Document no. 4127
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
Munich, 30 October 1919
Summary
Pacelli berichtet über ein Gespräch mit dem bayerischen Kultusminister Hoffmann bezüglich der Beziehung zwischen Kirche und Staat in Bayern. Hoffmann teilte dem Nuntius die Ergebnisse eines Treffens der Kultusminister im Reichsinnenministerium in Berlin mit. Weil die Diskussionen in Berlin stattfinden, sieht Pacelli dies als Schwierigkeit für seine Arbeit in Bayern an. Bezüglich der Religionsgesellschaften sei Absatz 2 des Artikels 137 der Reichsverfassung gemäß der authentischen Auslegung schon in Kraft getreten, aber noch nicht Absatz 3, dessen Durchführung eine neue Regelung verlangt, die der Landesgesetzgebung obliegt. Insofern sei in diesem Punkt das Konkordat vom 5. Juni 1817 immer noch gültig, wobei Hoffmann die Meinung des Heiligen Stuhls diesbezüglich erfahren möchte. Obwohl Gasparri Pacelli mit Depesche Nr. 95238 das Gutachten eines Konsultors der Kongregation für Außerordentliche Kirchliche Angelegenheiten zukommen ließ, in dem die Aufhebung des Konkordats behauptet wurde, entscheidet sich der Nuntius dafür, in eigenem Namen zu sprechen und die angebliche Aufhebung des Konkordats nicht zu erwähnen. Er sieht in der Tat in der behaupteten Aufhebung die Gefahr, die einzige Grundlage für die Anerkennung der Kirchenrechte in Bayern verlieren zu können. Außerdem könnte eine solche Stellungnahme als feindselige Haltung des Heiligen Stuhls gegenüber der neuen republikanischen Regierung verstanden werden, mit der Pacelli dagegen ein neues Abkommen zu schließen gedenkt. Als Ersatz für die durch die verschiedenen Verfassungen verlorenen Privilegien verlangt Pacelli mehr Freiheit für die Kirche in ihren Angelegenheiten und legte dem Kultusminister seine Punktation I im Hinblick auf das zukünftige Konkordat vor, die er unter anderem aus der vom Bamberger Erzbischof erhaltenen Denkschrift gewonnen hatte. Im Punkt I sieht Pacelli die freie Besetzung aller kirchlichen Stellen und unveränderte Staatsleistungen vor. Über dieses Thema hatte er Gasparri schon am 18. August und am 6. Oktober informiert. Im Punkt II. verlangt er die bischöfliche Zustimmung bei der Ernennung der Theologieprofessoren und Religionslehrer und sieht Konkordatslehrstühle vor. Punkt III. regelt die Lyzeen für die Ausbildung der Kleriker und Punkt IV. die bischöfliche Gewalt, Universitätsprofessoren wegen ihrer Unfähigkeit oder moralischen Haltung ihres Amtes zu entheben. Wie Pacelli präzisiert, sei Artikel V. des bayerischen Konkordats aus dem Jahr 1817 von der Regierung nicht beachtet worden und auch gegenwärtig müssen die Schüler immer noch staatliche Gymnasien besuchen und die Studierenden staatliche Universitäten beziehungsweise Lyzeen. An der Universität München bekleide der Laie Clemens Baeumker, Nachfolger von Graf von Hertling, die Philosophie- und Hermann Grauert die Geschichtsprofessur. Die "Organischen Bestimmungen für die k. bayerischen Lyzeen" haben das bayerische Lyzealwesen mit staatlichem Charakter reorganisiert. Nach § 31 der Satzungen für die Studierenden an den königlich bayerischen Lyceen vom 1. Juni 1891, den Pacelli fälschlicherweise dem Schulstatut von 1910 zuordnete, waren die Lyzeen als philosophisch-theologische Hochschulen keine ausschließlichen Ausbildungsstätten des Klerus mehr, sodass sowohl die Dozentenernennung als auch die Programme und weitere Aspekte dem Mitwirkungsrecht des Bischofs unterlagen. Mit der Denkschrift vom 20. Oktober 1850 versuchten die Bischöfe, die Ernennung der Lyzealdozenten für sich zu beanspruchen und von der Regierung die Mitwirkung an der Ernennung von Universitätsprofessoren eingeräumt zu bekommen, jedoch ohne Erfolg. Durch Ministerialentschließung vom 8. April 1852 und vom 9. Oktober 1854 wurde festgesetzt, den Lehrkörper der Lyzeen nur mit Zustimmung des Ordinarius berufen zu lassen, eine Bewilligung, die in der Zeit des Kulturkampfes durch Ministerialentschließung vom 20. November 1872 widerrufen wurde. Erst nach dem bischöflichen Memorandum vom 14. Juni 1888 reagierte die Staatsregierung mit der Ministerialentschließung vom 28. März 1889 und nahm damit wieder Rücksicht auf die Meinung der kirchlichen Vertreter. Eine Ausnahme stelle das 1838 von Kardinal Reisach gegründete Lyzeum von Eichstätt dar, das dem Ordinarius völlig untersteht. Weil aber mittlerweile die Kirche Staatsleistungen bekommt, darf der Staat die Ernennungen der Professoren bestätigen. Die allgemeine Lage der Lyzeen rechtfertige nach Pacellis Ansicht die Besorgnisse der Bischöfe und seine Formulierungen an den Kultusminister folgerichtig, die die Forderungen der Bischöfe selbst in den Punkten II, III und IV übersteigen. Zu diesem Zweck habe sich der Nuntius auf das bischöfliche Memorandum des Jahres 1850 und die Antwort der Regierung an die Bischöfe vom 1889 berufen, nach denen die Lyzeen als bischöfliche und nicht staatliche Hochschulen gelten beziehungsweise die Bischöfe nicht nur das Mitwirkungsrecht sondern auch das Recht erzielen können, die Dozenten vorzuschlagen oder zu entheben, letztes schon in den Statuten der Universitäten Bonn, Breslau und Münster und in der Konvention betreffend die Errichtung einer katholisch-theologischen Fakultät an der Kaiser-Wilhelms-Universität in Straßburg vom 5. Dezember 1902 vorgesehen. Im Punkt V. wird die im Punkt IV. vorgesehene Amtsenthebung auf die Religionslehrer an Mittelschulen angewendet. Bisher sei die Ernennung von Religionslehrern an Mittelschulen von der Staatsregierung mit Zustimmung des Ordinarius erfolgt. Dies entspreche den Erklärungen des bayerischen Kultusministers Ludwig August von Müller in einem Brief vom 9. Dezember 1891 an den Münchner Erzischof und jener des Kultusministers Anton von Wehner im Finanzausschuss des Herrenhauses 1902. Die Bischöfe genossen außerdem das Aufsichtsrecht und setzten durch die Pastoralinstruktion vom 1. Oktober 1885 Regeln für die Religionslehrer fest. Um die Sorgen der Bischöfe zur aktuellen Lage ihres Aufsichtsrechts entgegenzukommen, habe Pacelli ihre Rechte mit seiner Formulierung absichern wollen. Im Punkt VI. wird die Freiheit der kirchlichen Vermögensverwalten betont sowie die Kirchensteuer mit Einzug durch den Staat angefordert und im Punkt VII. die Übertragung kirchlich genutzter Gebäude verlangt. Um diese vorgeschlagenen Bestimmungen zu erläutern, gibt der Nuntius die Punkte 1., 2., und 3. der bischöflichen Denkschrift vom 12. September 1919 wieder. Vor allem das von der deutschen Kirche angestrebte Recht, von ihren Gliedern Steuern direkt zu erheben, würde nach Pacellis Ansicht die Unannehmlichkeit der staatlichen Kirchensteuer mildern können. Er nennt auch den weiteren, von den Bischöfen ausgelassenen Aspekt der kirchlichen Gebäude, bezüglich