Document no. 4180
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
Munich, 29 December 1924
Summary
Pacelli berichtet erneut von den Protesten gegen das Bayernkonkordat, nachdem dessen Wortlaut durch die Präsentation im Landtag bekannt geworden war. Unter der Bemerkung, der Konkordatstext werde mit deutscher Gründlichkeit und in antikatholischer Leidenschaft auf kritikwürdige Stellen hin analysiert, was zu übertriebenen und unbegründeten Vorwürfen führe, verweist der Nuntius auf die vollständige Ablehnung des Konkordats durch die Oppositionsparteien, was er besonders auf die Vereinbarungen zur Schulfrage zurückführt. Ferner geht er auf die inakzeptablen Änderungswünsche der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) und auf den Widerstand des Evangelischen Bunds sowie des Bayerischen Lehrervereins ein. Erst nachdem die Landessynode der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern rechts des Rheins dem eigenen Vertrag am 19. Dezember 1924 zugestimmt hatte, beruhigte sich die Lage etwas. Positiv hebt Pacelli hervor, dass entgegen der Erwartungen weder die Bestimmungen zu den philosophisch-theologischen Ordenshochschulen kritisiert noch die Bischofswahl durch die Domkapitel eingefordert wurden.Generell ist der Nuntius zufrieden mit der Art und Weise, mit der besonders Ministerpräsident Held das Konkordat geschickt verteidigte. Dieser drohte der Bayerischen Volkspartei sogar mit der Landtagsauflösung und mit Neuwahlen, falls das Konkordat den Landtag nicht passieren würde. Um die erregten Gemüter zu beruhigen, gaben Held und Ministerialrat Goldenberger Erklärungen und Interpretationen ab, deren Festschreibung die Mitglieder der DNVP verlangten, wofür jedoch die Einwilligung des Heiligen Stuhls benötigt würde. Um einen Ausweg aus dieser Krise zu finden, traf sich Ministerpräsident Held mit dem Nuntius. Da Pacelli die verlangten Klarstellungen zu Artikel 5, §§ 1 und 2 sowie zu Artikel 8 des Konkordats für akzeptabel hielt, erklärte er sich bereit, sie dem Heiligen Stuhl zur Prüfung vorzulegen. Die Erklärung, die dem Nuntius nun übergeben wurde und die der Ministerpräsident mit Justizminister Gürtner und dem Fraktionsvorsitzenden Hilpert als Vertreter der Deutschnationalen erarbeitete, weicht deutlich von den bisher angedachten Klarstellungen ab. Pacelli fügt die Erklärung bei, die als Zusatz zum Mantelgesetz Eingang ins Gesetz finden soll. Er erläutert, dass Held hierfür keine Zustimmung, sondern nur keinen Widerspruch vom Heiligen Stuhl benötigt, und kommt dann auf den Inhalt zu sprechen.
Die erste Klarstellung pocht auf den Status des Konkordats als Landesgesetz, für dessen Auslegung der deutsche Text maßgeblich ist. Diese Erklärung ist aufgrund der Kritiken an der italienischen Version des Konkordats entstanden. Wenngleich Pacelli die Kritiken für unbegründet hält, sieht er keine Schwierigkeit, diese Klarstellung zu akzeptieren. Er empfiehlt aber, zu präzisieren, dass das Konkordat nicht nur Landesgesetz ist, um dessen Charakter als internationale Konvention Rechnung zu tragen. Des Weiteren soll festgeschrieben werden, dass die Bestimmungen von Artikel 1 § 2 dem Artikel 137 Abs. III der Reichsverfassung unterliegen. Damit möchte die DNVP letztlich eine Prävalenz von Reichs- und Landesrecht vor den konkordatären Vereinbarungen begründen. Da der Nuntius in der Formulierung eine zumindest theoretische Einschränkung der gesetzgeberischen Gewalt der Kirche gegeben sieht, schlug er dem Ministerpräsidenten eine alternative Formulierung vor, die dieser in erneut modifizierter Form für die Erklärung unterbreiten will. Die Ausführungen zu Artikel 5 §§ 1 und 2 über die Gewissensfreiheit des Lehrpersonals an Bekenntnisschulen im Rahmen seiner Amts- und Standespflichten, über die Neuanstellung von Lehrpersonal und schließlich über die Möglichkeit, als Lehrer den Religionsunterricht niederlegen zu können, ohne zwingend der Bekenntnisschule verwiesen zu werden, hält Pacelli für annehmbar. Mit der ausdrücklichen Versicherung der Nicht-Wiedereinführung der geistlichen Schulaufsicht mit Blick auf Artiel 8 § 1 sowie mit der Anwendung von § 28 des Schulaufsichtsgesetzes vom 1. August 1922 hat der Nuntius keine Schwierigkeiten, der zu diesem Punkt aus einer Denkschrift des bayerischen Episkopats vom 25. Mai 1919 zitiert. Auch die Ausführung zu Artikel 8 § 2, wonach die disziplinarische Maßregelung der Lehrkräfte dem Staat zusteht, ist für Pacelli akzeptabel, zumal er erreichen konnte, dass die Formulierung gestrichen wurde, die hier eine staatliche Exklusive fetschrieb. Zu Artikel 10, der die