Dokument-Nr. 37
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 20. Mai 1924

Regest
Nach der Promulgation des Württembergischen Kirchengesetzes vom 3. März 1924 berichtet Pacelli nun ausführlich über den Ursprung, den Inhalt und die Neuerungen des Gesetzes. Als Grund für die Gesetzesinitiave führt der Nuntius 3 Punkte an: 1. das Ende der Monarchie; 2. die Weimarer Reichsverfassung, die eine Trennung von Kirche und Staat vorsieht und den Religionsgemeinschaften Autonomie und zugleich den Status von Körperschaften öffentlichen Rechts zuspricht sowie 3. die Finanzsituation der Kirchen, die ein Landesgesetz zum Besteuerungsrecht der Religionsgemeinschaften notwendig macht. Nachfolgend stellt Pacelli die neun Abschnitte des Kirchengesetzes im Detail vor. Danach nimmt er die wichtigsten Änderungen gegenüber der früheren Gesetzlage in den Blick. Eine entscheidene Verbesserung besteht in der Abschaffung des Gesetzes vom 30. Januar 1862, welches das Verhältnis der Staatsgewalt zur katholischen Kirche regelte und den kirchlichen Einflussbereich massiv beschränkte. Des Weiteren ist die Besetzung von Bischofssitzen, Kanonikaten und weiteren Präbenden jetzt frei von staatlichen Eingriffen. Ein staatliches Mitspracherecht bleibt nur für die Berufung von Theologieprofessoren an die Universität Tübingen, von Religionslehrern an Oberschulen sowie von Gefängnis- und Militärseelsorgern bestehen. Eine letztgültige Festschreibung des Ausmaßes der staatlichen Aufsicht über die Kirchen wird in Auslegung der Absätze 3 und 5 des Artikel 137 der Reichsverfassung erst ein Reichskonkordat bringen. Die Leitung und Verwaltung der Priesterseminare und Konvikte werden in die kirchliche Autorität überstellt. Die Ausübungsbeschränkungen für das Disziplinarrecht der Kirche werden abgeschafft. Religiöse Orden und Gemeinschaften werden gemäß den Vorgaben des bürgerlichen Rechts als juristische Personen anerkannt. Die Gründung wie auch die Aufteilung oder Zusammenlegung und die Zirkumskription der Kirchengemeinden und der Dekante werden an die kirchliche Autorität zurückgegeben, bei den Dekanaten jedoch in Rücksprache mit dem Oberamt. Die Aufhebung des Katholischen Kirchenrats und weitere Änderungen räumen der Kirche mehr Freiheit bei der Verwaltung des Kirchenbesitzes und der Pfründen ein. Pfründestiftungen und Kirchenpflegen sind jetzt rechtsfähig, was die vom CIC vorgesehene Verwaltung des lokalen Kirchenvermögens in Unabhängigkeit vom Vermögen der Kirchengemeinde erlaubt. Ausführlich kommt Pacelli auf die Änderungen im Besteuerungsrecht der Kirche zu sprechen. Er schließt an, dass der Rottenburger Bischof Keppler diesen Gesetzesteil wegen einiger unerfüllter Anliegen nicht formell begrüßte, zugleich aber anerkennt, dass der Kirche hier mehr Freiheiten als in vielen anderen deutschen Staaten eingeräumt werden. Der Nuntius schließt seinen Bericht mit dem Hinweis, dass diese Verbesserungen auf das Engagement des Zentrums und besonders des Abgeordneten Baur zurückzuführen sind.
Betreff
Legislazione ecclesiastica nel Württemberg
Eminenza Reverendissima,
Nel mio rispettoso Rapporto N. 29790 del 15 Febbraio c. a. compii il dovere di riferire all'Eminenza Vostra Reverendissima circa la approvazione da parte del Landtag württemberghese del progetto di legge ( Gesetz über die Kirchen ) diretto a regolare nuovamente la situazione giuridica delle Chiese cattolica e protestante in quello Stato. Detta legge, che porta la data del 3 Marzo 1924, è stata promulgata nella Gazzetta ufficiale per il Württemberg ( Regierungsblatt für Württemberg ) Nr. 13 dell'11 di quello stesso mese. Mi sia ora quindi permesso di dare all'Eminenza Vostra una più particolareggiata notizia delle origini e del contenuto della legge medesima, nonché dei principali cambiamenti che essa ha apportato al diritto finora vigente.