dessen der Artikel IV. des Konkordats vorsieht, dass die Einkünfte zum Unterhalt der Erzbischöfe und Bischöfe auf Gütern und ständigen Fonds gegründet werden sollen und dass den Erzbischöfen und Bischöfen sowie den Dignitären, den älteren Kanonikern und den älteren Vikaren eine entsprechende Wohnung angewiesen werden soll. Das erste Vorhaben sei nie beachtet worden, während die Wohnungen, obwohl zugewiesen, immer noch nicht der Kirche gehören. Er wünscht eine solche Übertragung auch in Bezug auf die Klöster nach dem Muster des § 21, Absatz 2 der Verfassungsurkunde des freien Volksstaates Württemberg. Als Punkt VIII. schlug der Nuntius die Verpflichtung des Staates vor, Verfügungen kirchlicher Oberbehörden in ihrem Kompetenzbereich anzuerkennen und bei Bedarf durchzuführen. Dies würde große Vorteile bei der Durchsetzung bischöflicher Dekrete erbringen entsprechend der juristischen Eigenschaft religiöser Gesellschaften als Institute des öffentlichen Rechts, die Pacelli in seinen Berichten Nr. 13822 und 14369 erläutert hatte. Zur Ergänzung des Artikels 141 der Reichsverfassung formuliert er den Punkt IX. über freie Anstaltsseelsorge. Schließlich fügt er einen Punkt X. zur Erweiterung der im Artikel 124 der Reichsverfassung und im § 18 der bayerischen Verfassung enthaltenen Bestimmungen hinzu, dass Orden und Religionsgesellschaften frei gegründet werden dürfen. Mit Hoffmann habe sich der Nuntius vor allem über einen dringenden Punkt unterhalten, nämlich die Besetzung von Patronatspfarreien in der Hoffnung, die Regierung würde dieses Recht trotz der unterschiedlichen Meinung des Bevollmächtigten Konrad Ritter von Preger nicht beanspruchen. Pacelli ist der Ansicht, das öffentliche Patronatsrecht sei kraft des Artikels 137, Absatz 3 der Reichsverfassung verwirkt, während das private ausschließlich dem Haus Wittelsbach zustehe. Indem Hoffmann die Notwendigkeit einer der Landesgesetzgebung obliegenden neuen Regelung zur Durchführung des dritten Absatzes des Artikel 137 erneut betonte, habe er vorgeschlagen, das Präsentationsrecht vorläufig formell der Regierung und materiell der Kirche – im Sinne einer erforderlichen Zustimmung des Ordinarius – zu überlassen. Die schon in der Chiffre Nr. 331 Gasparri mitgeteilte Befürchtung Pacellis, dies könnte einen unerwünschten Präzedenzfall darstellen, wird von Hoffman nicht geteilt. Bezüglich der Zuschüsse des Staates habe der Minister die Notwendigkeit eines entsprechenden Gesetzes betont, während er zu den Lyzeen nichts gegen ihren möglichen bischöflichen Status geäußert habe. Seine Vorbehalte betreffen aber die Bischofsbesetzung seitens des Heiligen Stuhls. Dessen Antwort bezüglich der Schulinspektion, die Pacelli mit Hinblick auf den Glauben und die Moral der Kirche zuerkennt, überrascht den Nuntius nicht, denn sie käme von einem Antiklerikalen, der die Inspektion auf das Lehrfach der Religion eingrenzen würde. Hoffmann hebt aber hervor, der sächsische Kultusminister habe bei dem Treffen im Reichsinnenministerium in Berlin gegen seine Ansicht sowohl den Artikel 144 der Reichsverfassung (Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates) als auch den Artikel 149, Absatz 1 gelten lassen. Pacelli nimmt sich vor, über den Geschäftsträger der Preußischen Gesandtschaft in München, den Grafen von Zech-Burkersroda, die Reichsregierung für das Thema zu sensibilisieren. Schließlich habe Pacelli dem Kultusminister gegenüber seine Hoffnung auf eine angebrachte Lösung der Beziehungen zwischen Staat und Kirche geäußert, bezüglich derer Hoffmann sich aber mit Hinsicht auf die Parteienkonflikte pessimistisch äußerte. Beim Abschied habe er Pacelli seine Verfügbarkeit zugesichert. Der Nuntius zählt auf das Einschalten der besten katholischen Abgeordneten der BVP vor allem in Bezug auf die Seminare für die Ausbildung der Lehrer und betrachtet mit Besorgnis die schädlichen Maßnahmen Hoffmanns für das Schulwesen, die er unter anderem durch die Berufung des Sozialisten Oskar Vogelhuber zum Lehrbildungsreferenten im bayerischen Kultusministerium für bestätigt hält.Subject
Colloquio col Signor Ministro Hoffmann – Sui futuri rapporti fra Chiesa e Stato in
Baviera.
Nel pomeriggio di ieri il Signor Hoffmann, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri e del Culto in Baviera, mi invitò finalmente per oggi ad una prima conversazione con lui sui futuri rapporti fra Chiesa e Stato in Baviera. In conformità colle venerate istruzioni impartitemi dall'Eminenza Vostra Reverendissima nell'ossequiato Dispaccio N. 95238 del 23 Agosto scorso, ho accettato senz'altro l'invito, e stamane alle nove e mezzo (ora indicatami dal medesimo Signor Hoffmann) mi sono recato al Ministero degli Esteri. Il colloquio, improntato sempre a cortesia, è durato un'ora precisa, ossia fino alle 10 1/2.
Il Signor Ministro ha cominciato col comunicar-
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mi essersi egli nella settimana scorsa recato a
Berlino, ove i vari Ministri del Culto erano stati convocati Per ciò che riguarda il primo punto, ossia i rapporti fra lo Stato e le cosidette società religiose (Religionsgesellschaften), il Signor Hoffmann mi ha detto che, contrariamente a quanto egli stesso si attendeva, è stato colà dichiarato esser bensì già entrato in vigore il capoverso secondo dell'articolo 137 della menzionata Costituzione, ma non il capoverso terzo, secondo il quale "le società medesime conferiscono i loro uffici senza cooperazione dello Stato o dei Comuni". Per questo si richiede, (così è stato stranamente interpretato quell'articolo (l)) a norma del paragrafo ultimo, un ul-
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teriore regolamento da
parte della legislazione dei singoli Stati; regolamento che, a parere del Signor Hoffmann,
può essere effettuato sia per mezzo di semplice ordinanza ministeriale, sia per mezzo di
legge coll'intervento del Landtag. Inoltre nella stessa Conferenza è stato egualmente
dichiarato che i trattati internazionali, fra i quali <i
più>3 annoverano anche i Concordati,
rimangono in vigore, in quanto però le loro disposizioni non trovansi in opposizione con
quelle della Costituzione. Secondo questa autentica interpretazione
e dentro il limite suaccennato perdura quindi tuttora il Concordato
bavarese del 1817, ed il Signor Ministro mi ha domandato "quali fossero in
proposito le vedute di Roma", e se questa intendesse considerare il Concordato come vigente
o decaduto, ovvero se volesse procedere ad una nuova Convenzione colla
Baviera.Ho risposto dichiarando che non avevo avuto ancora occasione di ricevere istruzioni in proposito e che quindi parlavo esclusivamente a mio nome, riservandomi di riferire, come di
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dovere, alla Santa Sede.
