Dokument-Nr. 18138
Pacelli, Eugenio an Bisleti, Gaetano
Berlin, 26. Januar 1928
Regest
Pacelli sendet dem Präfekten der Studienkongregation Bisleti einen umfassenden Bericht über die Ursprünge und die Geschichte der Theologischen Fakultät und des Wilhelmsstifts in Tübingen. Die württembergische Regierung erklärte sich nach langem Zögern dazu bereit, über eine neue Vereinbarung zu verhandeln, um die alten Zirkumskriptionsbullen den Zeitverhältnissen anzupassen. Deshalb hielt der Nuntius es für notwendig, Nachforschungen anzustellen und das historische und juristische Material zu sammeln, um die Interessen der Kirche gegen die pedantischen und sophistischen Einwände der Regierungskommissare zu verteidigen. Pacelli informierte bereits Kardinalstaatssekretär Gasparri über seine Nachforschungen, die zwangsläufig unvollständig sind, da er nicht über die Dokumente aus den Archiven des Heiligen Stuhls verfügt. Er hält es für angebracht, auch Bisleti darüber in Kenntnis zu setzen. Der Nuntius stützt sich für den Bericht maßgeblich auf das Werk des Tübinger Kirchenhistorikers Zeller über die Errichtung der Fakultät, der die Akten aus dem württembergischen Kultusministerium für seine Untersuchung nutzte. Daneben greift er umfassend auf die bestehende Forschungsliteratur zum Verhältnis von Kirche und Staat in Württemberg vom Reichsdeputationshauptschluss 1803, über die Verhandlungen um ein Konkordat 1807, die Gründung der Oberrheinischen Kirchenprovinz durch die Bulle "Provida solersque" 1821, die Einführung des oberrheinischen Systems als Modus bei der Bischofsernennung durch die Bulle "Ad Dominici gregis custodiam" 1827, das württembergische Konkordat 1857, das württembergische Kirchengesetz 1862 bis hin zum württembergischen Gesetz über die Kirchen von 1924. Dasselbe regelt auf Basis der Weimarer Reichsverfassung die freie Errichtung von Seminaren gemäß den Bestimmungen des CIC/1917. Um dies umzusetzen, legte das württembergische Kultusministerium dem Rottenburger Ordinariat zwei Vertragsentwürfe vor, einen für das Wilhelmsstift in Tübingen und einen für die Konvikte in Ehingen und Rottweil, die bisher staatliche Einrichtungen waren und nun unter der Leitung des Rottenburger Bischofs stehen. Hintergrund waren die Verhandlungen der württembergischen Regierung mit dem Heiligen Stuhl im 19. Jahrhundert, wodurch die Verpflichtung zur finanziellen Unterstützung der tridentinischen Seminare auf das letzte Jahr des praktischen Seminars beschränkt wurde. Die württembergische Regierung entschloss sich in den Jahren 1817/24 im Gegensatz zu anderen deutschen Staaten allerdings dazu, erheblich Summen für den Unterhalt der Konvikte bereitzustellen. Das lag zum einen an den entsprechenden Leistungen für die evangelische Kirche und zum anderen sollte die Ausbildung der katholischen Geistlichen mit dem allgemeinen staatlichen Bildungswesen an der Universität Tübingen verbunden werden. Die gegenwärtige württembergische Regierung erklärte sich im Januar 1925 wegen der Gleichbehandlungen der katholischen und der evangelischen zu einer rechtlich verbindlichen Finanzierung der nun kirchlichen Konvikte bereit, insofern der Zweck derselben, also die Ausbildung an der Theologischen Fakultät bzw. am staatlichen Gymnasium, bestehen bleibt. Dabei geht es nach Aussage der Regierung nicht darum, dem Bischof eine Verpflichtung zur wissenschaftlichen Ausbildung von Geistlichen in staatlichen Einrichtungen aufzuerlegen. So soll das Recht zur Ausbildung in kirchlichen Einrichtungen unangetastet bleiben. Sollte die Kirche dieses Recht jedoch anwenden, behält sich der Staat vor, zu entscheiden, in welchem Umfang er sich weiterhin an deren Kosten beteiligen wird. Das Rottenburger Ordinariat antwortete am 1. Juli 1925, dass der Staat aufgrund der Säkularisierung zur Finanzierung der Klerusausbildung verpflichtet ist. Aufgrund der Bestimmungen der Weimarer Reichsverfassung wurden die als staatliche Einrichtungen gegründeten Konvikte zu rein kirchlichen Einrichtungen. Das Ordinariat erklärte, die staatlichen Bedingungen nicht zu akzeptieren, weil sie ein starkes Druckmittel darstellen. Am 5. August legte das Kultusministerium einen neuen Vertragsentwurf vor, der die umstrittene Rechtslage ausklammert und die Vereinbarung auf den Grundsatz beschränkt, nach dem die entsprechenden Beträge bis auf Weiteres berechnet werden sollen. Durch den Tod des Rottenburger Bischofs von Keppler verzögerten sich die Verhandlungen. Pacelli zitiert ausführlich aus einem Exposé des neuen Rottenburger Bischofs Sproll vom 7. August 1927. Sproll kann sich aufgrund der erheblichen Verbesserungen im Vergleich zur aktuellen Finanz- und Rechtslage vorstellen, dem zweiten Entwurf zuzustimmen, überlässt die Entscheidung aber zuständigkeitshalber Pacelli und versichert, nicht weiter zu verhandeln. Der Bischof weist aber darauf hin, dass die württembergischen Verhandlungen mit der evangelischen Kirche vor dem Abschluss stehen und die Regierung auf weitere Verhandlungen mit ihm drängt. Pacelli wiederum macht auf die Gefahren und Mängel einer Vereinbarung zwischen der Regierung und dem Bischof für Form und Inhalt aufmerksam. Mit Blick auf die Form verweist der Nuntius darauf, dass die Regelung der Klerusausbildung in die Zuständigkeit des Heiligen Stuhls und nicht des Bischofs fällt. Das württembergische Kirchengesetz schuf diesbezüglich bereits einen Präzedenzfall, den die Gegner eines Konkordats mit dem Reich immer wieder ausnutzten. Pacelli konnte zwar die Vakanz des Rottenburger Bischofsstuhls dazu nutzen, die widerwillige württembergische Regierung dazu zu bringen, ihre Verpflichtung zu Verhandlungen mit dem Heiligen Stuhl anzuerkennen. Sollten nun Konkordatsangelegenheiten in einer Vereinbarung zwischen Regierung und Bischof behandelt werden, so erhalten die Konkordatsgegner, die den Heiligen Stuhl ausschließen möchten, ein weiteres Argument an die Hand mit zu erwartenden schädlichen Auswirkungen vor allem auf Preußen. Auch mit Blick auf den Inhalt hat Pacelli Einwände, beispielsweise bei der Vorbildung der Oberen und Spirituale, die ihre Ausbildung an staatlichen Einrichtungen in Deutschland absolviert haben müssen. Als seine persönliche Meinung legte der Nuntius am 5. Oktober 1927 ähnliche Überlegungen Sproll vor. Dieser schloss sich dieser Auffassung am 10. November an und setzte die Verhandlungen mit der Regierung aus. Sollte sich der Heilige Stuhl dafür entscheiden, dass die Thematik in einem zukünftigen Konkordat mit Württemberg geregelt werden soll, regt Pacelli an, darauf hinzuwirken, dass die anormale Situation der Tübinger Theologischen Fakultät geregelt, dass die Freiheit der Kirche in der Leitung der Konvikte zur Klerusausbildung gewährleistet und dass die finanziellen Leistungen der Regierung für den Unterhalt derselben Konvikte bestmöglich gesichert wird. Die Reform der Konvikte auf der Basis der Instruktion der Studienkongregation von 1921 soll nach Pacelli Auffassung erst nach Abschluss des Konkordats angegangen werden. Abschließend übersendet der Nuntius vertrauliche Informationen über die drei katholischen Studentenverbindungen in Tübingen, die ihm der Spiritual am Wilhelmsstift Köppel zukommen ließ.Betreff
Circa le origini e lo stato della Facoltà teologica e del Convitto di Tübingen nel
Württemberg
Essendosi il Governo del Württemberg, pur dopo lunghe esitazioni e riluttanze, dichiarato disposto ad entrare anch'esso colla S. Sede in trattative per una nuova Convenzione diretta ad adattare alle mutate condizioni dei tempi le antiche Bolle concordate di circoscrizione, l'umile sottoscritto ha creduto necessario di iniziare indagini per raccogliere e coordinare il materiale storico e giuridico indispensabile ai negoziati medesimi, affine di essere in grado di difendere gli interessi della Chiesa contro le obbiezioni, spesso così pedanti e sofistiche, dei Commissari governativi. A tale riguardo lo scrivente ha cercato in modo speciale, data la importanza dell'argomento, di studiare le origini e lo stato della Facoltà teologica e del Convitto di Tübingen; nel che, oltre le varie opere che si citeranno nel corso di questo rispettoso Rapporto, gli sono riusciti assai utili i documen-
1v
ti esistenti negli Archivi specialmente di quel
Ministero dei Culti, e pubblicati testé dallo Zeller nella sua monografia Die Errichtung der katholisch-theologischen Fakultät in
Tübingen im Jahre 1817, apparsa nei Beiträge zur Geschichte der Universität besonders der
kath.-theologischen Fakultät in Tübingen, herausgegeben zum 450jährigen
Jubiläum der Universität, Verlag der Buchdruckerei von
H. Laupp jr in Tübingen 1927, pagg. 77-158.Del risultato delle ricerche da me compiute sino ad oggi (il quale tuttavia, per non avere a mia disposizione i documenti che si conservano negli Archivi della S. Sede, è inevitabilmente incompleto), ho dato fin da ora ragguaglio all'Eminentissimo Signor Cardinale Segretario di Stato, affine di ricevere le superiori istruzioni in vista delle suaccennate trattative. Ho stimato tuttavia conveniente di riferirne al tempo stesso all'Eminenza Vostra, Cui stanno tanto a cuore tutte le questioni concernenti la formazione degli aspiranti al sacerdozio in Germania.