vermögensrechtlichen Verpflichtungen des bayerischen Staats gegenüber der Kirche garantiert, fordert die Klarstellung, dass bei einer etwaigen Anpassung der Vermögenswerte der Landtag einbezogen wird, was der Nuntius letztlich als annehmbar qualifiziert. Pacelli bittet um schnellstmögliche Weisung, wie er hinsichtlich dieser Klarstellungen verfahren soll. Einen Tag nach Abfassung seines Berichts erhielt der Nuntius mit Bitte um Kenntnisnahme die offizielle Fassung der zuvor genannten Anmerkungen zum Konkordat, die er ebenfalls beifügt. Zum Schluss des Berichts kommt der Nuntius erneut auf das in Artikel 14 § 3 festgeschriebene und in den Konkordatsverhandlungen umstrittene staatliche Präsentations- und Patronatsrecht zu sprechen. Er ruft die Annahme des staatlichen Texvorschlags trotz dessen Unsicherheiten durch den Heiligen Stuhl in Erinnerung wie auch seinen Bericht darüber, dass eine entsprechende Einschräkung in der Vereinbarung mit den evangelischen Kirchen fehlt. Nun referierte ihm der Münchener Erzbischof Kardinal Faulhaber den Fall der Pfarrerernennung in Niederroth, bei der die Regierung keinen Kandidaten von der bischöflichen Vorschlagsliste auswählte, sondern einen anderen Kleriker ernannte. Das Schreiben, mit dem Faulhaber gegen dieses Vorgehen protestierte, fügt der Nuntius bei. Er sprach das Problem auch bei dem Treffen vom 23. Dezember im Ministerium des Äußeren an. Da er dort keine Unterstützung fand, geht er davon aus, in den Fällen, in denen die Regierung keinen der bischöflichen Kandidaten ernennen möchte, als maximales Zugeständnis die Rückgabe der Kandidatenliste an den Bischof mit Bitte um einen oder mehrere neue Vorschläge erreichen zu können. Zugleich referiert Pacelli die Ansicht Faulhabers, Abschluss und Ratifizierung des Konkordats nicht wegen des aktuellen Streitfalls zu verzögern.
Subject
Il Concordato bavarese dinanzi al Landtag
Nel mio rispettoso Rapporto N. 31690 e nel cifrato N. 461 rispettivamente in data del 3 e dell'11 corrente ho compiuto il dovere di riferire all'Eminenza Reverendissima circa i violenti attacchi, di cui è stato oggetto il Concordato bavarese dopo la sua pubblicazione e presentazione al Landtag. Tali attacchi sono continuati sia nella stampa che nella Commissione parlamentare incaricata dell'esame del relativo progetto di legge. I partiti di opposizione (comunisti, socialisti, democratici, völkische) hanno formato un fronte unico di compatta resistenza, – cosa, del resto, ben comprensibile, se si rifletta che il Concordato rappresenterrebbe per la Baviera il crollo definitivo di tutto il programma liberale e socialista riguardo specialmente alla scuola, considerata già come materia di esclusiva competenza dell'Autorità civile –; ma il più grave è stato che gli stessi deputati tedesco-nazionali (coi partiti loro annessi), i quali – secondo quanto mi venne sul principio assicurato dal Ministro Presidente –
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si erano
dimostrati pronti, come facenti parte dell'attuale Gabinetto di
coalizione, a votare a favore del Concordato, hanno cominciato ben presto a
tergiversare, ad esigere dichiarazioni e restrizioni, alcune delle quali assolutamente
inaccettabili. Per i protestanti fanatici aderenti alla "Lega
evangelica" l'odio contro la Chiesa cattolica, e soprattutto contro Roma, è tale
che preferiscono di sacrificare i loro propri interessi piuttosto che di accordare ad Essa
vantaggi (1). Uno dei gros bonnets della
Chiesa cosiddetta evangelica, il Sig. Barone v. Pechmann, il
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pure passa per uomo moderato, ha detto al Sig. Ministro del Culto (come questi mi ha ripetuto) a proposito del
Concordato che la Potenza di Roma è tornata ad essere così grande come ai tempi di Innocenzo III e di Bonifazio VIII; il
che naturalmente fa ombra e sospetto ai protestanti. Colla pedanteria minuziosa, propria dei
tedeschi, acuita dalla passione anticattolica, il testo del Concordato è stato
vivisezionato, analizzato, scrutato in ogni suo membro ed in ogni sua fibra, per trovare
materia ad obbiezioni; si sono date interpretazioni artificiosamente esagerate od infondate;
si sono mossi attacchi contro l'uso della lingua italiana e si sono volute vedere
differenze, insussistenti quanto al senso, tra i due testi tedesco ed italiano. I maestri
liberali appartenenti al Bayerischer Lehrerverein con rumorose assemblee e veementi ordini del giorno hanno eccitato la pubblica
opinione; professori di Università hanno aggiunto alla lotta il peso della loro pretesa