Non ho creduto opportuno di affermare la cessazione del Concordato suddetto per le seguenti
ragioni: l°) perché l'Eminenza Vostra, nel trasmettermi col sullodato dispaccio N. 95238 copia del dotto Voto di un Consultore della S. Congregazione degli Affari
EE. SS., in cui si sostiene tale cessazione, non diceva di farne sue le
conclusioni. 2°) perché una simile esplicita asserzione porterebbe in pratica gravissimi
danni alla Chiesa in Baviera. A me invero non spetta certamente di fare un esame teorico
critico degli argomenti addotti dall'eminente Canonista autore del menzionato Voto; è
nondimeno mio dovere di segnalare all'Eminenza Vostra come, dichiarandosi decaduto il
Concordato, si verrebbe a perdere forse l'unica, certo la più solida e sicura base per
salvare quello che ancora si può dei diritti della Chiesa in Baviera. Infatti è in forza del
Concordato che è possibile di conservare le varie prestazioni dello
Stato a favore delle mense vescovili, dei capitoli, delle parrocchie, dei
Seminari, ecc., previste nell'articolo 138 della Costituzione
dell'Impero, di affermare il diritto della Chiesa ad avere scuole proprie di filosofia e di
teologia nei Seminari, e così di seguito. D'altra parte, per svincolare la Chiesa nella
maggior misura possibile dal diritto di nomina o presentazione dello Stato agli uffici
ecclesiastici, si ha già un argomento efficacissimo nella Costituzione dell'Impero. 3°)
perché mi consta che di fatto la suddetta asserzione sarebbe (quantunque senza dubbio a
torto) interpretata dal Governo come un atteggiamento ostile
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la Santa Sede verso la nuova forma repubblicana di
Governo.Evitando quindi di rispondere direttamente alla questione della permanenza o cessazione del Concordato bavarese dopo le recenti mutazioni politiche, ho detto al Signor Hoffmann che, a mio avviso, converrebbe concludere una nuova convenzione od accordo e ho indicato altresì i punti, che, sempre secondo il mio modo esclusivamente personale di vedere, converrebbe toccare nella medesima. Questi punti erano stati già da me preparati, ricavandoli soprattutto, con modificazioni ed aggiunte, da un importante Memoriale direttomi da Monsignor Arcivescovo di Bamberga dopo la Conferenza episcopale di Frisinga dello scorso Settembre, e di cui ho l'onore di trasmettere qui acclusa copia all'Eminenza Vostra. Detto Memoriale è redatto a nome degli Arcivescovi e Vescovi della Baviera; di fatto però, come ebbe a dichiararmi Monsignor Arcivescovo di Monaco, – il quale perciò non lo ha sottoscritto –, non tutti i Prelati, egli compreso, convengono pienamente con le idee ivi manifestate per ciò che riguarda l'ingerenza governativa nella provvista degli uffici ecclesiastici. In esso infatti si inclina a tale riguardo, subordinatamente però sempre al superiore giudizio della Santa Sede, ad ammettere la opportunità di concessioni all'attuale Governo bavarese, come pu-
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re si propende piuttosto a favore della sentenza, la
quale sostiene il passaggio al Governo stesso del diritto di patronato sulle parrocchie contemplato nell'articolo XI del
Concordato.Tornando al mio colloquio col Signor Ministro Hoffmann, ho premesso che la Chiesa in seguito alle nuove Costituzioni dell'Impero e bavarese ha perduto la situazione privilegiata, che le competeva a norma dell'articolo I del Concordato; essa ha quindi ben diritto di esigere in compenso una maggior libertà nel campo a lei spettante. Dopo ciò ho esposto ed illustrato, come basi per la futura convenzione, i seguenti punti, che compio il dovere di riprodurre qui appresso, aggiungendo, per migliore intelligenza dei medesimi, i necessari schiarimenti.
I. – La Chiesa nomina liberamente a tutti gli uffici ecclesiastici senza cooperazione dello Stato o dei Comuni. La [sic] Stato continua a prestare come finora le sue contribuzioni, comprese le cosiddette libere o volontarie (freiwillige), le quali dovranno essere calcolate nella somma per il loro svincolo.
Questo punto non abbisogna di spiegazioni dopo quanto ho avuto ad esporre circa gli articoli 137 e 138 della Costituzione dell'Impero (cfr. Rapporto N. 13822 del 18 Agosto scorso) e circa il parag. 18 della Costituzione bavarese (cfr. Rapporto 14369 del 6 Ottobre corrente). Debbo soltanto aggiungere che nella sud-
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detta Conferenza episcopale di Frisinga i
Vescovi sono stati, circa la questione delle prestazioni libere, di opinione alquanto
diversa, corrispondentemente alla differente condizione delle loro rispettive diocesi. I
Prelati, invero, nel cui territorio trovasi la Diaspora, vale a dire soprattutto Bamberga,
Spira e Würzburg, tengono molto più a quelle prestazioni, che non i Vescovi delle diocesi
puramente cattoliche della Baviera del Sud. Tutti però sono stati unanimi nel ritenere che,
data la crescente miseria ed il gravissimo sovraccarico di tasse, cui soggiace la
popolazione, sarebbe assurdo lo sperare di sostituire con libere offerte e con imposte
ecclesiastiche i sette milioni di Marchi annui, rappresentati finora da dette prestazioni, e
che quindi è indispensabile siano computati nello svincolo.II. – Per le nomine dei professori delle Facoltà teologiche nelle Università, lo Stato propone uno o più candidati idonei all'ordinario, del quale è necessario il consenso prima che la nomina da parte dello Stato
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III. – I Licei per la formazione filosofica e teologica dei chierici sono istituti vescovili, dipendenti come tali dall'Ordinario, il quale nomina liberamente i rettori ed i professori. (Ovvero: Per la nomina dei professori nei Licei il Vescovo propone i candidati allo Stato, che ne fa la nomina).
IV. – Se un Professore della Facoltà teologica (o dei Licei) è dall'Ordinario giudicato incapace di proseguire il suo insegnamento per ragioni di dottrina o di condotta morale, sarà rimosso.
Il Concordato del 1817 stabiliva all'articolo V: "Sua singulis dioecesibus Seminaria episcopalia conserventur et dotatione congrua in bonis fundisque stabilibus provideantur; in iis autem dioecesibus, in quibus desunt, sine mora cum eadem pariter dotatione in bonis fundisque stabilibus fundentur.
