Dokument-Nr. 3106
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
Berlin, 11. Juli 1926

Regest
Pacelli berichtet über die Verhandlungstreffen zum Preußenkonkordat vom 22. sowie vom 25. Juni, an denen neben ihm Ministerialdirektor Trendelenburg, der Breslauer Kirchen-, Staats- und Verwaltungsrechtsprofessor Heyer und der Zentrumsabgeordnete Kaas teilnahmen. Es ging um die Besetzung der Kanonikate und die politische Klausel. Der Nuntius zeichnet das hartnäckige Bemühen der Regierungsvertreter nach, das staatliche Präsentationsrecht für die Kapiteldignitäten und die Hälfte der Kanoniker zu erlangen, und fügt die Kopie einer Denkschrift des Kultusministeriums bei, die eine entsprechende Regelung in Vorschlag bringt, obwohl Pacelli bereits deren Unannehmbarkeit für den Heiligen Stuhl klar gestellt hatte. Der Nuntius, der diesen Vorschlag äußerst energisch zurückwies und sich bei den Regierungsvertretern über ihre Verhandlungsführung beklagte, erreichte eine Zurücknahme des Vorschlags und eine Entschuldigung von preußischer Seite. Quasi als Gegenleistung für den Verlust des staatlichen Präsentationsrechts forderten die Regierungsvertreter eine Beteiligung der Kapitel an der Besetzung der Kanonikate, um so die Möglichkeit einer staatlichen Einflussnahme zu schaffen. Pacelli erklärte es für möglich, dass der Heilige Stuhl das zwischen Bischof und Kapitel alternierende Ernennungsrecht des Bayernkonkordats ebenfalls für Preußen zugestehe, verwies aber auch auf die Opposition des preußischen Episkopats gegen ein alternierendes Ernennungsrecht. Hierfür führt der Nuntius nicht nur die Denkschrift an, die der Breslauer Fürstbischof Kardinal Bertram dem Papst übergab, sondern auch seine jüngsten Gespräche mit dem Kölner Erzbischof Kardinal Schulte und dem Trier Bischof Bornewasser. Zugleich spezifiziert er, dass das alternierende Ernennungsrecht in diesen Diözesen bisher zwischen dem Staat und dem Bischof wechselte. Schließlich fügt der Nuntius eine ihm von Professor Heyer am 26. Juni übergebene Denkschrift bei, die verschiedene Vorschläge für die konkrete Ausgestaltung eines zwischen Bischof und Kapitel alternierenden Ernennungsrechts macht, und spricht sich zugleich dafür aus, aufgrund der Opposition des Episkopats möglichst lang eine Anwendung des für die Gesamtkirche allgemein geltenden Rechts bei der Besetzung der Kanonikate einzufordern. Ferner verweist er auf die Regierungsforderung, je ein Kanonikat in Breslau und Münster für einen der Professoren der dortigen Universitäten vorzusehen.