scienza. La situazione si è fatta man mano estremamente critica, tanto da far vacillare
anche il tenace ottimismo del Presidente del Consiglio dei Ministri, Dr. Held, e solo
dopoché il Sinodo protestante ha approvato a grande maggioranza il
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19 corrente la Convenzione colla
"Chiesa evangelico-luterana a destra del Reno", l'orizzonte ha sembrato
cominciare alquanto a rischiararsi. – Merita tuttavia di essere rilevato incidentemente che
– almeno per quanto ho potuto finora costatare – nessuno, pur in mezzo a tanti sofismi, ha
trovato alcunché a ridire contro le alte scuole filosofico-teologiche degli Ordini religiosi
(art. 13 § 2), né ha reclamato la elezione dei Vescovi da parte dei Capitoli; due punti, i quali, nondimeno, erano
stati rappresentati, durante le trattative come essenziali per rispetto alla accettazione
del Concordato da parte del Landtag. Contro tale furiosa offensiva il Governo, ed in prima linea il Presidente del Consiglio dei Ministri, ha difeso energicamente e, a quanto mi è sembrato, in generale abbastanza abilmente il Concordato. Il Dr. Held è giunto sino a minacciare che, qualora esso venisse respinto, il partito popolare bavarese si ritirerebbe dal Gabinetto, e, poiché riuscirebbe allora impossibile la formazione di una altra maggioranza, il Landtag dovrebbe sciogliersi e si avrebbero nuove elezioni. Per cercare, nondimeno, di calmare gli animi eccitati, il sullodato Ministro Presidente e, in luogo del Ministro del Culto assente per ragioni di salute, il Sig. Consigliere Ministeriale Goldenberger hanno
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dato varie dichiarazioni ed
interpretazioni, riferite dai giornali, ma di cui non si è ancora stampato il testo
autentico. Tuttavia – pur prescindendo dai partiti, che rimangono in un atteggiamento di
irriducibile opposizione – anche i tedesco-nazionali, facenti (come si è già detto) parte
dell'attuale coalizione ed i cui voti sono indispensabili per raggiungere la maggioranza,
non si sono contentati di tali dichiarazioni, ma hanno chiesto che esse ed altre simili
vengano fissate per sempre in modo indiscutibilmente obbligatorio ed abbiano per ciò il
consenso anche dell'altra Parte contraente. Il Ministro Presidente si è visto così nella
necessità, per evitare una crisi, di trovare una via di uscita, e, prima in una visita da
lui fattami la sera di Venerdì 19 corrente, e poi in una Conferenza confidenziale
tenutasi nel Ministero degli Esteri nel pomeriggio di Martedì 23 corrente alla presenza
anche del menzionato Consigliere Ministeriale Goldenberger e dei deputati Can. Wohlmuth e Sac. Prof. Scharnagl, mi ha chiesto, se
fosse in massima possibile per parte della S. Sede una soluzione nel senso suaccennato.
Avendomi egli poscia indicato, dietro mia domanda, approssimativamente il senso delle
progettate dichiarazioni, concernenti l'articolo 5 §§ 1 e
2 e l'articolo 8, e non sembrandomi, come esse
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erano allora formulate, che presentassero speciali
difficoltà, mi sono dichiarato da mia parte pronto, in vista della critica situazione, a
trasmettere e sottoporre la cosa alla S. Sede. La mattina seguente, Mercoledì 24, il Dr. Held ha avuto un colloquio col Ministro della Giustizia, Sig. Gürtner, appartenente al partito tedesco nazionale, e poi altre lunghe e laboriose discussioni col medesimo Ministro e col Dr. Hilpert, capo della frazione del detto partito al Landtag, il quale è venuto fuori con sempre nuove e maggiori esigenze. Scartate alcune particolari domande, ad es., che il Concordato colla Baviera avesse, al pari di quello colla Lettonia del 30 Maggio 1922 (art. XX), una durata limitata con facoltà di denunzia, – alla fine è rimasto oggi fissato il testo di una dichiarazione (Allegato I) – ben diversa da quella prima annunziatami –, che il Ministro Presidente dovrebbe fare al Landtag e che, da questo approvata, avrebbe forza di legge come Appendice al noto Mantelgesetz (cfr. Rapporto N. 31690). Il Dr. Held non chiede ora per la dichiarazione in discorso una positiva approvazione della S. Sede, ma mi ha detto essergli necessario di poter affermare che la S. Sede medesima ad essa non contraddice. Riprodurrò qui appresso, tradotto in
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italiano, il relativo testo,
aggiungendovi alcune osservazioni, in quanto me lo permette la urgenza della cosa e la
ristrettezza del tempo:"In considerazione di ciò che il Concordato in Baviera è legge del Paese, per la sua interpretazione serve di norma il testo tedesco".