In Seminariis autem admittentur atque ad normam Sacri Concilii Tridentini efformabuntur atque instituentur adolescentes, quos Archiepiscopi et Episcopi pro necessitate vel utilitate dioecesium in iis recipiendos indicaverint. Horum Seminariorum ordinatio, doctrina, gubernatio et administratio Archiepiscoporum et Episcoporum auctoritati pleno liberoque iure subiectae erunt iuxta formas canonicas.
"Rectores quoque et professores Seminariorum ab Archiepiscopis et Episcopis nominabuntur et, quotiescumque necessarium
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aut utile ab ipsis iudicabitur, removebuntur".Queste disposizioni non vennero però osservate dal Governo bavarese, il quale non adempì la prestazione dei fondi convenuti; obbligò gli alunni dei Seminari a compiere i loro studi in pubblici istituti dello Stato, sulla cui direzione i Vescovi avevano spesso scarsa influenza ed i cui professori non potevano essere dai medesimi nominati od in caso di bisogno liberamente rimossi; pretese di sorvegliare e di limitare la nomina dei rettori e dei vice-rettori dei Seminari, l'ammissione degli alunni e l'amministrazione dei beni.
In seguito a ciò, anche presentemente i Seminari della Baviera non hanno scuole proprie dipendenti dai Vescovi. Gli alunni compiono i loro studi di umanità per nove anni nei pubblici Ginnasi dello Stato. Per lo studio della filosofia e della teologia essi debbono frequentare od una Università dello Stato, ove sia eretta la Facoltà teologica, o i cosidetti Licei. Facoltà teologiche in Baviera trovansi istituite a Monaco ed a Würzburg. L'insegnamento della filosofia nelle medesime Università anche per i futuri studenti di teologia non appartiene alla facoltà teologica, ma alla Facoltà filosofica laica; tuttavia, nella risposta del R. Ministero di Stato in data del 29 Marzo 1889 [sic] al Memorandum dell'Episcopato bavarese, il Governo s'impegnò
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a che in ciascuna di essa vi fosse, così per la
filosofia propriamente detta come per la storia, un professore (laico) di sicuri sentimenti
cattolici. Nell'Università di Monaco tale cattedra di filosofia è stata tenuta già dal
defunto Conte von Hertling, ed ora dal Professore Baeumker, buon cattolico, anch'egli laico, noto per i "Contributi alla storia
della filosofia del Medio Evo" (Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters) da
lui fondati e di cui sono stati pubblicati già oltre cento fascicoli. Insegnante cattolico
per la storia nella stessa Facoltà filosofica di Monaco è ora l'egregio Prof. Grauert.I Licei "sono scuole superiori per lo studio filosofico e teologico cattolico ed hanno come tali soprattutto lo scopo di provvedere alla formazione accademica dei Chierici, i quali non frequentano una Università" (Disposizioni organiche per i Licei bavaresi § l). Essi sono quindi istituti governativi, eretti accanto ai Seminari clericali e che suppliscono le scuole di filosofia e di teologia, le quali a norma del Concordato avrebbero dovuto essere erette nei Seminari medesimi. Non godono della facoltà di conferire i gradi accademici, di guisa che i Vescovi provvedono inviando a tal uopo i migliori alunni in qualche Università. Se ne contano cinque in Baviera, ossia a Bamberga, a Dillingen (diocesi di Augsburg), a Frisinga, a Passavia ed a Ratisbona.
Sebbene i detti Licei, come si è accennato, siano de-
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stinati anzitutto alla formazione scientifica dei
sacerdoti, tuttavia anche studenti laici possono frequentarne il corso filosofico ed il
tempo da essi ivi impiegato viene loro computato regolarmente (§31 degli
Statuti dei Licei – Novembre 1910 [sic]). Gl'Istituti medesimi, essendo
governativi, non si trovano sotto la dipendenza dei Vescovi; ciò nondimeno questi hanno
esercitato finora su di essi una più o meno larga influenza, e quindi venivano richiesti del
loro parere per la nomina dei professori, come pure erano interrogati per le disposizioni
relative al programma degli studi e dell'insegnamento, agli esami, alle ferie, ecc. e per
l'erezione di nuove cattedre.Per ciò che riguarda in particolare la summenzionata nomina dei professori, l'Episcopato della Baviera nel Memorandum diretto al Re in data del 20 Ottobre 1850 domandò che in esecuzione del Concordato venissero dati dallo Stato i fondi per erigere nei Seminari le scuole destinate alla formazione dei chierici o che, almeno, i Licei fossero dichiarati istituti vescovili ed indissolubilmente uniti ai Seminari, e che quindi le nomine dei professori nei medesimi venissero lasciate alla libera elezione dei Vescovi a norma dell'articolo V del Concordato stesso. Chiese inoltre che per la nomina dei professori delle Facoltà teologiche nelle Università fosse necessario il previo parere
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e consenso
dell'Ordinario.Quantunque queste giustissime richieste dell'Episcopato non ottenessero l'effetto voluto, tuttavia, in virtù di ordine sovrano del 30 Marzo 1852 e per conseguente decisione ministeriale dell'8 Aprile dello stesso anno, il Governo dichiarò che nella nomina dei professori dei Licei avrebbe avuto riguardo ai desideri dei Vescovi; e tale assicurazione venne ripetuta nella successiva decisione suprema del 9 Ottobre 1854, la quale anzi affermò espressamente che essa valeva per tutti professori dei Licei, e non solo per quelli di teologia, e che anche per il conferimento delle cattedre di teologia nelle Università si sarebbe dovuto richiedere il parere dell'Ordinario circa la dottrina teologica e la condotta morale di ciascun candidato.
Allorché poi al tempo del Kulturkampf la surriferita concessione venne revocata con decisione ministeriale del 20 Novembre 1872, cominciò una violenta campagna, specialmente nella stampa, la quale però non riuscì ad indurre il Governo a cedere. Soltanto dopo il Memorandum dell'Episcopato bavarese in data del 14 Giugno 1888, nel quale esso pregava Sua Altezza R. il Principe Reggente di Baviera "che in occasione delle nomine degli insegnanti nei Licei e dei professori di teologia nelle Università venissero dal R. Ministero di Stato comunicati ai rispettivi Ordinari i nomi dei concorrenti o delle persone prese in considerazione e che al parere degli Ordinari medesimi si desse
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il dovuto peso", fu di nuovo riconosciuto il diritto dei
Vescovi in proposito. Difatti nella risposta del 28 Marzo 1889 al suddetto Memorandum
il Ministro von Lutz dichiarò in nome del Sovrano che "nella nomina
degli insegnanti nei Licei si sarebbe avuto il maggior possibile riguardo ai pareri ed ai
desideri dei Vescovi", e che parimenti "per la collazione delle cattedre di teologia nelle
Università si prenderebbe, oltre al parere della Facoltà teologica e del Senato della
Università medesima, anche quello del Vescovo per ciò che riguarda la dottrina e la condotta
morale del candidato" (1).I professori dei Licei ricevono il loro stipendio dallo Stato, come pure con mezzi da questo forniti si provvede al mantenimento degli Istituti stessi, sebbene a tale scopo vengano impiegate anche le rendite, relativamente però assai piccole, di speciali fondazioni. Così, ad esempio, la spesa annua per il Liceo di Bamberga ammonta a circa 80.000 Marchi; le rendite della fondazione importano poco più di 16.000 Marchi; i rimanenti 64.000
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Marchi sono dati dallo
Stato.In tempi recenti venne spesso proposta, alcune volte anzi richiesta tumultuosamente la soppressione dei Licei, i quali per la natura loro contano pochi alunni; ma poiché il Centro aveva la maggioranza, questi tentativi rimasero vani.