Als schwieriger schätzt Pacelli die Frage der politischen Klausel ein, welche die zuvor genannten Denkschriften ebenfalls behandeln. Über die Vereinbarungen des Bayern- und des Polenkonkordats hinausgehend verlangt die preußische Regierung eine Ausdehnung der in der politischen Klausel vorgesehenen Befragung der Regierung hinsichtlich Erinnerungen politischer Natur gegen Kandidaten für ein Kirchenamt auf alle Ortsordinarien, Weihbischöfe und Kapiteldignitäten. Der Nuntius führt aus, welche Kirchenämter nach can. 198 CIC 1917 als Ortsordinarien gelten. Ferner weist er darauf hin, dass die preußische Regierung angesichts der Praxis des Heiligen Stuhls, Apostolische Administratoren in politisch umstrittenen Grenzgebieten einzusetzen, ein Interesse daran hat, Administratoren-Ernennungen in der deutsch-polnischen Grenzregion beeinflussen zu können. Pacelli wies die Regierungsvertreter auf den Widerspruch zwischen dieser Forderung und der üblichen Praxis des Heiligen Stuhls hin. Zugleich bittet der Nuntius den Kardinalstaatssekretär vorsichtig, im Bewusstsein dieses Widerspruchs und unter Hinweis auf die mit der englischen Regierung für die britische Kolonie Malta getroffene Konvention, zu erwägen, ob der Heilige Stuhl in diesem Punkt eventuell Zugeständnisse machen und so die schwierigen Verhandlungen deutlich vereinfachen könnte. Mit Blick auf Äbte, gefreite Prälaten sowie Apostolische Vikare oder Präfekten, kann die erbetene Ausdehnung der politischen Klausel Pacellis Ansicht nach abgelehnt werden, weil sie momentan in Preußen keine Anwendung finden würde. Hinsichtlich der Generalvikare insistierten die Regierungsvertreter auf die Ausdehnung der politischen Klausel und verwiesen darauf, dass bisher durch die Wahl des Generalvikars aus den Domkapitularen eine indirekte staatliche Einflussnahme gegeben war. Der Nuntius widersprach dieser Forderung mit Hinweis auf ihre Unüblichkeit, wenngleich er mit dem Breve Pius' IX. an den Freiburger Erzbischof von Vicari ein Beispiel für die Einbeziehung des Staats in die Generalvikarsernennung benennt, sowie auf den zu erwartenden Widerstand der Bischöfe. Für den Kapitularvikar machte die Regierung in den genannten Denkschriften den Vorschlag, dass die Regierung binnen weniger Tage, zunächst wurden zehn, dann drei Tage vorgeschlagen, nach Mitteilung der Wahl etwaige politische Vorbehalte kommuniziert. Die Regierungsvertreter insistierten auf die Ausdehnung der politischen Klausel auf die Kapiteldignitäten, obwohl Pacelli dies mehrfach als unüblich bezeichnete, und schlugen für die Generalvikare vor, die bisherige Praxis beizubehalten, wonach der Bischof sich bei der Regierung über den Kandidaten erkundigt, bevor er seinen Vorschlag nach Rom kommuniziert. Der Nuntius fügt an, dass die preußischen Verhandlungspartner das staatliche Interesse an einem Konkordatsabschluss an die Bereitschaft des Heiligen Stuhls zu Zugeständnissen in diesem Punkt knüpften. Außerdem schildert er, wie er mit den Regierungsvertretern über die entsprechenden Bestimmungen des Konkordats mit Polen diskutierte. Schließlich bittet er Gasparri um Weisung, welche Konzessionen er der preußischen Regierung, wenn nötig, in den beiden hier dargestellten Punkten maximal machen darf. Pacelli schließt an, dass es seiner Ansicht nach nicht gegen die Gleichbehandlung der Konkordate mit Bayern und Preußen verstieße, wenn man Preußen in anderen Punkten Zugeständnisse mache, wo doch, wie oben beschrieben, bei der Besetzung der Kanonikate geringere Konzessionen wie gegenüber der bayerischen Regierung gemacht werden.
Betreff
Trattative concordatarie colla Prussia – Provvista delle dignità e dei canonicati – "Clausola politica"
Eminenza Reverendissima,
Nei giorni di Martedì 22 e Venerdì 25 Giugno p. p. ebbero luogo nella Nunziatura due nuove conferenze, alle quali, come nella precedente, presero parte il Direttore ministeriale Sig.  Trendelenburg, il Prof. Heyer e Mons.  Kaas. Oggetto di entrambi le sedute furono i due seguenti argomenti: 1.)  Provvista delle dignità e dei Canonicati nei Capitoli cattedrali e collegiati, e 2.) la cosiddetta "clausola politica".