2r
Il
progetto della erezione di un Istituto per lo studio della teologia cattolica nel
Württemberg risale all'epoca, in cui il Duca, poi Principe elettore e Re, Federico prese possesso dei considerevoli territori assegnatigli a titolo
d'indennizzo dal Reichsdeputationshauptschluß del 23 Novembre 1802 e 25 Febbraio 1803.Detto argomento fu particolarmente discusso durante le trattative per il Concordato, svoltesi in Stuttgart dal 25 Settembre alla fine di Ottobre 1807 fra il Nunzio Apostolico, Mons. Annibale della Genga, Arcivescovo di Tiro (poi Papa Leone XII), e due Plenipotenziari del Re, il Barone von Mandelsloh, Ministro dei Culti, ed il Barone von Linden, in base ad un progetto formulato dal sullodato Nunzio (cfr. Otto Mejer, Die Concordatsverhandlungen Württembergs im Jahre 1807, Stuttgart 1859, pagg. 24-40; Longner, Beiträge zur Geschichte der oberrheinischen Kirchenprovinz, Tübingen 1863, pagg. 328-341). Erano previste due diocesi nel Württemberg con sede in Ellwangen e Rottweil (art. 2), due Seminari clericali con un corso di un anno (art. 3 e 15), ed inoltre la erezione di una Facoltà teologica cattolica con cinque cattedre in una città cattolica del Paese (art. 4). L'idea, presa sul principio in considerazione, di scegliere a tale riguardo Tübingen, ove esisteva una Università sino ad allora esclusivamente protestante, fu scartata dal Re, come riferisce
2v
il Mejer
(op. cit., pag. 43). I professori, quanto alla dottrina ed alla
condotta morale, dovevano dipendere dal Vescovo ed essere nominati dal Re, previo esame
dell'Ordinario. Queste disposizioni si ritrovano nel secondo progetto di Convenzione del
31 Ottobre 1807, il cui articolo 4 era del seguente tenore (cfr. Mejer, op. cit., pag. 63 e seg.): "Non solum scholas latinas,
Collegia, Lycea in catholicis urbibus conservabimus, sed etiam ut ii, qui statum
ecclesiasticum amplecti, seque ecclesiae ministerio devovere volunt, scientiam et doctrinam
tam pro ingressu in Seminaria, quam ad olim digne officium suum implendum, necessariam et
requisitam acquirere possint, in quadam catholica Regni nostri urbe quinque cathedras
academicas pro quinque professoribus catholicis fundabimus, illorumque cuilibet, praeter
habitationem, salarium annuum constituemus. Harum cathedrarum duae Theologiae dogmaticae et
morali, uti et pastorali, catecheticae et homileticae destinantur; binarum aliarum objectum
erunt linguae orientales, Sacrarum Scripturarum exegesis scientiaeque biblici studii
subsidiariae. Quinta tandem cathedra juri canonico et Historiae ecclesiasticae addicitur.
Omnes et singuli horum institutorum Professores, quoad ea, quae instructionem religiosam
moresque concernunt, Episcoporum auctoritati, in rebus autem mere civilibus et politicis
Gubernio subduntur. Professores ipsi, praevio a Nobis ac Episcopis facto examine,
a3r
Nobis nominabuntur". Le trattative rimasero però interrotte
il 1º Novembre in seguito alla dichiarazione del Nunzio "di aver ricevuto ordini da
Roma, che lo obbligavano a considerare come spirati i suoi poteri, ad interrompere le
trattative ed a recarsi senza indugio a Parigi" (Longner, op. cit.,
pagg. 331-332).Dopoché i ripetuti tentativi del Re di addivenire ad un accordo colla S. Sede (missione del Consigliere ecclesiastico, Sac. von Keller, in Roma negli anni 1808-1809, e nuova missione del medesimo in Parigi ed in Savona nel 1811) rimasero senza successo a causa delle sfavorevoli condizioni dei tempi e della prigionia del S. Padre, Federico con Decreto del 28 Settembre 1812 procedette di propria autorità alla istituzione di un'Amministrazione ecclesiastica provvisoria (Vicariato generale di Ellwangen per i territori appartenenti alla diocesi di Augsburg) ed al tempo stesso eresse e fondò in quella città "per la educazione e l'istruzione di teologi cattolici una Università württemberghese cattolica (katholische Landesuniversität) ... con tutti i diritti e le facoltà di una Università, e quindi anche col diritto di conferire i gradi accademici in teologia". Il Regio Atto di fondazione della Università di teologia cattolica di Ellwangen in data del 6 Ottobre 1812 trovasi stampato nel Bullettino Ufficiale (Staats- und Regierungsblatt) del 1812
3v
N. 43 pag. 497. La erezione
canonica di questo Istituto d'insegnamento teologico non ebbe luogo, né sarebbe forse stato
possibile, essendo allora il S. Padre prigioniero. Senonché, in occasione della seconda
missione a Roma del sunnominato Consigliere ecclesiastico von Keller, nel 1815-1816, allo
scopo di rego<lar>izzare2 il
Vicariato generale di Ellwangen (cfr. Longner, op. cit., pag. 379 e segg., 621 e segg.), tale materia non
fu, – per ragioni, che non risultano dai documenti sinora pubblicati od almeno pervenuti
alla conoscenza dell'umile sottoscritto, – nemmeno oggetto di trattative. In seguito a ciò,
quell'Istituto d'insegnamento teologico, detto anche Friedrichs-Universität, ebbe il
diritto di conferire i gradi accademici esclusivamente dal Re suo fondatore. Nel Ministero
dei Culti si trova la minuta di un decreto, in data del
15 Agosto 1816, su quanto bisognava osservare per il conferimento dei gradi medesimi
nella Università cattolica di Ellwangen. Secondo il § 3 si doveva ottenere nei singoli
casi il permesso della "Curatela", ossia dell'Autorità ispettrice dello Stato, ma non si fa
cenno di una licenza dell'Autorità ecclesiastica. Nella solenne collazione della Laurea
dottorale il Segretario anzitutto doveva leggere quel passo del documento di erezione "in
cui si contiene la concessione del Re di conferire i gradi accademici" (§ 16). A quanto
sembra, quattro sole volte venne conferita la Lau-4r
rea in
teologia nella detta Università di Ellwangen, una volta "rite" e tre volte "honoris causa",
tra gli altri, al sunnominato Inviato del Re, von Keller, nominato nel 1816 (e consacrato il
4 Agosto dallo stesso Santo Padre Pio VII) Vescovo titolare di Evara e
Pro-Vicario, il quale (in un Rapporto N. 27, conservato nel Staatsarchiv
Ministerialakten II. Verz. 63 F. 171) riferisce che il relativo diploma fu accettato
l'11 Giugno di quello stesso anno dal Cardinale Segretario di Stato Emo Consalvi senza obbiezioni. L'Istituto di Ellwangen comprendeva cinque cattedre
colle medesime materie, come nel 1807 erano state concordate nel surriferito progetto col
Nunzio Apostolico.Dopo la morte del Re Federico I e l'avvento al trono del Re Guglielmo (30 Ottobre 1816) sorse tosto l'idea di trasferire detto Istituto da Ellwangen a Tübingen e di unirlo come Facoltà teologica cattolica a quella Università, come risulta dalla domanda del Ministro dei Culti, Barone Carlo Augusto von Wangenheim, alla Curatela della Università di Ellwangen del 20 Novembre 1816 e dalla risposta di questa del 16 Gennaio 1817. Il Governo promosse con ogni energia tale disegno, che fu mandato ad effetto nell'autunno del 1817 contemporaneamente al trasferimento del Vicariato generale e del Seminario clericale da Ellwangen a Rottenburg.
4v
Il Vicario
generale di Costanza, Barone von Wessenberg, interrogato
sull'anzidetto progettato trasferimento dell'Istituto teologico a Tübingen, vi aveva dato il
suo assenso con foglio dell'8 Febbraio 1817 (riferito nella mozione del Ministero dei
Culti del 21 Marzo seguente). Invece al Vicario generale di Ellwangen, Principe von Hohenlohe, Vescovo di Tempe, (il quale dimorava da qualche tempo in
Augsburg) l'anzidetta decisione non fu notificata dal Governo e dal Pro-Vicario von Keller
se non al principio di Agosto. Egli rispose al sunnominato Pro-Vicario in data del
15 s. m., esprimendo la sua sorpresa nell'apprendere i trasferimenti del Vicariato
generale a Rottenburg e dell'Università a Tübingen come irrevocabilmente decisi da
S. M. il Re senza previa intelligenza coll'Autorità ecclesiastica; solamente
l'esposizione fatta dal Ministero e dal Pro-Vicario circa i vantaggi dei medesimi e delle
annesse istituzioni, massime della erezione del Convitto teologico in Tübingen, lo induceva
a dichiarare che non vi si opponeva. Rilevava tuttavia che circa i detti trasferimenti
avrebbe dovuto aver luogo una intesa con Sua Santità e concludeva: "Rimetto questo punto
importante al giudizio di V. S. Revma, alla quale pure, nel caso che tale
intelligenza debba realmente effettuarsi, lascio pienamente di avviare e condurre le
relative pratiche, conoscendo Ella5r
meglio di ogni altro le vie
a ciò conducenti". Il Pro-Vicario, a cui il Vicario generale aveva lasciata tutta la
responsabilità in questo così importante affare, replicò in data del 19 Agosto: "Io
dovevo piuttosto supporre che l'illustre Governo s'intenderebbe o si fosse inteso col Capo
della Chiesa intorno alle istituzioni ed ai cambiamenti da esso decisi, non essendo questo
affare mio, ma di coloro che ne hanno preso l'iniziativa. Farò nonpertanto da parte mia
quello che la mia condizione consente e che richiedono le prescrizioni canoniche, tanto più
che Ella me ne dà l'autorizzazione". Ciò nondimeno, la intesa colla S. Sede, suggerita
dall'Hohenlohe, non ebbe luogo; il Governo non volle saperne, ed il Pro-Vicario si
sottomise. – Del resto, quale fosse il punto di vista del Governo a tale proposito, era già
stato chiaramente espresso nel Voto del Collegio di Curatela della Università di Ellwangen
del 16 Gennaio 1817, nel quale fra l'altro si legge: "È nell'arbitrio dello Stato di
determinare in qual luogo esso voglia trasferire i suoi Istituti d'istruzione ... Il
Papa, nel momento presente, non può in nessun modo entrare nell'affare. È vero che egli,
durante le trattative del Nunzio della Genga per il Concordato, aveva chiesto una città
cattolica, particolarmente Gmünd, per lo studio della teologia, e la Maestà del defunto Re
aveva per ciò destinato Ellwangen. Ma, come è noto,
questa5v
Convenzione colla Corte di Roma non è giunta a
compimento, – e nei ripetuti tentativi fatti dal Vescovo di Evara per portarla ad effetto, è
stata sempre la Corte di Roma a differire la cosa, rimettendola infine alla dieta della
Confederazione (Bundestag). Lo Stato quindi non ha ancora alcum [sic] obbligo speciale in proposito verso
la Corte di Roma, – e se questa negozierà di nuovo, dovrà prendere la cosa quale la trova,
consentanea come è alle condizioni dello Stato, il che la Corte di Roma non può né giudicare
né decidere. Del resto, essa non ha alcun diritto di impedirla. In Heidelberg ed in
Breslavia esiste da tempo la medesima unione, colla sola differenza che dette località sono
più miste in quanto alla religione e le istituzioni furono create da Sovrani cattolici.
