im zukünftigen Konkordat für vorteilhaft, weil eine neue Regierung die Verfassung einseitig ändern könnte, während ein Konkordat als bilaterale Vereinbarung voraussichtlich länger Bestand haben werde. Überdies habe der Heilige Stuhl sogar das Recht, mehr zu verlangen als das, was die Reichsverfassung zusichert, dahingehend dass viele im Konkordat mit Bayern von 1817 enthaltene Vorschriften in das neue umgesetzt werden sollten, weil es sich um Normen handele, die ausschließlich "praeter legem" und nicht "contra legem" zu betrachten seien. Sollte die bayerische Regierung darauf nicht eingehen, sieht Pacelli keinen Vorteil für die katholische Kirche aus einem Konkordat mit Bayern, weshalb er dann dafür plädieren würde, auf ein solches zu verzichten und der Regierung die Verantwortung für die Konsequenzen zuzuschreiben, so zum Beispiel mit Blick auf die von der Entente geforderte Änderung der Diözesangrenzen. Pacelli geht allerdings nicht davon aus, dass es so weit kommen werde, und hält den Abschluss eines Konkordats wegen der guten Absichten des bayerischen Ministerpräsidenten Gustav Ritter von Kahr und Matts für wahrscheinlich. Bezüglich des ersten Punktes der sogenannten Pacelli-Punktation II über das freie Besetzungsrecht der Kirchenämter und der entsprechenden Anmerkungen Matts schlägt der Nuntius mit Blick auf die Besetzung der Bischofsstühle eine ähnliche Konzession wie in Artikel 4 des Konkordats mit Serbien vom 24. Juni 1914 vor, wofür die Regierung ihrerseits bedeutende Zugeständnisse zu machen habe. Die Punkte 2 bis 5 der Pacelli-Punktation II über die Ernennung von Professoren und Lehrpersonal an Universitäten, Lyzeen, Schulen und katholisch-theologischen Fakultäten waren im Konkordat von 1817 nicht enthalten und stellen für Matt schwerwiegende Forderungen dar. Pacelli bezieht zu den jeweiligen Anmerkungen des Kultusministers Stellung. Zwar seien die Katholisch-Theologischen Fakultäten an Universitäten und die Lyzeen tatsächlich nicht im Konkordat von 1817 genannt, was allerdings daran läge, dass Artikel V desselben von der bayerischen Regierung nicht eingehalten worden sei. Es sei außerdem nicht korrekt, dass die Lyzeen in Bayern staatliche Anstalten für die allgemeine Bildung darstellen, weil diese hauptsächlich der Ausbildung katholischer Geistlicher dienen. Den Einwänden des Kultusministers gegen die widerrufliche Missio canonica von Professoren und Lehrern hält Pacelli entgegen, dass diese bereits in den Statuten der Universitäten Bonn und Münster sowie in der Konvention betreffend die Errichtung einer katholisch-theologischen Fakultät an der Kaiser-Wilhelms-Universität in Straßburg vorhanden ist. Die Behauptung Matts, dass in der Vergangenheit keine Probleme in Bezug auf die Professoren aufgetreten seien, bezeichnet Pacelli als zu optimistisch. Es gebe nämlich schmerzliche Ausnahmen und er erinnert an Joseph Schnitzer, Sebastian Merkle, Johannes Hehn, Karl Holzhey und Otto Happel. Laut Pacelli sind in dieser Frage Garantien für die katholische Kirche dringender den je, denn während ein katholischer Monarch eine gewisse Sicherheit versprochen habe, sei dies gegenwärtig in der Demokratie anders. So sei es einem kirchenfeindlichen Kultusminister nach der Ministerial-Entschließung vom 28. März 1889 möglich gewesen, zum Beispiel einen Modernisten oder einen abtrünnigen Priester zum Professor zu ernennen, da er den Bischof lediglich anhören müsse, aber nicht seine Zustimmung benötige. Trotz der dargelegten Punkte spricht Pacelli den Äußerungen des guten Katholiken Matt eine ernsthafte Berechtigung zu. Der Nuntius wiederholt die Notwendigkeit, wohlbedachte Formulierungen für das zukünftige Konkordat zu finden, damit es im Landtag nicht zu Fall gebracht werde. Daher erarbeitete er eine neue Fassung des vorgeschlagenen Punktes über die Ernennung beziehungsweise Enthebung von Professoren. Bei den Änderungen in Absatz 1 und 2 sei der Hinweis auf die bischöfliche Zustimmung ausgelassen und lediglich die kanonische Genehmigung genannt, was letztendlich dem Zustimmungsrecht entspreche. Die Enthebung würde außerdem nur infolge eines Straf- oder Verwaltungsverfahrens gültig sein. Das Studienprogramm theologischer Fakultäten beziehungsweise Lyzeen müsse den kanonischen Vorschriften entsprechen und in den Universitäten München und Würzburg müsse es zumindest jeweils einen Professor für Philosophie und einen für Geschichte geben, die die katholische Lehre überzeugt und treu befolgen und vom Bischof ausgesucht werden. Der Nuntius hebt die Schwierigkeiten der Verhandlungen über das neue Konkordat hervor und bittet Gasparri um Weisungen.Subject
Trattative per il Concordato bavarese4
Finalmente, dopo ripetute e vive insistenze da me fatte a nome della Santa Sede, sia presso il Signor Ministro-Presidente



