Dokument-Nr. 7867
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 24. Februar 1923

Regest
Pacelli berichtet über den Fortgang der Sondierungen zum Preußenkonkordat und übersendet Gasparri in diesem Zusammenhang mehrere Dokumente. Zunächst geht er auf die Antwort ein, die der preußische Kultusminister Boelitz am 27. September 1922 auf die Note des Nuntius schickte. Pacelli bedauert, dass der Minister seiner Bitte um eine Behandlung sämtlicher vom Episkopat gestellten Forderungen, die Kardinal Bertram im Januar 1922 in ein Memorandum zusammengefasst hatte, nicht direkt nachkam. Zumindest kann er aber Boelitz‘ Wunsch referieren, die begonnenen Verhandlungen über die Verleihung der Kirchenämter und die Ausbildung der Kleriker zügig abschließen sowie die Kulturkampfgesetze modifizieren und großteils aufheben zu wollen. Unter anderem sieht der Gesetzentwurf die autonome Güterverwaltung für die Kirche vor und sichert dieser hierfür staatliche Unterstützung zu. Um die Modifikation der Kulturkampfgesetze zügig umsetzen zu können, möchte der Kultusminister die weiteren, noch offenen Forderungen der preußischen Bischöfe zu einem späteren Zeitpunkt in Angriff nehmen, kommt aber dennoch kurz auf das Patronatsrecht und auf die in den Zirkumskriptionsbullen vorgesehenen finanziellen Leistungen zu sprechen. Hinsichtlich des Patronatsrechts, das in der Reichsverfassung nicht geändert wurde, stellt Boelitz eine Prüfung in Aussicht, ob und inwieweit der Staat hier Zugeständnisse an die Kirche machen kann. Mit Blick auf die staatlichen Finanzleistungen an die Kirche hebt der Minister deren Anpassung an die Inflation hervor, hält angesichts der finanziellen Belastungen des Reichs und der einzelnen Staaten durch die Reparationszahlungen eine neue und dauerhafte Festlegung der Finanzleistungen jedoch für inopportun.
Im Anschluss berichtet Pacelli von einer Sitzung, die während seiner Berlinreise im Oktober 1922 auf Wunsch des Staatssekretärs im Kultusministerium Becker stattfand und an der auch der Regierungsrat Niermann und Beckers Mitarbeiter Wende teilnahmen. Da der Nuntius über keine neuen Weisungen verfügte, äußerte er sich nicht, sondern ließ die Regierungsvertreter ihre Positionen referieren, die Pacelli auf Basis einer von der Regierungsseite erstellten Notiz zu der Besprechung nun an den Heiligen Stuhl weitergibt. So gaben die Regierungsvertreter zu bedenken, dass einige Themen nur unter Einbeziehung der Reichsgremien entschieden werden können, dass alle rechtlichen Vereinbarungen zwischen Preußen und dem Heiligen Stuhl, die nicht explizit geändert werden, weiterhin gültig sein müssen, und dass für die angestrebten Änderungen eine staatliche Gesetzesmodifikation ausreichen und kein Konkordat nötig sein könnte. Hinsichtlich der theologischen Fakultäten, auf die Pacelli die Aufmerksamkeit des Kultusministers lenkte, wiesen die Regierungsvertreter auf den praktizierten, wenngleich rechtlich nicht festgeschriebenen Usus bei der Professorenernennung hin, demgemäß eine Ernennung nur dann möglich ist, wenn der zuständige Bischof Lehre und Sitten des Kandidaten nicht beanstandet. Die Regierungsvertreter warnten vor einer öffentlichen Diskussion zum Thema, da die preußische Situation zu einer ungünstigen Beurteilung der katholischen Fakultäten und so zu einer Verschlechterung ihrer Lage führen könnte. Wenngleich die Regierungsvertreter die Situation im mehrheitlich protestantischen Norden mit der im mehrheitlich katholischen Süden Deutschlands nicht für vergleichbar halten, empfahlen sie dennoch, den Abschluss der Verhandlungen zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Staat Bayern abzuwarten, um daraus Nutzen für den Fortgang der eigenen Verhandlungen zu ziehen.
Bei einem Treffen mit Staatssekretär Becker, das im November 1922 in München stattfand, wies der Nuntius auf Widersprüche in der Notiz bei den Ausführungen zur Kollision mit dem Reichsrecht hin und betonte, dass Bayern, dessen Position gegenüber dem Reich mit der Preußens identisch ist, beispielsweise die Schulfrage in die Konkordatsverhandlungen aufnahm, weshalb unverständlich ist, warum dies für Preußen unmöglich ist. Becker sicherte dem Nuntius daraufhin eine ausführliche Darlegung zum Thema zu, die Pacelli schließlich im Januar 1923 zuging und die er seinem Schreiben beifügt. Becker betont hierin die Zuständigkeit des Reichs für Kirchen- und Schulfragen, die den einzelnen Staaten nur solange zukommt, wie das Reich sie nicht umfassend regelt. Von diesem Recht macht Bayern bei seinen Konkordatsverhandlungen mit dem Heiligen Stuhl Gebrauch. Für Preußen ist die Situation deshalb anders, weil das Reich inzwischen selbst Konkordatsverhandlungen mit dem Heiligen Stuhl angekündigt und begonnen hat. Vor diesem Hintergrund ist es, so Becker, für die preußische Regierung unmöglich, dieselben Fragen mit dem Heiligen Stuhl zu verhandeln, die zwischen Letzterem und der Reichsregierung ausgehandelt werden. Zugleich will sich die preußische Regierung jedoch dafür einsetzen, dass alle Themen, die bisher direkt zwischen Preußen und dem Heiligen Stuhl geregelt wurden, wiederum zwischen den beiden verhandelt und an die neue Situation angepasst werden. Becker versichert, dass Preußen im beidseitigen Interesse die politisch-kirchliche Gesetzgebung, die größtenteils noch auf die Kulturkampfzeit zurückgeht, auf eine neue Basis stellen möchte. Mit Rücksicht auf die öffentliche Meinung möchte Preußen jedoch zunächst ausschließlich die in der Regierungsnote vom April 1922 genannten Themen angehen. Die Alternative, dass das Reich seine Konkordatsverhandlungen mit dem Heiligen Stuhl aussetzt und Preußen zuerst ein Konkordat aushandelt, das später zusammen mit dem Bayernkonkordat von einem Reichsrahmenkonkordat umschlossen wird, hält die preußische Regierung nicht für empfehlenswert. Dies begründet Becker sowohl mit den gänzlich unterschiedlichen Lagen in Bayern und Preußen wie auch mit der noch nicht definitiven Gesetzeslage im Reich für den Bereich Kirche und Schulwesen. Die preußische Regierung schlägt folglich vor, in jenen Punkten eine direkte Einigung zwischen dem Heiligen Stuhl und Preußen zu erarbeiten, die bereits durch frühere Vereinbarungen oder durch die preußische Gesetzgebung geregelt wurden, und alle anderen Themen, vor allem die Schulfrage, auf später zu vertagen.
Im Anschluss übermittelt und referiert Pacelli die von ihm erbetenen Einschätzungen des Breslauer Fürstbischofs Bertram und des Kölner Erzbischofs Schulte zur Antwort, die Kultusminister Boelitz am 27. September 1922 auf die Note des Nuntius geschickt hatte. Generell sprach Bertram sich dafür aus, schnellstmöglich eine definitive Einigung mit dem Ministerium zu erreichen, auch wenn dies bedeutet, nicht alle gewünschten Themen zu behandeln. Für verschiedene Punkte aus seiner Themenliste hält der Fürstbischof eine spätere Behandlung oder eine Verschiebung auf die Reichsebene für möglich, andere Fragen, die gegenwärtig in einer akzeptablen Weise gehandhabt werden, erklärt er für weniger dringlich. Bertram hält es allerdings für problematisch, dass die Regierung nicht prinzipiell zusagt, die Staatsleistungen an den jeweils aktuellen Geldwert anzupassen, da dies, vor allem bei einer ungünstigeren Zusammensetzung des Ministeriums und des Landtags, zu Nachteilen für die Kirche führen kann. Den gegenwärtigen Lösungsvorschlag des Ministers hält der Kardinal folglich für unzureichend, weshalb er dem Heiligen Stuhl empfiehlt, entweder auf die Zusage der Leistungsanpassung zu bestehen oder zumindest eine Erklärung des Kultusministers zu verlangen, in der dieser versichert, die erwähnte Anpassung so oft als möglich vorzunehmen. Nachdem Bertram für wichtige weitere Themen auf sein Schreiben vom Mai 1922 verweist, kommt er auf das Patronatsrecht zu sprechen und hebt die Wichtigkeit hervor, zwischen dem vormals königlichen Patronatsrecht und dem rein landesherrlichen Patronatsrecht zu unterscheiden. Während er Ersteres für unanfechtbar hält, ersucht er den Heiligen Stuhl, sich vehement gegen die Fortsetzung des Letzteren auszusprechen.
Der Kölner Erzbischof Schulte kritisiert zunächst die vom Kultusminister vorgenommene Verquickung der Fragen nach der Verleihung der Kirchenämter und der Klerikerausbildung mit der Aufhebung der Kulturkampfgesetze als willkürlich, da Letztere schlicht von der Reichsverfassung gefordert wird. Auch hinsichtlich der staatlichen Finanzleistungen für die Kirche teilt der Erzbischof die Einschätzung des Ministers nicht. Er verlangt ausdrücklich ein Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und Preußen, in dem unter anderem eine bessere Anpassung der Finanzleistungen an den jeweils aktuellen Geldwert festgeschrieben wird.