Nondimeno bisogna tener conto della possibilità che il Papa nel Concordato farà perciò
grande difficoltà". E nel suo Rapporto al Ministero dei Culti del 13 Settembre 1817,
relativo alla dichiarazione del Vicario generale, von Hohenlohe, e dei suoi Consiglieri
intorno ai menzionati trasferimenti, il Consigliere di Stato, Barone von
Schmitz-Grollenburg, Direttore del Katholischer Kirchenrat e Presidente del Collegio di Curatela della Università di Ellwangen, mantiene
recisamente i surriferiti principi, che cioè in simili affari (egli parla qui più
particolarmente del trasferimento del luogo della residenza del Vescovo) unicamente il
Sovrano6r
era competente e che non si richiedeva un accordo con
Sua Santità, sebbene non disconosceva che l'osservazione fatta dal Principe von Hohenlohe
intorno alla necessità di tale intesa aveva messo in preoccupazione ed imbarazzo il Vescovo
di Evara.Il Governo si attenne a questi principi e non domandò il beneplacito della S. Sede per il trasferimento dell'Istituto teologico a Tübingen (attuato, insieme alla erezione del Convitto teologico, con R. Decreto del 25 Ottobre 1817 – cfr. Longner, op. cit., pag. 390 e seg.), neppure in seguito, almeno per quanto risulta dalle pubblicazioni finora apparse sull'argomento. Tale era del resto la dottrina dominante negli Stati confederati del Reno superiore, e che trovò la sua espressione nelle basi fissate dalla Conferenza di Francoforte sul Meno nell'Aprile 1818 (cfr. Grundzüge zu einer Vereinbarung über die Verhältnisse der katholischen Kirche in teutschen Bundesstaaten.). I Governi rispettivi furono unanimi nell'affermare che, come l'intiera istruzione, così anche la formazione del Clero cattolico era un affare dello Stato, dal quale l'influenza dei Vescovi doveva essere il più possibile eliminata.3 Perciò l'insegnamento scientifico teologico era da affidarsi esclusivamente alle Università. Oltre ad esse doveva rimanere anche un Seminario vescovile soggetto all'ispezione governativa, destinato però soltanto per i candidati4
6v
allo stato ecclesiastico, i quali, dopo aver terminato il
corso teologico triennale nella Università, venivano ivi istruiti per un anno nella pratica
della cura delle anime e si preparavano a ricevere gli ordini sacri.Non sarà inutile di qui aggiungere che, riguardo alla nomina dei Professori, il § 5 delle disposizioni organiche, enamate [sic] con Decreto Regio del 27 Gennaio 1818 [sic] e relativo all'unione dell'Istituto teologico cattolico di Ellwangen colla Università di Tübingen, prescriveva quanto appresso: "Nella nomina per le cattedre della Facoltà di teologia cattolica si applica il § 3 dell'Appendice IV del progetto Reale della Costituziione [sic] concernente le Università, in modo che innanzi tutto ogni volta si domanda il parere della medesima Facoltà ed inoltre prima della nomina effettiva il Regio Ministero dell'Interno, del Culto e dell'Istruzione conferirà colla Curia vescovile del Paese". Questa disposizione non è stata finora revocata ed il Governo attuale del Württemberg la ritiene come ancora in vigore; soltanto il Ministero dell'Interno non interviene più nella cosa. Perciò anche presentemente, in occasione della provvista di una cattedra vacante nella Facoltà teologica, il Ministero del Culto comunica al Vescovo i nomi delle persone proposte dal Gran Senato dell'Università d'accordo colla Facoltà teologica, con preghiera di voler significare se contro le medesime vi sia alcunché da eccepire dal punto di vista ecclesiastico.
7r
Nelle trattative, che, in
seguito alle Conferenze di Francoforte, precedettero la emanazione delle due Bolle concordate di circoscrizione (1821 e 1827) della Provincia ecclesiastica
del Reno Superiore (alla quale, come è noto, appartiene anche la diocesi di Rottenburg), la
S. Sede non mancò di esprimere – con ogni chiarezza le massime relative alla formazione
del Clero. Avendo, infatti, i Governi confederati nel punto IV
della Dichiarazione presentata dai loro Inviati al Sommo Pontefice
Pio VII il 23 Marzo 1819 (cfr. Brück, Die oberrheinische Kirchenprovinz, Mainz, Kirchheim, 1868, pagg. 26 e
seg., 522-525) voluto limitare, conformemente alle surriferite basi, il Seminario
propriamente detto all'ultimo anno del corso pratico, tale concetto fu ampiamente confutato
dal Cardinale Consalvi, Segretario di Stato, nella celebre Esposizione dei Sentimenti di Sua Santità sulla Dichiarazione
de'Principi e Stati Protestanti riuniti della Confederazione Germanica (il testo
italiano trovasi riprodotto nel volumetto intitolato: Die neuesten Grundlagen der teutsch-katholischen Kirchenverfassung in Aktenstücken
und ächten Notizen von dem Emser Congress, dem Frankfurter Verein, und der
preußischen Uebereinkunft, Stuttgart, in der J. B. Metzler'schen
Buchhandlung, 1821)."Volendo i Principi Confederati (così si legge nel sullodato Documento) che nelle Diocesi dei loro Stati vi
7v
siano dei
Seminarj per la educazione del Clero, come si rileva dall'Articolo 4 della
Dichiarazione, il Santo Padre non può non insistere per la sua parte che i Seminarj siano
modellati su quella forma che con tanta sapienza fu prescritta dal sagro Concilio di Trento, e che l'esperienza di circa tre secoli ha dimostrato quanto
sia utile alla Chiesa cattolica. Per la qual cosa Sua Santità non può dispensarsi in primo
luogo dal manifestare il suo vivo desiderio, che in ogni Diocesi sia stabilito un Seminario
secondo le disposizioni del Concilio di Trento, il quale, se permette che in uno o più
Seminarj si raccolgano i Fanciulli di diverse Diocesi, lo permette soltanto nel caso, che le
chiese siano tanto povere, che non sia possibile erigervi il Seminario, e finché una tale
erezione non sia seguita, Sua Santità è nella lusinga, che i Principi e Stati Protestanti
riuniti della Confederazione Germanica potranno trovare nella loro generosità, e nei Beni
Ecclesiastici de' quali si trovano attualmente in possesso, i mezzi di stabilire oltre i tre
Seminari indicati nell'Articolo 4, i quali attualmente sussistono, anche i due per le
altre Diocesi che ne resterebbero prive."Ma ciò che principalmente richiama la sollecitudine del Santo Padre sul proposito de' Seminarj, che sono l'oggetto della più tenera cura della Chiesa Cattolica, si è la forma che vuole darsi ai Seminari medesimi.
8r
Per il caso poi che un Professore desse motivo a
censura per la sua dottrina o la sua condotta morale, il § 14
delle anzidette Disposizioni organiche stabiliva quanto segue:"Qualora questa Autorità ecclesiastica (ossia la Curia vescovile) credesse di aver particolare motivo di fare un'inchiesta intorno all'insegnamento, essa ne darà previo avviso al Regio Ministero dell'Interno, del Culto e dell'Istruzione, indicando il motivo stesso, e designerà il Commissario prescelto, al quale sarà aggiunto un Commissario regio, per compiere l'inchiesta in comune. Intorno al risultato della medesima le Autorità civili ed ecclesiastiche si metteranno d'accordo, ed il Regio Ministero dell'Interno, del Culto e dell'Istruzione notificherà l'occorrente alla Facoltà".
È da rilevare altresì che l'articolo 14 della legge del 30 Gennaio 1862, il quale prescriveva che "contro un insegnante della Facoltà teologica, il cui insegnamento, a giudizio del Vescovo, fosse contrario alla dottrina della Chiesa cattolica, solamente il Governo civile poteva prendere provvedimenti",5 è rimasto abrogato in virtù del § 69 della legge württemberghese sulle Chiese (Gesetz über die Kirchen) del 3 Marzo 1924.
8v
"Dall'ultimo paragrafo
dell'Articolo 4 Sua Santità è venuta a conoscere che le scuole delle Scienze Sacre si
vogliono stabilire nelle Università, e che per conseguenza nei Seminarj non sarebbero
ammessi che Giovani adulti, i quali dopo compito il corso dei loro studj nelle Università
medesime li riceverebbero per qualche tempo nei Seminarj al solo oggetto di apprendervi la
pratica del sacro Ministero, i doveri Pastorali, la liturgia, e cose simili. Si è confermato
il Santo Padre in questa idea dal rilevare che nell'Articolo 6
paragrafo lett. g) non si lascia ai Vescovi che la nomina del Rettore del
Seminario, né mai si parla dei Professori. Una tale forma pertanto contraria a quella
stabilita dal Concilio di Trento, aliena allo scopo, che ha avuto la Chiesa nella
istituzione dei Seminarj, e lesiva dei diritti de' Vescovi in ordine alla educazione ed
istituzione de' Chierici nella dottrina necessaria al loro stato, non può essere
approvata dal Santo Padre.Il Sacro Concilio di Trento nella Sess. 23 parlando dei Seminarj stabilisce che in essi debba essere alimentato, religiosamente educato ed ammaestrato nelle Ecclesiastiche discipline un determinato numero di fanciulli: 'certum puerorum numerum'. Lo scopo infatti che ha avuto la Chiesa nella istituzione dei Seminarj è stato appunto quello di educare e formare fino dalla più tenera età quelli che si destinano
9r
ad essere Ministri del
Santuario, nell'Esercizio delle virtù proprie del loro stato, e nelle scienze principalmente
Sagre, sotto la vigilanza e la totale dipendenza dei Vescovi.Qualunque abuso possa essersi introdotto relativamente ai Seminarj in qualche Stato della Germania anche Cattolico, non potrà mai obbjettarsi alla Santa Sede, la quale non lo ha né riconosciuto, né sanzionato, ed anzi lo riprova, né potrà mai ragionevolmente pretendersi che la Santa Sede approvi essa stessa un abuso, perché in qualche Paese Cattolico si trova introdotto.
Lo stato di decadenza, in cui trovasi il Clero di Germania, si ripete dalla Santità Sua non meno che dai Vescovi dagli abusi specialmente che si sono ivi introdotti a riguardo dei Seminarj, e principalmente dal non ammettersi nei medesimi che giovani adulti dopo che nelle Università abbiano compito il corso dei loro Studj, e godendo di una soverchia libertà siansi imbevuti dei più perniciosi principj. Bisogna non conoscere la natura dell'Uomo per persuadersi che in tempi di tanta corruzione, quali sono disgraziatamente quelli in cui viviamo, possano in pochi mesi dei giovani già maturi formarsi in quelle sode virtù che sono proprie dello Stato Ecclesiastico, senza essersi nella prima età esercitati nella prattica delle medesime, e consolidarsi, anzi far ritorno ai sani principj dopo essersi imbevuti di massime non
9v
conformi a quelle che devono regolare la condotta
di un Ecclesiastico.Il Santo Padre pertanto, cui non possono non essere sommamente a cuore i Seminarj, i quali formano le più belle speranze della Chiesa, si crede in obbligo di insistere perché siano modellati sulle forme prescritte dal Sagro Concilio di Trento e vi siano insegnate principalmente le scienze Sagre sotto la totale dipendenza dei Vescovi. A questi appartiene per diritto divino l'istruire Essi stessi, o per mezzo di altri, i Fedeli alla loro cura affidati, non solo catechizzando e predicando al popolo, ma anche insegnando, o facendo insegnare da Maestri di loro fiducia la Teologia e le altre Scienze Sagre a coloro che aspirano allo Stato Ecclesiastico, ed un tale diritto, secondo i principj Cattolici, non può essere né impedito né ristretto dalla Civile Potestà. Il Santo Padre non ha che ad appellare a fatti pur troppo recenti e pur troppo conosciuti per chiedere quindi alla Lealtà de' Principi e Stati Protestanti riuniti della Confederazione Germanica, se possa il Capo della Chiesa essere indifferente che i Giovani i quali si dedicano al Sagro Ministero siano istruiti principalmente nelle scienze Sagre piuttosto in Università, dove è troppo noto quali dottrine s'insegnano, che nei Seminarj e sotto la continua vigilanza dei Vescovi. Né può produrre alcuna sicurezza per Sua Santità e per i Vescovi o l'attestato
10r
che forse non si lascierà di richiedere dai
Vescovi stessi per quelli che si destineranno Professori delle scienze sagre nelle
Università, o la ispezione che all'articolo 6 della Dichiarazione paragrafo Lett.