In una situazione eccezionalmente favorevole si trova il Liceo di Eichstätt, fondato nel 1838 col consenso del Re Ludovico I dal Cardinale Carlo Augusto di Reisach, allora Vescovo di quella diocesi e poi Arcivescovo di Monaco. Mentre, invero, gli altri Licei bavaresi sono, come si è detto, istituti dello Stato, esso è invece vescovile e come tale sottostà intieramente all'Ordinario, il quale sceglie e nomina i professori. Il Rettore del Seminario è al tempo stesso Rettore del Liceo. Le annue rendite provengono nella massima parte da fondazioni (60.000 Marchi), da beni immobili (15.000 Marchi), da legati pii e donazioni (30.000 M.), dalla Pia Unione di S. Williboldo, Patrono della diocesi (10.000 M). Da vario tempo però anche il pubblico erario ha concorso al mantenimento del Liceo colla contribuzione annua di Marchi 20.000, acquistando così un diritto di confermare le nomine dei professori.
Ciò premesso, ben si comprende come i Vescovi bavaresi siano vivamente preoccupati per l'avvenire delle Facoltà teologiche e dei Licei. Il Memoriale di Monsignor Arcivescovo di Bamberga rileva infatti a quali gravissimi pericoli sarebbe esposta la formazione scientifica del clero, se al delicato ufficio di professori,
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così di teologia come di filosofia, in quegli istituti
venissero dal Governo chiamati insegnanti di sentimenti ostili alla Chiesa o di spirito
modernistico, ed aggiunge esservi da temere che l'attuale Ministro Signor Hoffmann si
proponga di attribuire ai Licei anche la funzione di scuole superiori popolari, costituendo
forse a tal fine un maggior numero di professori di filosofia, ma probabilmente imbevuti di
tendenze e di dottrine antireligiose. Quindi i Vescovi chieggono si ottenga nelle trattative
che nessun professore dei Licei sia nominato senza il previo consenso dell'ordinario. Lo
stesso domandano essi pure relativamente alla nomina dei professori delle Facoltà
teologiche, e per ciò che riguarda i professori di filosofia nelle Università medesime,
richiedono che ne venga nominato in ciascuna almeno uno di sicura dottrina a giudizio
dell'Ordinario.Essendo norma elementare in qualsiasi negoziato di presentare al principio il programma massimo, salvo poi a recedere da esso in caso di bisogno nei limiti del possibile, così i punti II, III e IV surriferiti vanno alquanto al di là di ciò che i Vescovi stessi hanno domandato come minimum. – Per la nomina dei professori delle Facoltà teologiche ho adottato la formula del Memorandum dell'Episcopato bavarese del 1850, ripetuta del resto nel recente Memoriale di Monsignor Arcivescovo
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di
Bamberga, e richiedente il previo consenso dell'Ordinario; e quanto ai due professori
cattolici nella Facoltà filosofica mi sono attenuto all'uso vigente, consacrato nella
summenzionata risposta del R. Ministero di Stato del 1889. Per i Licei mi è sembrato
opportuno di esigere in base al Concordato, – come fece pure l'Episcopato bavarese nel
medesimo Memorandum del 1850, – che essi siano non più istituti governativi, ma vescovili, e
quindi dipendenti dall'Ordinario, il quale possa così nominare liberamente i rettori ed i
professori; cosa tanto più necessaria ora, a causa della recente legislazione scolastica. In
questo caso nella somma per lo svincolo delle prestazioni dello Stato alla Chiesa dovrebbero
essere comprese anche le spese per i Licei in discorso, sia perché altrimenti mancherebbero
del tutto ai Vescovi i mezzi finanziari per sostenerle, sia perché si tratta di prestazione
espressamente contemplata nel succitato articolo del Concordato e che quindi rientra
nell'articolo 138 della Costituzione dell'Impero. – In via subordinata, qualora cioè
riuscisse impossibile di ottenere tale assoluta indipendenza dei Licei, ho chiesto che
l'Ordinario abbia il diritto non soltanto di essere richiesto del suo parere per la nomina
dei professori, ma bensì di proporre egli stesso i relativi candidati allo Stato, cui
spetterebbe la nomina.Finalmente ho creduto necessario di fissare altresì un punto riguardante la rimozione dei professori delle Facoltà
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teologiche (come pure dai Licei, qualora questi rimanessero istituti governativi), i quali
dall'Ordinario fossero giudicati incapaci di proseguire il loro insegnamento per ragione di
dottrina o di condotta morale. Una simile disposizione trovasi già espressa per ciò che
concerne le Università di Bonn, di Breslau e di Münster in Prussia nei rispettivi Statuti (cfr. Zeitschrift für Kirchenrecht, vol. 40, 1908, pag. 386 e seg.) e lo fu anche
nella Convenzione conclusa fra la Santa Sede e l'I. Governo
Germanico il 5 Dicembre 1902 per l'Università di Strasburgo.V. – Anche i maestri di religione nelle scuole medie sono nominati dallo Stato su proposta del Vescovo e verranno rimossi a domanda di questo per le ragioni indicate al numero precedente.
I posti di maestro di religione nelle scuole medie erano finora sempre istituiti su proposta del Governo dal Landtag, il quale votava i fondi necessari. In conseguenza di ciò lo Stato esercitava anche il diritto di nomina dei sacerdoti a detto ufficio e li trattava come suoi impiegati. Tuttavia la nomina aveva luogo d'intesa col Vescovo. Il Ministero del Culto interrogava previamente il rispettivo Ordinario, se avesse con-
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tro il candidato in questione obbiezioni dal punto di
vista ecclesiastico, e la prassi al riguardo era varia: talvolta il Ministero anzidetto
presentava al Vescovo la lista di tutti i concorrenti ad un posto di maestro di religione e
chiedeva che si pronunziasse in proposito; tal altra, ne comunicava soltanto alcuni; altre
volte, infine, domandava il giudizio dell'Ordinario sopra un sol candidato proposto per
quell'insegnamento.Un simile procedimento corrispondeva del resto altresì alle pubbliche dichiarazioni del Governo bavarese. – Così infatti si espresse, ad esempio, il Ministro del Culto Dr. von Müller in una lettera a Monsignor Arcivescovo di Monaco del 9 Dicembre 1891: "Già ora, prima della nomina di un maestro di religione, viene comunicata ogni volta ai Reverendissimi Arcivescovi e Vescovi la lista di tutti i concorrenti ed è dato in tal guisa ad essi modo di manifestare le loro osservazioni al riguardo. Il Governo non pensa in alcuna maniera di modificare o di restringere questa prassi". Similmente il Ministro del Culto Dr. von Wehner dichiarò il 1904 nella Commissione delle Finanze della Camera dei Signori: "Attualmente è comunicata ogni volta alle Autorità ecclesiastiche la lista dei concorrenti ai posti di maestro di religione nei Ginnasi, nella quale sono indicati i nomi dei candidati che il Governo ha in vista. Ma le suddette Autorità ecclesiastiche potrebbero anche proporre un altro candidato, ed il Governo darebbe grande importanza a siffatta pro-
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posta, tanto più
che esse sarebbero di regola meglio in grado di giudicare in proposito".Oltre alla suaccennata partecipazione nella nomina dei menzionati maestri, lo Stato riconosceva altresì il diritto degli Ordinari di sorvegliarli, anche per mezzo di speciali Commissari vescovili, relativamente al detto insegnamento ed alla celebrazione del culto divino per le scuole, di dar loro prescrizioni al riguardo e di chiedere rapporti sulle condizioni dello studio della religione e della educazione morale nei singoli Istituti. I Vescovi potevano esercitare liberamente tale diritto sull'insegnamento religioso nelle scuole medie; così, ad esempio, emanarono il 1.°Ottobre 1885 una Istruzione pastorale per i maestri di religione negli Istituti della Baviera, nella quale prescrivevano per tutti i Ginnasi un nuovo testo di religione e la materia per le singole classi, e davano ai maestri medesimi norme adatte per l'adempimento del loro ufficio.