Im Anschluss an diese Berichterstattung fasst Pacelli den Stand der Dinge zusammen und legt Gasparri seine Einschätzung vor. Er weist darauf hin, dass er gemäß den Weisungen des Heiligen Stuhls beim preußischen Kultusminister insistiert habe, über die von diesem behandelten Themen hinaus auch zu den anderen im Memorandum von Fürstbischof Bertram genannten Punkten eine Stellungnahme der Regierung zu erhalten, und ruft die Wichtigkeit dieser Stellungnahme in Erinnerung. Zu akzeptieren, dass die anderen Themen gänzlich vertagt werden, würde, so Pacellis Einschätzung, die Verhandlungsposition des Heiligen Stuhls in diesen Fragen stark schwächen. Vor diesem Hintergrund stellt Pacelli die Frage, ob die Antwort des Kultusministers vom September 1922 in diesem Punkt einen Fortschritt gebracht hat, was er jedoch verneinen muss. Vielmehr führt er die Lehrerausbildung als Beispiel dafür an, dass der Kultusminister der Kirche tatsächlich weniger entgegenkommt als er verspricht. Mit Blick auf die katholisch-theologischen Fakultäten der staatlichen Universitäten bedauert der Nuntius, dass die Auffassung der Theologieprofessoren mit der Regierungsposition übereinstimmt und zitiert ausführlich den Breslauer Professor für Exegese des Neuen Testaments Sickenberger, der von einer Versammlung katholischer Theologieprofessoren an Pfingsten 1920 berichtet. Die Versammlung empfahl nachdrücklich, es bei der gegenwärtigen Situation zu belassen und keine Verhandlungen mit den Staaten über neue Gesetze für die katholischen Fakultäten zu führen. Solche Verhandlungen würden nur die Angliederung der katholischen Fakultäten an die staatlichen Universitäten erneut und unnötig zur Diskussion stellen, zumal, so die Einschätzung der Professoren, die aktuelle Situation an den Fakultäten ausreichend die Interessen der Kirche sichert. Entgegen dieser Einschätzung hält Pacelli, der die Brisanz des Themas durchaus einräumt, die vorliegenden Fakultätsstatuten letztlich für unzureichend und schließt sich damit der Einschätzung der Fuldaer Bischofskonferenz an. Besonders für den Fall, dass die Lehre oder das sittliche Verhalten eines Professors beanstandet wird, sollte seiner Meinung nach die Rechtsposition der Bischöfe gestärkt werden, von denen er sich generell eine mutigeres Auftreten gegenüber kritikwürdigen Professoren wünscht. Ferner teilt der Nuntius die Kritik der Kardinäle Bertram und Schulte an der fehlenden Bereitschaft der Regierung, die Staatsleistungen angemessen an den jeweils aktuellen Geldwert anzupassen. Zudem weist Pacelli darauf hin, dass die von der Regierung verlangten Zulassungsvoraussetzungen zum Klerikeramt ihren Ursprung im Kulturkampf haben, und stimmt der Einschätzung von Erzbischof Schulte zu, wonach die Reichsverfassung die Aufhebung der Kulturkampfgesetze fordere, weshalb die preußische Regierung die Aufhebung nicht als Ausdruck des eigenen Wohlwollens der Kirche gegenüber für sich reklamieren könne.
Zum Fortgang der Verhandlungen mit der preußischen Regierung stellt der Nuntius folgende Überlegungen an: Da man die Verhandlungen mit Preußen nicht isoliert, sondern nur im Gesamtzusammenhang der Beziehungen von Kirche und Staat im Reich betrachten kann, hält Pacelli das von Fürstbischof Bertram vorgeschlagene Vorgehen, sich für den Moment mit einem Minimalkonsens zufrieden zu geben und nur die von der Regierung gewünschten Themen zu behandeln, für unmöglich. Ein solches Vorgehen würde seiner Ansicht nach nicht nur die Verhandlungen um ein Reichskonkordat erschweren, sondern auch in Bayern Aufregung darüber hervorrufen, dass Preußen vom Heiigen Stuhl dieselben Konzessionen erhalte, ohne jedoch die entsprechenden Gegenleistungen zu erbringen. Vielmehr muss der Heiligen Stuhl bei der preußischen Regierung darauf insistieren, die katholischen Fakultäten und die Schulfrage in den Verhandlungen zu thematisieren. Hierfür schlägt Pacelli folgende Lösung vor: Der Heilige Stuhl akzeptiert die Präferenz der preußischen Regierung für die Universitäten als Ausbildungsstätten des Klerus, wofür im Gegenzug mindestens die gegenwärtig übliche Praxis hinsichtlich der Einbindung der Bischöfe in die Fakultäten festgeschrieben wird. Hierfür, so der Nuntius, kann der Text des Bayernkonkordats zu Grunde gelegt werden. Zur Schulfrage empfiehlt Pacelli den Rückgriff auf eine von Kardinal Bertram vorgelegte allgemeine Formel, in der die Regierung die Berücksichtigung der kirchlichen Interessen zusichert, wobei der Nuntius hier einige Änderungen wünscht, die die Regierung stärker in die Pflicht nehmen. Ferner empfiehlt er, die Frage der preußischen Regierung zu beantworten, warum Bayern größere Konzessionen als Preußen erhält, und liefert hierfür mit dem Hinweis auf das größere Entgegenkommen Bayerns in der Schulfrage sowie auf die bereits früher unterschiedlichen Regelungen, etwa bei den Bischofsernennungen, bereits Argumente. Zu den Themen Theologenkonvikte, Priesterseminare und Besserungsanstalten verweist Pacelli auf die von Kardinal Bertram vorgeschlagenen Kriterien. Für die Staatsleistungen fordert er mit den Kardinälen Bertram und Schulte positive Taten von der Regierung statt nur Worte. Der Nuntius hält einen Notenwechsel für unzureichend, um diese Dinge zu regeln, und empfiehlt den Abschluss eines formalen Vertrags. Seinen Vorschlag hält Pacelli für das Minimum, das bei einer Vereinbarung mit Preußen erreicht werden sollte. Falls sich die Regierung auf diesen, seiner Ansicht nach durchaus gemäßigten, Vorschlag nicht einlassen sollte, legt er nahe, die Verhandlungen zu unterbrechen und das Verhältnis zwischen Kirche und Staat in Preußen auf rein parlamentarischem Weg zu regeln. Denn da der Vorrang des Reichsrechts auch Preußen binde, könnten die katholischen Landtagsabgeordneten auf der Grundlage der Reichsverfassung auf die Aufhebung der Kulturkampfgesetze bestehen. Verhandlungstaktisch rät der Nuntius, dass gegebenenfalls der Episkopat eine entsprechende Aufforderung an die Landtagsabgeordneten verantworten und dass der Heilige Stuhl bei dieser außen vor bleiben sollte. Die so geschaffenen unilateralen Gesetze, bei denen die preußische Regierung sicherlich auch ihre Wünsche zur Nationalität und Ausbildung des Klerus festschreiben würde, wären für den Heiligen Stuhl nicht zwangsläufig bindend und böten auch nicht die Sicherheit eines Vertrags gemäß dem internationalen Recht, könnten aber, so Pacelli, einen Ausweg aus der Unsicherheit der gegenwärtigen Situation bieten. Als Beispiel für eine erfolgreiche Lösung auf parlamentarischem Weg führt er Baden an.
Betreff
Trattative col Governo prussiano
Eminenza Reverendissima,
Dopo che mi fu pervenuto il venerato Dispaccio N. 4951 del 24 Giugno 1922, mi diedi premura di trasmettere, in conformità delle istruzioni ivi contenute, al Ministro del Culto Sig. Boelitz la Nota in data del 30 di quello stesso mese, che qui acclusa compio il dovere di inviare in copia all'Eminenza Vostra Reverendissima (Allegato I).
Detta Nota non mancò, secondo che ho appreso da più parti, di produrre sul principio un certo sgomento nel Ministero del Culto, il quale si era illuso di poter senz'altro regolare soltanto i punti, cui è interessato il Governo. Finalmente in data del 27 Settembre il menzionato Sig. Boelitz mi rimise la risposta, che l'Eminenza Vostra troverà parimenti qui compiegata (Allegato II), insieme ad una traduzione latina fatta per cura del Ministero medesimo (Allegato  III).
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In essa il Sig. Ministro, dopo aver accusato ricevimento della succitata mia Nota, comincia col dire che le questioni toccate nella medesima gli offrono una opportuna occasione di illustrare più ampiamente quanto aveva già espresso nella precedente risposta del 28 Aprile 1922 (cfr. Rapporto N. 24192 del 26 Maggio 1922), ed aggiunge che egli si asterrà, in vista delle considerazioni pratiche messe in rilievo anche nell'anzidetta mia Nota, da discussioni teoriche, pur mantenendo il punto di vista sostenuto dal Governo prussiano.