Come ho già sopra accennato, non appena pubblicato il Concordato, cominciarono gli attacchi contro l'uso della lingua italiana. In un articolo della München-Augsburger Abendzeitung (N. 323 del 25 Novembre 1924) si leggeva tra l'altro: "Nella forma esterna del Concordato sorprende che il testo di questo pubblico trattato non è tedesco e latino, ma tedesco e italiano; con ciò l'italiano è dichiarato lingua ufficiale del Vaticano – segno caratteristico del predominio dell'elemento italiano nella Chiesa cattolica". E di nuovo nel N. 337 del 9 corrente lo stesso giornale così scriveva: "Il doppio testo del Concordato è un enigma, giacché non è stata scelta la lingua del diritto canonico, cioè la lingua ecclesiastica latina, ma l'italiano. Con ciò il Concordato prende il carattere di un trattato fra un Sovrano italiano e lo Stato bavarese. Se non si voleva usare la lingua canonica, avrebbe dovuto, in un tratta-
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to con uno Stato
tedesco, adottarsi il tedesco". Quanto sia infondato un tale appunto, apparisce subito (come
non ho mancato di far notare prima al Consigliere ministeriale Sig. Barone
von Stengel e poi allo stesso Ministro Presidente) a chi si dia la pena di
prendere in mano il volume della "Raccolta di Concordati in materia
ecclesiastica tra la S. Sede e le Autorità civili", dal quale apparisce come
i Concordati, massime i più recenti, sono redatti nelle lingue più diverse, ed anzi per la
Convenzione sulla erezione della Facoltà
teologica della Università di Strasburgo, conclusa col Governo
germanico il 5 Dicembre 1902, venne usata la sola lingua francese. – Si sono
poi volute trovare (come pure ho già detto) differenze tra i due testi, cioè nell'articolo 4 § 2 ("soll….angestellt werden" tradotto
con "vi dovranno essere") e nell'articolo 8 § 2 ("im religiös-sittlichen
Leben" tradotto con "nella vita religiosa o morale"). Diversità, anch'esse non
sostanziali, e che d'altronde non sono state rilevate dagli avversari del Concordato, si
trovano invece – come è ben noto all'Eminenza Vostra, perché furono oggetto di trattative –
nell'articolo 14 § 2, ove nel testo italiano si parla
espressamente di "conferma a norma del can. 177 del
Codice di diritto canonico", mentre nel testo tedesco si cita
soltanto il canone anzidetto, e nello stesso articolo 14 § 3, ove nel
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sto italiano si legge "parroci in senso stretto",
laddove il testo tedesco dice semplicemente "Pfarrer".Essendosi le obbiezioni contro la lingua italiana ripetute anche nella Commissione del Landtag, il Ministro Presidente nella seduta del 12 corrente ricordò, tra l'altro, che il Concordato del 1817 non aveva alcun testo tedesco, ma soltanto il latino. "È dunque un progresso (egli esclamò) di fronte all'antico Concordato che questa volta si abbia anche un testo tedesco, il quale naturalmente per noi è il solo decisivo". Ora si tratta appunto di fissare in modo autentico tale dichiarazione.
A mio subordinato avviso, questo punto, per quanto ingiustificato, non presenterebbe tuttavia per sé una insormontabile difficoltà e potrebbe tollerarsi. Sembrami tuttavia che nella proposizione introduttiva dovrebbe almeno dirsi "… è anche legge del Paese", essendo il Concordato in primo luogo una solenne Convenzione fra i due Poteri, analoga ai trattati internazionali.
"Sull'articolo 1 § 2 = Le disposizioni (di questo paragrafo) valgono nell'ambito dell'articolo 137 capov. 3 della Costituzione del Reich".
Il citato capoverso della Costituzione del Reich è,
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come l'Eminenza Vostra ben conosce, del seguente tenore:
"Ogni società religiosa ordina ed amministra i propri affari indipendentemente entro i
limiti della legge vigente per tutti. Essa conferisce i suoi uffici senza
cooperazione dello Stato o dei Comuni". Alcuni tedesco-nazionali, e specialmente i nazionali-liberali, avevano preteso una dichiarazione del Governo nel senso che le leggi del Reich e della Baviera, anche future, avessero forza di diritto prevalente sulle disposizioni del Concordato, di guisa che lo Stato potesse da sé stesso introdurre in via legislativa i necessari cambiamenti, massime per ciò che concerne la scuola. Il Ministro Presidente ha respinto una simile proposta come inammissibile; tuttavia, avendo il Dr. Hilpert
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qualche spiegazione dell'art. 1
§ 2, il Dr. Held ha stimato non dannosa e quindi accettabile la surriferita formula
generale.Ho fatto notare da mia parte confidenzialmente al Sig. Ministro Presidente che anche tale dizione, a mio avviso personale, poteva presentare difficoltà teoriche, poiché restringeva la potestà legislativa della Chiesa entro i limiti della legge comune dello Stato. Dopo qualche discussione (nella quale io ho proposto, ma invano, la redazione2: "Le disposizioni <(>di questo paragrafo<)>3 valgono, senza pregiudizio della competenza dello Stato nella sfera sua propria") il Dr. Held mi ha detto che sarebbe disposto eventualmente a tentare di far accettare quest'altra formula: "Le disposizioni (di questo paragrafo) valgono senza pregiudizio della competenza dello Stato".