Ciò premesso, i Vescovi della Baviera, come risulta dal suddetto Memoriale, temono vivamente che lo Stato voglia per il futuro procedere alla nomina dei maestri di religione nelle scuole medie – i quali avranno da adempiere nell'avvenire un ben più arduo e grave compito – senza interrogar prima il rispettivo Ordinario. A questo rimarrebbe bensì, malgrado ciò, la potestà di impartire o di negare la missio canonica; ma, in caso di rifiuto, sorgerebbe ogni volta un conflitto, che potrebbe avere funeste
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conseguenze. I Vescovi quindi, attesa la somma
importanza che vengano chiamati a quell'ufficio soltanto sacerdoti veramente atti sia per i
loro sentimenti ecclesiastici e per la loro vita sacerdotale, come per la scienza teologica
e la capacità pedagogica, ritengono esser vivamente desiderabile che nelle trattative col
Governo si ottenga che esso s'impegni ad interrogare ogni volta previamente l'Ordinario e
non nomini alcuno, il quale non sia da questo indicato come idoneo.Nella redazione da me presentata si chiede anzi che l'Ordinario stesso proponga il candidato allo Stato ed abbia inoltre il diritto di esigere la rimozione di quei maestri di religione, che egli giudicasse incapaci di proseguire tale insegnamento per ragioni di dottrina o di condotta morale.
VI. – La Chiesa è autorizzata ad amministrare liberamente i suoi beni. Ad essa spetta il diritto di riscuotere imposte dai suoi membri e di disporre liberamente circa l'impiego delle medesime. Lo Stato esigerà insieme alle sue le dette imposte ecclesiastiche dietro equo compenso.
VII. – Gli edi fizi ed i fondi dello Stato, che attualmente servono a scopi ecclesiastici, vengono trasferiti in proprietà della Chiesa; l'obbligazione gravante finora sullo Stato a tale riguardo, come pure le spese di manutenzione saranno con-
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venientemente svincolate.I due punti VI e VII riguardano la situazione giuridico-patrimoniale della Chiesa in Baviera.
A questo riguardo i postulati contenuti nel Memoriale di Monsignor Arcivescovo di Bamberga erano i seguenti:
a) Che la Chiesa sia autorizzata ad amministrare liberamente i suoi beni. La soprintendenza dello Stato (osserva il Memoriale medesimo) può essere tollerabile soltanto finché lo Stato non sia separato dalla Chiesa, ed unicamente in quanto compete allo Stato medesimo di assicurarsi, che le somme da esso date (per esempio, i versamenti addizionali, facoltativi per gli edifizi ecclesiastici, per la dotazione delle parrocchie,ecc.) o i beni acquistati col suo appoggio (per esempio, il profitto ritratto da lotterie approvate dallo Stato) siano impiegati in conformità della loro destinazione. – Le collette ecclesiastiche non dovrebbero abbisognare di nessuna approvazione da parte dello Stato, né il loro ricavato soggiacere alla ispezione del medesimo.
Su la natura e la portata della soprintendenza dello Stato a norma sia della nuova Costituzione dell'Impero che di quella bavarese, ho già trattato nei miei ossequiosi succitati Rapporti NN. 13822 e 14369. Sarebbe senza dubbio assai desiderabile che in virtù del futuro accordo col Governo bavarese la Chiesa potesse amministrare indipendentemente i suoi beni e che perciò il controllo e la conferma degli atti di amministrazione
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spettasse ai Superiori ecclesiastici, salvo a darne
comunicazione alle Autorità governative nei limiti ed allo scopo sopra indicati.b) Che alla Chiesa spetti il diritto di riscuotere imposte dai suoi membri e di disporre liberamente delle medesime. Lo Stato dovrebbe esser pronto ad esigere insieme alle sue le dette imposte ecclesiastiche dietro equo compenso, giacché rappresenterebbe per la Chiesa una spesa troppo forte, se dovesse impiantare e mantenere uffici propri per tale esazione, ed inoltre le mancano i mezzi, coercitivi dello Stato.
Questa modalità nella riscossione avrebbe forse anche il vantaggio di mitigare alquanto la odiosità delle imposte ecclesiastiche, le quali però sono già in uso in Germania ed a cui sembra che i Vescovi non potrebbero rinunziare, almeno nelle attuali condizioni economiche di varie diocesi. Del resto l'Eminenza Vostra giudicherà se e come convenga mantenere un tal punto in una eventuale Convenzione colla Santa Sede.
c) Che siano conservate non solo le prestazioni obbligatorie dello Stato alla Chiesa, ma anche le cosidette facoltative (cfr. Rapporti succitati). Il loro svincolo, previsto dall'articolo 138 della Costituzione dell'Impero, riuscirebbe vantaggioso alla indipendenza della Chiesa. Il relativo importo dovrebbe essere rimesso alle singole diocesi in beni stabili od in rendita fondiaria; in caso di bisogno potrebbe anche convenirsi per il pagamento dell'ammontare degli interessi annui corrispondenti alla som-
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ma di svincolo. Ciascuna diocesi dovrebbe poi istituire
l'amministrazione dei suoi beni a norma del can. 1520.Questo postulato è già compreso in massima nel punto I da me sopra proposto, e quanto alle basi per lo svincolo, non è possibile per ora stabilire alcun che di concreto, giacché esse dovranno essere fissate da una legge dell'Impero a norma dell'articolo 138 capoverso 1. della Costituzione.
d) Un altro punto, che, sebbene non indicato nel Memoriale, è a mio avviso di notevole importanza, concerne gli edifici ecclesiastici. Nell'articolo IV del Concordato si conveniva che le rendite delle mense vescovili e dei Capitoli dovessero essere costituite "in bonis fundisque stabilibus" e che fosse assegnata una conveniente abitazione ai Vescovi, alle Dignità, ai Canonici ed ai Vicari seniori, come pure un locale adatto per le Curie vescovili, per i capitoli e per gli archivi. La prima disposizione relativa alle rendite non è stata eseguita; le abitazioni (salvo alcune eccezioni) sono state assegnate, ma i relativi edifizi non sono passati in proprietà della Chiesa. Sarebbe assai desiderabile che in occasione delle attuali trattative essi fossero dichiarati di proprietà ecclesiastica, restando così svincolato l'obbligo dello Stato a tale riguardo. Lo stesso dovrebbe chiedersi in base all'articolo VII del Concordato per gli antichi conventi, i quali sono ora nuovamente abitati da Ordini religiosi, ma che dopo la secolarizzazione appartengono allo Stato.