Con essa il Signor Matt mi significa le sue vedute "personali e non impegnative" circa i noti punti da me comunicati al Governo bavarese

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5 Febbraio 1920). Il Signor
Ministro soggiunge di non aver ancora portato la cosa alla discussione del Consiglio dei
Ministri, ritenendo opportuno di chiarire prima le varie questioni e di eliminare le più
gravi difficoltà in maniera da non urtare sin dal principio in insormontabili opposizioni.
Ricorda egli poi come, facendo la Baviera parte del Reich germanico, e trovandosi in quanto
tale vincolata dalla Costituzione
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sarebbe il pericolo che essa voglia liberarsi totalmente da
un Concordato, il quale contenga anche questi punti ad essa sgraditi; in tal modo andrebbero
perdute non solo le disposizioni del Concordato, alle quali avrebbe potuto rinunziarsi senza
danno, ma al tempo stesso anche quelle altre (ad esempio, le concessioni di
ordine finanziario
Prima, tuttavia, di passare all'esame del medesimo mi sia permesso di osservare subordinatamente circa la surriferita lettera del Sig. Matt quanto segue:
1.) Sebbene senza dubbio anche una Convenzione concordataria sia esposta alle ingiuste violazioni di Governi
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ostili alla Chiesa, è nondimeno certo
che le disposizioni contenute in un Concordato, assimilato nel diritto ai trattati
internazionali, hanno una relativamente più stabile consistenza di quelle, le quali sono
garantite soltanto dalla Costituzione e dalla legislazione dello Stato. Mentre infatti
questo può in ogni momento mutare liberamente la propria Costituzione o legislazione,
maggiore difficoltà e complicazioni incontra invece di regola, a meno che non si tratti di
una Nazione apertamente anticlericale ed in lotta colla S. Sede, per abrogare una
Convenzione. Non è dunque superfluo di riprodurre nel Concordato disposizioni favorevoli
alla Chiesa contenute nella Costituzione.2.) Ma inoltre la S. Sede ha diritto di chiedere per la Baviera ancor più di quel che contenga la Costituzione del Reich. In primo luogo, infatti, potrebbe Essa affermare che il Concordato prevale alla stessa Costituzione a norma dei principi del diritto internazionale ricordati nell'articolo IV