Questi stessi concetti sono confermati nella ulteriore Nota del Cardinale Consalvi del 24 Settembre 1819 (riprodotta dal Brück, op. cit., pagg. 525-543) in replica a quella degli Inviati dei Principi e Stati riuniti della Confederazione Germanica in data del 3 Settembre di quello stesso anno 1819 (riportata nel succitato volume "Die neuesten Grundlagen der teutsch-katholischen Kirchenverfassung", pagg. 310-322): "Finalmente per ciò che riguarda le Università
10v
(così si esprime l'Eminentissimo
Segretario di Stato), il Santo Padre è ben lungi dal non riconoscere i servigj che sono
stati resi alle scienze ed alle Lettere dalle Università della Germania. Crede però la
Santità Sua di non poter essere rimproverata se insiste perché i Giovani che si dedicano
allo Stato Ecclesiastico debbano fare almeno gli Studj Sagri nei Seminarj e sotto la
vigilanza e direzione de' Vescovi.7 La Santità Sua nel considerare come allarmante lo stato attuale
delle Università si fonda sulla opinione che a riguardo delle medesime hanno manifestato gli
stessi Principi e Governi Tedeschi, i quali ne hanno fatto l'oggetto di una discussione
nella Dieta di Francfort. Le misure adottate nelle stesse Università che appartengono agli
Stati riuniti, misure delle quali tutti i Giornali hanno data notizia, non indicano
certamente che i Governi sono relativamente alle Università in quella stessa tranquillità,
che i SSri Inviati esigono che abbia la S. Sede riguardo alle medesime. Ma
prescindendo anche da tali riflessi crede il Santo Padre che le ragioni che Egli ha addotte
nella esposizione de' Suoi sentimenti dimostrino abbastanza chiaramente che Egli non
può non insistere acciò sia lasciato ai Vescovi libero l'esercizio del loro diritto
d'insegnare la Teologia o per se stessi, o per mezzo di Professori di loro fiducia, e che i
Seminarj siano regolati a forma di quanto intorno ai medesimi
prescrive11r
il Concilio di Trento".Quanto, del resto, fossero fondate le preoccupazioni della S. Sede, provano le notizie storiche, che si hanno sulle tendenze e la condotta degli studenti di teologia di quell'epoca. Così, ad esempio, nella Facoltà teologica di Friburgo (Baden) insegnavano il Reichlin-Meldegg e lo Schneider [sic], i quali apostatarono poi miseramente dalla Chiesa cattolica; quest'ultimo nelle sue lezioni di Morale attaccò aspramente il celibato come innaturale ed anticristiano. Gli anzidetti studenti di teologia menavano poi una vita del tutto libera e secolaresca, che non poteva essere poi corretta da un solo anno di Seminario; così essi furono veduti nell'Università di Friburgo assistere alle lezioni di teologia vestiti ancora del domino, con cui avevano preso parte la notte precedente a balli in maschera (cfr. Maas, Geschichte der katholischen Kirche im Großherzogtum Baden, Freiburg i. Br. 1891, pagg. 46-58; Reinhard, Die Anfänge des Priesterseminars und des Theologischen Konvikts der Erzdiözese Freiburg i. Br., Preßverein Freiburg i. Br. l927, pagg. 14-15).
In conformità dei suesposti principi, la Bolla di circoscrizione per la Provincia ecclesiastica del Reno Superiore Provida solersque del 16 Agosto 1821 disponeva relativamente ai Seminari quanto segue: "Cumque ad praescriptum sacri concilii Tridentini pro cleri educatione ac
11v
institutione seminarium puerorum ecclesiasticum ab
episcopo libere regendum et administrandum existere debeat in singulis ex praedictis tam
archiepiscopali quam episcopalibus ecclesiis, ubi is alumnorum alatur numerus, quem
respectivae dioecesis necessitas et utilitas postulat; cumque in quatuor ex illis jam adesse
sciamus, in reliqua ecclesia, quamprimum poterit, congrue erigendum mandamus". Quale sia
questa ultima diocesi, della quale si dice non esistere ancora in essa il Seminario,
apparisce più appresso, ove si prescrive: "Antedicto autem Joanni Baptistae episcopo
iniungimus, … ut designet in quod Seminarium provinciae ecclesiasticae Friburgensis
clerici dioecesis Limburgensis recipi valeant, cum assignatione annua, supradictorum mille
quingentorum florenorum usque dum proprium Limburgense Seminarium erigatur". – Come assegno
per il Seminario nella diocesi di Rottenburg veniva fissata la somma di ottomila novanta due
fiorini.Quanto all'Archidiocesi di Friburgo ed alle diocesi di Magonza, Fulda e Rottenburg (della quale particolarmente si tratta nel presente Rapporto) la Bolla afferma dunque aversi già in esse il Seminarium puerorum ad praescriptum Sacri Concilii Tridentini pro Cleri educatione et institutione.8 Ciò però non corrisponde alla verità storica, soprattutto per la diocesi di Rottenburg (devesi invece eccettuare, almeno in parte, quella di Fulda – cfr. Richter,
12r
Eine Episode aus der Geschichte der Fuldaer theologischen Lehranstalt, pag. 112 e segg.). Come un tale manifesto errore siasi introdotto nella Bolla
non ho potuto ancora mettere in chiaro; ciò riuscirebbe però, credo, non difficile in base
ai documenti relativi a quei negoziati, che debbono esistere negli Archivi
della S. Sede. Probabilmente esso deve attribuirsi a false informazioni del
sunnominato Mons. von Keller, Vescovo tit. di Evara, e poi nel 1828 Vescovo di
Rottenburg, noto per la sua debolezza e sommissione verso la Potestà civile (cfr. Brück, op. cit., pag. l21) ed il quale fu anche Esecutore della
Bolla medesima; il che parrebbe confermato dalla circostanza che, sia nella Relazione
inviata alla S. Sede nel 1824 (II, 6), come nel Decreto di
esecuzione del 25 Ottobre 1827, egli sembra considerare la disposizione
circa i Seminari tridentini come adempiuta mediante il solo Seminario pratico o
Priesterseminar.9 Quell'equivoco non mancò pur troppo di portare le sue conseguenze.
I Governi riuniti, secondo che risulta dal Rapporto del Consigliere di Stato württemberghese
v. Schmidlin del 6 Dicembre 1821, si basarono sul fatto
del riconoscimento, da parte della Bolla, dei Seminari come già esistenti e riguardarono le
parole concernenti le prescrizioni del Concilio di Trento come "puramente storiche" o come
"forme e riserve curialistiche, alle quali bastava di opporre una eguale
riserva,12v
il più possibile generale, delle prerogative dello
Stato". D'altra parte, la somma di 8.092 fiorini, menzionata nella Bolla, ed alla quale
soltanto il Governo del Württemberg intendeva di obbligarsi giuridicamente, non poteva
bastare al più che per il Priesterseminar. Come si rileva infatti dal Bilancio
dell'anno 1823, per il detto Priesterseminar erano in esso previsti
10.800 fiorini, per il Convitto teologico "Wilhelmsstift" 41.000 fiorini e
per i Convitti inferiori 21.000 fiorini.Questo falso e subdolo atteggiamento dei Governi apparisce anche dai negoziati che precedettero la pubblicazione della successiva Bolla supplementare per l'anzidetta Provincia ecclesiastica del Reno superiore "Ad Dominici gregis custodiam" del 2 Aprile 1827, il cui punto quinto era del seguente tenore: "Quinto: In seminario archiepiscopali vel episcopali is clericorum numerus ali atque ad formam decretorum sacri concilii Tridentini institui ac educari debebit, qui dioecesis amplitudini et necessitati respondeat, quique ab episcopo congrue erit definiendus". Essi invero di fronte all'Ultimatum della S. Sede, che conteneva il surriferito punto quinto (nonché un sesto riguardante la libera comunicazione colla S. Sede medesima), risposero nella Nota del 4/7 Settembre 1826 affermando essere i Seminari già dotati ed in ogni modo riservando i loro diritti sovrani;
13r
frase
equivoca che lasciava aperto l'adito ad ogni abuso: "Les Princes et Etats réunis (si legge
in detta Nota) s'étant prononcés aussi franchement sur celles des propositions de la Cour de
Rome, qui ont pour but de compléter l'arrangement le plus urgent des affaires
ecclésiastiques de l'église catholique de leurs pays, il leur reste à observer à
Sa Sainteté, que posé en principe, que la négociation présente doit être reserrée dans
des limites analogues à ce but, ils regardent la cinquième proposition comme étant de nature
à être d'autant plus passée tout à fait sous silence, que les séminaires se trouvent déjà
dotés par la libéralité des Gouvernements. Cette même observation ils l'envisagent comme
également applicable à la sixième proposition … Si néanmoins Sa Sainteté en
jugeait autrement et trouverait indispensable d'insérer la cinquième et la sixième
proposition dans la bulle supplémentaire, il ne pourrait échapper à sa sagacité, que les
Princes et États réunis se trouveraient par le fait même dans la nécessité de se réserver
les droits inaliénables de Leur Souveraineté relativement aux points en question"
(cfr. Brück, op. cit., pag. 545; cfr. pure ibid.,
pagg. 112-117). E che tale fosse in realtà il pensiero segreto dei Governi lo dimostrò
il fatto che, secondo la risoluzione di una nuova Conferenza tenutasi a Francoforte l'11 ed
il 12 Agosto 1827, le due Bolle in discorso
vennero13v
accettate e ratificate (nel Württemberg con R. Decreto del 24 Ottobre 1827, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale del 30 s. m. – cfr. Longner, op. cit., pag. 588) in quanto "avevano per oggetto la
costituzione della Provincia ecclesiastica del Reno superiore, la circoscrizione, la
dotazione e la erezione dei cinque Vescovati ad essa appartenenti coi loro Capitoli
cattedrali, come anche la provvista delle Sedi arcivescovile e vescovili e delle prebende
del Duomo", con riserva tuttavia dei diritti sovrani, e senza menzionare i punti quinto e
sesto, e quindi nemmeno i Seminari a norma delle prescrizioni del Concilio di Trento. (cfr. Brück, op. cit., pag. 118-119, Longner, op. cit.,
pag. 582 e segg.); restrizione questa, la quale fu espressamente rilevata dal
MinistIl surriferito punto di vista fu poi definitivamente confermato e sancito dalla Ordinanza governativa in data del 30 Gennaio 1830. Essa era stata già preparata sin
14r
dal 1827; ma i Governi confederati la mantennero dapprima
segreta, volendo innanzi tutto assicurarsi che le Sedi vescovili venissero provviste con
ecclesiastici ad essi accetti, ed i quali per la loro debolezza non opponessero resistenza
agli abusi della Potestà civile. Dopo che perciò colla presa di possesso del Vescovo di
Mainz, Mons. Burg, il 12 Gennaio 1830, l'ultima diocesi della Provincia
ecclesiastica ebbe il suo Pastore, essi emanarono la detta "Ordinanza concernente il diritto
sovrano di protezione e di ispezione sulla Chiesa cattolica"11 (cfr. Brück, op. cit.,
pag. 123 e segg.; Richter, op. cit., pag. 116 e segg.). Per ciò
che riguarda la formazione dei candidati allo stato ecclesiastico, i §§ 25-27 della medesima contemplavano lo studio della teologia nelle
Università, compiuto il quale, gli alunni passavano nel Priesterseminar, affine di
essere ivi istruiti nella pratica del sacro Ministero. Lo scopo di tale prescrizione non era
altro che di impedire il più possibile la formazione dei giovani teologi secondo lo spirito
della Chiesa, di restringere l'influenza dei Vescovi sui futuri sacerdoti12 con cura di anime e di
incatenarli invece al Governo (Brück, op. cit., pagg. 141-142;
Richter, op. cit., pagg. 121-122). Nella diocesi di Rottenburg,
oltre i Convitti inferiori di Rottweil ed Ehingen per gli studenti del Ginnasio, era stato
eretto, come si è già accennato, sin dal 1817 un Convitto superiore per i teologi
in14v
Tübingen, detto Wilhelmsstift, in unione colla
Facoltà teologica; esso era un Istituto puramente dello Stato (Brück,
op. cit., pag. 152).13 La
formazione ascetica (preghiera, meditazione) vi era quasi interamente trascurata (cfr. Die Vereinbarung der württembergischen Regierung mit dem heil. Stuhle in
Archiv für katholisches Kirchenrecht, vol. II, 1857, pag. 661).La surricordata Ordinanza fu accolta pur troppo dalla maggior parte dei Vescovi, ed in particolare da quelli di Rottenburg e di Limburg, senza la minima resistenza, né la gravissima ammonizione contenuta nel Breve Pervenerat della s. m. di Pio VIII in data del 30 Giugno 1830 valse a scuotere quei deboli Pastori dalla loro letargia (cfr. Brück, op. cit., pag. 125 e segg.; Phillips, Du droit ecclésiastique dans ses principes généraux, t. III, pagg. 454-457).
