Document no. 3121
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro
Berlin, 28 March 1928

Summary
Pacelli berichtet ausführlich über die schwierige Frage der Dotation der katholischen Kirche und der Staatsleistungen in Preußen, die er im Rahmen der Konkordatsverhandlungen mit Preußen diskutiert. Die Rechtstitel, auf deren Basis Preußen die Dotation der katholischen Kirche vornimmt, sind zum einen die Säkularisation und zum anderen die Zirkumskriptionsbullen. Der Reichsdeputationshauptschluss von 1803 gab den weltlichen Fürsten des Deutschen Reichs die Möglichkeit, Kirchengüter zu säkularisieren. Er stellt aus Sicht katholischer Autoren eine offensichtliche Ungerechtigkeit dar. Selbst nach Meinung protestantischer Autoren enthält er aber auch Bestimmungen, mit denen die Rechte der katholischen Kirche verteidigt werden können. Der Reichsdeputationshauptschluss unterscheidet zwei Klassen von Kirchenvermögen. Zum einen handelt es sich um den in den Paragraphen 1-34 aufgeführten kirchlichen Besitz, der als Entschädigung für die linksrheinischen Gebiete nach dem Frieden von Lunéville 1801 zweifellos säkularisiert wurde. Zum anderen handelt es sich um das kirchliche Vermögen, das laut Paragraph 35 zur freien Verfügung der weltlichen Fürsten belassen wurde. Zwar musste Preußen durch die Friedensschlüsse von Basel 1795 und Lunéville große Territorien an Frankreich abtreten, erhielt diese aber durch den Wiener Kongress 1815 mit Ausnahme des Bistums Hildesheim als Entschädigungsgüter zurück. Zusätzlich kamen die Bistümer Köln und Trier hinzu. Pacelli weist den Einwand zurück, Preußen habe durch die in der Zwischenzeit durchgeführte Säkularisation keinen finanziellen Vorteil erhalten. Preußen machte darüber hinaus von der Möglichkeit, frei verfügbaren kirchlichen Besitz zu säkularisieren, sowohl vor als auch nach 1815 ausgiebig Gebrauch. Der Wert des säkularisierten Vermögens wird auf mindestens eine Milliarde Mark geschätzt. Nach Paragraph 35 des Reichsdeputationshauptschlusses muss der preußische Staat die feste und dauernde Dotation der Domkirchen bis zum Abschluss einer Konvention mit dem Heiligen Stuhl garantieren. 1821 wurde die Bulle De salute animarum für die altpreußischen Provinzen geschlossen, wobei infolge des Versailler Vertrags von 1919 das Gebiet der Diözese Gnesen und Posen mit Ausnahme der Apostolischen Administraturen von Schneidemühl und von Pomesanien Polen einverleibt wurde. Für die neupreußischen Gebiete wurden 1821 die Bulle Provida solersque für die Diözesen Fulda und Limburg und 1824 die Bulle Impensa Romanorum Pontificium für die Diözesen Hildesheim und Osnabrück geschlossen. Pacelli gibt einen Abriss der einschlägigen Ereignisse rund um den Wiener Kongress und beschreibt den Wert und die Natur der darin geregelten Dotation und die Art und Weise, wie sie ausgeführt wurden. Während der Heilige Stuhl ein umfangreiches Konkordat aushandeln wollte, wollte die preußische Regierung ausschließlich über die Zirkumskription der Diözesen, die Wahl der Bischöfe, die Errichtung der Domkapitel, Priesterseminare und anderer Diözesaninstitute sowie über die jeweilige Dotation verhandeln. Nach zähen Verhandlungen wurde die Dotation in Abschnitt 42 der Bulle Da salute animarum geregelt, den Pacelli zitiert. Ähnliche Regelungen bezüglich der Dotation finden sich auch in Artikel 4 der Bulle Provida solersque, den der Nuntius ebenfalls zitiert. Die in der Bulle De salute animarum enthaltene Verpflichtung zur königlichen Dotation erfüllte Preußen trotz des wiederholten Drängens der kirchlichen Autoritäten und der katholischen Parlamentarier nie. Die Bulle regelt, dass das Stiftungsvermögen für alle Bedürfnisse der Diözesen ausreichen und dass es auch stabil sein, also für den zukünftigen Finanzbedarf der Kirche ausreichen muss (congrua et firma). Deshalb wies der Heilige Stuhl die von der preußischen Regierung bis heute hartnäckig vertretene Theorie zurück, dass es sich dabei um eine geschlossene Dotation mit einer fixen Summe handelt. Pacelli zitiert aus einer einschlägigen Denkschrift des Staatssekretariats an den außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister Preußens beim Heiligen Stuhl von Rotenhan aus dem Jahr 1903.
Der Nuntius berichtet von drei Konferenzen, die im Juni 1927 zu diesem Thema in der Nuntiatur stattfanden und an denen von preußischer Seite der Ministerialdirektor im Kultusministerium Trendelenburg, der Breslauer Juraprofessor Heyer und der Ministerialrat im Finanzministerium Du Mesnil und von kirchlicher Seite neben Pacelli sein Vertrauter Kass und der Paderborner Domkapitular und Landtagsabgeordnete Linneborn teilnahmen. Pacelli erinnert an seinen Bericht vom 10. April 1926 und an die entsprechende Weisung vom 1. Mai des gleichen Jahres. Die preußische Regierung forderte von Beginn an einen definitiven Verzicht des Heiligen Stuhls auf die Dotation in Form von Grundbesitz und argumentierte damit, dass das Konkordat ansonsten kaum die Zustimmung des Parlaments erlangen würde. Pacelli wies dies weisungsgemäß zurück und forderte nicht die sofortige Umsetzung, sondern die Bestätigung der grundsätzlichen Dauerhaftigkeit dieser staatlichen Verpflichtung im Konkordat. Du Mesnil erwiderte, dass die Dotation in Form von Grundbesitz ein wirtschaftlicher Anachronismus und der Regierungsvorschlag effektiver sei, da er etwa vor den Folgen einer möglichen Abwertung der Währung durch eine Inflation schütze. Er schlug vor, dass die Dotation im Konkordat neu festgelegt und der Grundsatz aufgestellt wird, dass sie entsprechend der Erhöhung der Gehälter der Arbeitnehmer und der Lebenshaltungskosten automatisch an die jeweils herrschenden wirtschaftlichen Verhältnisse angepasst wird. Damit gebe die Regierung die Maxime der geschlossenen Dotation auf, weshalb sie im Gegenzug erwarte, dass der Heilige Stuhl die Forderung nach der königlichen Dotation aufgebe, die wie ein Damoklesschwert über dem Staat hänge. Pacelli wies darauf hin, dass dieser Vorschlag zwar einen Fortschritt darstelle, dass der Heilige Stuhl die Theorie der geschlossenen Dotation jedoch nie anerkannt habe. Darüber hinaus machte er darauf aufmerksam, dass der Heilige Stuhl neben der Stabilität stets darauf geachtet habe, dass die Geistlichen nicht zu Angestellten des Staats würden, was im gegenwärtigen parlamentarischen System noch bedeutsamer sei. Die vorgeschlagene Regelung enthalte keine Möglichkeit, die Zahlung der Gehälter in Zukunft durch eine echte Dotation zu ersetzen, sollte der Heilige Stuhl dies verlangen. Der Nuntius bat die staatlichen Vertreter darum, zu prüfen, wie eine solche legitime Forderung des Heiligen Stuhls zumindest grundsätzlich und für eine ferne Zukunft umgesetzt werden könnte. Kaas fügte hinzu, dass Klerus und Laien in Preußen nicht verstehen würden, würde der Heilige Stuhl auf das Recht der königlichen Dotation verzichten. Die staatlichen Vertreter schlugen am 25. Juni eine Formulierung vor, deren Wortlaut der Nuntius auf Deutsch und auf Italienisch wiedergibt. Dabei handelt es sich um einen Kompromiss, nach dem die alten Rechte wieder aufleben würden im Fall, dass die Regelungen entweder durch Ablösung der Staatsleistungen nach Artikel 138 der Weimarer Reichsverfassung oder aus einem anderen Rechtsgrund wegfallen sollten. Pacelli wies darauf hin, dass diese Fälle nur von geringer praktischer Bedeutung seien, da er es für sehr unwahrscheinlich hält, dass sie eintreten - außer im Fall eines offenen Konflikts zwischen Preußen und dem Heiligen Stuhl. Allerdings sei es weiterhin wie im Kulturkampf geschehen möglich, gegen die Vereinbarung über finanzielle Zuwendungen für Einzelpersonen zu verstoßen, was in den Vorschlag hätte aufgenommen werden müssen. Die staatlichen Vertreter hielten dagegen, dass ein Aufflammen des Kulturkampfs nicht zu befürchten sei und auch Linneborn verteidigte den Regierungsvorschlag. Pacelli wies seinerseits darauf hin, dass der Heilige Stuhl bei den Verhandlungen um die Zirkumskriptionsbullen der kirchlichen Unabhängigkeit die größtmögliche Bedeutung beigemessen habe und dass er einem Verzicht auf die königliche Dotation auch jetzt nicht zustimmen könne. Die Diskussion wurde erst wieder in drei Sitzungen im Dezember aufgenommen, in denen die staatlichen Vertreter vorschlugen, das Wort "Rechtsgrund" durch das allgemeinere Wort "Grund" zu ersetzen. Außerdem schlugen sie im beiliegenden Entwurf die einzelnen Posten für die Dotation der Diözesen Preußens vor, ohne jedoch Angaben über deren Höhe zu machen. Sie begründeten das damit, dass die Reform der Beamtenbesoldung noch nicht durchgeführt sei, dass parallel zu den Gesprächen mit dem Heiligen Stuhl auch Verhandlungen mit den Vertretern der protestantischen Konfession geführt würden, die sich auch auf die laufenden Gespräche auswirken würden, und dass die Regierung keine konkreten Vorschläge vorlegen könne, solange sie die Entscheidung des Heiligen Stuhls zu den Punkten noch nicht kenne, die sie am meisten interessiert. Pacelli bezeichnet diese Argumentation als schwache Ausrede, denn in Wahrheit weigerte sich der liberale Finanzminister Höpker-Aschoff, der ein unerbittlicher Gegner des Konkordats ist, entsprechende Summen für die Dotation anzugeben. Pacelli erklärte, dass es unmöglich sei, ohne konkrete Zahlen ernsthaft weiter zu verhandeln. Außerdem legte er weisungsgemäß dar, dass sich der Heilige Stuhl erst dann endgültig zu einzelnen Punkten des Konkordats äußern könne, wenn ein vollständiger Entwurf desselben vorliege. Obschon damit eine fruchtbare Diskussion unmöglich war, wurden einige besonders wichtige Punkte wie die Seminare, die Kirchensteuer und die Zulagen für die Pfarrer zumindest im Grundsatz besprochen.