Fin dalla prima conferenza i negoziatori prussiani, non senza mia grande meraviglia, avanzarono la domanda che nelle antiche diocesi della Prussia, cui si riferisce la Bolla De salute animarum ,
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fosse riconosciuto al Governo il diritto di presentazione per la Prepositura e la metà dei Canonicati. Feci loro cortesemente comprendere che la S. Sede non avrebbe acconsentito a tale richiesta; in seguito a che i miei interlocutori lasciarono cadere la cosa e la lunga discussione si svolse, come dirò appresso, sull'alternativa della nomina od elezione dei Canonici da parte del Vescovo o del Capitolo. Fu quindi assai viva la mia sorpresa, allorché essi al principio della seconda seduta, mi presentarono un Appunto scritto, di cui l'Eminenza Vostra Reverendissima troverà copia qui acclusa ( Allegato I ), e nel quale, come se nulla fosse stato, si domandava di nuovo puramente e semplicemente l'anzidetto diritto di presentazione. Avendo così dovuto constatare ancora una volta che le forme miti non valgono a convincere le dure teste dei prussiani, respinsi con forza simile pretesa, la quale (dissi) avrebbe di nuovo per mezzo del Concordato imposto ai cattolici catene, da cui la nuova Costituzione li aveva liberati, ed aggiunsi che, ad ogni modo, io non mi sarei giammai
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prestato a trasmettere alla S. Sede quella domanda. Mi lamentai di questo metodo di condurre le trattative, avanzando ogni giorno nuove ed assurde richieste, alle quali il Governo non aveva in alcun modo accennato, nè nelle conferenze tenute nel Ministero del Culto prima, [sic] della mia partenza per Roma, nè nella lettera del Ministro Sig.  Boelitz (G II Nr. 432 I) del 28 Aprile 1922. I miei interlocutori, di fronte al mio energico atteggiamento, ritirarono definitivamente la loro proposta e si scusarono dicendo trattarsi di un malinteso, in quanto cioè essi non avrebbero chiaramente compreso che essa fosse stata nella precedente seduta da me rifiutata in modo così assoluto.
I negoziatori prussiani chiesero allora che, quasi in compenso della perdita dell'antico diritto di nomina dello Stato, i Capitoli avessero una parte nella provvista dei canonicati vacanti. Il Governo, come disse apertamente il Prof. Heyer, ha a ciò interesse, perchè esso crede di poter più facilmente esercitare
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la propria influenza sopra un collegio composto di più membri, fra i quali vi sarà sempre l'uno o l'altro disposto a secondarlo, che non sull'unica persona del Vescovo. Da parte mia risposi che, come la S. Sede aveva concesso l'alternativa nell'art. 14 § 2 del Concordato bavarese, così non sarebbe per sè improbabile che l'accordasse anche alla Prussia; ma soggiunsi che, per quanto era a me noto, l'Episcopato reclama l'applicazione pura e semplice del diritto comune, secondo che risulta altresì dall'Appunto rimesso dall'Eminentissimo Sig.  Cardinale Bertram al S. Padre il 16 Maggio c. a. e per la ragione ivi pure accennata.1 Posso ora aggiungere che nella visita da me fatta testè in Colonia all'Eminentissimo Sig.  Cardinale Schulte, anch'egli si è espresso in modo assolutamente contrario ad una alternativa sotto qualsiasi forma, e che lo stesso mi è stato ripetuto in Bonn il giorno seguente dal Revmo Mons.  Vescovo di Treviri. Al qual proposito è pure da ricordare come nelle diocesi della Prussia antica, cui si riferisce la Bolla De salute animarum
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(Colonia, Treviri, Münster, Paderborn, Breslavia), l'alternativa mensium aveva luogo fra il Governo ed il Vescovo, mentre nelle nuove diocesi prussiane (Fulda, Limburg, Osnabrück, Hildesheim) quell'alternativa (fra Vescovo e Capitolo) vigeva in virtù delle Bolle Impensa Romanorum Pontificum e Ad dominici gregis custodiam . Nell' Allegato II Vostra Eminenza troverà un altro Appunto rimessomi il 26 Giugno p. p. dal Prof. Heyer, nel quale vengono proposti vari modi di alternativa (che dovrebbe aver luogo separatamente per i Canonici effettivi ed onorari) fra Vescovo e Capitolo, vale a dire 1o) nomina del Vescovo audito Capitulo, ed elezione del Capitolo con conferma del Vescovo; 2o) nomina del Vescovo audito Capitulo, elezione del Capitolo con conferma del Vescovo, elezione del Capitolo fra gli ecclesiastici compresi in una lista di almeno tre candidati formata dal Vescovo; 3o) per due volte nomina del Vescovo audito Capitulo, ed una volta elezione del Capitolo con conferma del Vescovo; 4o) nomina del Vescovo audito Capitulo e de consensu Capituli. Le dignità rimarrebbero riservate alla S. Sede. – Dato l'atteggiamento dell'Episcopato, occorrerà, a mio subordinato avviso, sostenere, almeno per quanto sarà possibile, l'applicazione del diritto
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comune in questa materia1.