In seguito, tuttavia, vale a dire negli anni 1851-1853, l'Episcopato della Provincia ecclesiastica del Reno superiore, il quale contava ora fra i suoi membri gli energici e zelanti Pastori Ermanno von Vikari, Arcivescovo di Friburgo, e Guglielmo von Ketteler, Vescovo di Magonza, presentò al Governo due Memoriali, per rivendicare i diritti della Chiesa conculcati dalla Potestà civile. Nel primo Memoriale del Marzo 1851 i Vescovi chiesero, tra l'altro, con ampia motivazione la istituzione dei Seminari tridentini prescritti dalle Bolle di circoscrizione.14 Ma il Governo
15r
del Württemberg nella risposta in
data del 5 Marzo 1853 respinse tale domanda, affermando che la istituzione medesima non
aveva messo radici in Germania durante tre secoli e che il punto quinto della Bolla Ad
Dominici gregis custodiam non era stato da esso riconosciuto;15 aggiungeva altresì che "il Convitto
superiore di Tübingen ed i Convitti inferiori di Rottweil e di Ehingen erano stati eretti e
mantenuti dal Governo Regio con fondi dello Stato per benevolenza verso la Chiesa cattolica
e senza esservi in alcuna guisa obbligato, affine di facilitare ai futuri candidati al
sacerdozio la conveniente preparazione e formazione; essi erano quindi Istituti, la cui
direzione e ispezione doveva essere riservata alle Autorità governative", pur concedendosi
al Vescovo una adeguata influenza su di essi, massime nella nomina del Direttore e dei
Ripetitori.Nel secondo Memoriale del 18 Giugno 1853 <(pagg. 54-76)>16 i Prelati rinnovarono con esposizione ancor più diffusa la loro richiesta che la formazione teologica dei giovani chierici avesse luogo nei Seminari;17 dimostrarono la superiorità della medesima dal lato non solo morale, ma altresì scientifico; insistettero sui pericoli, ai quali allora gli studenti di teologia erano esposti nelle Università, ed affermarono che i Convitti, come essi erano istituiti, non rappresentavano una sufficiente garanzia per la buona educazione del Clero. "Noi non vo-
15v
gliamo negare, essi osservavano ancora, che un
Convitto presso la Università, se concorra una serie di favorevoli circostanze, se
soprattutto il Convitto sia puramente ecclesiastico, se stia come tale sotto la immediata
direzione del Vescovo, se si trovi sotto gli occhi del Vescovo e presso una Università
cattolica, se sia costituito il più possibile secondo le massime del Concilio di Trento e
della vita ecclesiastica, potrebbe in qualche modo sostituire un formale Seminario. Ma un
Convitto dello Stato ... dovrebbe essere da noi senz'altro qualificato come un Istituto
falso e dannoso". Aggiungevano tuttavia in nota: "Si debbono qui espressamente riconoscere i
vantaggi, che il Wilhelmsstift in Tübingen, anche nella sua attuale costituzione,
insufficiente dal punto di vista ecclesiastico, ha finora arrecato, e le efficaci
benemerenze delle persone, che in esso prestano l'opera loro". Il Memoriale rilevava altresì
come colla erezione delle Facoltà teologiche "lo Stato non ha in alcun modo soddisfatto agli
obblighi derivanti dal Reichsdeputationshauptschluß e dalle Convenzioni (colla
S. Sede), giacché a norma delle medesime esso avrebbe dovuto dotare Istituti
d'insegnamento e Seminari ecclesiastici secondo le prescrizioni del Concilio di Trento"
(ibid. pag. 64); che l'ordinanza del 30 Gennaio 1830 non era mai stata approvata
dalla Chiesa; che anzi Pio VIII nel Breve Perve-16r
nerat del 30 Giugno 1830 aveva protestato contro di essa e condannato come
errore e probrosa ac miserrima servitus che lo Stato avochi a sé l'educazione del Clero. Per
ciò che concerne in modo particolare la diocesi di Rottenburg18, il Memoriale, contro l'asserzione del Governo
del Württemberg, il quale voleva giustificare per i Convitti il carattere di istituzioni
governative col fatto che essi furono eretti con fondi dello Stato, ricordava essere questo
obbligato in forza del Reichsdeputationshauptschluß a dotare gli Istituti
ecclesiastici coi beni appropriatisi al tempo della secolarizzazione (pag. 75); punto
di vista, che venne confermato in un ulteriore e separato Memoriale
di quel Revmo Vescovo Mons. Giuseppe von Lipp, del 16 Luglio 1853, nel quale egli lamentava
pure la insufficiente influenza lasciata all'Ordinario sui Convitti medesimi (n. IV).Nel Concordato concluso fra la S. Sede ed il Governo del Württemberg l'8 Aprile 1857 gli Articoli VIII e IX trattavano la questione del Seminario e della Facoltà teologica. Essi erano del seguente tenore:
Art. VIII. Liberum erit Episcopo erigere Seminarium iuxta formam Concilii Tridentini, in quod adulescentes, et pueros informandos admittet, quos pro necessitate et utilitate
16v
Dioecesis suae recipiendos iudicaverit. Huius
Seminarii ordinatio, doctrina, gubernatio et administratio Episcopi auctoritati pleno
liberoque iure subiectae erunt.Rectores quoque et Professores, seu Magistros Episcopus nominabit, et quotie
Quamdiu vero Seminarium ad normam Tridentini Concilii desiderabitur, et Convictus publici aerarii maxime sumptibus sustentati, Ehingae, Rotvilae, et Tübingae existent, haec observabuntur.
a) Quod attinet ad educationem religiosam et disciplinam domesticam, ea instituta regimini et inspectioni Episcopi subdita sunt.
b) Alumni horum institutorum, quatenus erudiuntur in scholis publicis, aeque ac ceteri discipuli legibus, quae scholis illis constitutae sunt, et normis de ratione et cursu studiorum praescriptis subiacent.
Si ea in re Episcopus (quoad Gymnasia) immutationem quamdam necessariam vel magis opportunam iudicaverit, consilia conferet cum Regio Gubernio, quod item pro sua parte nihil, nisi antea collatis cum Episcopo consiliis, mutabit.
c) Episcopus institutorum eorumdem Rectores et Repetitores deputabit, eosque removebit; quos tamen gravibus de causis factoque innitentibus circa res civiles, et politicas
17r
Regio Gubernio minus acceptos esse resciverit,
nunquam eliget. Item quos postea ob easdem causas ingratos Gubernio evasisse compererit,
dimittet.d) Episcopo competit eadem instituta visitare, delegatos suos ad examina publica, praesertim pro recipiendis alumnis, mittere, relationes periodicas exigere.
e) Prospiciet Regium Gubernium, ut in Gymnasiis, quibuscum coniuncti sunt convictus inferiores, paulatim non alii, nisi ex Clericorum ordine, Professores instituantur.
Art. IX. Facultas theologica Universitatis Regiae quoad munus docendi ecclesiasticum Episcopi regimini, et inspectioni subest. Potest proinde Episcopus Professoribus et Magistris docendi auctoritatem, et missionem tribuere, eamdemque, quum id opportunum censuerit, revocare, ab ipsis fidei professionem exigere, eorumque scripta et compendia suo examini subiicere.
Questi due Articoli furono poi ampiamente illustrati con sapienti ed opportunissime esortazioni nella Lettera della s. m. del Sommo Pontefice Pio IX a Mons. Vescovo di Rottenburg del 30 Giugno 1857, la quale qui non si riporta, perché trovasi integralmente stampata nella Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la S. Sede e le Autorità civili, Roma, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1919, pag. 868 e segg.
Nelle trattative, che precedettero la firma di detto Concordato e nelle quali furono Plenipotenziari per Sua Santità
17v
Pio IX il pio e
dotto Cardinale von Reisach e per Sua Maestà Guglielmo I del
Württemberg il Barone Adolfo von Ow, la S. Sede richiese in
principio la erezione dei Seminari tridentini a norma delle Bolle di circoscrizione del 1821
e del 182720. Il Governo però riconobbe
bensì il diritto del Vescovo di istituire simili Seminari, ma sostenne che le relative spese
avrebbero dovute [sic] essere sostenute dalla Chiesa e voleva perciò che
nell'articolo VIII capov. 1 fossero aggiunte le parole "aus den ihm zur Verfügung
stehenden Mitteln", vale a dire "coi mezzi finanziari che sono a disposizione del Vescovo".
Nelle conferenze, che ebbero luogo in Roma, il Plenipotenziario della S. Sede oppose
che lo Stato in base al Reichsdeputationshauptschluß era tenuto a provvedere ai
bisogni della Chiesa; sebbene, però, le surriferite parole venissero cancellate, il Governo
mantenne il suo punto di vista che lo Stato non avrebbe più continuato le sue prestazioni per la formazione degli ecclesiastici, qualora il Vescovo
procedesse alla erezione dei Seminari tridentini, e concesse soltanto21, nella Nota del Barone von Ow allegata al
Concordato, che non impedirebbe al Vescovo di impiegare per i Seminari vescovili una parte
del sopravanzo dei frutti del fondo intercalare, purché tuttavia fossero innanzi tutto
adempiuti gli obblighi fissati nella Convenzione relativamente al detto fondo (cfr. Raccolta di Concordati, pagg. 863-18r
864). Siccome
però questo sopravanzo sarebbe stato o nullo o del tutto insufficiente (cfr. art. X del Concordato capov. 6, ove sono determinati gli
scopi, per i quali deve essere applicato il fondo intercalare;
Archiv für katholisches Kirchenrecht, vol. III, 1857, pagg. 667-668,
vol. III, 1858, pagg. 3-4), e poiché sarebbero così mancati i mezzi per la
erezione dei Seminari tridentini, la Santa Sede dovette contentarsi dell'affermazione
teoretica del summenzionato diritto del Vescovo ed ammettere intanto la conservazione dei
Convitti di Ehingen, Rottweil e Tübingen, mantenuti a spese dello Stato, colle condizioni,
tuttavia, fissate nell'Articolo VIII sopra riportato. Quanto alla Facoltà teologica
presso l'Università dello Stato, essa venne riconosciuta nell'Articolo IX, il quale
però tutelava ed assicurava i diritti dell'Autorità ecclesiastica al riguardo. Il Concordato
venne ratificato dal Re del Württemberg in data del 24 Maggio 1857 e confermato dal
Santo Padre Pio IX colla Bolla Cum in sublimi del 22 Giugno s. a. (cfr. Raccolta di Concordati, pag. 862), di guisa che in tal modo sarebbe rimasto
sanato il vizio di origine della erezione della Facoltà medesima, compiuta, come si è più
sopra narrato, senza approvazione della S. Sede.Senonché ben presto si scatenò una furiosa campagna da parte dei protestanti contro il Concordato. In particolare fu preso di mira l'articolo relativo alla Facoltà
18v
teologica,
pretendendosi che esso, in virtù del controllo accordato al Vescovo, soffocava la libertà
scientifica essenziale alle Università della Germania, e trasformava i Professori da
funzionari dello Stato, indipendenti e protetti a norma della legge, in servi dell'Ordinario
(cfr. Archiv für k. K., vol. II, pag. 671 e segg.). Per tale motivo il
Professore e Consigliere di Stato von Mohl propose al Senato
accademico in Tübingen la esclusione della Facoltà anzidetta dal Corpo insegnante e da tutti
gli uffici della Università. La proposta venne accettata ed applicata subito nella elezione
del nuovo Rettore, in cui la Facoltà teologica fu completamente
pretermessa. (Brück, op. cit., pagg. 446-447). Ne seguì un accanito
dibattito nella Camera dei Deputati, durante il quale furono mossi i più violenti, fanatici
e stolti attacchi contro Roma ed il Papa. Il Concordato venne finalmente nella seduta del
16 Marzo 1861 respinto con 63 voti contro 27 (Brück, op. cit.,
pagg. 447-453; Archiv für k. K. vol. VI, 1861, pag. 398 e segg.).