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essere incluse nella nuova Convenzione, in quanto che, essendo non contra, ma
soltanto praeter la Costituzione medesima, non esorbiterebbero mai dai limiti di
essa. – Qualora poi la S. Sede s'inducesse a fare da parte sua qualche concessione allo
Stato, ciò costituirebbe, com'è evidente, un nuovo titolo a proporzionati compensi.Se questi principi non venissero riconosciuti ed attuati dal Governo bavarese, non vedo in verità quale profitto ritrarrebbe la S. Sede dalla conclusione di un nuovo Concordato. Meglio varrebbe, a mio umile avviso, di rinunciarvi e di riprendere la piena libertà, facendo naturalmente ricadere sul Governo la responsabilità delle gravi conseguenze, che ne deriverebbero allo Stato stesso, ad esempio (come accennai già nella mia Nota al Sig. Hoffmann


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la Chiesa. – Confido tuttavia che non sarà
necessario di addivenire a tale estremo e che, grazie alle buone intenzioni dalle quali sono
senza dubbio animati tanto il Sig. Ministro Presidente von Kahr come il Sig. Ministro del
Culto, sarà possibile, malgrado le molte e gravi difficoltà derivanti soprattutto
dall'attuale regime parlamentare e dalla costituzione del Landtag di raggiungere un
soddisfacente accordo.Il primo dei suddetti punti, come Vostra Eminenza ricorderà senza dubbio, era così concepito: "Alla Chiesa spetta il diritto di piena e libera provvista di tutti gli uffici ecclesiastici senza cooperazione dello Stato o dei Comuni. Il patronato

Il Sig. Matt osserva che la prima parte di questo punto non riproduce in modo strettamente letterale la corrispondente disposizione dell'articolo 137 capoverso 3

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non incensurabile. Dovrebbe quindi esaminarsi se a tale
scopo possa provvedersi con determinate garanzie, ad esempio, cooperazione del Capitolo
cattedrale nella nomina dei Vescovi, previa comunicazione al Governo dei nomi dei candidati
per eventuali obbiezioni da parte di esso, ecc.A questo riguardo sembrami subordinatamente che non sarebbe forse da escludersi qualche concessione simile a quella contenuta, ad esempio, nell'articolo quarto


Quanto alla seconda parte il Signor Ministro del Culto osserva che il nuovo Codex iuris canonici




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tenenti ad una
confessione cristiana. Lo Stato in quanto tale non avrebbe difficoltà da opporre al
cambiamento in questione. Il Sig. Ministro crede tuttavia di dover richiamare l'attenzione
sulle conseguenze che potrebbero derivarne, per esempio il rifiuto delle prestazioni da
parte dei patroni, i quali venissero in tal guisa privati di quel diritto, ed aggiunge che
simili contese dovrebbero, presentandosene il caso, essere portate dinanzi ai tribunali
civili.Il Sig. Ministro passa poi ad esaminare insieme, perché fra di loro connessi, i punti II, III, IV (parte seconda) e V. Essi sono del seguente tenore:7
"II. Per la nomina dei professori delle Facoltà teologiche nelle Università è necessario il previo consenso del Vescovo diocesano. Inoltre, per riguardo agli studenti di filosofia, i quali intendono di dedicarsi poi allo studio della teologia, vi dovranno essere nella Facoltà filosofica di ambedue le Università di Monaco e di Würzburg almeno un professore di filosofia ed uno di storia di sicura dottrina cattolica a giudizio del Vescovo.
III. I professori dei Licei

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IV. …I maestri di religione (nelle scuole medie) sono nominati su proposta del Vescovo dal Governo, il quale provvede i mezzi finanziari necessari.
V. I professori delle Facoltà teologiche o dei Licei ed i maestri di religione, i quali dal Vescovo diocesano fossero giudicati incapaci od inadatti a proseguire il loro insegnamento per ragioni di dottrina o di condotta morale, saranno rimossi dal loro ufficio".
Il promemoria comincia col notare che il Concordato del 1817 non conteneva disposizioni relativamente alle materie contemplate nei punti surriferiti. Tuttavia lo Stato sinora è stato solito per propria spontanea volontà di chiedere al Vescovo diocesano, in occasione della provvista degli uffici in questione, se avesse eventualmente delle obbiezioni contro i rispettivi candidati. Ora invece, secondo i punti in discorso, dovrebbe introdursi come legge in Baviera nel primo caso (nomina dei professori delle Facoltà teologiche <nelle Università>