In den Zirkumskriptionsbullen wird die staatliche Verpflichtung deutlich benannt, für die finanzielle Ausstattung der diözesanen Institute oder Seminare zu sorgen, die der Ausbildung des Klerus dienen. Der Nuntius zitiert die entsprechenden Artikel der unterschiedlichen Bullen. Außerdem erinnert er an seinen einschlägigen Bericht vom 26. Januar 1928 über die Katholisch-Theologische Fakultät in Tübingen, an eine Darlegung des Heiligen Stuhls zur Erklärung der protestantischen Fürsten aus dem Jahr 1819 sowie an die nachfolgende Note des damaligen Kardinalstaatssekretärs Consalvi. Im Gegensatz zur preußischen Regierung, die das Seminar auf das letzte praktische Jahr und damit das Priesterseminar beschränken möchte, erklärte der Heilige Stuhl mehrfach die Position des Konzils von Trient als verbindlich, zuletzt im CIC/1917, can. 1354. Der Nuntius zitiert aus den entsprechenden Artikeln der Zirkumskriptionsbullen. Dabei macht er auf einen Fehler in der Bulle Provida solersque aufmerksam, die behauptet, dass es unter anderem in der Diözese Limburg ein Seminar gemäß den Vorschriften des Trienter Konzils gab, was laut Pacelli nicht der historischen Wahrheit entspricht. Ohne Akteneinsicht kann er sich nicht erklären, wie dieser Fehler zustande kam. Er geht davon aus, dass dies an Fehlinformationen des damaligen Titularbischofs Kessler liegt, der die Bulle ausführte und der für seine Unterwürfigkeit gegenüber den staatlichen Behörden bekannt war. Im Ausführungsdekret scheinen die Bestimmungen des Trienter Konzils allein durch das praktische Seminar erfüllt zu sein, was nicht ohne Folgen blieb, wenn etwa der württembergische Staatsrat Schmidlin 1821 die Vorschriften des Trienter Konzils als von rein historischem Interesse bezeichnete. Pacelli fügt hinzu, dass die Summen, zu denen die Regierungen verpflichtet wurden, auch nicht für mehr als für das einjährige Priesterseminar ausreichen. Die Bullen wurden in dieser Version akzeptiert und ratifiziert. Die preußischen Bischöfe forderten 1851 und 1853 energisch die Verpflichtung des Staats ein, tridentinische Seminare zu gründen und zu finanzieren. Die preußischen Regierungen setzten sich hingegen mit allen Mitteln dafür ein, dass die Kleriker ihre wissenschaftliche Ausbildung an den Universitäten erhielten, wo sie ihren Einfluss geltend machen können. Dies geschieht bekanntlich in den Diözesen Köln, Münster, Breslau und Ermland. Die Theologiestudenten sind in Internaten untergebracht, die unabhängig vom Priesterseminar sind. In Paderborn wurde die alte Universität unterdrückt und nach fünfzigjährigen Verhandlungen eine bischöfliche Akademie errichtet. In Fulda und Trier gibt es das Tridentinische Seminar für das gesamte philosophisch-theologische Studium. In Hildesheim und Osnabrück hingegen gibt es nur das Priesterseminar für das letzte praktische Jahr, weshalb die Studenten gezwungen sind, außerhalb zu studieren. Gleiches gilt für Limburg, dessen Theologiestudenten bisher im Fuldaer Priesterseminar waren. Zukünftig werden sie an der bischöflichen Jesuitenhochschule in St. Georgen studieren. Derzeit zahlt die Regierung die Gehälter der Professoren der Katholisch-Theologischen Fakultäten in Bonn, Breslau und Münster sowie der Akademie in Braunsberg, die als Staatsbeamte gelten. Sie möchte die Staatsleistungen auf das praktische Priesterseminar beschränken, und auch diese sehr restriktiv handhaben. Die eingeschränkte Auslegung des Begriffs Seminar, über die sich die Bischöfe uneinig waren, wurde auch von den anderen deutschen Staaten inklusive Bayern übernommen, weshalb es Pacelli einige Mühe kostete, die richtige Auffassung im Konkordat mit Bayern durchzusetzen. Zwar anerkannten die preußischen Vertreter in den geschilderten Verhandlungen auf theoretischer Ebene die Berechtigung seiner Argumentation. Pacelli bezeichnet es allerdings als völlig offen, ob die Regierung entsprechende finanzielle Verpflichtungen übernehmen wird.
in den Diskussionen mit den staatlichen Vertretern wurde auch die Frage diskutiert, ob und in welchem Umfang Kirchensteuern in die Einnahmen der Diözesen miteinberechnet werden sollen. Es gibt sowohl die Kathedral- als auch die Diözesansteuer. Die Pfarrer erheben für seelsorgliche Handlungen die Kathedralsteuer und führen sie über die Dekane an die bischöflichen Ordinariate ab. Die 1825 erfolgte Einführung stellte einen offenen Verstoß gegen die Zirkumskriptionsbullen dar, da der Staat damit einen Teil seiner finanziellen Verpflichtungen auf die Katholiken übertrug. Pacelli zitiert aus einem vergeblichen Protest des Breslauer Fürstbischofs Schimonsky sowie aus einem Bericht des Ermländer Bischofs Prinz von Hohenzollern-Hechingen, der die Steuer letztlich akzeptierte, weil dadurch für die Erhaltung der Domkirchen die bestmögliche Vorsorge getroffen wurde. Preußen stimmte im Jahr 1906 auf Druck des preußischen Episkopats, der Domkapitel, der katholischen Parlamentarier und des Heiligen Stuhls selbst zu, die finanziellen Leistungen an die Kirche zu erhöhen. Diese waren nicht mehr ausreichend, um die Ausgaben für die Diözesanverwaltung, den Bau der Domkirchen sowie für die bischöflichen Seminare und theologischen Lehranstalten zu decken. Die Regierung forderte, dass die Diözesen ihrerseits einen Beitrag dazu leisten sollten, indem eine Diözesansteuer eingeführt wurde. Die Bischöfe stimmten notgedrungen zu, so dass das entsprechende Gesetz erlassen wurde. Der damalige Breslauer Fürstbischof Kardinal Kopp informierte den Heiligen Stuhl darüber. Nun leitete der amtierende Breslauer Fürstbischof Kardinal Bertram ein Postulat des erzbischöflichen Kölner Ordinariats vom August 1927 weiter, das fordert, dass die preußische Regierung endlich ihren Verpflichtungen aus den Zirkumskriptionsbullen im vollen Umfang nachkommt und die katholische Bevölkerung nicht durch die Diözesansteuer stärker belastet wird. Bertram fügte hinzu, dass die Fuldaer Bischofskonferenz die Auffassung vertrat, dass eine so bedeutsame Erhöhung der Staatsleistungen, wie sie im Falle der Abschaffung der Diözesansteuer notwendig wäre, nicht zu erwarten sei. Pacelli brachte diese Argumentation in die Verhandlungen mit den Regierungsvertretern ein, die der Abschaffung der Kathedralsteuer zustimmten. Trendelenburg erinnerte allerdings daran, dass Kardinal Kopp anlässlich der Einführung der Diözesansteuer im Herrenhaus die Dankbarkeit des preußischen Episkopats für das Wohlwollen des Staats zum Ausdruck gebracht hatte. Pacelli erwiderte, dass eine solche Aussage den Heiligen Stuhl nicht binden könne, da nur er und nicht Kopp für die Erfüllung oder Nichterfüllung der Zirkumskriptionsbullen zuständig sei, und dass die Bischöfe dieser Regelung nur notgedrungen zugestimmt hätten.
Der Nuntius weist darauf hin, dass die Zirkumskriptionsbullen im Gegensatz zum alten Konkordat mit Bayern von 1817 leider nicht über die Pfarreien sprechen, deren Güter nicht in die Säkularisation einbezogen wurden. In Preußen muss man zwischen solchen Pfarreien, die in Stiftungen, Abteien und säkularisierten Klöstern inkorporiert sind, und solchen, die nicht inkorporiert sind, unterscheiden. Die Dotation der inkorporierten Pfarreien ist Sache des Staats aufgrund des allgemeinen Grundsatzes der Rastatter und Regensburger Protokolle, der Paragrafen 36 und 37 des Reichsdeputationshauptschlusses und der Kabinettsorder Friedrich Wilhelms III. von 1834. Bei den nicht inkorporierten Pfarreien ist die Sache schwieriger. Preußen zahlt weiterhin erhebliche Summen als Beitrag zu den Pfarrgehältern, für die verschiedene Rechtsgrundlagen angeführt werden können. Mehrere anerkannte Autoren sind der Auffassung, dass sich aus Paragraf 35 des Reichsdeputationshauptschlusses ableiten lässt, dass der Staat nicht nur die Kosten für den Gottesdienst zu decken habe, sondern auch ganz allgemein für alle wesentlichen Bedürfnisse der Kirche aufkommen müsse. Andere Autoren hingegen vertreten die Position, dass sich daraus keine neuen Rechtspflichten des Staats zugunsten der Pfarreien ableiten lassen würden oder sie gehen sogar so weit, dass jegliche rechtliche Verpflichtung zurückgewiesen wird. Pacelli hält fest, dass das Recht der nicht inkorporierten Gemeinden höchst umstritten ist. Die öffentlich-rechtliche Verpflichtung des Staats, den Kirchengemeinden finanzielle Unterstützungen zu leisten, beruht auf dem Gesetz, das diese Leistungen festschreibt, sowie auf einem über hundert Jahre alten Gewohnheitsrecht. Es ist allerdings subsidiär und wird nur dann gewährt, wenn die Pfarrei nicht dazu in der Lage ist, selbst die Pfarrbesoldung zu bezahlen. Bezüglich dieser Leistungsunfähigkeit zeigt Pacelli die Unterschiede der Gesetzgebung von 1905 und 1926 auf. Aktuell müssen die Pfarrgemeinden in einem solchen Fall eine zusätzliche Steuer in Höhe von 5 Prozent der Einkommenssteuer erheben. Der Nuntius lenkt die Aufmerksamkeit auf die linksrheinischen Pfarreien. Während der Besetzung säkularisierte Frankreich dort das Kircheneigentum. Auf Basis des Konkordats mit Frankreich von 1801 wurden diese Pfarreien versorgt und diese Verpflichtung ging anschließend auf Preußen über. Die Regierung erkennt dies allerdings nur für solche Gemeinden an, die bereits unter preußischer Herrschaft existierten, aber nicht für solche, die in französischer Zeit gegründet wurden. Der Nuntius schlug den staatlichen Vertretern im Rahmen der Verhandlungen vor, die Zulage für die Pfarrer zu erhalten. Er verwies auf die entsprechenden Bestimmungen im Konkordat mit Bayern, in dem der Heilige Stuhl den staatlichen Forderungen bezüglich der Besetzung von kirchlichen Stellen und der Ernennung der Pfarrer nur mit ausdrücklichem Bezug auf die erfolgten Staatsleistungen zustimmte. Pacelli machte deutlich, dass er sich nicht vorstellen könne, dass der Heilige Stuhl vergleichbare Zugeständnisse machen würde ohne eine entsprechende Gegenleistung. Trendelenburg wies diese Auffassung zurück, da der Staat damit zugeben würde, dass er die entsprechende Bestimmung ausschließlich aus diesem Grund erhalte, wobei dies sich seiner Auffassung nach aus dem Charakter der katholischen Kirche als eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ergibt. Pacelli erwiderte seinerseits, dass dieser Charakter bereits in der Weimarer Reichsverfassung anerkannt ist, weshalb es sich dabei um kein neues Zugeständnis handelt. Abschließend stellt Pacelli fest, dass sich in der Frage der Dotation seitdem keine Fortschritte ergeben haben. Er befragte Kaas, Linneborn und den Zentrumsabgeordneten Lauscher bezüglich der kirchenfeindlichen Haltung von Finanzminister Höpker-Aschoff. Sie rieten, die nächsten Wahlen und die Bildung eines neuen Kabinetts abzuwarten. Die Zentrumspartei könnte dann versuchen zu erreichen, dass Höpker-Aschoff den Ministerposten räumen muss. Der Nuntius gibt der Hoffnung Ausdruck, dass die Verhandlungen dann zielführender wieder aufgenommen werden können.
Subject
Trattative concordatarie colla Prussia (Questione della dotazione della Chiesa cattolica e dei corrispondenti obblighi dello Stato)
Eminenza Reverendissima,
Col presente rispettoso Rapporto compio il dovere di riferire all'Eminenza Vostra Reverendissima intorno alla difficile e complicata questione della dotazione della Chiesa cattolica in Prussia e dei corrispondenti obblighi finanziari dello Stato. Affine poi di rendere più chiara la esposizione delle trattative concordatarie, che hanno avuto sinora luogo circa tale argomento, mi permetto di far precedere alcuni cenni intorno ai titoli giuridici, su cui si fondano gli obblighi medesimi.
I titoli giuridici, sui quali si basa il diritto di dotazione della Chiesa cattolica in Prussia da parte dello Stato sono due: la secolarizzazione e le Bolle di circoscrizione.
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I. – La secolarizzazione
L'atto giuridico, che diede a tutti i Principi secolari immediati dell'Impero germanico nel principio del secolo scorso la facoltà di secolarizzare i beni ecclesiastici, è, come è noto, il Reichsdeputationshauptschluß del 25 Febbraio 1803 (cfr. il testo in Karl Zeumer, Quellensammlung zur Geschichte der deutschen Reichsverfassung im Mittelalter und Neuzeit, Tübingen 1913). Sebbene esso costituisca una evidente ed enorme ingiustizia (cfr. Müssener, Die finanziellen Ansprüche der katholischen Kirche an den preußischen Staat auf Grund der Bulle "De salute animarum", Volksvereins-Verlag, M. Gladbach 1926, pagg. 13-14), anche a giudizio di scrittori protestanti, quali il Klüber (Uebersicht der diplomatischen Verhandlungen des Wiener Kongresses überhaupt, 11. Abteilung, Frankfurt a. M. 1816, pag. 398) ed il Treitschke (Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert, I  7, pag. 186), tuttavia contiene pure disposizioni, sulle quali è dato di appoggiarsi per difendere, in quanto è possibile, i diritti della Chiesa (cfr. §§ 34-37, 39, 42-44, 61-63, 77-78). Sotto tale riguardo, il Reichsdeputationshauptschluß distingue due classi di beni ecclesiastici:
1.) I beni ecclesiastici senz'altro secolarizzati e rimessi ai Principi secolari come indennità per le perdite subite in seguito alla pace di Lunéville (1801), colla quale l'Impero
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aveva ceduto alla Francia il suo territorio a sinistra del Reno (Entschädigungsgut). Di essi trattano i §§ 1-34 del Reichsdeputationshauptschluß e comprendono gli episcopi, le fondazioni ed i monasteri ivi enumerati, colla intiera proprietà appartenente già ai Vescovi ed agli Abbati nella loro qualità sia di Principi secolari che di persone ecclesiastiche, nonché il patrimonio dei Capitoli cattedrali (Schmitt, Die Ablösung der Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften, Freiburg im Breisgau, 1921, pag. 21 e segg.; Müssener, op. cit., pagg. 16-17). Non erano però compresi a) la fabbrica della Chiesa cattedrale "das Domkirchengebäude" (Schmitt, Staat und Kirche , Freiburg i. B., 1919, pag. 20 e segg., Die Ablösung, pag. 32), b) né i beni parrocchiali: chiese, fabbriche, prebende e fondi parrocchiali, affine di non rendere impossibile l'esercizio della cura delle anime (Schmitt, Staat und Kirche, pagg. 17-19; cfr. § 63 del Reichsdeputationshauptschluß).