Il Sig. Boelitz passa quindi ad indicare i motivi, per i quali nella suddetta risposta del 28 Aprile si era ristretto a trattare soltanto una parte dei punti del Memorandum dell'Emo Sig. Cardinale Bertram. Per ciò che riguarda la provvista delle Sedi vescovili, delle Prepositure e dei Canonicati, egli si appella alla mia Nota del 16 (non 26) Febbraio 1922, in cui ricordavo la promessa da lui fatta il giorno 6 del precedente mese di Gennaio, di regolare cioè senza indugio queste materie (cfr. Rapporto N. 22938 <Provv. Treviri Germania 509>1 del 9 Gennaio 1922); dimentica tuttavia che nella Nota medesima (cfr. Allegato IV) innanzi tutto urgentemente chiedevo in termini generali senza limitazioni una pronta evasione delle richieste dell'Episcopato contenute nel Memorandum
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predetto. – La discussione (continua il Sig. Ministro) fu estesa anche a quegli altri punti, i quali debbono essere presi in esame per attuare, corrispondentemente alle esigenze del tempo attuale ed alla Costituzione germanica, la modificazione della legge intorno al conferimento degli uffici ecclesiastici ed alla formazione del clero. Il Dr. Boelitz afferma di essere stato indotto a toccare tali questioni anche dal menzionato Memorandum, il quale suggeriva al riguardo trattative dirette colla S. Sede, mentre dichiarava disdicevole l'idea di voler assicurare gl'interessi dello Stato mettendoli in connessione cogli assegni al Clero parrocchiale; ed osserva altresì come le disposizioni della legge in discorso hanno formato già una volta oggetto di negoziati diplomatici, avendo il Cardinale Segretario di Stato Emo Jacobini con Nota del 4 Aprile 1886 consentito alla cosiddetta Anzeigepflicht (vale a dire all'obbligo dei Vescovi di "notificare al Governo prussiano i nomi dei sacerdoti destinati ad esercitare in qualità di Parrochi la cura delle anime nelle parrocchie vacanti") prevista dalla legge (1).
Il Dr. Boelitz prosegue affermando esser suo desiderio di veder presto felicemente conchiuse le iniziate trattative circa la collazione degli uffici ecclesiastici e la formazione del clero, specialmente perché avrebbe allora la possibilità di presentare un disegno di legge diretto ad abrogare o modificare corrispondentemente ai nuovi tempi tutte le disposizioni legislative politico-ecclesiastiche emanate all'epoca del cosiddetto Kulturkampf. Coll'accettazione di una tale legge rimarrebbero, a giudizio del Sig. Ministro, in notevole parte soddisfatti i desideri della Chiesa cattolica e verrebbe chiarita la situazione della medesima di fronte allo Stato prussiano. Oltre alla summenzionata legge intorno al conferimento degli uffici ecclesiastici ed alla formazione del clero, si tratterebbe delle seguenti leggi colle loro posteriori modificazioni:
1.) Legge sul potere disciplinare della Chiesa (12 Maggio 1873)
2.) Legge intorno ai limiti dell'esercizio del diritto d'infliggere pene e provvedimenti correzionali (13 Maggio 1873),
3.) Legge circa l'amministrazione delle Sedi vescovili cattoliche vacanti (20 Maggio 1874),
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4.) Legge concernente gli Ordini e le Congregazioni religiose della Chiesa cattolica (31 Maggio 1875),
5.) Legge sull'amministrazione dei beni nelle Kirchengemeinden cattoliche (20 Giugno 1875),
6.) Legge relativa ai diritti delle comunità dei Vecchi Cattolici sul patrimonio ecclesiastico (4 Giugno [sic] 1875),
7.) Legge intorno ai diritti di sorveglianza dello Stato sull'amministrazione dei beni nelle diocesi cattoliche (7 Giugno 1875 [sic]).
Il Sig. Ministro rileva con soddisfazione che lo scambio di vedute coll'Episcopato prussiano intorno alle succitate leggi ha già condotto ad una felice intesa, e si dice quindi lieto di dare le seguenti notizie circa lo stato di tali questioni. – È pervenuto già al Ministero di Stato prussiano un disegno di legge circa la modificazione, che in sostanza equivale alla soppressione, delle prime quattro delle suddette leggi. Quanto alla mutazione delle altre indicate sotto i numeri 5 e 7 si è raggiunto, come accenna altresì il Memorandum dell'Emo Sig. Cardinale Bertram, un accordo preliminare ten-
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dente a lasciare alla Chiesa cattolica, nella misura desiderata, libertà ed autonomia nel regolare ed amministrare i propri beni, mentre che, d'altra parte, rimane<gono>2 ad essa conservata<i>3 l'ordinamento, già sperimentato, e la forma esteriore per una sicura amministrazione patrimoniale, e lo Stato continua anche per il futuro a mettere a disposizione della Chiesa stessa i propri mezzi coattivi. Finalmente, per ciò che si riferisce alla legge menzionata al n. 6, il Dr. Boelitz afferma essere sua intenzione di presentare un progetto di legge, che la abroghi per l'avvenire. Riguardo ai diritti di uso e di usufrutto su cose di proprietà ecclesiastica accordati finora a comunità di Vecchi Cattolici in base ai §§ 2, 4 e 6 della legge in discorso, il Sig. Ministro osserva aver lo stesso Emo. Cardinale Vescovo di Breslavia attestato che in alcuni casi particolari ha avuto luogo la restituzione alla Chiesa cattolica di edifici appartenenti già alla medesima (cfr. Memorandum n. VI), ed aggiunge che nei pochi casi non ancora regolati esaminerà volentieri dietro richiesta, se d'intesa cogli interessati sia possibile di procedere nella stessa guisa.
Dopo di ciò il Dr. Boelitz passa a discorrere degli altri punti del Memorandum (sui quali egli non aveva dato risposta), e rileva come essi non riguardano materie,
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che debbano essere incluse nell'Atto legislativo diretto a modificare la legislazione del Kulturkampf. Il Sig. Ministro quindi, nell'interesse di una più rapida attuazione dei summenzionati progetti di legge, prega di non insistere sulla simultanea soluzione delle questioni toccate nei punti anzidetti. Egli non dubita, del resto, che le medesime verranno trattate dal Governo prussiano con quello spirito di serietà e di comprensione, che richiedono i riguardi dovuti alla importanza della Chiesa cattolica. Il Dr. Boelitz viene nondimeno a parlar brevemente intorno a due dei punti stessi, i quali hanno, a suo avviso, una più stretta attinenza col presente argomento.
Il primo di essi concerne il ius praesentandi fondato sul patronato, ed a tale riguardo il Sig. Ministro osserva che la Costituzione del Reich nulla ha cambiato nei riguardi del medesimo, come risulta dalle discussioni che ebbero allora luogo nell'Assemblea nazionale. Egli si propone perciò di esaminare, se e fino a qual punto lo Stato possa cambiare i diritti spettantigli in questa materia, senza cessare dall'adempiere i suoi obblighi.
Il secondo punto si riferisce alle dotazioni previste nelle varie Bolle di circoscrizione, ed a questo proposito il Dr. Boelitz fa rilevare come esse, in quanto
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riguardano gli assegni degli ecclesiastici, sono state progressivamente adattate, nello stesso modo che per i funzionari prussiani, all'abbassamento della valuta. Anche per gli altri bisogni delle diocesi lo Stato prussiano ha contribuito in misura maggiore, in quei casi in cui non bastavano i proventi delle imposte ecclesiastiche e gli altri introiti. Il Sig. Ministro si dice persuaso che, qualora il valore del danaro continuasse a discendere, si proseguirebbe in questa materia a procedere nella stessa guisa; infatti lo Stato prussiano ha elevato la somma per gli assegni del clero cattolico a 139 milioni di marchi in cifra tonda e dà anticipazioni per oltre un miliardo di marchi all'anno. D'altra parte egli stima che, dati gli straordinari oneri di pagamenti all'estero, gravanti sulla Germania, i quali si ripercuotono sui bilanci dei singoli Stati, nonché lo svalutamento [sic] del danaro e la competenza del Reich in base alla Costituzione nello stabilire i principi per l'eventuale svincolo delle prestazioni dello Stato, l'attuale momento non sia opportuno per procedere ad una nuova precisa e duratura sistemazione della questione della dotazione.
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In occasione del mio viaggio a Berlino nell'Ottobre dello scorso anno ebbe luogo la sera dell'11 di quel mese dalle ore 6 alle 8 circa nel Ministero del Culto in Berlino, per desiderio del Segretario di Stato Dr. Becker, una conferenza, cui presero parte anche i relatori, Consigliere governativo Niermann (il quale già alcuni giorni prima, ossia il 6 dello stesso mese, era venuto, per incarico del Ministro Sig. Boelitz, a visitarmi in Monaco) e Wende. Da parte mia, conoscendo quanta circospezione si richieda nelle trattative col Ministero medesimo, accettai bensì tale conferenza, ma dichiarai più volte espressamente, massime quando il Dr. Becker cercava di ottenere un mio assenso alle vedute del Governo prussiano, che io non avevo altre istruzioni all'infuori di quelle da me fedelmente riprodotte nella succitata Nota del 30 Giugno; – che, per conseguenza, non ero in grado di pronunziarmi sulle vedute anzidette; – ma che non avrei mancato di portare esattamente a conoscenza della Santa Sede le riflessioni espostemi in detta conferenza, ed a tal fine accolsi con gratitudine la promessa fattami di fissarle in un Appunto, che mi venne poi in realtà inviato dal Dr. 
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Becker con foglio in data del 18 d. m.
Le considerazioni contenute in detto Appunto, in varie parti assai oscuro nell'originale tedesco (Allegato V), sono le seguenti:
1.) Secondo il diritto pubblico la Prussia non può rilasciare dichiarazioni impegnative circa materie, che la Santa Sede intende di regolare col R eich. Tali dichiarazioni invero dovrebbero essere dalla Prussia date al Reich, allorché, a norma dell'Articolo 69 della Costituzione, il relativo progetto di legge venisse ad essere discusso nel Reichsrat. Prima di questo momento il Governo prussiano non può fissare il suo atteggiamento in forma impegnativa.
2.) Se alcune disposizioni delle Bolle concordate verranno modificate d'accordo colla Santa Sede, dovrà restare anche inteso che tutte le altre rimangono immutate in vigore. Ciò è nell'interesse stesso della Chiesa cattolica, la quale sarebbe esposta in Prussia ad attacchi e difficoltà, di natura specialmente finanziaria, se le succitate Convenzioni, che il Governo continua a trattare come vigenti, non fossero riconosciute più come tali.