Più grave parmi la questione della cosiddetta "clausola politica", di cui pure è parola in ambedue i suddetti Appunti, e colla quale i negoziatori prussiani intendono l'interrogazione da parte della Autorità ecclesiastica al Governo allo scopo di accertarsi che non vi sono contro un determinato candidato obbiezioni di ordine politico. Tale clausola, adottata già nel Concordato bavarese (art. 14 § l) riguardo ai Vescovi, e nel Concordato polacco (art. 11) anche per i Coadiutori cum iure successionis (il Vicario castrense, incluso pure in quest'ultimo Concordato, non viene in considerazione per la Prussia, essendo attualmente le cose concernenti l'esercito di competenza del Reich , e non degli Stati particolari), vorrebbe ora il Governo prussiano che fosse estesa a tutti gli Ordina-
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rii loci, ai Vescovi ausiliari ed alle Dignità dei Capitoli. Sarebbero quindi compresi come Ordinarii loci nel senso del can. 198:
1.) Gli Amministratori Apostolici, quale è al presente quello di Tütz. Il Ministero del Culto mostra per questo punto, uno specialissimo interesse, giacchè, secondo, la prassi seguita in questi ultimi tempi dalla S. Sede, tali Amministratori sogliono essere costituiti nei territori di frontiera politicamente contestati. Ora, siccome la Germania spera sempre in una revisione degli attuali confini colla Polonia, che essa stima dovranno essere per imperiosa necessità di cose corretti, massime per ciò che concerne il cosiddetto "corridoio", si comprende che il Governo tenga ad assicurarsi colla "clausola politica" una influenza negativa in quelle nomine. Non ho mancato di rispondere che siffatta richiesta è contraria alla prassi generale della S. Sede. Mi sia tuttavia permesso di notare rispettosamente come quella forma d'intervento governativo fu concessa al Governo inglese nella Convenzione
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del 20 Marzo 1890 (cfr.  Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le Autorità civili , Roma, 1919, pag. 1074), in virtù della quale la pratica dell'avviso preventivo, già in uso a riguardo dei Vescovi, veniva "estesa ancora ai casi di nomine di Amministratori Apostolici e Coadiutori con futura successione". E' perciò che, pur riconoscendo tutto il valore e la gravità degli argomenti, che militano in senso contrario, oserei di supplicare subordinatamente l'Eminenza Vostra a voler esaminare, se non sia forse possibile una qualche condiscendenza della S. Sede in proposito. Essa invero faciliterebbe notevolmente queste già così ardue ed incerte trattative; d'altra parte, se la S. Sede ha interesse di non eleggere alle Sedi vescovili ecclesiastici malvisti dalle Autorità civili, poichè non riuscirebbe loro possibile di esercitare con frutto il ministero pastorale, e per ciò appunto interroga preventivamente il Governo, sembra, se non m'inganno, che tale ragione valga pure, servata proportione, per gli Amministratori Apostolici.