Questi beni di indennità rimanevano gravati degli antichi oneri (altrechtliche Verpflichtungen), vale a dire delle obbligazioni ad essi inerenti prima della secolarizzazione, e le quali importavano in prima linea la dotazione delle parrocchie incorporate ai monasteri ed alle fondazioni secolarizzate, come pure quella delle fabbriche delle Chiese cattedrali nei vescovati parimenti secolarizzati.
2.) I beni ecclesiastici lasciati in virtù del § 35
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del Reichsdeputationshauptschluß a libera disposizione dei Principi secolari (Dispositionsgut), e comprendenti il patrimonio delle fondazioni, Abbazie e Monasteri, così negli antichi come nei nuovi possedimenti, il cui impiego non era nominatamente e formalmente (cfr. § 36) fissato nei precedenti §§ 1-33 (cfr. Müssener, op. cit., pag. 17). Questi beni erano gravati, non soltanto a) dagli antichi oneri, alla stessa guisa dei beni di indennità, ma anche b), sempre secondo il succitato § 35, come nuovo onere (neurechtliche Verpflichtung) della dotazione della Chiesa cattedrale (Domkirche), la quale includeva la fabbrica della Chiesa cattedrale, la mensa vescovile, il Capitolo cattedrale, il Seminario, le case per i sacerdoti emeriti o discoli (Schmitt, Staat und Kirche, pagg. 53-54; Müssener, op. cit., pagg. 18-19), e ciò riguardo a quelle diocesi, nel cui attuale territorio quei beni si trovavano. Così il Principe di Fürstenberg dovette condotare la nuova Archidiocesi di Friburgo, perché, in base al menzionato § 35, aveva secolarizzato 18 Monasteri situati già nel territorio della sunnominata archidiocesi (cfr. Schmitt, Die Ablösung, pagg. 33-35).
È assai difficile di stimare il valore dei beni secolarizzati all'epoca della secolarizzazione stessa. La somma indicata nel Kirchenlexikon (tom. 9, 1852, pag. 566), e corrispondente alle rendite capitalizzate secondo i calcoli del
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Klüber, giurista contemporaneo (op. cit., Abt. 3, pag. 404), sarebbe di 420 milioni di fiorini, ma essa non rappresenterebbe in realtà se non circa un terzo del vero valore (Schmitt, Die Ablösung, pagg. 18-21). Assai più difficile è di calcolare il valore odierno dei beni in questione, massime se si consideri il grande aumento di prezzo dei fondi stabili (Schmitt, ibid.).
II. – La secolarizzazione in Prussia.
1.) "Beni d'indennità" acquistati dalla Prussia – La Prussia aveva ceduto alla Francia nelle paci di Basilea (1795) e di Lunéville (1801) il suo territorio a sinistra del Reno, comprendente allora 48 miglia quadrate con 127.000 abitanti ed una rendita di un milione e quattrocentomila fiorini. Come beni di indennità ricevette complessivamente un territorio di 235 ½ miglia quadrate con 558.000 abitanti e tre milioni ottocentomila fiorini di rendita (cfr. Schmitt, Die Ablösung, pagg. 28-29; Müssener, op. cit., pag. 13), vale a dire i vescovati di Hildesheim (ceduto poi nel 1815 dalla Prussia al Regno di Hannover) e di Paderborn, una parte di Münster, Eichsfeld e Treffurt, Erfurt e Untergleichen, le tre città di Goslar, Nordhausen e Mülhausen, e sei Abbazie (Herford, Quedlinburg, Elten, Essen, Werden, Kappenberg). Negli anni seguenti la Prussia perdette bensì il suo intiero territorio sino all'Elba, ma nel Congresso di Vienna (1815)
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essa lo ricuperò, ad eccezione del vescovato di Hildesheim, coll'aggiunta anzi dei vescovati (Kurlande) di Colonia e di Treviri.
I grandi vantaggi finanziari, che la Prussia ritrasse e ritrae ancora dagli antichi possedimenti ecclesiastici, derivano così non solo dalle secolarizzazioni da essa stessa effettuate, ma anche da quelle compiute dalla Francia e dagli altri Governi nei territori attribuiti poi alla Prussia medesima nel Congresso di Vienna. La obbiezione, mossa anche nelle trattative preliminari per la Bolla De salute animarum, che cioè il fisco prussiano non aveva percepito alcun profitto dai beni ecclesiastici di queste provincie, manca di fondamento. Allorché infatti la Prussia prese possesso delle medesime (1815), una gran parte dei beni, di cui erasi impadronito lo Stato francese e gli altri Governi, non era stato ancora alienato. Inoltre nella pace di Parigi il danaro ricavato dalla Francia colla vendita dei beni ecclesiastici secolarizzati nelle regioni cedute alla Prussia, venne calcolato a favore di questa (cfr. Müssener, op. cit., pagg. 30-31).
2.) Riguardo ai "beni a disposizione" la Prussia sfruttò largamente, prima e dopo il 1815, nell'ovest come nell'est, la facoltà di secolarizzare concessa, come si è visto, dal Reichsdeputationshauptschluß. Nell'est ciò avvenne in virtù del regio editto del 30 Ottobre 1810 sulla confisca di tutti
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i beni ecclesiastici della Monarchia (Gesetzsammlung f. die Königl. Preußischen Staaten, Berlin 1810, pagg. 28 e segg.; Müssener, op. cit., pag. 21 e 171, 9), che incorporò allo Stato tutti i Conventi, Capitoli cattedrali e collegiati, balie e commende, coll'impegno però di provvedere per l'avvenire a tutti i bisogni ecclesiastici. Questo decreto colpì i beni ecclesiastici nella Slesia (cfr. Müssener, op. cit., pag. 29), ove la Sede vescovile di Breslavia venne a trovarsi in una situazione economica assai lamentevole, come risulta dal Memoriale del Vescovo Ausiliare, von Schimonski, al Principe Vescovo di Ermland, <Giuseppe>1 di Hohenzollern, del 28 Maggio 1824 (riprodotto nel Müssener, op. cit., pagg. 112-128), e nella diocesi di Ermland.
Un dettagliato prospetto sulle perdite della Chiesa cattolica in Prussia e sui lucri dello Stato prussiano in seguito alla secolarizzazione è dato dal Müssener (op. cit., pagg. 23-34). Il valore dei beni medesimi si calcola che ascenda ad almeno un miliardo di Marchi (ibid., pag. 34).
III. La dotazione delle diocesi in Prussia
Come si è sopra accennato, il § 35 del Reichsdeputationshauptschluß, concedendo ai Principi la secolarizzazione dei "beni a disposizione", aggiungeva la condizione "della ferma e durevole dotazione delle Chiese cattedrali". Le archidiocesi e le diocesi, a norma del § 62, avrebbero dovuto rimanere nel loro stato, finché non si fosse proceduto ad una nuova
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circoscrizione mediante una speciale Convenzione colla S. Sede (cfr. Schmitt, Staat und Kirche, pag. 16 nota 10 e pag. 48 nota 3).
Le Convenzioni, le quali, un secolo fa, hanno regolato per la Prussia, nel suo territorio attuale, la nuova circoscrizione e la dotazione delle Chiese cattedrali, sono, come è risaputo, contenute nelle Bolle seguenti:
1.) La Bolla De salute animarum del 16 Luglio 1821 (riprodotta nella Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la S. Sede e le Autorità civili, Roma, Tipogr. poligl. Vaticana, 1919, pag. 648 e segg.) per le provincie della Prussia antica (die altpreußischen Provinzen), cioè per il territorio della Prussia prima del 1866. Una parte di esso è rimasto in virtù del trattato di Versailles (1919) incorporato alla Polonia, vale a dire il territorio della diocesi di Gnesna e Posnania e di Culma, ad eccezione delle attuali Amministrazioni Apostoliche di Schneidemühl e di Pomesania.
2.) Le Bolle Provida solersque del 16 Agosto 1821 (Raccolta di Concordati, pag. 667 e segg.) ed Impensa Romanorum Pontificum del 26 Marzo 1824 (ibid., pag. 689 e segg.) per le nuove provincie della Prussia (die neupreußischen Provinzen), cioè per il territorio annesso alla Prussia nel 1866; vale a dire la prima per le diocesi di Fulda e di Limburgo (territorio dell'antica Assia Elettorale - Kurhessen, del Ducato di Nassau e della libera città di Francoforte), e la seconda per
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le diocesi di Hildesheim e di Osnabrück (territorio dell'antico Regno di Hannover).
Sembra ora opportuno di ricordare brevemente il valore e la natura della dotazione fissata in virtù delle anzidette Bolle concordate, come anche il modo in cui essa venne eseguita.
Il Congresso di Vienna non aveva portato alcuna soluzione alla questione delle dotazioni per la Chiesa cattolica, derivante dal Reichsdeputationshauptschluß. Egualmente erano falliti, a causa della opposizione della Prussia, i tentativi fatti prima e durante il Congresso, di risolverla, insieme ad un regolamento complessivo delle cose ecclesiastiche, mediante un Concordato del Reich od Impero colla S. Sede (cfr. Müssener, op. cit., pag. 35 e 176). Tale rifiuto della Prussia di partecipare ad un simile Concordato apparisce dalle istruzioni impartite in data del 31 Maggio/15 Giugno 1803 al Sig. Guglielmo von Humboldt, Incaricato d'Affari di Prussia in Roma dall'Ottobre 1802, nelle quali fra l'altro si legge: "Très éloigné de faire moi-même (le roi) un Concordat avec la cour de Rome, je souscrirai encore moins à celui qu'elle voudrait faire avec l'Empire en corps (cfr. Franz, Preußen und die katholische Kirche zu Anfang dieses Jahrhunderts, in Deutsche Zeitschrift für Kirchenrecht, herausgegeben von
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Dr. Emil Friedberg und Dr. Emil Sehling, Dritte Folge, 1. Bd. Freiburg 1892, pag. 33). Non rimase quindi altra via che quella delle trattative dei singoli Stati colla S. Sede, né la Prussia poté, malgrado tutto, rimanere inaccessibile a tale esigenza. L'aumento dei sudditi cattolici, raddoppiatosi in seguito all'annessione delle provincie occidentali (nell'anno 1817 la Prussia contava 4.023.513 cattolici di fronte a 6.370.380 protestanti - cfr. Laspeyers, Geschichte und heutige Verfassung der katholischen Kirche Preußens, Halle 1840, I, pag. 733), la vacanza della maggior parte delle Sedi vescovili, e soprattutto la necessità di adempire gli obblighi fissati nel Reichsdeputationshauptschluß, obbligarono anche la Prussia a procedere ad una intesa colla S. Sede.
Già sin dal 28 Luglio 1815 una lettera del Cancelliere Principe von Hardenberg annunziava al Consigliere Segreto di Stato, Bertoldo Giorgio Niebuhr, essere egli destinato come Ministro di Prussia in Roma, affine di trattare e concludere un accordo colla S. Sede. La nomina, tuttavia, non venne effettuata se non nel Marzo 1816. Il Niebuhr partì nel Luglio e giunse nell'Ottobre di questo stesso anno a Roma, ove, come egli stesso attesta in una lettera indirizzata alla sua cognata Hensel il 27 Marzo 1818, fu assai benevolmente accolto dal Santo Padre Pio VII e dal Segretario di Stato Cardinale Consalvi (Lebensnachrichten über
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Berthold Georg Niebuhr aus Briefen desselben etc., Hamburg 1838, II, pag. 341). Vari anni trascorsero però, prima che si giungesse alla conclusione dei negoziati. L'idea di regolare in un formale Concordato tutto il complesso dei rapporti fra Chiesa e Stato, sostenuta dallo Schmedding, unico Consigliere relatore cattolico per gli affari della Chiesa cattolica nel Ministero del Culto (cfr. Mejer, Zur Geschichte der römisch-deutschen Frage, II, 2, pag. 42 e segg.), venne respinta, perche giudicata incompatibile coi principi dello Stato prussiano, i quali non tolleravano una ingerenza di Roma negli affari interni ecclesiastici in Prussia. Gli uomini di Stato, incaricati di studiare il nuovo ordinamento, tra cui in primo luogo il già menzionato Cancelliere Principe von Hardenberg, il Ministro del Culto von Altenstein ed il Ministro degli Esteri [sic] Carlo Giorgio von Raumer, decisero quindi di limitare le trattative colla S. Sede alla circoscrizione delle diocesi, alla elezione dei Vescovi, alla erezione dei Capitoli cattedrali, dei Seminari e degli altri Istituti diocesani, nonché alle rispettive dotazioni. La forma dell'accordo doveva essere non quella di un Concordato, ma di una semplice Bolla di circoscrizione (cfr. Mejer, l. cit., pagg. 95-96).