3.) Per la definizione delle questioni proposte dalla Prussia non sarà probabilmente necessaria la conclu-
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sione di una formale Convenzione. Il Governo si propone piuttosto di modificare le relative leggi prussiane, non appena mediante uno scambio di Note o per mezzo di un protocollo saranno di comune accordo stabilite le disposizioni, che la Santa Sede prenderà dopo la modificazione anzidetta.
4.) Per ciò che riguarda infine le Facoltà teologiche (sulle quali avevo in modo speciale richiamato l'attenzione del Ministero del Culto), si osserva nel menzionato Appunto che i rapporti dell'Episcopato prussiano colle medesime hanno una solida e provata base nella prassi in uso già da lungo tempo. Come ulteriore svolgimento delle disposizioni contenute negli Statuti delle tre Facoltà teologiche della Prussia (Breslau, Bonn e Münster), si è infatti venuta formando, – massime per il punto più importante, vale a dire per la nomina dei professori, – una specie di diritto non scritto, in virtù del quale il Governo, dietro proposta delle Facoltà, tratta prima col candidato, e quindi chiede al Vescovo competente se abbia obbiezioni contro la dottrina o la condotta morale del medesimo. La nomina ha luogo soltanto dopo che sia giunta una risposta negativa da parte del Vescovo stesso, il quale ha in tal guisa modo di salvaguardare in tempo utile gli interessi
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della Chiesa.
Un cambiamento di questo modus procedendi, non richiesto da bisogni emergenti dalla esperienza pratica, (prosegue a rilevarsi nell'Appunto in discorso) non si farebbe quindi in sostanza che per motivi puramente teorici. Ora, però, chi consideri attentamente le condizioni della Prussia, troverà che ciò presenterebbe gravi inconvenienti. Esistono infatti nelle dodici Università prussiane (prescindendo dall'Accademia di Braunsberg), accanto a dieci Facoltà teologiche protestanti, tre sole cattoliche, fra cui quella di Münster da meno di due decenni. (2) Sebbene indubitatamente solida sia la riputazione che esse godono presso le
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altre Facoltà teologiche, deve tuttavia tenersi presente che la capacità scientifica delle Facoltà teologiche cattoliche, non è, al di fuori delle Università, dapertutto pienamente riconosciuta; fatto questo, che non abbisogna di ulteriori spiegazioni, quando si pensi che la Prussia ha una così forte popolazione non-cattolica ed il partito cattolico a causa della eminente sua situazione trovasi pure esposto a contrasti. Finché non si darà motivo a discutere la posizione delle Facoltà teologiche cattoliche, un tale stato di cose potrà durare senza produrre complicazioni. Ma non appena un provvedimento legislativo, quale sarebbe la conclusione di nuove Convenzioni circa la nomina dei professori di teologia cattolica, venisse a sollevare un pubblico dibattito al riguardo, sorgerebbe un serio pericolo di sfavorevoli giudizi e di notevole peggioramento della situazione delle Facoltà medesime. Sembra perciò ben dubbio, anche dal punto di vista degli interessi cattolici, se, date le speciali condizioni della Prussia, convenga di provocare una simile discussione teorica di questo problema, che si trova già regolato nella prassi in maniera del tutto soddisfacente.
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Le particolari circostanze sopra descritte dimostrano altresì che non sarebbe opportuno di prendere come punto di partenza nel presente argomento le norme vigenti in Università al di fuori della Prussia, ad esempio quelle fissate già rispetto alla Facoltà teologica di Strasburgo. Per l'Alsazia cattolica, la cui situazione si avvicina molto più a quella della Germania del Sud, specialmente della Baviera, dovevano valere criteri affatto diversi da quelli che è necessario di seguire per la Germania del Nord, in prevalenza protestante. La struttura generale della Prussia, il numero e la posizione delle Facoltà teologiche cattoliche in seno alle Università prussiane, costituiscono uno stato di cose, che deve essere in linea di massima considerato e trattato a sé.
Con ciò tuttavia non si vuol dire (conclude l'Appunto) che quanto avviene in altri Paesi della Germania non debba avere importanza per le Facoltà teologiche cattoliche della Prussia; che anzi di speciale interesse potranno essere le trattative col Governo bavarese in questa materia. Sembra quindi consigliabile di attendere l'esito delle trattative medesime, affine di poterne trarre profitto per il proseguimento dei negoziati in Prussia.
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In una visita fattami in Monaco dal Segretario di Stato Sig. Becker nel pomeriggio del 17 del successivo mese di Novembre, avendo egli condotto la conversazione sul detto Appunto, rilevai da mia parte, tra l'altro, che il n. 1.) sembrava contenere una qualche contraddizione. Mentre infatti la Prussia vi dichiara di non poter rilasciare dichiarazioni impegnative circa materie, che la Santa Sede intende di regolare col Reich (ad esempio, la questione scolastica), si dice invece disposta a trattare direttamente colla Santa Sede altri argomenti, i quali sono egualmente di competenza del Reich. Notai inoltre che la situazione della Prussia di fronte al Reich è senza dubbio eguale a quella della Baviera; ma la Baviera è pronta ad includere nel Concordato l'anzidetta questione scolastica; non si comprende quindi perché non possa farlo la Prussia. Il Sig. Becker mi promise allora che avrebbe completato l'esposizione di tale questione di diritto pubblico, toccata troppo brevemente nell'Appunto, in un ulteriore Pro-memoria, il quale però, in seguito a vari impedimenti, non mi è stato da lui inviato che in data del 29 Gennaio scorso (Allegato VI).
In esso il Sig. Segretario di Stato spiega così i motivi dell'attitudine della Prussia: Secondo la
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Costituzione germanica, egli osserva, spetta al Reich il diritto di fissare in via legislativa i principi fondamentali nelle materie ecclesiastiche e scolastiche. Finché esso non fa uso di tale suo diritto, i singoli Stati, sempre rimanendo nell'ambito della Costituzione del Reich, hanno la facoltà di procedere per proprio conto. Di questa facoltà si è valsa la Baviera d'intesa col Reich, allorché entrò in negoziati colla Santa Sede per la conclusione del Concordato. Il medesimo diritto spettava e spetta pure alla Prussia. Prima però che si iniziassero trattative con questa, il Reich manifestò il proposito di far uso del menzionato suo diritto mediante Convenzioni colla Santa Sede, e di fatto ebbero principio i negoziati per un Concordato. Da questo momento il carattere federale del Reich esige la previa intesa degli Stati particolari e del Governo centrale, giacché essi non possono, com'è naturale, procedere che unitamente, prima che si inizino i negoziati coll'altra Parte contraente. Secondo la Costituzione gli Stati anzidetti si pronunziano intorno a simili materie soltanto allorché il relativo progetto viene presentato al Reichsrat. Ora la Prussia, stante la sua estensione ed importanza, deve tener conto in modo del tutto particolare di tali considerazioni di diritto pubblico, giacché, qualora essa, pri-
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ma di essersi messa d'accordo coi Governi degli altri Stati federati e con quello del Reich, si impegnasse verso la S. Sede, ciò arrecherebbe agli Stati medesimi un pregiudizio intollerabile. Per la Baviera la situazione è diversa, in quanto che essa, già prima del Governo del Reich, aveva iniziato le trattative, ed inoltre tutte le materie in questione si trovavano regolate nel vigente Concordato bavarese, il quale, d'altra parte, dopo l'entrata in vigore della Costituzione del Reich, doveva essere messo in armonia colle mutate condizioni. Nondimeno, il Governo prussiano sin dal principio ha rilevato che, qualora si addivenisse alla conclusione di un Condordato per il Reich, esso dovrebbe aver valore anche per la Baviera.
Se tuttavia la Prussia, in considerazione di quanto sopra, (prosegue il Dr. Becker) non crede, dopoché sono stati già intavolati i negoziati fra il Reich e la Santa Sede, di poter contemporaneamente trattare colla medesima tutte le questioni di carattere fondamentale che formeranno oggetto del Concordato per il Reich, essa dà, però, la massima importanza a ciò che quelle materie, le
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quali si trovavano direttamente regolate in Convenzioni tra la Prussia e la Santa Sede, vengano ora, egualmente per via di trattative dirette, adattate alla nuova situazione. D'altra parte, anche la questione della cittadinanza degli ecclesiastici appartiene al diritto ecclesiastico prussiano e rientra quindi nella competenza della Prussia, sebbene, oggi come prima, le norme generali sulla cittadinanza siano di spettanza del Reich: Del resto la Prussia, non meno che la Baviera, non regolerà queste materie che d'intesa col Governo del Reich.
Senonché (aggiunge il Sig. Segretario di Stato) la Prussia vorrebbe non solo rinnovare le sue Convenzioni colla Santa Sede, ma in pari tempo altresì abrogare o nell'interesse reciproco porre su di una nuova base l'intiera legislazione politico-ecclesiastica interna, sorta nella massima parte all'epoca del Kulturkampf. Ciò tuttavia non potrà sostenersi dinanzi alla pubblica opinione, che se la Santa Sede acconsentirà a dare le assicurazioni indicate nella precedente Nota di risposta del 28 Aprile 1922. Sono questi i motivi, per cui il Governo prussiano desidera di negoziare precisamente intorno ai punti enumerati nella risposta medesima, e per ora solamente intorno ad essi.