Il Governo cedette e con Regio Rescritto del 13 Giugno di quello
stesso anno dichiarò il Concordato non più in vigore, annunziando al tempo stesso la
emanazione di una legge unilaterale per regolare i rapporti dello Stato colla Chiesa
cattolica (Archiv für k. K., ibid., pagg. 411-412). Essendo stata data dal
Ministro Barone von Hügel comunicazione alla S. Sede di detta
risoluzione, l'Emo Cardi-19r
nale Antonelli, Segretario di Stato di Sua Santità, con Nota in data del
3 Agosto 1861 (riprodotta pur troppo soltanto nella traduzione tedesca in Archiv für
k. K., vol. VII, 1862, pagg. 318-320), dopo aver espresso la sorpresa
ed il dolore del S. Padre ad una così aperta violazione del conchiuso patto bilaterale,
significò in nome dell'Augusto Pontefice che la S. Sede si riteneva anche da parte sua
svincolata dagli assunti impegni, che le concessioni fatte al Governo nel Concordato erano
da considerarsi per l'avvenire come prive di ogni valore e che per conseguenza il Vescovo di
Rottenburg doveva nell'esercizio del suo ufficio attenersi in tutto alla disciplina generale
della Chiesa.La nuova legge, promulgata il 30 Gennaio 1862 (cfr. il testo in Brück, op. cit., pagg. 561-564), escluse, in opposizione al surriferito Art. VIII del Concordato, se non espressamente, almeno implicitamente i Seminari tridentini22. Infatti nell'articolo 3 si richiede per l'ammissione ad un ufficio ecclesiastico, oltre la cittadinanza württemberghese, anche "la prova di una formazione scientifica riconosciuta come adeguata dallo Stato", con che si intendeva di indicare specialmente la Facoltà teologica di Tübingen23 (cfr. Archiv für k. K., vol. VIII, 1862, pag. 376 e segg.).
19v
Rimane ora che si faccia qualche cenno della recente
"legge sulle Chiese" (Gesetz über die Kirchen) del 3 Marzo 1924 (sulla quale compii già il dovere di riferire nell'ossequioso
Rapporto N. 30561 del 20 Maggio 1924), in quanto concerne
gl'Istituti per la educazione del Clero. Conformemente alle massime fissate nella nuova
Costituzione germanica del 1919, essa (§ 69) ha abrogato la precedente legge del 30 Gennaio 1862 ed ha quindi
reso libera la erezione di Seminari a norma del Codice di diritto canonico nell'ambito delle generali prescrizioni
sull'insegnamento24. Il § 73 della legge in discorso
prevede inoltre il passaggio dei Convitti sotto la direzione dell'Autorità ecclesiastica;
esso è infatti del seguente tenore:"1. I Seminari teologici evangelici ed i Convitti cattolici per mezzo di una Convenzione fra il Ministero del Culto e la superiore Autorità ecclesiastica passeranno sotto la direzione e l'amministrazione della medesima, in quanto questi Istituti servono alla educazione ed al mantenimento degli alunni ed alla loro speciale formazione per il servizio della Chiesa. Le disposizioni in contrario saranno revocate con un decreto.
2. In quanto i Seminari evangelici inferiori servono alla istruzione generale dei futuri ecclesiastici, la loro posizione giuridica di fronte allo Stato ed i contri-
20r
buti dello Stato verranno regolati con un
decreto d'intesa colla superiore Autorità ecclesiastica.3. Le dette Convenzioni e decreti, per quanto concerne le prestazioni dello Stato, abbisognano del consenso del Ministero delle Finanze".
Il Landtag prese inoltre al riguardo la seguente risoluzione: "La esecuzione del § 73 deve venire effettuata quanto prima dopo la entrata in vigore di questa legge".
In seguito a ciò il Ministero del Culto preparò e presentò alla Curia vescovile di Rottenburg con ufficio del 19 Gennaio 1925 due progetti di Convenzione, l'una per il Convitto teologico di Tübingen25 (Wilhelmsstift), l'altra per i Convitti inferiori di Ehingen e Rottweil, affine di regolare il passaggio dei medesimi, aventi sinora il carattere di Istituti dello Stato, sotto la direzione e l'amministrazione del Vescovo. Detti progetti partivano dal concetto (ancor più ampiamente esposto in un posteriore ufficio del 21 Giugno 1926) che nelle trattative del Governo württemberghese colla S. Sede negli anni 1807/09, 1819/27 e 1854/57 l'obbligo delle prestazioni finanziarie per i Seminari tridentini era stato ristretto all'ultimo anno del Seminario pratico. Se lo Stato del Württemberg negli anni 1817/24 stabilì, a differenza di tutti gli altri Paesi della Germania, di stanziare notevoli somme per il mantenimento dei Convitti,
20v
ciò non avvenne quasi che esso avesse in base alla
secolarizzazione ed al Reichsdeputationshauptschluß maggiori obblighi che non la
Prussia, la Baviera, il Baden e l'Hessen, ma sia in vista delle corrispettive
prestazioni a favore della Chiesa "evangelica", sia in considerazione delle disposizioni
preliminari prese dall'allora Ministro del Culto e Ministro Presidente, Barone von
Wangenheim, il quale desiderò di assicurare il legame della formazione scientifica degli
ecclesiastici cattolici coll'organismo generale della pubblica istruzione dello Stato, ed in
particolare colla Università di Tübingen. Se dunque al presente il Ministero, per ragione
dell'eguale trattamento delle due Chiese (cattolica ed "evangelica") si dichiarava pronto ad
obbligarsi giuridicamente a continuare il pagamento di una rendita per i Convitti anche
rimanendo essi ora privati del loro carattere di Istituti dello Stato, tale vincolo doveva
tuttavia essere condizionato al mantenimento dell'attuale scopo degli Istituti medesimi,
vale a dire che i giovani alunni ricevano la loro istruzione rispettivamente nella Facoltà
teologica della Università e nei Ginnasi dello Stato. Tale disposizione contenuta nei
§§ 14 e 11 dei menzionati progetti non intendeva (così asseriva il Ministero) di
imporre al Vescovo l'obbligo della formazione scientifica degli ecclesiastici. [sic]
negli Istituti dello Stato, ma quest'ultima era
piuttosto21r
soltanto una condizione per l'impegno finanziario
del Governo. Il diritto del Vescovo di ordinare diversamente tale formazione, vale a dire in
Seminari con proprie scuole interne, rimaneva quindi intatto; qualora egli intendesse di
esercitarlo, lo Stato si riservava di decidere come ed in quanto esso continuerebbe a
contribuire per le relative spese.26A tale comunicazione la Curia vescovile rispose con Foglio in data del 1 Luglio 1925, affermando invece l'obbligo dello Stato, in seguito alla secolarizzazione, di sopperire a tutte le spese per la formazione del Clero. Che i Convitti fossero fondati come Istituti dello Stato, fu una conseguenza delle massime di politica ecclesiastica allora dominanti. Ma la Costituzione germanica del 1919 ha eliminato la ingerenza governativa su detti Istituti, i quali sono così divenuti puramente ecclesiastici. La Curia vescovile dichiarava quindi di non poter accettare, perché restrittiva della libertà dell'Ordinario, la suaccennata condizione circa il mantenimento dell'attuale sistema della istruzione dei giovani chierici. È vero che il progetto non imponeva per sé a tale riguardo un obbligo al Vescovo; ma la condizione medesima e la circostanza che, in caso di cambiamento, alle attuali prestazioni dello Stato, bastevoli per sopperire alla maggior parte delle spese, sarebbe sostituito al più
21v
un semplice e parziale contributo,
costituivano una forte pressione. Ciò era tanto più inammissibile, in quanto che, il Vescovo
potrebbe, anche indipendentemente dalla propria volontà, trovarsi costretto ad introdurre un
metodo diverso nella formazione dei chierici per mutamenti introdotti dallo Stato stesso;
per es. se, come è da temere, lo studio della lingua latina nel programma dei Ginnasi
venisse ridotto in guisa da non essere più sufficiente per i candidati al
sacerdozio.27 Ora
pur <in>28 tal caso secondo
i §§ 14 e 11 verrebbero a cessare le prestazioni finanziarie del Governo.Avendo però i Ministeri così del Culto come anche delle Finanze (Foglio del 17 Marzo 1926) mantenuto fermo il punto di vista del carattere non obbligatorio delle prestazioni a favore degli Istituti per la formazione scientifica del Clero, la quale precede il Seminario pratico29, il primo propose nel succitato Ufficio del 21 Giugno 1926 di prescindere nelle progettate Convenzioni da qualsiasi disposizione circa il fondamento, la estensione e le condizioni dell'obbligo dello Stato al riguardo, lasciando così del tutto impregiudicata l'attuale controversa situazione giuridica, e di limitare l'accordo ai principi, secondo cui dovrebbero essere di fatto sino a nuovo ordine calcolate le corrispondenti somme. In questo senso il Ministero del Culto inviò alla Curia vescovile in data del 5 Agosto 1926
22r
un nuovo progetto di
Convenzione.Essendo però nel frattempo avvenuta la morte del compianto Vescovo di Rottenburg, Mons. von Keppler (16 Luglio 1926), le trattative rimasero sospese, non avendo il Vicario Capitolare, Mons. Sproll, creduto di poter prevenire in un argomento così importante la decisione del futuro Vescovo. Dopoché però fu eletto egli stesso a quella Sede episcopale (Marzo 1927), il prelodato Mons. Sproll in un Esposto del 7 Agosto s. a., nel quale trattava anche vari altri argomenti, mi riferì pure intorno al punto in discorso. "Già il defunto Vescovo (così egli scriveva) aveva ordinato che, ottenutosi l'accordo definitivo, la questione si dovesse presentare a Vostra Eccellenza, con preghiera di voler dare il permesso per la conclusione delle anzidette Convenzioni. Come dimostra la lettera del 1º Luglio 1925, noi abbiamo mosso serie obbiezioni contro un impegno contrattuale di mantenere l'attuale sistema di formazione dei nostri teologi nei Ginnasi di Ehingen e Rottweil e nella Università dello Stato, ed abbiamo quindi respinto il primo progetto. Invece saremmo inclinati ad accettare il secondo, il quale prescinde da un tale impegno, per riguardo ai considerevoli miglioramenti in confronto col primo ed in considerazione del fatto che si crea uno stato di cose assai simile a quello dei Seminari tridentini, – qualora si potessero regolare con nostra
22v
soddisfazione il lato finanziario, messo da parte, ed
alcuni dettagli. Siccome però spetta a Vostra Eccellenza di decidere se alcuni punti del
§ 5 si debbano, oppur no, comprendere nel Concordato, noi, finché non avremo ricevuto
questa decisione, ci asterremo dal proseguire i negoziati. Mi permetto però di avvertire che
le trattative della Chiesa evangelica stanno per terminare e che il Ministero ci ha
ripetutamente pregato di continuare presto le trattative. Mi sia lecito anche di richiamare
l'attenzione sul considerevole miglioramento della situazione giuridica, in confronto
dell'attuale, che otterremmo con questo accordo. Avremmo nelle nostre mani e sarebbero
sottratti alla ingerenza dello Stato, non solo la formazione religiosa e morale dei teologi
ed il regolamento di casa, ma anche, prescindendo dagli studi ginnasiali propriamente detti,
la intiera formazione scientifica durante il quadriennio (o quinquennio) degli studi
universitari30, la nomina dei Superiori degli Istituti e dei ripetitori,
l'ammissione ed il licenziamento degli alunni e la determinazione del programma degli studi
nei suoi dettagli. I Convitti inferiori sono bensì annessi a Ginnasi dello Stato, ma questi
hanno carattere cattolico. I convittori assisteranno alle lezioni in classi a parte, quindi
in massima separati dagli altri studenti ginnasiali. L'amministrazione della Pubblica
Istruzione avrà cura che in23r
queste classi le materie
scientifiche siano insegnate da professori cattolici. L'insegnamento religioso sarà
impartito ai convittori sempre separatamente. Anche per il lato finanziario abbiamo ottenuto
importanti concessioni, perché i fabbricati ed i terreni del Convitto di Ehingen e del
Wilhelmsstift di Tübingen passeranno in nostra proprietà e potremo adattarli secondo i
nostri bisogni. Il contributo dello Stato, secondo i principi con cui si ha in animo di
computarne l'ammontare, diminuirà probabilmente del 20 o 25%.31 Il rimanente del fabbisogno non è eccessivo e
può coprirsi colla tassa diocesana. L'esame di ammissione al
Seminario clericale si farebbe dai Professori della Facoltà teologica sotto la presidenza
del Vescovo. Il regolamento per l'esame sarebbe stabilito dal Vescovo, mentre per il passato
questo esame aveva carattere puramente di Stato, né il Vescovo aveva modo di intervenire.