I – Origine della legge.
Le ragioni, le quali hanno condotto nel Württemberg ad un nuovo ordinamento dei rapporti fra lo Stato e le varie
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società religiose, sono le seguenti:
1°.) In seguito alla rivoluzione ed alla caduta della Monarchia la Chiesa protestante, i cui membri formano circa i due terzi della popolazione del Württemberg, aveva perduto il suo Capo costituzionale. D'altra parte il nuovo Stato repubblicano, in conformità coll'articolo 137 § 1 della Costituzione del Reich ("Non esiste alcuna Chiesa di Stato"), reclamava la completa abolizione del regime ecclesiastico, quale era stato esercitato già dal Sovrano sulla comunità protestante; occorreva quindi sopprimere il "Concistoro Evangelico" come Dicastero statale e mettere in vigore la nuova Costituzione della Chiesa protestante nel Württemberg, preparata già da una Assemblea nazionale ecclesiastica a ciò appositamente eletta. Analogamente per la Chiesa cattolica era necessario di abolire il cosiddetto Consiglio ecclesiastico cattolico ( Katholischer Kirchenrat ).
2°) La summenzionata Costituzione del Reich stabilisce, come è noto, l'autonomia delle Chiese, cui riconosce in pari tempo il carattere di corporazioni di diritto pubblico. Occorreva quindi, da un lato, sopprimere le disposizioni legislative e le istituzioni statali contrarie a detta autonomia, e, dall'altro, precisare e garantire la situazione giuridica pubblica delle Chiese.
3°) La condizione economica delle Chiese rendeva infine indispensabili le imposte ecclesiastiche. Lo Stato
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infatti ha dichiarato di non essere più in grado di contribuire, nella stessa misura come per il passato, ai supplementi degli assegni per gli ecclesiastici. Era quindi necessario che una legge dello Stato württemberghese garantisse alle Chiese il diritto, già riconosciuto dalla Costituzione del Reich, di riscuotere imposte.
II. Contenuto della nuova legge.
La legge intorno alle Chiese (Gesetz über die Kirchen) consta di nove capi.
Il capo primo (Die kirchlichen Rechtspersonen) determina le persone giuridiche ecclesiastiche ed il modo con cui esse acquistano tale personalità giuridica. – Le Chiese (Chiesa "evangelica", Chiesa cattolica e comunità israelitica) sono corporazioni di diritto pubblico (§ 1). Tali sono pure le comunità parrocchiali o Kirchengemeinden (§ 2), le federazioni di parrocchie o kirchliche Gemeindeverbände (§ 4), il Capitolo cattedrale ed i Vicariati foranei o decanati (§ 5). Nuove Kirchengemeinde acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento da parte dello Stato (§ 2 capov. 3); le fondazioni e gli istituti, in modo speciale le fondazioni parrocchiali e beneficiali e le Kirchenpflegen (fabricae ecclesiarum), mediante l'approvazione dello Stato (§ 7 capov. 1 e 2); le Religiöse Genossenschaften o comunità religiose (Ordini e Congregazioni religiose) a norma delle prescrizioni del diritto civile (§ 10).
Il capo secondo (Die Mitglieder der Kirchen) tratta dei
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membri delle Chiese. A causa delle imposte ecclesiastiche lo Stato ha infatti interesse di constatare chi sia ad esse obbligato, ed a tale scopo si stabiliscono in questo capo le formalità per la uscita dalla Chiesa (§ 11-16), mentre al § 28 si fissano gli effetti giuridici della medesima in rapporto all'anzidetto obbligo del pagamento delle imposte.
Il capo terzo (Das Besteuerungsrecht der kirchlichen Körperschaften) concerne il diritto di imporre tasse spettante alle corporazioni ecclesiastiche locali (Ortskirchensteuer§§ 17-21), distrettuali (Bezirksumlagen – § 22) e generali o diocesane (Landeskirchensteuer§§ 23-25). La legge regola l'obbligo del pagamento di dette imposte (Die Steuerpflicht§§ 27-29), la misura (Der Besteuerungsmasstab§§ 30-39) e l'amministrazione delle medesime (Die Verwaltung der Steuern§§ 40-46), e tratta altresì degli Statuti o regolamenti (Steuersatzungen), che le Chiese stesse possono emanare al riguardo coll'approvazione dello Stato (§ 47).