Per ciò che riguarda la questione delle dotazioni, il Governo di Berlino non ignorava come non solo le relative
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disposizioni del Reichsdeputationshauptschluß, le quali prescrivevano una sicura e stabile dotazione delle diocesi e degli istituti diocesani, non avrebbero potuto essere adempiute se non mediante l'attribuzione di beni immobili, ma soprattutto che la S. Sede sarebbe rimasta ferma nell'esigere che le dotazioni medesime consistessero in fondi da cedersi in piena proprietà della Chiesa. Ciò risulta con ogni chiarezza dal Rapporto del sunnominato Ministro Niebuhr in data del 17 Luglio 1819, riprodotto dal Mejer, op. cit., III, pagg. 89-90. Senonché fin dal principio il Governo prussiano cercò di eludere tale giusta richiesta; infatti nel progetto di Convenzione preparato nell'aprile 1818 si ammise bensì la dotazione in beni stabili, tuttavia colla clausola "in quanto il Re lo ritenga possibile", clausola alla quale si oppose energicamente lo Schmedding osservando "che essa distruggeva l'impegno. Nelle provincie dell'est la possibilità era indubbia, ed il Reichdeputationshauptschluß ne imponeva l'obbligo" (Mejer, op. cit., II, 2, pag. 99 in nota).
Malgrado ciò, si fece sempre di nuovo il tentativo di fissare la dotazione in annue rendite od assegni in danaro, da pagarsi dalla cassa dello Stato, sebbene il Niebuhr in un suo Rapporto del 15 Ottobre 1819 chiaramente indicasse la impossibilità di fare accettare una simile proposta dalla S. Sede (cfr. Mejer, op. cit., III, pagg. 98-99). Finalmente si ad-
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divenne alla soluzione, di cui è parola nel paragrafo XLII "Super publicis Regni sylvis" della Bolla "De salute animarum". Essa disponeva che su pubbliche selve del Regno, da designarsi nominatamente, s'imponessero per ordine regio tanti censi, quanti sarebbero stati necessari, perché da essi si percepissero i frutti, liberi da qualsiasi onere, corrispondenti alle dotazioni fissate nella Bolla stessa per le singole diocesi, coll'obbligo di consegnare ad ogni Chiesa i relativi istrumenti di questi censi, da stipularsi in forma legittima e da sottoscriversi dal Re. Poiché però le menzionate selve, come tutti i beni pubblici del Regno di Prussia erano gravate di ipoteche come garanzia dei debiti contratti dal Governo a causa della guerra, e siccome per conseguenza la surriferita disposizione circa la imposizione dei censi non poteva attuarsi immediatamente, si stabilì tuttavia che essa avrebbe dovuto essere eseguita non più tardi dell'anno 1833, ed intanto le somme, corrispondenti ai frutti dei censi, sarebbero state versate alle singole diocesi dagli erarii provinciali. Che se i summenzionati censi non avessero potuto imporsi entro l'anzidetto termine, in tal caso, affine di evitare qualsiasi dilazione oltre l'anno 1833, il Re si obbligava a comprare a sue spese tanti campi, da trasferirsi in pieno diritto di proprietà alle singole Chiese, quanti sarebbero occorsi a somministrare
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annualmente i frutti corrispondenti a quelli, che si sarebbero dovuti ritrarre dai censi medesimi. Ecco le parole stesse del succitato paragrafo:
"Super publicis Regni sylvis nominatim designandis tot census auctoritate Regia imponentur, quot erunt Dioeceses dotandae, et in respectiva quantitate, ut ex iis annui fructus ab omnibus, cuiuscumque generis, oneribus prorsus liberi percipi possint, qui satis sint, vel ad integram ipsarum Dioecesium dotationem si nullam actu habeant, vel ad supplementum eiusdem dotationis si partem aliquam suorum bonorum adhuc possideant, ita ut singulae Dioeceses eos annuos redditus imposterum habeant, qui redditibus prò Archiepiscopali vel Episcopali mensa, prò Capitulo, prò Seminario Dioecesano proque Suffraganeo statutis in quantitate singulis inferius designanda perfecte respondeant, atque huiusmodi censuum proprietas in legitima validaque Regni forma stipulanda et a praelaudato Rege subscribenda unicuique Ecclesiae conferetur. Et quoniam enunciatae sylvae, prout et publica bona omnia Regni Borussiae, ob aes alienum a Gubernio bellorum causa contractum, hypotheca gravata sunt, atque ob id super nulla earum parte census imponi eorumque fructus percipi, salva fide, possunt, antequam, imminuta per solutiones a Gubernio creditoribus hypothecariis factas aeris alieni summa, sufficiens sylvarum quantitas hypothecae vinculo liberata fuerit; cumque secundum legem, qua Serenissimus Rex creditoribus
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publicis cavit, anno millesimo octingentesimo trigesimo tertio a Magistratibus definiendum sit, qui agri ab eo vinculo soluti, quique adhuc nexi remanebunt; hinc decernimus praedictos census super sylvis memoratis dicto anno millesimo octingentesimo trigesimo tertio, et citius si prius antedictae sylvae ab hypotheca saltem prò rata censuum imponendorum liberatae fuerint, esse imponendos, proptereaque a singulis Dioecesibus immediate saltem post annum millesimum octingentesimum trigesimum tertium praedictorum censuum fructus esse percipiendos; ex nunc autem usque ad totum annum millesimum octingentesimum trigesimum tertium, vel usque ad celeriorem dictorum censuum impositionem, eamdem argenti summam fructibus censuum respondentem ab Aerariis provincialibus unicuique Dioecesi esse numerandam. Ne vero ullo modo numerationis prorogatio ultra annum millesimum octingentesimum trigesimum tertium timeri possit, quum forte Magistratus intercesserint, ne census imponantur, non satis diminuta publici aeris alieni quantitate,laudatus Rex ultro promisit conceptisque verbis sese obligavit, si praeter omnem expectationem id accidat, se curaturum esse, ut tot agri Regiis impensis emantur pleno dominii jure singulis Ecclesiis tradendi, quot necessarii sint, ut eorum redditus annuas illas summas exaequent, quae a censibus percipiendae essent, nisi impedimentum illud intercessisset."
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Il Governo prussiano fu soddisfatto di aver almeno ottenuto una dilazione per la imposizione dei cenai sino all'anno 1833, ed il Niebuhr, in una lettera al Direttore nel Ministero del Culto, von Nicolovius, del 28 Marzo 1821 (cfr. cit. Lebensnachrichten, II, pag. 466), qualificò questa condiscendenza della S. Sede come "una splendida prova di fiducia, che si riponeva nella buona volontà della Prussia". I fatti mostrarono pur troppo che tale fiducia non riposava sopra un solido fondamento.
Simili disposizioni circa l'obbligo della dotazione in beni stabili si riscontrano pure, per ciò che concerne le diocesi, ora prussiane, di Fulda e di Limburgo, nella Bolla concordata di circoscrizione Provida solersque del 16 Agosto 1821, nella quale si legge: "Ut autem omnia et singula superius a Nobis disposita celerem felicemque sortiantur effectum, Venerabili Fratri Joanni Baptistae de Keller, Episcopo Evariensi, quem nominamus, eligimus ac deputamus praesentium Litterarum Nostrarum Exequutorem, committimus et mandamus,ut ad supradictarum Ecclesiarum, Capitulorum et Seminariorum in bonis fundisque stabilibus, aliisque redditibus cum jure hypothecae specialis, et in fundos postmodum ac bona stabilia convertendis, ab iis in proprietate possidendis et administrandis respectivam dotationem procedat, modo et forma, quibus a Serenissimis Principibus, quorum sub ditione singulae Dioe-
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ceses sunt positae, oblata ex expressa fuerunt": e per le diocesi di Hildesheim e di Osnabrück, ora parimenti prussiane, nella Bolla Impensa Romanorum Pontificum del 26 Marzo 1824, ove si dispone: "Ad huiusmodi autem redditus constituendos praefatus Georgius Rex spopondit intra quadriennium a data praesentium numerandum tot fundos ac bona stabilia, decimas et fundos reales iisdem episcopo (Hildesimensi) et capitulo ea, qua singulis par est quantitate, se traditurum, quot praedictis annuis adsignatis redditibus ab omni cuiuscumque generis onere prorsus liberis et immunibus respondeant, ita tamen, ut aut antea per infamscriptum harum litterarum Exequutorem Apostolicae Sedis judicio subjiciantur, quo accurate perpensa necessariam ab ipsa adprobationem nanciscantur. Interea vero, donec isthaec reddituum adsignatio in fundis ac bonis stabilibus, decimis censibusque realibus locum habeat, memoratae summae episcopo et capitulo a thesauro regio quotannis in pecunia numerata integre et libere erunt persolvendae. - Quod vero spectat ecclesiam Osnabrugensem, quoniam praesentes rerum circumstantiae utramque ecclesiam dotari posse non sinunt, nova ipsius Osnabrugensis episcopalis mensae, capituli ac seminarii dotatio suspensa perstet, usquedum necessaria ad id suppetant media, quo casu in fundis, bonis stabilibus, decimis censibusque realibus erit perficienda".
L'obbligo assunto nella Bolla De salute animarum
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relativo alla dotazione reale delle diocesi non fu mai eseguito dallo Stato prussiano.2 Come infatti riferisce il Müssener (op. cit. pag. 147 e segg., 139 e segg.), riuscì a prevalere in seno al Governo la tendenza contraria, manifestatasi già durante le trattative preliminari per la Bolla medesima. Essa era rappresentata dai circoli, i quali seguivano in materia di politica ecclesiastica le vedute di Guglielmo von Humboldt, che sosteneva doversi rifiutare la dotazione in beni immobili, poiché in tal guisa la Chiesa si sarebbe resa finanziariamente indipendente dallo Stato, il quale rimarrebbe così privo della necessaria influenza sopra di essa (cfr. Bruno Gebhardt, Wilhelm von Humboldt als Staatsmann, I, Stuttgart 1896, pag. 63 e seg.). Anche il Treitschke (Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert, III, pag. 409 e seg.) qualifica la promessa del Principe Hardenberg e del Ministro Niebuhr circa l'anzidetta dotazione reale come un grave errore, di cui tuttavia si rese più tardi conto il Governo, che decise tacitamente di lasciare inadempiuta questa parte della Bolla. E così difatti avvenne nonostante le ripetute insistenze delle competenti Autorità ecclesiastiche e dei deputati cattolici nel Parlamento, riferite dal Müssener nel luogo sopra citato.