"Sull'Articolo 5 §§ 1 e 2:
"Alla libertà di coscienza e di associazione dei maestri (e delle maestre) nelle scuole confessionali non sono posti altri limiti, che quelli cui sono sottomessi per i loro doveri di ufficio e di stato".
Il Dr. Held mi ha spiegato che per doveri di ufficio (Amtspflichten) si intendono quelli indicati nell'art. 5 § 1 del Concordato, e per doveri di stato (Standespflichten) quelli generali incombenti ad ogni maestro. In vista di ciò, sembrami che questo punto potrebbe essere tollerabile.
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"La nomina di nuovi maestri (e maestre) è condizionata alla esistenza dei requisiti delle citate disposizioni concordatarie."
Anche questo punto non parmi presentare per sé difficoltà, essendo anzi una conferma dell'articolo 5 §§ 1 e 2 del Concordato.
"La dichiarazione di non impartire l'istruzione religiosa per sé sola non è in ogni caso una sufficiente prova che il maestro (o la maestra) non soddisfa più alle citate disposizioni concordatarie."
È da ricordare come, dopoché l'articolo 149 capov. 2 della Costituzione del Reich rimise alla dichiarazione di volontà del maestro l'impartire l'istruzione religiosa, in Baviera – a quanto hanno riferito i giornali – su un numero complessivo di 20362 maestri e maestre (di cui 6038 protestanti) 943 (di cui 33 protestanti) fecero uso di tale diritto di non dar più la detta istruzione. Ora essi sarebbero ridotti, come mi ha detto il Ministro Presidente, a circa 700.
La surriferita formula non sarebbe tuttavia, se non erro, inaccettabile. Infatti nel Memoriale dell'Episcopato germanico del 20 Novembre 1920 (da me già a suo tempo trasmesso col rispettoso Rapporto N. 18718) si legge: "Se un insegnante nelle scuole cattoliche rifiuti per ostilità di principio contro la religione cattolica (aus grundsätzlicher Gegnerschaft gegen
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die katholische Religion) di impartire l'istruzione religiosa, …… deve essere,
dietro reclamo della Chiesa o degli aventi diritto all'educazione, rimosso dalla scuola
confessionale". Il Memoriale stesso ammette dunque implicitamente che vi possono essere
altri motivi all'infuori della anzidetta ostilità di principio, per es. ragioni di salute,
di occupazioni, ecc., le quali inducano il maestro a non impartire quella istruzione, senza
che per ciò solo debba esigersi la sua rimozione dalla scuola confessionale. Del resto, i
sacerdoti sono per sé i maestri nati di religione; gl'insegnanti laici non sono chiamati a
supplirli, se non in quanto il numero degli ecclesiastici non sia all'uopo
sufficiente."Sull'Articolo 8 § 1:
L'ispezione dello Stato sulla scuola rimane conservata; non è questione di un ristabilimento dell'antica ispezione scolastica degli ecclesiastici (geistliche Schulaufsicht). Resta fermo il § 28 della legge sulla ispezione scolastica (Schulaufsichtsgesetz) del 1° Agosto 1922; le sue disposizioni vengono corrispondentemente applicate alla istruzione religiosa negli altri istituti scolastici".
È risaputo che in Baviera prima della rivoluzione i parroci esercitavano la cosiddetta geistliche Schulaufsicht,
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vale a dire che essi, oltre alla
vigilanza sulle cose riguardanti la fede ed i costumi a norma dell'articolo V capov. ultimo dell'antico Concordato del 1817, erano anche
ispettori dello Stato per le scuole, il che, a dire il vero, non sempre è riuscito di
vantaggio per la Chiesa, giacché in molti casi ha suscitato l'ostilità dei maestri contro i
parroci. Caduta la Monarchia, il socialista ed antireligioso Ministro del Culto Giovanni Hoffmann con ordinanza del 16 Dicembre
1918 soppresse intieramente la geistliche Schulaufsicht nelle scuole
elementari. L'Episcopato bavarese nel Memoriale del 25 Maggio
1919 così si espresse al riguardo: "La profonda ingiustizia dell'atto di
violenza, con cui il Governo provvisorio eliminò la geistliche Schulaufsicht consiste
in ciò che esso, senza alcuna intesa colle Autorità ecclesiastiche, non solo tolse alla
Chiesa la direzione tecnica e metodica di tutto l'insegnamento, ma Le sottrasse anche il
diritto di sorveglianza sulla educazione religioso-morale, conferitole da Cristo ed
intimamente legato alla sua missione. Il Clero ha per un secolo esercitato la ispezione
anche sulla tecnica e sul metodo dell'insegnamento, rendendosi così grandemente benemerito
della istruzione popolare; tuttavia questa parte della geistliche Schulaufsicht non
rientra per sé nel compito della Chiesa e può quindi essere ad Essa di nuovo ritirata. Ma
giammai la Chiesa non può rinunziare al diritto, datole da Dio e quindi inviolabile, di
coispezione sullo spirito 105r
interno della scuola. Caduta la
geistliche Schulaufsicht nella ampiezza avuta in passato, tanto più energicamente
deve esigersi un riconoscimento legale dell'anzidetto diritto di coispezione sulla
educazione nelle scuole". Non sembra quindi che presenti difficoltà la dichiarazione che non
si intende di ristabilire l'antica geistliche Schulaufsicht.Quanto al § 28 della legge del 1° Agosto 1922 (Allegato II), esso, tradotto in italiano, suona come appresso:
"I. – La ispezione dello Stato sulla istruzione religiosa nelle scuole elementari è limitata alla sorveglianza dell'ordine scolastico esterno, della disciplina scolastica e della frequenza della scuola. La determinazione del contenuto e del metodo d'insegnamento per l'istruzione religiosa è cosa delle competenti Autorità delle società religiose. Le società religiose possono mediante loro delegati far visitare l'istruzione religiosa della loro confessione nelle scuole elementari ed accertarsi in tal guisa dello stato delle cognizioni nella dottrina della religione e della educazione religioso-morale degli scolari appartenenti alla propria confessione.