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2.) Gli Abbati e Prelati nullius, i Vicari e Prefetti Apostolici. Per tutte queste categorie di Ordinari non si avrebbe attualmente applicazione pratica nella Prussia, ove l'unico Vicario Apostolico (della Germania settentrionale) e Prefetto Apostolico (dello Schleswig-Holstein) è il Vescovo di Osnabrück: il Ministero del Culto tiene evidentemente a prevedere e comprendere tutti i possibili casi futuri. Parmi che una simile richiesta possa essere respinta.
3.) Il Vicario generale, per il quale la interrogazione al Governo dovrebbe essere fatta dal relativo Vescovo. I negoziatori prussiani hanno molto insistito su questo punto, rilevando l'importanza che il Vicario generale ha nell'amministrazione diocesana, massime qualora il Vescovo sia, per ragione dell'età o dello stato di salute, meno atto a reggere la diocesi. Hanno aggiunto che per il passato il Governo prussiano poteva, se non direttamente, almeno indirettamente influire in tale nomina, giacchè il Vicario generale era di fatto sempre scelto fra i membri del Capitolo.
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Ho risposto che tale richiesta è del tutto nuova ed inusitata1, e che i primi ad essere contrari alla medesima sarebbero i Revmi Vescovi della Prussia, i quali assai a malincuore si vedrebbero col nuovo Concordato imporre un simile onore.
4.) Il Vicario capitolare. Secondo la legge del 20 Maggio 1874 (cfr.  Archiv für katholisches Kirchenrecht , vol. 32 pag. 395 e seg.), colui che volesse esercitare diritti e funzioni episcopali in una diocesi vacante, doveva comunicare al primo Presidente della Provin-
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cia l'estensione dei diritti medesimi, la missione ricevuta dall'Autorità ecclesiastica, la prova di possedere le qualità personali a norma della legge dell'11 Maggio 1873, e dichiararsi pronto al giuramento di fedeltà al Re ed alle leggi dello Stato (§ 2). Nel termine di dieci giorni dal ricevimento di tale comunicazione il primo Presidente poteva sollevare protesta contro l'esercizio dei diritti anzidetti; qualora ciò non si verificasse, doveva aver luogo la prestazione del summenzionato giuramento (§ 3). Il rigore di queste disposizioni fu in seguito attenuato colle posteriori leggi del 21 Maggio 1886 e del 29 Aprile 1887, salvo però sempre l'obbligo della suaccennata comunicazione (cfr.  Archiv für k. K., vol. 58, pag. 156, 178-179). Ora il Ministero prussiano ha fatto riguardo ai Vicari capitolari la seguente proposta (cfr. citato Allegato I ): "Quando si tratta di costituire un Vicario per una diocesi vacante, il Governo rinunzia a far valere obbiezioni politiche, se non le muove dentro dieci giorni dal ricevimento della relativa domanda". Nel secondo Appunto ( Al-
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legato II ) detto termine è ridotto a tre giorni. In sostanza quindi si chiede che anche per la elezione del Vicario capitolare abbia luogo la interrogazione al Governo; questo, se lo stima del caso, può muovere obbiezioni entro tre giorni, trascorsi i quali s'intende aver esso rinunziato a tale sua facoltà.
I negoziatori prussiani hanno persistito nella loro richiesta dell'applicazione della "clausola politica" alle nomine delle dignità capitolari, riservate alla S. Sede, sebbene io non abbia mancato di far loro ripetutamente osservare che essa non corrisponde alle consuetudini della S. Sede medesima (Dispaccio N. 969/26 del 1o  Maggio c. a.).
Per ciò che riguarda infine i Vescovi Ausiliari, il Ministero del Culto ha chiesto che si mantenga per essi la prassi vigente, secondo la quale il Vescovo residenziale, prima di proporre alla S. Sede un ecclesiastico per tale ufficio, si assicura che esso non sia persona ingrata al Governo. Ciò era stato concesso anche alla Baviera colla Convenzione del 1910, menzionata nel nuovo
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Concordato bavarese (art. 10 § 1 lett. a capov. 3), in virtù della quale anzi, se ben ricordo, la domanda al Governo doveva esser fatta dallo stesso Nunzio. Mi sembrò tuttavia che, data la natura dell'ufficio del Vescovo ausiliare, alla richiesta in discorso i negoziatori prussiani non diano tanta importanza come alle precedenti.