La dotazione, da attribuirsi alle singole diocesi, viene designata nella Bolla De salute animarum come firma et congrua. Essa doveva quindi esser tale da bastare pienamente
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a tutti i bisogni delle medesime (congrua); doveva inoltre essere stabile (firma), vale a dire sufficiente anche per il futuro alle necessità finanziarie della Chiesa. Sarebbe quindi erroneo d'interpretare le parole "firma dotatio" nel senso che sia stata ivi fissata una somma totale invariabile per sempre (cfr. Müssener, op. cit. pag. 59 e segg.). Questa teoria della cosiddetta "dotazione chiusa" (geschlossene Dotation), sostenuta sino ad ora ostinatamente dal Governo Prussiano, è stata quindi a buon diritto respinta dalla S. Sede, come risulta dal Pro-Memoria della Segreteria di Stato al Signor Ministro di Prussia N. 75414 del 20 Febbraio 1903, in cui, fra l'altro, si legge: "L'intenzione della S. Sede nell'accettare le quote fissate dal Governo, e pubblicate e sanzionate colle Bolle indicate dinanzi, non era e non poteva essere di precludere la via ad ulteriori aumenti di dotazione, ove questi fossero richiesti dalle mutate condizioni e dalle maggiori esigenze dei tempi. Che anzi, l'intenzione precisamente contraria della S. Sede risulta evidentemente dalla condizione tassativa, imposta nelle rispettive Convenzioni, di rinvestire in beni immobili dentro un determinato spazio di tempo le dotazioni fissate. In tal guisa, prevedendo le circostanze in avvenire, si provvedeva ai bisogni inerenti alle medesime, di maniera che coll'aumentare i beni immobili il loro valore, aumentassero del pari le rendite. - Lo stesso concetto di non
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doversi cioè ritenere come stabilmente inalterabili le dotazioni fissate in passato, appare chiaramente ed esplicitamente nell'approvazione pontificia della Convenzione del 26 Giugno 1853, relativa alla dotazione della Chiesa di Warmia, dove è detto: "Quotiescumque modernus Episcopus Warmiensis eiusque successores peculiari aliqua premantur prò sua dioecesi necessitate, Serenissimi Regis propensiorem animum fidenter adire fas est eiusque liberalitatem experiri. - Ora questi bisogni, preveduti già in tempi remoti, si verificano effettivamente oggi nelle diocesi di Prussia, e trovandosi esse nella impossibilità di sopperire da sé alla lamentata deficienza degli onorari, sembra equo che il Real Governo intervenga con qualche opportuno provvedimento. Infatti, oltre ad altri titoli, che giustificano l'attesa dei provvedimenti da parte del Governo, sta il fatto che lo stesso possiede tuttora una grande parte dei beni ecclesiastici secolarizzati, dai quali ritrae ogni anno vistose rendite. È risaputo che dai beni secolarizzati della sola diocesi di Breslavia si ricava annualmente la somma di 449.296 talleri, mentre tutto quello che il Governo, a norma delle citate Bolle, paga per gli onorari di tutte le diocesi di Prussia, comprese insieme, non supera la somma di 94 mila talleri prussiani. - Non si deve tacere un'altra ragione, che milita in favore del giusto desiderio dei Vescovi. Si è accennato più sopra che, a norma
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delle Convenzioni, le dotazioni fissate di mutuo accordo avrebbero dovuto essere rinvestite, in un dato periodo di tempo, in beni immobili, che avrebbero dovuto passare in proprietà assoluta delle rispettive Chiese. Se ciò fosse avvenuto, le rendite sarebbero oggi naturalmente aumentate per il solo fatto che le proprietà rustiche hanno acquistato un maggior valore. Ora, non avendo lo Stato, come era conveniente, rinvestite ancora le dotazioni in beni immobili, sembra conveniente che esso pensi a migliorare le sorti e le condizioni economiche della Chiesa".
Nei giorni 20, 23 e 25 Giugno dello scorso anno ebbero luogo nella Nunziatura tre conferenze, nelle quali fu trattato questo difficile argomento delle dotazioni, ed a cui, oltre i Commissari del Ministero del Culto, Signor Trendelenburg, Direttore ministeriale, e Prof. Heyer, prese pure parte il Consigliere ministeriale nel Ministero delle Finanze prussiano, Sig. du Mesnil. Da parte mia pregai di assistere a queste sedute, oltre il Revmo Mons. Kaas, anche il Revmo Mons. Linneborn, Preposto del Capitolo cattedrale di Paderborn e deputato al Landtag prussiano, il quale aveva frattanto raccolto presso le varie Curie vescovili il relativo materiale, affinché egli potesse in tal guisa aver modo di esporre in
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dettaglio ai Commissari governativi i desideri dell'Episcopato e dei Capitoli.
Come ebbi già l'onore di riferire all'Eminenza Vostra nel rispettoso Rapporto N. 35116 del 10 Aprile 1926, il Governo prussiano sin dal principio delle trattative aveva chiesto la definitiva rinunzia da parte della Chiesa alla dotazione in beni stabili. Attenendomi alle venerate istruzioni impartitemi dall'Eminenza Vostra nell'ossequiato Dispaccio N. 969/26 del 1° Maggio 1926, stimai mio dovere di far comprendere sin dal principio ai miei interlocutori che la S. Sede non era in grado di aderire ad una simile domanda. Come era da attendersi, i rappresentanti del Governo sostennero da parte loro essere impossibile per lo Stato di accettare una clausola nel Concordato, affermante la positiva permanenza di quel diritto. Essi cominciarono col rilevare che non vi era la minima probabilità di trovare nel Parlamento una maggioranza disposta ad approvare una dotazione, anche soltanto parziale, in bonis fundisque stabilibus. Risposi che ciò era ben noto alla S. Sede, la quale per conseguenza chiedeva non la immediata attuazione della medesima, ma soltanto l'affermazione della permanenza, in linea di massima, di tale obbligo da parte dello Stato, ed aggiunsi che difficilmente avrebbe potuto comprendersi una ragionevole opposizione da parte del Parlamento a questo riguardo, trattandosi di un diritto in-
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contestabile, risultante dalle Bolle concordate di circoscrizione.
Replicò il Consigliere ministeriale Sig. du Mesnil, cercando, in una lunga esposizione, di dimostrare come le condizioni economiche nel 1821 - anno, in cui venne emanata la Bolla De salute animarum - fossero essenzialmente diverse dalle attuali. In quell'epoca la proprietà fondiaria rappresentava il tipo normale, ed anzi unico di una stabile dotazione. La Prussia di allora era un Paese prevalentemente agrario; oggi invece, in conseguenza dello sviluppo industriale, le condizioni dell'agricoltura son divenute tali, che una dotazione in beni rustici riuscirebbe di grande detrimento anche per la Chiesa. Sarebbe quindi, sotto l'aspetto economico, un anacronismo, se si volesse ora assicurare in tal guisa la stabilità della dotazione. - Molto più efficace è invece <(egli soggiunse)>3 il piano prospettato dal Governo. Il regolamento finanziario stabilito nella Bolla De salute animarum aveva il difetto fondamentale che, in seguito alla non effettuata dotazione in fondi stabili, esso non presentava alcuna sufficiente garanzia in caso di deprezzamento della moneta, come si poté constatare durante il periodo dell'inflazione. Affine d'impedire il ripetersi di così grave inconveniente, il Ministro delle Finanze è pronto a determinare nuovamente nel Concordato l'ammontare delle varie dotazioni ed a stabilire il principio che, corrispondentemente all'aumento degli stipendi
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degli impiegati ed alle mutazioni del costo della vita, esse debbano essere automaticamente adattate alle necessità economiche di ciascun tempo. In tale maniera viene abbandonata la massima della "dotazione chiusa", che ha dominato durante un secolo nella prassi amministrativa dello Stato prussiano; ciò rappresenta un incalcolabile vantaggio per la Chiesa, del quale giova sperare che la S. Sede prenderà atto con soddisfazione, e che senza dubbio incontrerà in Germania il compiacimento di tutti i circoli ecclesiastici interessati. Al tempo stesso, però, in cui il Governo è disposto a fare una così importante concessione, gli riuscirebbe intollerabile di doversi aspettare ogni momento che la S. Sede reclami l'effettuazione della dotazione reale. - Il Direttore ministeriale Trendelenburg ed il Prof. Heyer appoggiarono le surriferite vedute del rappresentante del Ministero delle Finanze, sostenendo anche essi l'impossibilità di ammettere un principio, che costituirebbe per lo Stato una permanente "spada di Damocle".
Risposi dal canto mio che non intendevo di negare essere l'accettazione della massima dell'adattamento delle prestazioni finanziarie alle condizioni economiche di ciascun tempo (massima adottata, del resto, anche nel Concordato bavarese, ove tuttavia è rimasto confermato il diritto della dotazione in bonis fundisque stabilibus - art. 10) un sod-
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disfacente progresso di fronte alla teoria della "dotazione chiusa", affermata sino ad ora sempre dallo Stato prussiano, ma osservai che questa teoria era falsa e non era stata mai ammessa dalla S. Sede. Non era nemmeno mia intenzione di disconoscere che col piano proposto le dotazioni acquistavano una stabilità, che aveva fatto così miserabilmente difetto nell'antico sistema, massime al tempo della inflazione. Ricordai come allora il Ministero del Culto prussiano nel Foglio del 19 Maggio 1924 (dall'umile sottoscritto confutato colla Nota del 25 Giugno s.a. - cfr. Rapporto N. 30734 del giorno seguente 26 Giugno) affermò che lo Stato era tenuto a soddisfare i suoi obblighi finanziari fissati nelle Bolle di circoscrizione soltanto in marchi-carta; il che equivaleva ad asserire essere essi giuridicamente ridotti a nulla, ed importava per conseguenza la completa negazione degli obblighi medesimi. Prendevo quindi atto che il Governo stesso abbandonava una così insostenibile tesi. Aggiunsi però che, oltre la stabilità, la S. Sede, durante le trattative per le Bolle anzidette, aveva avuto principalmente a cuore di assicurare un altro carattere delle dotazioni, vale a dire la indipendenza delle medesime, affine d'impedire che gli ecclesiastici divenissero stipendiati dello Stato; e ricordai che per ciò appunto il Governo non aveva mandato ad effetto la dotazione reale, come risulta dall'opera del Müssener, ben nota anche ai Commissari
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prussiani. Ora l'importanza di un tale carattere non è diminuta ai giorni nostri; che anzi apparisce anche maggiore nell'attuale regime parlamentare. Sotto questo punto di vista però la soluzione proposta dal Sig. Commissario del Ministero delle Finanze non offre alcuna garanzia, giacché fa gli ecclesiastici salariati del Governo e non dà per l'avvenire alcuna possibilità di sostituire il pagamento degli stipendi con una dotazione reale, nel caso in cui la S. Sede, mutate le circostanze, credesse opportuno di chiederne l'attuazione. Non mi rimaneva quindi che di pregare i Signori Commissari dei Ministeri del Culto e delle Finanze di studiare un modo, il quale lasciasse la via aperta, almeno in linea di massima e per un sia pure lontano avvenire, ad una così legittima domanda della S. Sede.
Il Revmo Mons. Kaas aggiunse da parte sua che una rinunzia della S. Sede al diritto anche teorico circa la dotazione reale non verrebbe compresa dal clero e dalla popolazione cattolica della Prussia, e darebbe senza dubbio luogo a critiche. Il progetto del Governo non sembra d'accordo neppure col diritto beneficiale ecclesiastico, basato sul principio della dotazione in beni stabili.
In seguito a ciò, nella seduta del Sabato 25 Giugno, i negoziatori prussiani proposero la seguente formula:
"Für den Fall, daß die hier getroffene Regelung infol-
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ge einer Ablösung der Staatsleistungen nach Artikel 138 der Verfassung des Deutschen Reiches oder aus einem anderen Rechtsgrunde wegfallen sollte, werden alle Ansprüche und Einwendungen aus älteren Rechtstiteln vorbehalten".
Vale a dire:
"Per il caso, in cui il regolamento qui preso venisse a cadere in conseguenza di uno svincolo delle prestazioni finanziarie dello Stato a norma dell'articolo 138 della Costituzione del Reich o per altro motivo legale4, tutti i diritti ed eccezioni derivanti da antichi titoli giurìdici rimangono riservati".5
Questa formula rappresenta, come è chiaro, una specie di compromesso fra la domanda della S. Sede circa la permanenza, almeno in linea di massima, del diritto alla dotazione in beni immobili, e la rinunzia definitiva alla medesima richiesta dal Governo. Secondo detta formula, invero, quel diritto verrebbe a rivivere in due casi: 1.°) nel caso dello svincolo delle prestazioni finanziarie dello Stato alla Chiesa, previsto nell'articolo 138 della Costituzione del Reich, e 2.°) nel caso, in cui il regolamento delle prestazioni medesime fissato nel nuovo Concordato in forma di assegni o rendite annue, adattate alle condizioni economiche di ciascun tempo, venisse a cadere per un qualsiasi altro motivo legale. In tali casi reviviscunt tutti i diritti e
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le eccezioni derivanti da antichi titoli giuridici, vale a dire tutti i diritti provenienti dalla secolarizzazione, dal Reichsdeputationshauptschluß, dalle Bolle di circoscrizione, e quindi anche quello relativo alla dotazione in beni immobili.
I Commissari prussiani, i quali affermarono essere stata questa formula ritenuta come accettabile dai Revmi Mons. Kaas e Linneborn (che ne avevano avuto privatamente conoscenza il giorno innanzi), ripeterono la osservazione già esposta nella seduta precedente; insistettero cioè di nuovo sull'importanza dell'abbandono del principio della "dotazione chiusa" e sulla impossibilità di fare approvare dal Parlamento questa (cosiddetta) concessione, se la S. Sede si riservava di rivendicare, malgrado ciò, in qualsiasi momento le piacesse, il diritto alla dotazione reale.