Il capo quarto (Sammlungen und Gebühren) riguarda le collette o questue ecclesiastiche, – le quali, se fatte per le case o per le strade, abbisognano, a norma del diritto comune, della licenza delle Autorità civili (§ 48), – nonché le tasse o diritti per estratti dai libri parrocchiali anteriori al 1. Gennaio 1876 (§ 49) o per altri atti dei ministri del culto (§ 50).
Il capo quinto (Kirchliche Beamte) si riferisce ai funzionari ecclesiastici e tratta innanzi tutto della prestazione del braccio secolare nel caso in cui uno di essi sia allontanato
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dall'officio per mancanze nell'adempimento del medesimo o venga colpito da multa pecuniaria o sia rimosso per inabilità. Lo Stato può dichiarare, su richiesta delle superiori Autorità ecclesiastiche, la eseguibilità della relativa decisione, qualora sia necessaria una esecuzione coattiva, e prende in seguito a ciò i provvedimenti necessari per la medesima (§ 51). La detta dichiarazione di eseguibilità è rimessa quindi all'apprezzamento del Ministero del Culto, il quale, come si osserva nella Motivazione del progetto di legge (pag. 597), esaminerà se la decisione dell'Autorità ecclesiastica sia stata preceduta da un processo corrispondente all'importanza della medesima, se essa non si trovi in opposizione col diritto dello Stato e se l'uso della coazione nel caso non offenda il sentimento giuridico moderno. Le sentenze di un tribunale ecclesiastico al di fuori della Germania (sempre secondo la citata Motivazione) non potrebbero venire eseguite coll'intervento dello Stato. Tale intervento non è ammesso nemmeno nel caso in cui ad un ecclesiastico sia inflitta la pena di dimorare in una casa di penitenza o di correzione od in una casa religiosa, e poiché, d'altra parte, le Chiese non sono autorizzate all'uso della coazione esterna, quella pena non può essere eseguita se non coll'acquiescenza di colui cui è stata imposta. (Motivazione, l. c.). Per ciò che riguarda il processo stesso, la esecuzione della sentenza da parte dello Stato presuppone che il funzionario colpito sia stato udito e la decisione sia stata data per iscritto; nel caso di rimozione dall'ufficio si richiede un processo formale (Motivazione l. c.). Le misure coattive possono essere ne-
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cessarie, se, ad esempio, il funzionario rimosso si trovi in possesso dell'abitazione d'ufficio, del patrimonio beneficiale, di chiavi, documenti od altri oggetti appartenenti all'ufficio medesimo e si rifiuti di consegnarli (Motivazione, l. c.). Il § 54 parla inoltre della perdita di fronte allo Stato della posizione e dei diritti pubblici inerenti all'ufficio per il funzionario ecclesiastico dichiarato inabile con sentenza penale o contro il quale sia stato introdotto un processo penale. Tale posizione suppone, del resto, che il funzionario ecclesiastico abbia la cittadinanza tedesca (§ 56). I titoli degli uffici, conferiti dalle corporazioni ecclesiastiche nell'ambito della loro competenza, sono riconosciuti anche dallo Stato (§ 55).
Il capo sesto (Der Verwaltungsrechtsschutz kirchlicher Körperschaften und Stiftungen) regola la tutela giuridica amministrativa delle corporazioni e fondazioni ecclesiastiche. Dalla situazione giuridica pubblica delle corporazioni ecclesiastiche segue infatti che i rispettivi diritti ed obbligazioni appartengono al diritto pubblico. Le controversie circa tali rapporti giuridici sono quindi rimesse anche per l'avvenire ai tribunali amministrativi dello Stato, qualora esse riguardano al tempo stesso anche interessi civili; se invece non toccano immediatamente interessi civili, le Chiese possono o riservare la decisione agli organi ecclesiastici o ricorrere al tribunale amministrativo dello Stato (Motivazione, pag. 599).
Il capo settimo (Sonstige Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts) stabilisce, conformemente alla Costituzione del
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Reich, che anche altre società religiose o simili associazioni possono ottenere per decreto del Ministero di Stato il carattere di pubbliche corporazioni.
Il capo ottavo (Schlussbestimmungen) contiene le disposizioni finali e tratta così delle ordinanze dello Stato e degli Statuti delle Chiese previsti nella legge, come della competenza delle varie Autorità o Dicasteri civili ed ecclesiastici.