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alle
Università ed il principio del diritto, appartenente allo Stato, di provvista, in tutto il
resto libera, delle cattedre nelle Università, nei Licei e nelle scuole superiori, e per
conseguenza il diritto amministrativo bavarese, e potrebbero avere delle ripercussioni anche
nel bilancio dello Stato. Si tratta quindi di innovazioni assai gravi. – Il Ministero
dell'Istruzione e del Culto non divide l'opinione che la prassi seguita finora nella
provvista delle cattedre in questione abbia causato alla Chiesa cattolica pregiudizi, i
quali costituiscano un sufficiente motivo per abbandonarla ed aderire alle nuove richieste.
Queste anzi, qualora venissero conosciute, solleverebbero senza dubbio nei circoli
universitari ed in larghi circoli politici la più aspra opposizione. Gli avversari politici
non mancherebbero particolarmente di far risaltare la incompatibilità della concessione alle
Autorità ecclesiastiche dei suaccennati diritti colla piena libertà concessa dalla recente
Costituzione alle società religiose nella provvista degli offici ecclesiastici.In particolare il Sig. Ministro osserva:
a) Circa il metodo seguito finora relativamente alla nomina dei professori nelle Facoltà teologiche delle Università di Monaco



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della Facoltà teologica e del Senato dell'Università, anche
quello del Vescovo diocesano per ciò che si riferisce alla dottrina ed alla condotta morale
del candidato. L'osservanza di questa disposizione ha avuto per effetto che d'allora in poi
venissero regolarmente chiamati alle cattedre di teologia nelle Università ecclesiastici
superiori ad ogni eccezione. Nei pochi casi, in cui detti professori hanno dato in seguito
motivo a lagnanze da parte delle Autorità ecclesiastiche, lo Stato vi ha portato, in quanto
poteva, rimedio.b) Per ciò che riguarda le cattedre di filosofia e di storia da affidarsi a professori di dottrina cattolica nelle Università di Monaco e di Würzburg, servono attualmente di norma la decisione del Landtag del 28 Aprile 1872


c) Circa la nomina dei professori dei Licei vale la
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già citata decisione
ministeriale del 28 Marzo 1889. Ad eccezione del Liceo vescovile di Eichstätt, tutti
gli altri Licei in Baviera sono Istituti non diocesani, ma dello Stato per la istruzione
generale, mantenuti totalmente od in parte coi fondi dello Stato medesimo. I professori sono
funzionari dello Stato e ne hanno anche i diritti. L'affermazione che i Licei in discorso
siano stati in alcun tempo riconosciuti come istituti destinati unicamente alla istruzione
dei chierici cattolici, non trova alcun fondamento nelle fonti sia giuridiche che
storiche.La frase della parte seconda del punto III "innerer Betrieb" (ordinamento interno) avrebbe bisogno di una retta interpretazione. La espressione del Concordato del 1817 articolo V

Sebbene, però, i Licei siano amministrati come Istituti dello Stato, tuttavia le Autorità ecclesiastiche erano e sono pienamente autorizzate a far valere le loro osservazioni presso il Governo, il quale ha tenuto sempre nel debito conto i loro desideri.
Se i Licei debbono mantenere il loro carattere di Istituti dello Stato, sussistono gravi difficoltà contro la concessione alla Chiesa cattolica di così larghi poteri, quali
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sono quelli
richiesti nel punto III.d) Quanto ai maestri di religione nelle scuole medie (chiamate ufficialmente col nome di "höhere Lehranstalten"), la scelta dei medesimi, – la quale deve cadere fra i sacerdoti muniti della missio canonica