II. – Le società religiose ed i loro rappresentanti non hanno di fronte ai maestri delle scuole elementari, i quali cooperano nell'impartire l'istruzione religiosa, poteri disciplinari. Tuttavia i delegati delle società religiose possono mettersi d'accordo coi maestri, che impartiscono l'istruzione reli-
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giosa, per
eliminare i difetti osservati. È anche loro permesso di ricorrere alle Autorità ispettrici
scolastiche, quando abbiano da sollevare lamenti"."Sull'Articolo 8 § 2.
Alle Autorità superiori ecclesiastiche od ai loro delegati non sono concesse, nell'uso del diritto di eventuali reclami circa l'insegnamento nelle materie profane, facoltà disciplinari di fronte ai maestri. Nel caso di reclami spetta allo Stato la decisione rispondente alla situazione di fatto e di diritto a norma delle disposizioni dello Stato stesso".
Questo punto non sembra presentare eccessiva difficoltà quanto alla sostanza, giacché esso corrisponde alle condizioni attualmente vigenti. Le Autorità ecclesiastiche non hanno infatti ora poteri disciplinari sui maestri, non sono cioè esse le Autorità ispettrici scolastiche, né possono direttamente infliggere pene al personale insegnante. Esse hanno bensì il diritto di reclamo contro inconvenienti nella vita religiosa o morale degli studenti cattolici ecc., ma la decisione circa tali ricorsi spetta allo Stato. – In una prima redazione del punto in discorso si diceva: "… spetta esclusivamente allo Stato …."; ho potuto tuttavia ottenere che la parola
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"esclusivamente" fosse soppressa.
"Sull'Articolo 10
L'obbligo dello Stato bavarese di dotare la Chiesa cattolica con beni e fondi stabili in base all'articolo IV dell'antico Concordato rimane fermo, è garantito dall'articolo 138 della Costituzione del Reich(1)e dal § 18 della Costituzione bavarese(2)come pure è protetto contro mutamenti unila-
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terali da parte dello Stato bavarese.Per il caso di un eventuale adempimento della dotazione reale, i valori patrimoniali saranno scelti d'intesa col Landtag."
Il primo capoverso è una conferma del diritto della Chiesa cattolica di avere una dotazione in bonis fundisque stabilibus. Nel secondo si stabilisce che, nel caso di eventuale adempimento di tale dotazione, la scelta dei singoli Vermögenswerte o valori patrimoniali (= fondi stabili ovvero anche diritti ipotecari) non possa esser compiuta dal solo Governo, ma si richieda altresì l'intesa del Landtag, come si verificò già nell'accomodamento colla antica Casa reale di Baviera. Ciò potrà rendere naturalmente l'accordo più difficile; ma, poiché il principio di detta dotazione rimane intatto, e, d'altronde, trattasi di un obbligo dello Stato, la cui esecuzione difficilmente potrebbe ottenersi in un tempo prossimo, parmi subordinatamente anche questo punto tollerabile. Forse potrebbe chiedersi che nel capoverso secondo venisse soppressa la parola "eventuale".
Il Dr. Hilpert ha dichiarato di accettare personalmente le sopra riferite dichiarazioni come soddisfacenti, ed ha aggiunto di sperare che lo stesso sarà anche degli altri membri
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della sua frazione.Poiché la discussione nelle Commissione del Landtag ricomincerà Mercoledì 7 del prossimo mese di Gennaio, e dovendo essere tutto pronto per quel giorno, supplico l'Eminenza Vostra a volersi degnare di farmi conoscere colla massima sollecitudine la mente della S. Sede, da cui si può dire che dipende ora la sorte definitiva del Concordato.
30 Dicembre – All'ultimo momento mi giunge la lettera ufficiale del Sig. Ministro Presidente N. 33418 in data di oggi, che mi do premura di trasmettere egualmente in copia qui compiegata (Allegato III) e colla quale mi viene comunicato il testo delle anzidette progettate autentiche dichiarazioni, con preghiera di prenderne notizia (zur geneigten Kenntnisnahme). Ciò conferma che il Governo non chiede la positiva accettazione della S. Sede, ma soltanto che Questa non contraddica.