Il capo nono (Gesetzänderungen und Uebergangsbestimmungen) concerne le modificazioni di leggi anteriori e le disposizioni transitorie. Particolarmente importante<i> è <sono>1: l'abrogazione della legge del 30 Gennaio 1862, la quale regolava i rapporti della potestà civile colla Chiesa cattolica (§ 69), la soppressione del Consiglio ecclesiastico cattolico come organo governativo per l'amministrazione delle prebende (§ 72), il passaggio dei Convitti per la formazione dei chierici sotto la direzione e l'amministrazione dell'Ordinario (§ 73). Egualmente è riconosciuta la libertà di amministrazione del patrimonio ecclesiastico, la quale resta ancora limitata, per il tempo sino allo svincolo o alla definitiva fissazione delle prestazioni dello Stato a scopi ecclesiastici, solamente in quanto che 1°.) le fondazioni destinate al mantenimento del Clero non possono essere convertite ad altro scopo senza il consenso dello Stato, e 2°.) le Chiese sono obbligate a dare al Governo, dietro richiesta del medesimo, le informazioni intorno allo stato del patrimonio, alle entrate ed alle spese, necessarie per calcolare le prestazioni anzidette (§ 74). L'amministrazione, poi, del patrimo-
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nio ecclesiastico locale è limitata soltanto in quanto che gli Statuti, che a tale riguardo stabilirà l'Autorità ecclesiastica, dovranno essere previamente presentati al Ministero del Culto. Questo potrà muovere obbiezioni, se detti Statuti non assicurino 1°.) una sufficiente rappresentanza dei membri della Kirchengemeinde e 2°) una conveniente cooperazione del corpo rappresentativo dell'amministrazione del menzionato patrimonio cogli organi amministrativi delle imposte ecclesiastiche locali (§ 75).
III - Cambiamenti principali apportati dalla nuova legge al diritto precedentemente vigente.
1°.) È rimasta, come si è già accennato, abrogata la legge del 30 Gennaio 1862 (§ 69), la quale, ripudiato il Concordato colla S. Sede del 1857, aveva regolato unilateralmente i rapporti fra i due Poteri, imponendo alla Chiesa cattolica nel Württemberg le più pesanti catene; Placet regio, patronato dello Stato, condizioni fissate dallo Stato per l'ammissione agli uffici ecclesiastici, influenza dello Stato nel conferimento di questi uffici, ingerenze del medesimo ed odiose restrizioni nel diritto penale e disciplinare della Chiesa, nel diritto matrimoniale, negli Istituti per la formazione del Clero, nell'ammissione degli Ordini e delle Congregazioni religiose (con speciale rigore a riguardo della Compagnia di Gesù e degli Istituti ad essa affini) e nei voti religiosi, nella erezione o nuova circoscrizione delle parrocchie e dei decanati e nella ere-
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zione, divisione ed unione dei benefici, nell'amministrazione dei beni ecclesiastici.
2°.) La provvista della Sede vescovile, dei Canonicati e degli altri uffici ecclesiastici è ora libera. La nuova legge richiede, come si è visto, la cittadinanza tedesca soltanto per la posizione ed i diritti pubblici inerenti all'ufficio ecclesiastico (§ 56). La Motivazione del progetto, tuttavia, a pag. 603-604 ha inteso di lasciare aperte ed impregiudicate varie questioni relative alla provvista degli uffici ecclesiastici. "Mentre (così vi si legge) è caduta la cooperazione che nella elezione del Vescovo e dei Canonici imponeva al Governo l'art. 4 capov. 2 della legge del 30 Gennaio 1862, ciò nondimeno in virtù della Costituzione del Reich (art. 4) sono rimaste intatte le Convenzioni colla S. Sede, sulle quali riposa la erezione della diocesi di Rottenburg; la presentazione della lista dei candidati prevista in dette Convenzioni non verrà però richiesta più nei casi futuri conforme al pensiero fondamentale dell'art. 137 capov. 3..... La linea di demarcazione fra "il diritto di ispezione dello Stato derivante dalla sua supremazia sulla Chiesa" e le sue "intromissioni nell'amministrazione ecclesiastica propriamente detta", da un lato, e, dall'altro, il mutuo rapporto fra i capoversi 3 e 5 dell'articolo 137 sono attualmente ancora oggetto di disputa negli Stati tedeschi. Ciò vale specialmente per le prescrizioni, le quali fanno dipendere l'ammissione ad un ufficio ecclesiastico dalla cittadinanza tedesca e da una determinata formazione scientifica ... Poiché la legislazione degli Stati particolari non è compe-
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tente nella interpretazione della Costituzione del Reich (art. 13 della Costituzione medesima) e le dette questioni sono ancora pendenti negli altri Paesi della Germania, il progetto di legge non si propone di risolverle per il Württemberg, tanto più che non vi è per ciò attualmente un urgente bisogno. Esse potranno avere la loro soluzione per la Chiesa cattolica mediante un Concordato per il Reich, qualora esso venga conchiuso, od altrimenti mediante lo svolgimento generale del diritto nel corso degli anni". - L'antico diritto è rimasto invece in vigore per la nomina dei professori della Facoltà teologica di Tübingen, dei maestri di religione nelle scuole superiori e dei sacerdoti con cura d'anime nelle carceri e nell'esercito.