Da parte mia, feci notare che i due casi contemplati nella formula proposta avrebbero difficilmente una pratica attuazione. Infatti, quanto allo svincolo delle prestazioni finanziarie dello Stato alla Chiesa, sebbene sia realmente prescritta dall'articolo 138 capov. 1° della Costituzione germanica, nondimeno è convinzione generale che esso non si effettuerà per un tempo indefinito. Parimenti è assai improbabile, (salvo il caso di un aperto conflitto, il quale però condurrebbe verisimilmente alla denunzia unilaterale dell'intie-
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ro Concordato da parte del Governo) che si verifichi la seconda ipotesi, vale a dire che il Governo dichiari giuridicamente decaduto il regolamento introdotto dal nuovo Concordato, sia in tutto, sia anche soltanto in parte, ossia quanto all'uno od all'altro capo delle dotazioni ivi fissate (ad es. quella concernente i Canonici). Possibile è invece il caso della violazione dell'accordo circa le prestazioni finanziarie riguardo ai singoli, come in realtà avvenne ripetutamente all'epoca del Kulturkampf, durante il quale furono abusivamente soppressi gli assegni a molti6 Vescovi, Canonici, ecc. Anche a questo caso dunque (non incluso nella formula surriferita, come, del resto, dichiarò espressamente il Prof. Heyer contro una più larga interpretazione tentata dal Revmo Mons. Kaas) avrebbe dovuto almeno estendersi la formula medesima, di guisa che, qualora venisse di fatto a constatarsi un mancamento grave e volontario nell'adempimento degli obblighi finanziari, tornasse in vigore l'antico diritto della Chiesa alla dotazione reale.
I Commissari prussiani opposero che dopo le infelici esperienze fatte al tempo del Kulturkampf, non vi era da temere in tempi normali il rinnovarsi di simili conflitti. Lo stesso Mons. Linneborn difese la soluzione proposta dal Governo, affermando che essa assicurava la stabilità delle dotazioni; onde mi vidi costretto a ripetere, anche di fronte
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al detto Prelato, come la S. Sede durante le trattative per le Bolle di circoscrizione aveva dato il massimo peso ad un altro carattere delle dotazioni medesime, vale a dire alla loro indipendenza, e che quindi non vedevo come Essa potrebbe ora accondiscendere alla rinunzia voluta dal Governo.
Essendo la questione rimasta in tal guisa insoluta, e poiché in seguito al congedo estivo del Sig. Trendelenburg le sedute dovettero rimanere temporaneamente sospese ed il Ministero del Culto dové quindi preparare, d'accordo con quello delle Finanze, gli elementi necessari per la ulteriore discussione, questa non poté essere ripresa che nelle conferenze del 13, 17 e 18 Dicembre. Quanto alla surriferita formula i Commissari governativi proposero di sostituire la parola "Rechtsgrunde" (motivo legale) coll'altra più generale e più ampia "Grunde" (motivo).
Venendo poi alle singole partite della dotazione per le diocesi della Prussia, essi mi presentarono <un>7 progetto (cfr. Allegato), nel quale però non erano indicate le somme, che lo Stato si obbligava a versare. I Commissari cercarono nuovamente di mettere in luce i vantaggi del nuovo regolamento in confronto colle disposizioni della Bolla De salute animarum, rilevando in modo speciale che, secondo la lettera e (cfr. altresì la lettera h capov. 3), le rispettive rendite "dovrebbero essere adattate alla condizione economica di ciascun tempo nella stessa propozione [sic] come le corrispondenti somme fissate dallo Stato per le paghe dei suoi impiegati".
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Essi si sforzarono poi di giustificare la mancanza delle cifre nell'anzidetto progetto di dotazione coi seguenti argomenti: 1°) perché non era stata ancora effettuata la riforma degli stipendi dei funzionari dello Stato; 2°) perché le trattative, le quali parallelamente a quelle colla S. Sede, vengono condotte coi rappresentanti delle confessioni protestanti, erano bensì cominciate, ma si trovavano soltanto agli inizi. Ora era impossibile di dare definitive promesse alla Chiesa cattolica, senza conoscere prima esattamente le richieste dei protestanti, a causa delle ripercussioni che le concessioni fatte a quella potrebbero avere su queste; 3°) perché non era possibile di fare proposte concrete sulle dotazioni, fintantoché lo Stato non conosca la decisione della S. Sede sui punti del Concordato, che sono per esso di maggior interesse. Queste ragioni apparivano però a prima vista come deboli e fallaci scuse; la verità era infatti che il Ministro delle Finanze in Prussia, Sig. Höpker Aschoff, appartenente al partito democratico, ostilissimo alla Chiesa cattolica ed avversario irriducibile di un Concordato colla S. Sede, si era, malgrado tutte le pressioni esercitate su di lui, rifiutato di indicare le somme delle dotazioni. Da parte mia, dichiarai che sarebbe impossibile di trattare seriamente in base ad un progetto colle cifre in bianco e, dall'altro canto, tenendo presente il venerato Dispaccio N. 2521/26
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del 4 Novembre 1926, rilevai che la S. Sede non potrebbe pronunziarsi definitivamente circa punti speciali, senza avere prima sotto gli occhi uno schema completo di Concordato.
Sebbene in tal guisa una proficua discussione di questo importante argomento apparisse inattuabile, furono tuttavia esaminati, almeno in linea di principio, alcuni punti più controversi e perciò di particolare importanza, tra i quali la dotazione dei Seminari, le tasse ecclesiastiche e gli assegni per i parroci. Mi sia quindi lecito di dare qui appresso qualche cenno su ciascuno di essi.
I - I Seminari
Le Bolle di circoscrizione hanno espresso con ogni chiarezza l'obbligo dello Stato di provvedere i mezzi per gli Istituti diocesani o Seminari destinati alla educazione e formazione del Clero. Così nella Bolla De salute animarum per le diocesi dell'antico Regno di Prussia si legge dapprima: "In singulis praeterea civitatibus tam archiepiscopalibus quam episcopalibus unum clericorum Seminarium vel conservandum vel de novo quam primum erigendum esse statuimus, in quo is clericorum numerus ali atque ad formam decretorum Concilii Tridentini institui ac educari debeat, qui respectivarum dioecesium amplitudini et necessitati respondeat, quique ab Exequutore praesentium litterarum congrue erit praefiniendus", e più appresso: "Committimus pariter antedicto Josepho Epi-
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scopo Warmiensi, ut Clericorum Seminariis in qualibet Dioecesi opportune constabiliendis, firma remanente possessione bonorum, quae ad praesens obtinent, eas vel partiales vel integras, prout necessitas postulabit, bonorum dotationes attribuet, quae ab adpromissa Serenissimi Borussiae Regis liberalitate suppeditabuntur".
Egualmente nella Bolla Impensa Romanorum Pontificum per le diocesi di Osnabrück e di Hildesheim si prescrive: "necnon Episcopali Seminario ea reddituum annua summa tribuetur, quae necessitatibus et utilitati dioecesi valeat respondere". Ed ancor più apertamente nella Bolla Provida solersque per la Provincia ecclesiastica del Reno Superiore, nella quale sono comprese le due attuali diocesi prussiane di Fulda e di Limburgo, si dispone: "Cumque ad praescriptum Sacri Concilii Tridentini prò Cleri educatione et institutione Seminarium puerorum ecclesiasticum ad Episcopo libere regendum et administrandum existere debeat in singulis ex praedictis tam archiepiscopali quam episcopalibus Ecclesiis, ubi is alumnorum alatur numerus, quem respectivae Dioecesis necessitas et utilitas postulat, eumque in quatuor ex illis jam adesse sciamus, in reliqua Ecclesia, quamprimum poterit, congrue erigendum mandamus". Questa ultima diocesi, nella quale si dice non esistere ancora il Seminario, era quella di Limburgo; si stabilisce infatti più appresso: "Antedicto
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insuper Joanni Baptistae episcopo iniungimus, ... ut designet in quod seminarium provinciae ecclesiasticae Friburgensis clerici dioecesis Limburgensis recipi valeant, cum assignatione annua supradictorum mille quingentorum florenorum usque dum proprium Limburgense Seminarium erigatur". Anche per la diocesi di Fulda si ordina che "Seminario dioecesano septem millia florenorum annuatim persolvantur".
Quale fosse, del resto, la mente della S. Sede su questo punto così importante, apparisce con ogni evidenza, come ebbi già occasione di esporre più ampiamente nel rispettoso Rapporto N. 38849 del 26 Gennaio scorso relativo alla Facoltà teologica di Tübingen, dalla "Esposizione dei Sentimenti di Sua Santità sulla Dichiarazione de' Principi e Stati Protestanti <ri>uniti8 della confederazione germanica" del 10 Agosto 1819 e dalla posteriore Nota dell'Eminentissimo Cardinale Consalvi, Segretario di Stato, del 24 Settembre di quello stesso anno. Contrariamente infatti al punto di vista dell'anzidetta Dichiarazione governativa, la quale pretendeva di limitare il Seminario propriamente detto all'ultimo anno, vale a dire al Seminario pratico o Priesterseminar, la S. Sede espose con ogni chiarezza la mente del Concilio Tridentino, quale si trova ora ripetuta e confermata nel Codice di diritto canonico (can. 1354 § 2), respingendo gli abusi introdotti in tale materia. Fu così che nella posteriore Bolla di circo-
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scrizione per la summenzionata Provincia del Reno superiore Ad dominici gregis custodiamsi ripeteva: "Quinto: In seminario archiepiscopali vel episcopali in clericorum numerus ali atque ad formam sacri Concilii Tridentini institui ac educari debebit, qui dioecesis amplitudini et necessitati respondeat quique ab Episcopo congrue erit definiendus".
Non è superfluo di rilevare come, mentre nella Bolla De salute animarum per le diocesi del territorio dell'antica Prussia si ammette che ivi non esistevano, almeno dapertutto, i Seminari Tridentini(1), giacché si parla di "Clericorum Seminarium vel conservandum vel de novo quamprimum erigendum" e di "Clericorum Seminariis in qualibet Dioecesi opportune constabiliendis", invece per le diocesi della Provincia ecclesiastica del Reno superiore la Bolla Provida solersque afferma aversi già in esse, tranne quella di Limburg, il Seminarium puerorum ad praescriptum Sacri Concilii Tridentini pro Cleri educatione et institutione. Ciò però, secondo che ho avuto già l'onore di riferire diffusamente all'Eminenza Vostra nel succitato Rapporto N. 38849, non corrisponde alla verità storica, se si eccettui in parte la
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diocesi di Fulda (cfr. Richter, Eine Episode aus der Geschichte der Fuldaer theologischen Lehranstalt, pag. 112 e segg.). Come un tale manifesto errore siasi introdotto nella Bolla non ho potuto mettere in chiaro, facendomi difetto i relativi documenti. Probabilmente esso deve attribuirsi a false informazioni date alla S. Sede dall'Inviato dei summenzionati Governi uniti e quindi Esecutore della Bolla medesima, Mons. von Keller, Vescovo tit. di Evara e poi nel 1828 Vescovo di Rottenburg, noto per la sua debolezza e sommissione verso la Potestà civile; il che parrebbe confermato dalla circostanza che, sia nella relazione inviata alla S. Sede nel 1824 (II, 6), come nel Decreto di esecuzione del 25 Ottobre 1827, egli sembra considerare la disposizione circa i Seminari tridentini come adempiuta mediante il solo Seminario pratico. Quell'equivoco non mancò pur troppo di portare le sue conseguenze. I Governi <ri>uniti9, invero, come risulta dal Rapporto del Consigliere di Stato württemberghese v. Schmidlin del 6 Dicembre 1821, si basarono sul fatto del riconoscimento, da parte della Bolla, dei Seminari come già esistenti e riguardarono le parole concernenti le prescrizioni del Concilio di Trento come "puramente storiche" e come "forme e riserve curialistiche, alle quali bastava di opporre una eguale riserva, il più possibile generale, delle prerogative dello Stato". D'altra parte le relative somme menzionate nella Bolla, ed alle quali soltanto
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i rispettivi Governi intendevano di obbligarsi giuridicamente, non potevano bastare al più che per il solo Priesterseminar.
Fu così che i Governi medesimi, - i quali già di fronte all'Ultimatum della S. Sede del 16 Giugno 1825, che prevedeva il surriferito punto quinto della Bolla Ad dominici gregis custodiam (come pure relativamente al punto sesto concernente la libera comunicazione colla S. Sede), avevano nella Nota del 7 Settembre 1826 "riservato i diritti inalienabili della loro sovranità" -, accettarono e ratificarono le due Bolle più volte citate in quanto "avevano per oggetto la costituzione della Provincia ecclesiastica del Reno superiore, la circoscrizione, la dotazione e la erezione dei cinque Vescovati ad esso appartenenti coi loro Capitoli cattedrali, come anche la provvista delle Sedi arcivescovili e vescovili e delle prebende del Duomo", sempre tuttavia con riserva dei diritti sovrani e senza menzionare gli anzidetti punti quinto e sesto, e quindi nemmeno i Seminari a norma delle prescrizioni del Concilio di Trento. Tale punto di vista venne poi definitivamente confermato e sancito dalla Ordinanza governativa in data del 30 Gennaio 1830, contro la quale la s.m. di Pio VIII protestò nel Breve Pervenerat del 30 Giugno 1830, in cui rimproverava anche la negligenza dei Vescovi ed ingiungeva loro di difendere la libertà della Chiesa contro le innovazioni profane. -
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In seguito i Memoriali dell'Episcopato della detta Provincia del Marzo 1851 e del 18 Giugno 1853 affermarono con energia di fronte ai rispettivi Governi il diritto della Chiesa di fondare i Seminari tridentini e l'obbligo dello Stato di dotarli (cfr. il summenzionato Rapporto N. 38849).