Prima di chiudere questo rispettoso Rapporto, sono costretto a molestare ancora una volta l'Eminenza Vostra circa la questione delle parrocchie di patronato dello Stato. Ripetutamente nel corso delle trattative, come è ben noto a Vostra Eminenza, ho chiesto al Governo in nome della S. Sede (cfr. Dispaccio N. 17738 del 16 Maggio 1923) di dichiarare che colla frase "nella forma sin qui usata" (art. 14 § 3) si intendeva la
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presentazione di una terna da parte del
Vescovo. Il Governo ha ammesso bensì che doveva continuare l'uso di detta terna, ma si è
sempre rifiutato a riconoscersi legato alla medesima, asserendo che ciò avrebbe messo lo
Stato in una situazione inferiore a quella dei patroni privati, per i quali è rimasto libero
il diritto di presentazione, limitato soltanto dalle generali prescrizioni del diritto
canonico (cfr. Rapporto N. 28240 del 4 Agosto 1923).
Nell'ultimo Memorandum da me trasmesso col rispettoso Rapporto N. 28941 del 7 Novembre 1923 il Governo
bavarese confermava il suo punto di vista nei seguenti termini: "Nell'ultimo
periodo dell'art. 14 § 3 la S. Sede desidera parimenti che per maggior
chiarezza venga sostituita con altra la dizione 'in forma usitata'. Nel secolo
passato la prassi era che i concorrenti ad una parrocchia cosiddetta di Stato presentassero
le loro istanze al Governo del distretto, il quale alla sua volta partecipava alla Curia
diocesana i nomi di tutti i concorrenti, affinché questa desse il suo parere sotto forma
della proposta di una terna; il Governo procedeva alla nomina, senza essere vincolato a
detta terna, sebbene di regola la scelta si facesse in base alla medesima. Solo in casi rari
e per forti ragioni il Governo si discostò nella scelta dalla terna dell'Autorità
ecclesiastica. Tale modo deve essere osservato anche in avvenire, colla sola differenza che
in luogo della nomina governativa subentra la presentazione di un candidato degno ed
ido-108r
neo. Se alla S. Sede fanno difficoltà le parole
'in forma usitata', esse possono venir soppresse. Ne seguirà che allora l'esercizio del
diritto di patronato o di presentazione dello Stato si conformerà al gius comune del Codice
di diritto canonico". – La S. Sede, di fronte alla impossibilità di indurre il Governo
a dichiararsi vincolato nella presentazione ai benefici dalla terna
della rispettiva Curia vescovile, e ritenendo che, malgrado tale affermazione teorica,
avrebbe potuto esser praticamente sufficiente la fissazione della consuetudine, secondo cui
il Ministero era stato anzi sino ad allora solito, salvo rare eccezioni, di scegliere il
primo dei tre candidati proposti, si indusse infine ad accettare il testo governativo (cfr.
Dispaccio N. 25122 del 16 Dicembre 1923).Dopoché, tuttavia, sono state pubblicate le Convenzioni coi protestanti, nelle quali manca una disposizione corrispondente al periodo secondo del § 3 art. 14 del Concordato, non indugiai da mia parte di far rilevare a questo Sig. Ministro del Culto simile "imparità" a danno della Chiesa cattolica, ed egli mi si dimostrò non contrario a studiare di nuovo anche questo punto, come ebbi a riferire nel mio succitato Rapporto N. 31690 del 3 corrente, nel quale imploravo in pari tempo le venerate istruzioni dell'Eminenza Vostra.
Intanto però nei giorni scorsi questo Emo Sig. Cardinale mi denunziava a voce e per iscritto (cfr. Allegato IV),
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il caso della parrocchia di Niederroth, per
la quale il Ministero del Culto, lasciando da parte la terna da lui presentata, ha nominato
(dandone altresì pubblica notizia nella parte ufficiale della Bayerische Staatszeitung) un altro concorrente (il Sac. Bauer), che lo stesso
Eminentissimo aveva espressamente escluso nella seduta della Curia arcivescovile, in cui
questo argomento era stato trattato, perché esso aveva già tre volte rifiutato di accettare
parrocchie e quindi, secondo l'uso qui vigente, per un certo tempo non veniva più preso in
considerazione. Il Cardinale v. Faulhaber ha affermato essere, nei suoi tredici anni di
Episcopato, questa la prima volta che il Governo non ha scelto nessuno dei tre ecclesiastici
inclusi nella terna, ed ha perciò dichiarato per iscritto ed a voce, in un colloquio di ben
due ore avuto col Consigliere ministeriale Sig. Goldenberger, che un tal modo di procedere è
contrario all'articolo 137 della Costituzione del Reich ed è intollerabile dal
momento che i protestanti non sono tenuti a presentare alcuna lista, e che una
dichiarazione, con cui il Governo si impegnasse ad attenersi alla terna del Vescovo, non
muterebbe, come crede il Sig. Goldenberger, l'attuale stato di diritto, ma, prescindendo da
eccezioni del tutto isolate, riconoscerebbe invece la prassi vigente. "Noi consideriamo come
un grave sacrificio della libertà ecclesiastica (conclude il sullodato Eminentissimo nella
lettera qui unita) che dobbiamo proporre più di un
candida-109r
to e che il Governo non sempre scelga quello
nominato primo loco; non potremmo però tollerare che il Governo prenda un concorrente
al di fuori della lista, né che il Vescovo debba sempre manifestare perché egli non ha messo
nella lista medesima questo o quel candidato. Le eccezioni, come il presente caso del Sac.