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Un altro modus procedendi sarebbe che il Reich sospendesse per il momento le sue trattative, e tra la Prussia e la Santa Sede si concludesse un vero e proprio Concordato. Più tardi potrebbe essere stipulato un Concordato col Reich, il quale a modo di cornice (Reichsrahmenkonkordat) si sovrapporrebbe ai Concordati prussiano e bavarese. Il Governo prussiano però non crede di raccomandare questo metodo, perché, se le trattative circa l'intiero complesso delle questioni, che interessano ambedue le parti, durano già da anni nella Baviera, per due terzi cattolica, ed ove quelle materie erano già regolate in via concordataria, esse potrebbero richiedere un tempo notevolmente più lungo nella Prussia, per due terzi protestante, la quale non ha mai avuto un Concordato ad esempio circa la scuola. Inoltre la legislazione del Reich nel campo ecclesiastico e scolastico è ancora in fieri, e, stante la grande difficoltà della materia, non si può prevedere quanti anni trascorreranno ancora innanzi che essa sia completa. Prima di questo momento però la Prussia difficilmente potrebbe pensare ad assumere al riguardo un impegno di carattere giuridico internazionale. Perciò sembra al Governo prussiano raccomandabile di procede-
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re per gradi di cominciare con una diretta intesa fra la Prussia e la Santa Sede per il nuovo ordinamento delle materie già regolate per mezzo di anteriori Convenzioni o leggi dello Stato, rimandando a più tardi le altre questioni, particolarmente quelle relative alla scuola, le quali possono essere più facilmente trattate prima del Reich. Il Governo stima che in tal modo si creerebbe in Prussia una atmosfera favorevole alle trattative concordatarie col Reich, le quali dovrebbero allora abbracciare l'intiero complesso delle materie da regolarsi in principio fra Stato e Chiesa.
Data l'importanza e la difficoltà dell'argomento, ritenni utile di chiedere circa la surriferita risposta (27 Settembre 1922) del Ministro Sig. Boelitz il parere dei due Eminentissimi Bertram e Schulte.
Il parere del Sig. Cardinale Vescovo di Breslavia trovasi consegnato nella di lui Lettera in data del 22 Ottobre 1922, che ho l'onore d'inviare in copia all'Eminenza Vostra (Allegato VII). Egli, conformemente a quanto aveva già espresso nel precedente suo Foglio del 9 Maggio 1922 (cfr. Rapporto N. 24192), stima "urgentemente desiderabi-
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le la conclusione il più possibile sollecita di un definitivo accordo col Ministero. Dei cambiamenti nella costituzione del Gabinetto prussiano e del Landtag potrebbero infatti creare inaspettatamente una situazione sfavorevole, in seguito alla quale ci pentiremmo di non esserci, nella lotta per il conseguimento di un bonum maius, contentati di un bonum minus."
Ciò premesso, l'Eminentissimo osserva che i punti XI (precedenza dell'atto civile al matrimonio religioso) e XII (questione scolastica) del Memorandum in data del 24 Gennaio 1922 (cfr. Rapporto N. 23382) sono di competenza del Reich e possono quindi al bisogno essere lasciati da parte nei presenti negoziati. – I punti VIII (nomina dei professori di teologia nelle Università) e IX (Convitti e Seminari ecclesiastici) non riguardano questioni così scottanti, che un'intesa in proposito non possa essere alquanto differita, mentre che l'attuale prassi è tollerabile.(3) – Circa il punto V (amministra-
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zione del patrimonio ecclesiastico) è stato già nella sostanza raggiunto un accordo fra il Ministro e l'Episcopato; e quanto al punto VI (restituzione degli edifici di culto attribuiti ai Vecchi cattolici), le trattative possono essere nei singoli casi lasciate ai Vescovi.
Per ciò che si riferisce al punto X, l'Eminentissimo Bertram avrebbe desiderato che fosse riconosciuto, non soltanto di fatto caso per caso, ma in principio, doversi le somme, le quali vennero fissate nel 1821, od il cui pagamento per altro titolo incombe allo Stato, calcolare ogni volta secondo il valore del danaro. Ora il Ministro del Culto rifiuta di stipulare colla Santa Sede un simile impegno, ma vuole invece far approvare dal Landtag per via di amichevoli trattative i relativi fondi. Il sullodato Signor Cardinale giudica ciò come una grave deficienza nelle concessioni, ed osserva pure che in caso di sfavorevole composizione del Ministero e del Landtag ne potrebbero sorgere dannosi cambiamenti. Siccome tuttavia non sarà forse possibile di indurre il Ministero e particolarmente il Landtag a riconoscere un tale obbligo di principio, l'Emi-
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nentissimo soggiunge che la Santa Sede dovrà decidersi se cioè vuole rimaner nel domandare che venga stipulato formalmente l'obbligo medesimo, ovvero se intenda di richiedere dal Ministero almeno la dichiarazione di essere in massima disposto all'anzidetto calcolo delle dotazioni dovute alla Chiesa. Il Sig. Ministro del Culto parla soltanto del fatto dell'avvenuto aumento delle somme pagate dallo Stato, ma una simile menzione è insufficiente. Il Signor Cardinale Bertram pensa che la Santa Sede esigerà invece una qualche dichiarazione di principio, o subito adesso, ovvero nel proseguimento delle trattative. Ad ogni modo è, a suo avviso, necessario che la Santa Sede stessa faccia almeno una riserva in questa materia, ed affermi quindi fin da ora in massima il suo punto di vista, vale a dire che le somme da quell'epoca stipulate in rappresentanza di determinati valori reali debbano essere calcolate in ciascun tempo secondo la proporzione dei valori reali medesimi alla valuta.(4)
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Riguardo ai punti I (formazione del clero), II (esclusione degli stranieri dagli uffici ecclesiastici), III (provvista delle Sedi vescovili e dei Canonicati), IV (obbligo di notifica del nome del candidato nella provvista delle parrocchie) l'Emo si riporta alla sua precedente succitata Lettera del 9 Maggio 1922, lasciando naturalmente la decisione i proposito alla Santa Sede.
Finalmente per ciò che concerne il punto VII relativo al ius presentandi, il Sig. Cardinale Vescovo di Breslavia stima che esso <detto ius>4 debba essere mantenuto soltanto nei casi, in cui esso sia passato allo Stato in base a vero patronato reale, di guisa che rimanga escluso il patronato basato meramente sulle pretese del potere statale (landesherrliches Patronat). Chiede inoltre che in tutti i casi il patrono sia tenuto a scegliere il presentando fra i nomi di una terna formata dall'Ordinario. – Un simile avviso lo stesso Eminentissimo ha manifestato su questo argomento anche nella più volte citata Lettera del 10 Dicembre 1922, nella quale fra l'altro così scrive: "Il ius praesentandi parochos, in quanto esso è di natura reale, vale a dire è fondato su patronato reale, non potrà essere più contestato. In quanto
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invece esso è una pretesa del potere civile, se lo Stato non cede, dovrà nei singoli casi essere chiarito giudizialmente. Tuttavia è desiderabile che la Santa Sede sollevi protesta contro la continuazione di questa seconda specie di patronato, per evitare qualsiasi apparenza di riconoscimento o di tolleranza. – La diocesi di Breslavia si trova in questa materia nella più sfavorevole condizione, giacché in essa un terzo delle parrocchie è di <patronato dello Stato, un terzo di>5 patronato privato e soltanto un terzo di libera collazione del Vescovo, situazione invero ben deplorevole, giacché lega le mani all'ordinario ed è di influenza malsana per il Clero."
L'Emo Sig. Cardinale Arcivescovo di Colonia espresse il suo sentimento in un Foglio in data del 30 Ottobre 1922, che l'Eminenza Vostra potrà leggere nell'Allegato VIII. "Assai capzioso (così egli osserva) sembrami nella risposta del Sig. Ministro del Culto il periodo "Die baldige glückliche Beendigung ecc.(5) A mio
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parere, è del tutto arbitrario il mescolare la questione della collazione degli uffici ecclesiastici e della formazione del clero con quella relativa alla abrogazione o modificazione delle leggi politico-ecclesiastiche emanate all'epoca del Kulturkampf… A tale abrogazione o modificazione lo Stato prussiano è spinto dall'articolo 137 della Costituzione del Reich, e da null'altro".
Venendo poi a discorrere delle prestazioni finanziarie dello Stato alla Chiesa, il medesimo Emo Schulte così si esprime: "È bensì vero che i Concordati (per esempio la Bolla De salute animarum) non sono né gli unici né i primari titoli giuridici per le prestazioni anzidette. È tuttavia opportuno di fissare nuovamente in un Concordato (colla Prussia) questi diritti della Chiesa, procurando di metterli prudentemente in corrispondenza colle circostanze attuali. Che se il Sig. Ministro del Culto nella citata risposta afferma essere state le dotazioni previste nelle Bolle di circoscrizione progressivamente adattate all'abbassamento della valuta, ciò non risponde a verità per ciò che concerne gli assegni dei Vescovi nei cento anni dalla emanazione della Bolla De salute animarum. I rispettivi aumenti, per riguardo ai detti assegni ed a quelli dei
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Canonici delle Chiese cattedrali, sono rimasti sempre, anche in questi ultimi tempi, inadeguati. Il defunto relatore nel Ministero del Culto Sig. Freusberg, ottimo cattolico, mi diceva un giorno che solamente in base alla Bolla De salute animarum avrebbero potuto assicurarsi alla Chiesa cattolica in Germania immensi valori, se i Vescovi avessero sempre tutelato i propri diritti… Essi invece sino al giorno d'oggi non hanno fatto valere di fronte allo Stato i loro titoli personali; hanno tuttavia sentito e sentono quale valido punto di appoggio siano le suddette Bolle concordate, e sono anche di parere – per quanto io conosco [sic] i loro sentimenti – che non sarebbe opportuno di oppugnare la permanenza in vigore delle medesime, finché non siano state concluse nuove Convenzioni."