Checché sia di ciò, è certo che lo Stato prussiano ha cercato sempre con ogni mezzo di ottenere che, in luogo della fondazione di Seminari tridentini, anche il clero cattolico ricevesse la sua formazione scientifica nelle Università, ove esso più facilmente poteva esercitare la sua influenza. Così anche attualmente gli studenti di teologia delle diocesi di Colonia, di Münster, di Breslavia e di Warmia compiono, come è noto, il loro corso teologico nelle Facoltà teologiche delle rispettive Università e nell'Accademia di Braunsberg; essi sono riuniti nei cosiddetti Convitti, separati dal Seminario per la formazione pratica o Priesterseminar. Una simile organizzazione si e avuta anche nella diocesi di Paderborn. Ivi lo Stato prussiano soppresso l'antica Università, che voleva unire con quella nuova di Bonn. Dopo trattative prolungatesi per circa cinquant'anni fu definitivamente eretta l'attuale Accademia vescovile in Paderborn; anche qui per conseguenza gli studenti di teologia, i quali frequentano i corsi dei Professori dell'Accademia medesima, vivono nel Convitto, distinto dal Seminario clericale propriamente detto o Priesterseminar. - In Fulda ed in Treviri si ha il Seminario tridentino per l'intiero corso filosofico-teologico. - In Osnabrück ed in Hildesheim si ha solamente l'ultimo anno del Seminario pratico o Priester-
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seminar; gli aspiranti al sacerdozio sono quindi obbligati a compiere i loro studi scientifici fuori della diocesi. Lo stesso si verificava sinora per la diocesi di Limburgo, i cui studenti di teologia erano sinora riuniti nel Seminario vescovile di Fulda; per l'avvenire però essi compiranno i loro studi nell'Istituto vescovile filosofico-teologico di S. Giorgio, testé fondato e diretto dai RR.PP. della Compagnia di Gesù in Francoforte sul Meno.
Per ciò che riguarda i Seminari minori, in tutte le diocesi della Prussia sono stati eretti uno o più convitti (Alumnate, Knabenkonvikte, Gymnasialkonvikte, Knabenseminare), in cui vengono raccolti fanciulli, dei quali si nutre speranza che possano un giorno dedicarsi allo stato ecclesiastico.
Ora il Governo prussiano paga bensì gli onorari dei Professori delle tre Facoltà teologiche di Bonn, Breslavia e Münster e dell'Accademia di Braunsberg, i quali sono considerati quali funzionari dello Stato. Per il resto intese limitare i suoi obblighi al solo Seminario pratico o Priesterseminar. Che anzi, come si dimostrava eccessivamente stretto nell'accogliere le domande, anche ristrette al minimo necessario, delle diocesi, provocando così i più amari lamenti delle Curie vescovili (cfr., ad esempio, per la diocesi di Breslavia, Müssener, op. cit. pag. 113 e segg.) e dello stesso Esecutore della Bolla De salute animarum, Giuseppe di Hohenzollern, Principe-
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Vescovo di Ermland (cfr. op. cit., pagg. 142-145), così anche per il Seminario pratico fu ben lungi dal provvedere completamente ai bisogni del medesimo.
Occorre, del resto, riconoscere che, mentre alcuni Vescovi volevano comprendere nel concetto del Seminario "l'intiera formazione superiore dei futuri ecclesiastici", altri lo consideravano, al pari del Governo, come limitato al Seminario pratico (cfr. Müssener, op. cit., pag. 144). Cosi l'Arcivescovo di Colonia nella sua Relazione del 12 Gennaio 1833, riportata dal Müssener (op. cit. pag. 84-85), scriveva: "Seminarium institutum inveni, sed in angusto humidoque aedificio." Ora tale Seminario era soltanto il Priesterseminar. Egualmente la Curia vescovile di Münster così si esprimeva nel Voto del 2 Dicembre 1821: "Soltanto quegli studenti di teologia sono atti ad essere ammessi al Seminario vescovile, i quali hanno compiuto i loro studi nella Università sino alla teologia pratica ed aspirano quindi agli ordini maggiori, a cui si preparano nel Seminario clericale".
Tale interpretazione restrittiva fu data alla espressione "Seminario" da tutti gli altri Stati della Germania, compresa la Baviera. Soltanto con grandissima difficoltà riuscì all'umile sottoscritto di fare abbandonare simile falsa concezione nel nuovo Concordato bavarese del 29 Marzo 1924, ove infatti all'articolo 10 § 1 h) lo Stato bavarese si è ob-
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bligato a corrispondere convenienti sussidi ai Seminari minori e maggiori, ordinati secondo le prescrizioni del Codice di diritto canonico.
Nelle conferenze coi Signori Commissari prussiani lo scrivente si è sforzato di far valere lo stesso punto di vista, ed essi hanno finito coll'ammettere teoricamente la giustezza del medesimo; è però ancora del tutto incerto, se e fino a quel [sic] punto sarà possibile di ottenere in pratica che il Governo si induca a riconoscere e ad adempiere in modo reale ed effettivo le sue obbligazioni finanziarie al riguardo.
II - Le tasse ecclesiastiche
Durante la discussione coi Commissari prussiani venne pure trattata la questione, se ed in quale misura le tasse ecclesiastiche debbano essere comprese nelle entrate delle diocesi. - Occorre distinguere a tale riguardo due specie di tasse ecclesiastiche, vale a dire 1.°) la tassa cosiddetta cattedrale (Kathedralsteuer), introdotta con Regio decreto del 13 Aprile 1825; essa doveva venire riscossa dal rispettivo parroco insieme ai diritti di stola in occasione dei battesimi, dei matrimoni e dei funerali, ed essere poi da lui inviata ogni semestre per mezzo del Decano alla Curia vescovile (cfr. Müssener, op. cit., pagg. 78-79; Vogt, Das kirchliche Vermögensrecht , Köln 1910, pag. 70). L'introduzione di simile imposta costituì un'aperta violazione delle Bolle di circoscrizione,
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giacché con essa lo Stato faceva ricadere sui cattolici una parte dei suoi obblighi finanziari. Invano varie Curie vescovili, in modo speciale quella di Colonia (cfr. Müssener, op. cit. pag. 78), di Münster (ibid. pag. 104) e di Breslavia (ib. pagg. 114-115), reclamarono nei termini più energici contro la tassa in discorso, che dissero inusitata, impopolare, ingiusta: "Questa imposta, così si esprimeva il Principe-Vescovo di Breslavia nel suo Voto del 28 Maggio 1824, è qualche cosa di completamento [sic] nuovo ed insolito nella diocesi e non si può in nessun modo accollare ai fedeli. Il Vescovato di Breslavia era largamente dotato con beni stabili, capitali e rendite. Se lo Stato gli aveva lasciato la sua proprietà, avrebbe potuto sempre provvedere ai suoi bisogni. Ma poiché lo Stato medesimo si è appropriato tutti i beni ecclesiastici, è esso soltanto tenuto a fornire la necessaria dotazione ... sarebbe una grande ingiustizia, se alle parrocchie cattoliche della Slesia si imponessero tasse per agevolare l'obbligo della dotazione incombente allo Stato, al quale sono andati tutti i vantaggi della confisca della proprietà ecclesiastica. La miseria nel popolo è già così generale, che esso in gran parte non è in grado di pagare gli stessi diritti di stola, i quali, perché fissati coll'Editto del 1750, quindi 74 anni fa, in conformità dei prezzi di allora, sono pure assai tenui, ed i parroci debbono spesso rinunziarvi totalmente. Quale impres-
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sione farebbe, se ora per ogni battesimo, per ogni matrimonio e per ogni funerale, dovesse essere pagata una nuova tassa? Essa non servirebbe che a rendere odioso al popolo non solo lo Stato, ma anche il clero e con esso la religione...". Lo stesso Esecutore della Bolla, Principe di Hohenzollern, Vescovo di Ermland, si adoperò, ma inutilmente, allo stesso scopo (cfr. Müssener, op. cit., pag. 78 e 183); finì però in seguito coll'accettare la cosa, come si rileva dal suo Rapporto per la S. Sede del 30 Giugno 1832, ove si legge: "Dacché è stata introdotta la tassa cattedrale, è provveduto nel miglior modo alla manutenzione delle fabbriche delle Chiese cattedrali. Il duomo di Colonia si viene da dieci anni riparando con notevole spesa. Deve soltanto impedirsi che la tassa cattedrale, destinata esclusivamente per i bisogni delle chiese, venga impiegata per altri scopi, al che inclinano alcuni Capitoli cattedrali" (op. cit. pag. 144).
2.) la [sic] tassa diocesana (Diözesansteuer). Nel 1906 il Governo prussiano, allorché, in seguito alle insistenze dell'Episcopato, dei Capitoli cattedrali, dei deputati del Centro e della stessa S. Sede (cfr. Promemoria a S.E. il Sig. Barone Wolfram de Rotenham, Inviato Straordinario e Ministro plenipotenziario di Prussia, del 20 Febbraio 1903 N. 75414), fu obbligato ad accordare un aumento delle sue prestazioni finanziarie alla Chiesa, divenute coll'andar del tempo del tutto
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insufficienti, pretese che, per sopperire alle spese dell'amministrazione diocesana, della fabbrica della Chiesa cattedrale, dei Seminari vescovili e degli Istituti d'insegnamento teologico, le diocesi stesse contribuissero colla introduzione di una tassa diocesana. A tale scopo avrebbe dovuto promulgarsi una legge, in virtù della quale l'Episcopato era autorizzato a riscuotere una tassa diocesana, che poteva elevarsi sino al 3 per cento della imposta governativa sul reddito. L'Episcopato, spinto dalla necessità, diede il suo consenso alle proposte del Governo. La corrispondente legge venne promulgata il 21 Marzo 1906 ed entrò in vigore il 1° Aprile; con successiva legge del 26 Maggio 1906 [sic] art. 16 fu permesso di imporre il 5 per cento (cfr. Müssener, op. cit., pagg. 154-157 e 202-203). Dell'intiero nuovo regolamento delle dotazioni, compreso il punto della tassa diocesana, fu data notizia alla S. Sede dal Governo con Pro-memoria confidenziale della Legazione di Prussia in Roma del Gennaio 1906 e dall'Eminentissimo Cardinale Kopp, Vescovo di Breslavia, con Lettera al Santo Padre del 9 Aprile di quello stesso anno.
Ora però con Foglio del 25 Agosto 1927 l'Eminentissimo Sig. Cardinale Bertram mi partecipava il seguente postulato della Curia arcivescovile di Colonia in data del 7 Luglio s.a.:
"Siamo rimasti assai sorpresi dalla comunicazione del
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Revmo Mons. Linneborn, secondo la quale il Governo prussiano non desisterà dall'esigere che la tassa diocesana debba servire all'adempimento degli oneri di dotazione. Si deve resistere con ogni fermezza a simili tendenze dei rappresentanti del Governo. È ormai tempo finalmente che lo Stato prussiano soddisfi intieramente ai suoi obblighi basati sulle Convenzioni e non ne faccia ingiustamente ricadere il maggior peso sulla parte cattolica della popolazione, come ciò si verifica manifestamente per mezzo della tassa diocesana".
Il sullodato Eminentissimo aggiungeva che tale richiesta è pienamente fondata, ma che la Conferenza vescovile di Fulda, come apparisce dal relativo Protocollo del 9 Agosto N. 2, ha ritenuto non esservi alcuna probabilità per un così rilevante aumento delle prestazioni finanziarie dello Stato, quale occorrerebbe in caso della soppressione della tassa diocesana. "Allorché (così proseguiva il sullodato Sig. Cardinale) fu introdotta dai Vescovi la tassa diocesana, erano, per quanto è a mia conoscenza, tutti convinti che né per via di processo giudiziario né per via di legge né per via di trattative era possibile di ottenere dallo Stato così elevati pagamenti, da poter fare a meno della tassa anzidetta. La situazione non sembra ora molto più favorevole, data l'attuale composizione dei Ministeri e del Landtag".