Bauer, sono sotto l'attuale Ministero estremamente rare; potrebbero tuttavia venire al
potere persone meno ben disposte verso la Chiesa ed il Concordato dovrebbe offrire un mezzo
di difesa anche per simili eventualità. Il caso Bauer è liquidato, perché il Governo ritira
la sua nomina; si tratta però di una dichiarazione di principio, e sebbene il Concordato non
debba naufragare per questo punto, mi sono tuttavia ritenuto obbligato di render noto a
Vostra Eccellenza il mio colloquio di oggi (col Sig. Goldenberger)". In seguito a tale comunicazione di questo Emo Arcivescovo, e sebbene non mi fossero ancora pervenute le istruzioni implorate nel più volte menzionato Rapporto N. 31690, ho creduto mio dovere, in occasione della suddetta Conferenza del 23 corrente nel Ministero degli Esteri, di toccare espressamente anche questo argomento, appoggiandomi – contro il Sig. Goldenberger, il quale naturalmente ha subito ricordato il surriferito punto di vista del Governo circa
109v
il senso della frase "in forma usitata" –, tra l'altro,
anche sul fatto nuovo della predetta "imparità", già esistente bensì di fatto dopo la
rivoluzione, ma ora giuridicamente sancita nelle recenti Convenzioni coi protestanti.
Dall'insieme della non breve disputa, che ne seguì, e nella quale confesso che non trovai
appoggio in nessuno dei presenti, ho dovuto convincermi come, a meno che non si voglia
esercitare su questo punto una energica pressione, il massimo, che si possa ottenere dal
Governo, è che esso si impegni, nei rari casi in cui credesse di non poter prendere alcuno
dei tre ecclesiastici inclusi nella terna, a ritornarla, colla indicazione dei motivi del
rifiuto, al Vescovo, affinché questo presenti nuovi candidati od anche un solo, qualora non
ve ne siano più idonei. Il Sig. Cardinale Faulhaber ritiene tuttavia che per la presente
questione non dovrebbe ritardarsi la definitiva decisione e ratifica del Concordato. Non
sembra, del resto, esatto quanto il Sig. Ministro del Culto mi disse (Rapporto
N. 31690) circa il carattere obbligatorio delle prestazioni dello Stato per tutte le
parrocchie protestanti.Chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
(1)↑In una risoluzione votata il 10 corrente da una
Assemblea straordinaria della suddetta "Lega evangelica" in
Norimberga si diceva che l'attuale Concordato "è un peggioramento ed una perpetuazione
dell'antico Concordato, il quale, nonostante il suo dubbio
valore giuridico, ha avuto per conseguenza, durante lunghi anni, gravi oppressioni degli
Evangelici in Baviera", "dà alla Chiesa romana una lettera di franchigia per la
controriforma, da essere al presente condotta su tutta la linea, e per la sistematica,
grande lotta contro il protestantismo tedesco", "rappresenta una capitolazione dello
Stato di fronte alla Chiesa", ecc.
(1)↑Nel N. 3 di detta risoluzione della "Lega evangelica" si legge: "Il
Concordato rappresenta una capitolazione dello Stato di fronte alla Chiesa, poiché,
contrariamente alla situazione attuale, le concede, nell'ambito della competenza che
essa stessa determina ed è quindi di fatto sconfinata, un illimitato potere legislativo
sui suoi membri. Con ciò viene preparata per la Baviera e per tutta la Germania la
formazione di uno Stato cattolico nello Stato e creato un irriducibile contrasto fra i
connazionali evangelici e cattolici".
(1)↑"Le prestazioni dello Stato alla Chiesa, fondate su legge,
convenzione o particolari titoli giuridici, saranno svincolate in via legislativa dai
singoli Stati, su basi che verranno fissate con legge del Reich. – La proprietà e
gli altri diritti delle società ed unioni religiose sui loro istituti, fondazioni ed
altri beni, destinati a scopi di culto, di istruzione e di beneficenza, sono
garantiti".
(2)↑"…. Le società religiose, le comunità religiose o le
associazioni ecclesiastiche già esistenti, come pure i loro stabilimenti, fondazioni od
altre istituzioni, conservano la capacità giuridica, come l'avevano finora. Le nuove
possono acquistarla a norma del diritto vigente. Le loro proprietà e gli altri loro
diritti, come pure il loro carattere confessionale sono garantiti… –. Sino allo svincolo
previsto dall'art. 138 della Costituzione del Reich, rimangano conservate le
prestazioni dello Stato alle società religiose, fondate su legge, convenzione o speciale
titolo giuridico…".
1↑Hds. korrigiert, vermutlich von
Pacelli.
2↑Hds. unterstrichen, vermutlich vom Empfänger.
3↑Hds. eingefügt, vermutlich von
Pacelli.