Se si tratta invece di Istituti dello Stato, la creazione di posti di maestri di religione nei medesimi e la fissazione dei relativi stipendi sono di competenza del Landtag. La scelta fra i concorrenti a detti posti spetta in ogni caso, previa intesa col Vescovo diocesano – al Governo, il quale, sebbene possa per se eleggere liberamente fra tutti gli idonei, tuttavia in pratica ha naturalmente di regola riguardo nella sua decisione al diverso grado di idoneità ed ai meriti dei concorrenti. I maestri di religione negli Istituti in discorso sono funzionari dello Stato; la loro nomina deve quindi essa pure esser riservata allo Stato, il che non impedisce la menzionata previa intesa col Vescovo, rispondente alla natura stessa
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della cosa.
Mediante tale prassi gli interessi della Chiesa sono rimasti pienamente tutelati né hanno
avuto a soffrire alcun pregiudizio.Se venisse accordato alla Chiesa cattolica il richiesto diritto di proposta per i maestri di religione negli Istituti dello Stato, dovrebbe concedersi egualmente alle altre società religiose riconosciute come pubbliche corporazioni. – Ma contro tale concessione esistono difficoltà di massima a causa del carattere governativo degli Istituti in questione.
e) Non si vuole in alcun modo disconoscere la gravità delle considerazioni, che hanno dato motivo al quinto punto.
Si può tuttavia notare che il diritto sinora vigente in Baviera permette già in simili casi l'intervento dello Stato in via amministrativa, salvi naturalmente i diritti acquisiti dal professore secondo i regolamenti concernenti i pubblici funzionari. Questa tutela dei iura quaesita dovrebbe rimanere intatta, anche qualora fosse in qualche modo possibile di includere il punto in discorso nella nuova Convenzione.
Il Signor Matt, ciò nondimeno, non può omettere di osservare che il solo tentativo di fissare tale materia in una legge concordata solleverebbe certamente nella pubblica opinione viva agitazione e provocherebbe nel Landtag violenti
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attacchi contro il
Governo. Egli teme quindi che il pregiudizio, il quale ne verrebbe alla riuscita delle
trattative concordatarie, potrebbe esser più grave del vantaggio che si spera di ottenere
per la Chiesa col proposto articolo. Del resto, anche includendo nel Concordato una simile
disposizione, difficilmente ne deriverebbe un reale miglioramento in confronto allo stato
attuale.Fin qui il Signor Matt. La sua esposizione contiene non poche affermazioni, le quali richiedono alcuni schiarimenti.
1.) Il Sig. Ministro del Culto asserisce in principio del suo Promemoria che il Concordato del 1817 non contiene disposizioni relativamente ai punti in discorso. È bensì vero che in esso non si parla né delle Facoltà teologiche <nelle Università>9 né dei Licei; ma la spiegazione di tale omissione si trova in ciò che il Governo bavarese, malgrado le rimostranze dell'Episcopato (cfr. Memorandum del 20 Ottobre 1850

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mare in un argomento così importante le necessarie
garanzie. 2.) È inesatto che i Licei siano semplicemente Istituti dello Stato "per la istruzione generale", giacché, quantunque anche studenti laici e studentesse ne frequentino il corso filosofico, tuttavia essi sono, massime per ciò che concerne il corso teologico, destinati principalmente alla formazione scientifica degli ecclesiastici, come risulta dal § 31 dei relativi Statuti

3.) Non si può negare che le Università bavaresi hanno goduto sinora una assai più larga indipendenza delle prussiane, e ciò spiega il timore del Sig. Ministro, che cioè il solo tentativo di fissare in una legge concordata il punto relativo alla rimozione dei professori, i quali siano incapaci od inadatti a proseguire il loro insegnamento per ragioni di dottrina o di condotta morale, possa sollevare violente agitazioni. Tuttavia non sarà inutile ricordare come una simile disposizione