Questa per sé così giusta richiesta venne da me avan-
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zata nella conferenza del 17 Dicembre s.a., nella quale mi fu agevole di dimostrare, in base ai surriferiti dati, come le anzidette tasse ecclesiastiche fossero state introdotte illegittimamente, mentre che il Governo sarebbe tenuto a provvedere alla intiera dotazione delle diocesi. I Commissari governativi concessero la soppressione della tassa cattedrale; per ciò invece che riguarda la tassa diocesana, il Sig. Trendelenburg obbiettò che in occasione del nuovo regolamento del 1906 l'Episcopato non manifestò al riguardo alcun malcontento, ma anzi l'Eminentissimo Cardinale Kopp espresse nella Camera dei Signori con calore a nome dei Vescovi di Prussia la sua particolare gratitudine per la benevolenza dimostrata dal Governo. Al che però mi fu non difficile di replicare innanzi tutto che una simile dichiarazione non potrebbe vincolare la S. Sede, la Quale soltanto è giudice dell'adempimento o meno degli obblighi consegnati nelle Bolle di circoscrizione, ed inoltre che dall'Esposto dell'Emo Cardinale Bertram risulta invece chiaramente come i Revmi Vescovi non introdussero la tassa diocesana se non spinti dalla necessità e perché avevano dovuto convincersi che non otterrebbero dallo Stato maggiori pagamenti.
III - Assegni per le parrocchie
Delle parrocchie (i cui beni, come si è già notato in principio, non furono compresi nella secolarizzazione),
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non parlano pur troppo in alcun modo le Bolle concordate di circoscrizione, a differenza dell'antico Concordato bavarese del 1817, il quale nell'articolo 8 assicurava il mantenimento dei beni delle parrocchie medesime e degli altri benefici già esistenti e nell'articolo 12 lett. f) accennava, almeno incidentalmente, all'assegnamento di convenienti redditi per quelle da erigersi in futuro.
In Prussia occorre distinguere le parrocchie incorporate alle fondazioni, Abazie e monasteri secolarizzati, dalle altre, vale a dire dalle non incorporate.
Quanto alle prime, ossia alle parrocchie incorporate, la loro dotazione, secondo che sì è parimenti rilevato in principio, incombe allo Stato (Schmitt, Staat und Kirche, pagg. 30-53; Die Ablösung, pagg. 62-88),
1.°) in virtù del principio generale enunciato nei Protocolli di Rastatt (Rastatter Protokolle, vol. I, pag. 392 - cfr. Schmitt, Staat und Kirche, pag. 35): "Res transit cum suo onere, et qui commodo rei gaudet, ferre etiam debet eius incommodum". Similmente si esprimono anche i Protocolli di Regensburg (Regensburger Protokolle, vol. I, pagg. 30-31 - cfr. Schmitt, l.c., pag. 38).
2.°) in forza dei §§ 36 e 77 del Reichsdeputationshauptschluß.
3.°) in virtù dell'ordine di gabinetto
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(Kabinettsorder) del Re Federico Guglielmo III in data del 25 Settembre 1834. - Il Fischer nell'Archiv für katholisches Kirchenrecht, vol. 103 pagg. 37 e segg., dimostra contro il Triepel (in Archiv für öffentl. Recht N.F., 5, 1923-1924, pagg. 206 e 231) ed il Fürstenau (nella Juristische Wochenschrift, 1922, pag. 158 e seg.) che detto ordine di gabinetto ha carattere di vera legge.
Più difficile è la questione circa le parrocchie non incorporate. Lo Stato prussiano fin dal secolo scorso, prima in virtù di ordini di gabinetto, poi, dopo l'emanazione della Costituzione prussiana del 31 Gennaio 1850, mediante ordinaria legislazione, ha di fatto versato e versa tuttavia notevoli somme come contributo per gli assegni dei parroci. Quale è il fondamento giuridico di tali prestazioni?
Vari dotti Autori affermano che tale obbligo dello Stato deriva dalla secolarizzazione. Infatti il § 35 del Reichsdeputationshauptschluß indica come scopo dell'impiego dei beni secolarizzati, lasciati a disposizione dei Principi secolari, in primo luogo le spese per il culto ("zum Behuf des Aufwands für Gottesdienst..."), e quindi il sollievo delle loro finanze ("zur Erleichterung ihrer Finanzen"). Essi erano quindi tenuti, non soltanto alla dotazione della Chiesa cattedrale ("unter dem bestimmten Vorbehalte der festen und bleibenden Ausstattung der Domkirchen"), di cui il
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medesimo § 35 parla in seguito espressamente, ma altresì a provvedere in generale a tutti i bisogni essenziali della Chiesa (cfr. Müssener, op. cit., pag. 19). In favore di questa opinione si possono addurre l'Hinschius (Das landesherrliche Patronatsrecht gegenüber der katholischen Kirche, Berlin, 1876, pagg. 37-38), il Sägmüller (Der Rechtsanspruch der katholischen Kirche in Deutschland auf finanzielle Leistungen seitens des Staates, Freiburg i.Br., 1913, pag. 26), e soprattutto Stiegele (Finanzielle Pflichten der Staaten gegen die Kirche, nel periodico Das Neue Reich, 1924, N. 27, pag. 572 e segg., oltre vari articoli pubblicati nell'Augsburger Postzeitung dello scorso anno). Invece lo Schmitt (Staat und Kirche, pagg. 37 e 49, e soprattutto Die Ablösung, pagg. 66-68) stima che dal succitato § 35 non possono derivarsi nuove obbligazioni giuridiche dello Stato a favore delle parrocchie. Così pure il Niedner nell'opera, assai stimata nel Ministero del Culto prussiano, Die Ausgaben des preußischen Staates für die evangelische Landeskirche der ältern Provinzen (Kirchenrechtliche Abhandlungen, herausgegeben von Ulrich Stutz, 13. und 14. Heft, Stuttgart 1904) sostiene che il Reichsdeputationshauptschluß impose ai Principi l'obbligo della dotazione soltanto per ciò che concerne le Chiese cattedrali, ossia gli istituti diocesani; non si può quindi, a suo parere, in nessun modo parlare di una obbligazione generale per i bisogni del culto. Che anzi un recente
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opuscolo del Consigliere intimo governativo Dr. Carlo Israel (Reich, Staat, Kirche, Berlino 1926) nega qualsiasi obbligo giuridico dello Stato derivante dalla secolarizzazione. Contro simili teorie possono bensì addursi le dichiarazioni del Ministro del Culto prussiano von Ladenberg del 15 Dicembre 1848, ed anzi in qualche modo anche quelle dei Direttori ministeriali Dr. Fleischer e du Mesnil nella Commissione principale del Landtag, in occasione della discussione del bilancio, nella seduta del 7 Aprile 1923. Rimane tuttavia sempre il fatto che assai controverso è il diritto delle anzidette parrocchie in base alla secolarizzazione (cfr. anche l'articolo Die Säkularisation del Dr. Ebers, Professore dell'Università di Colonia, nella Kölnische Volkszeitung, N. 150, del 25 Febbraio 1928).
L'obbligo giuridico-pubblico da parte dello Stato alle prestazioni finanziarie in favore delle parrocchie è basato altresì sulla legge, la quale stabilisce e fissa le prestazioni medesime, come anche sul diritto consuetudinario più che centenario. Tale obbligo ha però, come osserva il Niedner (op. cit. pag. 312), un carattere sussidiario; lo Stato cioè concede le sue sovvenzioni soltanto se ed in quanto la comunità parrocchiale sia incapace di pagare l'assegno del parroco. Il concetto di tale incapacità (Leistungsunfähigkeit) ha subito anch'esso variazioni. Mentre infatti nella legge
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per gli assegni dei parroci del 26 Maggio 1909 si ammetteva ancora detta incapacità nel caso in cui la parrocchia fosse obbligata di ricorrere ad imposte per gli altri bisogni ecclesiastici, invece l'ultima legge del 25 Maggio 1926 esige che le comunità parrocchiali contribuiscano per la congrua dei parroci con tasse addizionali in proporzione del 5% sulla imposta per il reddito. Il suaccennato obbligo dello Stato, derivante dalla legge, non crea, inoltre, in quanto tale, un diritto soggettivo né per la parrocchia né per la diocesi, né ancor meno un diritto che la S. Sede possa reclamare, salvo altro titolo legittimo, in vista del Concordato.
Uno speciale riguardo meritano le parrocchie situate sulla riva sinistra del Reno. - Dopo la rivoluzione la Repubblica francese aveva secolarizzato i beni ecclesiastici anche nei territori conquistati della Renania. In compenso fu provveduto al sostentamento dei parroci (i cui assegni erano di tre classi: vale a dire di 1.500, 1.000 e 500 franchi), e tale obbligo, sanzionato altresì nell'art. XIV del Concordato francese del 1801, passò poi, per ciò che concerne i detti territori, allo Stato prussiano, come ammise già l'Editto di secolarizzazione del 30 Ottobre 1810 § 4. Il Governo tuttavia non lo riconosce se non per le parrocchie già esistenti al momento in cui quella regione passò sotto il dominio della Prussia, ma non per quelle fondate posteriormente; il che apparisce tanto più ingiusto, se si rifletta che il Governo
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accorda invece sussidi alle nuove parrocchie dei protestanti, quantunque a questi non sia stato secolarizzato quasi nessun bene sulla riva sinistra del Reno.
Nelle conferenze coi Commissari prussiani il sottoscritto propose loro anche la inclusione nel Concordato dell'assegno a favore dei parroci. Osservai come negli articoli 13 § 1 e 14 § 3 del Concordato colla Baviera le norme ivi fissate, per concessione della S. Sede, come condizioni per la provvista degli uffici ecclesiastici e per la nomina dei parroci si fanno dipendere espressamente dalle prestazioni finanziarie dello Stato al riguardo, ed aggiunsi quindi che non vedevo come la S. Sede potrebbe indursi ad una simile concessione in un Concordato colla Prussia senza la corrispondente clausola, che ne è, come suol dirsi, la contre-partie: "In considerazione delle spese dello Stato per gli assegni degli ecclesiastici". Il Sig. Trendelenburg rifiutò questo punto di vista, giacché lo Stato con ciò verrebbe ad ammettere, che soltanto per tal motivo può esigere le suaccennate condizioni, mentre che, a suo parere, un siffatto diritto deriva dal carattere di corporazione giuridica pubblica accordata alla Chiesa cattolica. Al che replicai alla mia volta che questo carattere - cui, del resto, la S. Sede, per quanto io sappia, non attribuisce una eccessiva importanza - è già riconosciuto nella costituzione del Reich (art. 137 capov. 5) e non costituisce
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quindi alcuna nuova concessione, in base alla quale il Governo possa richiedere dalla S. Sede medesima corrispondenti vantaggi.
La questione della dotazione non ha fatto in seguito ulteriori progressi. L'atteggiamento ostile dell'attuale Ministro delle Finanze in Prussia, Sig. Höpker Aschoff, ha consigliato, anche a giudizio di persone competenti da me interrogate (tra le quali soprattutto il sullodato Mons. Kaas ed i deputati al Landtag prussiano, Revmo Mons. Linneborn e Rev. Prof. Lauscher), di attendere le prossime elezioni e la conseguente formazione del nuovo Gabinetto, dal quale il partito del Centro cercherà, in quanto sia possibile, di escludere il summenzionato Ministro. Allora si spera di poter più utilmente riprendere i negoziati.
Chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
(1)Il Seminario clericale eretto il 1777 nella diocesi di Paderborn comprendeva in principio tutte le classi. Essendo però, in seguito all'enorme ingrandimento del territorio diocesano nel 1821 divenuto troppo ristretto, si dovettero separare le classi inferiori, per le quali venne fondato più tardi il Convitto teologico, rimanendo nel detto Seminario soltanto gli alunni dell'ultimo anno (cfr. Erläuterungen zum Fragebogen über die Dotationsforderungen - Paderborn, 11. Juli 1927)
221r, rechts unterhalb der Datumszeile hds. von Borgongini-Duca notiert: "pervenuto in Segr.ia il 20-IV-28".
1Hds. von Pacelli eingefügt.
2"L'obbligo ... prussiano" hds. vermutlich vom Empfänger unterstrichen.
3Masch. eingefügt.
4"legale" hds. vermutlich vom Empfänger eingeklammert.
5"Per il caso ... rimangono riservati" hds. vermutlich vom Empfänger durch jeweils einen senkrechten Strich vor und nach dem Absatz hervorgehoben.
6Hds. vermutlich von Pacelli gestrichen.
7Hds. von Pacelli eingefügt.
8Hds. von Pacelli eingefügt.
9Hds. von Pacelli eingefügt.
Recommended quotation
Pacelli, Eugenio to Gasparri, Pietro from 28 March 1928, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', document no. 3121, URL: www.pacelli-edition.de/en/Document/3121. Last access: 21-12-2024.
Online since 20-01-2020, last modification 01-02-2022.