Dopo di aver riferito quanto sopra mi sia ora permesso di sottoporre umilmente al superiore giudizio dell'Eminenza Vostra le seguenti osservazioni:
1.) Nella Nota di risposta del 28 Aprile 1922, cui riferivasi il mio ossequioso Rapporto N. 24192 più volte citato, il Sig. Ministro del Culto, come mi permisi allora
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di notare, domandava il regolamento di quelli fra i punti contemplati nel Memorandum dell'Emo Sig. Cardinale Bertram, i quali interessano lo Stato prussiano (circoscrizione delle diocesi, provvista delle Sedi vescovili, delle dignità e dei canonicati, formazione del clero e condizioni per l'ammissione agli uffici ecclesiastici). Circa le altre materie invece, le quali non meno interessano la Santa Sede e che erano pure proposte nel Memorandum medesimo (fra cui debbono essere in modo particolare ricordate quelle concernenti le Facoltà teologiche ed i Seminari e la questione scolastica) si ricercava invano un qualsiasi accenno nello scritto del Dr. Boelitz. Fu in seguito a ciò che, in conformità delle istruzioni impartitemi dall'Eminenza Vostra, nella mia Nota in data del 30 Giugno 1922, di cui è parola in principio del presente Rapporto, facevo presente al Sig. Ministro come la Santa Sede aveva esaminato colla più seria attenzione, e col più vivo desiderio di giungere ad un soddisfacente accordo il di lui esposto; prima peraltro di prendere definitive decisioni riguardo alle proposte ivi contenute, bramava di conoscere le vedute del Governo prussiano relativamente agli altri punti del Memorandum. – Una tale attitudine della Santa Sede era stata dettata specialmente dal
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riflesso che, qualora la Prussia fosse riuscita a regolare gli anzidetti argomenti, non solo essa non avrebbe avuto più interesse di sorta per dare una soddisfacente risposta anche agli altri punti, ma non vi sarebbe nemmeno stato più alcun mezzo di pressione per indurla ad approvare nel Reichsrat, ove essa ha parte decisiva,(6) il Concordato per il Reich, massime colla inclusione nel medesimo della questione scolastica. Che anzi anche la conclusione del Concordato bavarese ne sarebbe rimasta indirettamente minacciata. Se infatti la Prussia ottenesse senz'altro le stesse concessioni della Baviera, come potrebbe poi questa ammettere che si esiga da lei, quasi come compenso, tutta una lunga serie di disposizioni concordatarie circa le Facoltà teologiche, le scuole, gli Ordini
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e le congregazioni religiose, ecc.? Vi sarebbe allora ogni motivo di temere che il Landtag, ove il partito popolare bavarese non ha la maggioranza assoluta, si rifiuterebbe di votare un simile progetto di Concordato.
Che cosa ha ora portato la nuova Nota di risposta del Sig. Ministro del Culto? A mio subordinato avviso, non poche argomentazioni sofistiche e molte belle parole, ma in sostanza nulla. Il Dr. Boelitz dice di "non dubitare che <le>6 altre questioni verranno trattate dal Governo prussiano con quello spirito di serietà e di comprensione, che richiedono i riguardi dovuti alla importanza della Chiesa cattolica"; una pura frase, la quale non contiene il minimo impegno. Intanto, in ciò che riguarda la questione scolastica, il Ministro del Culto prussiano, quasi per dare un saggio delle sue disposizioni, ha preso di recente7, relativamente alla formazione dei maestri e delle maestre, dei provvedimenti, i quali hanno suscitato serie preoccupazioni nell'Episcopato, come ho avuto già l'onore di riferire all'Eminenza Vostra nei miei rispettosi Rapporti NN. 23886, 24617, 24896 e 25516 [sic] circa le cosiddette Aufbauschulen.
2.) Per ciò che concerne, poi, le Facoltà teologiche, il Ministero del Culto (come si è veduto) trova ec-
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cellente la prassi attuale e ritiene pericoloso di portare una simile materia alla pubblica discussione; in tal modo esso cerca di eliminare anche questo punto dal presente accordo colla Santa Sede. Al qual proposito non sarà inutile di aggiungere come il modo di vedere degli ecclesiastici professori nelle Facoltà teologiche coincide pur troppo in sostanza con quello del Governo. Ciò risulta chiaramente, ad esempio, da una relazione confidenziale (trasmessami già dall'Emo Sig. Cardinale Bertram) del Sac. Dr. Giuseppe Sickenberger, professore di Esegesi del Nuovo Testamento in Breslavia, circa una riunione tenutasi in Würzburg nelle Pentecoste del 1920 da vari membri delle suddette Facoltà teologiche della Germania, nella quale si legge: "Si discussero colà altresì alcuni fatti, i quali non sono praticamente conciliabili col principio generale del mantenimento delle Facoltà teologiche e, ad unanime parere di tutti coloro che intervennero alla riunione, apporterebbero, data la situazione delle Università tedesche, la 'morte' delle Facoltà medesime. Vi sono invero nelle Università taluni circoli, i quali considerano le Facoltà teologiche cattoliche come corpi estranei. I vincoli dogmatici e la soggezione in rebus fidei et morum dall'Autorità ecclesiastica fanno ap-
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parire i professori di teologia agli occhi di questi nemici come non abbastanza liberi ed indipendenti, per poter insegnare in una Università. Finora queste correnti ostili alle Facoltà teologiche in Germania non hanno potuto ottenere il sopravvento. Che anzi nel nuovo ordinamento del Reich le Università si sono pronunziate con molto calore per il mantenimento delle Facoltà 'evangeliche' e cattoliche. Ma vi è il più grave pericolo che tali buone disposizioni si cambino a riguardo di queste ultime, qualora venisse esternamente mutato alcunché nella vigente situazione. Ora riuscirebbe alle Università assai più facile che prima di eliminare le Facoltà teologiche cattoliche. Sotto l'antico regime invero le medesime avevano un forte appoggio nei Ministeri. Adesso invece l'indipendenza delle Università è divenuta maggiore…– Il diritto di ispezione del Vescovo, contemplato dal can. 1381 del Codice di diritto canonico, è espressamente ammesso negli Statuti delle Facoltà in Prussia (cfr., ad esempio, quello di Breslavia § 48). Corrispondentemente a questo 'ius et officium vigilandi, ne quidquam contra fidem et bonos mores tradatur aut fiat' il Vescovo ha anche il diritto, 'per obbiezioni motivate
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contro la dottrina o la condotta del candidato, di respingere la nomina o l'ammissione di un insegnante di teologia' (ibid.). Un rifiuto per altri motivi o senza indicazione dei motivi sarebbe ritenuto come eccessivo ed incontrerebbe forte opposizione. – Agli intervenuti alla riunione di Würzburg sembrò anche che pregiudicherebbe l'esistenza delle Facoltà teologiche la richiesta che alla revoca della missio canonica da parte del Vescovo debba seguire l'allontanamento dall'ufficio da parte dello Stato. Con ciò infatti la posizione dei professori di teologia sarebbe messa sopra una base diversa da quella degli altri professori di Università; il che porterebbe gravi conseguenze a danno dei primi. Praticamente colla revoca della missio canonica si ottiene già che il colpito non possa più insegnare la teologia, anche se lo Stato lo mantiene nel suo posto e continua a pagarlo. In tal guisa lo spirito del § 3 del canone 1381 circa lo 'ius exigendi ut magistri removeantur' rimane adempiuto. La revoca anzidetta però dovrebbe essere inflitta soltanto se la colpa del professore consti in base ad un regolare
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processo canonico. – Vi è l'intenzione di regolare i rapporti fra le Facoltà e l'Episcopato mediante leggi dello Stato. La conseguenza sarebbe che tutte le modificazioni alla situazione presente sarebbero pubblicamente discusse nei Parlamenti, nei giornali, ecc., e si solleverebbe così di nuovo una lotta, che si credeva felicemente evitata. – Per tutti questi motivi la riunione di Würzburg ritenne urgentemente necessario che in questa questione non si avanzino nuove richieste oltrepassanti lo stato attuale…".