3°) La direzione e l'ammnistrazione [sic] dei Seminari e dei Convitti per la formazione del Clero è passata, come si è detta, all'Autorità ecclesiastica (§ 73).
4°.) Le restrizioni, che limitavano finora l'esercizio del diritto disciplinare della Chiesa, sono abolite (Motivazione pag. 596).
5°) Gli Ordini e le Congregazioni religiose possono liberamente fondarsi ed acquistano la personalità giuridica secondo le norme del diritto civile (§ 10).
6°.) La erezione di nuove parrocchie, la loro dismembrazione, le mutazioni nella circoscrizione delle parrocchie medesime, la fondazione di filiali o vicarie, la unione di più parrocchie sono rimesse all'Autorità ecclesiastica. Il Vescovo può secondo la nuova legge liberamente erigere un officio ecclesiastico, ma la dote
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(Ausstattung) del medesimo è considerata come una fondazione ecclesiastica, la quale, per ottenere la personalità giuridica pubblica, abbisogna sotto questo punto di vista dell'approvazione dello Stato (§ 7 capov. 1 e 2). - Per modificazioni nella circoscrizione dei decanati si richiedeva, secondo il diritto finora vigente, il consenso governativo. Per l'avvenire esso non è più necessario, ma basta che sia previamente interpellato l'Ufficio superiore od Oberamt (§ 3).
7°.) Finora lo Stato esercitava una influenza preponderante sull'amministrazione del patrimonio ecclesiastico. Le prebende ecclesiastiche ed il fondo dei benefici vacanti erano amministrati, colla cooperazione del Vescovo, da un ufficio governativo, detto Consiglio ecclesiastico cattolico (Katholischer Kirchenrat). Inoltre lo Stato nella legge sulle comunità parrocchiali cattoliche ( Katholisches Pfarrgemeindegesetz ) del 22 Luglio 1906 aveva emanato prescrizioni circa l'amministrazione delle fondazioni e del patrimonio ecclesiastico. Ora invece la Chiesa ha acquistato in questa materia assai maggior libertà, sia colla soppressione del suddetto Consiglio ecclesiastico, la quale dovrà essere effettuata su domanda della Curia vescovile mediante ordinanza del Ministero di Stato (§ 72), sia mediante le altre disposizioni, cui si è sopra accennato nella esposizione del capo nono della nuova legge.
8.°) Anche riguardo alle fondazioni la Chiesa ha ottenuto colla legge in discorso più ampi poteri. - In virtù poi del § 7 capov. 3 a tutte le fondazioni beneficiali e Kirchenpflegen (fabricae
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ecclesiarum) esistenti è riconosciuta la personalità giuridica; importante miglioramento, che la Curia vescovile da decenni aveva invano sollecitato, ed il quale la pone in grado di separare il patrimonio ecclesiastico locale <dal patrimonio locale>2 della Kirchengemeinde e di costituire il corrispondente organo amministrativo secondo le norme del Codice di diritto canonico.
9.) Secondo il diritto sinora vigente (Katholisches Pfarrgemeindegesetz) la Chiesa aveva il diritto di riscuotere soltanto tasse ecclesiastiche locali (Ortskirchensteuer). Ora invece essa può esigere anche tasse generali o diocesane (Landeskirchensteuer) "per i suoi bisogni" ("für ihre Bedürfnisse" - §§ 17 e 23). Il termine "Bedürfnisse" non comprende soltanto i bisogni ecclesiastici nel senso stretto dei bisogni del culto, ma ha significato più largo e si estende anche agli scopi di carità.