4.) Il Sig. Matt sembra un po' ottimista, allorché
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asserisce che per il passato tutto è
andato così bene e senza pregiudizio per la Chiesa cattolica. Pur ammettendo, infatti, che i
professori delle Facoltà teologiche <nelle Università>10 e dei Licei siano generalmente ecclesiastici degni e di sana
dottrina, è tuttavia innegabile che non sono mancate e non mancano dolorose eccezioni, nelle
quali inoltre non di rado riesce al Vescovo assai difficile od impossibile di allontanare
dall'insegnamento soggetti inadatti o pericolosi. Senza riandare, invero, a casi di un
passato pur abbastanza prossimo, quale quello dello Schnitzer





5.) La necessità di sufficienti garanzie apparisce anzi tanto più impellente ora, dopo i recenti sconvolgimenti politici. Mentre infatti l'antico regime con un Monarca cattolico costituiva in proposito per la Chiesa un motivo di relativa sicurezza, lo stesso non può dirsi col presente ordinamento dello Stato, il quale rende sempre possibile il ritorno di Ministri del Culto ostili alla Chiesa. Che cosa
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sarebbe accaduto, se, ad esempio, sotto il Ministro
Hoffmann vi fosse stata occasione di procedere alla nomina di un professore di teologia
nelle Università o nei Licei? Secondo l'attuale prassi, consacrata nella decisione
ministeriale del 28 Marzo 1889, si suole richiedere in tali casi il parere del Vescovo,
ma in nessun luogo, per quanto io sappia, è detto che il Governo sia obbligato ad
attenervisi ed a rinunziare quindi alla progettata nomina, se quel parere è contrario; si
ha, in altri termini, l'audito Episcopo, non il de consensu Episcopi. In tal
guisa l'Hoffmann avrebbe potuto nominare come professore, ad esempio, di teologia dommatica,
malgrado l'avviso contrario dell'Ordinario, un sacerdote modernista
6.) Siccome, tuttavia, malgrado le suesposte osservazioni, i timori e le difficoltà esposte dal Signor Matt, personaggio di profondi e notori sentimenti cattolici, non mancano di serio fondamento, occorrerà, a mio umile parere, di escogitare, come ebbi già ad osservare subordinatamente nel mio ossequioso Rapporto Nr. 17406 del 19 Luglio scorso, formule caute e ponderate, che, pur salvando la sostanza della cosa,
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non
sollevino troppo vive polemiche ed opposizioni, le quali rischierebbero, soprattutto nel
Landtag, di far naufragare l'intiero Concordato.A tal fine ho preparato la seguente nuova redazione, la quale ho speranza, anche dopo un colloquio avuto stamane col Signor Ministro del Culto, che possa venire accettata senza troppe difficoltà:
"La nomina o l'ammissione dei professori o dei docenti nelle Facoltà teologiche delle Università o nei Licei, come pure dei maestri di religione nelle scuole superiori, avrà luogo da parte dello Stato soltanto se i relativi candidati abbiano ottenuto dal competente Vescovo diocesano la canonica approvazione.
Se ad alcuno dei suddetti insegnanti è revocata dal Vescovo diocesano la concessa approvazione per motivi di dottrina o di condotta morale in base ad un procedimento canonico in via penale od amministrativa, il Governo lo esonererà dal suo ufficio.
Il programma degli studi e l'insegnamento nelle Facoltà teologiche <delle Università>11 e nei Licei debbono essere ordinati in modo corrispondente alle prescrizioni del diritto canonico ed ai bisogni dei candidati allo stato ecclesiastico. Il Vescovo ha diritto di assicurarsene in maniera opportuna.
80v
Nelle Facoltà filosofiche di ambedue le Università di Monaco e di Würzburg vi dovranno essere almeno un professore di filosofia ed uno di storia di dottrina cattolica a giudizio dell'Ordinario".
Nel primo capoverso è evitata la parola "consenso" (Zustimmung) del Vescovo per la nomina dei professori delle Facoltà teologiche nelle Università e si rinunzia alla innovazione implicante la proposta diretta da parte del Vescovo medesimo per i professori dei Licei e per i maestri di religione nelle scuole superiori. Si stabilisce tuttavia che l'approvazione canonica dell'Ordinario (cfr. can. 1381 § 3