Non può negarsi – e già più volte ho avuto occasione di farne parola nei miei rispettosi Rapporti – che questo delle Facoltà teologiche è argomento estremamente delicato; tuttavia riuscirebbe difficile di condividere senz'altro l'ottimismo del Ministero del Culto prussiano e le vedute dei sunnominati professori. Gli Statuti (cui essi si riferiscono), compiegati al menzionato Appunto del Ministero e che egualmente mi fo un dovere di inviare qui uniti in copia (Allegati IX, X e XI), non sembrano tali da poter rassicurare completamente la Santa Sede, e quindi a buon diritto furono qualificati come insufficienti nel parere presentato alla Conferenza vescovile di Fulda del Gennaio 1920 (Gutachtliche Darlegung betr. künftiges Verhältnis zwischen Kirche und Staat, pag. 51). – Senza dubbio
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quelli di Bonn e di Breslavia contengono sui rapporti tra la Facoltà teologica e l'Autorità ecclesiastica alcune disposizioni, le quali, se fossero praticamente attuate, rappresenterebbero per la Chiesa una importante garanzia, ad esempio ove si prescrive: "In generale la Facoltà teologica, in quanto la Chiesa cattolica è interessata all'attività della medesima, si trova sotto la ispezione spirituale del Vescovo. Questo ha il diritto di visitarla o di farla visitare ogniqualvolta gli sembri opportuno". Altri punti invece appariscono, a mio subordinato avviso, del tutto insufficienti. Così, per esempio, negli Statuti di Münster si legge: "I prospetti delle lezioni da tenersi nella Facoltà teologica dovranno essere, prima che a norma del § 60 degli Statuti della Università siano inviati al Rettore per la pubblicazione, presentati al Vescovo per di lui conoscenza e per eventuali osservazioni (zur Kenntnisnahme und etwaigen Äußerung)"; ove in nessun modo si esprime il dovere di tener conto di tali osservazioni. Egualmente nei medesimi Statuti così si dispone circa l'allontanamento dei Professori: "Qualora un insegnante, contro l'aspettazione, si rendesse colpevole di un grosso (groben) o scandaloso mancamento contro
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la fede e i costumi, il Vescovo potrà darne a mezzo del Curatore notificazione al Ministro per ulteriore inchiesta e per le disposizioni del caso, ed il Ministro avrà ad essa riguardo con ogni serietà ed attenzione". In questo modo il giudizio circa la ortodossia e la condotta morale del professore della Facoltà teologica cattolica spetta in ultima istanza al Ministro del Culto, il quale non ha alcun vero obbligo di allontanarlo, ma soltanto di esaminare la denunzia del Vescovo con serietà ed attenzione, rimanendo libero di prendere poi quella decisione e quegli eventuali provvedimenti che riterrà opportuni (cfr. Kahl, Die Missio Canonica, in Deutsche Zeitschrift für Kirchenrecht, Tübingen 1908, 40, pag. 390-391). Che anzi, anche quanto alla nomina dei professori medesimi, sebbene gli Statuti riconoscano al Vescovo un diritto di veto, questo presuppone tuttavia "obbiezioni motivate contro la dottrina e la condotta del candidato", ed anche qui è al Governo che compete di decidere se gli addotti motivi siano valevoli (cfr. Kahl, 1. c., pag. 388-391; Hellmuth, Die Missio canonica in Archiv für katholisches Kirchenrecht, 1911, tom. 91, pag. 635), di guisa che, – come non dubitava di affermare il Consigliere governativo Sig. Niermann nella summenzionata conferenza dell'11 Ottobre 1922, – quantunque in pratica
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tale caso sia nelle attuali condizioni del tutto improbabile, pure teoricamente il Governo avrebbe il diritto di nominare un professore nella Facoltà teologica nonostante la opposizione del Vescovo.(7) – La Convenzione fra la Santa Sede ed il Governo Imperiale germanico del 20 Novembre 1902 circa la Facoltà teologica nella Università di Strasburgo (su cui non mancai di richiamare l'attenzione del Sig. Becker nella predetta conferenza) regola una così importante materia in modo più favorevole alla Chiesa, come risulta altresì dalla Nota esplicativa segreta annessa alla Convenzione medesima, ove si legge: "L'article troisième de la Convention accorde à l'Evêque du diocèse de Strasbourg de coopérer à la nomination des professeurs, et cela dans une plus large mesure que dans les autres pays allemands"; ma appunto perciò nell'Appunto del Ministero, del quale si è sopra discorso, si è vo-
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luta negare la opportunità di estendere tali norme alle Facoltà teologiche della Prussia. – Del resto in questo argomento, secondo che mi permisi già di osservare nel precedente rispettoso Rapporto N. 24192 del 26 Maggio 1922, molto dipende dall'attitudine dei Revmi Vescovi, nei quali – sia detto con ogni riverenza –, malgrado la difficoltà e la delicatezza della situazione, potrebbe forse <talvolta>8 desiderarsi maggior energia e coraggio di fronte a professori, la cui dottrina apparisce censurabile.
3.) La nuova risposta del Sig. Ministro del Culto non solo si studia di escludere dalle attuali trattative la questione scolastica(8) e le Facoltà teologiche, ma
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vuole evitare altresì, malgrado che si tratti di materia innegabilmente e strettamente concordataria, di assumere impegni circa l'obbligo di adattare i pagamenti dello Stato al successivo valore del danaro, come ha giustamente notato l'Emo Sig. Cardinale Bertram; e ciò, mentre il Governo prussiano, secondo che ha dal canto suo opportunamente rilevato l'Emo Schulte, è stato finora ben lungi dal soddisfare le prestazioni finanziarie dovute alla Chiesa, anche soltanto in base alle Bolle concordate di circoscrizione.
4.) Per ciò che si riferisce alle condizioni per l'ammissione agli uffici ecclesiastici (cittadinanza tedesca – certificato di maturità – corso teologico triennale in una Università tedesca od in un Seminario vescovile della Germania od in un simile Istituto di Roma), richieste dal Governo e di cui feci parola nel precedente Rapporto N. 24192, di esse non vi è traccia nelle Bolle concordate. La loro origine risale all'e-
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poca del Kulturkampf, vale a dire alla legge del'11 Maggio 1873, emendata poi, in seguito a trattative colla Santa Sede, in virtù della legge del 21 Maggio 1886. Fu anzi per riguardo a tali miglioramenti che il Santo Padre consentì alla cosiddetta Anzeigepflicht, cui si è accennato in principio (cfr. Archiv für katho lisches Kirchenrecht, l. c.; Actenstücke betreffend die Fuldaer Bischofs-Conferenz, ann. 1880-1887). Soltanto in questo senso potrebbe quindi dirsi che l'anzidetta legge, per sé unilaterale, riposa sopra un accordo fra la Santa Sede ed il Governo prussiano. Del resto così questa, come le altre leggi del Kulturkampf, citate nella surriferita Nota del Sig. Ministro del Culto e la cui futura soppressione viene rappresentata quale una felice conseguenza delle benevole disposizioni del Governo prussiano verso la Chiesa cattolica, debbono essere necessariamente abrogate in virtù della Costituzione del Reich; ma il Ministero del Culto cerca di negoziare tale soppressione e di ottenere un surrogato alle leggi medesime, massime in ciò che concerne l'ammissione agli uffici ecclesiastici e la formazione del clero, e perciò si è studiato di cercare quella pretesa connessione di materie, che l'Emo. Schulte ben a ragione designa come arbitraria e capziosa.
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Se mi è infine lecito di esprimere un subordinato avviso circa la complicata questione della via da seguire ora di fronte al Governo prussiano, sembrami di dover manifestare quanto segue:
Qualora il nuovo ordinamento dei rapporti fra Chiesa e Stato in Prussia potesse trattarsi isolatamente, non avrei eccessiva difficoltà di aderire alle vedute dell'Emo Sig. Cardinale Bertram, e di proporre quindi rispettosamente alla Santa Sede di concludere senz'altro, contentandosi del bonum minus, un accordo col Governo medesimo ristretto ai soli punti da questo indicati. Ma se detto ordinamento deve invece considerarsi nel complesso della situazione della Chiesa in Germania, non vedo in verità, per le considerazioni già accennate, come riuscirebbe possibile di adottare un tale procedimento. Oltre che, infatti, la conclusione del Concordato per il Reich rimarrebbe forse irreparabilmente compromessa o almeno diverrebbe ancor più problematica, – sarebbe altresì ingiusto, e provocherebbe in Baviera la più viva eccitazione, se la Prussia ottenesse dalla Santa Sede le stesse concessioni, senza assumere gli oneri corrispondenti.
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Forse su ciò potrebbesi richiamare opportunamente l'attenzione del sullodato Sig. Cardinale. D'altra parte, bisogna pure tener conto essere impossibile di ottenere dalla Prussia tutto ciò che può conseguirsi in Baviera.
Ciò posto, occorrerebbe rispondere al Governo prussiano che la Santa Sede non crede di poter desistere dalla sua richiesta di includere almeno in qualche modo nelle trattative la questione delle Facoltà teologiche e quella della scuola. Per le prime un argomento perentorio ad hominem sarebbe, se non m'inganno, il seguente: Il Governo prussiano pone in primo luogo fra gli Istituti scientifici per la formazione del Clero le Università. Ora, affinché la Santa Sede possa prendere in considerazione simile proposta, è evidentemente indispensabile che essa abbia delle garanzie, le quali fissino in modo sicuro almeno ciò che sussiste già nella prassi. Su questo punto potrebbe proporsi lo stesso testo che si adotterà per la Baviera. Circa la questione scolastica converrebbe contentarsi della breve e generica formula indicata dall'Emo Bertram e riportata sopra in nota, sostituendo tuttavia alle parole "il Governo mostrerà benevola condiscendenza verso le richieste della Chiesa cattoli-
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ca", la quale così dipenderebbe dalla grazia e degnazione del Governo medesimo, le seguenti "… terrà conto dei principi e delle richieste della Chiesa cattolica", aggiungendo le altre "come pure la formazione dei maestri, che abbiano da essere impiegati nelle scuole cattoliche, corrispondentemente alla natura delle medesime", e sopprimendo l'inciso "in quanto è possibile", il quale snerva ancor più il già scarso valore di quella dichiarazione.(9) Premesse queste due considerazioni, la Santa Sede dovrebbe pronunziarsi riguardo alle domande del Governo, su cui ebbi già occasione di riferire nel mio succitato ossequioso Rapporto N. 24192, tenendo presente la convenienza che alla Prussia siano fatte concessioni non maggiori, ed anzi in qualche modo minori, che alla Baviera, la quale dà incomparabilmente di più, massime nella questione scolastica,
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ed anche nell'antico Concordato aveva privilegi che non furono accordati alla Prussia, tra i quali soprattutto il diritto di nomina alle Sedi vescovili. Per i Convitti teologici, i Seminari clericali e le case di correzione, nonché per il diritto di presentazione alle parrocchie potrebbero adattarsi i criteri proposti dall'Emo Bertram. Infine nell'argomento delle prestazioni finanziarie, sarebbe necessario che, conformemente pure al parere degli Emi Bertram e Schulte, il Governo non si limiti ad enunciare un fatto, ma assuma positivi impegni. Il tutto poi dovrebbe essere consegnato in una formale Convenzione, non sembrando sufficiente un semplice scambio di Note, dalle quali un successivo Ministero potrebbe dichiararsi non vincolato.