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Per regolare questo punto potrebbe prendersi a modello la
Costituzione del Württemberg, la quale al §
21 capov. II sancisce: "Gli edifizi ed i fondi dello Stato, che attualmente
servono a scopi ecclesiastici, vengono trasferiti in proprietà della Chiesa (l)",
aggiungendo però che dovranno essere comprese nello svincolo anche le rilevanti spese di
manutenzione dei detti edifizi finora sostenute dallo Stato.VIII. – Lo Stato si obbliga a riconoscere ed in caso di bisogno ad eseguire i decreti delle Autorità ecclesiastiche nell'ambito della loro competenza.
Nel più volte menzionato Memoriale si esprime il timore che possano sorgere in avvenire difficoltà nell'esecuzione dei decreti emanati dai Vescovi, ad esempio nel caso della amozione di un parroco. Qualora infatti il soggetto colpito dal decreto non volesse ad esso sottomettersi,ad esempio, se il parroco rimosso si rifiutasse di lasciare la casa parrocchiale e l'amministrazione della parrocchia, l'Ordinario non avrebbe ora forse più come prima il sostegno del braccio secolare e si vedrebbe quindi costretto a rivolgersi ai tribunali civili.
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Sarebbe quindi di grandissimo vantaggio per l'amministrazione delle diocesi, se lo Stato riconoscesse il valore delle disposizioni delle Autorità ecclesiastiche nell'ambito della loro competenza e si prestasse in caso di bisogno a dare alle medesime esecuzione. Ciò del resto corrisponde al carattere di corporazione di diritto pubblico riconosciuto alle società religiose, secondo che ho avuto occasione di esporre nei più volte citati Rapporti NN. 13822 e 14369.
IX. – Nell'esercito, nelle carceri, nelle case di cura e negli ospedali sarà costituita una regolare assistenza religiosa e lo Stato fornirà i mezzi finanziari a ciò necessari, come pure i locali ed i paramenti sacri occorrenti.
Secondo il medesimo Memoriale, sarebbe assai utile che in detti istituti non solo fossero permessi gli atti di culto a norma dell'articolo 141 della Costituzione dell'Impero, ma venisse altresì costituita una regolare assistenza religiosa e lo Stato fornisse a tale scopo i necessari mezzi finanziari, come pure i locali ed i paramenti sacri occorrenti.
X. – Gli Ordini e le Congregazioni religiose possono essere liberamente fondati, godono della capacità giuridica a norma del diritto vigente per tutti cittadini ed associazioni, hanno di fronte allo Stato il regolamento e l'amministrazione indipen-
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dente dei loro affari. La loro proprietà e gli
altri loro diritti sono garantiti.Sebbene la libertà degli Ordini e delle Congregazioni religiose sia già sufficientemente espressa nell'articolo 124 della Costituzione dell'Impero e nel § 18 della Costituzione bavarese, ho creduto tuttavia conveniente di inserire in vista della nuova eventuale Convenzione un punto speciale anche a questo riguardo.
Il Signor Hoffmann ha ascoltato attentamente la mia esposizione, e quantunque non siasi pronunziato su tutti i suddetti argomenti, – la cui soluzione, del resto, dipende dalla volontà dell'intiero Gabinetto e del Landtag, – mi ha nondimeno intrattenuto sul più urgente di essi, vale a dire sulla provvista delle parrocchie di patronato. In seguito alla discussione avuta con lui su tale soggetto, parmi di poter sperare con fondamento che il Signor Ministro non sarà alieno dall'ammettere la definitiva rinunzia a tutti i diritti di patronato sulle parrocchie, che l'attuale Governo sembrava pretendesse di avere ereditato dai Re di Baviera, come sostenne di fatto il plenipotenziario bavarese Signor von Preger nella discussione dell'articolo 137 cap. 3 della Costituzione dell'Impero. Ma, – prescindendo dagli argomenti di diritto canonico, i quali non farebbero
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presa sull'animo del Signor
Hoffmann, – è agevole notare che tali parrocchie sono di giuspatronato o pubblico o privato;
nel primo caso, il diritto di presentazione è caduto in forza del succitato articolo; nel
secondo caso, il giuspatronato sarebbe tutt'al più rimasto nella Famiglia
dei Wittelsbach, che coi suoi beni privati fondò le relative parrocchie, ma non
sarebbe mai passato all'attuale Governo. Tuttavia, pur mostrandosi inclinato a riconoscere
che i Vescovi potranno per l'avvenire provvedere liberamente tutte le parrocchie senza
distinzione, il Signor Ministro ha ricordato quanto aveva avuto a riferirmi al principio del
colloquio, e cioè che, secondo la recente interpretazione data a Berlino, il suddetto
capoverso della Costituzione non è ancora in vigore, e quindi nessun Ministro del Culto,
anche se appartenesse al partito del Centro, potrebbe ammettere fin da adesso la libera
provvista delle parrocchie di (preteso) patronato dello Stato. Per non prolungare quindi più
oltre il ritardo nella nomina dei parroci, il quale produce sì grave disagio e malcontento
nel clero, il Signor Hoffmann mi ha proposto che sino al definitivo regolamento della
questione rimanga formalmente (così egli si è espresso) il diritto di presentazione
dello Stato, sebbene materialmente i Vescovi eserciteranno la libera provvista, in
quanto che il Governo non presenterà alcun candidato senza il previo consenso
dell'Ordinario. Ho risposto al Signor Ministro che avrei riflettuto circa tale proposta, ma
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mevo che un simile procedimento potrebbe costituire un
precedente, il quale comprometterebbe a danno della libertà della Chiesa il futuro
ordinamento della vertenza; egli però ha affermato che no, dicendosi pronto ad accettare una
analoga dichiarazione. In seguito a ciò ho inviato oggi senza indugio all'Eminenza Vostra il
mio rispettoso cifrato N. 331.Quanto alle prestazioni dello Stato – obbligatorie e libere – il Signor Hoffmann ha notato che su tal punto (come ho avuto già a ricordare più sopra) dovrà essere emanata una speciale legge dell'Impero; si è mostrato tuttavia disposto a convenire che fino a quell'epoca le cose rimangano immutate.
Per ciò che riguarda i Licei, non mi è parso contrario alla loro trasformazione in istituti vescovili. – Circa la libera provvista delle Sedi vescovili da parte della Santa Sede egli ha fatto qualche vaga ed oscura riserva, senza però esprimere chiaramente il suo pensiero al riguardo.