Per il momento ragioni gravi mi consigliano di non introdurre modificazioni al presente
sistema di formazione dei nostri teologi. Creare istituti propri a nostre spese importerebbe
un onere finanziario di almeno mezzo milione di Marchi, perché allora, oltre alle spese del
Convitto stesso32, dovremmo provvedere a
quelle per circa 10 insegnanti superiori ed introdurre così un aumento delle tasse
diocesane, il quale non potrebbe essere sopportato negli attuali difficili tempi dal nostro
popolo. Questo23v
poi nemmeno comprenderebbe un cambiamento
nella formazione dei futuri sacerdoti. Finalmente non disporrei dei necessari
insegnanti".Malgrado i miglioramenti, che il nuovo progetto senza dubbio arrecava allo stato attuale dei Convitti, l'umile sottoscritto non poté tuttavia non considerare anche i pericoli ed i difetti inerenti alla conclusione della proposta Convenzione. Essi erano, a suo modesto avviso, di duplice natura: di forma e di sostanza. – Quanto alla forma, la educazione ed istruzione del Clero è materia, che ha costituito già oggetto di trattative e di accordi fra la S. Sede ed il Governo del Württemberg, ed è quindi riservata alla S. Sede medesima.33 Già la "legge sulle Chiese", di cui si è fatto sopra parola, colla quale questo Governo volle regolare unilateralmente i rapporti fra lo Stato e le società religiose, aveva creato un precedente, che era stato poi continuamente invocato e sfruttato dai nemici del Concordato in Germania. Lo scrivente poté poi rimediarvi profittando della vacanza della diocesi di Rottenburg per costringere il Governo del Württemberg, malgrado la sua ostinata ritrosia, a riconoscere l'obbligo dei negoziati colla S. Sede per una nuova Convenzione. Se però ora si introducesse in materie essenzialmente concordatarie il sistema di Convenzioni fra lo Stato ed i Vescovi, si darebbe un non meno pericoloso argomento nelle
24r
mani degli avversari
del Concordato, i quali già ripetutamente, per odio contro Roma, hanno reclamato che, in
quanto siano necessari accordi fra i due Poteri in materie ecclesiastiche, essi abbiano
luogo coll'Episcopato locale, ad esclusione della S. Sede; errore, contro il quale
prese così lodevolmente posizione nello scorso anno la stessa Conferenza
vescovile di Fulda (cfr. Rapporto N. 37932
dell'11 Agosto 1927).34 L'esempio
del Württemberg potrebbe quindi avere dannosissime ripercussioni, principalmente in Prussia. –Senonché anche il contenuto della progettata Convenzione mi sembrava dar luogo ad obbiezioni. Basti citare il § 5 n. l, il quale prescrive che il Superiore ed i ripetitori dei Convitti debbano aver compiuto almeno un triennio di studi teologici in un'alta scuola dello Stato in Germania; con che rim
Simili considerazioni manifestai al Revmo Mons. Vescovo di Rottenburg – naturalmente come mio pensiero personale, e salva la superiore decisione della S. Sede – in una lettera da me direttagli in data del 5 Ottobre 1927. Mons.
24v
Sproll, venuto poi a farmi visita il 10 del susseguente
mese di Novembre, si dichiarò d'accordo col modo di vedere dell'umile sottoscritto,
aggiungendo che avrebbe sospeso le trattative col Governo.Se dunque piacerà alla S. Sede di decidere che la materia in discorso debba essere ordinata nel futuro Concordato col Württemberg, occorrerà, a mio subordinato parere, nei relativi negoziati, – i quali non potranno cominciare se non dopo le prossime elezioni per il Landtag –, <di>36 adoperarsi: 1º) a regolare l'anormale situazione della Facoltà teologica di Tübingen, 2º) ad affermare e garantire la libertà della Chiesa nella direzione dei Convitti per gli aspiranti allo stato ecclesiastico, 3º) ad assicurare, d'altra parte, nel miglior modo possibile le prestazioni finanziarie del Governo per il mantenimento degli Istituti destinati alla formazione del Clero.
Una volta che questi punti rimanessero fissati in una nuova Convenzione fra la S. Sede e lo Stato del Württemberg, sarà possibile di procedere più facilmente alla riforma dei detti Istituti. Senza dubbio l'attuale stato dei medesimi, ed in particolar modo del Convitto teologico, è, grazie al Cielo, ben diverso da quello sopra lamentato dei tempi antichi; tuttavia non pochi miglioramenti sembrano ancora necessari od opportuni, affine di consolidare la disciplina,
25r
eliminare gli
inconvenienti tuttora esistenti, in una parola, attuare praticamente quanto la S. Congregazione dei Seminari e delle Università sapientemente
prescriveva al riguardo nella Istruzione segreta ad Germaniae
Archiepiscopos et Episcopos de Clericis instituendis del 9 Ottobre
1921, pag. 4.L'Eminenza Vostra Reverendissima troverà infine qui accluse alcune informazioniriservate circa le Associazioni fra gli studenti di teologia in Tübingen, fornitemi, dietro mia richiesta, dal Rev. P. Roberto Köppel S. J., Direttore spirituale nel Withelmstift. Dette Associazioni sono tre: la Danubia e la Herzynia, ambedue fondate sin dal 1848, e la Guelfia, costituita nel 1870 (cfr. Universitätskalender und Vorlesungsverzeichnis, Sommersemester 1927, pag. 112). Il menzionato padre pensa che la questione potrà essere più facilmente risoluta, dopoché il Convitto sarà passato intieramente nelle mani del Vescovo. Chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
1↑Seitenzählung von den Editoren eingefügt.
2↑Hds. vermutlich von Pacelli eingefügt.
3↑"I Governi [...] eliminata" hds. vermutlich vom Empfänger
unterstrichen.
4↑"un
Seminario [...] i candidati" hds. vermutlich vom Empfänger unterstrichen.
5↑"solamente [...] provvedimenti" hds.
vermutlich vom Empfänger unterstrichen.
6↑Hds. vermutlich von Pacelli gestrichen und
eingefügt.
7↑"Crede [...] Vescovi" hds. vermutlich vom
Empfänger unterstrichen und durch einen senkrechten Strich am linken Seitenrand
markiert.
8↑"Diocesi di Magonza [...] institutione",
links entlang des Textkörpers hds. vermutlich vom Empfänger durch einen senkrechten
Strich markiert.
9↑"circa [...] Priesterseminar" links entlang des
Textkörpers hds. vermutlich vom Empfänger durch drei senkrechte Striche
markiert.
10↑Hds. vermutlich von Pacelli gestrichen.
11↑"Ordinanza [...]
Chiesa cattolica" links entlang des Textkörpers hds. vermutlich vom Empfänger durch
einen senkrechten Strich markiert.
12↑"teologia
nelle Università [...] futuri sacerdoti" links entlang des Textkörpers hds. vermutlich
vom Empfänger durch einen senkrechten Strich markiert.
13↑"Tübingen [...] pag. 152)." links entlang des Textkörpers hds.
vermutlich vom Empfänger durch einen senkrechten Strich markiert.
14↑"Memoriale [...] circoscrizione" links entlang des Textkörpers
hds. vermutlich vom Empfänger durch einen senkrechten Strich markiert.
15↑"che il punto
[...] riconosciuto;" links entlang des Textkörpers hds. vermutlich vom Empfänger durch
einen senkrechten Strich markiert.
16↑Masch. eingefügt.
17↑"che la formazione [...] nei Seminari;" links
entlang des Textkörpers hds. vermutlich vom Empfänger durch einen senkrechten Strich
markiert.
18↑"e condannato [...]
Rottenburg" links entlang des Textkörpers hds. vermutlich vom Empfänger durch einen
senkrechten Strich markiert.
19↑Hds. vermutlich von Pacelli
gestrichen.
20↑"richiese [...] 1827" links entlang des Textkörpers hds. vermutlich vom
Empfänger durch einen senkrechten Strich markiert.
21↑"qualora
[...] soltanto" links entlang des Textkörpers hds. vermutlich vom Empfänger durch einen
senkrechten Strich markiert.
22↑"opposizione [...] tridentini" links entlang
des Textkörpers hds. vermutlich vom Empfänger durch einen senkrechten Strich
markiert.
23↑"come adeguata
[...] Tübingen" links entlang des Textkörpers hds. vermutlich vom Empfänger durch einen
senkrechten Strich markiert.
24↑"ha abrogato [...] sull'insegnamento" links entlang des
Textkörpers hds. vermutlich vom Empfänger durch einen senkrechten Strich
markiert.