Tale sarebbe, a mio umile avviso, il minimum dei punti da trattare e delle assicurazioni da esigere in un accordo colla Prussia, il quale, per quanto meno ampio del Concordato che si spera di concludere colla Baviera, costituirebbe pur sempre una solida base, riconosciuta dal Potere civile come di carattere internazionale, per i diritti della Chiesa in quello Stato. Che se il Governo si rifiutasse di accettare anche così moderate proposte, non rimarreb-
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be, a mio subordinato parere, che sospendere i negoziati e cercar di regolare la situazione della Chiesa in Prussia per via puramente parlamentare. Secondo infatti il principio che il diritto del Reich prevale al diritto dei singoli Stati (Reichsrecht bricht Landesrecht), anche la Prussia è obbligata ad uniformarsi alle norme fissate nella Costituzione germanica (cfr. Rapporto N. 13822 del 18 Agosto 1919). Occorrerebbe quindi che i deputati cattolici al Landtag prussiano reclamassero energicamente dal Governo in base alla medesima l'abrogazione delle antiche leggi restrittive della libertà della Chiesa ed in generale il pieno adattamento della legislazione politico-ecclesiastica all'articolo 137 capoverso 3 della Costituzione stessa. La spinta ai deputati anzidetti converrebbe che venisse dall'Episcopato; la Santa Sede dovrebbe osservare un'attitudine riservata e tenersi in disparte, affine di non compromettere in alcun modo la sua posizione ed i suoi diritti, salvo naturalmente a far conoscere confidenzialmente all'Episcopato le proprie vedute per le opportune istruzioni al gruppo parlamentare cattolico. È verosimile che il
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Governo prussiano procurerebbe allora di attuare i suoi postulati circa la nazionalità e la formazione del Clero per via legislativa, ma si tratterebbe sempre di disposizioni unilaterali, che non potrebbero vincolare la Santa Sede. Una simile soluzione non presenterebbe certo il carattere di stabilità, fondato sul diritto delle genti, che offrirebbe la Convenzione, di cui si è sopra discorso; ma sembra che non resterebbe altra via per uscire dall'attuale provvisoria ed incerta situazione.
Di un simile regolamento per via parlamentare si è avuto già un esempio abbastanza felice nel Baden. Secondo, infatti, risulta dall'Esposto che ebbi l'onore d'inviare all'Eminenza Vostra col rispettoso Rapporto N. 16332 del 15 Aprile 1920, in detto Stato, con popolazione religiosamente mista, vigeva ai tempi dell'antico regime monarchico una legislazione molto lesiva della libertà della Chiesa. Dopo la rivoluzione del Novembre 1918 venne proposto all'Assemblea Costituente una scherma [sic] di nuova Costituzione sotto vari aspetti pericoloso; ma i deputati cattolici, sebbene in minoranza, seguendo le direttive impartite loro dal defunto Arcivescovo di Friburgo Mons. Nörber, lottarono strenuamente ed ottennero tali cambiamenti da rendere assai migliore la
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condizione della Chiesa. In seguito a ciò lo Stato rinunziò pienamente ai diritti che le Bolle concordate "Provida solersque" (1821) e "Ad Domici gregis custodiam" (1827) davano al Granduca del Baden nell'elezione del'Arcivescovo e nella provvista dei canonicati; circa 430 benefici già di patronato del Principe furono resi alla libera collazione dell'Ordinario, e nondimeno lo Stato ha continuato e continua ad adempiere verso la Chiesa le sue prestazioni finanziarie, derivanti da obblighi di diritto sia privato che pubblico, ed in special modo dalla secolarizzazione del 1803. – Una così larga e favorevole soluzione difficilmente, tuttavia, potrebbe sperarsi nella Prussia, ove massime nel Ministero del Culto sono ancora assai radicati i vecchi principi delle ingerenze dello Stato nelle cose ecclesiastiche.
In attesa pertanto delle venerate istruzioni dell'Eminenza Vostra, m'inchino umilmente al bacio della Sacra Porpora e con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
(1)Il testo della succitata legge e della Nota dell'Emo Jacobini trovasi pubblicato in Archiv für katholisches Kirchenrecht, vol. 56, anno 1886, pag. 196 e seg. Una precedente Nota dello stesso Eminentissimo in data del 26 Marzo 1886 sul medesimo argomento della Anzeigepflicht è riprodotta in Actenstücke betreffend die Fuldaer Bischofs-Conferenz 1867-1888, pag. 340.
(2)Quanto sopra si afferma circa l'epoca della erezione della Facoltà teologica di Münster, è per sé inesatto. Gli Statuti della medesima rimontano infatti all'anno 1832. Cfr. Koch, Die Preußischen Universitäten, Berlin, Druck und Verlag von Ernst Siegfried Mittler, 1839, I. Band, pag. 684 sg.; Deutsche Zeitschrift für Kirchenrecht, 40. Band, 1908, pag. 386 sg. Che anzi il primo documento di fondazione della Università di Münster colle quattro Facoltà di Teologia, Giurisprudenza, Medicina e Filosofia risale sino al 1631, sebbene a causa dei turbamenti della guerra dei trenta anni essa non venisse confermata che nel 1773 ed inaugurata nel 1780. Nel 1832 fu ricostituita col nome però di Istituto d'insegnamento accademico (Akademische Lehranstalt), – cfr. Koch, l. c. pag. 676-677, – finché in seguito riprese il titolo di Università.
(3)In una posteriore lettera del 10 Dicembre 1922 l'Eminentissimo Bertram così si esprimeva su questo argomento: "Relativamente alle Università non potrà ottenersi più della prassi attuale. In tal punto dobbiamo contare coll'aspra opposizione di una schiacciante maggioranza del Parlamento. Tutte le Università e tutti i circoli intellettuali combatteranno qualsiasi ulteriore concessione dello Stato. Si solleverebbe una tempesta, che riuscirebbe soltanto di danno. – Quanto ai Convitti teologici, ai Seminari clericali ed alle Case di correzione (per ecclesiastici), dovrebbe chiedersi dal Ministro del Culto la dichiarazione, se lo Stato intenda di far valere ancora su di essi speciali diritti di ispezione. Io credo che vi rinunzierà".
(4)Nella succitata Lettera del 10 Dicembre 1922 l'Emo Vescovo di Breslavia aggiungeva su questo punto le seguenti riflessioni: "Lo Stato non consentirà a proporzionare completamente tutte le cifre della dotazione all'odierno valore del danaro, moltiplicandole cioè per la cifra del deprezzamento. La Santa Sede deve però esigere che lo Stato nei suoi pagamenti prometta un aumento corrispondente al caro dei viveri ed alle condizioni della valuta con equo riguardo ai casi omogenei. Non basta l'indicazione di ciò che lo Stato ha de facto compiuto negli ultimi anni. Deve aggiungersi un impegno pro futuro, colla riserva da parte della Chiesa 'salvis iuribus ex specialibus titulis provenientibus'. Questa clausola è necessaria, perché vi sono molti offici o benefici ecclesiastici, per i quali l'aumento può essere conseguito in via giudiziaria a rigore di diritto".
(5)Questo periodo trovasi nel presente rispettoso Rapporto riprodotto più sopra al capoverso "Il Dr. Boelitz prosegue affermando esser suo desiderio di veder presto felicemente conchiuse ecc."
(6)Su 66 voti nel Reichsrat 26 appartengono alla Prussia e 10 alla Baviera. Non si può poi fare verun calcolo sulla cooperazione a favore del Concordato di altri Stati minori, come la Sassonia (con 7 voti), la Turingia (con 2 voti), ecc. ove si hanno Governi puramente socialisti od in prevalenza protestanti. Senza l'adesione della Prussia è quindi praticamente impossibile l'approvazione del Concordato per il Reich.
(7)Ancor più debole è la espressione degli Statuti del Lyceum Hosianum di Braunsberg (per la diocesi di Ermland), i quali danno al Vescovo soltanto "la facoltà di pronunziarsi prima della nomina di un professore di teologia e di manifestare le sue difficoltà" (Helmuth, l. c. , nota 1; Hinschius, IV, pag. 675 not. 4).
(8)Nella summenzionata Lettera del 10 Dicembre 1922 l'Emo. Cardinale Bertram notava in proposito: "Nella questione scolastica la Prussia non darà promesse impegnative, le quali, per quanto io posso [sic] giudicare, incontrerebbero opposizione anche nel Landtag. Tuttavia ritengo possibile che essa rilasci una dichiarazione concepita presso a poco così: 'Nei limiti in cui la legislazione scolastica del Reich lascia ai singoli Stati libertà di movimento, il Governo mostrerà, in quanto è possibile, benevola condiscendenza verso le richieste della Chiesa cattolica circa la istruzione ed educazione religiosa della gioventù cattolica nelle scuole e la cooperazione, conforme alla consuetudine, delle Autorità ecclesiastiche a tale riguardo.' Ciò non rappresenta alcun chiaro impegno contrattuale; ma sembra molto dubbio che possa ottenersi di più, e tuttavia una simile dichiarazione non sarebbe completamente inutile, giacché costituirebbe un forte appoggio morale per i rappresentanti dei cattolici nel Parlamento."
(9)L'intiero testo rimarrebbe quindi così formulato: "Nei limiti in cui la legislazione scolastica del R eich lascia ai singoli Stati libertà di movimento, il Governo terrà conto dei principi e delle richieste della Chiesa cattolica circa la istruzione ed educazione religiosa della gioventù cattolica nelle scuole, la cooperazione, conforme alla consuetudine, delle Autorità ecclesiastiche a tale riguardo, come pure la formazione dei maestri, che abbiano da essere impiegati nelle scuole cattoliche, corrispondentemente alla natura delle medesime".
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Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 24. Februar 1923, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 7867, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/7867. Letzter Zugriff am: 12.12.2024.
Online seit 24.10.2013, letzte Änderung am 25.02.2019.