I miei interlocutori notarono che, quanto minori saranno le concessioni della S. Sede nei punti surriferiti, altrettanto più scarso diverrà l'interesse dello Stato alla conclusione di un Concordato. – Siccome, poi, essi più volte durante le discussioni avevano citato il Concordato polacco come assai favorevole a quel Governo, rilevai che in esso la "clausola politica" si riscontra soltanto per gli Arcivescovi ed i Vescovi, i Coadiutori con futura successione ed il Vicario castrense (art. 11), mentre che ora il Ministero del Culto prussiano vorrebbe estenderla a tante categorie di ecclesiastici. Il Prof. Heyer rispose che ben più ampia era la portata del giuramento prescritto dal detto Concordato per gli Ordinari, i quali si obbligano alla fedeltà verso il Go-
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verno anche per tutto il loro clero (art. 12), e la esclusione delle persone, la cui attività venga dal Governo stesso considerata come contraria alla sicurezza dello Stato (art. 19). Naturalmente tale affermazione non rimase senza ferma replica da mia parte.
Voglia ora l'Eminenza Vostra degnarsi di comunicarmi sino a qual punto, naturalmente soltanto in caso di necessità assoluta, possa la S. Sede giungere nelle sue concessioni riguardo agli argomenti suesposti. – Per ciò, poi, che concerne il confronto col Concordato bavarese, mi sia lecito di osservare umilmente come esso accolse per intiero riguardo alla provvista dei canonicati il sistema dell'alternativa fra Vescovo e Capitolo, richiesto dal Governo colla Nota del Ministro del Culto Dr.  Matt in data del 30 Marzo 1922. Una eguale concessione invece, secondo che si è più sopra accennato, non verrà fatta con ogni verisimiglianza al Governo prussiano in seguito all'attitudine dell'Episcopato. Non sarebbe quindi, se non erro, contrario alla equità, se la Prussia avesse in altri punti qualche vantaggio non accorda-
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to (e, del resto, nemmeno a suo tempo preteso) dalla Baviera.
A causa delle ferie estive nel Ministero del Culto le conferenze sono rimaste temporaneamente sospese.
Chinato al bacio della S. Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
1Il Ministero del Culto ha espresso anche il desiderio che un Canonicato in Breslavia ed in Münster rimanga riservato per uno dei Professori di quella Università a norma della Bolla De salute animarum: "... Statuimus (così ivi si legge) unam in Monasteriensi ac alteram in Wratislaviensi Cathedralibus Ecclesiis Canonicalem praebendam designandam, et ab eo ad quem iuxta mensium alternativam pertinebit, semper et quandocumque conferendam esse uni et alteri canonica requisita habentibus ex Professoribus Universitatum in dictis respectivis civitatibus existentium ...".
1Un esempio potrebbe tuttavia ritrovarsi nel Breve del S. P. Pio IX all'Arcivescovo di Friburgo (Baden) del 29 Settembre 1859, riprodotto nella succitata Raccolta di Concordati pag. 905, ove si legge: "Tuae praeterea curae erit in Vicarium Generalem atque in extraordinarios istius Archiepiscopalis Tuae Curiae seu Ordinariatus Consiliarios et Adsessores eos eligere, quos noveris ipsi Gubernio circa res civiles et politicas non esse minus gratos".
1"l'episcopato reclama" bis "ivi pure accennata" hds. von unbekannter Hand markiert.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 11. Juli 1926, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 3106, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/3106. Letzter Zugriff am: 23.11.2024.
Online seit 29.01.2018, letzte Änderung am 20.01.2020.