25↑"Convitto teologico di Tübingen" hds. vermutlich vom Empfänger
unterstrichen.
26↑"interne [...] spese." links entlang des
Textkörpers hds. vermutlich vom Empfänger durch einen senkrechten Strich
markiert.
27↑"lingua latina [...] sacerdozio." links entlang des Textkörpers
hds. vermutlich vom Empfänger durch einen senkrechten Strich markiert.
28↑Hds. vermutlich vom Empfänger eingefügt.
29↑"prestazioni [...] pratico." links entlang des Textkörpers hds.
vermutlich vom Empfänger durch einen senkrechten Strich markiert.
30↑"intiera formazione [...] universitari." links entlang des
Textkörpers hds. vermutlich vom Empfänger durch einen senkrechten Strich
markiert.
31↑"il contributo [...]
20 o 25%." links entlang des Textkörpers hds. vermutlich vom Empfänger durch einen
senkrechten Strich markiert.
32↑"almeno [...] stesso" links entlang des Textkörpers hds. vermutlich
vom Empfänger durch einen senkrechten Strich markiert.
33↑"educazione [...] medesima." links entlang des Textkörpers
hds. vermutlich vom Empfänger durch einen senkrechten Strich markiert.
34↑"essi [...] 1927)." links entlang des Textkörpers hds.
vermutlich vom Empfänger durch einen senkrechten Strich markiert.
35↑Hds. vermutlich von Pacelli gestrichen und
eingefügt.
36↑Hds. von Pacelli eingefügt.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Bisleti, Gaetano vom 26. Januar 1928, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 18138, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/18138. Letzter Zugriff am: 21.12.2024.Verlinkte Schlagwörter
- Archiv für katholisches Kirchenrecht1025
- Beiträge zur Geschichte der Universität, besonders der katholisch-theologischen Fakultät in Tübingen3303
- Besetzung des bischöflichen Stuhls von Rottenburg und die Bischofswahl von 1926/2710062
- Breve Pius' VIII. "Pervenerat" vom 30. Juni 18303346
- Brück, Die oberrheinische Kirchenprovinz von ihrer Gründung bis zur Gegenwart3331
- Bulle Leos XII. "Ad Dominici gregis custodiam" vom 11. April 1827 und Breve "Re sacra" vom 28. Mai 18272094
- Bulle Leos XII. "Ad Dominici gregis custodiam" vom 11. April 1827, Artikel 53342
- Bulle Leos XII. "Ad Dominici gregis custodiam" vom 11. April 1827, Artikel 63343
- Bulle Pius' IX. "Cum in sublimi" vom 22. Juni 18573359
- Bulle Pius' VII. "Provida solersque" vom 16. August 18212111
- Bundestag, Deutscher Bund3320
- CIC/1917, Codex Iuris Canonici 19173000
- Deklaration der in Frankfurt vertretenen Regierungen an den Heiligen Stuhl vom 24. Juli 18183329
- Deklaration der in Frankfurt vertretenen Regierungen an den Heiligen Stuhl vom 24. Juli 1818, Artikel 43336
- Deklaration der in Frankfurt vertretenen Regierungen an den Heiligen Stuhl vom 24. Juli 1818, Artikel 63337
- Dekret Pius' X. "Provida sapientique" vom 18. Januar 190611066
- Denkschrift Josef von Lipps vom 16. Juli 18533353
- Denkschrift Josef von Lipps vom 16. Juli 1853, Nr. 43354
- Denkschrift des Episkopats der oberrheinischen Kirchenprovinz an die dortigen Regierungen vom 18. Juni 18533352
- Denkschrift des Episkopats der oberrheinischen Kirchenprovinz an die dortigen Regierungen vom 5. Februar 18513349
- Die neuesten Grundlagen der teutsch-katholischen Kirchenverfassung3334
- Entschließung der Regierungen der oberrheinischen Kirchenprovinz vom 5. März 18533351
- Entwurf eines Erlasses des Württembergischen Kultusministeriums vom 15. August 18163316
- Erlass Johann Baptist von Kellers über den Vollzug der Bulle "Provida solersque" vom 25. Oktober 18273341
- Erster Konventionsentwurf Annibale della Gengas für die württembergische Regierung vom Oktober 1807, Artikel 023308
- Erster Konventionsentwurf Annibale della Gengas für die württembergische Regierung vom Oktober 1807, Artikel 033309
- Erster Konventionsentwurf Annibale della Gengas für die württembergische Regierung vom Oktober 1807, Artikel 043311
- Erster Konventionsentwurf Annibale della Gengas für die württembergische Regierung vom Oktober 1807, Artikel 153310
- Esposizione dei Sentimenti di Sua Santità vom 10. August 18193333
- Frankfurter Konferenzen1692
- Fuldaer Bischofskonferenz 1927 vom 9.-11. August1938
- Grundzüge zu einer Vereinbarung über die Verhältnisse der katholischen Kirche in teutschen Bundesstaaten vom 30. April 18183321
- H. Laupp'sche Buchhandlung3304
- Heilige Kongregation für die Seminare und die Studieneinrichtungen8011
- Interkalargefälle / Interkalarfrüchte10017
- J. B. Metzler'sche Verlagsbuchhandlung3335
- Katholisch-theologische Fakultät der Universität Freiburg11023
- Katholisch-theologische Fakultät der Universität Tübingen11016
- Katholischer Kirchenrat in Württemberg10068
- Katholischer Preßverein für Bayern11057
- Kirchensteuer11120
- Konkordatsverhandlungen mit Württemberg 1850-1860 und Vereinbarung zwischen Seiner Heiligkeit Papst Pius IX. und Seiner Königlichen Majestät Wilhelm I. König von Württemberg vom 8. April 185710061
- Konkordatsverhandlungen mit Württemberg in der Weimarer Republik10060
- Konzil von Trient13090
- Konzil von Trient, Sess. XXIII c. 183338
- Königlich-Württembergisches Staats- und Regierungsblatt19046
- Königlicher Entwurf zu einer Landständischen Verfassung für das Königreich Württemberg vom 3. März 18173324
- Königlicher Entwurf zu einer Landständischen Verfassung für das Königreich Württemberg vom 3. März 1817, Beilage IV3325
- Königlicher Entwurf zu einer Landständischen Verfassung für das Königreich Württemberg vom 3. März 1817, Beilage IV, § 33326
- Landesherrliche Verordnung die Ausübung des oberhoheitlichen Schutz- und Aufsichts-Rechts über die katholische Landeskirche betreffend vom 30. Januar 18303344
- Landesherrliche Verordnung die Ausübung des oberhoheitlichen Schutz- und Aufsichts-Rechts über die katholische Landeskirche betreffend vom 30. Januar 1830, §§ 25-273345
- Longner, Beiträge zur Geschichte der oberrheinischen Kirchenprovinz3306
- Maas, Geschichte der katholischen Kirche im Großherzogthum Baden3339
- Mandat Friedrichs I. von Württemberg, die katholische Landes-Universität im Königreiche betreffend, vom 6. Oktober 18123315
- Mejer, Die Concordatsverhandlungen Württembergs vom Jahre 18073305
- Mercati, Raccolta di concordati3068
- Organischen Bestimmungen, betr. die Vereinigung der bisherigen katholisch-theologischen Lehranstalt in Ellwangen mit der Landes-Universität Tübingen Wilhelms I. von Württemberg vom 22. Januar 18183322
- Organischen Bestimmungen, betr. die Vereinigung der bisherigen katholisch-theologischen Lehranstalt in Ellwangen mit der Landes-Universität Tübingen Wilhelms I. von Württemberg vom 22. Januar 1818, § 053323
- Organischen Bestimmungen, betr. die Vereinigung der bisherigen katholisch-theologischen Lehranstalt in Ellwangen mit der Landes-Universität Tübingen Wilhelms I. von Württemberg vom 22. Januar 1818, § 143327
- Phillips, Du droit ecclésiastique dans ses principes généraux3347
- Priesterausbildung6047
- Regierungsentwürfe für eine Vereinbarung mit dem Bistum Rottenburg über die Konvikte in Ehingen, Rottweil und Tübingen von 1925/263363
- Reichsdeputationshauptschluss18110
- Reinhard, Die Anfänge des Priesterseminars und des Theologischen Konvikts der Erzdiözese Freiburg im Breisgau3340
- Reskript König Wilhelms I. von Württemberg vom 13. Juni 18613360
- Reskript König Wilhelms I. von Württemberg vom 24. Oktober 1827255
- Richter, Eine Episode aus der Geschichte der Fuldaer theologischen Lehranstalt7023
- Schreiben Pius' IX. an den Rottenburger Bischof Joseph von Lipp vom 30. Juni 18573357
- Staatsleistungen an Religionsgesellschaften in Baden15093
- Staatsleistungen an Religionsgesellschaften in Hessen13037
- Staatsleistungen an Religionsgesellschaften in Preußen22019
- Staatsleistungen an die katholische Kirche in Bayern19018
- Staatsleistungen an die katholische Kirche in Württemberg1690
- Vatikanische Druckerei24071
- Vatikanisches Geheimarchiv449
- Vereinbarung zwischen Seiner Heiligkeit Papst Pius IX. und Seiner Königlichen Majestät Wilhelm I. König von Württemberg vom 8. April 1857, Artikel 083355
- Vereinbarung zwischen Seiner Heiligkeit Papst Pius IX. und Seiner Königlichen Majestät Wilhelm I. König von Württemberg vom 8. April 1857, Artikel 093356
- Vereinbarung zwischen Seiner Heiligkeit Papst Pius IX. und Seiner Königlichen Majestät Wilhelm I. König von Württemberg vom 8. April 1857, Artikel 103358
- Verhandlungen zwischen dem Heiligen Stuhl und Württemberg 1807-18093362
- Verhandlungen über ein Konkordat mit Preußen 1924-192925084
- Verhandlungen über ein Konkordat mit dem Deutschen Reich 1924-192925083
- Verordnung Friedrichs I. von Württemberg, das General-Vikariat, die katholische Landes-Universität und das Priester-Seminar in Ellwangen betreffend, vom 28. September 18123314
- Verordnung Wilhelms I. von Württemberg vom 25. Oktober 1817, die katholischen Lehranstalten im Königreiche betreffend1996
- Vorschriften zur Priesterausbildung24079
- Weimarer Reichsverfassung25009
- Württembergische Regierung (1816-11-08 – 1817-03) Geheimer Rat3319
- Württembergische Regierung (1850-07-02 – 1864-09-21) Kabinett Linden3350
- Württembergische Regierung (1920-06-23 – 1924-04-08) Kabinett Hieber25066
- Württembergische Regierung (1924-06-03 – 1928-06-04) Kabinett Bazille1689
- Württembergischer Landtag 1928-19323368
- Württembergischer Landtag, Weimarer Republik25049
- Württembergisches Gesetz betreffend die Regelung des Verhältnisses der Staatsgewalt zur katholischen Kirche vom 30. Januar 1862253
- Württembergisches Gesetz betreffend die Regelung des Verhältnisses der Staatsgewalt zur katholischen Kirche vom 30. Januar 1862, Artikel 033361
- Württembergisches Gesetz betreffend die Regelung des Verhältnisses der Staatsgewalt zur katholischen Kirche vom 30. Januar 1862, Artikel 143328
- Württembergisches Kirchengesetz vom 3. März 19245047
- Württembergisches Kirchengesetz vom 3. März 1924, § 6910059
- Württembergisches Kirchengesetz vom 3. März 1924, § 7310092
- Zölibat1694