Per le tasse ecclesiastiche locali non esiste più secondo la nuova legge l'obbligo di interpellare il Comune circa la imposizione delle medesime, nè quello di presentare all'Ufficio superiore od Oberamt per l'approvazione il computo dei singoli debiti da coprirsi colle imposte. La deliberazione per la imposizione di dette Ortskirchensteuer viene presa da una rappresentanza dei membri della Kirchengemeinde (§ 18); lo Statuto circa la costituzione, il funzionamento e le facoltà di questa rappresentanza è fissato dall'Autorità ecclesiastica, ma deve ottenere la conferma da parte dello Stato (§ 19). Secondo il § 29 della legge anche le persone giuridiche civili sono obbligate alle imposte ecclesiastiche loca-
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li destinate a provvedere alle spese per il restauro od il mantenimento (compresi gli arredi) di chiese con regolare servizio parrocchiale e di abitazioni per il Clero parrocchiale (Bausteuer). La deliberazione, che decreta una imposta ecclesiastica locale (Steuerbeschluss [sic]), ha bisogno della dichiarazione di eseguibilità (Vollziehbarkeitserklärung) da parte dell'Oberamt; se essa venisse negata si può ricorrere al Ministero del Culto (§ 20). Detta imposta non richiede l'approvazione dello Stato, se non supera il 5 % delle rispettive tasse civili; in tal caso l'esame da parte dell'Oberamt non è che puramente formale. Se invece essa oltrepassa il 5 % sino al 10 %, detto esame si estende anche al contenuto della relativa deliberazione. Imposte superiori al 10 % non vengono approvate che in via eccezionale, per motivi speciali (§ 37). L'imposta ecclesiastica locale si riscuote sotto forma di centesimi addizionali alle tasse del Reich sul reddito, sul patrimonio, fondiaria, sui fabbricati e sulle professioni ed industrie, con percentuale uniforme (§ 30 capov. 2).
Alle imposte ecclesiastiche generali o diocesane (Landeskirchensteuer) sono soggette soltanto le persone fisiche appartenenti alla rispettiva Chiesa (§ 27). Anche per esse dovrà essere eletta una speciale rappresentanza (Steuervertretung), la costituzione, il funzionamento e le facoltà della quale saranno regolate mediante Statuto da emanarsi dall'Autorità ecclesiastica, salva la conferma da parte dello Stato (§ 24). Detta imposta si riscuote pure sotto forma di centesimi addizionali alle tasse del Reich sul reddito e
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sul patrimonio (§ 30 capov. 1), in guisa però da non superare il 10 %; se esse debbono sorpassare il 5 %, è necessario il consenso del Ministero delle Finanze (§ 37 capov. 1).
Le Chiese possono percepire le imposte sia esse stesse per mezzo di organi propri, sia, dietro tenue compenso, per mezzo delle esattorie comunali o degli uffici di finanza del Reich (§ 40).
Mons. von Keppler, Vescovo di Rottenburg, mi ha scritto a proposito di questa legge che, essendo alcune delle richieste presentate dalla Curia vescovile rimaste insoddisfatte, egli si è astenuto dal dare ad essa un formale consenso (il che, del resto, è conforme altresì a quanto ebbi io stesso a comunicargli in nome della S. Sede - cfr. Rapporto N. 22666 del 19 Dicembre 1921 e Dispaccio N. B = 29738 del 31 d. m.); aggiunge tuttavia che la legge non impone restrizioni alla Chiesa in nessun punto essenziale e le concede anzi una libertà ed autonomia più ampia che in vari altri Paesi della Germania. Durante le discussioni nel Landtag furono potuti introdurre nel relativo progetto notevoli miglioramenti, il che fu merito del partito del Centro ed in particolar modo del deputato Sac.  Prof. Baur, come ebbi già l'onore di riferire all'Eminenza Vostra nel succitato mio rispettoso Rapporto N. 29790.
Dopo di ciò, chinato umilmente al bacio della Sacra Por-
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pora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
1Hds.gestrichen und eingefügt, vermutlich von Pacelli.
2Hds. eingefügt von Pacelli.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 20. Mai 1924, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 37, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/37. Letzter Zugriff am: 24.11.2024.
Online seit 18.09.2015, letzte Änderung am 20.01.2020.