Infine ho creduto necessario d'interrogarlo sullo spinoso argomento della ispezione della Chiesa nelle scuole, di cui è parola all'articolo V del Concordato. Ho detto che bisognava distinguere la parte teorica di detta ispezione, – la quale non rientra nei diritti della Chiesa e non è contemplata nel Concordato, e che quindi, come era già stata affidata dallo Stato agli ecclesiastici, così poteva ora essere sottratta ai medesimi, – dalla vigilanza su tutto l'insegnamento per ciò che si riferi-
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sce alla fede ed alla
morale, la cui soppressione rappresentava una violazione di un diritto nativo della Chiesa e
di una esplicita disposizione concordataria. Egli ha risposto – e non mi ha certo sorpreso
di udire una tale affermazione da lui, antico maestro di scuola, ed anticlericale convinto,
il cui supremo ideale nella vita passata è stato appunto la lotta contro l'ispezione
ecclesiastica nelle scuole – che non ammetteva una siffatta ispezione o vigilanza sulle
materie profane, ma ha aggiunto – ed in ciò son rimasto meravigliato – che non avrebbe avuto
difficoltà di riconoscerla quanto all'insegnamento religioso. Senonché, (così mi ha egli
narrato), andato alla summenzionata Conferenza di Berlino per sostenere questo punto di
vista, gli fu opposto, specialmente dal Ministro del Culto di
Sassonia, che, a norma dell'articolo 144 della Costituzione
dell'Impero, tutto l'insegnamento nelle scuole, e quindi anche l'istruzione
religiosa, la quale è "materia ordinaria d'insegnamento" (ordentliches Lehrfach), sta sotto
la ispezione dello Stato; né a lui valse di fare appello al successivo articolo 149 capoverso primo, ove si stabilisce che essa deve essere impartita
in conformità dei principi della rispettiva società religiosa, giacché quella contraria
interpretazione fu approvata ed accolta definitivamente. Di guisa che – è stato egli stesso,
l'anticlericale Hoffmann, a tirare l'assurda conseguenza –, siccome d'ora innanzi gli
ispettori scolastici saranno laici, accadrà che in alcuni luoghi un
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funzionario protestante dovrà compiere la sua ispezione
sull'insegnamento religioso dato nelle scuole dal sacerdote cattolico, fare eventualmente al
medesimo osservazioni sul modo di impartirlo, ecc., e viceversa lo stesso avverrà in altri
luoghi per un ispettore cattolico di fronte al ministro protestante. Alle mie rimostranze ha
replicato che tutto ciò, che egli potrà fare, sarà di studiare una qualche via, per dare, in
quanto è possibile, alla Chiesa una certa parte nella sorveglianza di detto insegnamento in
base al succitato articolo 149. Credo che, se una così assurda interpretazione sarà
conservata, essa solleverà, allorché verrà conosciuta, la più viva agitazione fra i
cattolici; intanto, trovandomi pur troppo nell'impossibilita di agire direttamente sul
Ministero dell'Interno di Berlino, competente nella materia, mi propongo di richiamare
quanto prima sull'estrema gravità della cosa l'attenzione di questo Incaricato d'Affari di
Prussia, Signor Conte von Zech, affinché ne renda consapevole il
Governo Imperiale. – Il Signor Hoffmann ha osservato anche che,
se i Licei bavaresi rimanessero istituti governativi, essi cadrebbero pure sotto la piena
ispezione dello Stato, e si è perciò mostrato alquanto propenso verso la mia prima proposta
di trasformarli possibilmente in istituti vescovili.Nel congedarmi, ho espresso la mia viva speranza che, malgrado le profonde divergenze teoriche, si sarebbe trovato un modo pratico per regolare convenientemente i rapporti fra Chie-
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sa
e Stato in Baviera ed ho dimostrato al Signor Hoffmann quanto ciò riuscirebbe giovevole, nei
torbidi tempi attuali, a ricondurre nella popolazione quella pace e tranquillità, di cui la
Nazione ha così urgente bisogno, onde risollevarsi dalle rovine accumulate dalla guerra.
Egli, pur ringraziando per tali sentimenti, si è dimostrato però pessimista; prevede gravi,
aspre lotte fra i partiti su queste difficilissime questioni. Anche circa la situazione
interna egli vede assai nero per l'entrante inverno: manca il carbone, la raccolta delle
patate, alimento di prima necessità per il popolo, è stata miserabilissima; gli operai,
affamati e tormentati dal freddo, si getteranno sulle campagne per trovare viveri, e si avrà
la guerra civile. – Ha soggiunto nel salutarmi che ad ogni modo è sempre a mia disposizione,
se io avessi desideri da manifestargli circa le suddette vertenze; per Martedì
11 Novembre prossimo egli ha fatto convocare la speciale Commissione del Landtag,
affine di averne il parere in proposito.Sarei perciò ben grato all'Eminenza Vostra, se si degnasse di farmi pervenire colla maggior possibile sollecitudine quelle istruzioni, che nel Suo superiore giudizio stimerà del caso. Intanto continuo a valermi altresì dell'opera di alcuni fra i migliori deputati cattolici della Bayerischen Volkspartei, dei quali ho richiamato l'attenzione anche sopra un altro punto d'importanza capitale per l'avvenire del-
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la Chiesa in
Baviera, ossia sulle scuole magistrali o Lehrerseminare, ove si formano i futuri
maestri. È un fatto dolorosissimo che i giovani insegnanti, i quali escono da tali istituti,
sono per la maggior parte di idee e di tendenze radicali; il che costituisce un pericolo
gravissimo per l'educazione futura della gioventù in Baviera. E la cosa desta tanto più viva
preoccupazione in quanto che il Signor Hoffmann, il quale, con pervicace ostinazione
persegue l'opera sua deleteria nella scuola, ha nominato recentemente a relatore (Referent)
nel Ministero del Culto appunto per gl'istituti di magistero anzidetti il Signor Vogelhuber, socialista, a quanto mi è stato detto,
radicalissimo.In attesa pertanto delle venerate istruzioni dell'Eminenza Vostra, m'inchino umilmente al bacio della Sacra Porpora e con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli
Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
(l) Monsignor Professore Mausbach, deputato all'Assemblea Nazionale di Weimar e relatore per la parte del progetto della nuova Costituzione germanica concernente i rapporti fra Chiesa e Stato, da me interrogato al riguardo nello scorso mese di Agosto, mi affermò con ogni sicurezza che "l'ultimo capoverso dell'articolo 137, il quale rimette l'ese-
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cuzione alla legislazione dei singoli Stati, si
riferisce ai capoversi 5-7 immediatamente precedenti, e non tocca la cessazione dei
diritti dello Stato nella provvista degli uffici ecclesiastici, che non richiede alcun
ulteriore regolamento".9v
(1) Cfr. Systematische Zusammenstellung der Verhandlungen des bayerischen Episkopates mit der Königlich Bayerischen Staatsregierung von l850 bis 1889 über den Vollzug des Konkordates, Freiburg in Breisgau 1905, pag. 73-78, 82-83, 94-95.
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(1) "Die Gebäude und Grundstücke des Staates, die derzeit kirchlichen Zwecken dienen, werden in das Eigentum der Kirche übertragen".
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1↑Hds. durchgestrichen, vermutlich vom Verfasser,
2↑Hds. eingefügt von
Pacelli.
3↑Masch. eingefügt.
4↑Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.