Il secondo capoverso concernente la rimozione dei professori è correlativo al precedente. Come la concessione dell'approvazione canonica è condizione per la nomina, così la revoca della medesima deve avere per conseguenza l'allontanamento dell'insegnante. Pur troppo, come dimostrò il caso Schnitzer e trovasi pure accennato nel Promemoria del Sig. Matt, è impossibile d'impedire che l'insegnante me-
81r
desimo possa essere trasferito ad altra Facoltà e che
conservi i diritti acquisiti in conformità dei regolamenti concernenti i funzionari dello
Stato. – Ad evitare poi l'obbiezione che la sorte dei professori verrebbe lasciata
all'arbitrio del Vescovo (il che darebbe luogo a vivi attacchi) provvede la clausola: "in
base ad un procedimento canonico in via penale od amministrativa"; ciò importa che la revoca
in discorso debba aver luogo, secondo i casi, in seguito ad un giudizio criminale (a norma
dei can. 1933

Il capoverso terzo tende ad assicurare che il programma degli studi e l'insegnamento nelle Facoltà teologiche delle Università e nei Licei sia ordinato in modo corrispondente alle prescrizioni canoniche ed ai bisogni dei candidati al sacerdozio, e riconosce, pur in termini necessariamente moderati, al Vescovo il diritto di intervenire al riguardo.
Il capoverso quarto riproduce la seconda parte del punto II della precedente redazione e fissa stabilmente nel Concordato stesso la decisione del Landtag citata dal Sig.
81v
Ministro del Culto, in virtù della quale nella Facoltà filosofica delle Università di Monaco
e di Würzburg vi debbono essere almeno un professore di filosofia ed uno di storia di
dottrina cattolica a giudizio dell'Ordinario. A togliere tuttavia l'apparenza che un solo
professore di filosofia sia considerato dalla S. Sede come sufficiente per la
formazione filosofica dei chierici, mi è sembrato opportuno di sopprimere le parole, del
resto superflue, "Per riguardo agli studenti di filosofia, i quali intendono di dedicarsi
poi allo studio della teologia".Da quanto sono venuto rispettosamente esponendo circa i suindicati punti apparisce già chiaramente come gravi siano le difficoltà che presenta la conclusione del Concordato bavarese, tanto più che esse non faranno difetto neppure per gli altri punti, massime in ciò che si riferisce alla questione della scuola, dati i principi stabiliti al riguardo dalla Costituzione del Reich ed i propositi manifestati nella recente Conferenza di Berlino (11-18 Giugno 1920).
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umilmente al bacio della Sacra
Porpora e con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmiDi Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
1↑Protokollnummer hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger,
gestrichen.
2↑Hds. durchgestrichen, vermutlich vom Empfänger.
3↑Hds. durchgestrichen, vermutlich vom Empfänger.
4↑Hds. durchgestrichen, vermutlich vom
Empfänger.
5↑Linker Seitenrand hds. mit einem "x" markiert,
vermutlich vom Empfänger.
6↑Hds.
gestrichen und eingefügt von Pacelli.
7↑Linker
Seitenrand hds. mit einem "x" markiert, vermutlich vom Empfänger.
8↑Hds. eingefügt von Pacelli.
9↑Hds. eingefügt von Pacelli.
10↑Hds. eingefügt von
Pacelli.
11↑Hds. eingefügt von Pacelli.
12↑Hds. gestrichen und eingefügt von
Pacelli.